Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/04/1985, n. 2526
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Sentenza 16 aprile 1985

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La trasferta (o missione) postula la provvisorietà dell'invio del dipendente in una Sede diversa da quella del luogo in cui il lavoro si svolge normalmente ed abitualmente per l'attuazione di particolari esigenze di servizio e quindi essa da una parte non è riscontrabile quando la prestazione lavorativa fuori Sede oppure itinerante costituisca l'elemento caratterizzante del rapporto, d'altra parte implica la temporaneità della dislocazione del lavoratore in quanto correlata a specifiche e contingenti necessità dell'impresa, a prescindere però dalla circostanza che tale dislocazione si protragga per tempi anche lunghi e continuati. ( V 597/85, mass n 438812; ( V 6144/83, mass n 430490; ( V 2310/83, mass n 434355).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/04/1985, n. 2526
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2526
    Data del deposito : 16 aprile 1985

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