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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 27/03/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLZANO
in persona dei seguenti magistrati:
DORFMANN Julia Presidente rel.
POL Daniela Giudice
TSCHAGER Simon Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 2180/2024 R.G., vertente tra
, rappresentata e difesa dall'avv. domiciliatario Gianluigi Parte_1
Rutigliano ricorrente contro
, contumace Controparte_1
resistente e
Pubblico Ministero intervenuto
In punto: Divorzio - Cessazione effetti civili
Causa rimessa in decisione all'udienza dd. 20.02.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
pagina 1 di 3 di parte ricorrente:
“ Voglia l'Onorevole Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza,
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio/lo scioglimento del matrimonio, atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Ruvo di
Puglia, Atto n.2, parte 2 serie A – anno 2016);
2. [condizione rinunciata dalla ricorrente all'udienza dd. 20.02.2025]
3. Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato,
all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ruvo di Puglia perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
4. Condannare la parte resistente alle spese del processo, da liquidare come da tabelle ministeriali.”
del P.M.: "Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate da parte ricorrente"
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di pronunciarsi il divorzio va accolta, atteso che risultano essere trascorsi i termini di legge dalla data dell'udienza per il tentativo di conciliazione nella causa di separazione omologata con decreto del Tribunale di Trani n. cron.
7557/2022 del 06.12.2022, passata in giudicato, come risulta documentalmente comprovato.
Non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione, la comunione materiale e spirituale tra i coniugi deve ritenersi definitivamente cessata.
Nulla sulle spese di lite, considerata la natura degli interessi oggetto del procedimento e non avendo parte resistente svolto alcuna opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, respinta ogni contraria domanda ed eccezione,
DICHIARA
pagina 2 di 3 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
(nata a [...] il [...]), e (nato a [...] Controparte_1
(BA) il 24/02/1989), celebrato in data 29/04/2016 ad Ruvo di Puglia e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Ruvo di Puglia quale atto n. 2 parte II serie A anno 2016, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Ruvo di Puglia di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
DISPONE
che il divorzio sia regolamentato dalle seguenti
CONDIZIONI:
1. Nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del 26/03/2025
Il Presidente est. dott. Julia Dorfmann
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLZANO
in persona dei seguenti magistrati:
DORFMANN Julia Presidente rel.
POL Daniela Giudice
TSCHAGER Simon Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 2180/2024 R.G., vertente tra
, rappresentata e difesa dall'avv. domiciliatario Gianluigi Parte_1
Rutigliano ricorrente contro
, contumace Controparte_1
resistente e
Pubblico Ministero intervenuto
In punto: Divorzio - Cessazione effetti civili
Causa rimessa in decisione all'udienza dd. 20.02.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
pagina 1 di 3 di parte ricorrente:
“ Voglia l'Onorevole Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza,
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio/lo scioglimento del matrimonio, atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Ruvo di
Puglia, Atto n.2, parte 2 serie A – anno 2016);
2. [condizione rinunciata dalla ricorrente all'udienza dd. 20.02.2025]
3. Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato,
all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ruvo di Puglia perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
4. Condannare la parte resistente alle spese del processo, da liquidare come da tabelle ministeriali.”
del P.M.: "Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate da parte ricorrente"
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di pronunciarsi il divorzio va accolta, atteso che risultano essere trascorsi i termini di legge dalla data dell'udienza per il tentativo di conciliazione nella causa di separazione omologata con decreto del Tribunale di Trani n. cron.
7557/2022 del 06.12.2022, passata in giudicato, come risulta documentalmente comprovato.
Non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione, la comunione materiale e spirituale tra i coniugi deve ritenersi definitivamente cessata.
Nulla sulle spese di lite, considerata la natura degli interessi oggetto del procedimento e non avendo parte resistente svolto alcuna opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, respinta ogni contraria domanda ed eccezione,
DICHIARA
pagina 2 di 3 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
(nata a [...] il [...]), e (nato a [...] Controparte_1
(BA) il 24/02/1989), celebrato in data 29/04/2016 ad Ruvo di Puglia e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Ruvo di Puglia quale atto n. 2 parte II serie A anno 2016, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Ruvo di Puglia di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
DISPONE
che il divorzio sia regolamentato dalle seguenti
CONDIZIONI:
1. Nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del 26/03/2025
Il Presidente est. dott. Julia Dorfmann
pagina 3 di 3