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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 02/12/2025, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
Oggetto: separazione giudiziale
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Maddalena Ghisolfi Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di 1° grado R.G. n. 1025/2024 promossa con ricorso depositato in data
06.06.2024 da
, C.F. , nata il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Maria Rosaria Pozzi del Foro di Piacenza, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Piacenza, Corso Vittorio Emanuele, 253, in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato,
- RICORRENTE -
contro
, C.F. , nato il [...] in [...], rappresentato CP_1 C.F._2
e difeso dagli Avv.ti Lauretta Alberti e Domenico Santacroce del Foro di Piacenza, elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Borgonovo Val Tidone (PC), piazza
Garibaldi n. 19, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione su foglio separato.
- RESISTENTE -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica Dott.ssa Grazia
Pradella.
- INTERVENUTO -
All'udienza del 25.09.2025 la causa veniva posta in decisione alle seguenti
C O N C L U S I O N I
PER LA RICORRENTE: precisate come in atti.
PER IL RESISTENTE: precisate come in atti.
PER IL P.M.:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la separazione dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 6 giugno 2024, chiedeva di sentire Parte_1 dichiarare la separazione personale dal marito con pronuncia di addebito CP_1 della separazione al marito, con il quale aveva contratto matrimonio in Albania in data
19.11.1999, matrimonio dal quale nascevano i figli, (il 10.10.1999) ed (il Per_1 Per_2
17.07.2005).
A sostegno del ricorso, deduceva che l'affectio coniugalis era Parte_1 progressivamente e definitivamente venuta meno a causa delle condotte violente, verbali e fisiche, poste in essere nei confronti della ricorrente dal marito, dedito all'abuso di sostanze alcoliche. Segnatamente, la ricorrente deduceva: che il resistente era sempre stato aggressivo nei suoi confronti, ma tali condotte erano state dalla stessa sopportate per paura di conseguenze ritorsive;
che in data 24.04.2024 la ricorrente decideva di sporgere denuncia querela per maltrattamenti nei confronti del marito al quale veniva imposto l'allontanamento dalla casa familiare con il divieto di avvicinamento alla moglie ed ai luoghi da questa frequentati e l'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria;
che il figlio era maggiorenne ed economicamente autosufficiente, mentre la figlia Per_1 era maggiorenne ma ancora studentessa;
che la casa familiare era di proprietà del Per_2 figlio e le relative utenze erano a carico della ricorrente;
che la ricorrente aveva Per_1 sempre svolto attività lavorativa, sia presso alcuni ristoranti sia come colf, dedicandosi comunque alla famiglia, mentre il resistente svolgeva l'attività di muratore, senza contribuire al sostentamento della famiglia. Alla luce delle circostanze dedotte la ricorrente chiedeva, pertanto, di sentire dichiarare la separazione personale tra i coniugi, con addebito al marito, ponendo a carico di a titolo di contributo al CP_1 mantenimento della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, Per_2 la somma mensile di Euro 500,00, oltre al pagamento delle spese straordinarie al 50%, prevedendo altresì un assegno mensile pari ad Euro 300,00 a titolo di mantenimento della moglie, somme da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
Con decreto in data 12 giugno 2024, il Giudice delegato fissava l'udienza del
3.10.2024 per la comparizione delle Parti davanti a sé, con assegnazione di termine alla parte ricorrente per la notifica del ricorso e del decreto ed alla parte resistente per la costituzione in giudizio.
Con comparsa si costituiva in giudizio che, pur associandosi alla CP_1 domanda di separazione, eccepiva l'infondatezza della domanda di addebito formulata da controparte, chiedendo di prevedere a carico del resistente il versamento di un contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne ma economicamente non Per_2 autosufficiente, pari ad Euro 200,00 mensili, oltre al 50 % delle spese straordinarie, nonché di disporre che l'assegno nucleo familiare venisse percepito integralmente dalla ricorrente. Nella specie, il resistente contestava la fondatezza della domanda di addebito proposta dalla ricorrente per difetto del nesso di causalità tra l'uso di sostanze alcoliche da parte del marito e la fine del matrimonio;
assumeva altresì l'insussistenza dei presupposti per riconoscere un assegno di mantenimento in favore della moglie alla luce delle capacità reddituali dei coniugi nonché dei reali redditi percepiti dalla ricorrente.
Con ordinanza in data 25 novembre 2024, a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza del 3.10.2024 – nella quale venivano sentite le parti, comparse personalmente - venivano emessi i provvedimenti temporanei ed urgenti, e così venivano autorizzati i coniugi a vivere separati e veniva previsto un contributo a carico del resistente per il mantenimento della figlia di Euro 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese Per_2 straordinarie occorrenti per la stessa, nonché un assegno in favore della moglie di Euro
200,00 mensili. Ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, veniva fissata l'udienza del 4 marzo 2025 per la discussione orale. A tale udienza, a seguito di documentazione prodotta dalla parte resistente, veniva disposto rinvio all'udienza del 13 maggio 2025 e poi all'udienza del 25.9.2025 per la rimessione della causa in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
All'udienza del 25 settembre 2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione. Ciò premesso, sussistono i presupposti per la pronuncia di separazione dei coniugi e Parte_1 CP_1
Ed invero gli elementi che emergono dagli atti del giudizio confermano la sussistenza di una situazione di grave ed irrimediabile frattura del vincolo coniugale – come peraltro risulta dalla posizione espressa da entrambi i coniugi – così da doversi ritenere che sia divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza matrimoniale, peraltro già di fatto interrotta, laddove risulta venuta a mancare ogni comunione materiale e spirituale tra le Parti.
Con riferimento alla domanda di addebito della separazione al marito avanzata dalla ricorrente, giova osservare che, in linea generale, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, l'addebito della separazione ad uno dei coniugi presuppone che lo stesso abbia posto in essere comportamenti volontari e consapevoli, contrari ai doveri di cui all'art. 143 c.c., che causalmente abbiano portato all'intollerabilità della convivenza (cfr., tra le tante, Cass. sez. un., 9.4.2015, n. 7132; Cass., sez. I,
29.4.2015, n. 8713; Cass., sez. VI, 14.7.2016, n. 14414).
Inoltre, secondo i principi affermati dalla Suprema Corte di Cassazione, le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare non solo la pronuncia di separazione personale, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze (Cass., sez. I, 07/08/2024,
n.22294; Cass., sez. I, 07/06/2021 n. 15819; Cass., sez. I, 10/12/2018, n. 31901; Cass.,
Sez. VI, 21/03/2018, n. 6997; Cass., Sez. VI, 22/03/2017, n. 7388), laddove si è ritenuto che anche un solo caso di violenza, costituendo violazione di norme di condotta imperative ed inderogabili, fonda il riconoscimento di addebito della separazione (Cass., sez. I, 27/02/2024, n. 5171; Cass., sez. I, 14/01/2011, n. 817).
Nel caso di specie, rileva evidenziare che la circostanza dedotta dalla ricorrente diretta a ricondurre la frattura del vincolo coniugale alle condotte poste in essere dal resistente trova riscontro, in primo luogo, negli atti del procedimento penale instaurato nei confronti di a seguito della denuncia sporta dalla ricorrente. CP_1
Ed invero, dalla documentazione agli atti relativa al procedimento penale
(fascicolo 1038/24 RG GIP) emerge che in data 24 aprile 2024 si Parte_1 determinava a sporgere denuncia querela nei confronti del marito per maltrattamenti ai suoi danni sin dal 2002, descrivendo un clima familiare di costante prevaricazione e violenza, essendo il marito aggressivo sia verbalmente che fisicamente, ai danni della moglie e della figlia divenendo ancora più violento in caso di abuso di sostanze Per_2 alcoliche, con peggiorare della situazione a partire dal 2023 (doc. n. 4 di parte ricorrente).
La denunciante ha ribadito le stesse circostanze in sede di s.i.t. rese in data 30.4.2024, laddove dichiarava: “Succedeva che quando litigavamo lui mi metteva le mani addosso.
Diciamo che succedeva quasi una volta al mese. Dall'estate dell'anno scorso, il 2023, la situazione però è peggiorata tantissimo. Lui, che fa il muratore, rientrava a casa tardissimo e quasi sempre ubriaco. E appena entrava in casa anche il solo fatto di salutarlo diventava un pretesto per scatenarlo. Così cominciava ad urlare e mi veniva incontro e mi picchiava con schiaffi che mi dava dove capitava. Succedeva almeno un paio di volte alla settimana.” (doc. 5 di parte ricorrente).
La ricostruzione della ricorrente risulta riscontrata dalle dichiarazioni della figlia che, sentita come persona informata sui fatti, dichiarava di aver assistito Per_2
“parecchie volte” alle condotte di percosse del padre nei confronti della madre (“…Sì, parecchie volte. Ho ricordi fin da quando frequentavo le scuole elementari. Non succede spesso, ma a volte arrivava a casa, litigava con mia madre e le metteva le mani addosso.
[…] Nell'ultimo anno però le cose sono peggiorate. Mio padre rientrava a casa spesso ubriaco e spesso a tarda sera. E bastava niente per farlo scattare e cercare mia madre per picchiarla. […] Io spesso ho assistito e sempre, quando ero presente, ho cercato di impedirgli di picchiarla mettendomi in mezzo. E per questo motivo le prendevo anche io
…”). Le stesse circostanze sono state confermate dal primogenito (“…Ho Per_1 cominciato a vedere mio padre che ogni tanto prendeva a schiaffi mia madre sin da quando ero piccolino. Insomma, in questi vent'anni ho assistito tante volte a queste scene.
In questo ultimo anno però le cose sono peggiorate...”) e dal fratello della ricorrente
(“So della situazione di mia sorella. Infatti qualche giorno fa è venuta Parte_2
CP_ per un periodo a casa mia quando ha litigato con , suo marito. Negli ultimi tempi, CP_ diciamo l'ultimo anno, la situazione in casa sua è peggiorata molto perché ha cominciato a bere molto. So, perché me lo ha detto mia sorella, che lui quando beveva e tornava a casa ubriaco, la picchiava…” (cfr. verbali s.i.t. in data 30.4.2024, doc. 5 di parte ricorrente).
Al riguardo, rileva considerare che nell'ambito del procedimento instaurato a seguito della denuncia sporta dall'odierna ricorrente, con ordinanza del GIP in data 17 maggio 2024, ritenuti sussistenti gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato, veniva applicata nei confronti di la misura cautelare dell'allontanamento dalla CP_1 casa familiare, con divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi da questa abitualmente frequentati, con applicazione, previo consenso dello stesso, del dispositivo elettronico di controllo previsto dall'art. 275 bis c.p.p., prescrivendo al resistente di tenersi ad una distanza non inferiore a 500 metri e con divieto assoluto di comunicazione con ogni mezzo, anche per via telefonica o telematica (doc. 5 di parte ricorrente).
La considerazione di siffatte risultanze induce univocamente a ricondurre l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale alle gravi condotte di prevaricazione e violenza reiteratamente consumate dal resistente nei confronti della moglie ed in ambito familiare, in violazione dei fondamentali obblighi di rispetto della persona e di solidarietà familiare, così da fondare la pronuncia di addebito della separazione al resistente.
Ne consegue che deve essere dichiarata la separazione personale dei coniugi con addebito al marito.
Per quel che concerne le condizioni di separazione, rileva evidenziare quanto segue.
In primo luogo, va osservato che il figlio primogenito di anni 26, è Per_1 maggiorenne ed economicamente autosufficiente, pertanto nulla va disposto in punto di mantenimento.
Diversamente, per quanto attiene alla figlia secondogenita va rilevato che Per_2 la stessa, pur maggiorenne, sta proseguendo il percorso di studi universitario presso l'Università Cattolica di Piacenza e vive con la madre ed il fratello maggiore in un immobile di proprietà di quest'ultimo, di tal che la stessa non può ancora ritenersi economicamente autosufficiente.
A fronte di ciò rileva evidenziare che secondo il costante orientamento della
Suprema Corte in tema di separazione personale tra coniugi il criterio fondamentale cui devono ispirarsi i provvedimenti relativi ai figli è rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale degli stessi (ex art. 337 ter c.c.) e tale criterio trova applicazione anche nell'ipotesi in cui i figli siano maggiorenni, ricorrendo in entrambe le ipotesi la stessa esigenza di tutela, connotata dalla mancanza di autosufficienza economica, requisito che per i figli maggiorenni deve essere accertato dal giudice di merito, mentre per i figli minori di età va considerato in re ipsa (Cass. civ. sez. VI, 14.09.2020, n. 19077). Infatti, l'obbligo del mantenimento in capo ai genitori comprende altresì il dovere di assicurare ai figli – anche maggiorenni – in proporzione alle risorse economiche del soggetto obbligato, la possibilità di completare il percorso formativo prescelto e di acquisire la capacità lavorativa necessaria a rendersi autosufficiente (Cass. civ. sez. VI, 22.07.2019, n. 19696).
Non appare allora potersi dubitare che nel caso di specie si configuri l'obbligo in capo al padre di contribuire al mantenimento della figlia appena maggiorenne ma Per_2 non economicamente autosufficiente, risultando accertato che la stessa prosegue nell'ordinario percorso di studi universitari, di tal che deve intendersi intenta a curare la propria formazione professionale, ciò che giustifica, sussistendone le condizioni,
l'obbligo dei genitori di contribuire al suo mantenimento (Cass., sez. 1, 15.3.2024, n.
7015).
Ne consegue che, considerati i criteri di cui all'art. 337 ter, c.4, c.c., deve essere valutata la condizione economica e personale di ciascuno dei genitori, tenuto conto che la ricorrente svolge lavori senza garanzie di stabilità, percependo redditi di importo modesto pari a circa Euro 600,00/700,00 mensili e, a fronte della discontinuità del padre nella partecipazione alla vita familiare, ai fini del sostentamento del nucleo familiare e per le spese domestiche riceve l'aiuto economico del figlio primogenito il quale si è fatto Per_1 altresì carico delle spese per la ristrutturazione dell'immobile ove attualmente vive con la madre e la sorella (cfr. verbale udienza del 3.10.2024), mentre il resistente attualmente lavora con contratto a tempo determinato presso la società Red Service s.r.l. con qualifica di muratore (cfr. produzione documentale del 4.3.2025), professione che ha svolto anche negli anni precedenti, pur con frequenti interruzioni durante le quali ha percepito l'indennità di disoccupazione AS (doc. n. 2 fascicolo resistente), come dallo stesso confermato anche in sede di audizione “…Anche prima lavoravo ma per molti hanno ho lavorato non a tempo indeterminato, in ogni caso sempre come muratore e prendevo circa euro 1.300,00 al mese, quando non lavoravo prendevo la disoccupazione…”(cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 3.10.2024), così da doversi ritenere che il resistente sia titolare di una professionalità dalla quale trae un normale reddito, tanto che nell'anno 2023 risulta aver dichiarato un reddito complessivo pari ad Euro 16.404,00 (doc. n. 8 fascicolo resistente).
Ne consegue che, secondo le valutazioni del Collegio, risulta giustificato confermare a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia mediante il versamento della somma pari a Euro 300,00 mensili, assegno da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per la stessa, individuate secondo le Linee Guida del C.N.F., a decorrere dalla data del deposito del ricorso.
Con riferimento alla domanda formulata dalla ricorrente volta ad ottenere il versamento di un assegno di mantenimento in suo favore, rileva evidenziare che la Corte di Cassazione, anche recentemente, ribadendo i principi già espressi, ha affermato che
“…stante la sostanziale diversità che caratterizza il contributo a favore del coniuge separato, rispetto all'assegno divorzile, il dovere di assistenza materiale, nel quale si attualizza l'assegno di mantenimento, conserva la sua efficacia e la sua pienezza in quanto costituisce uno dei cardini fondamentali del matrimonio e non presenta alcun aspetto di incompatibilità con la situazione, in ipotesi anche temporanea, di separazione. Deriva da quanto precede, pertanto, che i redditi adeguati cui va rapportato, ai sensi dell'articolo 156
c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge - in assenza della condizione ostativa dell'addebito - sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (Cass. sez. I - 06/07/2022, n. 21392; Cass. sez. I - 28/12/2021,
n. 41797).
Venendo al caso di specie, devono richiamarsi le motivazioni già poste a fondamento dei provvedimenti ex art. 473 bis.22 c.p.c. emessi in via temporanea ed urgente con ordinanza del 25.11.2024, in assenza della prova di circostanze sopravvenute di significativa rilevanza. Ne consegue che, in ragione della disparità reddituale dei coniugi, anche alla luce della circostanza che la ricorrente ha sempre svolto attività occasionali percependo redditi molto modesti, occupandosi da tempo pressoché da sola della famiglia e, recentemente, con l'aiuto del figlio primogenito il quale si è fatto Per_1 carico della ristrutturazione della casa familiare ove attualmente madre e figli convivono,
a fronte del fatto che invece il resistente è titolare di professionalità e svolge attività lavorativa in qualità di muratore, attualmente con contratto a tempo determinato
(percependo comunque la NASPI nei periodi in cui non lavorava), va confermato l'obbligo in capo allo stesso di versare un contributo mensile pari a Euro 200,00 per il mantenimento della moglie, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, versamento con decorrenza dalla data del deposito del ricorso.
Sulla base di tutte siffatte considerazioni, deve essere pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni riportate in dispositivo.
Con riguardo, infine, alla liquidazione delle spese processuali, in considerazione dell'esito del giudizio e dei motivi della decisione – con particolare riguardo alle ragioni che hanno giustificato l'accoglimento della domanda di addebito della separazione al resistente – deve essere pronunciata la condanna del resistente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano come da dispositivo, da versarsi in favore dell'RI essendo la ricorrente ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così decide:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
- Dichiara che la separazione è addebitabile al marito;
CP_1
- Stabilisce le seguenti condizioni, in conformità a quanto già disposto, in via temporanea ed urgente, con la pronuncia dei provvedimenti ex art. 473 bis.22 c.p.c. in data 25 novembre 2024:
1. Pone a carico del resistente il versamento, a titolo di contributo per CP_1 il mantenimento della figlia maggiorenne ma non economicamente Per_2 autosufficiente, della somma mensile di Euro 300,00, da corrispondersi alla ricorrente in via anticipata entro i primi 10 giorni di ogni mese, assegno da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per la stessa, da individuarsi secondo le Linee guida del C.N.F., il tutto a decorrere dal deposito del ricorso;
2. Pone a carico di il versamento di un assegno mensile pari a Euro CP_1
200,00 a titolo di contributo per il mantenimento della moglie da versarsi Parte_1 alla stessa entro il giorno 10 di ogni mese, con rivalutazione annuale Istat, versamento con decorrenza dalla data del deposito del ricorso;
- Condanna al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in CP_1
Euro 3.809,00 (valori minimi scaglione di riferimento) per compensi, oltre spese generali
15%, IVA e CPA come per legge, da versarsi in favore dell'RI ex art. 133 D.P.R. n.
115/2002;
- Dispone che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
NO (PC) per le annotazioni e gli incombenti previsti dalla legge.
Piacenza, 27 novembre 2025
La Presidente rel. est.
Dott.ssa Marisella Gatti