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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 202/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
FALCONIERI WALTER, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1945/2025 depositato il 14/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM011101421 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2020
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 144/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento evidenziato in epigrafe con il quale l'Ufficio accertava, ai sensi dell'articolo 41-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per l'anno d'imposta 2020, un reddito imponibile soggetto a tassazione ordinaria ai fini dell'IRPEF -più relative
Addizionali- chiedendo la somma complessiva di € 3.336, 69, sostenendo di aver già interamente corrisposto l'importo dovuto.
L'Ufficio, ritualmente costituitosi, ha dato atto dell'avvenuto integrale pagamento delle somme portate dall'impugnato avviso di accertamento e ne ha disposto l'annullamento in autotutela. Ha pertanto chiesto che questa Corte voglia dichiarare, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo n. 546 del 1992,
l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
Alla luce di tale dichiarazione al giudicante non resta che dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, dichiara l'estinzione del giudizio ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo n. 546 del 1992, essendo cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Così deciso in Lecce il 28/01/2026
Il Giudice
WA RI
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
FALCONIERI WALTER, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1945/2025 depositato il 14/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM011101421 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2020
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 144/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento evidenziato in epigrafe con il quale l'Ufficio accertava, ai sensi dell'articolo 41-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per l'anno d'imposta 2020, un reddito imponibile soggetto a tassazione ordinaria ai fini dell'IRPEF -più relative
Addizionali- chiedendo la somma complessiva di € 3.336, 69, sostenendo di aver già interamente corrisposto l'importo dovuto.
L'Ufficio, ritualmente costituitosi, ha dato atto dell'avvenuto integrale pagamento delle somme portate dall'impugnato avviso di accertamento e ne ha disposto l'annullamento in autotutela. Ha pertanto chiesto che questa Corte voglia dichiarare, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo n. 546 del 1992,
l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
Alla luce di tale dichiarazione al giudicante non resta che dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, dichiara l'estinzione del giudizio ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo n. 546 del 1992, essendo cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Così deciso in Lecce il 28/01/2026
Il Giudice
WA RI