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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 09/04/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Lavoro
Composta dai sigg. Magistrati:
Dott. Roberto Rezzonico – Presidente rel.
Dott. Marco Sabella – Consigliere
Dott. Alberto Lo Giudice – Giudice Ausiliario della Corte
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 218 del ruolo generale per gli affari di
Lavoro dell'anno 2024 vertente tra
Parte_1
Rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Bruno per procura allegata al ricorso in appello
A P P E L L A N T E
E
Controparte_1
In persona del pro tempore per la Sicilia elettivamente domiciliato Controparte_2 presso la sede dell'Avvocatura distrettuale INAIL, in Caltanissetta, Via Rosso di San
Secondo n. 47, con l'Avv. Giovanni Consolo che lo rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti in Notar di Palermo del 19 gennaio 2023 Per_1
A P P E L L A T O
OGGETTO: malattia professionale
CONCLUSIONI
Per l'appellante: v. atto di appello
Per l' : v. memoria di costituzione CP_1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 504/2024 del 18 ottobre 2024, il Tribunale di Enna, in funzione di giudice del lavoro, rigettava il ricorso con cui , deducendo di essere affetto da “Lesione Parte_1 meniscale del ginocchio sinistro e condropatia bilaterale” e di avere lavorato per circa trent'anni quale operaio specializzato con mansioni consistenti nella potatura, giardinaggio e olivicultura, aveva chiesto il riconoscimento dell'eziologia professionale dell'anzidetta patologia, comportante un danno biologico minimo del 7%, e la condanna del convenuto alla CP_1 corresponsione dei conseguenti benefici.
Il soccombente propone appello, chiedendo, previo espletamento di prova testimoniale e di consulenza medico – legale, l'integrale riforma della sentenza impugnata, con accoglimento della domanda.
L' eccepisce inammissibilità ed infondatezza dell'appello. CP_1
Il Tribunale ha ritenuto la carenza di prova sull'origine professionale della malattia, tenuto conto della genericità ed inammissibilità della prova testimoniale dedotta.
Più in dettaglio, il primo giudice ha motivato il proprio avviso nei sensi di cui appresso.
“In sostanza, parte ricorrente non ha neanche allegato in cosa sarebbe consistita la sua attività, l'effettivo svolgimento e la durata della stessa, considerato peraltro che l'attività di olivicoltura svolta dall'azienda per cui lavora il ricorrente non comporta accosciamento per la gestione/potatura degli alberi e neanche costituisce momento significativo nella fase di raccolta che comunque dura per pochi mesi l'anno e rilevato altresì che non viene neanche dedotto se il ricorrente svolgesse tale attività da solo o insieme ad altri,
Sotto tale ultimo profilo non sono stati neanche articolati mezzi di prova..
In ogni caso la prova articolata non consente, anche qualora i capitoli fossero stati confermati, di comprendere in concreto se le modalità delle attività svolte comportassero in via prevalente i movimenti incongrui dedotti, ed essendo assolutamente generica la prova in ordine allo svolgimento di altre eventuali attività.
Ed in ogni caso essendo la “Lesione meniscale del ginocchio sinistro e condropatia bilaterale” una patologia molto comune e normalmente legata ad attività fisica molto intensa legata al ginocchio, il ricorrente avrebbe dovuto provare appunto la costanza ed intensità dei movimenti legati al ginocchio.
Non è possibile, quindi, ammettere che l'attuale patologia lamentata dal ricorrente possa essere, ragionevolmente e con adeguato criterio di probabilità, attribuita all'attività lavorativa dello stesso, non essendo stata offerta adeguata prova delle caratteristiche specifiche di esplicazione di tale attività tali da costituire un rischio serio per la salute della parte ricorrente.”
Pag. 2 di 5 L'appellante censura la mancata ammissione delle prove richieste, deducendo al riguardo un vizio di motivazione della sentenza impugnata. L'attività lavorativa svolta dal ricorrente era specificata sia in seno al ricorso di primo grado, sia nel questionario INAIL depositato, sottoscritto dal datore di lavoro, da cui si evinceva chiaramente come il non fosse Pt_1 stato impiegato esclusivamente nell'olivicoltura, ma in varie altre attività, fra l'altro all'interno di un'azienda agricola di ampie dimensioni. Emergeva altresì, dal succitato documento, come il ricorrente non fosse un operaio stagionale, bensì lavoratore con contratto a tempo indeterminato e come tale impiegato nel corso dell'intero anno nelle varie attività agricole e di giardinaggio. Erano altresì evidenziate le posture rese necessarie dalle attività anzidette, alle quali le prove testimoniali avrebbero fornito riscontro e chiarimento, con contributo decisivo ai fini della controversia.
Parimenti viziate le osservazioni del Tribunale specificamente riguardanti la patologia dedotta, indebitamente sostitutive dell'indispensabile CTU, unico mezzo tecnico idoneo a stabilire l'origine professionale della malattia, quest'ultima ampiamente documentata da certificati e referti medici in atti e valutata dalla CTP pure depositata.
Reitera pertanto le domande formulate in primo grado.
**********
L'appello non è fondato.
La relazione del consulente di parte – che costituisce mera allegazione difensiva di carattere tecnico (Cass. 17 novembre 2023 n. 31964, Cass. 12 luglio 2023 n. 19901) – premette che il ricorrente “nel corso dell'attività lavorativa è costretto ad assumere posture incongrue, a frequenti inginocchiamenti ed a ripetuti movimenti di flesso-estensione delle ginocchia” (pag. 2). Non viene esplicitato, ma per movimenti di flesso – estensione delle ginocchia devono intendersi, verosimilmente, i piegamenti sulle ginocchia, con assunzione di postura accosciata e successivo ritorno a quella eretta. Lo si desume anche dal capitolato di prova n. 3, dove si parla di “frequenti manovre di accosciamento”. Analogamente, pag. 5 della relazione di CTP il ricorrente viene indicato “addetto costantemente ad attività ortofrutticole, giardinaggio e olivicoltura, costretto a ripetuti inginocchiamenti e ad assumere posture incongrue ed a sostenere carichi pesanti”.
Queste allegazioni, che dovrebbero trovare conforto nella prova testimoniale, sono contraddette proprio dal questionario sottoscritto dal datore di lavoro che CP_1
l'appellante adduce quale elemento critico avverso la motivazione del primo giudice.
Pag. 3 di 5 Nell'ultima pagina del questionario, appunto nella parte afferente alle posture assunte dal ricorrente sul posto di lavoro si legge: “in piedi e curvo in avanti e a volte in ginocchio”. La posizione inginocchiata non è affatto indicata come abituale e neppure come frequente, ma assunta solo “a volte”. Di “frequenti manovre di accosciamento”, poi, non si parla affatto.
Viceversa, che la posizione più frequente fosse quella eretta con curvatura in avanti è coerente con i mezzi di lavoro usati e descritti in questionario: tagliasiepi, decespugliatore, motosega, tosaprati, motozappa. Come visto, però, la CTP non pone affatto la “lesione meniscale del ginocchio sinistro e condropatia bilaterale” in connessione causale con l'impiego di queste attrezzature e con la postura eretta e curvata del corpo, ma con quella inginocchiata e con i movimenti di flesso-estensione del ginocchio, la cui asserita frequenza ed abitualità sono nettamente smentite dall'anzidetto questionario, fra l'altro prodotto dallo stesso assicurato e che nulla autorizza a supporre inattendibile.
Quanto, invece, all'altro fattore lavorativo sottolineato dall'appellante, vale a dire la raccolta delle olive ed il sollevamento e trasporto delle relative cassette, non può che convenirsi col
Tribunale sul fatto che trattasi di attività stagionale, limitata a pochissimi mesi, se non ad alcune settimane, essendo notoriamente il periodo di raccolta delle olive in Sicilia compreso fra ottobre e novembre. Il questionario succitato accenna, genericamente, fra le altre attività, anche a quella di raccolta delle olive, ma nulla rivela su un'attività manuale di sollevamento e trasporto delle cassette, fra l'altro di tipica manovalanza e quindi contrastante con la qualifica di operaio specializzato posseduta dal Fallico.
Da notare, ancora, che di “sollevamento carichi” e “manovre ripetute d'accosciamento” si parla solo nella denuncia di malattia professionale del 16 giugno 2019, perciò successiva al detto questionario (che reca la data del 25 maggio 2018).
Vi è dunque una chiara discrasia fra le asserite cause dei problemi meniscali del e le Pt_1 risultanze dell'unico documento che attesta con buon grado di attendibilità la tipologia di attività svolta dal ricorrente e le posture a tal fine da lui assunte.
Di qui l'irrilevanza delle prove testimoniali, in quanto antitetiche alle risultanze emergenti dal questionario succitato, ed il rigetto dell'appello.
Spese compensate, vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. già richiamata dal
Tribunale.
Pag. 4 di 5
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa
C O N F E R M A
La sentenza n. 504/2024 del 18 ottobre 2024, del Tribunale di Enna, in funzione di giudice del lavoro
C O M P E N S A
Integralmente fra le parti le spese del presente grado di giudizio
D I C H I A R A la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, comma 1 quater del DPR
n.115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228/2012, se dovuto.
Caltanissetta, 9 aprile 2025
Il Presidente est.
Roberto Rezzonico
Pag. 5 di 5
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Lavoro
Composta dai sigg. Magistrati:
Dott. Roberto Rezzonico – Presidente rel.
Dott. Marco Sabella – Consigliere
Dott. Alberto Lo Giudice – Giudice Ausiliario della Corte
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 218 del ruolo generale per gli affari di
Lavoro dell'anno 2024 vertente tra
Parte_1
Rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Bruno per procura allegata al ricorso in appello
A P P E L L A N T E
E
Controparte_1
In persona del pro tempore per la Sicilia elettivamente domiciliato Controparte_2 presso la sede dell'Avvocatura distrettuale INAIL, in Caltanissetta, Via Rosso di San
Secondo n. 47, con l'Avv. Giovanni Consolo che lo rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti in Notar di Palermo del 19 gennaio 2023 Per_1
A P P E L L A T O
OGGETTO: malattia professionale
CONCLUSIONI
Per l'appellante: v. atto di appello
Per l' : v. memoria di costituzione CP_1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 504/2024 del 18 ottobre 2024, il Tribunale di Enna, in funzione di giudice del lavoro, rigettava il ricorso con cui , deducendo di essere affetto da “Lesione Parte_1 meniscale del ginocchio sinistro e condropatia bilaterale” e di avere lavorato per circa trent'anni quale operaio specializzato con mansioni consistenti nella potatura, giardinaggio e olivicultura, aveva chiesto il riconoscimento dell'eziologia professionale dell'anzidetta patologia, comportante un danno biologico minimo del 7%, e la condanna del convenuto alla CP_1 corresponsione dei conseguenti benefici.
Il soccombente propone appello, chiedendo, previo espletamento di prova testimoniale e di consulenza medico – legale, l'integrale riforma della sentenza impugnata, con accoglimento della domanda.
L' eccepisce inammissibilità ed infondatezza dell'appello. CP_1
Il Tribunale ha ritenuto la carenza di prova sull'origine professionale della malattia, tenuto conto della genericità ed inammissibilità della prova testimoniale dedotta.
Più in dettaglio, il primo giudice ha motivato il proprio avviso nei sensi di cui appresso.
“In sostanza, parte ricorrente non ha neanche allegato in cosa sarebbe consistita la sua attività, l'effettivo svolgimento e la durata della stessa, considerato peraltro che l'attività di olivicoltura svolta dall'azienda per cui lavora il ricorrente non comporta accosciamento per la gestione/potatura degli alberi e neanche costituisce momento significativo nella fase di raccolta che comunque dura per pochi mesi l'anno e rilevato altresì che non viene neanche dedotto se il ricorrente svolgesse tale attività da solo o insieme ad altri,
Sotto tale ultimo profilo non sono stati neanche articolati mezzi di prova..
In ogni caso la prova articolata non consente, anche qualora i capitoli fossero stati confermati, di comprendere in concreto se le modalità delle attività svolte comportassero in via prevalente i movimenti incongrui dedotti, ed essendo assolutamente generica la prova in ordine allo svolgimento di altre eventuali attività.
Ed in ogni caso essendo la “Lesione meniscale del ginocchio sinistro e condropatia bilaterale” una patologia molto comune e normalmente legata ad attività fisica molto intensa legata al ginocchio, il ricorrente avrebbe dovuto provare appunto la costanza ed intensità dei movimenti legati al ginocchio.
Non è possibile, quindi, ammettere che l'attuale patologia lamentata dal ricorrente possa essere, ragionevolmente e con adeguato criterio di probabilità, attribuita all'attività lavorativa dello stesso, non essendo stata offerta adeguata prova delle caratteristiche specifiche di esplicazione di tale attività tali da costituire un rischio serio per la salute della parte ricorrente.”
Pag. 2 di 5 L'appellante censura la mancata ammissione delle prove richieste, deducendo al riguardo un vizio di motivazione della sentenza impugnata. L'attività lavorativa svolta dal ricorrente era specificata sia in seno al ricorso di primo grado, sia nel questionario INAIL depositato, sottoscritto dal datore di lavoro, da cui si evinceva chiaramente come il non fosse Pt_1 stato impiegato esclusivamente nell'olivicoltura, ma in varie altre attività, fra l'altro all'interno di un'azienda agricola di ampie dimensioni. Emergeva altresì, dal succitato documento, come il ricorrente non fosse un operaio stagionale, bensì lavoratore con contratto a tempo indeterminato e come tale impiegato nel corso dell'intero anno nelle varie attività agricole e di giardinaggio. Erano altresì evidenziate le posture rese necessarie dalle attività anzidette, alle quali le prove testimoniali avrebbero fornito riscontro e chiarimento, con contributo decisivo ai fini della controversia.
Parimenti viziate le osservazioni del Tribunale specificamente riguardanti la patologia dedotta, indebitamente sostitutive dell'indispensabile CTU, unico mezzo tecnico idoneo a stabilire l'origine professionale della malattia, quest'ultima ampiamente documentata da certificati e referti medici in atti e valutata dalla CTP pure depositata.
Reitera pertanto le domande formulate in primo grado.
**********
L'appello non è fondato.
La relazione del consulente di parte – che costituisce mera allegazione difensiva di carattere tecnico (Cass. 17 novembre 2023 n. 31964, Cass. 12 luglio 2023 n. 19901) – premette che il ricorrente “nel corso dell'attività lavorativa è costretto ad assumere posture incongrue, a frequenti inginocchiamenti ed a ripetuti movimenti di flesso-estensione delle ginocchia” (pag. 2). Non viene esplicitato, ma per movimenti di flesso – estensione delle ginocchia devono intendersi, verosimilmente, i piegamenti sulle ginocchia, con assunzione di postura accosciata e successivo ritorno a quella eretta. Lo si desume anche dal capitolato di prova n. 3, dove si parla di “frequenti manovre di accosciamento”. Analogamente, pag. 5 della relazione di CTP il ricorrente viene indicato “addetto costantemente ad attività ortofrutticole, giardinaggio e olivicoltura, costretto a ripetuti inginocchiamenti e ad assumere posture incongrue ed a sostenere carichi pesanti”.
Queste allegazioni, che dovrebbero trovare conforto nella prova testimoniale, sono contraddette proprio dal questionario sottoscritto dal datore di lavoro che CP_1
l'appellante adduce quale elemento critico avverso la motivazione del primo giudice.
Pag. 3 di 5 Nell'ultima pagina del questionario, appunto nella parte afferente alle posture assunte dal ricorrente sul posto di lavoro si legge: “in piedi e curvo in avanti e a volte in ginocchio”. La posizione inginocchiata non è affatto indicata come abituale e neppure come frequente, ma assunta solo “a volte”. Di “frequenti manovre di accosciamento”, poi, non si parla affatto.
Viceversa, che la posizione più frequente fosse quella eretta con curvatura in avanti è coerente con i mezzi di lavoro usati e descritti in questionario: tagliasiepi, decespugliatore, motosega, tosaprati, motozappa. Come visto, però, la CTP non pone affatto la “lesione meniscale del ginocchio sinistro e condropatia bilaterale” in connessione causale con l'impiego di queste attrezzature e con la postura eretta e curvata del corpo, ma con quella inginocchiata e con i movimenti di flesso-estensione del ginocchio, la cui asserita frequenza ed abitualità sono nettamente smentite dall'anzidetto questionario, fra l'altro prodotto dallo stesso assicurato e che nulla autorizza a supporre inattendibile.
Quanto, invece, all'altro fattore lavorativo sottolineato dall'appellante, vale a dire la raccolta delle olive ed il sollevamento e trasporto delle relative cassette, non può che convenirsi col
Tribunale sul fatto che trattasi di attività stagionale, limitata a pochissimi mesi, se non ad alcune settimane, essendo notoriamente il periodo di raccolta delle olive in Sicilia compreso fra ottobre e novembre. Il questionario succitato accenna, genericamente, fra le altre attività, anche a quella di raccolta delle olive, ma nulla rivela su un'attività manuale di sollevamento e trasporto delle cassette, fra l'altro di tipica manovalanza e quindi contrastante con la qualifica di operaio specializzato posseduta dal Fallico.
Da notare, ancora, che di “sollevamento carichi” e “manovre ripetute d'accosciamento” si parla solo nella denuncia di malattia professionale del 16 giugno 2019, perciò successiva al detto questionario (che reca la data del 25 maggio 2018).
Vi è dunque una chiara discrasia fra le asserite cause dei problemi meniscali del e le Pt_1 risultanze dell'unico documento che attesta con buon grado di attendibilità la tipologia di attività svolta dal ricorrente e le posture a tal fine da lui assunte.
Di qui l'irrilevanza delle prove testimoniali, in quanto antitetiche alle risultanze emergenti dal questionario succitato, ed il rigetto dell'appello.
Spese compensate, vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. già richiamata dal
Tribunale.
Pag. 4 di 5
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa
C O N F E R M A
La sentenza n. 504/2024 del 18 ottobre 2024, del Tribunale di Enna, in funzione di giudice del lavoro
C O M P E N S A
Integralmente fra le parti le spese del presente grado di giudizio
D I C H I A R A la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, comma 1 quater del DPR
n.115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228/2012, se dovuto.
Caltanissetta, 9 aprile 2025
Il Presidente est.
Roberto Rezzonico
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