Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 09/05/2025, n. 673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 673 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 392/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Salvatore Grillo Presidente
dott.ssa Paola Barracchia Consigliere
dott.ssa Maristella Sardone Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta sotto il numero d'ordine n. 392/2024 R.G., avverso la sentenza del Tribunale di Bari, III Sezione civile, n. 145/2024 del 12.01.2024
TRA
e , in PA Parte_2 persona del p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Pt_3
Stato di Bari, presso i cui uffici in Bari, alla via Melo n. 97 domicilia per legge
-Appellante –
CONTRO
e in proprio e nella qualità di genitori esercenti la Controparte_1 Controparte_2 potestà su , e , in proprio e nella Persona_1 Controparte_3 Controparte_4 qualità di genitori esercenti la potestà su , e Persona_2 Controparte_5
in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà su CP_6 Controparte_5
e , elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Andrea Moretti, che li Controparte_7 rappresenta e difende giusta procura in atti
- Appellati–
E
Controparte_8
- Appellata contumace –
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 7.5.2025, depositate dai soli appellati costituiti, che si trascrivono: “- dichiarare l'appello improcedibile e/o inammissibile e/o da doversi rigettare nel merito e per l'effetto confermare la sentenza n. 145/2024 resa dal Tribunale di Bari in data 12.01.2024; - accogliere le conclusioni tutte spiegate in primo grado, da intendersi qui integralmente ritrascritte unitamente alle difese tutte, insistendo
1
- condannare ex art. 96 c.p.c. parte appellante al pagamento a favore degli appellati di una somma equitativamente determinata ex art. 96, comma 3 c.p.c.;
- vinte le spese di giudizio di cui lo scrivente procuratore si dichiara antistatario”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
e , in proprio e nella qualità di genitori esercenti la Controparte_1 Controparte_2 potestà su , e , in proprio e nella qualità Persona_1 Controparte_3 Controparte_4 di genitori esercenti la potestà su , e Persona_2 Controparte_5 CP_6
in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà su e
[...] Controparte_5 CP_7
, instaurando tre distinti procedimenti, convennero in giudizio, dinanzi al Tribunale di
[...]
Bari, l'Istituto Comprensivo “Musti-Dimiccoli” di Barletta e il al fine di PA ottenerne la condanna solidale al risarcimento dei danni (patrimoniali e non) patiti sia dai minori sia, “di riflesso”, dai genitori, in conseguenza delle condotte illecite tenute nell'esercizio delle proprie funzioni da insegnante presso “la scuola statale materna “Enrico De Controparte_8
Nicola”, sita nel Comune di Barletta in Largo 2 Giugno, succursale dell Controparte_9
, frequentata dai quattro minori a far data dal mese di settembre del 2012.
[...]
Si costituì in giudizio istando per il rigetto delle domande, perché infondate. Controparte_8
Anche l' ed il si costituirono in giudizio, deducendo l'insussistenza Controparte_10 PA del nesso di occasionalità necessaria e, dunque, della corresponsabilità solidale tra la PA e il pubblico dipendente;
in ordine al quantum debeatur, invocarono l'applicazione dell'art. 1227 c.c..
Spiegarono inoltre domanda riconvenzionale nei confronti della “affinché il Giudice adito CP_8 accerti la responsabilità esclusiva di unica ed esclusiva responsabile dei fatti per cui Controparte_8
è causa, e che la stessa è obbligata a manlevare e tenere integralmente indenne il da qualsivoglia PA pretesa pecuniaria avanzata dagli attori con riguardo alla domanda di risarcimento dei danni patiti e, per l'effetto condannare la stessa al pagamento in favore degli attori delle somme eventualmente accertate in corso di causa”.
Disposta la riunione dei tre giudizi, la causa fu istruita con produzione documentale e CTU medico-legale.
Con sentenza n. 145/2024, pubblicata il 12.1.2024, il Tribunale così provvide: “- accoglie, nei limiti di cui in motivazione, le domande attoree;
- per l'effetto, condanna e il Controparte_8 [...]
, in solido tra loro, al pagamento in favore di e PA Controparte_1 Controparte_2 in solido tra loro, della somma di € 127.692,00, oltre interessi al tasso legale dalla pronuncia al saldo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito dal minore - per l'effetto, Persona_1 condanna e il in solido tra loro, al pagamento in favore di Controparte_8 PA
della somma di € 5.943,00, oltre interessi al tasso legale dalla pronuncia al saldo, a titolo Controparte_1 di risarcimento del danno non patrimoniale;
- per l'effetto, condanna e il Controparte_8 [...]
, in solido tra loro, al pagamento in favore di della somma di € PA Controparte_2
16.558,00, oltre interessi al tasso legale dalla pronuncia al saldo, a titolo di risarcimento del danno non
2 patrimoniale;
- per l'effetto, condanna e il in solido tra loro, Controparte_8 PA al pagamento in favore di e in solido tra loro, della somma di € Controparte_1 Controparte_2
1.000,00, oltre ai ratei di rivalutazione monetaria maturati su ciascun importo di spesa dal momento di ogni singolo esborso al saldo, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale;
- per l'effetto, condanna e il in solido tra loro, al pagamento in favore di Controparte_8 PA CP_3
e , in solido tra loro, della somma di € 92.968,50, oltre interessi al tasso
[...] Controparte_4 legale dalla pronuncia al saldo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito dal minore
- per l'effetto, condanna e il in solido Persona_2 Controparte_8 PA tra loro, al pagamento in favore di della somma di € 4.375,00, oltre interessi al tasso Controparte_3 legale dalla pronuncia al saldo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
- per l'effetto, condanna e il in solido tra loro, al pagamento in favore di Controparte_8 PA [...]
della somma di € 17.142,00, oltre interessi al tasso legale dalla pronuncia al saldo, a titolo CP_4 di risarcimento del danno non patrimoniale;
- per l'effetto, condanna e il Controparte_8 [...]
, in solido tra loro, al pagamento in favore di e , PA Controparte_3 Controparte_4 in solido tra loro, della somma di € 1.500,00, oltre ai ratei di rivalutazione monetaria maturati su ciascun importo di spesa dal momento di ogni singolo esborso al saldo, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale;
- per l'effetto, condanna e il in solido tra loro, Controparte_8 PA al pagamento in favore di e in solido tra loro, della somma di Controparte_5 CP_6
€ 37.094,75, oltre interessi al tasso legale dalla pronuncia al saldo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito dal minore - per l'effetto, condanna e il Controparte_5 Controparte_8
in solido tra loro, al pagamento in favore di e PA Controparte_5
in solido tra loro, della somma di € 37.094,75, oltre interessi al tasso legale dalla pronuncia CP_6 al saldo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito dalla minore;
- per Controparte_7
l'effetto, condanna e il in solido tra loro, al pagamento in Controparte_8 PA favore di della somma di € 10.199,00, oltre interessi al tasso legale dalla pronuncia al saldo, CP_6
a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
- per l'effetto, condanna e il Controparte_8
in solido tra loro, al pagamento in favore di e PA Controparte_5
in solido tra loro, della somma di € 1.200,00, oltre ai ratei di rivalutazione monetaria CP_6 maturati su ciascun importo di spesa dal momento di ogni singolo esborso al saldo, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale;
- rigetta nel resto le domande attoree;
- accoglie parzialmente la domanda di manleva proposta dal nei confronti di e, per l'effetto, PA Controparte_8 condanna quest'ultima a corrispondere in favore del il 50% di quanto esso dovrà PA pagare in favore degli attori ai sensi dei punti precedenti del presente dispositivo;
- condanna
[...]
e il in solido tra loro, alla refusione in favore degli attori delle spese CP_8 PA di lite, che si liquidano in complessivi € 2.475,00 per esborsi ed € 5.882,00, oltre oneri accessori, per compenso professionale, per ciascuno dei tre giudizi riuniti relativamente alle fasi antecedenti alla riunione, ed in complessivi € 9.945,00, oltre oneri accessori, per compenso professionale, per il processo cumulato relativamente alle fasi successive alla riunione, da distrarsi tutti in favore del difensore dichiaratosi
3 antistatario;
pone definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro, le spese di Ctu, per come liquidate in via di anticipazione in corso di causa.”.
Avverso detta sentenza, con atto di citazione notificato a tutte le parti appellate il 13.3.2024, ha proposto appello il e PA Parte_2
, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ In via preliminare e in
[...] rito, in accoglimento dell'appello proposto, riformare la sentenza resa dal Giudice di Pace di Putignano e, per l'effetto, dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo;
2.In via subordinata e nel merito, in riforma della sentenza appellata, rigettare l'opposizione perché infondata;
3. In ogni caso, condannare parte appellata al pagamento delle spese del presente grado di giudizio”.
L'appellante ha impugnato la sentenza esclusivamente nella parte in cui ha accolto solo parzialmente la domanda riconvenzionale spiegata dal nei confronti di PA
, denunciandone l'erroneità nella misura in cui ha ritenuto di escludere in Controparte_8 modo automatico la possibilità, per il preponente, responsabile ex art. 2049 c.c. nei confronti dei terzi danneggiati, di rivalersi integralmente nei confronti del preposto danneggiante.
Si sono costituiti in giudizio e , in proprio e nella qualità Controparte_1 Controparte_2 di genitori esercenti la potestà su , e , Persona_1 Controparte_3 Controparte_4 in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà su , Persona_2 [...]
e , in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà su Controparte_5 CP_6
e , che hanno chiesto “in via principale - confermare la sentenza Controparte_5 Controparte_7
n. 145/2024 resa dal Tribunale di Bari in data 12.01.2024 o - in caso di domanda rivolta nei propri confronti, accogliere le conclusioni tutte spiegate in primo grado, da intendersi qui integralmente ritrascritte unitamente alle difese tutte, insistendo nell'eventualità per l'ammissione delle istanze istruttorie tutte dedotte e non ammesse, nonchè insistendo per l'accoglimento delle spese così come richieste in primo grado. - Vinte le spese di giudizio di cui lo scrivente procuratore si dichiara antistatario”.
nonostante la regolare notifica dell'atto di citazione in appello, non si è Controparte_8 costituita in giudizio.
Con le note di trattazione scritta depositate il 10.9.2024 la difesa degli appellati costituiti ha eccepito che: 1) l'atto di appello contiene conclusioni del tutto inconferenti rispetto alla sentenza impugnata;
2) le note di trattazione scritta depositate il 21.8.2024 dall'Avvocatura dello Stato sono errate e anch'esse inconferenti, sia rispetto all'atto di appello sia rispetto al giudizio che ci occupa;
3) l'appello è improcedibile ex art. 348 c.p.c., in quanto l'atto di citazione in appello è stato notificato il 13/03/2024 e l'iscrizione a ruolo è avvenuta il 26/03/2024, oltre i termini di cui agli artt.
347 e 165 c.p.c..
A seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., sulle note depositate dal solo procuratore degli appellati costituiti, in data 07.05.2025 la causa è stata riservata per la decisione a norma dell'art. 281 sexies 3° co. c.p.c..
4 L'eccezione di improcedibilità dell'appello per intempestiva costituzione in giudizio dell'appellante è fondata e va accolta.
Come risulta dagli atti, l'iscrizione a ruolo del gravame è avvenuta il 26.03.2024, oltre il termine di 10 giorni dal perfezionamento della notifica dell'appello, effettuata via pec in data 13.03.2024 nei confronti di tutte le parti appellate, secondo quanto dispongono gli artt. 347 e 165 c.p.c., e tanto è sufficiente per ritenere intempestiva la costituzione in giudizio dell'appellante e, quindi,
l'improcedibilità del gravame ai sensi dell'art. 348 c.p.c..
L'art. 348, I comma, c.p.c. prescrive che l'appello debba essere dichiarato improcedibile se l'appellante non si costituisce in termini di legge. A sua volta l'art. 347 c.p.c. dispone, al comma
1, che "La costituzione in appello avviene secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale", e, cioè, secondo quanto dispone l'art. 165 c.p.c., “entro dieci giorni dalla data di notifica della citazione al convenuto, ovvero entro cinque giorni nel caso di abbreviazione dei termini”. Pertanto, in base a quanto disposto dall'art. 348 c.p.c., a differenza di quanto avviene in Tribunale, ove, secondo quanto dispone l'art. 171 c.p.c., nel caso di mancata costituzione si applica l'art.307 c.p.c. ed il processo può essere riassunto nel termine perentorio di tre mesi, la mancata costituzione in termini dell'appellante implica automaticamente l'improcedibilità dell'appello, senza che rilevi l'avvenuta costituzione dell'appellato. A tale riguardo, la Suprema Corte ha, infatti, chiarito che
“L'art. 347, comma 1, c.p.c., nello stabilire che la costituzione in appello avviene secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale, rende applicabili al giudizio d'appello le previsioni di cui agli art. 165 e 166 c.p.c., ma non quella di cui all'art. 171 c.p.c. (concernente la ritardata costituzione delle parti), la quale è incompatibile con la previsione di improcedibilità dell'appello, se l'appellante non si costituisca nei termini, di cui all'art. 348 c.p.c.. Deriva da quanto precede, pertanto, che il giudizio dì gravame sarà improcedibile in tutti i casi di ritardata o mancata costituzione dell'appellante, a nulla rilevando che l'appellato si sia costituito nel termine assegnatogli” (ex plurimis cfr. Cassazione civile sez. un.,
18/05/2011, n.10864; Cassazione civile, sez. I, 06/12/2012, n. 21996; Cassazione civile sez. I,
15/03/2013, n. 6654; Cassazione civile sez. III, 06/07/2020 n. 13887).
Stante la tardiva costituzione di parte appellante, l'appello, pertanto, va dichiarato improcedibile, ai sensi dell'art. 348, co I, c.p.c..
Ogni altra questione rimane assorbita.
Le spese del presente grado, in difetto di motivi idonei a giustificarne la deroga, sono regolate secondo il principio di soccombenza, liquidate come in dispositivo in conformità al D.M. n.
147/2022, tenuto conto del valore della causa (€ 352.767,00), con applicazione dei minimi tabellari, tenuto conto della definizione in rito del gravame.
Trattandosi di una pronuncia di mero rito, non sussistono i presupposti per la condanna ex art.96
c.p.c..
Nulla va disposto nei confronti di parte appellata contumace, stante il mancato accoglimento dell'impugnazione.
5 Per effetto dell'odierna decisione (declaratoria di improcedibilità dell'appello), sussistono, inoltre, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis d.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e PA Parte_4
, in persona del p.t., nei confronti di e ,
[...] Pt_3 Controparte_1 Controparte_2 in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà su , e Persona_1 Controparte_3
, in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà su Controparte_4 Per_2
e , in proprio e nella qualità di genitori
[...] Controparte_5 CP_6 esercenti la potestà su e , e di , avverso Controparte_5 Controparte_7 Controparte_8 la sentenza n. 145/2024 emessa dal Tribunale di Bari, pubblicata il 12.01.2024, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) dichiara la contumacia di;
Controparte_8
2) dichiara l'appello improcedibile;
3) condanna parte appellante alla rifusione, in favore degli appellati costituiti, delle spese processuali del presente grado, liquidate per compensi in € 10.060,00 oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
4) dichiara che per effetto dell'odierna decisione sussistono, inoltre, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002, per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis d.P.R. 115/2002.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte, il 7 maggio
2025
Il Consigliere relatore
Dott.ssa Maristella Sardone
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo
6