TRIB
Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 27/10/2025, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Maurizio Paganelli ai sensi dell'art. 127 ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 219/2024 R.G. promossa da: rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
RICORRENTE
contro
: Controparte_1
[...]
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26.02.2024 l'istante ha opposto gli Avvisi di addebito n° 382 2023 00010746 17 000 e n° 382 2023 00009750 44 000 ex. Art. 24, comma 5, Decreto Legislativo
26/02/1999 n. 46, emessi per omesso pagamento di contribuzione previdenziale alla Gestione dei commercianti per il periodo 01/2016 –
12/2022, contestando la sussistenza dei presupposti (partecipazione personale pagina 1 di 3 all'attività aziendale della ditta Parte_2
di cui era stata socia fino al 14.01.2020 e alla cui attività non aveva più
[...]
partecipato dall'aprile 2014, come riconosciuto dall' che accoglieva con CP_2
effetto dal 31.03.2014 la domanda di cancellazione dalla gestione dei commercianti.
Chiedeva l'annullamento dei due avvisi di addebito.
L' si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso. CP_2
***
L' non disconosce l'assenza dei presupposti per l'iscrizione della ricorrente CP_2
nella gestione dei commercianti a partire dal dicembre 2019, non facendo l'istante più parte della compagine societaria. Per il periodo anteriore al 2019 la partecipazione personale all'attività aziendale è fatta discendere dall'omessa reazione dell'istante al provvedimento di iscrizione in detta gestione a far data dal 01.01.2016, comunicato in data 18.8.2021, sulla base delle dichiarazioni contenute nelle dichiarazioni dei redditi degli anni dal 2016 al 2019 e al conseguente avviso di addebito n. 382 2022 00017713 26 000 di € 9.405,65 per contributi gestione commercianti, per il periodo dal 01/2016 al 12/2021, mai opposto in giudizio.
Pare al decidente che, alla luce delle risultanze istruttorie e segnatamente delle dichiarazioni dei testi e i quali hanno escluso che la ricorrente Tes_1 Tes_2
abbia - quantomeno dal 2016 - partecipato al lavoro aziendale, di cui si occupavano solo i figli dell'istante, il ricorso debba accogliersi.
Come affermato dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 21511/2018, “In tema di iscrizione alla gestione commercianti, la dichiarazione dei redditi non ha carattere negoziale o dispositivo sicché, nel caso di redazione errata, non sussiste alcuna inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, dovendo sempre l' provare la sussistenza CP_2
pagina 2 di 3 dei presupposti per l'iscrizione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto provata la partecipazione del socio accomandatario all'attività della società in forza della dichiarazione dei redditi presentata da quest'ultima, sebbene il socio avesse allegato la sussistenza di errori nella compilazione).”.
Ciò premesso, se alle dichiarazioni dei testi si aggiunge il dato coerente costituito dalla chiesta ed ottenuta cancellazione dalla gestione dei commercianti, l'illazione che l'omessa contestazione della reiscrizione disposta d'ufficio dall' e la mancata contestazione di un avviso di addebito siano il CP_2
frutto di inconsapevole dimenticanza non appare peregrina. In ogni non può ritenersi raggiunta la prova a carico del resistente.
Le spese di lite sostenute da parte ricorrente sono liquidate in complessivi €
4488,00 per compenso al difensore e spese forfettarie, oltre iva e cpa come per legge. Sono compensate per la metà, posto che la causa trae motivo anche dalla condotta “colpevole” della ricorrente che, pur potendolo fare, non ha ai comunicato all' la cessione delle sue quote sociali. CP_2
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattese, dichiara che la ricorrente nulla deve all' in reazione agli avvisi di addebito CP_2
opposti.
Spese di lite come in parte motiva a carico dell' da distrassi in favore della CP_2
procuratrice di parte ricorrente che si è dichiarata antistataria.
Pesaro, 27/10/2025.
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Paganelli
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Maurizio Paganelli ai sensi dell'art. 127 ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 219/2024 R.G. promossa da: rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
RICORRENTE
contro
: Controparte_1
[...]
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26.02.2024 l'istante ha opposto gli Avvisi di addebito n° 382 2023 00010746 17 000 e n° 382 2023 00009750 44 000 ex. Art. 24, comma 5, Decreto Legislativo
26/02/1999 n. 46, emessi per omesso pagamento di contribuzione previdenziale alla Gestione dei commercianti per il periodo 01/2016 –
12/2022, contestando la sussistenza dei presupposti (partecipazione personale pagina 1 di 3 all'attività aziendale della ditta Parte_2
di cui era stata socia fino al 14.01.2020 e alla cui attività non aveva più
[...]
partecipato dall'aprile 2014, come riconosciuto dall' che accoglieva con CP_2
effetto dal 31.03.2014 la domanda di cancellazione dalla gestione dei commercianti.
Chiedeva l'annullamento dei due avvisi di addebito.
L' si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso. CP_2
***
L' non disconosce l'assenza dei presupposti per l'iscrizione della ricorrente CP_2
nella gestione dei commercianti a partire dal dicembre 2019, non facendo l'istante più parte della compagine societaria. Per il periodo anteriore al 2019 la partecipazione personale all'attività aziendale è fatta discendere dall'omessa reazione dell'istante al provvedimento di iscrizione in detta gestione a far data dal 01.01.2016, comunicato in data 18.8.2021, sulla base delle dichiarazioni contenute nelle dichiarazioni dei redditi degli anni dal 2016 al 2019 e al conseguente avviso di addebito n. 382 2022 00017713 26 000 di € 9.405,65 per contributi gestione commercianti, per il periodo dal 01/2016 al 12/2021, mai opposto in giudizio.
Pare al decidente che, alla luce delle risultanze istruttorie e segnatamente delle dichiarazioni dei testi e i quali hanno escluso che la ricorrente Tes_1 Tes_2
abbia - quantomeno dal 2016 - partecipato al lavoro aziendale, di cui si occupavano solo i figli dell'istante, il ricorso debba accogliersi.
Come affermato dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 21511/2018, “In tema di iscrizione alla gestione commercianti, la dichiarazione dei redditi non ha carattere negoziale o dispositivo sicché, nel caso di redazione errata, non sussiste alcuna inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, dovendo sempre l' provare la sussistenza CP_2
pagina 2 di 3 dei presupposti per l'iscrizione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto provata la partecipazione del socio accomandatario all'attività della società in forza della dichiarazione dei redditi presentata da quest'ultima, sebbene il socio avesse allegato la sussistenza di errori nella compilazione).”.
Ciò premesso, se alle dichiarazioni dei testi si aggiunge il dato coerente costituito dalla chiesta ed ottenuta cancellazione dalla gestione dei commercianti, l'illazione che l'omessa contestazione della reiscrizione disposta d'ufficio dall' e la mancata contestazione di un avviso di addebito siano il CP_2
frutto di inconsapevole dimenticanza non appare peregrina. In ogni non può ritenersi raggiunta la prova a carico del resistente.
Le spese di lite sostenute da parte ricorrente sono liquidate in complessivi €
4488,00 per compenso al difensore e spese forfettarie, oltre iva e cpa come per legge. Sono compensate per la metà, posto che la causa trae motivo anche dalla condotta “colpevole” della ricorrente che, pur potendolo fare, non ha ai comunicato all' la cessione delle sue quote sociali. CP_2
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattese, dichiara che la ricorrente nulla deve all' in reazione agli avvisi di addebito CP_2
opposti.
Spese di lite come in parte motiva a carico dell' da distrassi in favore della CP_2
procuratrice di parte ricorrente che si è dichiarata antistataria.
Pesaro, 27/10/2025.
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Paganelli
pagina 3 di 3