Sentenza 9 dicembre 1997
Massime • 1
Il principio di conversione dell'impugnazione erroneamente proposta, contenuto nel quinto comma dell'art. 568 cod, proc. pen., trova applicazione anche in caso di gravami non omogenei come il ricorso per cassazione e la richiesta di incidente di esecuzione, la quale rientra, peraltro, fra le impugnazioni,le cui disposizioni sono richiamate dall'art. 666, comma 6, cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/12/1997, n. 2035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2035 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Viola Giuseppe Presidente del 09/12/1997
1. Dott. Olivieri Renato Consigliere SENTENZA
2. " NE EN " N. 2516
3. " ZI CO " REGISTRO GENERALE
4. " Colaianni OL " N. 27315/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da Caccia Giorgio, n.
8.8.1961 a Gandino (Bg) avverso la sentenza in data 25.10.1995 del Pretore di Albenga Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. N. Colaianni
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. A. Leo che ha concluso per l'inammissibilità
atteso che con la sentenza sopra menzionata, divenuta irrevocabile - come risulta dall'ordine di carcerazione del Procuratore della Repubblica presso la pretura di Savona in data 12.3.1996 ed è incontroverso - il 28.1.1996, il ricorrente è stato condannato alla pena di mesi quattro di arresto e L. 150.000 di ammenda per il reato di cui all'art. 80 DPR 393/1959;
rilevato che il ricorrente ha chiesto l'annullamento sia della sentenza sia dell'ordine di carcerazione per non aver - dalla data del reato fino al 3.1.1997, giorno in cui gli veniva notificato l'ordine di carcerazione - mai ricevuto avviso del procedimento relativo alla sentenza di condanna anzidetta: il che ribadiva con successiva memoria, pervenuta il 9 luglio 1997, cui allegare copia dell'ordine di carcerazione notificatogli;
ritenuto che dal contenuto dell'atto, come testè riassunto, nonché dalla dichiarazione resa al direttore della casa mandamentale di Pontremoli al momento della presentazione dell'atto - secondo cui oggetto del ricorso è la "sentenza 9/97 Es." (esecuzione) -, risulta evidente che la doglianza attiene alla legittimità dell'emissione del titolo esecutivo, valutabile dal giudice dell'esecuzione;
considerato che il principio di conversione dell'impugnazione erroneamente proposta, contenuto nel quinto comma dell'art. 568 cod. proc. pen., trova applicazione anche in caso di gravami non omogenei come il ricorso per cassazione e la richiesta di incidente di esecuzione (che, peraltro, rientra fra le impugnazioni, le cui disposizioni sono richiamate dall'art. 666, co. 6, cod proc pen:
conf. Cass. 18.1.1993, Di Matteo, rv. 193079);
P.Q.M.
qualifica il ricorso come incidente di esecuzione e dispone la trasmissione degli atti al Pretore di Savona per l'esame di competenza.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 1997.
Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 1998