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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 01/12/2025, n. 803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 803 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Caltanissetta, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
G.O.P., LA IT D'Aleo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1279/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1
, e nato a [...], il [...], C.F.
[...] Parte_2
, rappresentati e difesi giusta procura allegata all'atto di citazione C.F._2 per opposizione all'atto di precetto dall'Avv. Andrea Di Carlo elettivamente domiciliati presso il suo studio in Caltanissetta alla via Ruggero Settimo n. 39,
opponenti
CONTRO
, con sede in Bologna (BO), Via Stalingrado n. 45 Controparte_1
(C.F. ), in persona del Procuratore Speciale Dott. giusta procura P.IVA_1 CP_2 autenticata per atto del Dr. Notaio in Bologna del 17.03.2023 Rep. n. Controparte_3
97549 Racc. n. 12625, registrato a Bologna il 20.03.2023 al n. 12108 serie 1T (doc. 1), rappresentata e difesa dall'Avv. Emanuela Incorvaia del Foro di Milano, ed anche disgiuntamente dall'Avv. Claudia Alletto, PEC: presso il cui studio in Email_1
Caltanissetta (CL) Corso Umberto I n. 7 è elettivamente domiciliata,
Opposta
Oggetto: opposizione atto di precetto.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 29 ottobre maggio 2025.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di precetto notificato rispettivamente in data 28 giugno 2024 al sig. Pt_1
e 1 luglio 2024 al sig. la società
[...] Parte_2 Controparte_4 intimava agli odierni opponenti il pagamento della somma di € 27.014,95, in forza del
Decreto Ingiuntivo n. 24519/2013 emesso dal Tribunale di Milano.
Con atto di citazione ritualmente notificato i sigg. proponevano opposizione ex art. Pt_1
615 c.p.c., eccependo la nullità del precetto per violazione dell'art. 479 c.p.c., in quanto l'atto
1 non avrebbe indicato la data di notifica del decreto ingiuntivo munito di formula esecutiva, e la prescrizione del credito, ritenendo spirato il termine decennale.
Si costituiva in giudizio contestando le eccezioni e deducendo CP_1 la validità del precetto, ai sensi dell'art. 654 c. 2 c.p.c., per avere menzionato il provvedimento di esecutorietà del decreto ingiuntivo, e l'insussistenza della prescrizione, essendo il credito decorso dal 3 marzo 2016 e interrotto da più atti (precetto del 30 ottobre
2017 e pignoramento presso terzi del 26 gennaio 2018), con effetti estesi in solido a entrambi gli opponenti ex art. 1310 c.c.
Con successive memorie ex art. 171 ter c.p.c., le parti hanno ribadito le rispettive posizioni: gli opponenti insistendo sulle eccezioni di nullità del precetto e di prescrizione, mentre la convenuta richiamando la correttezza formale del precetto e l'efficacia interruttiva degli atti eseguiti.
Espletata l'istruttoria, la causa veniva trattenuta in decisione.
Tanto premesso, sinteticamente, sullo svolgimento del giudizio e il tema della lite, ritiene il decidente che l'opposizione non risulta fondata e non può trovare accoglimento.
L'esame delle questioni deve procedere secondo l'ordine logico-giuridico.
Va preliminarmente scrutinata l'eccezione sollevata dagli opponenti di nullità del precetto per violazione dell'art. 479 c.p.c.
L'opponente assume la nullità del precetto per violazione dell'art. 479 c.p.c., lamentando l'omessa notificazione del titolo esecutivo ovvero la mancata indicazione, nel precetto, della relativa data di notifica.
La censura non è fondata.
L'art. 479 c.p.c. prevede che l'esecuzione forzata debba essere preceduta dalla notificazione del titolo e del precetto. L'art. 654, comma 2, c.p.c. introduce una deroga per i decreti ingiuntivi già notificati, esonerando il creditore da una nuova notificazione del titolo e richiedendo soltanto che nel precetto sia menzionato il provvedimento che ha disposto l'esecutorietà.
La disposizione, come modificata dal D.Lgs. n. 149/2022, non richiede più il riferimento alla formula esecutiva, soppressa dalla riforma.
Nel precetto oggetto di opposizione la menzione richiesta è presente, con indicazione della data di apposizione della formula esecutiva al decreto ingiuntivo, avvenuta il 27 marzo 2014.
Il precetto è stato quindi notificato sulla base di un decreto ingiuntivo già munito di esecutorietà prima della riforma Cartabia;
tali copie conservano efficacia di titolo esecutivo anche dopo l'entrata in vigore delle nuove disposizioni.
La giurisprudenza della Suprema Corte conferma che tale menzione integra la notificazione pregressa del decreto, rendendo l'atto pienamente valido. L'omessa o erronea indicazione
2 degli elementi formali del precetto (ex art. 480 c. 2 c.p.c.) non ne determina automaticamente la nullità, se l'esigenza d'individuazione del titolo esecutivo risulti soddisfatta da altri elementi contenuti nel precetto stesso come, ad esempio, l'indicazione dell'autorità promanante, la data di emissione del decreto ingiuntivo, la data di notifica del precetto.
Pertanto, la validità dell'atto di precetto va valutata in virtù del principio di conservazione, che impedisce la pronuncia di qualsiasi nullità in presenza di omissioni meramente formali, che non precludono al debitore di sapere chi sia il creditore, quale sia il credito e quali sia il titolo che lo sorregga.
Ne consegue che l'eccezione di nullità del precetto non può essere accolta.
Quanto al secondo profilo di censura, gli opponenti hanno dedotto che il diritto di CP_1 di riscuotere il credito si è prescritto.
Assumono gli opponenti che il credito azionato da derivante Controparte_1 dal decreto ingiuntivo n. 24519/2013, sarebbe ormai estinto per prescrizione.
Rilevano che, ai sensi dell'art. 2946 c.c., il diritto di procedere per il recupero delle somme ingiunte si prescrive nel termine decennale, il quale comincerebbe a decorrere dal momento in cui il decreto diviene definitivo, ossia allo spirare del termine di quaranta giorni previsto per l'opposizione. A loro dire, l'ultima notificazione del decreto sarebbe stata effettuata nei confronti del sig. il 29 luglio 2013, mentre il provvedimento è stato Parte_2 dichiarato provvisoriamente esecutivo il 12 dicembre 2013; da tale data non sarebbe stato compiuto alcun atto interruttivo nei confronti degli attuali opponenti. Invocano, inoltre,
l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la prescrizione del credito consacrato in un decreto ingiuntivo decorre dalla scadenza del termine di adempimento fissato nel titolo, e non dal momento dell'apposizione della formula esecutiva, né dalla dichiarazione di esecutorietà, elementi che non inciderebbero sul decorso del termine prescrizionale (Cass. nn. 11866/2003; 16270/2007; 22682/2010; 23274/2016). In conclusione, gli opponenti assumono che il termine decennale sarebbe spirato intorno alla metà di settembre 2023 e che, avendo notificato il precetto solo il 28 giugno 2024, CP_1 dovrebbe dichiararsi l'intervenuta prescrizione del diritto fatto valere dalla parte opposta.
Orbene, è pacifico che il diritto azionato dalla Compagnia sia soggetto al termine prescrizionale ordinario decennale previsto dall'art. 2946 c.c., termine che, nella fattispecie, non risulta decorso. Il Decreto Ingiuntivo n. 24519/2013 ha acquisito efficacia definitiva a seguito dell'estinzione del relativo giudizio di opposizione, dichiarata con decreto cronol.
1651/2016 del 3 marzo 2016, come emerge dalla documentazione versata in atti.
Secondo il costante orientamento della Suprema Corte, la notificazione del ricorso per decreto ingiuntivo determina un effetto interruttivo permanente della prescrizione sino al momento in cui il provvedimento diviene irrevocabile, assumendo efficacia di giudicato
3 sostanziale al pari di una sentenza di condanna;
è da tale momento che decorre il nuovo termine decennale previsto dall'art. 2953 c.c. (Cass. Civ., Sez. III, 20.06.2017, n. 15157).
Il dies a quo deve dunque individuarsi nel 3 marzo 2016.
Alla luce dei principi richiamati, l'applicazione alla vicenda in esame consente di rilevare, anzitutto, che il termine decennale di prescrizione ha iniziato a decorrere dal momento in cui il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo, vale a dire dal 3 marzo 2016, data dell'estinzione del giudizio di opposizione. Alla data di notificazione dei precetti, avvenuta il 28 giugno e il
1° luglio 2024, tale termine non risultava ancora spirato.
Devono inoltre considerarsi gli atti interruttivi dedotti dalla parte opposta, costituiti dal precetto notificato il 30 ottobre 2017 e dall'atto di pignoramento presso terzi del 26 gennaio
2018, entrambi idonei a interrompere la prescrizione. L'efficacia interruttiva di tali atti si estende nei confronti di entrambi i debitori, trattandosi di obbligati in solido ai sensi dell'art. 1310 c.c.; la natura solidale dell'obbligazione emerge chiaramente dal titolo esecutivo, con il quale i debitori sono stati ingiunti “a pagare, in solido”, rendendo infondate le contestazioni sul punto formulate dagli opponenti.
Tenuto conto dell'ultimo atto interruttivo del 26 gennaio 2018, il termine prescrizionale risulta dunque ampiamente in corso, e il credito azionato mantiene piena esigibilità.
Ne consegue che l'eccezione di prescrizione sollevata dagli opponenti deve essere rigettata.
Alla luce delle considerazioni che precedono, le eccezioni formulate dagli opponenti risultano prive di fondamento, sia sotto il profilo giuridico sia sotto quello fattuale. Il precetto notificato dalla convenuta deve ritenersi pienamente valido, così come devono ritenersi efficaci gli atti interruttivi prodotti, che escludono la maturazione della prescrizione e confermano la persistente esigibilità del credito azionato.
Tenuto conto della peculiarità delle questioni giuridiche trattate e della non univoca formulazione dell'atto impugnato, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando definitivamente decidendo, ogni diversa istanza disattesa: rigetta l'opposizione; compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Caltanissetta, Lì 1 dicembre 2025
Il Giudice
LA IT D'AL
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Caltanissetta, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
G.O.P., LA IT D'Aleo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1279/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1
, e nato a [...], il [...], C.F.
[...] Parte_2
, rappresentati e difesi giusta procura allegata all'atto di citazione C.F._2 per opposizione all'atto di precetto dall'Avv. Andrea Di Carlo elettivamente domiciliati presso il suo studio in Caltanissetta alla via Ruggero Settimo n. 39,
opponenti
CONTRO
, con sede in Bologna (BO), Via Stalingrado n. 45 Controparte_1
(C.F. ), in persona del Procuratore Speciale Dott. giusta procura P.IVA_1 CP_2 autenticata per atto del Dr. Notaio in Bologna del 17.03.2023 Rep. n. Controparte_3
97549 Racc. n. 12625, registrato a Bologna il 20.03.2023 al n. 12108 serie 1T (doc. 1), rappresentata e difesa dall'Avv. Emanuela Incorvaia del Foro di Milano, ed anche disgiuntamente dall'Avv. Claudia Alletto, PEC: presso il cui studio in Email_1
Caltanissetta (CL) Corso Umberto I n. 7 è elettivamente domiciliata,
Opposta
Oggetto: opposizione atto di precetto.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 29 ottobre maggio 2025.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di precetto notificato rispettivamente in data 28 giugno 2024 al sig. Pt_1
e 1 luglio 2024 al sig. la società
[...] Parte_2 Controparte_4 intimava agli odierni opponenti il pagamento della somma di € 27.014,95, in forza del
Decreto Ingiuntivo n. 24519/2013 emesso dal Tribunale di Milano.
Con atto di citazione ritualmente notificato i sigg. proponevano opposizione ex art. Pt_1
615 c.p.c., eccependo la nullità del precetto per violazione dell'art. 479 c.p.c., in quanto l'atto
1 non avrebbe indicato la data di notifica del decreto ingiuntivo munito di formula esecutiva, e la prescrizione del credito, ritenendo spirato il termine decennale.
Si costituiva in giudizio contestando le eccezioni e deducendo CP_1 la validità del precetto, ai sensi dell'art. 654 c. 2 c.p.c., per avere menzionato il provvedimento di esecutorietà del decreto ingiuntivo, e l'insussistenza della prescrizione, essendo il credito decorso dal 3 marzo 2016 e interrotto da più atti (precetto del 30 ottobre
2017 e pignoramento presso terzi del 26 gennaio 2018), con effetti estesi in solido a entrambi gli opponenti ex art. 1310 c.c.
Con successive memorie ex art. 171 ter c.p.c., le parti hanno ribadito le rispettive posizioni: gli opponenti insistendo sulle eccezioni di nullità del precetto e di prescrizione, mentre la convenuta richiamando la correttezza formale del precetto e l'efficacia interruttiva degli atti eseguiti.
Espletata l'istruttoria, la causa veniva trattenuta in decisione.
Tanto premesso, sinteticamente, sullo svolgimento del giudizio e il tema della lite, ritiene il decidente che l'opposizione non risulta fondata e non può trovare accoglimento.
L'esame delle questioni deve procedere secondo l'ordine logico-giuridico.
Va preliminarmente scrutinata l'eccezione sollevata dagli opponenti di nullità del precetto per violazione dell'art. 479 c.p.c.
L'opponente assume la nullità del precetto per violazione dell'art. 479 c.p.c., lamentando l'omessa notificazione del titolo esecutivo ovvero la mancata indicazione, nel precetto, della relativa data di notifica.
La censura non è fondata.
L'art. 479 c.p.c. prevede che l'esecuzione forzata debba essere preceduta dalla notificazione del titolo e del precetto. L'art. 654, comma 2, c.p.c. introduce una deroga per i decreti ingiuntivi già notificati, esonerando il creditore da una nuova notificazione del titolo e richiedendo soltanto che nel precetto sia menzionato il provvedimento che ha disposto l'esecutorietà.
La disposizione, come modificata dal D.Lgs. n. 149/2022, non richiede più il riferimento alla formula esecutiva, soppressa dalla riforma.
Nel precetto oggetto di opposizione la menzione richiesta è presente, con indicazione della data di apposizione della formula esecutiva al decreto ingiuntivo, avvenuta il 27 marzo 2014.
Il precetto è stato quindi notificato sulla base di un decreto ingiuntivo già munito di esecutorietà prima della riforma Cartabia;
tali copie conservano efficacia di titolo esecutivo anche dopo l'entrata in vigore delle nuove disposizioni.
La giurisprudenza della Suprema Corte conferma che tale menzione integra la notificazione pregressa del decreto, rendendo l'atto pienamente valido. L'omessa o erronea indicazione
2 degli elementi formali del precetto (ex art. 480 c. 2 c.p.c.) non ne determina automaticamente la nullità, se l'esigenza d'individuazione del titolo esecutivo risulti soddisfatta da altri elementi contenuti nel precetto stesso come, ad esempio, l'indicazione dell'autorità promanante, la data di emissione del decreto ingiuntivo, la data di notifica del precetto.
Pertanto, la validità dell'atto di precetto va valutata in virtù del principio di conservazione, che impedisce la pronuncia di qualsiasi nullità in presenza di omissioni meramente formali, che non precludono al debitore di sapere chi sia il creditore, quale sia il credito e quali sia il titolo che lo sorregga.
Ne consegue che l'eccezione di nullità del precetto non può essere accolta.
Quanto al secondo profilo di censura, gli opponenti hanno dedotto che il diritto di CP_1 di riscuotere il credito si è prescritto.
Assumono gli opponenti che il credito azionato da derivante Controparte_1 dal decreto ingiuntivo n. 24519/2013, sarebbe ormai estinto per prescrizione.
Rilevano che, ai sensi dell'art. 2946 c.c., il diritto di procedere per il recupero delle somme ingiunte si prescrive nel termine decennale, il quale comincerebbe a decorrere dal momento in cui il decreto diviene definitivo, ossia allo spirare del termine di quaranta giorni previsto per l'opposizione. A loro dire, l'ultima notificazione del decreto sarebbe stata effettuata nei confronti del sig. il 29 luglio 2013, mentre il provvedimento è stato Parte_2 dichiarato provvisoriamente esecutivo il 12 dicembre 2013; da tale data non sarebbe stato compiuto alcun atto interruttivo nei confronti degli attuali opponenti. Invocano, inoltre,
l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la prescrizione del credito consacrato in un decreto ingiuntivo decorre dalla scadenza del termine di adempimento fissato nel titolo, e non dal momento dell'apposizione della formula esecutiva, né dalla dichiarazione di esecutorietà, elementi che non inciderebbero sul decorso del termine prescrizionale (Cass. nn. 11866/2003; 16270/2007; 22682/2010; 23274/2016). In conclusione, gli opponenti assumono che il termine decennale sarebbe spirato intorno alla metà di settembre 2023 e che, avendo notificato il precetto solo il 28 giugno 2024, CP_1 dovrebbe dichiararsi l'intervenuta prescrizione del diritto fatto valere dalla parte opposta.
Orbene, è pacifico che il diritto azionato dalla Compagnia sia soggetto al termine prescrizionale ordinario decennale previsto dall'art. 2946 c.c., termine che, nella fattispecie, non risulta decorso. Il Decreto Ingiuntivo n. 24519/2013 ha acquisito efficacia definitiva a seguito dell'estinzione del relativo giudizio di opposizione, dichiarata con decreto cronol.
1651/2016 del 3 marzo 2016, come emerge dalla documentazione versata in atti.
Secondo il costante orientamento della Suprema Corte, la notificazione del ricorso per decreto ingiuntivo determina un effetto interruttivo permanente della prescrizione sino al momento in cui il provvedimento diviene irrevocabile, assumendo efficacia di giudicato
3 sostanziale al pari di una sentenza di condanna;
è da tale momento che decorre il nuovo termine decennale previsto dall'art. 2953 c.c. (Cass. Civ., Sez. III, 20.06.2017, n. 15157).
Il dies a quo deve dunque individuarsi nel 3 marzo 2016.
Alla luce dei principi richiamati, l'applicazione alla vicenda in esame consente di rilevare, anzitutto, che il termine decennale di prescrizione ha iniziato a decorrere dal momento in cui il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo, vale a dire dal 3 marzo 2016, data dell'estinzione del giudizio di opposizione. Alla data di notificazione dei precetti, avvenuta il 28 giugno e il
1° luglio 2024, tale termine non risultava ancora spirato.
Devono inoltre considerarsi gli atti interruttivi dedotti dalla parte opposta, costituiti dal precetto notificato il 30 ottobre 2017 e dall'atto di pignoramento presso terzi del 26 gennaio
2018, entrambi idonei a interrompere la prescrizione. L'efficacia interruttiva di tali atti si estende nei confronti di entrambi i debitori, trattandosi di obbligati in solido ai sensi dell'art. 1310 c.c.; la natura solidale dell'obbligazione emerge chiaramente dal titolo esecutivo, con il quale i debitori sono stati ingiunti “a pagare, in solido”, rendendo infondate le contestazioni sul punto formulate dagli opponenti.
Tenuto conto dell'ultimo atto interruttivo del 26 gennaio 2018, il termine prescrizionale risulta dunque ampiamente in corso, e il credito azionato mantiene piena esigibilità.
Ne consegue che l'eccezione di prescrizione sollevata dagli opponenti deve essere rigettata.
Alla luce delle considerazioni che precedono, le eccezioni formulate dagli opponenti risultano prive di fondamento, sia sotto il profilo giuridico sia sotto quello fattuale. Il precetto notificato dalla convenuta deve ritenersi pienamente valido, così come devono ritenersi efficaci gli atti interruttivi prodotti, che escludono la maturazione della prescrizione e confermano la persistente esigibilità del credito azionato.
Tenuto conto della peculiarità delle questioni giuridiche trattate e della non univoca formulazione dell'atto impugnato, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando definitivamente decidendo, ogni diversa istanza disattesa: rigetta l'opposizione; compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Caltanissetta, Lì 1 dicembre 2025
Il Giudice
LA IT D'AL
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