Articolo 360 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 359Articolo 361
Versione
6 maggio 1952
Art. 360.
(Comunicazione della dispersione o distruzione del ruolo)


L'autorita' che accerta la dispersione o la distruzione del ruolo ai termini dell'articolo 199 del codice deve darne notizia all'ufficio marittimo che lo ha rilasciato per i provvedimenti di cui all'articolo precedente.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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