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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 29/07/2025, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1008/2020 R.G.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PRATO in persona del giudice istruttore, dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo con il n. 1008/2020 del ruolo Generale, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, azione di nullità e accertamento, vertente tra:
e , elettivamente domiciliati presso lo studio Controparte_1 CP_2 dell'avv. Massimo MAGLI, che lo rappresenta e difende, come da procure alle liti apposte in calce ai decreti ingiuntivi notificati;
E PEC: vvocati.prato ; Email_1
Fax: 0574/433321;
Opponenti Contro ON
[...]
Convenuta opposta e di seguito ), già _4 CP_4 [...] elettivamente domiciliata in Prato E_
e la rappresenta e difende come da procura in atti;
PEC: vvocati.prato.it; Email_3
Fax: Terza intervenuta e in persona dei rispettivi legali Controparte_6 Controparte_7
Terze chiamate All'udienza del 23 gennaio 2025, la causa è stata posta in decisione sulle seguenti conclusioni: Per gli opponenti: “… 1) IN VIA PRELIMINARE: - accertare e dichiarare il conflitto di interessi “tra le posizioni delle società” come rilevato dal Signor Giudice nella propria ordinanza del 30.12.2021 nonché la carenza di legittimazione passiva ed attesa la mancata regolarizzazione della costituzione ai sensi dell'art.182 c.p.c. disporre di conseguenza;
2) IN VIA ISTRUTTORIA: - disporre la nullità della CTU e del supplemento per i motivi tutti già espressi e dedotti nel presente procedimento con ultimo riferimento alle note di trattazione scritta di cui alla udienza del 24.10.2024 ove si rileva che i fideiusssori attori erano receduti dalle loro obbligazioni di garanzia con le lettere prodotte in giudizio datate 7.4.2011 e 28.4.2011 cosicchè la posta debitoria coperta dalla garanzia, a prescindere dalla sua efficacia e validità, aveva il suo termine ultimo proprio alle date di cui sopra e di tale termine non vi è traccia nella CTU e nel supplemento. In tal senso chiedesi che venga convocato il CTU a chiarimenti sul punto. 3) NEL MERITO: - ferme tutte le eccezioni di merito già formulate nel corso del presente procedimento delle quali se ne chiede l'accoglimento, previa declaratoria di nullità delle clausole contrattuali
1 delle fideiussioni per i motivi tutti esposti negli atti e nei documenti di cui anche al processo n.4582/2014 R.G., in accoglimento della opposizione, revocare il decreto ingiuntivo opposto e respingere, in ogni caso, la domanda di pagamento contenuta nel ricorso;
- previa declaratoria di nullità delle fideiussioni azionate in via monitoria anche attesa la sentenza della Corte di Cassazione Sezione Unite Civili n.41994 del 30.12.2021, accertare e dichiarare che, in ogni caso, nulla è dovuto dagli opponenti attori ai convenuti e per l'effetto e nell'eventualità condannare quest'ultime alla restituzione anche della somma di € 58.000,00 indebitamente percetta;
- in subordine, accertare e dichiarare che il credito vantato dalla ora in liquidazione coatta Controparte_8 amministrativa dalla ovvero dalla è pari alla minor Controparte_6 Controparte_7 somma di € 400.228, in ogni caso egrale delle spese processuali.”
Per la terza chiamata “… In rito e in tesi: dichiarare la Controparte_6 improcedibilità e/o la giu presente giudizio quale effetto della inapplicabilità al giudizio R.G. 4582/2014 (definito con sentenza n. 197/2020 di questo Tribunale) dell'art. 279 comma secondo c.p.c. in difetto della preesistenza in questo di due distinte cause civili, connesse e riunite, dei quali il Giudice adito avesse potuto legittimamente disporre la separazione e la ulteriore prosecuzione come autonomo giudizio RG. 1008/2020; in tesi subordinata: dichiarare improcedibile e/o giuridicamente inesistente il presente giudizio per la intervenuta estinzione del Giudizio RG. 4582/2014 in data antecedente la emissione della sentenza 197/2020 e della coeva ordinanza del 3.4.2020 che ha originato la presente causa civile. Nel merito: respingere perché infondate in fatto ed in diritto le domande formulate dagli opponenti nel giudizio R.G. n. 4582/2014, riproposte nella presente controversia. Dichiarare comunque improcedibili tutte le domande formulate dagli opponenti verso e della attuale cessionaria del credito già di Controparte_6 CP_9 verso i medesimi, in quanto non suscettibile di compensazione legale, ex artt. 1 lett. b) e 4 comma secondo l. 130/1999. Il tutto con vittoria delle spese di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 20 ottobre 2014, e Controparte_1 [...]
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo CP_2 provvisoriamente esecutivo, emesso in data 16 luglio 2014 e notificato il successivo 4 agosto, con il quale il Tribunale aveva loro ingiunto, in solido, di pagare alla la somma di € 658.228,00, ON oltre interessi e compenso professionale, in forza delle fideiussioni prestate a garanzia del c/c n 950582 (quanto ad € 237.491,68) e del c/c 49043686
(quanto ad € 555.148,59) intercorrenti con CO
[...]
A sostegno dell'opposizione, e esponevano: Controparte_1 CP_2
- l'erroneità degli importi oggetto del decreto ingiuntivo, in quanto sul c/c l'importo massimo garantito della fideiussione prestata in data 24.11.1997 era
2 pari a £ 500.000.000 (corrispondente ad € 258.228,45), così che l'importo complessivo dei due conti era pari ad € 458.228,45, e non di € 658.228,00;
- di aver avuto conoscenza dell'esistenza della fideiussione azionata solo a seguito della comunicazione della del 7.3.2011, a fronte della CP_11 quale avevano rappresentato di non averla mai prestata, manifestando in ogni caso la volontà di annullarne gli effetti con lettere datate 7 e 28 aprile 2011;
- che, attesa la volontà manifestata, da tali date aveva iniziato a decorrere il termine di sei mesi di cui all'art 1957 c.c. per proporre le istanze nei confronti della debitrice principale;
- che, peraltro, la debitrice principale era stata ammessa alla procedura di concordato preventivo in data 3 luglio 2013 e nessuna azione era stata proposta nei suoi confronti, nonostante la stessa garantisse il pagamento dell'intero credito, con conseguente estinzione della pretesa nei confronti dei fideiussori;
- che, ancora, nella fideiussione del 24 novembre 1997 era indicato solo il limite massimo della fideiussione, ma non l'obbligazione garantita, con conseguente indeterminatezza del relativo negozio ed inapplicabilità dell'art 1938 c.c.;
- che, in ordine alla richiesta di pagamento di € 237.491,68, collegata al conto n.
950582, la Banca opposta aveva prodotto in giudizio due fideiussioni, una con scadenza “a revoca” sottoscritta in data 27.7.2012, a garanzia della somma di €
200.000,00 e l'altra con scadenza al 31.5.2013, sottoscritta in data 18 aprile
2013, sempre a garanzia della somma di € 200.000, delle quali la prima era prescritta ex art. 1957 cc e, in ogni caso, superata da quella successiva, la quale era inefficace perché priva del rapporto garantito, oltre ad essere stata ottenuta in malafede, dal momento che i garanti non si accorgevano neppure che la scadenza della fideiussione sarebbe intervenuta 43 giorni dopo la sottoscrizione e, comunque, nulla ex art. 1938 c.c.;
- che, nonostante la nullità delle fideiussioni, gli opponenti versavano alla CP_3 la somma di € 58.000,00, della quale veniva richiesta la restituzione.
Sulla scorta di tali argomentazioni, gli opponenti concludevano, in via principale, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto e per la declaratoria della nullità delle fideiussioni azionate in via monitoria, con la condanna di ON
alla restituzione della somma di € 58.000,00, indebitamente
[...]
3 percepita;
in via subordinata, per dichiarare che il credito vantato dalla CP_3 fosse pari a € 440.228,45.
Il processo veniva iscritto nel ruolo generale presso l'intestato Tribunale al numero 4582/2014.
Instauratosi il contraddittorio, la si Controparte_8 costituiva in giudizio contestando nel merito i presupposti di fatto e di diritto dell'opposizione e chiedendone il rigetto, con il favore delle spese.
Il processo veniva dichiarato interrotto all'udienza del 16 novembre 2017, a seguito della liquidazione coatta amministrativa di Controparte_8
gli opponenti depositavano ricorso in riassunzione in data 24 gennaio
[...]
2018, che veniva notificato, assieme al decreto di fissazione dell'udienza ex art
303 cpc, solo alla Società per la Gestione di Attività (di seguito indicata come
“ ”), che aveva acquisito il credito dalla CP_5 [...]
. ON
Si costituiva in giudizio la quale eccepiva il proprio difetto di CP_5 legittimazione passiva - poiché il rapporto controverso non era ricompreso tra quelli oggetto di cessione - e l'estinzione del giudizio, in quanto legittimata a titolo di successore universale sarebbe stata la ON
amministrativa.
[...]
La causa veniva istruita con produzione di documenti e, all'udienza del 19 settembre 2019, veniva trattenuta in decisione.
Con sentenza n. 197, pubblicata il 21.4.2020, il Tribunale di Prato, rigettava
“ogni domanda avanzata nei confronti di ” e disponeva “la separazione CP_5 della causa relativa alla chiamata in giudizio della definita con la CP_5 presente sentenza da quella oggetto dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso a favore di provvedendo quanto a Controparte_8 quest'ultimo giudizio con separata ordinanza”.
Con separata ordinanza il Tribunale disponeva la separazione della causa definita con la sentenza n. 197/2020 da quella “oggetto dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo ai sensi dell'art.279 II comma n.5 c.p.c.” e fissava l'udienza per la prosecuzione del processo al 15 ottobre 2020. Tale processo veniva iscritto nel Ruolo Generale dell'intestato Tribunale al numero 1008/2020.
4 Gli attori opponenti notificavano la citazione per la prosecuzione del processo interrotto alla ON
, nonché alla ed alla chiedendo,
[...] Controparte_6 Controparte_7 in via istruttoria, l'ammissione di CTU contabile e reiterando, nel merito,
l'accoglimento delle domande già esposte nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo n. R.G. 4582/2014.
Si costituiva in giudizio già _4 in qualità di procuratrice di E_ [...]
deducendo ed eccependo: CP_6
- in via preliminare, l'improcedibilità del presente giudizio per difetto dei presupposti legittimanti l'applicabilità dell'art. 279, co. 2, n. 5, c.p.c. al procedimento civile n. 4582/2014 R.G.;
- in ulteriore via preliminare, a seguito della mancata riassunzione verso il soggetto avente legittimazione passiva quale successore a titolo universale della banca opposta, l'improcedibilità del presente giudizio per intervenuta estinzione del procedimento civile n. 4582/2014 R.G., in data antecedente all'emissione della sentenza n. 197/2020 e all'ordinanza del 3.04.2020;
- che, nel merito, il credito della banca risulta provato ex art. 115, co. 2, c.p.c., in quanto gli opponenti non contestavano la fondatezza delle pretese creditorie della banca verso l'obbligata principale, limitandosi a formulare eccezioni formali;
- che, nei contratti di fideiussione sottoscritti dai Sig.ri e veniva CP_1 CP_2 specificamente inserita una clausola di pagamento a prima richiesta, anche in caso di opposizione del debitore;
- che, pertanto, l'obbligazione assunta degli opponenti è qualificabile come contratto autonomo di garanzia, con conseguente inapplicabilità al caso di specie del regime decadenziale di cui all'1957 c.c.;
- che, dall'esame della documentazione allegata al ricorso per ingiunzione, gli opponenti si obbligavano a garantire il credito di ON
CP_1 verso fino a concorrenza della somma di € 658.228,00;
- che la “richiesta di annullamento” dedotta dagli opponenti non comportava l'immediata liberazione dei garanti, i quali restano tenuti al pagamento del
5 debito esistente alla data dello scioglimento del rapporto, entro il limite del massimale della garanzia previsto nel contratto di fideiussione;
- l'insussistenza di una qualsiasi violazione degli obblighi di buona fede e correttezza nei rapporti contrattuali in capo alla convenuta in CP_3 opposizione;
- l'infondatezza degli altri motivi di opposizione formulati e il rifiuto del contraddittorio in relazione alla domanda di nullità delle fideiussioni in quanto tardiva, perché formulata nella comparsa conclusionale depositata nel giudizio
R.G. 4582/2014.
All'udienza del 13.05.2021 la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Dopo lo scambio delle memorie di replica, il Tribunale, con ordinanza del 30 dicembre 2021, rimetteva la causa in istruttoria, disponendo CTU tecnico contabile ed assegnando ad “ rappresentata dalla procuratrice Controparte_6 ermine di giorni 60 per produrre _4 le procure richiamate e per la regolarizzazione della costituzione ai sensi dell'art
182 cpc”.
In data 6.02.2023 si costituiva in giudizio Controparte_12 ai sensi dell'art.111 c.p.c. “in proprio e quale successore a titolo
[...] particolare di e non più come suo procuratore ad litem”. ( non ha Controparte_6 legittimazione in proprio ma solo come successore di CP_6
All'udienza del 17.01.2024 gli opponenti davano atto che la sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 954/2023, pubblicata in data 08.05.2023, che respingeva l'appello proposto dall'opposta avverso la sentenza n. CP_4
197/2020 emessa da questo Tribunale, era passata in giudicato.
A seguito del deposito della CTU e della successiva integrazione, all'udienza del
16 gennaio 2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., la causa veniva definitamente trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. LA SENTENZA NON DEFINITIVA LA TITOLARITA' DEL CREDITO E LA LEGITTIMAZIONE AD INTERVENIRE
6 Con riferimento alle eccezioni pregiudiziali sollevate in ordine all'estinzione ed al difetto di legittimazione passiva, va preliminarmente richiamato il contenuto della sentenza non definitiva con sentenza non definitiva n 197/2020, emessa il
21 aprile 2020, nell'ambito dell'originario procedimento iscritto sub. n 4582/
2014 RG, con la quale si è dato atto non potersi dichiarare l'estinzione per la tempestività del ricorso riassuntivo depositato il 24 gennaio 2018, assegnando termine per la notifica a , in liquidazione coatta ON amministrativa, in qualità di successore a titolo universale, ex art 110 c.p.c. e si è esclusa la legittimazione di ( poi a partecipare al giudizio, ai CP_5 CP_4 sensi dell'art 111 cpc, risultando all'epoca cessionaria del credito CP_6
con atto del 6 gennaio 2017.
[...]
La titolarità del credito di ostituisce il presupposto in forza dl Controparte_6 quale è stata esclusa la legittimazione di _4
e sul punto la pronuncia è passata in giudicato.
[...]
A seguito della notifica dell'atto nei confronti della procedura subentrata a titolo universale e del passaggio in giudicato della pronuncia, dovranno pertanto essere disattese le eccezioni di nullità processuale e l' eccezione di estinzione del giudizio e dichiarata la contumacia di
[...]
. Inoltre, deve essere dato atto che, con ON comparsa depositata il 6 febbraio 2023, CP_4 [...] di seguito (già CP_4 CP_4 Controparte_13
Cont di seguito ) ha spiegato nuovo atto di intervento,
[...] facendo questa volta richiamo al nuovo presupposto rappresentato dal contratto di cessione di rapporti giuridici individuabili “in blocco” del 31 marzo
2021.
Con tale atto, efficace dal I aprile 2021, ha a sua volta ceduto, a Controparte_6 titolo oneroso e pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 58 del Testo
Unico Bancario, il portafoglio di crediti e connessi rapporti giuridici comprensivo di quelli originariamente trasferiti da ON in data 6 gennaio 2017, acquisendo in tal modo la legittimazione ad intervenire nel giudizio ai sensi dell'art 111 c.p.c. in ragione della titolarità attuale del credito litigioso e superando il conflitto di interessi sussistente nel rapporto di rappresentanza. 7 Invero, gli opponenti hanno contestato che il credito rientrasse effettivamente nella cessione, ma l'atto di cessione richiama espressamente i crediti ceduti ad dalla in data 6 gennaio 2017. CP_6 ON
D'altra parte, non si è costituita dimostrando di non intendere CP_6 contestare la cessione così che, trattandosi di successione a titolo particolare , per effetto del disposto dell'art 111, III e IV comma, cpc, deve essere riconosciuta la legittimazione attiva di e l'interesse concreto ad CP_4 intervenire , tenuto che la sentenza spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare che può agire esecutivamente (Cass.,
23/06/2022, n 20315).
2. DETERMINAZIONE DEL THEMA DECIDENDUM.
Venendo al merito , l'opposizione proposta da e Controparte_1 [...]
è solo parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti delle CP_2 seguenti argomentazioni.
Come si è avuto modo di evidenziare nell'ordinanza del 30.12.2021, con la opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo avanzato nei loro confronti da , e ON Controparte_1 CP_2 hanno formulato domanda di accertamento negativo della pretesa di credito nei loro confronti e, al contempo, di nullità e/o inefficacia delle fideiussioni prestate a garanzia dei rapporti intercorrenti con CO
, debitrice principale.
[...]
In generale, con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento d'ingiunzione, si svolge secondo le norme del rito ordinario, nel quale il creditore opposto è gravato dall'onere di provare i fatti costitutivi della domanda proposta e può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria, per cui il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione dell'ingiunzione, ma la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso
(Cass. 12.3.2019, n 7020; Cass., 8.2.92, n.1410; Cass., 23.10.90, n. 10280; Cass.,
28.11.89, n. 5185; Cass., 19.1.88, n. 361; Cass.,5.12.87, n. 9078).
8 Cont Invero, la pretesa di credito di nei confronti di e Controparte_1 [...]
in qualità di coobbligati di , come CP_2 CO dedotta nel ricorso monitorio trova titolo nei seguenti negozi:
a) per € 237.491,68 nel rapporto di c/c n 490/ 950582 del 30 luglio 2012
(doc. 2 contratto del 30.7.2012 e saldaconto al 27 maggio 2014, doc 3 allegato al ricorso monitorio);
b) per 458.228,00 nel rapporto di c/c 49043686 ( su uno scoperto di €
555.148,59, nei limiti della fideiussione, saldaconto al 29.5.2014, doc 4all. al ricorso monitorio );
c) nella fideiussione prestata in data 24 novembre 1997 avente ad oggetto tutti i rapporti di conto corrente intercorrenti con la società debitrice principale
, sino a concorrenza di £ 500.000.000 ( doc. 5 allegato a ricorso monitorio);
d) nelle fideiussioni rilasciate da e a Controparte_1 CP_2 garanzia di "rapporto di C/C per elasticità di cassa " : la prima rilasciata in data 27-30 luglio 2012, "fino a revoca" ( doc 6 allegato a ricorso monitorio, e che la difesa della ha riferito al c/c n 49043686, pure in ON assenza di indicazioni desumibili dal documento ); la seconda rilasciata in data
18 aprile 2013, con soluzione di continuità " con scadenza 31.5.2013" ( doc 7 allegato a ricorso monitorio, che la difesa della ha ON riferito al c/c n 4909540582, pure in assenza di indicazioni desumibili dal documento).
Ritiene a riguardo il Tribunale che al fine di esattamente delimitare il thema decidendum della presente fattispecie si debba necessariamente fare riferimento al contenuto degli atti di opposizione, anche alla luce delle precisazioni introdotte con le memorie depositate nel primo termine concesso alle parti, ai sensi dell'art 183, comma VI, n 1, cpc.
Con il primo motivo di opposizione formulato ci si duole dell'errato computo del limite delle fideiussioni prestate, in quanto per il debito relativo al conto corrente n 950582, la garanzia a favore della banca risulta prestata fino a concorrenza di € 200.000,00, mentre in relazione al conto corrente n 49043686,
9 la garanzia del 24.11.1997 era stata prestata entro il limite di £ 500.000.000, pari ad € 258.228,45, per un totale di € 458.228,00, in luogo di € 658.228,00 portato dal decreto ingiuntivo opposto.
Con il secondo motivo, gli opponenti rilevano in ogni caso di non avere avuto conoscenza della prima fideiussione prima della comunicazione del 7.3.2011, a seguito della quale avevano inoltrato richiesta di annullamento della garanzia in data 7 e 28 aprile 2011. La banca non avendo dato riscontro a tale richiesta, né indirizzato le istanze contro , debitrice principale nel termine di cui CP_10 all'art 1957 c.c., ne avrebbe determinato la prescrizione, tanto più in carenza di interesse dopo l'ammissione alla procedura di concordato preventivo di tale società.
Con il terzo motivo di opposizione, si lamenta ancora la invalidità della prima fideiussione prestata in data 24.11.1997 per indeterminatezza del suo contenuto, in presenza di altri conti correnti accesi con il medesimo istituto bancario.
Infine, con il quarto motivo, viene rilevato che la fideiussione sottoscritta il 27 luglio 2012 sarebbe comunque venuta meno per effetto del mancato rispetto dell'art 1957 c.c. e superata da quella del 18 aprile 2013, scaduta il 31 maggio
2013 e non sarebbe stato considerato il versamento di € 58.000,00 effettuato in data 12 aprile 2013.
Tutti i motivi si presentano incentrati sulla validità ed efficacia delle diverse fideiussioni prestate, nonché sui limiti dell'obbligazione dei coobbligati, sicché dovranno essere oggetto di unitaria e congiunta valutazione.
Le garanzie richiamate risultano strutturate in modo differente quanto al credito garantito, mentre presentano analogo contenuto per quanto concerne le limitazioni convenzionali in ordine al nesso di accessorietà rispetto al rapporto con la società debitrice.
3. PROVA DEL CREDITO E LIMITI DI OPERATIVITA' DELLE GARANZIE.
Con riferimento alle questioni poste, deve in primo luogo esclusa ogni decadenza riguardo alla omessa contestazione delle voci inserite negli estratti conto approvati in corso di rapporto. Invero, costituisce oramai principio
10 ripetutamente affermato dalla S.C. quello secondo cui la mancata contestazione degli estratti conto, ai sensi dell'art 1832 c.c., rende incontestabili soltanto “le registrazione a debito e credito nella loro realtà contabile, ma non anche
l'efficacia e la validità dei rapporti sostanziali“, così che non è precluso – in ipotesi- procedere ad un nuovo computo dei saldi, ferma l'entità delle singole voci contabilizzate (Cass, sez. VI, 20 Novembre 2018, n. 30000; Cass. 22945/2010;
Cass., 10692/2007). In ogni caso, quindi, l'accertata nullità delle clausole che prevedono, relativamente agli interessi dovuti dal correntista, tassi superiori a quelli legali nonché la loro capitalizzazione trimestrale, impone la rideterminazione del saldo finale mediante la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, sulla base degli estratti conto a partire dalla sua apertura, secondo la ripartizione dell'onere della prova (Cass., 11.6.2018, n
15148). Onere che deve essere posto a carico di chi si afferma creditore e, quindi, a carico del correntista qualora dal rapporto assuma scaturire un credito a suo favore. Tale prova deve essere fornita, di regola, mediante la produzione degli estratti conto ( giurisprudenza, anche questa, consolidata: da ult. Cass. 11543/2019, 24948/2017) e, nel caso di produzione incompleta, il calcolo del credito del correntista attore deve essere effettuato, in mancanza di prova contraria, partendo dal primo saldo debitore documentato ( Cass.
11543/19 cit.) quale che sia la parte che l'ha prodotto in giudizio (principio di acquisizione probatoria).
Nel caso in esame, dalla relazione depositata il 3.2.2023 dal CTU, dott. Per_1
è emersa la piena attendibilità della documentazione prodotta ai fini
[...] dell'accertamento dei saldi sui rapporti di conto corrente intercorsi con CP_10
[...]
In particolare, per quanto concerne il conto corrente n 490/950582, aperto il 30 luglio 2012, il CTU riferisce la presenza completa degli estratti conto dalla data di apertura al 27 maggio 2014, data del passaggio a sofferenza.
Da tali documenti si evince la continuità dei movimenti e nel primo estratto conto disponibile è chiaramente individuabile il saldo iniziale pari a “zero”.
Al 27 maggio 2014, il saldo finale, a debito della correntista, risulta pari a €
237.491,68, garantito – nella prospettiva della creditrice – dalla fideiussione del
18 aprile 2013, con scadenza 31.5.2013. 11 L'oggetto della fideiussione , per quanto si evince dal contratto prodotto, regolarmente sottoscritto, è costituito dalle obbligazioni dipendenti dalla seguente/i linea/e di credito: C/C “ PER ELASTICITÀ DI CASSA”, di €
200.000,00 e con scadenza 31.05.2013, secondo la formula sotto riportata.
Vero è che la riferibilità al credito derivante dal conto corrente sopra richiamato non si evince dal documento sottoscritto, attesa la generica indicazione di “C/C PER ELASTICITA' DI CASSA”, che bene potrebbe essere riferita ad altri conti in essere alla data del 18 aprile 2013.
L'art 1938 c.c. invocato dagli opponenti, tuttavia, consente la possibilità di prestare la fideiussione anche per un'obbligazione condizionale o futura con la previsione, in quest'ultimo caso, dell'importo massimo garantito. L'art. 10 della
Legge n. 154/1992, che ha novellato l'art. 1938 c.c., impone di prevedere un importo massimo a garanzia del debito a pena di nullità dall'art 1346 c.c., secondo cui l'oggetto del contratto deve necessariamente essere determinato o, quanto meno, determinabile.
Conseguentemente, considerato che la banca ha successivamente indicato l'oggetto della garanzia prestata, rileva la circostanza dell'indicazione dell'importo massimo garantito che preclude la contestazione di assoluta indeterminatezza e, quindi, nullità della garanzia.
Peraltro, gli opponenti non hanno tempestivamente contestato il riferimento di questa sola fideiussione diretta a garantire le obbligazioni del conto 950582, operato dalla Banca creditrice, e non può pertanto accedersi alla prospettazione, formulata solo in corso di giudizio, che fosse diretta a sostituire quella sottoscritta il 27 luglio dell'anno precedente.
12 Riguardo al conto corrente ordinario n 490/43686, non si riscontra tra i documenti il contratto di apertura, mentre gli estratti conto con continuità di movimenti coprono il periodo compreso tra il 30 giugno 1997 ed il 29 maggio
2014. Il primo estratto conto disponibile attesta un saldo avere pari a
46.116.460 ( corrispondenti ad € 23.817,16), a credito della cliente, che- in base ai principi richiamati che disciplinano l'onere della prova, dovrà essere computato a favore della debitrice.
Secondo le valutazioni del consulente, può assumersi la continuità degli estratti conto, completi di scalare, interessi, competenze e spese, con l'unica eccezione del II trimestre 2003, su cui è però presente un file di raccordo.
Conseguentemente, in assenza di specifiche contestazioni, può concludersi per l'attendibilità del saldo finale, a debito della correntista, per € 555.148,59.
Nella prospettiva della creditrice, tale importo sarebbe garantito da due fideiussioni prestate da entrambi gli opponenti.
La prima sottoscritta il 24 novembre 1993 “ in relazione all'apertura di credito in
c/c, valida fino a revoca, per l'importo di £ 500.000.000, concessa da a CP_11
, e dei suoi successori o aventi causa per Controparte_15
l'adempimento di qualsiasi obbligazione derivante dalla predetta apertura di credito”, come da estratto del documento sotto riportato.
La seconda, sottoscritta il 30 luglio 2012 nella quale l'oggetto, per quanto si evince dal contratto prodotto, regolarmente sottoscritto, è costituito da è costituito dalle obbligazioni dipendenti dalla seguente/i linea/e di credito: C/C
“ PER ELASTICITÀ DI CASSA”, di € 200.000,00 e con scadenza A REVOCA.
13 Per entrambe le fideiussioni valgono le considerazioni sopra svolte circa la determinabilità e conseguente validità.
E tuttavia, occorre considerare che il secondo contratto, con il relativo limite, è destinato a rimpiazzare con effetto novativo il primo, così che non può ritenersi corretta la possibilità di considerare il limite garantito cumulabile.
Militano in tal senso una pluralità di ragioni, tutte convergenti, nel senso di ritenere valido ed operativo solo il massimale di € 200.000,00.
Occorre infatti considerare che attraverso le istanze di “ annullamento” della fideiussione, già riferita dalla banca al credito derivante dal conto corrente n.
49043686, i fideiussori avevano già manifestato la volontà di recedere.
E secondo l'orientamento della S.C. ( Cass., 15.6.2012, n 9848; Cass., 9.8.2007, n
17466; Cass. 16705/2003), il recesso del fideiussore dalla garanzia prestata per i debiti di un terzo, derivanti da un rapporto di apertura di credito bancario in conto corrente destinato a prolungarsi ulteriormente nel tempo, produce l'effetto di circoscrivere l'obbligazione accessoria al saldo del debito esistente al momento in cui il recesso medesimo è diventato efficace.
L'obbligo del garante è limitato al pagamento di tale saldo, anche qualora il debito dell'accreditato, nel momento in cui la successiva chiusura del conto rende la garanzia attuale ed esigibile, risulti aumentato in dipendenza di operazioni posteriori, e senza che, peraltro, ai fini della determinazione dell'ambito della prestazione dovuta dal garante, possa aversi una considerazione delle ulteriori rimesse dell'accreditato separata e diversa rispetto ai prelevamenti dallo stesso operati, stante l'unitarietà e l'inscindibilità del rapporto tra banca e cliente. Solo se il saldo esistente alla chiusura del rapporto di apertura di credito sia inferiore a quello esistente al momento del recesso del fideiussore si verifica una corrispondente riduzione
14 dell'obbligazione fideiussoria, in applicazione della regola sancita dall'art. 1941, primo comma, cod. civ., secondo cui la fideiussione non può eccedere l'ammontare dell'obbligazione garantita.
Dal testo del primo contratto, all'art 5, viene esclusa la possibilità di recedere solo nel caso di apertura di credito “a tempo determinato” e non fino a revoca, precisando che la fideiussione avrebbe garantito anche le obbligazioni derivanti da eventuali rinnovi o proroghe totali o parziali dell'operazione, purché a conoscenza del fideiussore e questi manifesti la sua volontà a mantenere fatta salva la garanzia.
E tale volontà, non soltanto non è stata espressamente manifestata, ma deve ritenersi esclusa in base alla corretta interpretazione della volontà dei contraenti, laddove nella seconda fideiussione si afferma testualmente in premessa che “ la presente sostituisce senza soluzione di continuità la fideiussione specifica eventualmente da me/ noi già prestata a codesta banca” .
Inoltre, dagli estratti conto, non si evince una ulteriore concessione di credito nel luglio 2012, sul conto corrente n 490/43686, già passivo, e quindi una ulteriore garanzia sarebbe priva di causa giustificativa,
Di modo che non può che concludersi che attraverso l'espressione “ PER
ELASTICITÀ DI CASSA”, di € 200.000,00 e con scadenza A REVOCA, le parti abbiano inteso indicare il limite della obbligazione di garanzia prestata dagli odierni opponenti, non già cumulare il massimale a quello desumibile dalla prima garanzia, già oggetto della comunicazione di del 7 marzo CP_11
2011 e qualificata come “ specifica” anche negli atti di costituzione in mora notificati dalla del luglio 2013. ON
Posti tali limiti, ogni pagamento effettuato in corso del rapporto di conto corrente incide sui saldi del rapporto principale, ma non incide sul massimale delle garanzie prestate.
4. VALIDITA'ED EFFICACIA DELLE FIDEIUSSIONI
Superato il profilo di indeterminatezza, in rapporto al disposto dell'art 1938 c.c., quanto agli ulteriori profili di invalidità o inefficacia delle garanzie prestate la difesa di parte creditrice ha da subito evidenziato che i garanti hanno sottoscritto specifiche clausole limitative – a vario grado- della facoltà di
15 sollevare eccezioni e assunto l'impegno al pagamento immediato ed in qualsiasi momento, attraverso la clausola di pagamento c.d. “ a prima richiesta”.
In effetti, tutte le fideiussioni richiamate hanno adottato schema contrattuali relativi alle cd clausole di «sopravvivenza», «reviviscenza» e di deroga e rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c.. In particolare, la deroga al disposto di cui all'art. 1957 c.c., che esonera la banca dall'obbligo di escutere e continuare le proprie istanze contro il debitore entro il periodo prescrizionale stabilito dalla disposizione codicistica, frustrerebbe i rilievi inerenti alle mancate iniziative processuali nei confronti della , nei cui confronti sarebbe CP_10 peraltro stata aperta una procedura concorsuale.
Una siffatta clausola può essere idonea a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione , così che il giudice è sempre tenuto a valutare tale clausola alla luce della lettura dell'intero contratto, e, in particolare, dei riferimenti del contratto alla situazione relativa al rapporto sottostante, alla necessità di indicare, per la richiesta di pagamento,
l'inadempienza riscontrata (Cass., 19.2.2019, n 4717; Cass., sez. un. 18.2.2010, n
3947). A tal riguardo, non si è mancato di sottolineare come nella disciplina del contratto di fideiussione si rinvengono, in effetti, due principi in tendenziale opposizione: da un lato, la solidarietà del fideiussore con il debitore principale, sancita dall'art. 1944 c.c., che comporta l'applicabilità, quanto meno nei limiti di compatibilità con l'istituto della fideiussione, delle norme in tema di obbligazioni solidali;
ma, dall'altro, il carattere dipendente dell'obbligazione fideiussoria, rispetto a quella principale. Se l'art. 1945 cod. civ., consente al fideiussore di opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, tuttavia, non gli riconosce, per ciò solo, una legittimazione sostituiva in ordine al proponimento delle azioni che competono al debitore principale nei confronti del creditore, neppure quando esse si riferiscano alla posizione debitoria per la quale è stata prestata garanzia fideiussoria. Secondo
l'orientamento del giudice di legittimità, l'esclusione della possibilità, per il fideiussore, di far valere nel processo, in via di azione e in nome proprio, un diritto spettante al debitore, trova fondamento, oltre che nel principio generale secondo cui legittimato ad agire in giudizio è (in mancanza di un valido titolo 16 che consenta la sostituzione) il solo titolare dell'interesse leso, anche e soprattutto nel carattere accessorio dell'obbligazione fideiussoria, quale deducibile dagli artt. 1939 e 1945 cod. civ. (Cass. 20 agosto 2003 n. 12225) e che, quanto alla posizione del creditore, non è soggetto a deroghe convenzionali nel caso in esame.
Ed allora una puntuale applicazione di questo principio è costituita dall'affermazione che il carattere dipendente dell'obbligazione fideiussoria, rispetto a quella principale, comporti necessariamente che il giudicato formatosi tra debitore principale e creditore in ordine alla sussistenza e validità dell'obbligazione – al quale è equiparabile il decreto ingiuntivo non opposto - non consenta al fideiussore di rimettere in discussione gli stessi punti, nel suo rapporto diretto con il creditore, giacché una diversa conclusione, lasciando sussistere la contraddizione tra i diversi giudicati in virtù della limitazione soggettiva del giudicato, si tradurrebbe in una negazione dell'essenza stessa della garanzia fideiussoria, che verrebbe meno nonostante la certezza dell'obbligazione principale. Concludendo sul punto si può affermare il principio che l'art. 1945 c.c., laddove consente al fideiussore di opporre al creditore "tutte le eccezioni che spettano al debitore principale", per ciò stesso non gli consente di opporre delle eccezioni che il debitore principale non potrebbe opporre, perché coperte dal giudicato, con la conseguenza, peraltro, che - in forza del rapporto di dipendenza della fideiussione dall'obbligazione principale, e diversamente da quanto dispone l'art. 1306 coma primo c.c. - il giudicato nei confronti del debitore principale avrebbe effetti riflessi nel rapporto con il fideiussore (salva restando per questi, evidentemente,
l'opponibilità al creditore delle eccezioni personali inerenti al rapporto di fidejussìone ( Cass., 26.7.2019, n 20313; Cass., 20 luglio 2016, n 14829; Cass 20 giugno 2012, n 16669).
Ora, precisato che alcune tra le garanzie prestate non hanno ad oggetto specifici rapporti intercorrenti con il debitore principale, ma indeterminati, tra tutte, quella più generica appare la prima, risalente al 24.11.1997, che pure richiama comunque tutti i conti di . CP_10
Anche se in stato di avanzata istruttoria, attraverso il richiamo alla sentenza delle sezioni unite 30.12.2021, n 41994, gli opponenti hanno sollevato la 17 ulteriore questione concernente la violazione del contenuto del negozio alla normativa posta a tutela della concorrenza, di cui all'art 2 legge 287/1990.
La relativa eccezione secondo il più recente orientamento della S.C. ( sin da
Cass., sez. un. n 7294 del 22 marzo 2017)– potrebbe ritenersi rilevabile d'ufficio anche nel giudizio di appello, anche qualora la validità dello stesso non sia stata discussa dalle parti, né lo stesso giudice abbia prospettato ed esaminato la questione nel corso del giudizio di primo grado.
Il contesto in cui si inserisce tale interrogativo concerne l'ipotetica invalidità del rapporto contrattuale a “valle” tra garante e istituto di credito rispetto all'intesa bancaria a “monte” considerata restrittiva della concorrenza, il cui fondamento
è da rinvenirsi nell'inscindibilità tra la suddetta intesa e i negozi che ne diano esecuzione, aderendo così alla teoria della c.d. “nullità derivata”.
In definitiva, l'eccezione potrebbe essere accolta relativamente a tutte o ad alcune delle fideiussioni prestate qualora il contenuto delle clausole corrisponda esattamente allo schema sanzionato dall'autorità deputata all'accertamento di tali comportamenti anticoncorrenziali e della identica tipologia negoziale ed il provvedimento dell'autorità di garanzia ha l'effetto di invertire l'onere della prova circa la fattispecie di illecito.
Né, sul punto, può farsi leva sulla competenza a pronunciare sull'azione di accertamento della nullità dell'intesa e di risarcimento del danno di cui all'art. 33 della legge n. 287 del 1990, da parte del Tribunale delle imprese (Cass., 26 settembre 2019, n 24044; Cass. Sez. U. 20 febbraio 2005, n 2207), poiché
l'eventuale invalidità opererebbe solo incidentalmente, al fine di legittimare gli opponenti a far valere i vizi dei rapporti principali idonei a paralizzare la pretesa avversaria.
Le clausole di cui si discute ( nelle lettere desumibili dal complessivo contenuto della lettera e , in particolare, dagli art 2, 6,e 8), che impongono maggiori oneri a carico del garante, riguardano:
• la c.d. “reviviscenza” della garanzia dopo l'estinzione del debito principale
(art. 2 dello schema ABI), che impegna il fideiussore a tenere indenne la banca dalle vicende successive all'avvenuto adempimento, anche quando il garante, confidando nell'estinzione del debito principale, abbia trascurato di procedere alla tutela delle proprie ragioni di credito nei confronti del debitore;
18 • l'art. 6 dello schema ABI, che, in deroga al disposto di cui all'art. 1957 c.c., esonera la banca dall'obbligo di continuare le proprie istanze contro il debitore entro il periodo prescrizionale stabilito dalla disposizione codicistica;
• l'art. 8 dello schema ABI, che estende la garanzia anche agli obblighi di restituzione del debitore scaturenti dall'invalidità del negozio principale, con ciò rendendo la fideiussione “insensibile” rispetto ai vizi del rapporto debitorio principale. Al riguardo, la Banca d'Italia ha affermato come clausole analoghe a quelle sopra menzionate, avendo quale fine quello di far sopportare al fideiussore le conseguenze negative dell'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca, laddove applicate in modo uniforme, sono da considerarsi in contrasto con l'art. 2, comma 2, lett. a), della Legge. n. 287/1990. Per quanto concerne gli effetti di tale nullità, secondo una prima linea interpretativa da tale violazione scaturirebbe la nullità dell'intero contratto di fideiussione in quanto concluso in applicazione di intese illecite concluse "a monte", quali appunto le
NBU dell'ABI . In tale prospettiva, se il Provvedimento n.55 del 2/5/2005 della
Banca d'Italia, circoscrive la lesività anticoncorrenziale esclusivamente alle clausole 2, 6 ed 8 della NBU, la nullità delle NBU, qualificate come intese illecite e vietate dall'art.2 della legge n.287/1990 è destinata a travolgere l'intero contratto fideiussorio attesa la contrarietà a norme imperative ed in quanto non sarebbe possibile la prova che in mancanza di quelle clausole il contratto non sarebbe stato concluso secondo lo schema dell'art 1419 , comma 1, c.c. In senso contrario, tuttavia, è l'orientamento della S.C. e prevalso anche nella giurisprudenza di merito.
Tale impostazione evidenzia che la legge "antitrust" 10 ottobre 1990, n. 287
“detta norme a tutela della libertà di concorrenza aventi come destinatari non soltanto gli imprenditori, ma anche gli altri soggetti del mercato, ovvero chiunque abbia interesse, processualmente rilevante, alla conservazione del suo carattere competitivo al punto da poter allegare uno specifico pregiudizio conseguente alla rottura o alla diminuzione di tale carattere per effetto di un'intesa vietata. Da un lato, di fronte ad un'intesa restrittiva della libertà di concorrenza, il consumatore, acquirente finale del prodotto offerto dal mercato, vede eluso il proprio diritto ad una scelta effettiva tra prodotti in concorrenza;
dall'altro, il cosiddetto contratto "a valle" costituisce lo sbocco dell'intesa 19 vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti. Pertanto, siccome la violazione di interessi riconosciuti rilevanti dall'ordinamento giuridico integra, almeno potenzialmente, il danno ingiusto "ex" art. 2043 cod. civ., il consumatore finale, che subisce danno da una contrattazione che non ammette alternative per l'effetto di una collusione "a monte", ha a propria disposizione, ancorché non sia partecipe di un rapporto di concorrenza con gli imprenditori autori della collusione, l'azione di accertamento della nullità dell'intesa e di risarcimento del danno di cui all'art. 33 della legge n. 287 del 1990, azione la cui cognizione è rimessa da quest'ultima norma alla competenza esclusiva, in unico grado di merito, della Corte di Appello, (Cass., 26 settembre 2019, n 24044; Cass. Sez. U. 20 febbraio 2005, n 2207).
In tal modo viene sottolineata la differenza che ricorre tra gli accordi a monte, e cioè le intese, - oggetto di valutazione in merito alla illiceità per violazione della normativa antitrust e sanzionate dalla nullità - ed i contratti stipulati a valle, in relazione ai quali può essere esercitata l'azione risarcitoria. Dalla declaratoria di nullità dell' intesa tra imprese per lesione della libera concorrenza, emessa dalla Autorità Antitrust ai sensi dell'art. 2 della legge n.
287 del 1990, quindi, non discende automaticamente la nullità di tutti i contratti posti in essere dalle imprese aderenti all'intesa, i quali mantengono la loro validità e possono dar luogo solo ad azione di risarcimento danni nei confronti delle imprese da parte dei clienti (Cass.11 giugno 2003, n. 9384 ; in tema Cass. 20 giugno 2011, n 13486; Cass., 13 febbraio 2009, n. 3640). In siffatta prospettiva,
l'invalidità derivata sui contratti a valle riguarda esclusivamente le clausole negoziali che scaturiscono dall' intesa e che, pertanto, si pongono in diretto contrasto con il diritto del cliente ad una libera contrattazione.
La nullità del contratto a valle deve essere valutata dal giudice adito alla stregua degli artt. 1418 e ss. cod. civ. , tenendo conto che , a norma dell'art.1419 cod. civ., l'assetto degli interessi in gioco non risulta pregiudicato da una pronuncia di nullità parziale, limitata alle clausole rivenienti dalle intese illecite.
Né si ritiene condivisibile la prospettata impossibilità di provare la decisività delle clausole ai fini della conclusione del contratto, in ragione della predisposizione unilaterale dello schema contrattuale da parte della banca, sottolineandosi come anzi le clausole in questione risultano funzionali 20 all'interesse della banca e non dei fideiussori così che sarebbe piuttosto la banca a poter lamentare lo spostamento dell'equilibrio negoziale conseguente la loro espunzione. Nel valutare i profili di invalidità della garanzia fideiussoria prestata dall' opponente, si è precisato che i profili di nullità per violazione dell'art 2, comma 2, lettera A legge 287/1990 non determinano il venir meno della garanzia prestata, essendo esclusa la configurazione della nullità assoluta dell'intero contratto di fideiussione prestando adesione all'orientamento interpretativo prevalso nella giurisprudenza di legittimità e di merito e circoscrivendo gli effetti alla nullità parziale delle clausole corrispondenti allo schema che impongono maggiori oneri a carico del garante (Cass., 26 settembre
2019, n 24044; Cass. Sez. U. 20 febbraio 2005, n 2207; Cass.11 giugno 2003, n.
9384; in tema Cass. 20 giugno 2011, n 13486; Cass., 13 febbraio 2009, n. 3640).
Secondo tale differente prospettiva, che è stata di recente ribadita dalle Sezioni
Unite della Cassazione, con la sentenza 30 dicembre 2021, n 41994, la nullità parziale delle clausole conformi allo schema consentirebbe al garante di superare le limitazioni negoziali ed invocare la disciplina non validamente derogata, ovvero le questioni concernenti il rapporto principale. Sul punto tuttavia è sufficiente rilevare che non è stato richiamato né tempestivamente prodotto il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, ha affermato la contrarietà di alcuni articoli in esso contenuti all'art. 2, comma 2, lett. a, l. n. 287 del 1990, ingiungendo all'ABI di trasmettere alle imprese aderenti un modello emendato da tali articoli nei termini imposti per la produzione di documenti, così che non
è possibile certamente fare leva sulla presunzione dell'accertamento privilegiato riferibile al provvedimento sanzionatorio nei termini precisati.
Conseguentemente, può darsi atto che non v'è prova che lo schema utilizzato corrisponda ad una pratica uniforme frutto di intese anticoncorrenziali degli istituti escludendo ogni profilo di nullità derivante dalla condotta illecita secondo i principi richiamati dalla S.C. e fatti propri dal Tribunale. Quindi, in base a tali considerazioni, in presenza di clausola che espressamente deroga all'applicazione dell'art. 1957 c.c., emerge in modo chiaro la volontà delle parti di disancorare tutte le garanzie dal rapporto obbligatorio principale.
Conclusivamente, alla luce delle argomentazioni svolte le ragioni di opposizione fondate sulla invalidità totale o parziale della garanzia prestata devono essere 21 integralmente rigettate, riconoscendosi quindi la legittimazione dell' opponente a contestare l'ammontare del debito solo di violazione di norme imperative nei limiti precisati.
Infine, quanto alle spese di lite, la reciproca soccombenza, la contumacia della banca opposta a seguito della riassunzione, e la acquisizione del credito da parte della società intervenuta solo in stato di avanzata istruttoria, nonché la sussistenza di contrasti interpretativi in materia, inducono a ravvisare le condizioni per la integrale compensazione delle spese processuali, comprese quelle di CTU liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da e avverso il decreto ingiuntivo Controparte_1 CP_2 provvisoriamente esecutivo, emesso in data 16 luglio 2014 e notificato il successivo 4 agosto, con atto di citazione notificato in data 20 ottobre 2014, e successiva riassunzione nei confronti di
[...]
, in persona del liquidatore, di Controparte_16
e con intervento in causa di Controparte_6 Controparte_7 [...] di seguito , già _4 CP_4 E_
in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., ogni
[...] diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: a) accoglie
l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
b) accerta il credito solidale della Banca opposta nei confronti di e Controparte_1 [...] in qualità di garanti della ed oggetto di cessione a favore della CP_2 CP_10 società intervenuta, entro il massimale di € 200,000,00 relativamente a rapporto di C/C n 490.043686 e di € 200.000,000, relativamente al rapporto di C/C n 950582, oltre interessi nella misura di legge, dalla data di costituzione in mora al soddisfo. c) dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in data 28 luglio 2025, dal Tribunale di Prato, in persona del G.I. dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di Giudice Unico.
Il Giudice Istruttore Dott. Michele Sirgiovanni
22
23
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PRATO in persona del giudice istruttore, dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo con il n. 1008/2020 del ruolo Generale, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, azione di nullità e accertamento, vertente tra:
e , elettivamente domiciliati presso lo studio Controparte_1 CP_2 dell'avv. Massimo MAGLI, che lo rappresenta e difende, come da procure alle liti apposte in calce ai decreti ingiuntivi notificati;
E PEC: vvocati.prato ; Email_1
Fax: 0574/433321;
Opponenti Contro ON
[...]
Convenuta opposta e di seguito ), già _4 CP_4 [...] elettivamente domiciliata in Prato E_
e la rappresenta e difende come da procura in atti;
PEC: vvocati.prato.it; Email_3
Fax: Terza intervenuta e in persona dei rispettivi legali Controparte_6 Controparte_7
Terze chiamate All'udienza del 23 gennaio 2025, la causa è stata posta in decisione sulle seguenti conclusioni: Per gli opponenti: “… 1) IN VIA PRELIMINARE: - accertare e dichiarare il conflitto di interessi “tra le posizioni delle società” come rilevato dal Signor Giudice nella propria ordinanza del 30.12.2021 nonché la carenza di legittimazione passiva ed attesa la mancata regolarizzazione della costituzione ai sensi dell'art.182 c.p.c. disporre di conseguenza;
2) IN VIA ISTRUTTORIA: - disporre la nullità della CTU e del supplemento per i motivi tutti già espressi e dedotti nel presente procedimento con ultimo riferimento alle note di trattazione scritta di cui alla udienza del 24.10.2024 ove si rileva che i fideiusssori attori erano receduti dalle loro obbligazioni di garanzia con le lettere prodotte in giudizio datate 7.4.2011 e 28.4.2011 cosicchè la posta debitoria coperta dalla garanzia, a prescindere dalla sua efficacia e validità, aveva il suo termine ultimo proprio alle date di cui sopra e di tale termine non vi è traccia nella CTU e nel supplemento. In tal senso chiedesi che venga convocato il CTU a chiarimenti sul punto. 3) NEL MERITO: - ferme tutte le eccezioni di merito già formulate nel corso del presente procedimento delle quali se ne chiede l'accoglimento, previa declaratoria di nullità delle clausole contrattuali
1 delle fideiussioni per i motivi tutti esposti negli atti e nei documenti di cui anche al processo n.4582/2014 R.G., in accoglimento della opposizione, revocare il decreto ingiuntivo opposto e respingere, in ogni caso, la domanda di pagamento contenuta nel ricorso;
- previa declaratoria di nullità delle fideiussioni azionate in via monitoria anche attesa la sentenza della Corte di Cassazione Sezione Unite Civili n.41994 del 30.12.2021, accertare e dichiarare che, in ogni caso, nulla è dovuto dagli opponenti attori ai convenuti e per l'effetto e nell'eventualità condannare quest'ultime alla restituzione anche della somma di € 58.000,00 indebitamente percetta;
- in subordine, accertare e dichiarare che il credito vantato dalla ora in liquidazione coatta Controparte_8 amministrativa dalla ovvero dalla è pari alla minor Controparte_6 Controparte_7 somma di € 400.228, in ogni caso egrale delle spese processuali.”
Per la terza chiamata “… In rito e in tesi: dichiarare la Controparte_6 improcedibilità e/o la giu presente giudizio quale effetto della inapplicabilità al giudizio R.G. 4582/2014 (definito con sentenza n. 197/2020 di questo Tribunale) dell'art. 279 comma secondo c.p.c. in difetto della preesistenza in questo di due distinte cause civili, connesse e riunite, dei quali il Giudice adito avesse potuto legittimamente disporre la separazione e la ulteriore prosecuzione come autonomo giudizio RG. 1008/2020; in tesi subordinata: dichiarare improcedibile e/o giuridicamente inesistente il presente giudizio per la intervenuta estinzione del Giudizio RG. 4582/2014 in data antecedente la emissione della sentenza 197/2020 e della coeva ordinanza del 3.4.2020 che ha originato la presente causa civile. Nel merito: respingere perché infondate in fatto ed in diritto le domande formulate dagli opponenti nel giudizio R.G. n. 4582/2014, riproposte nella presente controversia. Dichiarare comunque improcedibili tutte le domande formulate dagli opponenti verso e della attuale cessionaria del credito già di Controparte_6 CP_9 verso i medesimi, in quanto non suscettibile di compensazione legale, ex artt. 1 lett. b) e 4 comma secondo l. 130/1999. Il tutto con vittoria delle spese di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 20 ottobre 2014, e Controparte_1 [...]
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo CP_2 provvisoriamente esecutivo, emesso in data 16 luglio 2014 e notificato il successivo 4 agosto, con il quale il Tribunale aveva loro ingiunto, in solido, di pagare alla la somma di € 658.228,00, ON oltre interessi e compenso professionale, in forza delle fideiussioni prestate a garanzia del c/c n 950582 (quanto ad € 237.491,68) e del c/c 49043686
(quanto ad € 555.148,59) intercorrenti con CO
[...]
A sostegno dell'opposizione, e esponevano: Controparte_1 CP_2
- l'erroneità degli importi oggetto del decreto ingiuntivo, in quanto sul c/c l'importo massimo garantito della fideiussione prestata in data 24.11.1997 era
2 pari a £ 500.000.000 (corrispondente ad € 258.228,45), così che l'importo complessivo dei due conti era pari ad € 458.228,45, e non di € 658.228,00;
- di aver avuto conoscenza dell'esistenza della fideiussione azionata solo a seguito della comunicazione della del 7.3.2011, a fronte della CP_11 quale avevano rappresentato di non averla mai prestata, manifestando in ogni caso la volontà di annullarne gli effetti con lettere datate 7 e 28 aprile 2011;
- che, attesa la volontà manifestata, da tali date aveva iniziato a decorrere il termine di sei mesi di cui all'art 1957 c.c. per proporre le istanze nei confronti della debitrice principale;
- che, peraltro, la debitrice principale era stata ammessa alla procedura di concordato preventivo in data 3 luglio 2013 e nessuna azione era stata proposta nei suoi confronti, nonostante la stessa garantisse il pagamento dell'intero credito, con conseguente estinzione della pretesa nei confronti dei fideiussori;
- che, ancora, nella fideiussione del 24 novembre 1997 era indicato solo il limite massimo della fideiussione, ma non l'obbligazione garantita, con conseguente indeterminatezza del relativo negozio ed inapplicabilità dell'art 1938 c.c.;
- che, in ordine alla richiesta di pagamento di € 237.491,68, collegata al conto n.
950582, la Banca opposta aveva prodotto in giudizio due fideiussioni, una con scadenza “a revoca” sottoscritta in data 27.7.2012, a garanzia della somma di €
200.000,00 e l'altra con scadenza al 31.5.2013, sottoscritta in data 18 aprile
2013, sempre a garanzia della somma di € 200.000, delle quali la prima era prescritta ex art. 1957 cc e, in ogni caso, superata da quella successiva, la quale era inefficace perché priva del rapporto garantito, oltre ad essere stata ottenuta in malafede, dal momento che i garanti non si accorgevano neppure che la scadenza della fideiussione sarebbe intervenuta 43 giorni dopo la sottoscrizione e, comunque, nulla ex art. 1938 c.c.;
- che, nonostante la nullità delle fideiussioni, gli opponenti versavano alla CP_3 la somma di € 58.000,00, della quale veniva richiesta la restituzione.
Sulla scorta di tali argomentazioni, gli opponenti concludevano, in via principale, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto e per la declaratoria della nullità delle fideiussioni azionate in via monitoria, con la condanna di ON
alla restituzione della somma di € 58.000,00, indebitamente
[...]
3 percepita;
in via subordinata, per dichiarare che il credito vantato dalla CP_3 fosse pari a € 440.228,45.
Il processo veniva iscritto nel ruolo generale presso l'intestato Tribunale al numero 4582/2014.
Instauratosi il contraddittorio, la si Controparte_8 costituiva in giudizio contestando nel merito i presupposti di fatto e di diritto dell'opposizione e chiedendone il rigetto, con il favore delle spese.
Il processo veniva dichiarato interrotto all'udienza del 16 novembre 2017, a seguito della liquidazione coatta amministrativa di Controparte_8
gli opponenti depositavano ricorso in riassunzione in data 24 gennaio
[...]
2018, che veniva notificato, assieme al decreto di fissazione dell'udienza ex art
303 cpc, solo alla Società per la Gestione di Attività (di seguito indicata come
“ ”), che aveva acquisito il credito dalla CP_5 [...]
. ON
Si costituiva in giudizio la quale eccepiva il proprio difetto di CP_5 legittimazione passiva - poiché il rapporto controverso non era ricompreso tra quelli oggetto di cessione - e l'estinzione del giudizio, in quanto legittimata a titolo di successore universale sarebbe stata la ON
amministrativa.
[...]
La causa veniva istruita con produzione di documenti e, all'udienza del 19 settembre 2019, veniva trattenuta in decisione.
Con sentenza n. 197, pubblicata il 21.4.2020, il Tribunale di Prato, rigettava
“ogni domanda avanzata nei confronti di ” e disponeva “la separazione CP_5 della causa relativa alla chiamata in giudizio della definita con la CP_5 presente sentenza da quella oggetto dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso a favore di provvedendo quanto a Controparte_8 quest'ultimo giudizio con separata ordinanza”.
Con separata ordinanza il Tribunale disponeva la separazione della causa definita con la sentenza n. 197/2020 da quella “oggetto dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo ai sensi dell'art.279 II comma n.5 c.p.c.” e fissava l'udienza per la prosecuzione del processo al 15 ottobre 2020. Tale processo veniva iscritto nel Ruolo Generale dell'intestato Tribunale al numero 1008/2020.
4 Gli attori opponenti notificavano la citazione per la prosecuzione del processo interrotto alla ON
, nonché alla ed alla chiedendo,
[...] Controparte_6 Controparte_7 in via istruttoria, l'ammissione di CTU contabile e reiterando, nel merito,
l'accoglimento delle domande già esposte nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo n. R.G. 4582/2014.
Si costituiva in giudizio già _4 in qualità di procuratrice di E_ [...]
deducendo ed eccependo: CP_6
- in via preliminare, l'improcedibilità del presente giudizio per difetto dei presupposti legittimanti l'applicabilità dell'art. 279, co. 2, n. 5, c.p.c. al procedimento civile n. 4582/2014 R.G.;
- in ulteriore via preliminare, a seguito della mancata riassunzione verso il soggetto avente legittimazione passiva quale successore a titolo universale della banca opposta, l'improcedibilità del presente giudizio per intervenuta estinzione del procedimento civile n. 4582/2014 R.G., in data antecedente all'emissione della sentenza n. 197/2020 e all'ordinanza del 3.04.2020;
- che, nel merito, il credito della banca risulta provato ex art. 115, co. 2, c.p.c., in quanto gli opponenti non contestavano la fondatezza delle pretese creditorie della banca verso l'obbligata principale, limitandosi a formulare eccezioni formali;
- che, nei contratti di fideiussione sottoscritti dai Sig.ri e veniva CP_1 CP_2 specificamente inserita una clausola di pagamento a prima richiesta, anche in caso di opposizione del debitore;
- che, pertanto, l'obbligazione assunta degli opponenti è qualificabile come contratto autonomo di garanzia, con conseguente inapplicabilità al caso di specie del regime decadenziale di cui all'1957 c.c.;
- che, dall'esame della documentazione allegata al ricorso per ingiunzione, gli opponenti si obbligavano a garantire il credito di ON
CP_1 verso fino a concorrenza della somma di € 658.228,00;
- che la “richiesta di annullamento” dedotta dagli opponenti non comportava l'immediata liberazione dei garanti, i quali restano tenuti al pagamento del
5 debito esistente alla data dello scioglimento del rapporto, entro il limite del massimale della garanzia previsto nel contratto di fideiussione;
- l'insussistenza di una qualsiasi violazione degli obblighi di buona fede e correttezza nei rapporti contrattuali in capo alla convenuta in CP_3 opposizione;
- l'infondatezza degli altri motivi di opposizione formulati e il rifiuto del contraddittorio in relazione alla domanda di nullità delle fideiussioni in quanto tardiva, perché formulata nella comparsa conclusionale depositata nel giudizio
R.G. 4582/2014.
All'udienza del 13.05.2021 la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Dopo lo scambio delle memorie di replica, il Tribunale, con ordinanza del 30 dicembre 2021, rimetteva la causa in istruttoria, disponendo CTU tecnico contabile ed assegnando ad “ rappresentata dalla procuratrice Controparte_6 ermine di giorni 60 per produrre _4 le procure richiamate e per la regolarizzazione della costituzione ai sensi dell'art
182 cpc”.
In data 6.02.2023 si costituiva in giudizio Controparte_12 ai sensi dell'art.111 c.p.c. “in proprio e quale successore a titolo
[...] particolare di e non più come suo procuratore ad litem”. ( non ha Controparte_6 legittimazione in proprio ma solo come successore di CP_6
All'udienza del 17.01.2024 gli opponenti davano atto che la sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 954/2023, pubblicata in data 08.05.2023, che respingeva l'appello proposto dall'opposta avverso la sentenza n. CP_4
197/2020 emessa da questo Tribunale, era passata in giudicato.
A seguito del deposito della CTU e della successiva integrazione, all'udienza del
16 gennaio 2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., la causa veniva definitamente trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. LA SENTENZA NON DEFINITIVA LA TITOLARITA' DEL CREDITO E LA LEGITTIMAZIONE AD INTERVENIRE
6 Con riferimento alle eccezioni pregiudiziali sollevate in ordine all'estinzione ed al difetto di legittimazione passiva, va preliminarmente richiamato il contenuto della sentenza non definitiva con sentenza non definitiva n 197/2020, emessa il
21 aprile 2020, nell'ambito dell'originario procedimento iscritto sub. n 4582/
2014 RG, con la quale si è dato atto non potersi dichiarare l'estinzione per la tempestività del ricorso riassuntivo depositato il 24 gennaio 2018, assegnando termine per la notifica a , in liquidazione coatta ON amministrativa, in qualità di successore a titolo universale, ex art 110 c.p.c. e si è esclusa la legittimazione di ( poi a partecipare al giudizio, ai CP_5 CP_4 sensi dell'art 111 cpc, risultando all'epoca cessionaria del credito CP_6
con atto del 6 gennaio 2017.
[...]
La titolarità del credito di ostituisce il presupposto in forza dl Controparte_6 quale è stata esclusa la legittimazione di _4
e sul punto la pronuncia è passata in giudicato.
[...]
A seguito della notifica dell'atto nei confronti della procedura subentrata a titolo universale e del passaggio in giudicato della pronuncia, dovranno pertanto essere disattese le eccezioni di nullità processuale e l' eccezione di estinzione del giudizio e dichiarata la contumacia di
[...]
. Inoltre, deve essere dato atto che, con ON comparsa depositata il 6 febbraio 2023, CP_4 [...] di seguito (già CP_4 CP_4 Controparte_13
Cont di seguito ) ha spiegato nuovo atto di intervento,
[...] facendo questa volta richiamo al nuovo presupposto rappresentato dal contratto di cessione di rapporti giuridici individuabili “in blocco” del 31 marzo
2021.
Con tale atto, efficace dal I aprile 2021, ha a sua volta ceduto, a Controparte_6 titolo oneroso e pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 58 del Testo
Unico Bancario, il portafoglio di crediti e connessi rapporti giuridici comprensivo di quelli originariamente trasferiti da ON in data 6 gennaio 2017, acquisendo in tal modo la legittimazione ad intervenire nel giudizio ai sensi dell'art 111 c.p.c. in ragione della titolarità attuale del credito litigioso e superando il conflitto di interessi sussistente nel rapporto di rappresentanza. 7 Invero, gli opponenti hanno contestato che il credito rientrasse effettivamente nella cessione, ma l'atto di cessione richiama espressamente i crediti ceduti ad dalla in data 6 gennaio 2017. CP_6 ON
D'altra parte, non si è costituita dimostrando di non intendere CP_6 contestare la cessione così che, trattandosi di successione a titolo particolare , per effetto del disposto dell'art 111, III e IV comma, cpc, deve essere riconosciuta la legittimazione attiva di e l'interesse concreto ad CP_4 intervenire , tenuto che la sentenza spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare che può agire esecutivamente (Cass.,
23/06/2022, n 20315).
2. DETERMINAZIONE DEL THEMA DECIDENDUM.
Venendo al merito , l'opposizione proposta da e Controparte_1 [...]
è solo parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti delle CP_2 seguenti argomentazioni.
Come si è avuto modo di evidenziare nell'ordinanza del 30.12.2021, con la opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo avanzato nei loro confronti da , e ON Controparte_1 CP_2 hanno formulato domanda di accertamento negativo della pretesa di credito nei loro confronti e, al contempo, di nullità e/o inefficacia delle fideiussioni prestate a garanzia dei rapporti intercorrenti con CO
, debitrice principale.
[...]
In generale, con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento d'ingiunzione, si svolge secondo le norme del rito ordinario, nel quale il creditore opposto è gravato dall'onere di provare i fatti costitutivi della domanda proposta e può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria, per cui il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione dell'ingiunzione, ma la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso
(Cass. 12.3.2019, n 7020; Cass., 8.2.92, n.1410; Cass., 23.10.90, n. 10280; Cass.,
28.11.89, n. 5185; Cass., 19.1.88, n. 361; Cass.,5.12.87, n. 9078).
8 Cont Invero, la pretesa di credito di nei confronti di e Controparte_1 [...]
in qualità di coobbligati di , come CP_2 CO dedotta nel ricorso monitorio trova titolo nei seguenti negozi:
a) per € 237.491,68 nel rapporto di c/c n 490/ 950582 del 30 luglio 2012
(doc. 2 contratto del 30.7.2012 e saldaconto al 27 maggio 2014, doc 3 allegato al ricorso monitorio);
b) per 458.228,00 nel rapporto di c/c 49043686 ( su uno scoperto di €
555.148,59, nei limiti della fideiussione, saldaconto al 29.5.2014, doc 4all. al ricorso monitorio );
c) nella fideiussione prestata in data 24 novembre 1997 avente ad oggetto tutti i rapporti di conto corrente intercorrenti con la società debitrice principale
, sino a concorrenza di £ 500.000.000 ( doc. 5 allegato a ricorso monitorio);
d) nelle fideiussioni rilasciate da e a Controparte_1 CP_2 garanzia di "rapporto di C/C per elasticità di cassa " : la prima rilasciata in data 27-30 luglio 2012, "fino a revoca" ( doc 6 allegato a ricorso monitorio, e che la difesa della ha riferito al c/c n 49043686, pure in ON assenza di indicazioni desumibili dal documento ); la seconda rilasciata in data
18 aprile 2013, con soluzione di continuità " con scadenza 31.5.2013" ( doc 7 allegato a ricorso monitorio, che la difesa della ha ON riferito al c/c n 4909540582, pure in assenza di indicazioni desumibili dal documento).
Ritiene a riguardo il Tribunale che al fine di esattamente delimitare il thema decidendum della presente fattispecie si debba necessariamente fare riferimento al contenuto degli atti di opposizione, anche alla luce delle precisazioni introdotte con le memorie depositate nel primo termine concesso alle parti, ai sensi dell'art 183, comma VI, n 1, cpc.
Con il primo motivo di opposizione formulato ci si duole dell'errato computo del limite delle fideiussioni prestate, in quanto per il debito relativo al conto corrente n 950582, la garanzia a favore della banca risulta prestata fino a concorrenza di € 200.000,00, mentre in relazione al conto corrente n 49043686,
9 la garanzia del 24.11.1997 era stata prestata entro il limite di £ 500.000.000, pari ad € 258.228,45, per un totale di € 458.228,00, in luogo di € 658.228,00 portato dal decreto ingiuntivo opposto.
Con il secondo motivo, gli opponenti rilevano in ogni caso di non avere avuto conoscenza della prima fideiussione prima della comunicazione del 7.3.2011, a seguito della quale avevano inoltrato richiesta di annullamento della garanzia in data 7 e 28 aprile 2011. La banca non avendo dato riscontro a tale richiesta, né indirizzato le istanze contro , debitrice principale nel termine di cui CP_10 all'art 1957 c.c., ne avrebbe determinato la prescrizione, tanto più in carenza di interesse dopo l'ammissione alla procedura di concordato preventivo di tale società.
Con il terzo motivo di opposizione, si lamenta ancora la invalidità della prima fideiussione prestata in data 24.11.1997 per indeterminatezza del suo contenuto, in presenza di altri conti correnti accesi con il medesimo istituto bancario.
Infine, con il quarto motivo, viene rilevato che la fideiussione sottoscritta il 27 luglio 2012 sarebbe comunque venuta meno per effetto del mancato rispetto dell'art 1957 c.c. e superata da quella del 18 aprile 2013, scaduta il 31 maggio
2013 e non sarebbe stato considerato il versamento di € 58.000,00 effettuato in data 12 aprile 2013.
Tutti i motivi si presentano incentrati sulla validità ed efficacia delle diverse fideiussioni prestate, nonché sui limiti dell'obbligazione dei coobbligati, sicché dovranno essere oggetto di unitaria e congiunta valutazione.
Le garanzie richiamate risultano strutturate in modo differente quanto al credito garantito, mentre presentano analogo contenuto per quanto concerne le limitazioni convenzionali in ordine al nesso di accessorietà rispetto al rapporto con la società debitrice.
3. PROVA DEL CREDITO E LIMITI DI OPERATIVITA' DELLE GARANZIE.
Con riferimento alle questioni poste, deve in primo luogo esclusa ogni decadenza riguardo alla omessa contestazione delle voci inserite negli estratti conto approvati in corso di rapporto. Invero, costituisce oramai principio
10 ripetutamente affermato dalla S.C. quello secondo cui la mancata contestazione degli estratti conto, ai sensi dell'art 1832 c.c., rende incontestabili soltanto “le registrazione a debito e credito nella loro realtà contabile, ma non anche
l'efficacia e la validità dei rapporti sostanziali“, così che non è precluso – in ipotesi- procedere ad un nuovo computo dei saldi, ferma l'entità delle singole voci contabilizzate (Cass, sez. VI, 20 Novembre 2018, n. 30000; Cass. 22945/2010;
Cass., 10692/2007). In ogni caso, quindi, l'accertata nullità delle clausole che prevedono, relativamente agli interessi dovuti dal correntista, tassi superiori a quelli legali nonché la loro capitalizzazione trimestrale, impone la rideterminazione del saldo finale mediante la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, sulla base degli estratti conto a partire dalla sua apertura, secondo la ripartizione dell'onere della prova (Cass., 11.6.2018, n
15148). Onere che deve essere posto a carico di chi si afferma creditore e, quindi, a carico del correntista qualora dal rapporto assuma scaturire un credito a suo favore. Tale prova deve essere fornita, di regola, mediante la produzione degli estratti conto ( giurisprudenza, anche questa, consolidata: da ult. Cass. 11543/2019, 24948/2017) e, nel caso di produzione incompleta, il calcolo del credito del correntista attore deve essere effettuato, in mancanza di prova contraria, partendo dal primo saldo debitore documentato ( Cass.
11543/19 cit.) quale che sia la parte che l'ha prodotto in giudizio (principio di acquisizione probatoria).
Nel caso in esame, dalla relazione depositata il 3.2.2023 dal CTU, dott. Per_1
è emersa la piena attendibilità della documentazione prodotta ai fini
[...] dell'accertamento dei saldi sui rapporti di conto corrente intercorsi con CP_10
[...]
In particolare, per quanto concerne il conto corrente n 490/950582, aperto il 30 luglio 2012, il CTU riferisce la presenza completa degli estratti conto dalla data di apertura al 27 maggio 2014, data del passaggio a sofferenza.
Da tali documenti si evince la continuità dei movimenti e nel primo estratto conto disponibile è chiaramente individuabile il saldo iniziale pari a “zero”.
Al 27 maggio 2014, il saldo finale, a debito della correntista, risulta pari a €
237.491,68, garantito – nella prospettiva della creditrice – dalla fideiussione del
18 aprile 2013, con scadenza 31.5.2013. 11 L'oggetto della fideiussione , per quanto si evince dal contratto prodotto, regolarmente sottoscritto, è costituito dalle obbligazioni dipendenti dalla seguente/i linea/e di credito: C/C “ PER ELASTICITÀ DI CASSA”, di €
200.000,00 e con scadenza 31.05.2013, secondo la formula sotto riportata.
Vero è che la riferibilità al credito derivante dal conto corrente sopra richiamato non si evince dal documento sottoscritto, attesa la generica indicazione di “C/C PER ELASTICITA' DI CASSA”, che bene potrebbe essere riferita ad altri conti in essere alla data del 18 aprile 2013.
L'art 1938 c.c. invocato dagli opponenti, tuttavia, consente la possibilità di prestare la fideiussione anche per un'obbligazione condizionale o futura con la previsione, in quest'ultimo caso, dell'importo massimo garantito. L'art. 10 della
Legge n. 154/1992, che ha novellato l'art. 1938 c.c., impone di prevedere un importo massimo a garanzia del debito a pena di nullità dall'art 1346 c.c., secondo cui l'oggetto del contratto deve necessariamente essere determinato o, quanto meno, determinabile.
Conseguentemente, considerato che la banca ha successivamente indicato l'oggetto della garanzia prestata, rileva la circostanza dell'indicazione dell'importo massimo garantito che preclude la contestazione di assoluta indeterminatezza e, quindi, nullità della garanzia.
Peraltro, gli opponenti non hanno tempestivamente contestato il riferimento di questa sola fideiussione diretta a garantire le obbligazioni del conto 950582, operato dalla Banca creditrice, e non può pertanto accedersi alla prospettazione, formulata solo in corso di giudizio, che fosse diretta a sostituire quella sottoscritta il 27 luglio dell'anno precedente.
12 Riguardo al conto corrente ordinario n 490/43686, non si riscontra tra i documenti il contratto di apertura, mentre gli estratti conto con continuità di movimenti coprono il periodo compreso tra il 30 giugno 1997 ed il 29 maggio
2014. Il primo estratto conto disponibile attesta un saldo avere pari a
46.116.460 ( corrispondenti ad € 23.817,16), a credito della cliente, che- in base ai principi richiamati che disciplinano l'onere della prova, dovrà essere computato a favore della debitrice.
Secondo le valutazioni del consulente, può assumersi la continuità degli estratti conto, completi di scalare, interessi, competenze e spese, con l'unica eccezione del II trimestre 2003, su cui è però presente un file di raccordo.
Conseguentemente, in assenza di specifiche contestazioni, può concludersi per l'attendibilità del saldo finale, a debito della correntista, per € 555.148,59.
Nella prospettiva della creditrice, tale importo sarebbe garantito da due fideiussioni prestate da entrambi gli opponenti.
La prima sottoscritta il 24 novembre 1993 “ in relazione all'apertura di credito in
c/c, valida fino a revoca, per l'importo di £ 500.000.000, concessa da a CP_11
, e dei suoi successori o aventi causa per Controparte_15
l'adempimento di qualsiasi obbligazione derivante dalla predetta apertura di credito”, come da estratto del documento sotto riportato.
La seconda, sottoscritta il 30 luglio 2012 nella quale l'oggetto, per quanto si evince dal contratto prodotto, regolarmente sottoscritto, è costituito da è costituito dalle obbligazioni dipendenti dalla seguente/i linea/e di credito: C/C
“ PER ELASTICITÀ DI CASSA”, di € 200.000,00 e con scadenza A REVOCA.
13 Per entrambe le fideiussioni valgono le considerazioni sopra svolte circa la determinabilità e conseguente validità.
E tuttavia, occorre considerare che il secondo contratto, con il relativo limite, è destinato a rimpiazzare con effetto novativo il primo, così che non può ritenersi corretta la possibilità di considerare il limite garantito cumulabile.
Militano in tal senso una pluralità di ragioni, tutte convergenti, nel senso di ritenere valido ed operativo solo il massimale di € 200.000,00.
Occorre infatti considerare che attraverso le istanze di “ annullamento” della fideiussione, già riferita dalla banca al credito derivante dal conto corrente n.
49043686, i fideiussori avevano già manifestato la volontà di recedere.
E secondo l'orientamento della S.C. ( Cass., 15.6.2012, n 9848; Cass., 9.8.2007, n
17466; Cass. 16705/2003), il recesso del fideiussore dalla garanzia prestata per i debiti di un terzo, derivanti da un rapporto di apertura di credito bancario in conto corrente destinato a prolungarsi ulteriormente nel tempo, produce l'effetto di circoscrivere l'obbligazione accessoria al saldo del debito esistente al momento in cui il recesso medesimo è diventato efficace.
L'obbligo del garante è limitato al pagamento di tale saldo, anche qualora il debito dell'accreditato, nel momento in cui la successiva chiusura del conto rende la garanzia attuale ed esigibile, risulti aumentato in dipendenza di operazioni posteriori, e senza che, peraltro, ai fini della determinazione dell'ambito della prestazione dovuta dal garante, possa aversi una considerazione delle ulteriori rimesse dell'accreditato separata e diversa rispetto ai prelevamenti dallo stesso operati, stante l'unitarietà e l'inscindibilità del rapporto tra banca e cliente. Solo se il saldo esistente alla chiusura del rapporto di apertura di credito sia inferiore a quello esistente al momento del recesso del fideiussore si verifica una corrispondente riduzione
14 dell'obbligazione fideiussoria, in applicazione della regola sancita dall'art. 1941, primo comma, cod. civ., secondo cui la fideiussione non può eccedere l'ammontare dell'obbligazione garantita.
Dal testo del primo contratto, all'art 5, viene esclusa la possibilità di recedere solo nel caso di apertura di credito “a tempo determinato” e non fino a revoca, precisando che la fideiussione avrebbe garantito anche le obbligazioni derivanti da eventuali rinnovi o proroghe totali o parziali dell'operazione, purché a conoscenza del fideiussore e questi manifesti la sua volontà a mantenere fatta salva la garanzia.
E tale volontà, non soltanto non è stata espressamente manifestata, ma deve ritenersi esclusa in base alla corretta interpretazione della volontà dei contraenti, laddove nella seconda fideiussione si afferma testualmente in premessa che “ la presente sostituisce senza soluzione di continuità la fideiussione specifica eventualmente da me/ noi già prestata a codesta banca” .
Inoltre, dagli estratti conto, non si evince una ulteriore concessione di credito nel luglio 2012, sul conto corrente n 490/43686, già passivo, e quindi una ulteriore garanzia sarebbe priva di causa giustificativa,
Di modo che non può che concludersi che attraverso l'espressione “ PER
ELASTICITÀ DI CASSA”, di € 200.000,00 e con scadenza A REVOCA, le parti abbiano inteso indicare il limite della obbligazione di garanzia prestata dagli odierni opponenti, non già cumulare il massimale a quello desumibile dalla prima garanzia, già oggetto della comunicazione di del 7 marzo CP_11
2011 e qualificata come “ specifica” anche negli atti di costituzione in mora notificati dalla del luglio 2013. ON
Posti tali limiti, ogni pagamento effettuato in corso del rapporto di conto corrente incide sui saldi del rapporto principale, ma non incide sul massimale delle garanzie prestate.
4. VALIDITA'ED EFFICACIA DELLE FIDEIUSSIONI
Superato il profilo di indeterminatezza, in rapporto al disposto dell'art 1938 c.c., quanto agli ulteriori profili di invalidità o inefficacia delle garanzie prestate la difesa di parte creditrice ha da subito evidenziato che i garanti hanno sottoscritto specifiche clausole limitative – a vario grado- della facoltà di
15 sollevare eccezioni e assunto l'impegno al pagamento immediato ed in qualsiasi momento, attraverso la clausola di pagamento c.d. “ a prima richiesta”.
In effetti, tutte le fideiussioni richiamate hanno adottato schema contrattuali relativi alle cd clausole di «sopravvivenza», «reviviscenza» e di deroga e rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c.. In particolare, la deroga al disposto di cui all'art. 1957 c.c., che esonera la banca dall'obbligo di escutere e continuare le proprie istanze contro il debitore entro il periodo prescrizionale stabilito dalla disposizione codicistica, frustrerebbe i rilievi inerenti alle mancate iniziative processuali nei confronti della , nei cui confronti sarebbe CP_10 peraltro stata aperta una procedura concorsuale.
Una siffatta clausola può essere idonea a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione , così che il giudice è sempre tenuto a valutare tale clausola alla luce della lettura dell'intero contratto, e, in particolare, dei riferimenti del contratto alla situazione relativa al rapporto sottostante, alla necessità di indicare, per la richiesta di pagamento,
l'inadempienza riscontrata (Cass., 19.2.2019, n 4717; Cass., sez. un. 18.2.2010, n
3947). A tal riguardo, non si è mancato di sottolineare come nella disciplina del contratto di fideiussione si rinvengono, in effetti, due principi in tendenziale opposizione: da un lato, la solidarietà del fideiussore con il debitore principale, sancita dall'art. 1944 c.c., che comporta l'applicabilità, quanto meno nei limiti di compatibilità con l'istituto della fideiussione, delle norme in tema di obbligazioni solidali;
ma, dall'altro, il carattere dipendente dell'obbligazione fideiussoria, rispetto a quella principale. Se l'art. 1945 cod. civ., consente al fideiussore di opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, tuttavia, non gli riconosce, per ciò solo, una legittimazione sostituiva in ordine al proponimento delle azioni che competono al debitore principale nei confronti del creditore, neppure quando esse si riferiscano alla posizione debitoria per la quale è stata prestata garanzia fideiussoria. Secondo
l'orientamento del giudice di legittimità, l'esclusione della possibilità, per il fideiussore, di far valere nel processo, in via di azione e in nome proprio, un diritto spettante al debitore, trova fondamento, oltre che nel principio generale secondo cui legittimato ad agire in giudizio è (in mancanza di un valido titolo 16 che consenta la sostituzione) il solo titolare dell'interesse leso, anche e soprattutto nel carattere accessorio dell'obbligazione fideiussoria, quale deducibile dagli artt. 1939 e 1945 cod. civ. (Cass. 20 agosto 2003 n. 12225) e che, quanto alla posizione del creditore, non è soggetto a deroghe convenzionali nel caso in esame.
Ed allora una puntuale applicazione di questo principio è costituita dall'affermazione che il carattere dipendente dell'obbligazione fideiussoria, rispetto a quella principale, comporti necessariamente che il giudicato formatosi tra debitore principale e creditore in ordine alla sussistenza e validità dell'obbligazione – al quale è equiparabile il decreto ingiuntivo non opposto - non consenta al fideiussore di rimettere in discussione gli stessi punti, nel suo rapporto diretto con il creditore, giacché una diversa conclusione, lasciando sussistere la contraddizione tra i diversi giudicati in virtù della limitazione soggettiva del giudicato, si tradurrebbe in una negazione dell'essenza stessa della garanzia fideiussoria, che verrebbe meno nonostante la certezza dell'obbligazione principale. Concludendo sul punto si può affermare il principio che l'art. 1945 c.c., laddove consente al fideiussore di opporre al creditore "tutte le eccezioni che spettano al debitore principale", per ciò stesso non gli consente di opporre delle eccezioni che il debitore principale non potrebbe opporre, perché coperte dal giudicato, con la conseguenza, peraltro, che - in forza del rapporto di dipendenza della fideiussione dall'obbligazione principale, e diversamente da quanto dispone l'art. 1306 coma primo c.c. - il giudicato nei confronti del debitore principale avrebbe effetti riflessi nel rapporto con il fideiussore (salva restando per questi, evidentemente,
l'opponibilità al creditore delle eccezioni personali inerenti al rapporto di fidejussìone ( Cass., 26.7.2019, n 20313; Cass., 20 luglio 2016, n 14829; Cass 20 giugno 2012, n 16669).
Ora, precisato che alcune tra le garanzie prestate non hanno ad oggetto specifici rapporti intercorrenti con il debitore principale, ma indeterminati, tra tutte, quella più generica appare la prima, risalente al 24.11.1997, che pure richiama comunque tutti i conti di . CP_10
Anche se in stato di avanzata istruttoria, attraverso il richiamo alla sentenza delle sezioni unite 30.12.2021, n 41994, gli opponenti hanno sollevato la 17 ulteriore questione concernente la violazione del contenuto del negozio alla normativa posta a tutela della concorrenza, di cui all'art 2 legge 287/1990.
La relativa eccezione secondo il più recente orientamento della S.C. ( sin da
Cass., sez. un. n 7294 del 22 marzo 2017)– potrebbe ritenersi rilevabile d'ufficio anche nel giudizio di appello, anche qualora la validità dello stesso non sia stata discussa dalle parti, né lo stesso giudice abbia prospettato ed esaminato la questione nel corso del giudizio di primo grado.
Il contesto in cui si inserisce tale interrogativo concerne l'ipotetica invalidità del rapporto contrattuale a “valle” tra garante e istituto di credito rispetto all'intesa bancaria a “monte” considerata restrittiva della concorrenza, il cui fondamento
è da rinvenirsi nell'inscindibilità tra la suddetta intesa e i negozi che ne diano esecuzione, aderendo così alla teoria della c.d. “nullità derivata”.
In definitiva, l'eccezione potrebbe essere accolta relativamente a tutte o ad alcune delle fideiussioni prestate qualora il contenuto delle clausole corrisponda esattamente allo schema sanzionato dall'autorità deputata all'accertamento di tali comportamenti anticoncorrenziali e della identica tipologia negoziale ed il provvedimento dell'autorità di garanzia ha l'effetto di invertire l'onere della prova circa la fattispecie di illecito.
Né, sul punto, può farsi leva sulla competenza a pronunciare sull'azione di accertamento della nullità dell'intesa e di risarcimento del danno di cui all'art. 33 della legge n. 287 del 1990, da parte del Tribunale delle imprese (Cass., 26 settembre 2019, n 24044; Cass. Sez. U. 20 febbraio 2005, n 2207), poiché
l'eventuale invalidità opererebbe solo incidentalmente, al fine di legittimare gli opponenti a far valere i vizi dei rapporti principali idonei a paralizzare la pretesa avversaria.
Le clausole di cui si discute ( nelle lettere desumibili dal complessivo contenuto della lettera e , in particolare, dagli art 2, 6,e 8), che impongono maggiori oneri a carico del garante, riguardano:
• la c.d. “reviviscenza” della garanzia dopo l'estinzione del debito principale
(art. 2 dello schema ABI), che impegna il fideiussore a tenere indenne la banca dalle vicende successive all'avvenuto adempimento, anche quando il garante, confidando nell'estinzione del debito principale, abbia trascurato di procedere alla tutela delle proprie ragioni di credito nei confronti del debitore;
18 • l'art. 6 dello schema ABI, che, in deroga al disposto di cui all'art. 1957 c.c., esonera la banca dall'obbligo di continuare le proprie istanze contro il debitore entro il periodo prescrizionale stabilito dalla disposizione codicistica;
• l'art. 8 dello schema ABI, che estende la garanzia anche agli obblighi di restituzione del debitore scaturenti dall'invalidità del negozio principale, con ciò rendendo la fideiussione “insensibile” rispetto ai vizi del rapporto debitorio principale. Al riguardo, la Banca d'Italia ha affermato come clausole analoghe a quelle sopra menzionate, avendo quale fine quello di far sopportare al fideiussore le conseguenze negative dell'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca, laddove applicate in modo uniforme, sono da considerarsi in contrasto con l'art. 2, comma 2, lett. a), della Legge. n. 287/1990. Per quanto concerne gli effetti di tale nullità, secondo una prima linea interpretativa da tale violazione scaturirebbe la nullità dell'intero contratto di fideiussione in quanto concluso in applicazione di intese illecite concluse "a monte", quali appunto le
NBU dell'ABI . In tale prospettiva, se il Provvedimento n.55 del 2/5/2005 della
Banca d'Italia, circoscrive la lesività anticoncorrenziale esclusivamente alle clausole 2, 6 ed 8 della NBU, la nullità delle NBU, qualificate come intese illecite e vietate dall'art.2 della legge n.287/1990 è destinata a travolgere l'intero contratto fideiussorio attesa la contrarietà a norme imperative ed in quanto non sarebbe possibile la prova che in mancanza di quelle clausole il contratto non sarebbe stato concluso secondo lo schema dell'art 1419 , comma 1, c.c. In senso contrario, tuttavia, è l'orientamento della S.C. e prevalso anche nella giurisprudenza di merito.
Tale impostazione evidenzia che la legge "antitrust" 10 ottobre 1990, n. 287
“detta norme a tutela della libertà di concorrenza aventi come destinatari non soltanto gli imprenditori, ma anche gli altri soggetti del mercato, ovvero chiunque abbia interesse, processualmente rilevante, alla conservazione del suo carattere competitivo al punto da poter allegare uno specifico pregiudizio conseguente alla rottura o alla diminuzione di tale carattere per effetto di un'intesa vietata. Da un lato, di fronte ad un'intesa restrittiva della libertà di concorrenza, il consumatore, acquirente finale del prodotto offerto dal mercato, vede eluso il proprio diritto ad una scelta effettiva tra prodotti in concorrenza;
dall'altro, il cosiddetto contratto "a valle" costituisce lo sbocco dell'intesa 19 vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti. Pertanto, siccome la violazione di interessi riconosciuti rilevanti dall'ordinamento giuridico integra, almeno potenzialmente, il danno ingiusto "ex" art. 2043 cod. civ., il consumatore finale, che subisce danno da una contrattazione che non ammette alternative per l'effetto di una collusione "a monte", ha a propria disposizione, ancorché non sia partecipe di un rapporto di concorrenza con gli imprenditori autori della collusione, l'azione di accertamento della nullità dell'intesa e di risarcimento del danno di cui all'art. 33 della legge n. 287 del 1990, azione la cui cognizione è rimessa da quest'ultima norma alla competenza esclusiva, in unico grado di merito, della Corte di Appello, (Cass., 26 settembre 2019, n 24044; Cass. Sez. U. 20 febbraio 2005, n 2207).
In tal modo viene sottolineata la differenza che ricorre tra gli accordi a monte, e cioè le intese, - oggetto di valutazione in merito alla illiceità per violazione della normativa antitrust e sanzionate dalla nullità - ed i contratti stipulati a valle, in relazione ai quali può essere esercitata l'azione risarcitoria. Dalla declaratoria di nullità dell' intesa tra imprese per lesione della libera concorrenza, emessa dalla Autorità Antitrust ai sensi dell'art. 2 della legge n.
287 del 1990, quindi, non discende automaticamente la nullità di tutti i contratti posti in essere dalle imprese aderenti all'intesa, i quali mantengono la loro validità e possono dar luogo solo ad azione di risarcimento danni nei confronti delle imprese da parte dei clienti (Cass.11 giugno 2003, n. 9384 ; in tema Cass. 20 giugno 2011, n 13486; Cass., 13 febbraio 2009, n. 3640). In siffatta prospettiva,
l'invalidità derivata sui contratti a valle riguarda esclusivamente le clausole negoziali che scaturiscono dall' intesa e che, pertanto, si pongono in diretto contrasto con il diritto del cliente ad una libera contrattazione.
La nullità del contratto a valle deve essere valutata dal giudice adito alla stregua degli artt. 1418 e ss. cod. civ. , tenendo conto che , a norma dell'art.1419 cod. civ., l'assetto degli interessi in gioco non risulta pregiudicato da una pronuncia di nullità parziale, limitata alle clausole rivenienti dalle intese illecite.
Né si ritiene condivisibile la prospettata impossibilità di provare la decisività delle clausole ai fini della conclusione del contratto, in ragione della predisposizione unilaterale dello schema contrattuale da parte della banca, sottolineandosi come anzi le clausole in questione risultano funzionali 20 all'interesse della banca e non dei fideiussori così che sarebbe piuttosto la banca a poter lamentare lo spostamento dell'equilibrio negoziale conseguente la loro espunzione. Nel valutare i profili di invalidità della garanzia fideiussoria prestata dall' opponente, si è precisato che i profili di nullità per violazione dell'art 2, comma 2, lettera A legge 287/1990 non determinano il venir meno della garanzia prestata, essendo esclusa la configurazione della nullità assoluta dell'intero contratto di fideiussione prestando adesione all'orientamento interpretativo prevalso nella giurisprudenza di legittimità e di merito e circoscrivendo gli effetti alla nullità parziale delle clausole corrispondenti allo schema che impongono maggiori oneri a carico del garante (Cass., 26 settembre
2019, n 24044; Cass. Sez. U. 20 febbraio 2005, n 2207; Cass.11 giugno 2003, n.
9384; in tema Cass. 20 giugno 2011, n 13486; Cass., 13 febbraio 2009, n. 3640).
Secondo tale differente prospettiva, che è stata di recente ribadita dalle Sezioni
Unite della Cassazione, con la sentenza 30 dicembre 2021, n 41994, la nullità parziale delle clausole conformi allo schema consentirebbe al garante di superare le limitazioni negoziali ed invocare la disciplina non validamente derogata, ovvero le questioni concernenti il rapporto principale. Sul punto tuttavia è sufficiente rilevare che non è stato richiamato né tempestivamente prodotto il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, ha affermato la contrarietà di alcuni articoli in esso contenuti all'art. 2, comma 2, lett. a, l. n. 287 del 1990, ingiungendo all'ABI di trasmettere alle imprese aderenti un modello emendato da tali articoli nei termini imposti per la produzione di documenti, così che non
è possibile certamente fare leva sulla presunzione dell'accertamento privilegiato riferibile al provvedimento sanzionatorio nei termini precisati.
Conseguentemente, può darsi atto che non v'è prova che lo schema utilizzato corrisponda ad una pratica uniforme frutto di intese anticoncorrenziali degli istituti escludendo ogni profilo di nullità derivante dalla condotta illecita secondo i principi richiamati dalla S.C. e fatti propri dal Tribunale. Quindi, in base a tali considerazioni, in presenza di clausola che espressamente deroga all'applicazione dell'art. 1957 c.c., emerge in modo chiaro la volontà delle parti di disancorare tutte le garanzie dal rapporto obbligatorio principale.
Conclusivamente, alla luce delle argomentazioni svolte le ragioni di opposizione fondate sulla invalidità totale o parziale della garanzia prestata devono essere 21 integralmente rigettate, riconoscendosi quindi la legittimazione dell' opponente a contestare l'ammontare del debito solo di violazione di norme imperative nei limiti precisati.
Infine, quanto alle spese di lite, la reciproca soccombenza, la contumacia della banca opposta a seguito della riassunzione, e la acquisizione del credito da parte della società intervenuta solo in stato di avanzata istruttoria, nonché la sussistenza di contrasti interpretativi in materia, inducono a ravvisare le condizioni per la integrale compensazione delle spese processuali, comprese quelle di CTU liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da e avverso il decreto ingiuntivo Controparte_1 CP_2 provvisoriamente esecutivo, emesso in data 16 luglio 2014 e notificato il successivo 4 agosto, con atto di citazione notificato in data 20 ottobre 2014, e successiva riassunzione nei confronti di
[...]
, in persona del liquidatore, di Controparte_16
e con intervento in causa di Controparte_6 Controparte_7 [...] di seguito , già _4 CP_4 E_
in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., ogni
[...] diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: a) accoglie
l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
b) accerta il credito solidale della Banca opposta nei confronti di e Controparte_1 [...] in qualità di garanti della ed oggetto di cessione a favore della CP_2 CP_10 società intervenuta, entro il massimale di € 200,000,00 relativamente a rapporto di C/C n 490.043686 e di € 200.000,000, relativamente al rapporto di C/C n 950582, oltre interessi nella misura di legge, dalla data di costituzione in mora al soddisfo. c) dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in data 28 luglio 2025, dal Tribunale di Prato, in persona del G.I. dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di Giudice Unico.
Il Giudice Istruttore Dott. Michele Sirgiovanni
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