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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 05/03/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. 30 /2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 05/03/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via Pascoli, n. 5, presso lo studio Parte_1 dell'avv. Pasquale Andrizzi (PEC: che congiuntamente Email_1 e disgiuntamente all'avv. Giuseppe Spinelli (PEC: lo rappresentano e difendono Email_2 giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E.P. Murmura, snc, presso l'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t) che lo Email_3 rappresenta e difende giusta procura in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Reddito di cittadinanza.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 06/01/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dei provvedimenti (n. 21NI9L7JA41631 e 21NI9L7JA11135) con cui l'Ente previdenziale, rispettivamente, il 17 e il 18 luglio revocavano il beneficio del Reddito di Cittadinanza, ottenuto previe istanze del 29.06.2019 e del 2.02.2021. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “a) Accertare e dichiarare che lo stesso aveva diritto al RdC per il periodo dal giugno 2019 al giugno 2021; b) Per l'effetto, accertare
e dichiarare l'infondatezza dei relativi provvedimenti di revoca adottati dal resistente;
c) Accertare e dichiarare il diritto al RdC anche per il periodo successivo al giugno 2021; d) Condannare, di conseguenza, al rimborso delle eventuali somme recuperate in virtù dei suddetti provvedimenti CP_2 nonché a quelle spettanti per il medesimo titolo in relazione al periodo successivo al giugno 2021, oltre interessi e maggior danno dal dovuto all'effettivo soddisfo;
e) Con vittoria di spese competenze ed onorari da distrarsi ex art. 93 c.p.c.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando le avverse pretese CP_1
e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite.
1 La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato. CP_
2. I provvedimenti con cui l' previdenziale resistente revocava il beneficio richiesto dal ricorrente, avevano quale motivazione: “Il richiedente, all'atto della domanda, avrebbe omesso di dichiarare di essere sottoposto a misura cautelare o a condanna definitiva (art. 2, comma 1, lett. C bis)”, derivando da ciò l'indebito con l'annessa richiesta di restituzione dell'importo, in precedenza versato, pari a complessivi 10.998,98 euro.
3. Come risulta dalla documentazione versata in atti, il ricorrente ha omesso di dichiarare – in sede di presentazione della domanda di RdC – di esser stato sottoposto a misure cautelari o a condanne definitive, sebbene, a ogni modo, provi (mediante l'allegazione del casellario giudiziale) di esser stato condannato alla pena dell'interdizione dai pubblici uffici, nel 2006.
4. Secondo quanto condivisibilmente deciso dalla Suprema Corte con sentenza n. 5999/2024 il diritto al reddito di cittadinanza viene meno se il dichiarante abbia omesso di comunicare di aver riportato delle condanne penali nei dieci anni antecedenti alla presentazione dell'istanza, finalizzata all'ottenimento del beneficio.
5. Nel caso in esame, l'inoltro delle domande è avvenuto nelle date del 29.06.2019 e del 2.02.2021, ben oltre, dieci anni, dunque, dalle sentenze addebitategli.
6. Pertanto, il ricorso va accolto e il ricorrente non è tenuto a restituire quanto ha ottenuto a titolo di beneficio del Reddito di cittadinanza.
7. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- accoglie il ricorso, per l'effetto accerta e dichiara come non dovuto da Parte_1 l'importo preteso da con i provvedimenti oggetto di impugnazione;
CP_1
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 05/03/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 05/03/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via Pascoli, n. 5, presso lo studio Parte_1 dell'avv. Pasquale Andrizzi (PEC: che congiuntamente Email_1 e disgiuntamente all'avv. Giuseppe Spinelli (PEC: lo rappresentano e difendono Email_2 giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E.P. Murmura, snc, presso l'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t) che lo Email_3 rappresenta e difende giusta procura in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Reddito di cittadinanza.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 06/01/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dei provvedimenti (n. 21NI9L7JA41631 e 21NI9L7JA11135) con cui l'Ente previdenziale, rispettivamente, il 17 e il 18 luglio revocavano il beneficio del Reddito di Cittadinanza, ottenuto previe istanze del 29.06.2019 e del 2.02.2021. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “a) Accertare e dichiarare che lo stesso aveva diritto al RdC per il periodo dal giugno 2019 al giugno 2021; b) Per l'effetto, accertare
e dichiarare l'infondatezza dei relativi provvedimenti di revoca adottati dal resistente;
c) Accertare e dichiarare il diritto al RdC anche per il periodo successivo al giugno 2021; d) Condannare, di conseguenza, al rimborso delle eventuali somme recuperate in virtù dei suddetti provvedimenti CP_2 nonché a quelle spettanti per il medesimo titolo in relazione al periodo successivo al giugno 2021, oltre interessi e maggior danno dal dovuto all'effettivo soddisfo;
e) Con vittoria di spese competenze ed onorari da distrarsi ex art. 93 c.p.c.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando le avverse pretese CP_1
e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite.
1 La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato. CP_
2. I provvedimenti con cui l' previdenziale resistente revocava il beneficio richiesto dal ricorrente, avevano quale motivazione: “Il richiedente, all'atto della domanda, avrebbe omesso di dichiarare di essere sottoposto a misura cautelare o a condanna definitiva (art. 2, comma 1, lett. C bis)”, derivando da ciò l'indebito con l'annessa richiesta di restituzione dell'importo, in precedenza versato, pari a complessivi 10.998,98 euro.
3. Come risulta dalla documentazione versata in atti, il ricorrente ha omesso di dichiarare – in sede di presentazione della domanda di RdC – di esser stato sottoposto a misure cautelari o a condanne definitive, sebbene, a ogni modo, provi (mediante l'allegazione del casellario giudiziale) di esser stato condannato alla pena dell'interdizione dai pubblici uffici, nel 2006.
4. Secondo quanto condivisibilmente deciso dalla Suprema Corte con sentenza n. 5999/2024 il diritto al reddito di cittadinanza viene meno se il dichiarante abbia omesso di comunicare di aver riportato delle condanne penali nei dieci anni antecedenti alla presentazione dell'istanza, finalizzata all'ottenimento del beneficio.
5. Nel caso in esame, l'inoltro delle domande è avvenuto nelle date del 29.06.2019 e del 2.02.2021, ben oltre, dieci anni, dunque, dalle sentenze addebitategli.
6. Pertanto, il ricorso va accolto e il ricorrente non è tenuto a restituire quanto ha ottenuto a titolo di beneficio del Reddito di cittadinanza.
7. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- accoglie il ricorso, per l'effetto accerta e dichiara come non dovuto da Parte_1 l'importo preteso da con i provvedimenti oggetto di impugnazione;
CP_1
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 05/03/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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