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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 05/12/2024, n. 2571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2571 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice rel.
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5649 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2020, promossa da
, nato a [...], il [...] e ivi residente a[...]
64, CF. elettivamente domiciliato in Iglesias (SU), via Gramsci C.F._1
n. 3, presso lo studio dell'Avv. Emanuela Serini C.F. che lo CodiceFiscale_2
rappresenta e difende, che la rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto introduttivo;
ricorrente
contro
nata in [...], il [...], C.F. Controparte_1
, residente in [...], elettivamente C.F._3
domiciliato in Cagliari, Via Alghero n. 19, presso lo studio dell' Avvocato Alessandra Erika Obinu, che la rappresenta e difende giusta procura posta in calce alla comparsa di costituzione;
resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente: “1. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i signori e in AN (SU) Parte_1 Controparte_1
in data 22/04/1990, dando disposizione all'Ufficiale di Stato Civile perché effettui le annotazioni conseguenti;
2. Rigettare la domanda di riconoscimento dell'assegno
CP_ divorzile formulata dalla nella memoria di costituzione, in quanto tardiva e infondata nel merito e tutte le altre domande;
3. Con riferimento all'immobile sito in
AN alla via Roma n. 64, confermare quanto stabilito con l'Ordinanza del
17/06/2022 nel subprocedimento n. 5649/2020-1 e per l'effetto la sussistenza del diritto del Balia di permanere nella disponibilità dell'immobile in ragione dei pregressi accordi;
4. Porre le spese come per legge.”
Nell'interesse della parte resistente: “ Voglia l'Ill.mo:
1. Dichiarare l'improcedibilità della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio per mancanza dei presupposti di legge;
2. Accertare e dichiarare che la separazione dei coniugi di cui al provvedimento del Tribunale di Cagliari del
15/03/2017 resa nell'ambito del procedimento n. 12423/2016 è divenuta inefficace per avvenuta riconciliazione e, con essa, tutte le condizioni che la regolamentavano;
Con
vittoria di spese e competenze del giudizio.”
MOTIVI Con ricorso depositato in data 23.09.2020, ha adito questo Tribunale Parte_1
chiedendo la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
AN (SU) il 22.04.1990 con la signora CP_1
A fondamento della domanda formulata, il ricorrente ha esposto che dall'unione coniugale è nato un figlio: (in data 18/08/1992) che dimora presso il ERona_1
padre ed è economicamente autosufficiente;
che le parti addivenivano ad una separazione consensuale in data 16 febbraio del 2017, omologata dal Tribunale di
Cagliari il 15/03/2017; che nel verbale omologato i coniugi hanno rinunciato reciprocamente all'assegno di mantenimento in quanto autonomi economicamente convenendo che la casa coniugale sita in AN via Roma n. 64 rimanesse a lui assegnata per viverci con il figlio e che la resistente avrebbe dovuto trasferire Per_1
al coniuge , la piena proprietà del fabbricato ad uso abitativo sito nel comune di AN
alla via Roma n. 64 entro un anno dalla concessa omologa e spostare altrove la sua residenza;
che sono trascorsi oltre tre anni dalla separazione senza che i coniugi abbiano ripreso la comunione materiale e spirituale.
Per quanto concerne la condizione reddituale dei coniugi, ha dedotto di essere
CP_ dipendente dell' in AN, mentre la signora presterebbe Controparte_2
attività lavorativa a AN presso l'agriturismo “Grotta del Tesoro”.
*****
Con comparsa depositata il 14.01.20221 si è costituita, opponendosi Controparte_1
alla pronuncia del divorzio per mancanza dei presupposti di legge, essendosi i coniugi riconciliati poco dopo l'omologa della separazione.
La resistente ha dedotto, in particolare, di essere stata invitata dal ricorrente a far rientro nell'abitazione coniugale dopo dieci giorni dalla celebrazione dell'udienza presidenziale e che da allora la vita coniugale è proseguita e non sono stati adempiuti gli accordi di separazione;
che non si è trattato di coabitazione per l'interesse dei figli (in quanto l'unico figlio è già da tempo maggiorenne economicamente autosufficiente e ha una propria vita personale) né di esigenze abitative;
che nel dicembre 2020 il resistente,
dopo un litigio, le ha intimato - con atto di precetto - il rilascio dell'immobile; che i coniugi intendono nuovamente porre fine al matrimonio per motivazioni diverse rispetto alla separazione del 2017; di aver depositato ricorso per la separazione personale (n.
6363/2020 R.G.).
Ciò premesso, ha domandato venisse dichiarata l'improcedibilità della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio per mancanza dei presupposti di legge.
******
All'udienza presidenziale del 5.02.2021, esperito senza buon esito il tentativo di riconciliazione tra i coniugi, il presidente delegato ha sentito le parti personalmente comparse.
Il ricorrente, confermato il contenuto del ricorso, ha dichiarato: “in sede di separazione la casa coniugale è stata assegnata a me con la promessa di cessione di proprietà in quanto intestata a mia moglie. La convivenza non è più ripresa. È vero che mia moglie è
rimasta a vivere nella casa coniugale ma non vi è stata una convivenza. Io da 4 anni e mezzo dormo nel piano scantinato mentre lei al piano di sopra. Lei mi ha sempre promesso di andare via da casa ma mia ha dato attuazione a tale promessa. Attualmente
ancora lavoro a Forestas con lo stipendio di circa euro 1500,00 mensili. Tra qualche anno andrò in pensione. La signora lavora presso un agriturismo e attualmente percepisce la cassa integrazione.
La resistente ha, invece, dichiarato: “Confermo il contenuto della comparsa. in realtà
dopo l'accordo di separazione consensuale abbiamo proseguito la convivenza. Io non sono mai andata via da casa, a parte per 10 giorni dopo i quali ho fatto rientro su domanda di mio marito. Abbiamo continuato a vivere come marito e moglie nel senso che condividevamo gli aspetti della vita in comune. È vero che non dormivamo insieme ma per scelta di mio marito;
nessuno gli ha impedito di dormire nella camera da letto. I
pasti li abbiamo consumati assieme e durante le festività abbiamo avuto ospiti i familiari miei oppure siamo andati ospiti da loro. Pertanto, ribadisco che la convivenza non si è
ma interrotta. Il fatto che abbia deciso di dormire nel piano di sotto è stato determinato anche dal fatto che per un periodo avevamo aperto un B&B e lui andava a dormire sotto. Non ho capito per quale motivo dopo tale periodo lui si sia determinato a chiedere il divorzio. Forse perché dopo il lock down ha ripreso ad uscire con le mie amiche.”
Con ordinanza resa in data 15.05.2021 il Presidente in via provvisoria e urgente ha confermato quanto disposto in sede di separazione;
****
Nella seconda fase del giudizio, con il deposito di memoria integrativa, parte ricorrente ha insistito nelle argomentazioni dedotte e ha formulato le seguenti conclusioni:
1) dichiarare l'improcedibilità della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio per mancanza dei presupposti di legge;
Nel caso in cui il sig. giudice dovesse ritenere di riunire i due procedimenti di divorzio e separazione;
2) Accertare e dichiarare che la separazione dei coniugi di cui al provvedimento del
Tribunale di Cagliari del 15/03/2017 resa nell'ambito del procedimento n. 12423/2016 è
divenuta inefficace per avvenuta riconciliazione e, con essa, tutte le condizioni che la regolamentavano;
3) per l'effetto, pronunciare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto e di comunicarsi eventuali mutamenti di residenza o di domicilio;
4) porre a carico del sig. una somma di denaro ritenuta di giustizia a titolo di Pt_1
mantenimento della coniuge economicamente più debole;
In via subordinata, nell'ipotesi in cui il sig. giudice dovesse ritenere procedibile il procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
5) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra la sig.ra
CP_
ed il sig. ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AN, a Pt_1
mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri;
6) porre a carico del sig. una somma di denaro ritenuta di giustizia a titolo di Pt_1
assegno divorzile in favore della coniuge economicamente più debole.
***
All'udienza del 17.10.2022 i procuratori delle parti hanno dato atto della pendenza del procedimento di separazione per il quale vi è stata una rinuncia agli atti del giudizio.
All'udienza del 31.03.2021 il Giudice ha proceduto all'audizione del figlio delle parti.
Dal colloquio è emerso che la resistente sarebbe rientrata nell'abitazione per prendere le decisioni sulla separazione e non è più andata via. Ha precisato che i genitori non hanno mai dormito insieme (Mio padre dormiva e dorme tuttora nello scantinato.) e
ER svolgevano vite parallele ( madre spesso il sabato sera usciva e rientrava a notte inoltrata. C'è stata qualche occasione in cui abbiamo mangiato tutti insieme per ospitalità nei confronti della mia fidanzata. Preciso che in tutti questi anni ho continuato a vivere in casa con i miei genitori e pertanto ho potuto assistere ai fatti. Si trattava di vite parallele senza condivisione di alcunché. Preciso che la casa consta di un piano primo e di un seminterrato abitabile e io spesso stavo in questo seminterrato con mio padre. Pertanto posso dire che mio padre passava e passa gran parte del tempo nel seminterrato. ) e che si è trattato di una coabitazione e non di convivenza.
****
Nel proseguo di causa sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 n. 6 c.p.c.
e con provvedimento del 3.04.2023, sono state rigettate le istanze di ammissione della prova costituenda formulate dalla resistente e fissata l'udienza del 6.11.2023 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 9.11.2023, tenutasi in modalità cartolare, il giudice ha rimesso la causa al collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
******
Parte resistente ha affermato che la precedente separazione consensuale omologata dal
Tribunale e annotata nei registri di stato civile sarebbe stata una mera formalità, perché
il rapporto di coniugio, nonostante la formalizzazione della separazione, di fatto non era mai cessato e le parti avevano continuato senza alcuna interruzione di sorta, a convivere fino al settembre 2020.
Ha precisato che la vita coniugale si sarebbe interrotta dopo un litigio e poco dopo il ricorrente le avrebbe intimato il rilascio dell'immobile con atto di precetto.
Successivamente la resistente ha proposto domanda di separazione, mentre, il ricorrente ha domandato nel presente giudizio la pronuncia di divorzio. Secondo l'Arru, difatti, la vita matrimoniale non sarebbe mai ripresa, né la moglie avrebbe provato il contrario.
Osserva il Collegio che, a norma dell'art. 157 c.c., gli effetti della separazione possono cessare senza che sia necessario l'intervento del giudice ove i coniugi rendano espressa dichiarazione in tal senso ovvero quando tengano un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione. Nel momento in cui le parti non rendono alcuna dichiarazione (come nel caso di specie) si tratta, quindi, di accertare se, dopo l'omologa della separazione consensuale, le stesse abbiano tenuto un comportamento incompatibile con lo stato di separazione. Di tale comportamento spetta all'attore fornire la prova in modo pieno e incontrovertibile, dimostrando l'avvenuto ripristino della stabile convivenza e l'avvenuta ricostituzione del vincolo matrimoniale nella sua essenza materiale e spirituale (v. Cass. ord. n. 20323/2019). In particolare, la Suprema Corte ha precisato che la riconciliazione non può consistere nel mero ripristino della situazione "quo ante", ma nella piena ricomposizione della comunione coniugale di vita, vale a dire una ripresa delle relazioni reciproche,
oggettivamente rilevanti, tali da comportare il superamento di quello condizioni che rendevano intollerabile la convivenza (v. Cass. n. 24833/2014).
Inoltre, è stato sottolineato dalla Cassazione che la valutazione, rimessa all'apprezzamento del giudice, del comportamento non equivoco e incompatibile con lo stato di separazione delle parti implica un'indagine di fatto "da compiersi attribuendo rilievo preminente alla concretezza degli atti, dei gesti e dei comportamenti posti in essere dagli stessi coniugi, valutati nella loro effettiva capacità dimostrativa della disponibilità alla ripresa della convivenza e alla costituzione di una rinnovata comunione, piuttosto che con riferimento a supposti elementi psicologici, tanto più
difficili da provare in quanto appartenenti alla sfera intima dei sentimenti e della spiritualità soggettiva (v. Cass., sentt. n. 26165 del 2006, n. 3744 del 2001)" (Cass. n.
16661/2012).
Nel caso di specie non sussiste una espressa dichiarazione congiunta dei coniugi in merito alla ricostruzione del vincolo coniugale. Di conseguenza, è necessario procedere alla valutazione dei comportamenti tenuti dalle parti a seguito della separazione consensuale del 2017 .
Sulla questione appare opportuno porre l'accento sulle dichiarazioni rilasciate dal figlio delle parti, il quale, all'udienza del 31.03.2021, ha chiarito che le parti non dormivano insieme (il padre avrebbe pernottato nello scantinato) e svolgevano vite parallele (
Preciso che in tutti questi anni non dormivano insieme. Mio padre dormiva e dorme
tuttora nello scantinato. Svolgevano vite parallele. Mia madre spesso il sabato sera
usciva e rientrava a notte inoltrata. C'è stata qualche occasione in cui abbiamo mangiato tutti insieme per ospitalità nei confronti della mia fidanzata. Preciso che in
tutti questi anni ho continuato a vivere in casa con i miei genitori e pertanto ho potuto
assistere ai fatti. Si trattava di vite parallele senza condivisione di alcunché. Preciso
che la casa consta di un piano primo e di un seminterrato abitabile e io spesso stavo in
questo seminterrato con mio padre. Pertanto posso dire che mio padre passava e passa
gran parte del tempo nel seminterrato. Ribadisco che si è trattata non di convivenza ma
di coabitazione).
Parte resiste al fine di giustificare le dichiarazioni del ragazzo ha rappresentato che i coniugi avevano deciso - di comune accordo - di non mettere al corrente il figlio dell'avvenuta riconciliazione, avendo lo stesso sofferto la crisi familiare e incolpato la madre della separazione, attendendo la metabolizzazione della sua rabbia nei confronti
Part della
Ciò posto, osserva il collegio come le circostanze rappresentate dal figlio, della cui attendibilità non si ha motivo di dubitare, ha fatto emergere con chiarezza che tra i coniugi, a seguito della separazione consensuale del 2017, non sussisteva un vero e proprio progetto di vita comune, ma una mera convivenza formale. D'altronde, se così
come affermato dalla resistente il progetto di vita tra i coniugi era ripreso, pare inverosimile che le parti non abbiano voluto comunicare al figlio, che appunto aveva sofferto la crisi coniugale, l'avvenuta riconciliazione e la ripresa del rapporto di coniugio.
Non può neppure considerarsi dirimente, ai fini della decisione, la messagistica intercorsa tra le parti, in quanto non significativa ai fini della dimostrazione della persistenza del progetto matrimoniale, essendo i messaggi intervallati da lunghi lassi di tempo e dal cui contenuto non è possibile desumere un reciproco attaccamento sentimentale e spirituale. Pertanto, deve desumersi, perlomeno da quanto emerso nel corso del presente giudizio che dopo la separazione consensuale, non sussisteva tra le parti un vero e proprio un progetto di vita comune ( tanto che le parti dormivano in ambienti separati e né avevano informatoil figlio della riconciliazione), ma una mera convivenza formale,
probabilmente indirizzata al benessere del figlio.
Pertanto, deve essere accolta la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio formulata dal ricorrente.
Per quanto concerne la domanda di assegno divorzile formulata nella comparsa di costituzione, deve intendersi rinunciata, non avendo parte resistente reiterato la domanda nelle memorie 183 n. c.p.c e in sede di precisazione delle conclusioni.
Deve trovare conferma quanto determinato tra le parti in sede di separazione con riferimento all'abitazione coniugale, determinazione confermato con ordinanza presidenziale nel presente procedimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
*****
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in AN il
22.04.1990 tra nato a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
nata a [...] il [...], matrimonio trascritto nel registro degli
[...]
atti di matrimonio del Comune di AN (SU), anno 1990, parte II serie A,
ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello Stato
Civile dello stesso Comune.
2. Condanna al pagamento delle spese di lite a favore di Controparte_1 Pt_1 che liquida in complessivi euro 450,00 quale compenso al difensore oltre
[...]
spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Cagliari in data 22.11.2024, nella camera di Consiglio della Prima
Sezione Civile del Tribunale.
Il giudice est.
Mario Farina Il Presidente
Giorgio Latti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice rel.
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5649 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2020, promossa da
, nato a [...], il [...] e ivi residente a[...]
64, CF. elettivamente domiciliato in Iglesias (SU), via Gramsci C.F._1
n. 3, presso lo studio dell'Avv. Emanuela Serini C.F. che lo CodiceFiscale_2
rappresenta e difende, che la rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto introduttivo;
ricorrente
contro
nata in [...], il [...], C.F. Controparte_1
, residente in [...], elettivamente C.F._3
domiciliato in Cagliari, Via Alghero n. 19, presso lo studio dell' Avvocato Alessandra Erika Obinu, che la rappresenta e difende giusta procura posta in calce alla comparsa di costituzione;
resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente: “1. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i signori e in AN (SU) Parte_1 Controparte_1
in data 22/04/1990, dando disposizione all'Ufficiale di Stato Civile perché effettui le annotazioni conseguenti;
2. Rigettare la domanda di riconoscimento dell'assegno
CP_ divorzile formulata dalla nella memoria di costituzione, in quanto tardiva e infondata nel merito e tutte le altre domande;
3. Con riferimento all'immobile sito in
AN alla via Roma n. 64, confermare quanto stabilito con l'Ordinanza del
17/06/2022 nel subprocedimento n. 5649/2020-1 e per l'effetto la sussistenza del diritto del Balia di permanere nella disponibilità dell'immobile in ragione dei pregressi accordi;
4. Porre le spese come per legge.”
Nell'interesse della parte resistente: “ Voglia l'Ill.mo:
1. Dichiarare l'improcedibilità della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio per mancanza dei presupposti di legge;
2. Accertare e dichiarare che la separazione dei coniugi di cui al provvedimento del Tribunale di Cagliari del
15/03/2017 resa nell'ambito del procedimento n. 12423/2016 è divenuta inefficace per avvenuta riconciliazione e, con essa, tutte le condizioni che la regolamentavano;
Con
vittoria di spese e competenze del giudizio.”
MOTIVI Con ricorso depositato in data 23.09.2020, ha adito questo Tribunale Parte_1
chiedendo la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
AN (SU) il 22.04.1990 con la signora CP_1
A fondamento della domanda formulata, il ricorrente ha esposto che dall'unione coniugale è nato un figlio: (in data 18/08/1992) che dimora presso il ERona_1
padre ed è economicamente autosufficiente;
che le parti addivenivano ad una separazione consensuale in data 16 febbraio del 2017, omologata dal Tribunale di
Cagliari il 15/03/2017; che nel verbale omologato i coniugi hanno rinunciato reciprocamente all'assegno di mantenimento in quanto autonomi economicamente convenendo che la casa coniugale sita in AN via Roma n. 64 rimanesse a lui assegnata per viverci con il figlio e che la resistente avrebbe dovuto trasferire Per_1
al coniuge , la piena proprietà del fabbricato ad uso abitativo sito nel comune di AN
alla via Roma n. 64 entro un anno dalla concessa omologa e spostare altrove la sua residenza;
che sono trascorsi oltre tre anni dalla separazione senza che i coniugi abbiano ripreso la comunione materiale e spirituale.
Per quanto concerne la condizione reddituale dei coniugi, ha dedotto di essere
CP_ dipendente dell' in AN, mentre la signora presterebbe Controparte_2
attività lavorativa a AN presso l'agriturismo “Grotta del Tesoro”.
*****
Con comparsa depositata il 14.01.20221 si è costituita, opponendosi Controparte_1
alla pronuncia del divorzio per mancanza dei presupposti di legge, essendosi i coniugi riconciliati poco dopo l'omologa della separazione.
La resistente ha dedotto, in particolare, di essere stata invitata dal ricorrente a far rientro nell'abitazione coniugale dopo dieci giorni dalla celebrazione dell'udienza presidenziale e che da allora la vita coniugale è proseguita e non sono stati adempiuti gli accordi di separazione;
che non si è trattato di coabitazione per l'interesse dei figli (in quanto l'unico figlio è già da tempo maggiorenne economicamente autosufficiente e ha una propria vita personale) né di esigenze abitative;
che nel dicembre 2020 il resistente,
dopo un litigio, le ha intimato - con atto di precetto - il rilascio dell'immobile; che i coniugi intendono nuovamente porre fine al matrimonio per motivazioni diverse rispetto alla separazione del 2017; di aver depositato ricorso per la separazione personale (n.
6363/2020 R.G.).
Ciò premesso, ha domandato venisse dichiarata l'improcedibilità della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio per mancanza dei presupposti di legge.
******
All'udienza presidenziale del 5.02.2021, esperito senza buon esito il tentativo di riconciliazione tra i coniugi, il presidente delegato ha sentito le parti personalmente comparse.
Il ricorrente, confermato il contenuto del ricorso, ha dichiarato: “in sede di separazione la casa coniugale è stata assegnata a me con la promessa di cessione di proprietà in quanto intestata a mia moglie. La convivenza non è più ripresa. È vero che mia moglie è
rimasta a vivere nella casa coniugale ma non vi è stata una convivenza. Io da 4 anni e mezzo dormo nel piano scantinato mentre lei al piano di sopra. Lei mi ha sempre promesso di andare via da casa ma mia ha dato attuazione a tale promessa. Attualmente
ancora lavoro a Forestas con lo stipendio di circa euro 1500,00 mensili. Tra qualche anno andrò in pensione. La signora lavora presso un agriturismo e attualmente percepisce la cassa integrazione.
La resistente ha, invece, dichiarato: “Confermo il contenuto della comparsa. in realtà
dopo l'accordo di separazione consensuale abbiamo proseguito la convivenza. Io non sono mai andata via da casa, a parte per 10 giorni dopo i quali ho fatto rientro su domanda di mio marito. Abbiamo continuato a vivere come marito e moglie nel senso che condividevamo gli aspetti della vita in comune. È vero che non dormivamo insieme ma per scelta di mio marito;
nessuno gli ha impedito di dormire nella camera da letto. I
pasti li abbiamo consumati assieme e durante le festività abbiamo avuto ospiti i familiari miei oppure siamo andati ospiti da loro. Pertanto, ribadisco che la convivenza non si è
ma interrotta. Il fatto che abbia deciso di dormire nel piano di sotto è stato determinato anche dal fatto che per un periodo avevamo aperto un B&B e lui andava a dormire sotto. Non ho capito per quale motivo dopo tale periodo lui si sia determinato a chiedere il divorzio. Forse perché dopo il lock down ha ripreso ad uscire con le mie amiche.”
Con ordinanza resa in data 15.05.2021 il Presidente in via provvisoria e urgente ha confermato quanto disposto in sede di separazione;
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Nella seconda fase del giudizio, con il deposito di memoria integrativa, parte ricorrente ha insistito nelle argomentazioni dedotte e ha formulato le seguenti conclusioni:
1) dichiarare l'improcedibilità della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio per mancanza dei presupposti di legge;
Nel caso in cui il sig. giudice dovesse ritenere di riunire i due procedimenti di divorzio e separazione;
2) Accertare e dichiarare che la separazione dei coniugi di cui al provvedimento del
Tribunale di Cagliari del 15/03/2017 resa nell'ambito del procedimento n. 12423/2016 è
divenuta inefficace per avvenuta riconciliazione e, con essa, tutte le condizioni che la regolamentavano;
3) per l'effetto, pronunciare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto e di comunicarsi eventuali mutamenti di residenza o di domicilio;
4) porre a carico del sig. una somma di denaro ritenuta di giustizia a titolo di Pt_1
mantenimento della coniuge economicamente più debole;
In via subordinata, nell'ipotesi in cui il sig. giudice dovesse ritenere procedibile il procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
5) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra la sig.ra
CP_
ed il sig. ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AN, a Pt_1
mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri;
6) porre a carico del sig. una somma di denaro ritenuta di giustizia a titolo di Pt_1
assegno divorzile in favore della coniuge economicamente più debole.
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All'udienza del 17.10.2022 i procuratori delle parti hanno dato atto della pendenza del procedimento di separazione per il quale vi è stata una rinuncia agli atti del giudizio.
All'udienza del 31.03.2021 il Giudice ha proceduto all'audizione del figlio delle parti.
Dal colloquio è emerso che la resistente sarebbe rientrata nell'abitazione per prendere le decisioni sulla separazione e non è più andata via. Ha precisato che i genitori non hanno mai dormito insieme (Mio padre dormiva e dorme tuttora nello scantinato.) e
ER svolgevano vite parallele ( madre spesso il sabato sera usciva e rientrava a notte inoltrata. C'è stata qualche occasione in cui abbiamo mangiato tutti insieme per ospitalità nei confronti della mia fidanzata. Preciso che in tutti questi anni ho continuato a vivere in casa con i miei genitori e pertanto ho potuto assistere ai fatti. Si trattava di vite parallele senza condivisione di alcunché. Preciso che la casa consta di un piano primo e di un seminterrato abitabile e io spesso stavo in questo seminterrato con mio padre. Pertanto posso dire che mio padre passava e passa gran parte del tempo nel seminterrato. ) e che si è trattato di una coabitazione e non di convivenza.
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Nel proseguo di causa sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 n. 6 c.p.c.
e con provvedimento del 3.04.2023, sono state rigettate le istanze di ammissione della prova costituenda formulate dalla resistente e fissata l'udienza del 6.11.2023 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 9.11.2023, tenutasi in modalità cartolare, il giudice ha rimesso la causa al collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
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Parte resistente ha affermato che la precedente separazione consensuale omologata dal
Tribunale e annotata nei registri di stato civile sarebbe stata una mera formalità, perché
il rapporto di coniugio, nonostante la formalizzazione della separazione, di fatto non era mai cessato e le parti avevano continuato senza alcuna interruzione di sorta, a convivere fino al settembre 2020.
Ha precisato che la vita coniugale si sarebbe interrotta dopo un litigio e poco dopo il ricorrente le avrebbe intimato il rilascio dell'immobile con atto di precetto.
Successivamente la resistente ha proposto domanda di separazione, mentre, il ricorrente ha domandato nel presente giudizio la pronuncia di divorzio. Secondo l'Arru, difatti, la vita matrimoniale non sarebbe mai ripresa, né la moglie avrebbe provato il contrario.
Osserva il Collegio che, a norma dell'art. 157 c.c., gli effetti della separazione possono cessare senza che sia necessario l'intervento del giudice ove i coniugi rendano espressa dichiarazione in tal senso ovvero quando tengano un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione. Nel momento in cui le parti non rendono alcuna dichiarazione (come nel caso di specie) si tratta, quindi, di accertare se, dopo l'omologa della separazione consensuale, le stesse abbiano tenuto un comportamento incompatibile con lo stato di separazione. Di tale comportamento spetta all'attore fornire la prova in modo pieno e incontrovertibile, dimostrando l'avvenuto ripristino della stabile convivenza e l'avvenuta ricostituzione del vincolo matrimoniale nella sua essenza materiale e spirituale (v. Cass. ord. n. 20323/2019). In particolare, la Suprema Corte ha precisato che la riconciliazione non può consistere nel mero ripristino della situazione "quo ante", ma nella piena ricomposizione della comunione coniugale di vita, vale a dire una ripresa delle relazioni reciproche,
oggettivamente rilevanti, tali da comportare il superamento di quello condizioni che rendevano intollerabile la convivenza (v. Cass. n. 24833/2014).
Inoltre, è stato sottolineato dalla Cassazione che la valutazione, rimessa all'apprezzamento del giudice, del comportamento non equivoco e incompatibile con lo stato di separazione delle parti implica un'indagine di fatto "da compiersi attribuendo rilievo preminente alla concretezza degli atti, dei gesti e dei comportamenti posti in essere dagli stessi coniugi, valutati nella loro effettiva capacità dimostrativa della disponibilità alla ripresa della convivenza e alla costituzione di una rinnovata comunione, piuttosto che con riferimento a supposti elementi psicologici, tanto più
difficili da provare in quanto appartenenti alla sfera intima dei sentimenti e della spiritualità soggettiva (v. Cass., sentt. n. 26165 del 2006, n. 3744 del 2001)" (Cass. n.
16661/2012).
Nel caso di specie non sussiste una espressa dichiarazione congiunta dei coniugi in merito alla ricostruzione del vincolo coniugale. Di conseguenza, è necessario procedere alla valutazione dei comportamenti tenuti dalle parti a seguito della separazione consensuale del 2017 .
Sulla questione appare opportuno porre l'accento sulle dichiarazioni rilasciate dal figlio delle parti, il quale, all'udienza del 31.03.2021, ha chiarito che le parti non dormivano insieme (il padre avrebbe pernottato nello scantinato) e svolgevano vite parallele (
Preciso che in tutti questi anni non dormivano insieme. Mio padre dormiva e dorme
tuttora nello scantinato. Svolgevano vite parallele. Mia madre spesso il sabato sera
usciva e rientrava a notte inoltrata. C'è stata qualche occasione in cui abbiamo mangiato tutti insieme per ospitalità nei confronti della mia fidanzata. Preciso che in
tutti questi anni ho continuato a vivere in casa con i miei genitori e pertanto ho potuto
assistere ai fatti. Si trattava di vite parallele senza condivisione di alcunché. Preciso
che la casa consta di un piano primo e di un seminterrato abitabile e io spesso stavo in
questo seminterrato con mio padre. Pertanto posso dire che mio padre passava e passa
gran parte del tempo nel seminterrato. Ribadisco che si è trattata non di convivenza ma
di coabitazione).
Parte resiste al fine di giustificare le dichiarazioni del ragazzo ha rappresentato che i coniugi avevano deciso - di comune accordo - di non mettere al corrente il figlio dell'avvenuta riconciliazione, avendo lo stesso sofferto la crisi familiare e incolpato la madre della separazione, attendendo la metabolizzazione della sua rabbia nei confronti
Part della
Ciò posto, osserva il collegio come le circostanze rappresentate dal figlio, della cui attendibilità non si ha motivo di dubitare, ha fatto emergere con chiarezza che tra i coniugi, a seguito della separazione consensuale del 2017, non sussisteva un vero e proprio progetto di vita comune, ma una mera convivenza formale. D'altronde, se così
come affermato dalla resistente il progetto di vita tra i coniugi era ripreso, pare inverosimile che le parti non abbiano voluto comunicare al figlio, che appunto aveva sofferto la crisi coniugale, l'avvenuta riconciliazione e la ripresa del rapporto di coniugio.
Non può neppure considerarsi dirimente, ai fini della decisione, la messagistica intercorsa tra le parti, in quanto non significativa ai fini della dimostrazione della persistenza del progetto matrimoniale, essendo i messaggi intervallati da lunghi lassi di tempo e dal cui contenuto non è possibile desumere un reciproco attaccamento sentimentale e spirituale. Pertanto, deve desumersi, perlomeno da quanto emerso nel corso del presente giudizio che dopo la separazione consensuale, non sussisteva tra le parti un vero e proprio un progetto di vita comune ( tanto che le parti dormivano in ambienti separati e né avevano informatoil figlio della riconciliazione), ma una mera convivenza formale,
probabilmente indirizzata al benessere del figlio.
Pertanto, deve essere accolta la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio formulata dal ricorrente.
Per quanto concerne la domanda di assegno divorzile formulata nella comparsa di costituzione, deve intendersi rinunciata, non avendo parte resistente reiterato la domanda nelle memorie 183 n. c.p.c e in sede di precisazione delle conclusioni.
Deve trovare conferma quanto determinato tra le parti in sede di separazione con riferimento all'abitazione coniugale, determinazione confermato con ordinanza presidenziale nel presente procedimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
*****
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in AN il
22.04.1990 tra nato a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
nata a [...] il [...], matrimonio trascritto nel registro degli
[...]
atti di matrimonio del Comune di AN (SU), anno 1990, parte II serie A,
ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello Stato
Civile dello stesso Comune.
2. Condanna al pagamento delle spese di lite a favore di Controparte_1 Pt_1 che liquida in complessivi euro 450,00 quale compenso al difensore oltre
[...]
spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Cagliari in data 22.11.2024, nella camera di Consiglio della Prima
Sezione Civile del Tribunale.
Il giudice est.
Mario Farina Il Presidente
Giorgio Latti