TRIB
Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 23/09/2025, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Savona
FAMIGLIA SEPARAZIONE E DIVORZI GIUDIZIALI riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Lorena Canaparo Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi Giudice rel.
Dott.ssa Daniela Mele Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 811 del Registro Generale Affari Contenziosi Civili dell'anno 2025 rimessa in decisione all'udienza del 17.9.2025 vertente tra
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. NOVARO LUCREZIA ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio in Corso Italia 20/1
17100 Savona, giusta delega in atti
-ricorrente-
e
C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_2 C.F._2
dall'Avv. FARRAUTO GIUSEPPE e PATRIZIA SARACCO ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in
CORSO XX SETTEMBRE N. 13/1 17100 SAVONA, giusta delega in atti
-resistente –
Con l'intervento della Procura della Repubblica - SEDE
Oggetto: Separazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 17.9.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come a verbale, insistendo in atti anche rispetto alle istanze istruttorie proposte e non ammesse.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Viene in decisione la domanda di separazione proposta da nei confronti di Parte_1 Parte_2
coniuge per matrimonio contratto in data 25.7.2009 e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del
Comune di Albissola Marina al n. 4, parte 1, anno 2009.
La ricorrente, dato atto che dall'unione coniugale sono nati due figli, (14.12.2002) e _1 Per_2 (8.5.2007), entrambi ormai maggiorenni, ma economicamente tuttora non autosufficienti, ha chiesto: la separazione con addebito al marito in considerazione dell'aggressività fisica e verbale dallo stesso espressa nei di lei confronti;
un contributo per il proprio mantenimento pari a 1000,00 euro, essendosi ella per scelta condivisa dedicata alla famiglia;
un contributo per il mantenimento del figlio pari a 800,00 euro e Per_2
un contributo per il mantenimento del figlio pari a 500,00 euro;
il 100% delle spese straordinarie _1
relative ai figli a carico del padre;
l'assegnazione a sé della ex casa familiare di proprietà del coniuge e della di lui madre e sorella.
Il resistente, costituitosi in giudizio, si è associato alla domanda di separazione, ha rappresentato la propria disponibilità a “provvedere economicamente ad ogni necessità dei figli e anche riferita a _1 Per_2
spese di natura straordinaria”, si è opposto alla domanda di mantenimento proposta dalla per sé Pt_1
ed anche all'assegnazione della ex casa familiare alla moglie.
Entrambe le parti si sono avvalse della facoltà di depositare le ulteriori memorie di cui all'art. 473bis.17
c.p.c. e sono comparse personalmente all'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c.
La causa è stata istruita documentalmente finchè all'udienza del 17.9.2025 è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Ciò posto, la domanda di separazione personale appare fondata, dovendo ritenersi provata l'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare a fronte delle rispettive prospettazioni delle parti e dell'allontanamento del marito dalla casa familiare, intervenuto ben prima che i coniugi fossero autorizzati a vivere separati, a causa della conflittualità e delle tensioni esistenti, così come dell'insofferenza da ciascuno maturata nei confronti dell'altro.
Va, quindi, dichiarata la separazione di e Parte_1 Parte_2
Veniamo alla domanda di addebito proposta dalla ricorrente.
La ricorrente, sentita all'udienza del 5.6.2025, ha indicato quale momento in cui ha preso avvio la crisi che ha travolto l'unione coniugale la seconda gravidanza e ha precisato: “da lì lui mi rivolgeva cattiverie, ha iniziato a vedermi come una persona che gli creava problemi, ha iniziato a essere violento verbalmente e fisicamente contro di me o contro gli oggetti. Mi diceva che spaccava tutto per non pestare me…A novembre
2024 mi ha spinto per le scale, mi sono aggrappata al suo braccio. A novembre/dicembre è arrivato dall'altra parte della casa per pestarmi, gli ho chiesto cosa stava facendo, si è bloccato e mi ha detto che mi stavo inventando tutto. Le cose più belle che mi diceva era che io ho solo problemi che lui è chiamato a risolvere.
Li chiamava problems con quel ghigno che mi riserva. Mi ha dato schiaffi, non tantissimi perché mi arrivava vicino e poi colpiva le cose vicine. Io mi zittivo. Mi ha messo diverse volte le mani al collo…Mi ha tolto il respiro. Non potevo uscire nemmeno con le mie amiche. I miei parenti erano stupidi. Sono rimasta in casa per 20 anni, poi lui ha messo le mani addosso a mio figlio e io ho capito. Ha minacciato tutti e due _1
i figli di spaccargli il naso due domeniche fa. L'anno scorso d'estate, fine luglio 2024 e inizio d'agosto, eravamo stati invitati da amici a , all'autogrill si è arrabbiato perché non ha trovato parcheggio. Io Pt_3
sono rimasta addolorata perché gli stavo dando un'altra possibilità. A 20 minuti da si è fermato Pt_3
con la macchina in una piazzola e mi ha detto che mi avrebbe lasciato lì se non fossi stata zitta. C'era anche
L'aria condizionata era spenta e io temevo per Ho trattenuto una crisi di panico. Mi ha Per_2 Per_2
fatto scendere. Faceva un caldo infernale. Lui gridava. Alla fine è intervenuto e allora mio marito ci Per_2
ha portato a recitando un rosario come se volesse esorcizzarmi. Tremavo per la paura. Poi arrivati Pt_3
da amici, era normale. Nel periodo in cui avevamo cercato di riavvicinarci, lui dopo i momenti di intimità mi dava dei soldi facendomi sentire a disagio. Alla fine mi sono confidata e ho cercato aiuto. Sto seguendo un percorso di supporto psicologico dal 2022”.
Il ha contestato le allegazioni attoree, negando di aver mai usato violenza fisica nei confronti della Pt_2
consorte, ma ammettendo di essere stato verbalmente aggressivo.
All'udienza del 5.6.2025 l'uomo ha affermato: “ci sono stati momenti di tensione, discussioni momentanee, non ho mai alzato le mani su mia moglie, a mio figlio forse da piccolino ho dato solo un calcio nel _1
sedere, non è stata una situazione di tensione costante per vent'anni. Magari sono stato aggressivo verbalmente ma non fisicamente”. Poi ancora: “io sono come un fiammifero brucio, mi consumo e poi finisce lì”.
Alla medesima udienza del 5.6.2025 il figlio ha raccontato: “nei primi anni della mia vita, fra alti e _1
bassi, ho buoni ricordi dei miei genitori. Poi è nato e il rapporto dei miei genitori ha iniziato a Per_2
deteriorarsi. Quando mia madre mi ha detto che voleva separarsi, io sono stato contento. AP purtroppo ha credo patologie non diagnosticate che lo hanno portato a condotte disfunzionali, ad esempio in una discussione può essere verbalmente aggressivo. Le liti sono state sempre più violente. Non ho parlato con gli amici ma proprio loro recentemente mi hanno chiesto cosa gli era successo. Lui quando eravamo piccoli a volte prendeva la porta, altre volte pronunciava bestemmie di cui poi ci incolpava, altre volte spaccava tutto. Io stesso ho cercato di mediare perché trovassero una soluzione consensuale, ma è stato inutile. I miei all'esterno di facciata avevano momenti felici, ma all'interno per piccole cose scattava.
Mio padre rifiuta di sottoporsi a visite ed accertamenti medici. Io e mio RA li abbiamo visti a lungo in conflitto. Io con mio padre ho anche avuto dei confronti, ma quando si parla di situazioni spinose non si arriva a niente. Ricordo che per minuzie mi minacciava di mettermi le mani addosso, anche se quando era bambino diceva che le mani non vanno alzate perché lasciano il segno. Qualche domenica fa abbiamo avuto un pranzo familiare. Il cane non poteva entrare nel locale, mia madre lo ha riportato a casa ed è tornata, sono iniziate le provocazioni, abbiamo ordinato una bottiglia di prosecco che non era compatibile con le sue abitudini alimentari e mio padre ha iniziato a caricarsi. Mio padre è andato sulle furie e quando sono intervenuto mi ha aggredito verbalmente. Mio RA si è associato a me…Non ho mai visto mio padre picchiare mia madre ma ho visto i segni (ematomi piuttosto che altro). Poi ho assistito a litigi verbalmente violenti”.
Nelle dichiarazioni rese dal figlio ha trovato conferma la circostanza che il in _1 Pt_2
costanza di matrimonio ha espresso nei confronti della moglie un'aggressività fisica e in maggior misura verbale che ha progressivamente condotto l'unione coniugale verso una crisi irreversibile che è sfociata nella completa dissoluzione dell'unità familiare.
Il figlio ha dichiarato di aver visto personalmente i segni delle violenze perpetrate dal padre nei confronti della madre e, comunque, ha dichiarato di aver assistito personalmente ai litigi verbalmente violenti fra i genitori, il che è sufficiente a ritenere provate le allegazioni attoree, sia perché il ragazzo è apparso attendibile non mostrando alcun astio nei confronti del genitore, sia perché il ragazzo all'epoca era convivente con entrambi i genitori e proprio per questo ha potuto assistere e riferire quanto accadeva in famiglia.
La violenza fisica e morale è senz'altro lesiva degli obblighi che discendono dall'unione matrimoniale e, per giurisprudenza costante, presupposto sufficiente per l'addebito della separazione.
D'altra parte, la stessa relazione del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze in atti (relazione del 10.9.2025), è vero che non rileva in capo al l'esistenza di disturbi psichiatrici maggiori, Pt_2
ma è anche vero che rileva pur sempre “una tendenza all'irritabilità di tratto, su base temperamentale” che, nel rapporto conflittuale con la moglie, sarebbe esplosa in episodi di rabbia e aggressività.
In tal senso, la relazione sembra corroborare le allegazioni attoree e dare riscontro alle dichiarazioni del figlio , a nulla rilevando che, dall'istruttoria espletata, non sia emersa l'esistenza di _1
procedimenti e/o provvedimenti penali a carico del per gli agiti aggressivi lamentati dalla Pt_2
moglie.
Il Collegio ritiene, pertanto, che sussistano i presupposti per l'addebito della separazione a
[...]
. Pt_2
Veniamo alla domanda di assegnazione della ex casa familiare proposta dalla ricorrente.
Nella propria comparsa ed in occasione dell'udienza del 5.6.2025, il resistente ha spiegato di essersi allontanato dalla casa familiare per trasferirsi in un appartamento sottostante, essendo la palazzina ove si trova la casa familiare e ove si trova l'appartamento ad essa sottostante per intero di proprietà sua, di sua madre e di sua sorella. Così, il resistente ha affermato all'udienza del 5.6.2025: “vivo nell'appartamento sottostante alla ex casa familiare”.
La ricorrente, dal canto suo, ha confermato l'intervenuto trasferimento del coniuge: “da aprile vivo in questa casa soltanto io con i miei figli. Mio marito vive in un appartamento sottostante, trattandosi di palazzina di proprietà familiare”.
Il figlio , a sua volta, ha riferito rispetto alla situazione venutasi a creare: “per il futuro abbiamo _1
trovato un equilibrio in casa”, con ciò volendo significare che l'intervenuto allontanamento del genitore ha consentito ai figli di condurre più serenamente la loro vita con la madre nella ex casa familiare, pur non rinunciando ad avere rapporti col padre: “io e mio RA siamo andati a cena da lui, ma il problema è che non riesce a mettere in discussione le sue problematiche. Non ho affatto un brutto rapporto con mio padre”.
La IG.ra ha confermato: “i ragazzi scendono nella casa del papà. Però sono abituati a vivere con Pt_1
me, per abitudine non hanno ancora preso atto di questo cambiamento di vita”.
Dunque, sia che non hanno raggiunto l'autosufficienza economica, come _1 Per_2
riconosciuto da entrambe le parti (il padre stesso ha espresso la disponibilità a provvedere in toto al loro mantenimento).
Nel contempo, sia che sono rimasti a vivere con la madre nella ex casa familiare ed _1 Per_2
è chiaramente evincibile dagli atti la loro intenzione di ivi continuare a risiedere.
Vanno allora certamente riconosciuti i presupposti per procedere all'assegnazione della ex casa familiare alla IG.ra , affinché continui a viverci con i figli maggiorenni, ma Parte_1
economicamente non autosufficienti.
A questo punto restano da affrontare le domande di contenuto economico e cioè la domanda di mantenimento relativa ai figli e la domanda di mantenimento proposta per sé dalla moglie.
Nel corso della discussione orale, parte resistente ha chiarito che per quanto riguarda i figli i provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'art. 473bis.22 c.p.c. sono sostanzialmente condivisibili;
d'altra parte, in atti lo stesso resistente ha manifestato la disponibilità a farsi carico del mantenimento dei figli per intero, sicché nessuna censura ha opposto avverso i provvedimenti temporanei e urgenti che hanno posto a suo carico un contributo di 600,00 euro complessivi (250,00 euro per il figlio e 350,00 euro per il figlio _1
, oltre 100% delle spese straordinarie. Per_2
Di contro, il ha mostrato di non condividere affatto tali provvedimenti laddove hanno previsto a suo Pt_2
carico un contributo in favore della moglie pari a 800,00 euro.
Il convenuto ha, infatti, sottolineato che il contributo previsto per la moglie si aggiunge al pagamento, sempre a suo carico, delle utenze ed al beneficio riconosciuto alla consorte dell'assegnazione della ex casa familiare, oltre a cumularsi con il contributo ordinario e straordinario dovuto per i figli. La difesa del resistente ha puntualizzato che gli esborsi per le utenze sono piuttosto consistenti per le abitudini di vita della IG.ra (la donna, d'inverno, manterrebbe il riscaldamento accesso per lungo tempo e ad alta Pt_1
temperatura, e, d'estate, manterrebbe il sistema di condizionamento acceso per lungo tempo e a bassa temperatura, in un caso come nell'altro in conseguenza della dispersione di calore/aria fredda causata dall'abitudine di lasciare la porta aperta per far entrare ed uscire il cane). La difesa del convenuto ha inoltre osservato che i provvedimenti economici adottati sarebbero tutt'altro che incentivanti per la Pt_1
rispetto al reperimento di una attività lavorativa che le consenta di procurarsi risorse per mantenere sé stessa ed i figli.
In definitiva, per il 1400,00 euro di esborso mensile per il mantenimento di moglie e figli sarebbe Pt_2
eccessivamente gravoso, anche tenuto conto della progressiva contrazione dei propri redditi e del suo prossimo pensionamento, con conseguente ulteriore riduzione delle risorse a disposizione.
Ciò posto, il Collegio ritiene che vada confermato il contributo di 600,00 euro (250,00 euro per il figlio e 350,00 euro per il figlio posto a carico di per il _1 Per_2 Parte_2
mantenimento di entrambi i figli, già previsto dal Giudice rel. con i provvedimenti di cui all'art. 473bis.22 c.p.c.
Il contributo, peraltro non contestato né altrimenti censurato, appare, infatti, congruo, tenuto conto:
- dell'età dei figli, ha 22 anni e 18; _1 Per_2
- della circostanza che studia ma nel contempo presta attività lavorativa saltuaria come _1
giornalista, percependo compensi, sia pure modesti, ed in un recente passato non ha esitato anche a lavorare “qualche volta” in pizzeria, sia pure sempre con compensi modesti. Il ragazzo ha cioè dimostrato di impegnarsi non solo nello studio, ma anche a reperire risorse da destinare al proprio mantenimento, pur restando a tutt'oggi economicamente non autosufficiente;
- della circostanza che per ciascuno dei figli sono state accantonate somme da destinare alla prosecuzione degli studi (circa 20.000,00 euro a figlio);
- della frequentazione limitata col padre;
- dell'assegnazione della ex casa familiare alla madre;
- della posizione economica della ricorrente. La IG.ra allo stato è sprovvista di una stabile Pt_1
occupazione, ma non si trova affatto nell'oggettiva impossibilità di lavorare. Ed invero in atti non vi
è alcuna certificazione medica in tal senso ed anzi è emerso che la donna, anche in un recente passato, ha prestato collaborazioni per cui ha percepito compensi (si veda, ad esempio, l'accredito in data 10.7.2024 della somma di 234,00 euro). La ricorrente non ha provviste bancarie significative a cui attingere. Dagli estratti sono comunque emersi accrediti “per scadenza periodica polizza” di importo variabile (ad es.,20.9.2024 213,72 euro, 21.9.2023 283,85 euro, 21.9.2022 248,91 euro) ed altri accrediti non meglio precisati da compagnie di assicurazione (ad es., 7.7.2025 1400,00 euro,
14.1.2025 1442,08 euro, 1/2/2024 750,00 euro);
- della posizione economica del resistente. Il ha una posizione lavorativa solida. Egli è socio Pt_2
della termoidraulica di TI FA & ZU DI Snc, realtà d'impresa esistente fin dal 1996
e, per l'attività svolta, certamente ben inserita nel mercato. Il convenuto ha depositato in atti le proprie dichiarazioni dei redditi da cui risulta, per l'anno d'imposta 2024, un reddito netto pari a
29.353,00 euro (su 12 mensilità 2446,08 euro al mese), per l'anno d'imposta 2023, un reddito netto pari a 28176,00 euro, per l'anno d'imposta 2022, un reddito netto pari a 25.990,00 euro, per l'anno d'imposta 2021, un reddito netto pari a 33.537,00 euro. Le risultanze in atti consentono di ritenere smentito l'assunto della difesa del convenuto per cui ci sarebbe stata una progressiva contrazione dei redditi del si tratta di redditi che hanno subito lievi oscillazioni ma che, dopo un Pt_2
decremento nel 2022, hanno ripreso ad incrementarsi e si sono mantenuti sostanzialmente stabili.
D'altra parte, nel 2022, il come emerge dagli estratti conto, portava a reddito l'immobile di Pt_2
sua proprietà sito in Albissola, locandolo a terzi. Successivamente, tuttavia, l'immobile è stato destinato a residenza della madre del convenuto, con conseguente perdita delle entrate conseguibili dalla sua locazione. Il che ha senz'altro inciso sulle complessive entrate denunciate dal resistente.
Dagli estratti conto emerge inoltre che il riceve dalla famiglia d'origine ingenti accrediti (ad Pt_2
esempio, 5000,00 euro dalla sorella ed altri 5000,00 euro dalla madre in data 25.11.2024) e versa sul conto corrente assegni per importi consistenti, tanto che nel 2024 gli accrediti sul conto, tutto compreso, sono stati pari a 37.000,00 euro a fronte dei circa 29.000,00 euro dichiarati. D'altra parte, la stessa difesa di parte resistente, nel corso dell'udienza di discussione, ha riferito che il altuariamente con i figli si reca al casinò a giocare, a volte vince somme, comunque modeste, Pt_2
e a volte perde. La circostanza a giudizio del Collegio corrobora la tesi che l'uomo ha sufficienti risorse per provvedere ai propri obblighi di mantenimento ed anche da destinare al gioco, col rischio di incorrere anche in qualche perdita (anche perché nessuna delle parti ha dedotto che il sia Pt_2
preda di una dipendenza patologica da gioco);
- della circostanza che il resistente non sopporta oneri alloggiativi in relazione all'immobile nel quale si è trasferito. D'altra parte, il Collegio ritiene che il contributo posto a carico del per il mantenimento del Pt_2
figlio sia adeguato anche tenuto conto che fino all'udienza di cui all'art. 473bis.21 c.p.c., l'uomo ha versato 250,00 euro a settimana alla moglie (1000,00 euro al mese) per il Parte_1
mantenimento della famiglia. La circostanza è stata affermata dalla ricorrente e non contestata dal coniuge.
Quanto alle spese straordinarie, il Collegio ritiene che le stesse vadano, per intero, poste a carico del
Pt_2
L'assegno di mantenimento periodico è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore e, pertanto, a titolo esemplificativo, si considerano spese ordinarie comprese nell'assegno di mantenimento il vitto, l'abbigliamento, il contributo per spese dell'abitazione, la mensa scolastica, i medicinali da banco senza prescrizione medica, il carburante, la ricarica telefonica, il prescuola, il doposcuola e la baby sitter se già presenti nell'organizzazione famigliare prima della separazione, i trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).
Per spese straordinarie (extra assegno), in conformità al costante orientamento giurisprudenziale in materia, si intendono, invece, quelle spese caratterizzate da almeno uno dei seguenti requisiti: a) occasionalità o sporadicità (requisito temporale); b) gravosità (requisito quantitativo); c) voluttuarietà
(requisito funzionale). Nell'ambito delle spese straordinarie devono poi individuarsi quelle considerate obbligatorie (in quanto di fatto consequenziali a scelte già concordate tra i coniugi oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione), da quelle, invece, subordinate al previo consenso di entrambi i genitori. Ciascun genitore è tenuto a contribuire al pagamento, nella percentuale concordata tra le parti o disposta con provvedimento giudiziale, delle spese extra assegno.
Ciò posto in termini generali, le spese straordinarie maggiormente diffuse possono così essere individuate:
* SPESE SCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico necessario per la frequentazione scolastica e/o universitaria;
* SPESE SCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e delle università pubbliche, queste ultime dopo il primo anno fuori corso;
c) prescuola, doposcuola se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
d) corsi di specializzazione e master;
e) gite scolastiche con pernottamento;
f) corsi di recupero e lezioni private;
g) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
* SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
b) spese per la patente;
* SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di custodia (baby sitter) se l'esigenza nasce dopo la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
c) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
* SPESE MEDICO-SANITARIE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) visite specialistiche e trattamenti sanitari prescritti dal pediatra o dal medico curante, erogati dal SSN;
b) accertamenti sanitari e trattamenti sanitari non erogabili dal SSN e prescritti dal medico curante (es. fisioterapia); c) interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche;
d) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
e) farmaci prescritti dal medico curante, dal pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
f) spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
g) tickets sanitari;
h) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte;
h) cicli di psicoterapia e logopedia se prescritti;
i) dispositivi per assistenza protesica e integrativa se prescritti (ausili, protesi o ortesi quali apparecchio ortodontico, scarpe ortopediche, protesi integrative, ecc.); l) spese sanitarie urgenti;
* SPESE MEDICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche non prescritte dal medico curante;
c) interventi chirurgici presso strutture private se non prescritti e non erogabili dal SSN;
Quanto alle modalità di comunicazione e corresponsione delle spese straordinarie, possono indicarsi le seguenti linee guida:
* Quanto alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso.
* Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o email con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Quanto all'assegno unico, esso dovrà essere integralmente percepito dalla madre, IG.ra
[...]
, in quanto genitore presso il quale i figli di fatto vivono. Pt_1
Resta da esaminare la domanda di mantenimento proposta dalla ricorrente.
La IG.ra ha dichiarato: “ci siamo sposati nel 2009. Quando mi sono sposata già non Parte_1
lavoravo più, mentre quando ho conosciuto mio marito e siamo andati a convivere ho lavorato ancora per due anni. Lavoravo in un negozio che poi ha chiuso. Poi avevo due bambini con problemi di salute e dunque mio marito mi ha chiesto di occuparmi di loro. Non ho più lavorato, anche se saltuariamente ho cercato, ma i miei figli avevano problemi di salute. La famiglia è stata mantenuta solo da mio marito, io però avevo dei risparmi – circa 90 milioni di lire – che ho impiegato”.
Il IG. ha riferito: “mia moglie ha dovuto restare a casa ad accudire i figli”. Pt_2
Ed allora, tenuto conto che in costanza di matrimonio, la famiglia è stata mantenuta essenzialmente dal ed anche attualmente la è priva di occupazione, mentre il coniuge ha una Pt_2 Pt_1
posizione lavorativa solida, considerate le rispettive posizioni economiche ed in particolare considerato che il nel 2024 ha avuto una retribuzione netta media (su 12 mensilità) pari a Pt_2
2446,08 euro, nel 2023 pari a 2348,00 euro, nel 2022 pari a 2165,83 euro e nel 2021 pari a 2794,75 euro, tenuto conto che il è gravato dalle spese per le utenze della ex casa familiare e dagli Pt_2
oneri di mantenimento per i figli come sopra previsti, considerato altresì che la , oggi Pt_1
54enne, ben potrà reperire un'attività lavorativa che le consenta di percepire risorse da destinare al mantenimento proprio e a quello dei figli, il Collegio ritiene di porre a carico di un Parte_2
contributo per il mantenimento della moglie pari a 500,00 euro, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondere all'interessata entro il giorno 5 di ogni mese.
Alla stregua delle statuizioni che precedono, le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• dichiara la separazione personale di e con addebito al marito;
Parte_1 Parte_2
• dispone l'assegnazione della ex casa familiare a , affinché continui a viverci con Parte_1
i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti;
• pone a carico di un contributo per il mantenimento dei due figli pari a 600,00 Parte_2
euro (250,00 euro per il figlio e 350,00 euro per il figlio , annualmente _1 Per_2 rivalutabili secondo gli indici istat, da corrispondere in favore di entro il giorno Parte_1
5 di ogni mese, oltre il 100% delle spese straordinarie come meglio specificate in parte motiva;
• attribuisce l'assegno unico per i figli alla madre, , per intero;
Parte_1
• pone a carico di un contributo per il mantenimento della moglie Parte_2 Parte_1
pari a 500,00 euro, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese;
• stante l'ammissione di al gratuito patrocinio, condanna al Parte_1 Parte_2
pagamento in favore dell'Erario delle spese di lite che liquida in 3809,00 euro, oltre spese generali forfettizzate ed accessori di legge se dovuti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Savona, nella camera di consiglio del 23.9.2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Erica Passalalpi
Il Presidente
Dott.ssa Lorena Canaparo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Savona
FAMIGLIA SEPARAZIONE E DIVORZI GIUDIZIALI riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Lorena Canaparo Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi Giudice rel.
Dott.ssa Daniela Mele Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 811 del Registro Generale Affari Contenziosi Civili dell'anno 2025 rimessa in decisione all'udienza del 17.9.2025 vertente tra
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. NOVARO LUCREZIA ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio in Corso Italia 20/1
17100 Savona, giusta delega in atti
-ricorrente-
e
C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_2 C.F._2
dall'Avv. FARRAUTO GIUSEPPE e PATRIZIA SARACCO ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in
CORSO XX SETTEMBRE N. 13/1 17100 SAVONA, giusta delega in atti
-resistente –
Con l'intervento della Procura della Repubblica - SEDE
Oggetto: Separazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 17.9.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come a verbale, insistendo in atti anche rispetto alle istanze istruttorie proposte e non ammesse.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Viene in decisione la domanda di separazione proposta da nei confronti di Parte_1 Parte_2
coniuge per matrimonio contratto in data 25.7.2009 e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del
Comune di Albissola Marina al n. 4, parte 1, anno 2009.
La ricorrente, dato atto che dall'unione coniugale sono nati due figli, (14.12.2002) e _1 Per_2 (8.5.2007), entrambi ormai maggiorenni, ma economicamente tuttora non autosufficienti, ha chiesto: la separazione con addebito al marito in considerazione dell'aggressività fisica e verbale dallo stesso espressa nei di lei confronti;
un contributo per il proprio mantenimento pari a 1000,00 euro, essendosi ella per scelta condivisa dedicata alla famiglia;
un contributo per il mantenimento del figlio pari a 800,00 euro e Per_2
un contributo per il mantenimento del figlio pari a 500,00 euro;
il 100% delle spese straordinarie _1
relative ai figli a carico del padre;
l'assegnazione a sé della ex casa familiare di proprietà del coniuge e della di lui madre e sorella.
Il resistente, costituitosi in giudizio, si è associato alla domanda di separazione, ha rappresentato la propria disponibilità a “provvedere economicamente ad ogni necessità dei figli e anche riferita a _1 Per_2
spese di natura straordinaria”, si è opposto alla domanda di mantenimento proposta dalla per sé Pt_1
ed anche all'assegnazione della ex casa familiare alla moglie.
Entrambe le parti si sono avvalse della facoltà di depositare le ulteriori memorie di cui all'art. 473bis.17
c.p.c. e sono comparse personalmente all'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c.
La causa è stata istruita documentalmente finchè all'udienza del 17.9.2025 è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Ciò posto, la domanda di separazione personale appare fondata, dovendo ritenersi provata l'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare a fronte delle rispettive prospettazioni delle parti e dell'allontanamento del marito dalla casa familiare, intervenuto ben prima che i coniugi fossero autorizzati a vivere separati, a causa della conflittualità e delle tensioni esistenti, così come dell'insofferenza da ciascuno maturata nei confronti dell'altro.
Va, quindi, dichiarata la separazione di e Parte_1 Parte_2
Veniamo alla domanda di addebito proposta dalla ricorrente.
La ricorrente, sentita all'udienza del 5.6.2025, ha indicato quale momento in cui ha preso avvio la crisi che ha travolto l'unione coniugale la seconda gravidanza e ha precisato: “da lì lui mi rivolgeva cattiverie, ha iniziato a vedermi come una persona che gli creava problemi, ha iniziato a essere violento verbalmente e fisicamente contro di me o contro gli oggetti. Mi diceva che spaccava tutto per non pestare me…A novembre
2024 mi ha spinto per le scale, mi sono aggrappata al suo braccio. A novembre/dicembre è arrivato dall'altra parte della casa per pestarmi, gli ho chiesto cosa stava facendo, si è bloccato e mi ha detto che mi stavo inventando tutto. Le cose più belle che mi diceva era che io ho solo problemi che lui è chiamato a risolvere.
Li chiamava problems con quel ghigno che mi riserva. Mi ha dato schiaffi, non tantissimi perché mi arrivava vicino e poi colpiva le cose vicine. Io mi zittivo. Mi ha messo diverse volte le mani al collo…Mi ha tolto il respiro. Non potevo uscire nemmeno con le mie amiche. I miei parenti erano stupidi. Sono rimasta in casa per 20 anni, poi lui ha messo le mani addosso a mio figlio e io ho capito. Ha minacciato tutti e due _1
i figli di spaccargli il naso due domeniche fa. L'anno scorso d'estate, fine luglio 2024 e inizio d'agosto, eravamo stati invitati da amici a , all'autogrill si è arrabbiato perché non ha trovato parcheggio. Io Pt_3
sono rimasta addolorata perché gli stavo dando un'altra possibilità. A 20 minuti da si è fermato Pt_3
con la macchina in una piazzola e mi ha detto che mi avrebbe lasciato lì se non fossi stata zitta. C'era anche
L'aria condizionata era spenta e io temevo per Ho trattenuto una crisi di panico. Mi ha Per_2 Per_2
fatto scendere. Faceva un caldo infernale. Lui gridava. Alla fine è intervenuto e allora mio marito ci Per_2
ha portato a recitando un rosario come se volesse esorcizzarmi. Tremavo per la paura. Poi arrivati Pt_3
da amici, era normale. Nel periodo in cui avevamo cercato di riavvicinarci, lui dopo i momenti di intimità mi dava dei soldi facendomi sentire a disagio. Alla fine mi sono confidata e ho cercato aiuto. Sto seguendo un percorso di supporto psicologico dal 2022”.
Il ha contestato le allegazioni attoree, negando di aver mai usato violenza fisica nei confronti della Pt_2
consorte, ma ammettendo di essere stato verbalmente aggressivo.
All'udienza del 5.6.2025 l'uomo ha affermato: “ci sono stati momenti di tensione, discussioni momentanee, non ho mai alzato le mani su mia moglie, a mio figlio forse da piccolino ho dato solo un calcio nel _1
sedere, non è stata una situazione di tensione costante per vent'anni. Magari sono stato aggressivo verbalmente ma non fisicamente”. Poi ancora: “io sono come un fiammifero brucio, mi consumo e poi finisce lì”.
Alla medesima udienza del 5.6.2025 il figlio ha raccontato: “nei primi anni della mia vita, fra alti e _1
bassi, ho buoni ricordi dei miei genitori. Poi è nato e il rapporto dei miei genitori ha iniziato a Per_2
deteriorarsi. Quando mia madre mi ha detto che voleva separarsi, io sono stato contento. AP purtroppo ha credo patologie non diagnosticate che lo hanno portato a condotte disfunzionali, ad esempio in una discussione può essere verbalmente aggressivo. Le liti sono state sempre più violente. Non ho parlato con gli amici ma proprio loro recentemente mi hanno chiesto cosa gli era successo. Lui quando eravamo piccoli a volte prendeva la porta, altre volte pronunciava bestemmie di cui poi ci incolpava, altre volte spaccava tutto. Io stesso ho cercato di mediare perché trovassero una soluzione consensuale, ma è stato inutile. I miei all'esterno di facciata avevano momenti felici, ma all'interno per piccole cose scattava.
Mio padre rifiuta di sottoporsi a visite ed accertamenti medici. Io e mio RA li abbiamo visti a lungo in conflitto. Io con mio padre ho anche avuto dei confronti, ma quando si parla di situazioni spinose non si arriva a niente. Ricordo che per minuzie mi minacciava di mettermi le mani addosso, anche se quando era bambino diceva che le mani non vanno alzate perché lasciano il segno. Qualche domenica fa abbiamo avuto un pranzo familiare. Il cane non poteva entrare nel locale, mia madre lo ha riportato a casa ed è tornata, sono iniziate le provocazioni, abbiamo ordinato una bottiglia di prosecco che non era compatibile con le sue abitudini alimentari e mio padre ha iniziato a caricarsi. Mio padre è andato sulle furie e quando sono intervenuto mi ha aggredito verbalmente. Mio RA si è associato a me…Non ho mai visto mio padre picchiare mia madre ma ho visto i segni (ematomi piuttosto che altro). Poi ho assistito a litigi verbalmente violenti”.
Nelle dichiarazioni rese dal figlio ha trovato conferma la circostanza che il in _1 Pt_2
costanza di matrimonio ha espresso nei confronti della moglie un'aggressività fisica e in maggior misura verbale che ha progressivamente condotto l'unione coniugale verso una crisi irreversibile che è sfociata nella completa dissoluzione dell'unità familiare.
Il figlio ha dichiarato di aver visto personalmente i segni delle violenze perpetrate dal padre nei confronti della madre e, comunque, ha dichiarato di aver assistito personalmente ai litigi verbalmente violenti fra i genitori, il che è sufficiente a ritenere provate le allegazioni attoree, sia perché il ragazzo è apparso attendibile non mostrando alcun astio nei confronti del genitore, sia perché il ragazzo all'epoca era convivente con entrambi i genitori e proprio per questo ha potuto assistere e riferire quanto accadeva in famiglia.
La violenza fisica e morale è senz'altro lesiva degli obblighi che discendono dall'unione matrimoniale e, per giurisprudenza costante, presupposto sufficiente per l'addebito della separazione.
D'altra parte, la stessa relazione del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze in atti (relazione del 10.9.2025), è vero che non rileva in capo al l'esistenza di disturbi psichiatrici maggiori, Pt_2
ma è anche vero che rileva pur sempre “una tendenza all'irritabilità di tratto, su base temperamentale” che, nel rapporto conflittuale con la moglie, sarebbe esplosa in episodi di rabbia e aggressività.
In tal senso, la relazione sembra corroborare le allegazioni attoree e dare riscontro alle dichiarazioni del figlio , a nulla rilevando che, dall'istruttoria espletata, non sia emersa l'esistenza di _1
procedimenti e/o provvedimenti penali a carico del per gli agiti aggressivi lamentati dalla Pt_2
moglie.
Il Collegio ritiene, pertanto, che sussistano i presupposti per l'addebito della separazione a
[...]
. Pt_2
Veniamo alla domanda di assegnazione della ex casa familiare proposta dalla ricorrente.
Nella propria comparsa ed in occasione dell'udienza del 5.6.2025, il resistente ha spiegato di essersi allontanato dalla casa familiare per trasferirsi in un appartamento sottostante, essendo la palazzina ove si trova la casa familiare e ove si trova l'appartamento ad essa sottostante per intero di proprietà sua, di sua madre e di sua sorella. Così, il resistente ha affermato all'udienza del 5.6.2025: “vivo nell'appartamento sottostante alla ex casa familiare”.
La ricorrente, dal canto suo, ha confermato l'intervenuto trasferimento del coniuge: “da aprile vivo in questa casa soltanto io con i miei figli. Mio marito vive in un appartamento sottostante, trattandosi di palazzina di proprietà familiare”.
Il figlio , a sua volta, ha riferito rispetto alla situazione venutasi a creare: “per il futuro abbiamo _1
trovato un equilibrio in casa”, con ciò volendo significare che l'intervenuto allontanamento del genitore ha consentito ai figli di condurre più serenamente la loro vita con la madre nella ex casa familiare, pur non rinunciando ad avere rapporti col padre: “io e mio RA siamo andati a cena da lui, ma il problema è che non riesce a mettere in discussione le sue problematiche. Non ho affatto un brutto rapporto con mio padre”.
La IG.ra ha confermato: “i ragazzi scendono nella casa del papà. Però sono abituati a vivere con Pt_1
me, per abitudine non hanno ancora preso atto di questo cambiamento di vita”.
Dunque, sia che non hanno raggiunto l'autosufficienza economica, come _1 Per_2
riconosciuto da entrambe le parti (il padre stesso ha espresso la disponibilità a provvedere in toto al loro mantenimento).
Nel contempo, sia che sono rimasti a vivere con la madre nella ex casa familiare ed _1 Per_2
è chiaramente evincibile dagli atti la loro intenzione di ivi continuare a risiedere.
Vanno allora certamente riconosciuti i presupposti per procedere all'assegnazione della ex casa familiare alla IG.ra , affinché continui a viverci con i figli maggiorenni, ma Parte_1
economicamente non autosufficienti.
A questo punto restano da affrontare le domande di contenuto economico e cioè la domanda di mantenimento relativa ai figli e la domanda di mantenimento proposta per sé dalla moglie.
Nel corso della discussione orale, parte resistente ha chiarito che per quanto riguarda i figli i provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'art. 473bis.22 c.p.c. sono sostanzialmente condivisibili;
d'altra parte, in atti lo stesso resistente ha manifestato la disponibilità a farsi carico del mantenimento dei figli per intero, sicché nessuna censura ha opposto avverso i provvedimenti temporanei e urgenti che hanno posto a suo carico un contributo di 600,00 euro complessivi (250,00 euro per il figlio e 350,00 euro per il figlio _1
, oltre 100% delle spese straordinarie. Per_2
Di contro, il ha mostrato di non condividere affatto tali provvedimenti laddove hanno previsto a suo Pt_2
carico un contributo in favore della moglie pari a 800,00 euro.
Il convenuto ha, infatti, sottolineato che il contributo previsto per la moglie si aggiunge al pagamento, sempre a suo carico, delle utenze ed al beneficio riconosciuto alla consorte dell'assegnazione della ex casa familiare, oltre a cumularsi con il contributo ordinario e straordinario dovuto per i figli. La difesa del resistente ha puntualizzato che gli esborsi per le utenze sono piuttosto consistenti per le abitudini di vita della IG.ra (la donna, d'inverno, manterrebbe il riscaldamento accesso per lungo tempo e ad alta Pt_1
temperatura, e, d'estate, manterrebbe il sistema di condizionamento acceso per lungo tempo e a bassa temperatura, in un caso come nell'altro in conseguenza della dispersione di calore/aria fredda causata dall'abitudine di lasciare la porta aperta per far entrare ed uscire il cane). La difesa del convenuto ha inoltre osservato che i provvedimenti economici adottati sarebbero tutt'altro che incentivanti per la Pt_1
rispetto al reperimento di una attività lavorativa che le consenta di procurarsi risorse per mantenere sé stessa ed i figli.
In definitiva, per il 1400,00 euro di esborso mensile per il mantenimento di moglie e figli sarebbe Pt_2
eccessivamente gravoso, anche tenuto conto della progressiva contrazione dei propri redditi e del suo prossimo pensionamento, con conseguente ulteriore riduzione delle risorse a disposizione.
Ciò posto, il Collegio ritiene che vada confermato il contributo di 600,00 euro (250,00 euro per il figlio e 350,00 euro per il figlio posto a carico di per il _1 Per_2 Parte_2
mantenimento di entrambi i figli, già previsto dal Giudice rel. con i provvedimenti di cui all'art. 473bis.22 c.p.c.
Il contributo, peraltro non contestato né altrimenti censurato, appare, infatti, congruo, tenuto conto:
- dell'età dei figli, ha 22 anni e 18; _1 Per_2
- della circostanza che studia ma nel contempo presta attività lavorativa saltuaria come _1
giornalista, percependo compensi, sia pure modesti, ed in un recente passato non ha esitato anche a lavorare “qualche volta” in pizzeria, sia pure sempre con compensi modesti. Il ragazzo ha cioè dimostrato di impegnarsi non solo nello studio, ma anche a reperire risorse da destinare al proprio mantenimento, pur restando a tutt'oggi economicamente non autosufficiente;
- della circostanza che per ciascuno dei figli sono state accantonate somme da destinare alla prosecuzione degli studi (circa 20.000,00 euro a figlio);
- della frequentazione limitata col padre;
- dell'assegnazione della ex casa familiare alla madre;
- della posizione economica della ricorrente. La IG.ra allo stato è sprovvista di una stabile Pt_1
occupazione, ma non si trova affatto nell'oggettiva impossibilità di lavorare. Ed invero in atti non vi
è alcuna certificazione medica in tal senso ed anzi è emerso che la donna, anche in un recente passato, ha prestato collaborazioni per cui ha percepito compensi (si veda, ad esempio, l'accredito in data 10.7.2024 della somma di 234,00 euro). La ricorrente non ha provviste bancarie significative a cui attingere. Dagli estratti sono comunque emersi accrediti “per scadenza periodica polizza” di importo variabile (ad es.,20.9.2024 213,72 euro, 21.9.2023 283,85 euro, 21.9.2022 248,91 euro) ed altri accrediti non meglio precisati da compagnie di assicurazione (ad es., 7.7.2025 1400,00 euro,
14.1.2025 1442,08 euro, 1/2/2024 750,00 euro);
- della posizione economica del resistente. Il ha una posizione lavorativa solida. Egli è socio Pt_2
della termoidraulica di TI FA & ZU DI Snc, realtà d'impresa esistente fin dal 1996
e, per l'attività svolta, certamente ben inserita nel mercato. Il convenuto ha depositato in atti le proprie dichiarazioni dei redditi da cui risulta, per l'anno d'imposta 2024, un reddito netto pari a
29.353,00 euro (su 12 mensilità 2446,08 euro al mese), per l'anno d'imposta 2023, un reddito netto pari a 28176,00 euro, per l'anno d'imposta 2022, un reddito netto pari a 25.990,00 euro, per l'anno d'imposta 2021, un reddito netto pari a 33.537,00 euro. Le risultanze in atti consentono di ritenere smentito l'assunto della difesa del convenuto per cui ci sarebbe stata una progressiva contrazione dei redditi del si tratta di redditi che hanno subito lievi oscillazioni ma che, dopo un Pt_2
decremento nel 2022, hanno ripreso ad incrementarsi e si sono mantenuti sostanzialmente stabili.
D'altra parte, nel 2022, il come emerge dagli estratti conto, portava a reddito l'immobile di Pt_2
sua proprietà sito in Albissola, locandolo a terzi. Successivamente, tuttavia, l'immobile è stato destinato a residenza della madre del convenuto, con conseguente perdita delle entrate conseguibili dalla sua locazione. Il che ha senz'altro inciso sulle complessive entrate denunciate dal resistente.
Dagli estratti conto emerge inoltre che il riceve dalla famiglia d'origine ingenti accrediti (ad Pt_2
esempio, 5000,00 euro dalla sorella ed altri 5000,00 euro dalla madre in data 25.11.2024) e versa sul conto corrente assegni per importi consistenti, tanto che nel 2024 gli accrediti sul conto, tutto compreso, sono stati pari a 37.000,00 euro a fronte dei circa 29.000,00 euro dichiarati. D'altra parte, la stessa difesa di parte resistente, nel corso dell'udienza di discussione, ha riferito che il altuariamente con i figli si reca al casinò a giocare, a volte vince somme, comunque modeste, Pt_2
e a volte perde. La circostanza a giudizio del Collegio corrobora la tesi che l'uomo ha sufficienti risorse per provvedere ai propri obblighi di mantenimento ed anche da destinare al gioco, col rischio di incorrere anche in qualche perdita (anche perché nessuna delle parti ha dedotto che il sia Pt_2
preda di una dipendenza patologica da gioco);
- della circostanza che il resistente non sopporta oneri alloggiativi in relazione all'immobile nel quale si è trasferito. D'altra parte, il Collegio ritiene che il contributo posto a carico del per il mantenimento del Pt_2
figlio sia adeguato anche tenuto conto che fino all'udienza di cui all'art. 473bis.21 c.p.c., l'uomo ha versato 250,00 euro a settimana alla moglie (1000,00 euro al mese) per il Parte_1
mantenimento della famiglia. La circostanza è stata affermata dalla ricorrente e non contestata dal coniuge.
Quanto alle spese straordinarie, il Collegio ritiene che le stesse vadano, per intero, poste a carico del
Pt_2
L'assegno di mantenimento periodico è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore e, pertanto, a titolo esemplificativo, si considerano spese ordinarie comprese nell'assegno di mantenimento il vitto, l'abbigliamento, il contributo per spese dell'abitazione, la mensa scolastica, i medicinali da banco senza prescrizione medica, il carburante, la ricarica telefonica, il prescuola, il doposcuola e la baby sitter se già presenti nell'organizzazione famigliare prima della separazione, i trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).
Per spese straordinarie (extra assegno), in conformità al costante orientamento giurisprudenziale in materia, si intendono, invece, quelle spese caratterizzate da almeno uno dei seguenti requisiti: a) occasionalità o sporadicità (requisito temporale); b) gravosità (requisito quantitativo); c) voluttuarietà
(requisito funzionale). Nell'ambito delle spese straordinarie devono poi individuarsi quelle considerate obbligatorie (in quanto di fatto consequenziali a scelte già concordate tra i coniugi oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione), da quelle, invece, subordinate al previo consenso di entrambi i genitori. Ciascun genitore è tenuto a contribuire al pagamento, nella percentuale concordata tra le parti o disposta con provvedimento giudiziale, delle spese extra assegno.
Ciò posto in termini generali, le spese straordinarie maggiormente diffuse possono così essere individuate:
* SPESE SCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico necessario per la frequentazione scolastica e/o universitaria;
* SPESE SCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e delle università pubbliche, queste ultime dopo il primo anno fuori corso;
c) prescuola, doposcuola se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
d) corsi di specializzazione e master;
e) gite scolastiche con pernottamento;
f) corsi di recupero e lezioni private;
g) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
* SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
b) spese per la patente;
* SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di custodia (baby sitter) se l'esigenza nasce dopo la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
c) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
* SPESE MEDICO-SANITARIE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) visite specialistiche e trattamenti sanitari prescritti dal pediatra o dal medico curante, erogati dal SSN;
b) accertamenti sanitari e trattamenti sanitari non erogabili dal SSN e prescritti dal medico curante (es. fisioterapia); c) interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche;
d) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
e) farmaci prescritti dal medico curante, dal pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
f) spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
g) tickets sanitari;
h) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte;
h) cicli di psicoterapia e logopedia se prescritti;
i) dispositivi per assistenza protesica e integrativa se prescritti (ausili, protesi o ortesi quali apparecchio ortodontico, scarpe ortopediche, protesi integrative, ecc.); l) spese sanitarie urgenti;
* SPESE MEDICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche non prescritte dal medico curante;
c) interventi chirurgici presso strutture private se non prescritti e non erogabili dal SSN;
Quanto alle modalità di comunicazione e corresponsione delle spese straordinarie, possono indicarsi le seguenti linee guida:
* Quanto alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso.
* Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o email con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Quanto all'assegno unico, esso dovrà essere integralmente percepito dalla madre, IG.ra
[...]
, in quanto genitore presso il quale i figli di fatto vivono. Pt_1
Resta da esaminare la domanda di mantenimento proposta dalla ricorrente.
La IG.ra ha dichiarato: “ci siamo sposati nel 2009. Quando mi sono sposata già non Parte_1
lavoravo più, mentre quando ho conosciuto mio marito e siamo andati a convivere ho lavorato ancora per due anni. Lavoravo in un negozio che poi ha chiuso. Poi avevo due bambini con problemi di salute e dunque mio marito mi ha chiesto di occuparmi di loro. Non ho più lavorato, anche se saltuariamente ho cercato, ma i miei figli avevano problemi di salute. La famiglia è stata mantenuta solo da mio marito, io però avevo dei risparmi – circa 90 milioni di lire – che ho impiegato”.
Il IG. ha riferito: “mia moglie ha dovuto restare a casa ad accudire i figli”. Pt_2
Ed allora, tenuto conto che in costanza di matrimonio, la famiglia è stata mantenuta essenzialmente dal ed anche attualmente la è priva di occupazione, mentre il coniuge ha una Pt_2 Pt_1
posizione lavorativa solida, considerate le rispettive posizioni economiche ed in particolare considerato che il nel 2024 ha avuto una retribuzione netta media (su 12 mensilità) pari a Pt_2
2446,08 euro, nel 2023 pari a 2348,00 euro, nel 2022 pari a 2165,83 euro e nel 2021 pari a 2794,75 euro, tenuto conto che il è gravato dalle spese per le utenze della ex casa familiare e dagli Pt_2
oneri di mantenimento per i figli come sopra previsti, considerato altresì che la , oggi Pt_1
54enne, ben potrà reperire un'attività lavorativa che le consenta di percepire risorse da destinare al mantenimento proprio e a quello dei figli, il Collegio ritiene di porre a carico di un Parte_2
contributo per il mantenimento della moglie pari a 500,00 euro, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondere all'interessata entro il giorno 5 di ogni mese.
Alla stregua delle statuizioni che precedono, le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• dichiara la separazione personale di e con addebito al marito;
Parte_1 Parte_2
• dispone l'assegnazione della ex casa familiare a , affinché continui a viverci con Parte_1
i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti;
• pone a carico di un contributo per il mantenimento dei due figli pari a 600,00 Parte_2
euro (250,00 euro per il figlio e 350,00 euro per il figlio , annualmente _1 Per_2 rivalutabili secondo gli indici istat, da corrispondere in favore di entro il giorno Parte_1
5 di ogni mese, oltre il 100% delle spese straordinarie come meglio specificate in parte motiva;
• attribuisce l'assegno unico per i figli alla madre, , per intero;
Parte_1
• pone a carico di un contributo per il mantenimento della moglie Parte_2 Parte_1
pari a 500,00 euro, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese;
• stante l'ammissione di al gratuito patrocinio, condanna al Parte_1 Parte_2
pagamento in favore dell'Erario delle spese di lite che liquida in 3809,00 euro, oltre spese generali forfettizzate ed accessori di legge se dovuti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Savona, nella camera di consiglio del 23.9.2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Erica Passalalpi
Il Presidente
Dott.ssa Lorena Canaparo