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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/03/2025, n. 1056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1056 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 04/03/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Antonella Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 2652/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
e CP_1 CP_2
alle ore 11 sono presenti l'avv. Loredana Marino in sostituzione dell'avv. ALESSI
CHRISTIAN per parte ricorrente nonché l'avv. Marcella Camarda per l' . CP_1
Nessuno è comparso per . CP_2
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario
Preso atto di quanto sopra si ritira in camera di consiglio
Il verbale chiuso alle ore 11.10
*********************
Successivamente, alle ore 15 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Antonella Di
Maio, nella causa iscritta al n° 2652/2024 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. ALESSI CHRISTIAN, giusta procura in atti
-ricorrente -
CONTRO
, in, Controparte_3
in persona del suo Direttore Regionale per la Sicilia, legale rappresentante pro- tempore, elettivamente domiciliato in Palermo, Viale del Fante n. 58/D presso gli
Uffici dell'Avvocatura Regionale Inail, rappresentato e difeso dall'Avv. CACIOPPO
SALVATORE, giusta procura in atti
E
, , in persona di Controparte_4 CP_5 in qualità di Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio SICILIA, a ciò
[...] autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio - Persona_1
Roma repertorio nr 180134 raccolta nr 12348 del 22/06/2023, ed elettivamente domiciliata in Roma, via Lombardia n. 30, presso lo studio dell'Avv. Giovanni
Colonna Romano
- resistenti – oggetto: opposizione ad iscrizione ipotecaria ha pronunciato
S E N T E N Z A mediante lettura del seguente
D I S P O S I T I V O
2 Il Giudice Onorario, definitivamente pronunciando, dichiara la prescrizione dei crediti di cui alla cartella n. 29620030035079958 e conseguentemente l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria e per l'effetto condanna Controparte_6
alla immediata cancellazione a sua cura e spese .
Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore Controparte_6
del ricorrente, quantificate in euro 2.800,00, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Christian Alessi, antistatario.
Compensa le spese con . CP_1
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 23/02/2024, la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'iscrizione ipotecaria avente ad oggetto la cartella di pagamento n. 296200300035079958, chiedendo dichiararsi l'illegittimità della stessa nonché la prescrizione dei crediti contenuti nella cartella .
e si costituivano in giudizio CP_1 Controparte_6
contestando il ricorso di cui ne chiedevano il rigetto.
La causa all'udienza odierna è stata decisa.
Va preliminarmente dichiarata l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria opposta, atteso che non è stata preceduta da alcuna previa comunicazione al ricorrente.
Sul punto infatti le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che “In tema di riscossione coattiva delle imposte, l'Amministrazione Finanziaria prima di iscrivere l'ipoteca sui beni immobili ai sensi dell'art. 77 del D.P.R. 29.09.1973, n. 602, deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l'omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento garantito anche dagli artt. 41,47 e 48 della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell'ipoteca, l'iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale di illegittimità” (cfr. SS.UU. n. 19667 del 2014).
In merito alla eccepita prescrizione si osserva quanto segue.
L'art. 3 della L. 335/1995, in materia di riordino del sistema pensionistico, ha
3 espressamente sancito che: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dall'1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria. …”.
Orbene, poiché l'avviso di addebito opposto inerisce a crediti sorti in epoca successiva alla data di entrata in vigore della suddetta norma, deve ritenersi applicabile ai crediti in essa iscritti il nuovo ridotto termine prescrizionale quinquennale.
Era, dunque, onere dell' e dell' Riscossione dimostrare di avere compiuto CP_1 CP_7
atti interruttivi del suddetto termine prescrizionale quinquennale.
Dalla documentazione di emerge che la cartella 29620030035079958 si CP_1
formava in data 28/02/2003 in seguito al mancato pagamento del pregresso per evasione ante denuncia/rata premio, anni dal 1996 al 2000, polizza artigiani, di complessivi € 3.378,55, e della rata premio, polizza dipendenti, anno 2000, di €
678,11, aventi tutte scadenza 16/03/2001, nonché della rata premio anno 2001, polizza dipendenti, di € 1.262,74, scadenza 18/06/2001, su cui scattava sanzione civile per omissione mancato pagamento di € 297,72 e che il ruolo è stato formato in data
30/11/2002, nel rispetto dei termini stabiliti.
Dalla documentazione prodotta da è emerso che Controparte_6
la cartella è stata regolarmente notificata in data 29.04.2003 con deposito presso la casa comunale. L'intimazione di pagamento n. 29620059003074671000 notificata in data 29.10.2005, non può costituire un valido atto interruttivo, in virtù del fatto che la suddetta notifica non è mai stata effettuata al ricorrente riportando, la cartolina la dicitura “trasferito”.
Detto atto, pertanto, non può considerarsi valido atto interruttivo della prescrizione, così come la presunta comunicazione di compensazione, datata 29.07.2014, quando
4 già la prescrizione era maturata.
Il ricorso, pertanto, deve trovare accoglimento.
Le spese di lite vengono poste a carico di come in dispositivo.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 04/03/2025
e liquidate Controparte_6
Il Giudice Onorario Antonella Di Maio
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