Sentenza 29 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 29/04/2026, n. 836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 836 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00836/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01711/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1711 del 2025, proposto da
GI QU, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Calia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'ottemperanza
della sentenza emessa dal Tribunale di Firenze n. 1001 resa in data 21 ottobre 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 il dott. GU AB e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che, con atto depositato in data 5 febbraio 2026, il ricorrente ha dichiarato l’ottemperanza del Ministero resistente, chiedendo la declaratoria di cessata materia del contendere, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite, atteso che il predetto adempimento è intervenuto solo successivamente alla instaurazione del giudizio.
Ritenuto di dovere dichiarare cessata la materia del contendere, attesa la piena satisfattività dell’interesse azionato, come dichiarato dal ricorrente.
Ritenuto di dovere condannare il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, nella misura liquidata in dispositivo, considerato che l’esecuzione della sentenza è intervenuta solo successivamente alla proposizione dell’azione di ottemperanza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), dichiara la cessata materia del contendere.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che si liquidano in complessivi € 500,00 (euro cinquecento/00), oltre rimborso del contributo unificato, se dovuto ed effettivamente versato, e gli accessori di legge, se dovuti, con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
RT IA CH, Presidente
Raffaello Gisondi, Consigliere
GU AB, Referendario, Estensore
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| GU AB | RT IA CH |
IL SEGRETARIO