Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 10/03/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 467/2024 RGA avverso la sentenza n. 40/2024 R.S. del Tribunale di Reggio Emilia, Sezione
Lavoro, emessa e pubblicata il 06/02/2024 nella causa n. 75/2023 R.G., non notificata;
avente ad oggetto: risarcimento danni;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 06/03/2025; promossa da:
(c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Andrea Consolini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Reggio Emilia (RE); appellante;
contro
(C.F. Controparte_1
; P.IVA ), in persona del Presidente e legale P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Valeria Giroldi, Oreste Manzi e Renato Vestini con domicilio eletto in Bologna (BO) presso l'Avvocatura della Sede Provinciale dell' medesimo;
CP_1 appellato;
pag. 1 di 10
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La vicenda processuale per cui è causa ed i fatti storici ad essa sottesi, seppur con alcuni persoli commenti, sono adeguatamente sintetizzati nello spiegato atto di gravame, ove si ha modo di leggere sul punto che: << (…) 1. Con ricorso depositato in data 20/01/2023, chiedeva al Giudice del Lavoro di Parte_1
Reggio Emilia, di accertare e dichiarare il proprio diritto al risarcimento del danno patito a causa dell'erronea comunicazione della decorrenza teorica della pensione con conseguente condanna al risarcimento quantificato in euro
11.147,34 oltre interessi legali.
2. A tal fine, deduceva e allegava:
▪ di aver presentato, in data 27/08/2020, domanda telematica di pensione di vecchiaia a carico del (doc. sub 1, fascicolo di parte di primo grado ora CP_2 sub C.1), indicando la decorrenza del 01/09/2020 e (nello spazio dedicato alle
“Richieste Particolari Agevolazioni) la riduzione dell'età pensionabile per invalidità non inferiore all'80%;
▪ che, l' , con comunicazione del 12/09/2020 (doc. sub 2, fascicolo di parte CP_1 di primo grado, ora sub C.2), riconosceva sussistere la condizione di invalidità non inferiore all'80% dalla data del 17/12/2018 (con decorrenza teorica della pensione di vecchiaia dal 01/01/2020) ma rigettava la domanda per difetto della cessazione dell'attività lavorativa, testualmente “Lei è stato riconosciuto invalido in misura non inferiore all'80% dalla data 17/12/2018 (decorrenza teorica della pensione di vecchiaia: 01/01/2020). Avrà diritto alla pensione alla cessazione dell'attività lavorativa dipendente.”;
▪ che, avendo come sicuro riferimento la comunicazione del 12/09/2020, CP_1 procedeva -in data 29/09/2020 (doc. sub 3, fascicolo di parte di primo grado, ora sub C.3)- a recedere dal rapporto di lavoro dipendente intrattenuto con
[...]
con sede in Casalgrande (RE), rassegnando le dimissioni, decorrenti CP_3 dal 31/12/2020-01/01/2021, e in data 30/11/2020, trasmetteva una nuova domanda telematica di pensione di vecchiaia (c.d. in deroga) a carico del CP_2
(doc. sub 4, fascicolo di parte di primo grado ora sub C.4), indicandone la pag. 2 di 10 decorrenza del 01/01/2021 e segnalando in “note” il riconoscimento dell'invalidità superiore all'80% dal 17/12/2012 nonché la cessazione dell'attività lavorativa dalla fine dell'anno (unico motivo della reiezione alla precedente domanda);
▪ che, solo con comunicazione datata 08/01/2021 (ora doc. sub C.5), l' nel CP_1 rigettare la domanda di pensione, segnalava che “La pensione non può al momento essere liquidata perché, pur avendo maturato i requisiti contributivi e quelli di età richiesti dalla normativa vigente, la prima finestra utile per il diritto alla pensione di vecchiaia è in data 01.06.2021.” modificando radicalmente (e nella sostanza) quanto segnalato con la comunicazione del 12/09/2020 dove indicava la “decorrenza teorica della pensione di vecchiaia: 01/01/2020”;
▪ che, in data 02/03/2021, era costretto a ripresentare domanda di pensione di vecchiaia in deroga (ex art. 1, comma 8, decreto legislativo 30/12/1992 n. 503), indicando la decorrenza del 01/06/2021, e allegando al comunicazione del CP_1
08/01/2021 (doc. ora sub C.7);
▪ che, con comunicazione del 11/06/2021, l provvedeva alla liquidazione CP_1 della pensione di vecchiaia (n. 10083797, cat. VO), avente decorrenza dal
01/06/2021 (doc. sub 8, fascicolo di parte di primo grado, ora sub C.8);
▪ che, in data 09/09/2021, con l'assistenza del Patronato, veniva presentato ricorso amministrativo (doc. ora sub C.9) avverso la reiezione della domanda del
30/11/2020 finalizzata alla liquidazione della pensione con decorrenza dal
01/01/2021;
▪ che, come osservato con il ricorso amministrativo, sulla base della indicazione fornita -“decorrenza teorica della pensione di vecchiaia: 01/01/2020”- e solo successivamente a questa, in data 29/09/2020, si era dimesso, con effetto dal
31/12/2020-01/01/2021, rimanendo così senza retribuzione per 5 mesi e senza pensione (pur in godimento dell'assegno di invalidità);
▪ che pare evidente che al momento delle dimissioni avesse come chiaro riferimento (ed intendimento) quello di accedere al pensionamento dal 01/01/2021
e che, dall'errore dell'Istituto, in ordine alla decorrenza, abbia subito un danno patrimoniale corrispondente nella differenza tra quanto avrebbe percepito (doc. sub 10, fascicolo di parte di primo grado ora sub C.10) continuando a lavorare sino al 31/05/2021 al netto della trattenuta per l'assegno di invalidità (n. 10533337, cat. IO, avente decorrenza dal 05/2016; ora doc. sub C.11) e l'assegno pag. 3 di 10 stesso come percepito in misura intera: euro 2057,97 X 5 = euro 10.289,85 maggiorato del rateo di 13a mensilità pari ad euro 857,49, e così complessivamente euro 11.147,34 (senza considerare rateo TFR e contribuzione) al lordo delle sole ritenute fiscali;
▪ che il danno patito, in subordine, pare potersi quantificare (a meri fini equitativi) anche con riferimento alle attese che hanno determinato il ricorrente a rassegnare le dimissioni, vale a dire nella differenza tra la pensione vecchiaia e quanto percepito a titolo di assegno per i primi 5 mesi del 2021 (e così euro 2.961,22 –
2.627,52 = 333,70 X 5 = euro 1.668,50 oltre rateo differenziale 13a mensilità euro
139,04 e così complessivamente sommano euro 1.807,54, al lordo delle ritenute fiscali).
3. L si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda (…).>>. CP_1
Il Tribunale di Reggio Emilia, istruita la causa sulla base dei documenti prodotti in giudizio dalle parti, dopo alcuni rinvii disposti per ragioni di carico di ruolo, previo deposito di note conclusionali, all'esito dell'udienza di discussione del 06/02/2024, ha definito la vertenza con la sentenza n. 40/2024 R.S., così statuendo:
“(…) 1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa le spese giudiziali tra le parti.”
Il Giudice a quo, in estrema sintesi, nella predetta sentenza, riassunto lo svolgimento del giudizio e riepilogati i principi dettati in materia dalla Suprema
Corte di Cassazione, ha ritenuto di rigettare il ricorso, avendo riguardo, in particolare, al “valore non certificativo” del documento in questione, al tipo di informazione “sbagliata” lamentata dall'assicurato (costituente una valutazione giuridica e non un dato di fatto) e al tenore letterale di quanto scritto dall . CP_1
Con ricorso depositato telematicamente in data 24/07/2024, il sig. Parte_1 ha spiegato appello nei confronti della predetta sentenza, chiedendo che questa
Corte, in totale riforma della pronuncia gravata, voglia: “(…) - dichiarare tenuto l' al risarcimento del danno subito dal ricorrente, a causa dell'erronea CP_1 comunicazione della decorrenza teorica della pensione di vecchiaia c.d. in deroga;
- conseguentemente condannare l al pagamento, in favore del ricorrente, CP_1 della somma, al lordo fiscale, di euro 11.147,34, o della maggiore o minore somma che il Tribunale dovesse ritenere di quantificare anche in via equitativa, a titolo di risarcimento del danno, con maggiorazione di interessi legali.
pag. 4 di 10 Con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado, di cui si chiede la distrazione a favore del sottoscritto difensore, il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscossi i secondi. (…)”.
L'odierno appellante nello spiegato atto di gravame ha censurato, seppur con toni apprezzabilmente pacati e rispettosi della funzione giurisdizionale, i singoli passaggi argomentativi del ragionamento logico-giuridico condotto dal Tribunale di Reggio Emilia, veicolando in questa sede in guisa di censure alla sentenza impugnata le prospettazioni da lui formulate nel giudizio di prime cure.
L' , ritualmente costituitosi in giudizio, ha analiticamente contestato la CP_1 fondatezza dell'avverso gravame sulla scorta delle prospettazioni vittoriosamente svolte in prime cure, chiedendone il rigetto con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata, il tutto con vittoria delle spese del grado.
Ricostituitosi il contraddittorio la causa è stata istruita sulla scorta della documentazione già prodotta in atti dalle parti in causa.
Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, rileva la Corte che l'appello proposto dal sig. non risulta meritevole di accoglimento per le Parte_1 ragioni appresso indicate.
Al riguardo, appare opportuno richiamare in punto di diritto quanto già osservato da questa Corte in similare controversia nella recente sentenza n. 471/2024, depositata il 13.09.2024 (Pres. Dott. , Cons. Rel. Dott. Roberto Per_1
Pascarelli) “ … va ricordato, in linea generale, che i semplici estratti conto emessi dall' hanno solo un valore 'indicativo' ma nessuna efficacia certificativa CP_1 vincolante per l'Ente previdenziale;
l'unico atto avente tale efficacia è il cosiddetto “ECOCERT”, l'estratto conto certificativo (n.d.r. al pari della certificazione del diritto alla pensione ai sensi della legge n. 243/2004). L'estratto conto “certificativo” è solo e soltanto quello previsto dall'art. 54 della legge n.88/89 il quale dispone testualmente: “E' fatto obbligo agli enti previdenziali di comunicare, a richiesta esclusiva dell'interessato o di chi ne sia da questi legalmente delegato o ne abbia diritto ai sensi di legge, i dati richiesti relativi alla propria situazione previdenziale e pensionistica. La comunicazione da parte degli enti ha valore certificativo della situazione in essa descritta.” L'estratto conto certificativo si configura, dunque, solo in presenza di determinati presupposti:
pag. 5 di 10 -deve esistere una esplicita richiesta dell'interessato, diretta a conoscere proprio i dati previdenziali e pensionistici che lo riguardano;
-tale richiesta determina un vero e proprio obbligo degli enti previdenziali di rispondere, comunicando i dati richiesti;
-la comunicazione deve essere fatta per iscritto;
-la comunicazione così fatta ha valore certificativo delle risultanze che l'istituto ha appunto comunicato, senza possibilità di successive rettifiche disposte unilateralmente dall'Ente, ma suscettibile di correzioni in presenza di documentate richieste dell'interessato.
Solo allorché esista una specifica domanda dell'assicurato, volta ad ottenere proprio l'attestazione dei contributi maturati in suo favore, scatta l'obbligo dell'Istituto di rilasciare l'estratto conto che ha quel preciso significato e quella precisa efficacia.
Non hanno questo valore e questa efficacia, in conclusione, gli estratti conto periodicamente (ora, ogni due anni) inviati dall agli assicurati per CP_1 consentire loro eventualmente di verificare la propria posizione previdenziale;
non hanno questo valore e questa efficacia nemmeno le comunicazioni fatte
“incidentalmente”, fatte cioè nell'ambito di risposte date all'interessato in seguito a domande amministrative di prestazioni diverse né, tanto meno, quelle fatte oralmente magari agli sportelli dell' ; non hanno questo valore gli CP_1 estratti semplici ricavati in modo autonomo dalle procedure.
Proprio in considerazione della particolare efficacia che assume l'estratto conto certificativo, l' ha elaborato un modulo per la richiesta di tale estratto CP_1
(oggi, in genere, inoltrato in via telematica) in cui si fa espresso riferimento all'art. 54 della legge 88/89 e che viene sempre utilizzato dai patronati, ai quali è pertanto ben noto, così come è stato definito uno “specifico” modello di estratto conto certificativo, così appositamente titolato, comprendente un quadro riepilogativo dei vari contributi maturati e una lista analitica dei vari periodi lavorativi cui i contributi si riferiscono: niente a che vedere con il generico estratto conto informativo.
Anche l' tuttavia, reca espresso avvertimento che il numero dei CP_4 contributi può essere soggetto a variazione, qualora emergesse altra contribuzione non esaminata nell'estratto medesimo: perché, per esempio,
pag. 6 di 10 risiedente in archivi “vecchi” non informatizzati o di altri Enti poi confluiti in
, …). CP_1 CP_5 CP_6 CP_7
Si può essere certi, in sostanza, che i contributi esposti esistono effettivamente ma potrebbero esisterne altri non elencati perché ancora non evidenziati.
In ogni caso, è solo un ECO.CERT sbagliato che può innescare una responsabilità per danni a carico dell' CP_1
Tale risulta essere la posizione assunta dalla più recente ed avveduta giurisprudenza di legittimità, condivisa da questa Corte.
In proposito si può citare Cassazione civile sez. lav. - 17/09/2019, n. 23114. In tale pronuncia la Suprema Corte di Cassazione ha condivisibilmente osservato che:
“Questa Corte ha in più occasioni ribadito che l risponde delle erronee CP_1 comunicazioni della posizione contributiva rese a seguito di specifica domanda dell'interessato, che lo abbiano indotto alla anticipata cessazione del rapporto di lavoro, responsabilità derivante dall'inadempimento dell'obbligo legale previsto dalla L. n. 88 del 1989, art. 54, esercitabile sulla base dei poteri di indagine e certificazione di cui dispone l'ente (v. Cass. n. 21454 del 19/09/2013, Cass. n.
23050 del 03/10/2017, Cass. n. 2498 del 1/2/2018). L'anzidetta responsabilità ha natura contrattuale, in quanto ha origine legale e attiene al rapporto intercorrente tra le parti, con conseguente applicabilità dell'art. 1218 c.c., il quale pone espressamente a carico del debitore la prova liberatoria che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (Cass. 02/05/2016, n. 8604, Cass. n. 27118 del 15/11/2017).
12. L'assicurato ha tuttavia l'obbligo di intervenire per interrompere il processo che determina l'evento produttivo di danno quando l'erroneità dei dati forniti dall'istituto sia riscontrabile sulla base dell'ordinaria diligenza, esercitabile nell'ambito dei dati che rientrano nella sua normale sfera di conoscibilità.
Qualora egli non si attivi in tal senso e rassegni comunque le proprie dimissioni presentando domanda di pensione malgrado l'evidente erroneità dei dati contributivi a lui comunicati, concorre al verificarsi dell'evento dannoso, ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, con la conseguente possibilità per il giudice di limitare il risarcimento dovuto. In tal senso l'ipotesi va distinta da quella, disciplinata dall'art. 1227 c.c., comma 2, cui ha fatto talora riferimento la giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. n. 8604 del 02/05/2016, cit.), riferibile ad un comportamento dello stesso danneggiato che abbia prodotto il solo pag. 7 di 10 aggravamento del danno già prodottosi, diverso dal contributo alla sua originaria causazione.”
. (…) >>.
Queste esaustive e convincenti considerazioni, immuni da vizi logico-giuridici e suffragate dalla giurisprudenza di legittimità intervenuta nella materia per cui è causa, nella condivisione di questo Collegio, sono qui ribadite e richiamate anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. a confutazione delle ragioni dell'odierno appellante (con riguardo a questa tecnica motivazionale v., inter plures, Cass. S.U. sent. N. 642/2015).
Di tali principi di diritto risulta aver fatto corretta applicazione al caso di specie il
Tribunale di Reggio Emilia che, nel disattendere le domande dell'allora ricorrente,
a fronte di un attento e meditato esame degli atti e dei documenti di causa ha osservato: << (…) Nel caso di specie si osserva, innanzitutto, che l'atto da cui parte ricorrente fa scaturire la responsabilità risarcitoria dell' non è una CP_1 comunicazione relativa alla posizione contributiva né una certificazione della stessa, ma è un provvedimento di rigetto della pensione di vecchiaia, che tra l'altro non contiene dati di fatto errati in relazione alla posizione contributiva del ricorrente, e, quindi, vi è una radicale differenza rispetto ai casi in cui in cui la
Suprema Corte ha riconosciuto la responsabilità risarcitoria di CP_1
Nel provvedimento di rigetto della pensione di vecchiaia di infatti, si legge: CP_1
“Le comunico che non è stato possibile accogliere la domanda in oggetto presentata il 27.08.2020 per il seguente motivo: Lei è stato riconosciuto invalido in misura non inferiore all'80% dalla data 17/12/2018 ( decorrenza teorica della pensione di vecchiaia: 01/01/2020). Avrà diritto alla prestazione alla cessazione dell'attività lavorativa dipendente. Contro il presente provvedimento può essere inoltrato ricorso amministrativo al Comitato Provinciale entro 90 giorni dalla data di ricezione dello stesso ( art.46 legge 9 marzo 1989 n.88)…Se non interviene alcuna decisione nei successivi novanta giorni, potrà essere proposta un'azione giudiziaria, entro tre anni dalla data di scadenza del termine previsto per la decisione del ricorso stesso…L'ufficio è a sua disposizione per qualsiasi informazione e chiarimento”. E' vero che la motivazione del provvedimento è atta ad indurre in errore, ma si tratta, innanzitutto, appunto della motivazione di un provvedimento impugnabile e non di una comunicazione o certificazione e, inoltre, l'indicazione della data di pag. 8 di 10 decorrenza teorica della pensione di vecchiaia non è un dato di fatto, ma è un elemento valutativo di diritto come tale verificabile anche dal lavoratore che, tra l'altro, nel caso di specie, come risulta dalla documentazione prodotta, era assistito da un soggetto qualificato quale il patronato.
Si deve, inoltre, evidenziare che, comunque, nel provvedimento di rigetto si fa riferimento alla “decorrenza teorica” che è concetto differente dall'effettiva decorrenza ed anche questo elemento porta ad escludere la responsabilità risarcitoria dell'ente. Si ritiene, quindi, che nel caso di specie non sia configurabile una responsabilità risarcitoria dell' (…)”. CP_1
Queste argomentazioni, che trovano la piena condivisione di questa Corte, palesano l'infondatezza delle pretese dell'odierno appellante. A ciò aggiungasi che l'allora ricorrente al fine di avere “certezza” circa la data di decorrenza del suo aspirato trattamento pensionistico, avrebbe potuto chiedere all'Ente di previdenza la certificazione del diritto alla pensione ai sensi della legge n. 243/2004, le cui risultanze sono “vincolanti” per l' , odierno appellato. CP_1
La Certificazione pensione permette al futuro pensionato di capire se ha CP_1 maturato i requisiti per andare in pensione previsti dalla Legge attraverso l'ottenimento di un documento che conferma di averli. Della esistenza di questa possibilità il Patronato INCA che assisteva il sig. era indubbiamente a Pt_1 conoscenza.
L'appello proposto dal sig. va, pertanto, respinto. Parte_1
Tenuto conto della peculiarità della fattispecie esaminata, dell'induzione in errore dell'odierno appellante (che è palese aver agito in giudizio in assoluta buona fede)
e dell'opinabilità delle valutazioni compiute da questa Corte, si ritiene sussistano
“gravi ed eccezionali ragioni” ai sensi dell'art. 92 c.p.c., nel testo novellato dalla sentenza della Corte Cost. n. 77/2018 per compensare integralmente fra le parti le spese del grado.
Si dà, infine, atto della reiezione dell'appello ai fini dell'applicazione alla fattispecie del novellato art. 13, co.
1-quater, del DPR n. 115/ 2002, in tema di raddoppio del c.d. contributo unificato.
P.Q.M.
pag. 9 di 10 La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
1. rigetta l'appello proposto dal , con conseguente integrale Parte_1 conferma della sentenza gravata;
2. compensa le spese del grado fra le parti in causa;
3. dà, infine, atto della reiezione dell'appello ai fini dell'applicazione alla fattispecie del novellato art. 13, co.
1-quater, del DPR n. 115/ 2002, in tema di raddoppio del c.d. contributo unificato.
Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 06.03.2025
Il Consigliere est. dott. Roberto Pascarelli
Il Presidente dott.ssa Marcella Angelini
pag. 10 di 10