Sentenza 16 aprile 1985
Massime • 1
La trasferta (o missione) postula la provvisorietà dell'invio del dipendente in una Sede diversa da quella del luogo in cui il lavoro si svolge normalmente ed abitualmente per l'attuazione di particolari esigenze di servizio e quindi essa da una parte non è riscontrabile quando la prestazione lavorativa fuori Sede oppure itinerante costituisca l'elemento caratterizzante del rapporto, d'altra parte implica la temporaneità della dislocazione del lavoratore in quanto correlata a specifiche e contingenti necessità dell'impresa, a prescindere però dalla circostanza che tale dislocazione si protragga per tempi anche lunghi e continuati. ( V 597/85, mass n 438812; ( V 6144/83, mass n 430490; ( V 2310/83, mass n 434355).*
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/04/1985, n. 2526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2526 |
| Data del deposito : | 16 aprile 1985 |
Testo completo
La trasferta (o missione) postula la provvisorietà dell'invio del dipendente in una Sede diversa da quella del luogo in cui il lavoro si svolge normalmente ed abitualmente per l'attuazione di particolari esigenze di servizio e quindi essa da una parte non è riscontrabile quando la prestazione lavorativa fuori Sede oppure itinerante costituisca l'elemento caratterizzante del rapporto, d'altra parte implica la temporaneità della dislocazione del lavoratore in quanto correlata a specifiche e contingenti necessità dell'impresa, a prescindere però dalla circostanza che tale dislocazione si protragga per tempi anche lunghi e continuati. ( V 597/85, mass n 438812; ( V 6144/83, mass n 430490; ( V 2310/83, mass n 434355).*