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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 16/05/2025, n. 936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 936 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 92/2019, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dagli avv.ti MACCARONE FRANCESCO e Parte_1
PASQUALE ANDRIZZI ricorrente
E
rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 5 ottobre 2018, conveniva in giudizio Parte_2
l' per ottenere il riconoscimento del diritto alla maggiorazione dell'assegno CP_1 sociale, ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 436/1987, convertito nella L. n. 546/1987, deducendo di aver presentato apposita domanda amministrativa in data 23 settembre
2015, senza aver mai ricevuto riscontro da parte dell' . CP_1
La ricorrente dichiarava di essere in possesso dei requisiti soggettivi e reddituali per il riconoscimento del beneficio: cittadinanza italiana, residenza effettiva in Italia, età superiore a 65 anni e redditi inferiori ai limiti previsti dalla legge.
1 L' si costituiva eccependo in via preliminare l'intervenuta decadenza dell'azione CP_1 giudiziaria ai sensi dell'art. 47, comma 1, D.P.R. n. 639/1970, come modificato dall'art. 4 della L. n. 88/1989, in quanto il ricorso risultava proposto oltre il termine triennale decorrente dalla data della domanda amministrativa. In subordine, contestava la sussistenza dei requisiti per il diritto invocato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di decadenza sollevata dall' è fondata. CP_1
1. L'art. 47, comma 1, del D.P.R. n. 639/1970 prevede che il diritto a prestazioni previdenziali e assistenziali non riconosciute in tutto o in parte si estingue per decadenza se non fatto valere entro tre anni dal provvedimento che le abbia negate, del tutto o in parte.
2. Tale termine di decadenza si applica anche alle prestazioni assistenziali, come affermato in via costante dalla Corte di Cassazione, anche a Sezioni Unite, la quale ha chiarito che: a) il termine triennale di decadenza si applica indistintamente sia alle prestazioni previdenziali che assistenziali (Cass. civ., SS.UU., n. 12720/2009); b) Il termine decorre dalla data del provvedimento di liquidazione che non riconosca integralmente quanto spettante al beneficiario;
c) E, in assenza di un provvedimento espresso, decorre dalla data della domanda amministrativa, in quanto il silenzio dell'amministrazione integra rigetto tacito (cfr. Cass. civ., Sez. Lav., n. 25961/2020, n.
10976/2021, n. 12207/2016).
3. Nel caso in esame, è pacifico che la domanda amministrativa per la maggiorazione dell'assegno sociale è stata presentata in data 23 settembre 2015 e che nessun provvedimento espresso è intervenuto da parte dell' . Pertanto, il termine CP_1
triennale ha iniziato a decorrere da tale data, con scadenza al 23 settembre 2018.
4. Il ricorso giudiziario è stato invece depositato il 5 ottobre 2018, quando il termine era ormai spirato, anche tenendo conto della sospensione feriale.
5. Non risultano inoltre presentati, da parte della ricorrente, atti interruttivi o ricorsi amministrativi tempestivi idonei a sospendere o interrompere la decadenza.
6. Alla luce di quanto sopra, il ricorso risulta tardivamente proposto e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile per intervenuta decadenza.
2 7. Considerata la materia e la natura assistenziale del diritto fatto valere, sussistono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Dichiara inammissibile il ricorso proposto da per intervenuta Parte_2 decadenza ai sensi dell'art. 47, comma 1, del D.P.R. n. 639/1970, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità;
2. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso, 16/05/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
3
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 92/2019, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dagli avv.ti MACCARONE FRANCESCO e Parte_1
PASQUALE ANDRIZZI ricorrente
E
rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 5 ottobre 2018, conveniva in giudizio Parte_2
l' per ottenere il riconoscimento del diritto alla maggiorazione dell'assegno CP_1 sociale, ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 436/1987, convertito nella L. n. 546/1987, deducendo di aver presentato apposita domanda amministrativa in data 23 settembre
2015, senza aver mai ricevuto riscontro da parte dell' . CP_1
La ricorrente dichiarava di essere in possesso dei requisiti soggettivi e reddituali per il riconoscimento del beneficio: cittadinanza italiana, residenza effettiva in Italia, età superiore a 65 anni e redditi inferiori ai limiti previsti dalla legge.
1 L' si costituiva eccependo in via preliminare l'intervenuta decadenza dell'azione CP_1 giudiziaria ai sensi dell'art. 47, comma 1, D.P.R. n. 639/1970, come modificato dall'art. 4 della L. n. 88/1989, in quanto il ricorso risultava proposto oltre il termine triennale decorrente dalla data della domanda amministrativa. In subordine, contestava la sussistenza dei requisiti per il diritto invocato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di decadenza sollevata dall' è fondata. CP_1
1. L'art. 47, comma 1, del D.P.R. n. 639/1970 prevede che il diritto a prestazioni previdenziali e assistenziali non riconosciute in tutto o in parte si estingue per decadenza se non fatto valere entro tre anni dal provvedimento che le abbia negate, del tutto o in parte.
2. Tale termine di decadenza si applica anche alle prestazioni assistenziali, come affermato in via costante dalla Corte di Cassazione, anche a Sezioni Unite, la quale ha chiarito che: a) il termine triennale di decadenza si applica indistintamente sia alle prestazioni previdenziali che assistenziali (Cass. civ., SS.UU., n. 12720/2009); b) Il termine decorre dalla data del provvedimento di liquidazione che non riconosca integralmente quanto spettante al beneficiario;
c) E, in assenza di un provvedimento espresso, decorre dalla data della domanda amministrativa, in quanto il silenzio dell'amministrazione integra rigetto tacito (cfr. Cass. civ., Sez. Lav., n. 25961/2020, n.
10976/2021, n. 12207/2016).
3. Nel caso in esame, è pacifico che la domanda amministrativa per la maggiorazione dell'assegno sociale è stata presentata in data 23 settembre 2015 e che nessun provvedimento espresso è intervenuto da parte dell' . Pertanto, il termine CP_1
triennale ha iniziato a decorrere da tale data, con scadenza al 23 settembre 2018.
4. Il ricorso giudiziario è stato invece depositato il 5 ottobre 2018, quando il termine era ormai spirato, anche tenendo conto della sospensione feriale.
5. Non risultano inoltre presentati, da parte della ricorrente, atti interruttivi o ricorsi amministrativi tempestivi idonei a sospendere o interrompere la decadenza.
6. Alla luce di quanto sopra, il ricorso risulta tardivamente proposto e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile per intervenuta decadenza.
2 7. Considerata la materia e la natura assistenziale del diritto fatto valere, sussistono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Dichiara inammissibile il ricorso proposto da per intervenuta Parte_2 decadenza ai sensi dell'art. 47, comma 1, del D.P.R. n. 639/1970, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità;
2. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso, 16/05/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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