TRIB
Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 26/12/2025, n. 3867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3867 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12638/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Cardarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12638/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIARDINIERI ENRICO Parte_1 P.IVA_1
AR IO, elettivamente domiciliato in VIA INNOCENTI N 6 98070 GALATI
MA presso il difensore avv. GIARDINIERI ENRICO AR IO
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PUGLIESE EZIO, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in Via Firenze, 52 88900 Crotone presso il difensore avv. PUGLIESE EZIO
OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 3375/2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'opponente così conclude:
“VOGLIA IL TRIBUNALE ADITO
1) In via preliminare e pregiudiziale, accertare, ritenere e dichiarare la nullità del Decreto Ingiuntivo
n. 3375/2023 del 31 luglio 2023 per violazione degli artt. 20 e 647 c.p.c. e, per l'effetto, revocarlo perché emesso da giudice territorialmente incompetente a decidere (Tribunale di Bologna) e, per
l'effetto, dichiarare la competenza territoriale del Tribunale di Patti (ME), ovvero dichiarare la competenza territoriale del Tribunale di Patti sulla base dei criteri di individuazione della competenza pagina 1 di 6 territoriale fissati degli artt.18,19 e 20 c.p.c.;
2) Sempre in via preliminare e pregiudiziale accertare, ritenere e dichiarare l'inammissibilità ed improponibilità del ricorso per Decreto Ingiuntivo n. 3375/2023 per carenza di legittimazione attiva della poiché la convenuta opposta non ha alcun titolo e/o diritto per pretendere Controparte_1 le somme ingiunte, né vanta alcun diritto di credito nei confronti del atteso che la Parte_1 cedente, non poteva azionare alcun credito nei confronti del comune Attore per i Parte_2 motivi di cui ai numeri II, III e IV del presente Atto;
3) Nel merito, Ritenere e dichiarare, la nullità dei contratti sottesi al monitorio opposto, ove ritenuti esistenti, e delle obbligazioni poste a fondamento delle pretese creditorie indicate in D.I. per la palese violazione e/o falsa applicazione degli artt. 16 e 17 R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, degli artt. 62 e 77
D.P.R. 696/79, nonché degli artt. 1350 e 1418 primo comma cod. civ. in quanto mancanti del necessario requisito della forma scritta richiesto dall'Ordinamento ab substantiam;
4) Ritenere e dichiarare la nullità dell'obbligazione fatta valere dalla Società opposta per violazione e falsa applicazione degli artt. 81 e 97 cost., dell'art. 55 L. 142/1990, degli artt. 151, 191 e 194 D.Lgs.
267/2000, degli artt. 284 e 288 R.D. 3 marzo 1934, n. 383, nonché per la violazione e falsa applicazione dell'art. 13 L.R. 44/91, dell'art. 189 L.R. 16/1963; ciò in quanto i contratti sottesi al monitorio opposto eventualmente stipulati tra le parti aventi ad oggetto l'affidamento di fornitura di energia elettrica non sono proceduti da alcuna procedura ad evidenza pubblica e risultano mancanti di idonea copertura finanziaria.
5) Ritenere e dichiarare non dovute le somme richiesta da al a titolo CP_1 Parte_1 di interessi moratori sul capitale oggetto di cessione, a titolo di indennizzo ex art. 6 D.lgs. 231/02 e ulteriori somme a qualsiasi titolo pretese, per le motivazioni spiegate in atti;
6) Per l'effetto, Ritenere e dichiarare che il Decreto Ingiuntivo opposto n. 3375/2023, è stato emesso in difetto dei presupposti di legge, e comunque per un credito non esigibile, e per l'effetto revocarlo e/o caducarlo con ogni conseguente statuizione”.
L'opposta così conclude:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis,
- rigettare l'opposizione proposta dal e per l'effetto condannarlo al pagamento in Parte_1 favore di dell'importo di €49.198,45, oltre gli interessi moratori commerciali ex Controparte_1
d.lgs. n.231/2002 maturati e maturandi dalle singole scadenze delle fatture azionate fino all'integrale soddisfo, oltre ancora alla somma dovuta a titolo di indennizzo ex art.6 D.Lgs. n.231/2002;
- solo in subordine, condannare il al pagamento in favore di della Parte_1 CP_1 diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare all'esito del giudizio;
pagina 2 di 6 - con condanna alle spese del presente giudizio di opposizione, nonché della precedente fase monitoria”.
FATTO E DIRITTO
1.
d'ora in avanti anche solo ) conseguiva, dal Tribunale Controparte_1 CP_1 di Bologna, decreto ingiuntivo n. 3375/2023 in data 31 luglio 2023 nei confronti del CP_2 per l'importo di complessivi € 49.198,45, a titolo di corrispettivi dovuti per la fornitura
[...] di energia elettrica e gas erogata da n favore del medesimo nell'esercizio Parte_2 Pt_1 della sua attività di impresa negli immobili comunali risultanti dalle fatture specificamente indicate, oggetto di contratto di cessione di crediti concluso con Parte_3
2.
[...]
Avverso tale decreto proponeva opposizione il che innanzitutto eccepiva, in Parte_1 rito, l'incompetenza per territorio del Tribunale adito, deducendo che aveva agito CP_1 dinanzi al Tribunale di Bologna (e non dinanzi al Tribunale di Patti) sulla base di quanto
“asseritamente previsto nell'originario art. 14 delle Condizioni Generali del contratto di fornitura di energia il quale prevederebbe che ogni controversia tra quest'ultima società e il Parte_2 cliente finale deve essere decisa innanzi al Foro esclusivo di Bologna”, mentre esso opponente non aveva mai sottoscritto alcun contratto di fornitura con la società cedente, sicché competente era, ai sensi degli artt. 637 e 20 c.p.c., il Tribunale di Patti quale luogo in cui avevano sede gli uffici di tesoreria dell'ente debitore;
deduceva inoltre la carenza di legittimazione attiva di . CP_1
Nel merito deduceva l'infondatezza della pretesa creditoria.
3.
Integratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio che contestava la CP_1 fondatezza dell'eccezione di incompetenza sollevata dall'opponente, per la mancata contestazione sotto tutti i profili della competenza del Tribunale di Bologna;
e contestava, in ogni caso, la fondatezza, nel merito, dell'opposizione della quale chiedeva il rigetto.
4.
Ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. e la causa veniva trattenuta in decisione con riserva di deposito della sentenza;
rimessa la causa sul ruolo per il tentativo di conciliazione, all'udienza del 27 novembre 2025, mutato il giudice, le parti pagina 3 di 6 davano atto che non vi erano spazi per una conciliazione e precisavano nuovamente le conclusioni procedendo alla discussione, ad esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c..
* * *
5.
L'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall'opponente per essere competente il Tribunale di Patti – il cui esame è preliminare – è fondata e merita accoglimento.
Se è vero, infatti, che il difetto di competenza territoriale derogabile deve essere eccepito dal convenuto
(nella specie opponente-convenuto in senso sostanziale) sotto tutti i possibili profili, con la conseguenza che il difetto o il ritardo di tale specifica contestazione fa sì che la competenza resti radicata presso il giudice adito in base al profilo non contestato;
è altrettanto vero che, secondo il condivisibile orientamento della Suprema Corte, quanto l'attore (opposto-attore in senso sostanziale) precisi il criterio di collegamento che ha legittimato la scelta del foro, il convenuto può limitarsi a contestare tale criterio, laddove indicato dallo stesso attore come unico ed esclusivo (cfr. Cass.
15101/2000; 9783/2009; 3142/2011; e altresì, tra le più recenti, Cass. 5817/2024 in massima: “In tema di competenza per territorio derogabile, nelle cause relative ai diritti di obbligazione, il principio in base al quale grava sulla parte che eccepisce l'incompetenza l'onere di contestare tutti i possibili criteri di collegamento previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. subisce un'eccezione ove l'attore indichi espressamente di volere radicare la competenza territoriale in forza di un determinato criterio, in tal caso dovendo il convenuto contestare solo quel criterio, non potendosi addossare su di lui l'onere di contestare criteri di collegamento esclusi dall'attore”).
Orbene, nella specie l'opposta (attore in senso sostanziale) ha chiaramente ed in maniera univoca indicato quale foro esclusivo, sotto il profilo della competenza, il Tribunale di Bologna in forza della clausola di cui all'art. 14 delle Condizioni Generali di contratto (relative al rapporto di fornitura con la società erogatrice della fornitura, ossia , laddove, nel ricorso monitorio, ha Parte_2 chiaramente fatto esclusivo riferimento alla clausola derogatoria della competenza con attribuzione della competenza esclusiva al Tribunale di Bologna (cfr. ricorso monitorio, a pag. 8: “L'art. 14 delle
Condizioni Generali di contratto per le forniture in salvaguardia (allegate) prevede che per ogni controversia tra (e quindi anche i suoi aventi causa) e cliente il foro competente in via Parte_2 esclusiva è quello di Bologna”).
5.1
pagina 4 di 6 Ne consegue che, ben sollevata l'eccezione di incompetenza per territorio, va valutata la fondatezza di tale deroga, avendo l'opponente espressamente contestato di avere mai sottoscritto accordo scritto.
Orbene, premesso che è circostanza non contestata dall'opposta che l'opponente è Ente locale con sede situata fuori del circondario del Tribunale di Bologna, e segnatamente a , dove ha, altresì, sede Pt_1
l'ufficio di tesoreria (e sul punto è sufficiente richiamare, tra le altre, Cass. 3505/2020) e che la fornitura – quanto al luogo di insorgenza del credito – è avvenuta in favore di immobili comunali, senza che sia stato concluso alcun accordo tra le parti (cfr. ricorso monitorio), va osservato che la clausola derogatoria della competenza non risulta specificamente approvata per iscritto.
Non assumono, infatti, rilievo le condizioni generali di contratto adottate dalla società fornitrice
(cedente del credito all'odierna opposta), posto che la relativa clausola derogatoria, operando “quale clausola onerosa inserita in uno schema standardizzato, necessita della specifica approvazione per iscritto secondo il meccanismo previsto dagli artt. 1341 e 1342 c.c.” (cfr. Cass. 33200/2024, sia pure con riguardo alla fattispecie di previsione generale contenuta nel codice di rete adottato unilateralmente dalla società di distribuzione nell'ambito di contratto di vettoriamento e distribuzione di gas): circostanza, questa, non ricorrente nella fattispecie in esame, non avendo l'opposta neppure prospettato tale sottoscrizione (del resto non ipotizzabile in relazione a fornitura in regime di tutele graduali/salvaguardia che, appunto, sorgono ex lege).
Ne consegue che, risultando nella specie competente il Tribunale di Patti (espressamente indicato come foro competente dall'opponente, nella formulazione della relativa eccezione), va dichiarata l'incompetenza per territorio del Tribunale di Bologna, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. La causa andrà, quindi, riassunta dinanzi al Tribunale di Patti competente per territorio nel termine di legge (tre mesi) ex art. 50 c.p.c..
6.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate, avuto riguardo ai parametri minimi
(per l'assenza di qualsiasi attività istruttoria e la limitata entità delle questioni trattate), in € 286,00 per anticipazioni ed € 3.809,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente decidendo, ogni altra istanza o eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara l'incompetenza del Tribunale di Bologna per essere competente il Tribunale di Patti e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
riassunzione nel termine di legge ex art. 50 c.p.c.; pagina 5 di 6 2) condanna l'opposta alla rifusione, in favore dell'opponente, delle spese processuali che liquida in €
286,00 per anticipazioni ed € 3.809,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA, come per legge.
Bologna, così deciso il 26 dicembre 2025
IL GIUDICE
dott. Alessandra Cardarelli
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Cardarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12638/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIARDINIERI ENRICO Parte_1 P.IVA_1
AR IO, elettivamente domiciliato in VIA INNOCENTI N 6 98070 GALATI
MA presso il difensore avv. GIARDINIERI ENRICO AR IO
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PUGLIESE EZIO, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in Via Firenze, 52 88900 Crotone presso il difensore avv. PUGLIESE EZIO
OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 3375/2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'opponente così conclude:
“VOGLIA IL TRIBUNALE ADITO
1) In via preliminare e pregiudiziale, accertare, ritenere e dichiarare la nullità del Decreto Ingiuntivo
n. 3375/2023 del 31 luglio 2023 per violazione degli artt. 20 e 647 c.p.c. e, per l'effetto, revocarlo perché emesso da giudice territorialmente incompetente a decidere (Tribunale di Bologna) e, per
l'effetto, dichiarare la competenza territoriale del Tribunale di Patti (ME), ovvero dichiarare la competenza territoriale del Tribunale di Patti sulla base dei criteri di individuazione della competenza pagina 1 di 6 territoriale fissati degli artt.18,19 e 20 c.p.c.;
2) Sempre in via preliminare e pregiudiziale accertare, ritenere e dichiarare l'inammissibilità ed improponibilità del ricorso per Decreto Ingiuntivo n. 3375/2023 per carenza di legittimazione attiva della poiché la convenuta opposta non ha alcun titolo e/o diritto per pretendere Controparte_1 le somme ingiunte, né vanta alcun diritto di credito nei confronti del atteso che la Parte_1 cedente, non poteva azionare alcun credito nei confronti del comune Attore per i Parte_2 motivi di cui ai numeri II, III e IV del presente Atto;
3) Nel merito, Ritenere e dichiarare, la nullità dei contratti sottesi al monitorio opposto, ove ritenuti esistenti, e delle obbligazioni poste a fondamento delle pretese creditorie indicate in D.I. per la palese violazione e/o falsa applicazione degli artt. 16 e 17 R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, degli artt. 62 e 77
D.P.R. 696/79, nonché degli artt. 1350 e 1418 primo comma cod. civ. in quanto mancanti del necessario requisito della forma scritta richiesto dall'Ordinamento ab substantiam;
4) Ritenere e dichiarare la nullità dell'obbligazione fatta valere dalla Società opposta per violazione e falsa applicazione degli artt. 81 e 97 cost., dell'art. 55 L. 142/1990, degli artt. 151, 191 e 194 D.Lgs.
267/2000, degli artt. 284 e 288 R.D. 3 marzo 1934, n. 383, nonché per la violazione e falsa applicazione dell'art. 13 L.R. 44/91, dell'art. 189 L.R. 16/1963; ciò in quanto i contratti sottesi al monitorio opposto eventualmente stipulati tra le parti aventi ad oggetto l'affidamento di fornitura di energia elettrica non sono proceduti da alcuna procedura ad evidenza pubblica e risultano mancanti di idonea copertura finanziaria.
5) Ritenere e dichiarare non dovute le somme richiesta da al a titolo CP_1 Parte_1 di interessi moratori sul capitale oggetto di cessione, a titolo di indennizzo ex art. 6 D.lgs. 231/02 e ulteriori somme a qualsiasi titolo pretese, per le motivazioni spiegate in atti;
6) Per l'effetto, Ritenere e dichiarare che il Decreto Ingiuntivo opposto n. 3375/2023, è stato emesso in difetto dei presupposti di legge, e comunque per un credito non esigibile, e per l'effetto revocarlo e/o caducarlo con ogni conseguente statuizione”.
L'opposta così conclude:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis,
- rigettare l'opposizione proposta dal e per l'effetto condannarlo al pagamento in Parte_1 favore di dell'importo di €49.198,45, oltre gli interessi moratori commerciali ex Controparte_1
d.lgs. n.231/2002 maturati e maturandi dalle singole scadenze delle fatture azionate fino all'integrale soddisfo, oltre ancora alla somma dovuta a titolo di indennizzo ex art.6 D.Lgs. n.231/2002;
- solo in subordine, condannare il al pagamento in favore di della Parte_1 CP_1 diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare all'esito del giudizio;
pagina 2 di 6 - con condanna alle spese del presente giudizio di opposizione, nonché della precedente fase monitoria”.
FATTO E DIRITTO
1.
d'ora in avanti anche solo ) conseguiva, dal Tribunale Controparte_1 CP_1 di Bologna, decreto ingiuntivo n. 3375/2023 in data 31 luglio 2023 nei confronti del CP_2 per l'importo di complessivi € 49.198,45, a titolo di corrispettivi dovuti per la fornitura
[...] di energia elettrica e gas erogata da n favore del medesimo nell'esercizio Parte_2 Pt_1 della sua attività di impresa negli immobili comunali risultanti dalle fatture specificamente indicate, oggetto di contratto di cessione di crediti concluso con Parte_3
2.
[...]
Avverso tale decreto proponeva opposizione il che innanzitutto eccepiva, in Parte_1 rito, l'incompetenza per territorio del Tribunale adito, deducendo che aveva agito CP_1 dinanzi al Tribunale di Bologna (e non dinanzi al Tribunale di Patti) sulla base di quanto
“asseritamente previsto nell'originario art. 14 delle Condizioni Generali del contratto di fornitura di energia il quale prevederebbe che ogni controversia tra quest'ultima società e il Parte_2 cliente finale deve essere decisa innanzi al Foro esclusivo di Bologna”, mentre esso opponente non aveva mai sottoscritto alcun contratto di fornitura con la società cedente, sicché competente era, ai sensi degli artt. 637 e 20 c.p.c., il Tribunale di Patti quale luogo in cui avevano sede gli uffici di tesoreria dell'ente debitore;
deduceva inoltre la carenza di legittimazione attiva di . CP_1
Nel merito deduceva l'infondatezza della pretesa creditoria.
3.
Integratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio che contestava la CP_1 fondatezza dell'eccezione di incompetenza sollevata dall'opponente, per la mancata contestazione sotto tutti i profili della competenza del Tribunale di Bologna;
e contestava, in ogni caso, la fondatezza, nel merito, dell'opposizione della quale chiedeva il rigetto.
4.
Ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. e la causa veniva trattenuta in decisione con riserva di deposito della sentenza;
rimessa la causa sul ruolo per il tentativo di conciliazione, all'udienza del 27 novembre 2025, mutato il giudice, le parti pagina 3 di 6 davano atto che non vi erano spazi per una conciliazione e precisavano nuovamente le conclusioni procedendo alla discussione, ad esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c..
* * *
5.
L'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall'opponente per essere competente il Tribunale di Patti – il cui esame è preliminare – è fondata e merita accoglimento.
Se è vero, infatti, che il difetto di competenza territoriale derogabile deve essere eccepito dal convenuto
(nella specie opponente-convenuto in senso sostanziale) sotto tutti i possibili profili, con la conseguenza che il difetto o il ritardo di tale specifica contestazione fa sì che la competenza resti radicata presso il giudice adito in base al profilo non contestato;
è altrettanto vero che, secondo il condivisibile orientamento della Suprema Corte, quanto l'attore (opposto-attore in senso sostanziale) precisi il criterio di collegamento che ha legittimato la scelta del foro, il convenuto può limitarsi a contestare tale criterio, laddove indicato dallo stesso attore come unico ed esclusivo (cfr. Cass.
15101/2000; 9783/2009; 3142/2011; e altresì, tra le più recenti, Cass. 5817/2024 in massima: “In tema di competenza per territorio derogabile, nelle cause relative ai diritti di obbligazione, il principio in base al quale grava sulla parte che eccepisce l'incompetenza l'onere di contestare tutti i possibili criteri di collegamento previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. subisce un'eccezione ove l'attore indichi espressamente di volere radicare la competenza territoriale in forza di un determinato criterio, in tal caso dovendo il convenuto contestare solo quel criterio, non potendosi addossare su di lui l'onere di contestare criteri di collegamento esclusi dall'attore”).
Orbene, nella specie l'opposta (attore in senso sostanziale) ha chiaramente ed in maniera univoca indicato quale foro esclusivo, sotto il profilo della competenza, il Tribunale di Bologna in forza della clausola di cui all'art. 14 delle Condizioni Generali di contratto (relative al rapporto di fornitura con la società erogatrice della fornitura, ossia , laddove, nel ricorso monitorio, ha Parte_2 chiaramente fatto esclusivo riferimento alla clausola derogatoria della competenza con attribuzione della competenza esclusiva al Tribunale di Bologna (cfr. ricorso monitorio, a pag. 8: “L'art. 14 delle
Condizioni Generali di contratto per le forniture in salvaguardia (allegate) prevede che per ogni controversia tra (e quindi anche i suoi aventi causa) e cliente il foro competente in via Parte_2 esclusiva è quello di Bologna”).
5.1
pagina 4 di 6 Ne consegue che, ben sollevata l'eccezione di incompetenza per territorio, va valutata la fondatezza di tale deroga, avendo l'opponente espressamente contestato di avere mai sottoscritto accordo scritto.
Orbene, premesso che è circostanza non contestata dall'opposta che l'opponente è Ente locale con sede situata fuori del circondario del Tribunale di Bologna, e segnatamente a , dove ha, altresì, sede Pt_1
l'ufficio di tesoreria (e sul punto è sufficiente richiamare, tra le altre, Cass. 3505/2020) e che la fornitura – quanto al luogo di insorgenza del credito – è avvenuta in favore di immobili comunali, senza che sia stato concluso alcun accordo tra le parti (cfr. ricorso monitorio), va osservato che la clausola derogatoria della competenza non risulta specificamente approvata per iscritto.
Non assumono, infatti, rilievo le condizioni generali di contratto adottate dalla società fornitrice
(cedente del credito all'odierna opposta), posto che la relativa clausola derogatoria, operando “quale clausola onerosa inserita in uno schema standardizzato, necessita della specifica approvazione per iscritto secondo il meccanismo previsto dagli artt. 1341 e 1342 c.c.” (cfr. Cass. 33200/2024, sia pure con riguardo alla fattispecie di previsione generale contenuta nel codice di rete adottato unilateralmente dalla società di distribuzione nell'ambito di contratto di vettoriamento e distribuzione di gas): circostanza, questa, non ricorrente nella fattispecie in esame, non avendo l'opposta neppure prospettato tale sottoscrizione (del resto non ipotizzabile in relazione a fornitura in regime di tutele graduali/salvaguardia che, appunto, sorgono ex lege).
Ne consegue che, risultando nella specie competente il Tribunale di Patti (espressamente indicato come foro competente dall'opponente, nella formulazione della relativa eccezione), va dichiarata l'incompetenza per territorio del Tribunale di Bologna, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. La causa andrà, quindi, riassunta dinanzi al Tribunale di Patti competente per territorio nel termine di legge (tre mesi) ex art. 50 c.p.c..
6.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate, avuto riguardo ai parametri minimi
(per l'assenza di qualsiasi attività istruttoria e la limitata entità delle questioni trattate), in € 286,00 per anticipazioni ed € 3.809,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente decidendo, ogni altra istanza o eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara l'incompetenza del Tribunale di Bologna per essere competente il Tribunale di Patti e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
riassunzione nel termine di legge ex art. 50 c.p.c.; pagina 5 di 6 2) condanna l'opposta alla rifusione, in favore dell'opponente, delle spese processuali che liquida in €
286,00 per anticipazioni ed € 3.809,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA, come per legge.
Bologna, così deciso il 26 dicembre 2025
IL GIUDICE
dott. Alessandra Cardarelli
pagina 6 di 6