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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 12/11/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
P.U. n. 15-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Il Tribunale Ordinario di Gorizia in composizione collegiale nelle persone dei sig.ri Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente
Dott.ssa Francesca Di Donato Giudice
Dott.ssa Martina Ponzin Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso depositato in data 23.6.2025 da
, nata a [...], il [...] e residente a [...]
1° Maggio n. 55, c.f. C.F._1
e
, nato a [...], il [...] e residente a [...]° Maggio Parte_2
n. 55, c.f. , C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dagli avvocati Alessandra Sedrani del e Manuela Tortora, per l'apertura della procedura familiare di liquidazione controllata,
Sentito il Giudice relatore
OSSERVA
Premesso che con ricorso depositato in data 23.6.2025 ed Parte_1 Parte_2 hanno avanzato proposta di liquidazione controllata familiare ai sensi degli artt. 66 e 268 e ss. CCII, cui
è stata allegata la relazione redatta dall'O.C.C., che espone una valutazione sulla completezza e della attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori e contiene l'attestazione che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie, oltre a dar conto delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
ritenuto alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese: sussista la competenza ai sensi dell'art. 27, comma 2 CCII;
che i debitori si trovano in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. c CCII e che gli stessi non sono assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
che sussiste altresì il presupposto per la procedura familiare ex art. 66 CCII in quanto i debitori sono coniugi conviventi e, in ogni caso, il sovraindebitamento appare in effetti avere un'origine comune;
che il ricorso risulta corredato dalla documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice;
che l'O.C.C. ha effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, comma 3 CCII, all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali;
che pertanto la domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 CCII ed appare ammissibile;
rilevato, quanto alla possibilità di escludere le due automobili targate DW248YM e RM42675W, che in effetti sussistono i presupposti per la loro non acquisizione da parte della procedura, considerato il valore esiguo di tali beni e comunque la necessità di utilizzo da parte dei debitori senza che vi siano alternative perseguibili;
ricordato, infine, che dall'apertura della liquidazione controllata non potrà più aver corso la cessione del quinto a favore del creditore TI NA RL (già OR spa), alla luce del principio della par condicio creditorum della distribuzione dell'attivo;
P.Q.M.
Visto l'art. 270 CCII dichiara l'apertura della procedura familiare di liquidazione controllata dei debitori ed Parte_1 Parte_2
NOMINA
Giudice delegato la dott.ssa Martina Ponzin
Liquidatore l'O.C.C. dott. Matteo Verdimonti, disponendo la comunicazione a questi della presente sentenza;
ORDINA
Al debitore di depositare entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti reali o personali su beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale a pena di inammissibilità devono trasmettere al liquidatore a mezzo posta elettronica certificata la domanda di restituzione di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
in caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o delle sue variazioni, oppure di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni ai soggetti di cui ai commi 1, 2 e 2- bis sono eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico (art. 10, comma 3 CCII)
ORDINA
La consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio da liquidare;
visto l'art. 270 co. 2 lett. e),
DISPONE che non vengano acquisiti dalla procedura di liquidazione controllata le autovetture targate DW248YM e
RM42675W,
DISPONE
Ai sensi degli artt. 270, comma 5 e 150 CCII che dal giorno di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.
Dato atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da privilegio, pegno o ipoteca nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855 secondo e terzo comma c.c.
Dato atto che ai sensi dell'art. 268, comma 4 CCII non sono compresi nella liquidazione i crediti ed i beni indicati in tale norma ad eccezione di quanto infra stabilito
FISSA ex art. 268 CCII il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia in euro
2.200,00 netti mensili mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione, con delega al Giudice delegato di modificare tale importo qualora necessario, visto l'art. 270 co. 4 CCII
DISPONE che il Liquidatore notifichi la presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione
DISPONE che il Liquidatore provveda all'inserimento della presente sentenza nel sito internet del Tribunale
(Procedure Concorsuali - Procedimenti ex CCII)
DISPONE che il Liquidatore provveda alla trasmissione della presente sentenza agli Uffici Tavolari competenti in relazione agli immobili di proprietà nonché al PRA, ai fini della trascrizione.
Gorizia, così deciso nella camera di consiglio del 23 ottobre 2025
Il giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Martina Ponzin Dott. Riccardo Merluzzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Il Tribunale Ordinario di Gorizia in composizione collegiale nelle persone dei sig.ri Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente
Dott.ssa Francesca Di Donato Giudice
Dott.ssa Martina Ponzin Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso depositato in data 23.6.2025 da
, nata a [...], il [...] e residente a [...]
1° Maggio n. 55, c.f. C.F._1
e
, nato a [...], il [...] e residente a [...]° Maggio Parte_2
n. 55, c.f. , C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dagli avvocati Alessandra Sedrani del e Manuela Tortora, per l'apertura della procedura familiare di liquidazione controllata,
Sentito il Giudice relatore
OSSERVA
Premesso che con ricorso depositato in data 23.6.2025 ed Parte_1 Parte_2 hanno avanzato proposta di liquidazione controllata familiare ai sensi degli artt. 66 e 268 e ss. CCII, cui
è stata allegata la relazione redatta dall'O.C.C., che espone una valutazione sulla completezza e della attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori e contiene l'attestazione che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie, oltre a dar conto delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
ritenuto alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese: sussista la competenza ai sensi dell'art. 27, comma 2 CCII;
che i debitori si trovano in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. c CCII e che gli stessi non sono assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
che sussiste altresì il presupposto per la procedura familiare ex art. 66 CCII in quanto i debitori sono coniugi conviventi e, in ogni caso, il sovraindebitamento appare in effetti avere un'origine comune;
che il ricorso risulta corredato dalla documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice;
che l'O.C.C. ha effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, comma 3 CCII, all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali;
che pertanto la domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 CCII ed appare ammissibile;
rilevato, quanto alla possibilità di escludere le due automobili targate DW248YM e RM42675W, che in effetti sussistono i presupposti per la loro non acquisizione da parte della procedura, considerato il valore esiguo di tali beni e comunque la necessità di utilizzo da parte dei debitori senza che vi siano alternative perseguibili;
ricordato, infine, che dall'apertura della liquidazione controllata non potrà più aver corso la cessione del quinto a favore del creditore TI NA RL (già OR spa), alla luce del principio della par condicio creditorum della distribuzione dell'attivo;
P.Q.M.
Visto l'art. 270 CCII dichiara l'apertura della procedura familiare di liquidazione controllata dei debitori ed Parte_1 Parte_2
NOMINA
Giudice delegato la dott.ssa Martina Ponzin
Liquidatore l'O.C.C. dott. Matteo Verdimonti, disponendo la comunicazione a questi della presente sentenza;
ORDINA
Al debitore di depositare entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti reali o personali su beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale a pena di inammissibilità devono trasmettere al liquidatore a mezzo posta elettronica certificata la domanda di restituzione di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
in caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o delle sue variazioni, oppure di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni ai soggetti di cui ai commi 1, 2 e 2- bis sono eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico (art. 10, comma 3 CCII)
ORDINA
La consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio da liquidare;
visto l'art. 270 co. 2 lett. e),
DISPONE che non vengano acquisiti dalla procedura di liquidazione controllata le autovetture targate DW248YM e
RM42675W,
DISPONE
Ai sensi degli artt. 270, comma 5 e 150 CCII che dal giorno di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.
Dato atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da privilegio, pegno o ipoteca nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855 secondo e terzo comma c.c.
Dato atto che ai sensi dell'art. 268, comma 4 CCII non sono compresi nella liquidazione i crediti ed i beni indicati in tale norma ad eccezione di quanto infra stabilito
FISSA ex art. 268 CCII il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia in euro
2.200,00 netti mensili mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione, con delega al Giudice delegato di modificare tale importo qualora necessario, visto l'art. 270 co. 4 CCII
DISPONE che il Liquidatore notifichi la presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione
DISPONE che il Liquidatore provveda all'inserimento della presente sentenza nel sito internet del Tribunale
(Procedure Concorsuali - Procedimenti ex CCII)
DISPONE che il Liquidatore provveda alla trasmissione della presente sentenza agli Uffici Tavolari competenti in relazione agli immobili di proprietà nonché al PRA, ai fini della trascrizione.
Gorizia, così deciso nella camera di consiglio del 23 ottobre 2025
Il giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Martina Ponzin Dott. Riccardo Merluzzi