TRIB
Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 03/03/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1017/2022 RGAC
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, Sezione Civile, nella persona del dott. Antonio SCORTECCI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli Affari Contenziosi in epigrafe tra
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Alfonso GUARAGNA (C.F. ) C.F._2
- attore - contro
(C.F. ), ubicato a Scalea, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Fabio ARIETA (C.F. ) C.F._3
e
(C.F.: , rappresentato e difeso dagli Controparte_2 C.F._4
avv.ti Francesco CRISTIANI (C.F.: ) e Dario BERGAMO C.F._5
(C.F.: ; C.F._6
- convenuti -
e
(P.I. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_3 P.IVA_2
Antonello BEVILACQUA (C.F. ) C.F._7 e
(P.I. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Controparte_4 P.IVA_3
ARIETA (C.F. ) e Carlo Maria ARIETA (C.F. C.F._8
C.F._9
- terzi chiamati -
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. – Con atto di citazione ritualmente notificato, ha esposto, in Parte_1
sintesi, che:
- è proprietario – in forza dell'atto di assegnazione di alloggio di cooperativa dell'1.9.1980 e dell'atto di compravendita per Notar di Napoli Persona_1
del 29.6.2005 (Rep. n. 58975) – dell'appartamento, con soprastante terrazzo di proprietà esclusiva, contraddistinto al NCEU del Comune di Scalea al fg. 1, p.lla
372, sub. 11, posto al secondo piano del fabbricato sito, in Scalea, Località
Petrosa, Via Raffaele Sanseverino n. 32, parte del Controparte_1
[...]
- tale immobile ha subito nel tempo ripetuti fenomeni di infiltrazioni, con conseguenti gravi danni, provenienti dal lastrico solare condominiale, come accertato nella CT del 25.3.2013, a cura del Geom. , Controparte_5 nell'ATP n. 452/12 RAC;
- ha già chiesto al il risarcimento dei danni accertati con la CP_1
predetta consulenza nel successivo procedimento iscritto al n. 100409/2013
R.G.A.C., definito con la sentenza n. 11/2021 del Tribunale di Paola dell'8.1.2021, con la quale il convenuto è stato condannato, ai sensi dell'art. 2051 c.c., al pagamento della somma di € 15.719,31 per il ripristino dell'immobile dell'attore ed alla esecuzione dei lavori necessari alla eliminazione delle cause delle infiltrazioni nel rispetto delle indicazioni contenute alle pagine 9 e 10 della predetta CT;
CP_5
- nel corso del citato procedimento, in ragione del verificarsi di rilevanti eventi metereologici e del correlato ripetersi dei fenomeni infiltrativi – con particolare
2 riferimento a quelli che hanno portato all'intervento dei Vigili del Fuoco di
Scalea del 26.2.2013 e 17.2.2014 –, ha invocato ed ottenuto, in esito all'ulteriore
CT del Geom. del 4.5.2015, l'ordinanza ex art. 700 cpc del CP_5
29.6.2015 (proc. n. 100409-1/2013 RGAC), con cui è stato ordinato al di eseguire i lavori urgenti per la rimozione delle cause delle CP_1
infiltrazioni, già individuati alle pagine 9 e 10 della precedente CT
[...]
del 25.3.2013; CP_5
- nell'inerzia del , ha direttamente eseguito i lavori più urgenti;
CP_1
- con contratto di appalto del 31.3.2017, il ha affidato alla CP_1
l'esecuzione dei lavori oggetto dell'ordinanza del 29.6.2015 CP_4 sotto la Direzione dell'Ing. impegnandosi, ai sensi Controparte_2 dell'art. 1, lett. a) e b), a rimborsare al le spese già sostenute e Pt_1
quelle che avrebbe successivamente sopportato per il ripristino del suo appartamento;
- tuttavia, le ripetute sospensioni di tali lavori (iniziati il 21.4.2017, ma rimasti fermi per circa due anni dal 21.4.2017 e conclusi soltanto il 23.12.2020), in mancanza delle cautela necessarie per prevenire danni da infiltrazioni – con particolare riferimento a quanto accaduto a seguito delle copiose precipitazioni verificatesi nel periodo pasquale 2017 (quando la precedente impermeabilizzazione del lastrico solare era stata rimossa e la nuova non era stata ancora realizzata) –, hanno provocato ulteriori cospicui danni all'appartamento dell'attore, oltre che ai mobili, alla biancheria ed ai vestiti presenti al suo interno, come cristallizzato dal confronto tra le relazioni del DL
Ing. pre demolizioni (datata 3.4.2017) e post demolizioni _2
(datata 21.4.2017).
Pertanto, considerato il giudicato formatosi sulla sentenza 11/2021 del Tribunale di
Paola limitato ai fatti dedotti con l'atto di citazione e, quindi, ai danni accertati con la
CT del 25.3.2013, l'attore ha distino i successivi episodi di infiltrazioni, CP_5
con i correlati danni, a seconda del loro verificarsi prima o dopo il contratto di appalto del 31.3.2017, ritenendo che, per questi ultimi, vi fosse la responsabilità solidale del
Direttore dei Lavori.
3 Ha, quindi, chiesto di:
1) accertare che, anche nel periodo successivo agli episodi oggetto del procedimento n. 100409/2013 R.G., e, quindi, dal 2013 il proprio appartamento ha continuato a subire ulteriori gravi danni determinati da reiterati fenomeni di infiltrazioni di acqua provenienti dal terrazzo di copertura di proprietà
imputabili alla responsabilità del CP_6 Controparte_1 ex art. 2051 c.c. e, per l'effetto, con riguardo alla fase antecedente
[...]
l'inizio dei lavori di cui al contratto di appalto stipulato il 31.3.2017, condannare il predetto , in forza dell'impegno ex art. 1988 c.c. CP_1 contenuto nell'art. 1, lett. a) e b), del contratto predetto, al rimborso di €
20.544,11 (già detratto l'acconto percepito di € 7.000,00) o della diversa somma di giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
2) accertare che, in relazione alla fase successiva alla stipula del predetto contratto di appalto del 31.3.2017, a causa delle ripetute sospensioni dei lavori, in mancanza delle cautela necessarie per prevenire danni da infiltrazioni e, quindi, per colpa ascrivibile ad inerzia del committente CP_1
ex art. 2051 o 2043 c.c. ed a negligenza, imprudenza ed imperizia
[...]
del Direttore dei Lavori, Ing. sono scaturiti, nel proprio _2
appartamento, gli ulteriori gravi danni descritti nella relazione post demolizioni redatta dal D.L. in data 21.4.2017 (specialmente a seguito dei violenti temporali ed acquazzoni abbattutisi nella costa alto tirrenica nel periodo pasquale 2017, quando l'intera impermeabilizzazione della copertura era stata rimossa e non ancora ripristinata) e, per l'effetto, condannare entrambi i convenuti in solido al risarcimento dei relativi danni, quantificabili come segue:
a) € 11.207,97 (o la minore o maggiore somma di giustizia) a titolo di danno emergente, pari alle spese sostenute dall'attore per il ripristino dell'appartamento e dei mobili danneggiati;
b) € 28.672,00 a titolo di lucro cessante per mancato godimento dell'appartamento, in relazione all'intero periodo di impossibilità di utilizzo, dal gennaio 2013 sino al dicembre 2020, pari al valore
4 locatizio dell'immobile (€ 153,60 al mese, ad eccezione dei mesi di luglio ed agosto, durante i quali, in ragione della vocazione turistica della zona e dell'ubicazione dell'immobile, il valore locatizio mensile raggiunge € 1.024,00) con la responsabilità solidale dell'Ing. nei limiti di € 13.875,20 in relazione al periodo _2 compreso tra l'inizio dei lavori (aprile 2017) e la loro conclusione
(dicembre 2020);
c) € 100.000,00 (o la diversa somma di giustizia, da liquidarsi in via equitativa ex art.1226 c.c.), a titolo di danni non patrimoniali, per l'alterazione delle abitudini di vita, non avendo avuto la possibilità di sfruttare le immobile per lo scopo (casa-vacanza) per il quale era stato acquistato fino alla conclusione dei lavori (dicembre 2020; importo per il quale è dedotta la solidarietà dell'Ing. _2 limitatamente al periodo compreso tra l'inizio dei lavori (aprile 2017) e la loro conclusione (dicembre 2020).
1.2. – Si è costituito il il quale ha dedotto che: Controparte_1
- con il contratto di appalto del 31.3.2017 ha dato attuazione all'ordine di esecuzione lavori contenuto dapprima nell'ordinanza del Tribunale di Paola del
29.6.2015 ex art. 700 c.p.c in corso di causa (proc. n. 100409-1/2013 RGAC) e, poi, nella sentenza 11/2021 del Tribunale di Paola (proc. n. 100409/2013
RGAC);
- le spese sostenute dall'attore per il ripristino dell'immobile devono essere computate nell'importo liquidato a carico del con la predetta CP_1
sentenza 11/2021;
- peraltro, l'unica fattura rilevate a tale fine, effettivamente riconosciuta ai sensi dell'art. 1, lett. a) del citato contratto, è la 18/2016 della per € Pt_2
10.450,00 (soddisfatta per € 9.000,00, come da bonifici allegati), non anche la fattura 15/2016, che, sebbene emessa in pari data, non è stata presentata in sede di stipula dell'appalto del 31.3.2017 e, quindi, non è stata considerata nell'art. 1, lett. a, del medesimo contratto;
in ogni caso la fattura 15/2016 non risulta pagata e, per di più, appare una duplicazione della 18/2016;
5 - del resto, i lavori di ripristino dell'immobile non potevano prevede anche il rifacimento di opere abusive;
- i lavori urgenti oggetto di appalto, relativi all'impermeabilizzazione del terrazzo, sono iniziati il 10.4.2017 e, dopo la sospensione del 21.4.2017, sono ripresi l'8.5.2017 e terminati il 5.7.2017;
- successivamente non si sono verificati episodi di infiltrazioni;
- i danni correlati alle successive interruzioni dei lavori sono imputabili esclusivamente all'appaltatrice (in quanto essa, ai sensi dell'art. 11 del contratto, non poteva interromperli per mancato pagamento di singoli condomini e, comunque, si era impegnata, ex art. 10, a non danneggiare le proprietà private), ovvero all'attore (per avere impedito all'appaltatrice di accedere sul luogo di lavoro o comunque quale custode ex art.. 2051 c.c. del lastrico solare nel suo uso esclusivo);
- i danni evidenziati nella relazione post demolizione del DL sono stati riconosciuti dalla e da essa riparati nel corso dei lavori, come CP_4
da relazione di ultimazione lavori e collaudo depositata il 19.1.2021 (come da ricevuta CALABRIA SUE);
- nello stesso periodo, il ha realizzato altri lavori sul proprio Pt_1
immobile, che non riguardavano il ripristino a seguito delle infiltrazioni subite, ma lo spostamento di pareti interne con conseguentemente modiche degli impianti idrici ed elettrici;
- il danno da mancato godimento dell'immobile è già stato liquidato, con la sentenza 11/2021, fino a tutto il 2020;
- il danno non patrimoniale è genericamente dedotto e non provato.
Pertanto, ha chiesto, in via principale, di rigettare le domande formulate dal er infondatezza e, in subordine, di condannare direttamente la Pt_1 CP_4
previa sua chiamata in causa, al risarcimento dei danni in favore dell'attore.
[...]
1.3. – Si è costituito anche l'Ing. il quale ha preliminarmente _2
eccepito l'improcedibilità o l'inammissibilità della domanda di risarcimento del danno da mancata godimento per divieto di ne bis in idem, opponendo il passaggio in giudicato della sentenza 11/2021 del Tribunale di Paola.
6 Nel merito, ha chiesto, in via principale, di rigettare le domande per infondatezza;
in via subordinata, di ridurre l'ammontare del risarcimento per il concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227, 1° comma, c.c.; sempre in via subordinata, di condannare, in regresso, ex art. 2055, 2° comma, c.c., il e la Controparte_1
(previa sua chiamata in causa), secondo le rispettive responsabilità, a CP_4
restituire quanto l'Ing. eventualmente tenuto a pagare in favore _2 dell'attore; in ogni caso, di condannare la propria compagnia assicurativa,
[...]
(previa sua chiamata in causa), in forza della polizza professionale n. CP_3
763897442, a tenerlo indenne da quanto sarà eventualmente tenuto a pagare in favore del Pt_1
A tal fine ha evidenziato che:
- ha redatto il computo metrico allegato al contratto di appalto del 31.3.2017,
limitandosi ad aggiornare quello approntato dal Geom. CT nel CP_5
giudizio cautelare in corso di causa n.100409-1/2013 RGAC, senza determinare l'ammontare dei costi sostenuti dall'attore per il ripristino del suo immobile nel periodo immediatamente antecedente al contratto di appalto del 31.3.2017;
- con lettera del 30.3.2017, è stato nominato dal Direttore dei CP_1
Lavori limitatamente ai lavori c.d. esterni;
- i lavori sono iniziati il 10.4.2017 e sono continuati, con la sola interruzione dal
21.4.2017 al 7.5. 2017 (dovuta alla necessità di redigere ed approvare una variante in corso d'opera), fino al 31.7.2017;
- il 5.7.2017, a meno di tre mesi dall'inizio dei lavori, era già stata eliminata la causa delle infiltrazioni lamentate dall'attore, avendo l'impresa appaltatrice provveduto alla impermeabilizzazione del lastrico solare di proprietà del con esito positivo delle c.d. prove di tenuta;
Pt_1
- i lavori c.d. esterni previsti nel computo metrico di cui al contratto di appalto del
31.3.2017 e nella successiva variante del 6.5.2017 sono sostanzialmente terminati nell'estate del 2019, ad eccezione di alcune rifiniture, come si evince dalla relazione di ultimazione dei lavori del 19.1.2021;
7 - le interruzioni dei lavori sono state dovute alla difficoltà di effettuarli nel periodo estivo, oltre che all'impossibilità per l'impresa appaltatrice di accedere nell'immobile dell'attore;
- tutti i lavori oggetto dell'appalto sono stati collaudati ex art. 23, 7° comma,
D.Lgs. 380/2011, così come si ricava dalla ricevuta CALABRIA SUE del
19.1.2021;
- gli unici danni subiti dall'appartamento dell'attore nel corso di lavori oggetto del contratto di appalto sono quelli descritti nella relazione post demolizione del
21.4.2017, causati da eccezionali eventi metereologici avvenuti nel periodo delle festività pasquali del 16-17.4.2017;
- la su sollecitazione dell'Ing. d in accordo Controparte_4 _2
con il ha provveduto, a proprie spese, all'eliminazione di tali danni, Pt_1
ripristinando il soffitto, le pareti dell'intero immobile e le piastrelle dei bagni, mentre il pavimento e l'impianto elettrico non necessitavano di lavori, come si ricava proprio dalla medesima relazione post demolizione del 21.4.2017
(peraltro, il rifacimento del soffitto, delle pareti dell'intero appartamento e delle piastrelle dei bagni erano lavorazioni già ricomprese nel computo metrico dei c.d. lavori interni allegato al contratto di appalto del 31.3.2017);
- non vi è prova di danni, patrimoniali e non, successivi al completamento dell'impermeabilizzazione del lastrico solare, il 5.7.2017;
- nulla può essere addebitato all'Ing. né ai sensi dell'art. 2051 _2
c.c. – per non avere mai assunto il ruolo di “custode” – né ai sensi dell'art. 2043
c.c., in difetto di prova di suoi comportamenti colposi, avendo diligentemente adempiuto al suo incarico, tra l'altro, intimando all'appaltatrice il ripristino dei danni verificatisi in occasione delle festività pasquali 2017 (come da relazione post demolizione del 21.4.2017), per poi verificarne l'esecuzione (come da relazione di ultimazione dei lavori depositata il 19.1.2021);
- in ogni caso, sussiste il concorso colposo dell'attore sia per avere impedito o comunque ostacolato la tempestiva esecuzione dei lavori all'interno del proprio appartamento da parte della sostituendo, all'inizio del 2018, Controparte_4
la serratura del suo appartamento senza fornire le relative chiavi alla società
8 appaltatrice, sia per avere eseguito, in concomitanza con l'appalto del 31.3.2017, ulteriori lavorazioni che hanno comportato una rilevante modifica dello stato dei luoghi e l'allungamento dei tempi di esecuzione dell'appallato del 31.3.2017
(modifica delle aperture interne nella cucina e nell'ingresso con demolizioni e chiusure in muratura e relative rifiniture e necessità di rifacimento degli impianti idrico ed elettrico e lo spostamento e sostituzione di arredi e mobili);
- infine, non vi è prova che le fatture prodotte si riferiscano all'immobile per cui è causa in quanto l'attore aveva la disponibilità, nel medesimo periodo, di altri immobili in Scalea, oggetto di lavorazioni ed ammodernamenti.
1.4. – Si è costituita anche la terza chiamata la quale ha eccepito CP_4
preliminarmente il passaggio in giudicato della sentenza 11/2021 e, nel merito,
l'infondatezza di ogni domanda proposta nei propri confronti, in assenza di elementi di responsabilità ex art. 1218 c.c. o 2043 c.c., avendo eseguito tempestivamente l'impermeabilizzazione del lastrico solare e ripristinato i danni causati dalle copiose precipitazioni dell'aprile 2017, ovvero, in subordine, la sussistenza del concorso di colpa del danneggiato ai sensi dell'art. 1227, 1° comma, c.c..
1.5. – Si è, infine, costituita la terza chiamata , la quale ha Controparte_3
chiesto, in via principale, di rigettare le domande dell'attore, associandosi alla difesa dell'Ing. , in via subordinata, di accogliere domanda di garanzia del _2
predetto convenuto nei limiti di polizza, mettendo in risalto che:
- ai sensi dell'art. 4 delle Condizioni Generali di Polizza, sono coperti esclusivamente i rischi connessi alla “misura e contabilità dei lavori svolta nell'ambito dell'incarico di Direttore dei Lavori e relativa allo stato di avanzamento dei lavori stessi”, con esclusione, ai sensi dell'art. 15, delle spese legali per professionisti non incaricati dalla medesima compagnia;
- la polizza prevede un massimale di € 250.000,00, con scoperto del 10% ed un minimo di franchigia fissa di € 1.000,00 per sinistro ed un massimo di €
5.000,00.
1.6. – Le parti si sono scambiate le memorie ex art. 183, 6° comma, cpc.
Merita di essere specificamente evidenziato che:
9 - il con la memoria n. 1, ha contestato che i lavori realizzati in Pt_1
esecuzione del contratto di appalto del 31.3.2017 fossero conformi alle indicazioni contenute nella CT del 25.3.2013 (per mancata CP_5 realizzazione, nel lastrico solare, dei “giunti fuganti” e delle pendenze), mettendo in risalto che, per questo motivo, i danni da infiltrazioni continuano a prodursi ancora oggi;
- l'ing. con la memoria n. 1, ha evidenziato che, ai sensi _2 dell'art. 1 delle Condizioni di Assicurazione, la garanzia era pienamente operante, non ricorrevano limiti di polizza ed era nulla la clausola n. 15 (relativa alle spese legali) in quanto derogativa in pejus all'art. 1917, comma 3, c.c. (Cass.
Civ. 5 luglio 2022, n. 21220) ed ha chiesti di dichiarare tale nullità e di condannare “in ogni caso” la rimborsare le spese legali e tecniche CP_3
sostenute dal medesimo assicurato per le fasi stragiudiziali e giudiziali della presente vertenza.
2.1. – Ciò posto, nei confronti del , l'attore – al di là delle distinzione CP_1
di comodo tra la fase svolta prima e dopo l'appalto, utile a perimetrare la solidarietà del Direttore dei Lavori – ha formulato una unitaria domanda di risarcimento dei danni
(patrimoniali e non) subiti, nel proprio appartamento, dal 2013 (dopo il periodo coperto dal giudicato formatosi sulla sentenza 11/2021) al 2020 (fino alla conclusione dei lavori oggetto dell'appalto del 31.3.2017), in conseguenza delle infiltrazioni provenienti dal lastrico solare condominiale, ex art. 2051 cod. civ., come già accertato dalla CT del 25.3.2013. CP_5
Soltanto con la memoria ex art. 183, 6° comma, n. 1 c.p.c., parte attrice ha dedotto la non conformità dei lavori realizzati in esecuzione del contratto di appalto del
31.3.2017 alle indicazioni contenute nella CT del 25.3.2013 e la CP_5
conseguenziale, persistente produzione di danni da infiltrazioni nel proprio appartamento, senza tuttavia formulare una correlata domanda di risarcimento dei predetti ulteriori danni, giacché, in tutti gli scritti difensivi, le domande attoree sono rimaste sempre quelle espresse con l'atto di citazione ed ivi circoscritte al dicembre
2020. L'affermazione della non conformità dei lavori appaltati, pertanto, non solo consiste nella tardiva deduzione ex art. 183, 6° comma, n. 1 c.p.c. di un fatto nuovo
10 non giustificata dalle difese dei convenuti, ma è irrilevante rispetto alla formulata domanda risarcitoria espressamente circoscritta ai danni prodotti fino al completamento dei lavori appaltati (dicembre 2020).
Ebbene, tale domanda è inammissibile nei confronti del in quanto CP_1
interamente coperta dal giudicato formato sulla sentenza n. 11/2021.
In questa decisione, si legge, infatti, che:
- […] ha proposto azione contro il condominio “ Parte_1 [...]
” per ottenerne la condanna a causa delle Controparte_7
infiltrazioni di acqua provenienti dal lastrico solare condominiale […]. La domanda ha ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno da cosa in custodia” (pag. 1 sentenza cit.);
- “la domanda proposta dall'attore è fondata e va accolta nei soli limiti che verranno di seguito indicati” (pag. 4 sentenza cit.);
- “per quanto attiene ai danni patrimoniali, l'attore muove dalla quantificazione operata dal CT [ndr. ] nell'ambito dell'accertamento tecnico CP_5 preventivo, che li indica in € 11.870,68. Deduce, inoltre, un ulteriore aggravamento dovuto dal protrarsi dell'inerzia del anche nelle CP_1 more dell'istaurazione del giudizio di merito. L'ammontare complessivo dei danni riportati dall'abitazione viene quantificato in € 23.038,50 (ctp Ing.
) – doc. 19 produzione di parte attrice), oltre € 181,50 per il Per_2
pagamento di una fattura emessa dalla società per Parte_3
l'esecuzione di un intervento urgente sul lastrico condominiale […]. Ritiene questo giudice che l'aggravamento del danno non sia sufficientemente provato”
(cfr. pag. 5 sentenza 11/2021); “all'attore deve essere accordato il risarcimento di € 11.572,31 per danno (emergente) subito”, come da CT (cfr. CP_5
pag. 7 sentenza cit.);
- per “la perduta possibilità di godere d'un bene immobile […], tenuto conto dei tre mesi di stagione estiva, si ritiene equo quantificare in Euro 460,80 (€
153,60/mese) il canone locativo (figurato) del bene e il corrispondente valore monetario dell'utilità perduta. Detto importo dovrà essere corrisposto per
11 ciascun anno a partire dal 2012 fino all'anno 2020”, sicché, per i predetti nove anni, è stato calcolato in € 4.147.20 (pagg. 6 e 7 sentenza cit.);
- “nulla, invece, è stato provato in ordine al pregiudizio non patrimoniale subito dall'attore, il quale si è limitato ad una generica allegazione circa il mutamento delle proprie “abitudini di vita, senza una descrizione dettagliata del pregiudizio subito e senza una prova rigorosa dello stesso, tenuto conto delle contestazioni sollevate da parte convenuta” (cfr. pag. 7 sentenza cit.).
È, quindi, incontestabile che la domanda in esame ha la medesima causa petendi di quella introdotta nel proc. n. 100409/2013 R.G.A.C. in quanto entrambi i giudizi hanno ad oggetto la richiesta risarcitoria formulata dal in relazione ai Pt_1
danni subiti al proprio appartamento, parte del Controparte_8
, in conseguenza di infiltrazioni provenienti dal lastrico solare condominiale,
[...]
secondo quanto accertato dalla CT del 25.3.2013. CP_5
Non ne dubita neppure l'attore che, per questo, ha circoscritto la presente causa ai danni prodotti dopo l'instaurazione del proc. n. 100409/2013 R.G. fino alla conclusione dei lavori condominiali (dicembre 2020).
Tuttavia, il giudicato formatosi sulla sentenza 11/2021 del Tribunale di Paola copre il dedotto ed il deducibile in relazione alla medesima azione, comprendendo le sopravvenienze fattuali intervenute entro l'udienza di precisazione delle conclusioni svolta, nel proc. 100409/2013 R.G., in data 8.1.2021 e, quindi, anche i danni prodotti tra l'introduzione e la definizione del predetto giudizio con le forme di cui all'art. 281 sexies cpc,
Peraltro, la trascrizione degli stralci della sentenza 11/2021 evidenzia che erano stati specificamente indicati dall'attore in quel procedimento e, correlativamente, sono stati già esaminanti dal Tribunale di Paola con la citata decisione:
- l'aggravamento del danno patrimoniale emergente relativo all'appartamento dell'attore (attraverso la produzione della CTP redatta dall'Ing. ); Per_2
- il danno patrimoniale da lucro cessante (mancato godimento del medesimo immobile) dal 2012 fino a tutto il 2020;
- il danno patrimoniale da mutamento delle abitudini di vita dal 2012 fino a tutto il
2020.
12 In definitiva, quindi, i danni (tra il 2013 ed il dicembre 2020) dedotti con il presente giudizio non erano soltanto “deducibili” nel corso del proc. 100409/2013 R.G., ma sono stati in esso specificamente “dedotti” dall'attore e, quindi, sono divenuti oggetto della richiamata decisione giudiziale.
2.2. – Il medesimo giudicato spiega effetti riflessi anche nei confronti dell'Ing. quale obbligato in solido ex art. 1306 c.c. in ragione della sua _2
espressa richiesta.
Questi, infatti, è il direttore dei lavori (c.d. esterni) con riferimento al contratto stipulato tra la ed il 31.3.2017 per la rimozione Controparte_4 CP_1
delle cause delle infiltrazioni e, quindi, per il periodo di durata dei lavori (da aprile
2017 a dicembre 2020), h assunto il ruolo di “custode” ex art. 2051 c.c. del lastrico solare di cui ha avuto l'effettiva disponibilità (senza per questo esonerare il committente proprietario o l'impresa appaltatrice).
È, quindi, astrattamente obbligato in solido ex art. 2055 cod. civ. con il dei danni ulteriori o dell'aggravamento di danni preesistenti patiti CP_1 dall'attore in conseguenza di infiltrazioni provenienti dal lastrico solare oggetto dei lavori appaltati.
Inoltre – a differenza di quanto sostenuto dalla difesa –, il fatto che l'attore non possa ricevere dai debitori in solido complessivamente più di quanto liquidato in suo favore con la sentenza 11/2021 del Tribunale di Paola non impedisce la formazione di un titolo esecutivo nei confronti di ciascuno dei medesimi debitori in solido.
Tuttavia, secondo la predetta sentenza 11/2021 del Tribunale di Paola – tra l'instaurazione del proc. 100409/2013 R.G. e l'udienza del 8.1.2021 di precisazione delle conclusioni, discussione e pronuncia della sentenza ex art. 281 sexies cpc – non si sono verificati, nell'appartamento dell'attore, danni ulteriori o aggravamenti di danni preesistenti in conseguenza delle infiltrazioni provenienti dal lastrico solare condominiale. Ne deriva che, sulla base del giudicato formatosi sulla predetta sentenza, deve essere escluso che l'immobile del abbia subito danni Pt_1 durante l'esecuzione dei lavori appaltati, tra aprile 2017 e dicembre 2020.
Con la medesima sentenza è stato negato anche il verificarsi di danni non patrimoniali da infiltrazioni provenienti dal lastrico CP_6
13 Infine, con la stessa decisione, il danno da mancato godimento dell'immobile, è stato riconosciuto (nella misura di € 460,18 l'anno, dal 2012 fino al dicembre 2020) come conseguenza delle infiltrazioni già verificate al tempo della istaurazione del giudizio piuttosto che di quelle asseritamente subite nel corso del procedimento, sicché non può essere ricondotto alla “custodia” dell'Ing. uale Direttore dei Lavori _2 eseguiti dall'aprile al dicembre 2020.
In conclusione – alla luce del giudicato formatosi sulla sentenza 11/2021 del Tribunale di Paola ed esteso ex art. 1306 c.c. nei confronti dell'Ing. su sua _2
richiesta – non possono essere affermate né la produzione di danni patrimoniali emergenti o di danni non patrimoniali da infiltrazioni nel periodo della custodia del predetto convenuto quale direttore dei lavori eseguiti tra l'aprile 2017 ed il dicembre
2020 né la sussistenza del nesso di causalità tra la medesima custodia (rectius, tra il lastrico solare in custodia nello stesso periodo) ed il danno patito dall'attore a titolo di mancato godimento dell'immobile.
Deve, quindi, essere rigettata la domanda proposta dall'attore nei confronti dell'Ing.
_2
Nessuna domanda è, invece, stata formulata dall'attore nei confronti della
[...]
CP_4
2.3. – L'inammissibilità ed il rigetto delle domande proposte rispettivamente nei confronti del e dell'Ing. omportano l'assorbimento CP_1 _2
delle domande proposte dai medesimi convenuti, a parte quanto si dirà nel paragrafo successivo.
2.4. – Restano da esaminare le domande – formulate dall'Ing. on la _2
memoria ex art. 183, 6° comma, n. 1 c.p.c. – di declaratoria di nullità della clausola n.
15 del contratto assicurativo (avente ad oggetto il rimborso delle sole spese legali sostenute per professionisti non incaricati dalla medesima compagnia) e di conseguenziale condanna della al rimborso “in ogni caso”, ai sensi CP_3
dell'art. 1917, 3° comma, c.c. delle spese di resistenza sostenute dal suo assicurato.
Al riguardo, la Suprema Corte (Sez. 3, Ordinanza n. 4275 del 16/2/2024) ha chiarito che “in materia di assicurazione della responsabilità civile vanno tenuti distinti e devono costituire oggetto di specifiche domande con indicazione della rispettiva causa
14 petendi: a) il diritto al rimborso delle spese di lite sostenute per la chiamata in causa, che scaturisce dalla sentenza ed ha per presupposto la soccombenza reale o virtuale dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato; b) il diritto alla refusione delle spese di resistenza ex art. 1917, comma 3, c.c., che deriva dal contratto di assicurazione e prescinde da una pronuncia di condanna dell'assicurato nei confronti del terzo;
c) il diritto alla rifusione delle spese di soccombenza ex art. 1917, comma 1, c.c. ossia quelle che l'assicurato è condannato a pagare al terzo vittorioso, che trova fondamento nel contratto di assicurazione ed incontra il limite del massimale”.
Nel presente procedimento, l'Ing. a formulato domanda aggiuntiva _2
e, quindi, “nuova” di refusione delle spese di resistenza ex art. 1917, comma 3, c.c.
(indicate sub b nella predetta Cass. n. 4275/2024), previa declaratoria di nullità della causa n. 15 del contratto di assicurazione, tardivamente, soltanto con la memoria ex art. 183, 6° comma, n. 1 c.p.c.
Peraltro, non può neppure sostenersi che tale ulteriore domanda sia conseguenza della difesa spiegata da giacché il suo richiamo alla clausola n. 15 non era CP_3
pertinente atteso che il convenuto con l'atto di costituzione in _2
giudizio e chiamata in causa della compagna assicuratrice, non aveva chiesto il rimborso delle spese di resistenza ex art. 1917, 3° comma, c.c..
In ogni caso, quest'ultima domanda, quand'anche dovesse essere considerata conseguenza della eccezione di operatività della clausola n. 15 formulata dalla avrebbe dovuto essere proposta all'udienza di trattazione ai sensi CP_3
dell'art. 83, 5° comma, cpc piuttosto che la memoria ex art. 183, 6° comma, n. 1 cpc
(cfr. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30745 del 26/11/2019: “la memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. consente all'attore di precisare e modificare le domande "già proposte", ma non di proporre le domande e le eccezioni che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni formulate dal convenuto, le quali vanno, invece, presentate, a pena di decadenza, entro la prima udienza di trattazione”).
Pertanto, occorre dichiarare l'inammissibilità, per tardività, delle domande di nullità parziale del contratto di assicurazione (clausola n. 15 delle condizioni generali di polizza) e di rimborso delle spese di resistenza ex art. 1917, 3° comma, c.c..
15 2.5 – La peculiare complessità della controversia, la natura formale della presente decisione (vincolata dal giudicato formatosi sulla sentenza 11/2021 del Tribunale di
Paola), la promessa di rimborso, da parte del in favore dell'attore, ai CP_1 sensi delle lettere a) e b) dell'art. 1 del contratto di appalto del 31.3.2017 ed il riconoscimento, da parte del Direttore dei Lavori, nella relazione post demolizioni del
21.4.2017, di ulteriori danni da infiltrazioni subiti dall'attore in concomitanza con le festività pasquali di quell'anno (promessa di rimborso e riconoscimento di danni che, in quanto verificatisi prima dell'udienza in cui sono state precisate le conclusioni nel procedimento definito con la sentenza 11/2021, non possono sovvertire quella decisione), l'inammissibilità delle domande proposte dal convenuto _2
nei confronti della generali e la palese infondatezza delle eccezioni della CP_3
limitative dell'indennizzo spettante all'assicurato in caso di responsabilità professionale, nel complesso, giustificano la compensazione delle spese di giudizio tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara l'inammissibilità della domanda proposta dall'attore nei confronti del Controparte_1
b) rigetta la domanda proposta dall'attore nei confronti di _2
;
[...]
c) dichiara l'inammissibilità delle domande, formulate da CP_9
nei confronti di di nullità parziale del
[...] Controparte_3
contratto assicurativo e di rimborso spese di resistenza ex art. 1917, 3° comma, c.c.;
d) compensa le spese di giudizio.
Si comunichi.
Paola, 3 marzo 2024 Il Giudice
Antonio SCORTECCI
16
17
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, Sezione Civile, nella persona del dott. Antonio SCORTECCI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli Affari Contenziosi in epigrafe tra
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Alfonso GUARAGNA (C.F. ) C.F._2
- attore - contro
(C.F. ), ubicato a Scalea, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Fabio ARIETA (C.F. ) C.F._3
e
(C.F.: , rappresentato e difeso dagli Controparte_2 C.F._4
avv.ti Francesco CRISTIANI (C.F.: ) e Dario BERGAMO C.F._5
(C.F.: ; C.F._6
- convenuti -
e
(P.I. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_3 P.IVA_2
Antonello BEVILACQUA (C.F. ) C.F._7 e
(P.I. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Controparte_4 P.IVA_3
ARIETA (C.F. ) e Carlo Maria ARIETA (C.F. C.F._8
C.F._9
- terzi chiamati -
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. – Con atto di citazione ritualmente notificato, ha esposto, in Parte_1
sintesi, che:
- è proprietario – in forza dell'atto di assegnazione di alloggio di cooperativa dell'1.9.1980 e dell'atto di compravendita per Notar di Napoli Persona_1
del 29.6.2005 (Rep. n. 58975) – dell'appartamento, con soprastante terrazzo di proprietà esclusiva, contraddistinto al NCEU del Comune di Scalea al fg. 1, p.lla
372, sub. 11, posto al secondo piano del fabbricato sito, in Scalea, Località
Petrosa, Via Raffaele Sanseverino n. 32, parte del Controparte_1
[...]
- tale immobile ha subito nel tempo ripetuti fenomeni di infiltrazioni, con conseguenti gravi danni, provenienti dal lastrico solare condominiale, come accertato nella CT del 25.3.2013, a cura del Geom. , Controparte_5 nell'ATP n. 452/12 RAC;
- ha già chiesto al il risarcimento dei danni accertati con la CP_1
predetta consulenza nel successivo procedimento iscritto al n. 100409/2013
R.G.A.C., definito con la sentenza n. 11/2021 del Tribunale di Paola dell'8.1.2021, con la quale il convenuto è stato condannato, ai sensi dell'art. 2051 c.c., al pagamento della somma di € 15.719,31 per il ripristino dell'immobile dell'attore ed alla esecuzione dei lavori necessari alla eliminazione delle cause delle infiltrazioni nel rispetto delle indicazioni contenute alle pagine 9 e 10 della predetta CT;
CP_5
- nel corso del citato procedimento, in ragione del verificarsi di rilevanti eventi metereologici e del correlato ripetersi dei fenomeni infiltrativi – con particolare
2 riferimento a quelli che hanno portato all'intervento dei Vigili del Fuoco di
Scalea del 26.2.2013 e 17.2.2014 –, ha invocato ed ottenuto, in esito all'ulteriore
CT del Geom. del 4.5.2015, l'ordinanza ex art. 700 cpc del CP_5
29.6.2015 (proc. n. 100409-1/2013 RGAC), con cui è stato ordinato al di eseguire i lavori urgenti per la rimozione delle cause delle CP_1
infiltrazioni, già individuati alle pagine 9 e 10 della precedente CT
[...]
del 25.3.2013; CP_5
- nell'inerzia del , ha direttamente eseguito i lavori più urgenti;
CP_1
- con contratto di appalto del 31.3.2017, il ha affidato alla CP_1
l'esecuzione dei lavori oggetto dell'ordinanza del 29.6.2015 CP_4 sotto la Direzione dell'Ing. impegnandosi, ai sensi Controparte_2 dell'art. 1, lett. a) e b), a rimborsare al le spese già sostenute e Pt_1
quelle che avrebbe successivamente sopportato per il ripristino del suo appartamento;
- tuttavia, le ripetute sospensioni di tali lavori (iniziati il 21.4.2017, ma rimasti fermi per circa due anni dal 21.4.2017 e conclusi soltanto il 23.12.2020), in mancanza delle cautela necessarie per prevenire danni da infiltrazioni – con particolare riferimento a quanto accaduto a seguito delle copiose precipitazioni verificatesi nel periodo pasquale 2017 (quando la precedente impermeabilizzazione del lastrico solare era stata rimossa e la nuova non era stata ancora realizzata) –, hanno provocato ulteriori cospicui danni all'appartamento dell'attore, oltre che ai mobili, alla biancheria ed ai vestiti presenti al suo interno, come cristallizzato dal confronto tra le relazioni del DL
Ing. pre demolizioni (datata 3.4.2017) e post demolizioni _2
(datata 21.4.2017).
Pertanto, considerato il giudicato formatosi sulla sentenza 11/2021 del Tribunale di
Paola limitato ai fatti dedotti con l'atto di citazione e, quindi, ai danni accertati con la
CT del 25.3.2013, l'attore ha distino i successivi episodi di infiltrazioni, CP_5
con i correlati danni, a seconda del loro verificarsi prima o dopo il contratto di appalto del 31.3.2017, ritenendo che, per questi ultimi, vi fosse la responsabilità solidale del
Direttore dei Lavori.
3 Ha, quindi, chiesto di:
1) accertare che, anche nel periodo successivo agli episodi oggetto del procedimento n. 100409/2013 R.G., e, quindi, dal 2013 il proprio appartamento ha continuato a subire ulteriori gravi danni determinati da reiterati fenomeni di infiltrazioni di acqua provenienti dal terrazzo di copertura di proprietà
imputabili alla responsabilità del CP_6 Controparte_1 ex art. 2051 c.c. e, per l'effetto, con riguardo alla fase antecedente
[...]
l'inizio dei lavori di cui al contratto di appalto stipulato il 31.3.2017, condannare il predetto , in forza dell'impegno ex art. 1988 c.c. CP_1 contenuto nell'art. 1, lett. a) e b), del contratto predetto, al rimborso di €
20.544,11 (già detratto l'acconto percepito di € 7.000,00) o della diversa somma di giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
2) accertare che, in relazione alla fase successiva alla stipula del predetto contratto di appalto del 31.3.2017, a causa delle ripetute sospensioni dei lavori, in mancanza delle cautela necessarie per prevenire danni da infiltrazioni e, quindi, per colpa ascrivibile ad inerzia del committente CP_1
ex art. 2051 o 2043 c.c. ed a negligenza, imprudenza ed imperizia
[...]
del Direttore dei Lavori, Ing. sono scaturiti, nel proprio _2
appartamento, gli ulteriori gravi danni descritti nella relazione post demolizioni redatta dal D.L. in data 21.4.2017 (specialmente a seguito dei violenti temporali ed acquazzoni abbattutisi nella costa alto tirrenica nel periodo pasquale 2017, quando l'intera impermeabilizzazione della copertura era stata rimossa e non ancora ripristinata) e, per l'effetto, condannare entrambi i convenuti in solido al risarcimento dei relativi danni, quantificabili come segue:
a) € 11.207,97 (o la minore o maggiore somma di giustizia) a titolo di danno emergente, pari alle spese sostenute dall'attore per il ripristino dell'appartamento e dei mobili danneggiati;
b) € 28.672,00 a titolo di lucro cessante per mancato godimento dell'appartamento, in relazione all'intero periodo di impossibilità di utilizzo, dal gennaio 2013 sino al dicembre 2020, pari al valore
4 locatizio dell'immobile (€ 153,60 al mese, ad eccezione dei mesi di luglio ed agosto, durante i quali, in ragione della vocazione turistica della zona e dell'ubicazione dell'immobile, il valore locatizio mensile raggiunge € 1.024,00) con la responsabilità solidale dell'Ing. nei limiti di € 13.875,20 in relazione al periodo _2 compreso tra l'inizio dei lavori (aprile 2017) e la loro conclusione
(dicembre 2020);
c) € 100.000,00 (o la diversa somma di giustizia, da liquidarsi in via equitativa ex art.1226 c.c.), a titolo di danni non patrimoniali, per l'alterazione delle abitudini di vita, non avendo avuto la possibilità di sfruttare le immobile per lo scopo (casa-vacanza) per il quale era stato acquistato fino alla conclusione dei lavori (dicembre 2020; importo per il quale è dedotta la solidarietà dell'Ing. _2 limitatamente al periodo compreso tra l'inizio dei lavori (aprile 2017) e la loro conclusione (dicembre 2020).
1.2. – Si è costituito il il quale ha dedotto che: Controparte_1
- con il contratto di appalto del 31.3.2017 ha dato attuazione all'ordine di esecuzione lavori contenuto dapprima nell'ordinanza del Tribunale di Paola del
29.6.2015 ex art. 700 c.p.c in corso di causa (proc. n. 100409-1/2013 RGAC) e, poi, nella sentenza 11/2021 del Tribunale di Paola (proc. n. 100409/2013
RGAC);
- le spese sostenute dall'attore per il ripristino dell'immobile devono essere computate nell'importo liquidato a carico del con la predetta CP_1
sentenza 11/2021;
- peraltro, l'unica fattura rilevate a tale fine, effettivamente riconosciuta ai sensi dell'art. 1, lett. a) del citato contratto, è la 18/2016 della per € Pt_2
10.450,00 (soddisfatta per € 9.000,00, come da bonifici allegati), non anche la fattura 15/2016, che, sebbene emessa in pari data, non è stata presentata in sede di stipula dell'appalto del 31.3.2017 e, quindi, non è stata considerata nell'art. 1, lett. a, del medesimo contratto;
in ogni caso la fattura 15/2016 non risulta pagata e, per di più, appare una duplicazione della 18/2016;
5 - del resto, i lavori di ripristino dell'immobile non potevano prevede anche il rifacimento di opere abusive;
- i lavori urgenti oggetto di appalto, relativi all'impermeabilizzazione del terrazzo, sono iniziati il 10.4.2017 e, dopo la sospensione del 21.4.2017, sono ripresi l'8.5.2017 e terminati il 5.7.2017;
- successivamente non si sono verificati episodi di infiltrazioni;
- i danni correlati alle successive interruzioni dei lavori sono imputabili esclusivamente all'appaltatrice (in quanto essa, ai sensi dell'art. 11 del contratto, non poteva interromperli per mancato pagamento di singoli condomini e, comunque, si era impegnata, ex art. 10, a non danneggiare le proprietà private), ovvero all'attore (per avere impedito all'appaltatrice di accedere sul luogo di lavoro o comunque quale custode ex art.. 2051 c.c. del lastrico solare nel suo uso esclusivo);
- i danni evidenziati nella relazione post demolizione del DL sono stati riconosciuti dalla e da essa riparati nel corso dei lavori, come CP_4
da relazione di ultimazione lavori e collaudo depositata il 19.1.2021 (come da ricevuta CALABRIA SUE);
- nello stesso periodo, il ha realizzato altri lavori sul proprio Pt_1
immobile, che non riguardavano il ripristino a seguito delle infiltrazioni subite, ma lo spostamento di pareti interne con conseguentemente modiche degli impianti idrici ed elettrici;
- il danno da mancato godimento dell'immobile è già stato liquidato, con la sentenza 11/2021, fino a tutto il 2020;
- il danno non patrimoniale è genericamente dedotto e non provato.
Pertanto, ha chiesto, in via principale, di rigettare le domande formulate dal er infondatezza e, in subordine, di condannare direttamente la Pt_1 CP_4
previa sua chiamata in causa, al risarcimento dei danni in favore dell'attore.
[...]
1.3. – Si è costituito anche l'Ing. il quale ha preliminarmente _2
eccepito l'improcedibilità o l'inammissibilità della domanda di risarcimento del danno da mancata godimento per divieto di ne bis in idem, opponendo il passaggio in giudicato della sentenza 11/2021 del Tribunale di Paola.
6 Nel merito, ha chiesto, in via principale, di rigettare le domande per infondatezza;
in via subordinata, di ridurre l'ammontare del risarcimento per il concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227, 1° comma, c.c.; sempre in via subordinata, di condannare, in regresso, ex art. 2055, 2° comma, c.c., il e la Controparte_1
(previa sua chiamata in causa), secondo le rispettive responsabilità, a CP_4
restituire quanto l'Ing. eventualmente tenuto a pagare in favore _2 dell'attore; in ogni caso, di condannare la propria compagnia assicurativa,
[...]
(previa sua chiamata in causa), in forza della polizza professionale n. CP_3
763897442, a tenerlo indenne da quanto sarà eventualmente tenuto a pagare in favore del Pt_1
A tal fine ha evidenziato che:
- ha redatto il computo metrico allegato al contratto di appalto del 31.3.2017,
limitandosi ad aggiornare quello approntato dal Geom. CT nel CP_5
giudizio cautelare in corso di causa n.100409-1/2013 RGAC, senza determinare l'ammontare dei costi sostenuti dall'attore per il ripristino del suo immobile nel periodo immediatamente antecedente al contratto di appalto del 31.3.2017;
- con lettera del 30.3.2017, è stato nominato dal Direttore dei CP_1
Lavori limitatamente ai lavori c.d. esterni;
- i lavori sono iniziati il 10.4.2017 e sono continuati, con la sola interruzione dal
21.4.2017 al 7.5. 2017 (dovuta alla necessità di redigere ed approvare una variante in corso d'opera), fino al 31.7.2017;
- il 5.7.2017, a meno di tre mesi dall'inizio dei lavori, era già stata eliminata la causa delle infiltrazioni lamentate dall'attore, avendo l'impresa appaltatrice provveduto alla impermeabilizzazione del lastrico solare di proprietà del con esito positivo delle c.d. prove di tenuta;
Pt_1
- i lavori c.d. esterni previsti nel computo metrico di cui al contratto di appalto del
31.3.2017 e nella successiva variante del 6.5.2017 sono sostanzialmente terminati nell'estate del 2019, ad eccezione di alcune rifiniture, come si evince dalla relazione di ultimazione dei lavori del 19.1.2021;
7 - le interruzioni dei lavori sono state dovute alla difficoltà di effettuarli nel periodo estivo, oltre che all'impossibilità per l'impresa appaltatrice di accedere nell'immobile dell'attore;
- tutti i lavori oggetto dell'appalto sono stati collaudati ex art. 23, 7° comma,
D.Lgs. 380/2011, così come si ricava dalla ricevuta CALABRIA SUE del
19.1.2021;
- gli unici danni subiti dall'appartamento dell'attore nel corso di lavori oggetto del contratto di appalto sono quelli descritti nella relazione post demolizione del
21.4.2017, causati da eccezionali eventi metereologici avvenuti nel periodo delle festività pasquali del 16-17.4.2017;
- la su sollecitazione dell'Ing. d in accordo Controparte_4 _2
con il ha provveduto, a proprie spese, all'eliminazione di tali danni, Pt_1
ripristinando il soffitto, le pareti dell'intero immobile e le piastrelle dei bagni, mentre il pavimento e l'impianto elettrico non necessitavano di lavori, come si ricava proprio dalla medesima relazione post demolizione del 21.4.2017
(peraltro, il rifacimento del soffitto, delle pareti dell'intero appartamento e delle piastrelle dei bagni erano lavorazioni già ricomprese nel computo metrico dei c.d. lavori interni allegato al contratto di appalto del 31.3.2017);
- non vi è prova di danni, patrimoniali e non, successivi al completamento dell'impermeabilizzazione del lastrico solare, il 5.7.2017;
- nulla può essere addebitato all'Ing. né ai sensi dell'art. 2051 _2
c.c. – per non avere mai assunto il ruolo di “custode” – né ai sensi dell'art. 2043
c.c., in difetto di prova di suoi comportamenti colposi, avendo diligentemente adempiuto al suo incarico, tra l'altro, intimando all'appaltatrice il ripristino dei danni verificatisi in occasione delle festività pasquali 2017 (come da relazione post demolizione del 21.4.2017), per poi verificarne l'esecuzione (come da relazione di ultimazione dei lavori depositata il 19.1.2021);
- in ogni caso, sussiste il concorso colposo dell'attore sia per avere impedito o comunque ostacolato la tempestiva esecuzione dei lavori all'interno del proprio appartamento da parte della sostituendo, all'inizio del 2018, Controparte_4
la serratura del suo appartamento senza fornire le relative chiavi alla società
8 appaltatrice, sia per avere eseguito, in concomitanza con l'appalto del 31.3.2017, ulteriori lavorazioni che hanno comportato una rilevante modifica dello stato dei luoghi e l'allungamento dei tempi di esecuzione dell'appallato del 31.3.2017
(modifica delle aperture interne nella cucina e nell'ingresso con demolizioni e chiusure in muratura e relative rifiniture e necessità di rifacimento degli impianti idrico ed elettrico e lo spostamento e sostituzione di arredi e mobili);
- infine, non vi è prova che le fatture prodotte si riferiscano all'immobile per cui è causa in quanto l'attore aveva la disponibilità, nel medesimo periodo, di altri immobili in Scalea, oggetto di lavorazioni ed ammodernamenti.
1.4. – Si è costituita anche la terza chiamata la quale ha eccepito CP_4
preliminarmente il passaggio in giudicato della sentenza 11/2021 e, nel merito,
l'infondatezza di ogni domanda proposta nei propri confronti, in assenza di elementi di responsabilità ex art. 1218 c.c. o 2043 c.c., avendo eseguito tempestivamente l'impermeabilizzazione del lastrico solare e ripristinato i danni causati dalle copiose precipitazioni dell'aprile 2017, ovvero, in subordine, la sussistenza del concorso di colpa del danneggiato ai sensi dell'art. 1227, 1° comma, c.c..
1.5. – Si è, infine, costituita la terza chiamata , la quale ha Controparte_3
chiesto, in via principale, di rigettare le domande dell'attore, associandosi alla difesa dell'Ing. , in via subordinata, di accogliere domanda di garanzia del _2
predetto convenuto nei limiti di polizza, mettendo in risalto che:
- ai sensi dell'art. 4 delle Condizioni Generali di Polizza, sono coperti esclusivamente i rischi connessi alla “misura e contabilità dei lavori svolta nell'ambito dell'incarico di Direttore dei Lavori e relativa allo stato di avanzamento dei lavori stessi”, con esclusione, ai sensi dell'art. 15, delle spese legali per professionisti non incaricati dalla medesima compagnia;
- la polizza prevede un massimale di € 250.000,00, con scoperto del 10% ed un minimo di franchigia fissa di € 1.000,00 per sinistro ed un massimo di €
5.000,00.
1.6. – Le parti si sono scambiate le memorie ex art. 183, 6° comma, cpc.
Merita di essere specificamente evidenziato che:
9 - il con la memoria n. 1, ha contestato che i lavori realizzati in Pt_1
esecuzione del contratto di appalto del 31.3.2017 fossero conformi alle indicazioni contenute nella CT del 25.3.2013 (per mancata CP_5 realizzazione, nel lastrico solare, dei “giunti fuganti” e delle pendenze), mettendo in risalto che, per questo motivo, i danni da infiltrazioni continuano a prodursi ancora oggi;
- l'ing. con la memoria n. 1, ha evidenziato che, ai sensi _2 dell'art. 1 delle Condizioni di Assicurazione, la garanzia era pienamente operante, non ricorrevano limiti di polizza ed era nulla la clausola n. 15 (relativa alle spese legali) in quanto derogativa in pejus all'art. 1917, comma 3, c.c. (Cass.
Civ. 5 luglio 2022, n. 21220) ed ha chiesti di dichiarare tale nullità e di condannare “in ogni caso” la rimborsare le spese legali e tecniche CP_3
sostenute dal medesimo assicurato per le fasi stragiudiziali e giudiziali della presente vertenza.
2.1. – Ciò posto, nei confronti del , l'attore – al di là delle distinzione CP_1
di comodo tra la fase svolta prima e dopo l'appalto, utile a perimetrare la solidarietà del Direttore dei Lavori – ha formulato una unitaria domanda di risarcimento dei danni
(patrimoniali e non) subiti, nel proprio appartamento, dal 2013 (dopo il periodo coperto dal giudicato formatosi sulla sentenza 11/2021) al 2020 (fino alla conclusione dei lavori oggetto dell'appalto del 31.3.2017), in conseguenza delle infiltrazioni provenienti dal lastrico solare condominiale, ex art. 2051 cod. civ., come già accertato dalla CT del 25.3.2013. CP_5
Soltanto con la memoria ex art. 183, 6° comma, n. 1 c.p.c., parte attrice ha dedotto la non conformità dei lavori realizzati in esecuzione del contratto di appalto del
31.3.2017 alle indicazioni contenute nella CT del 25.3.2013 e la CP_5
conseguenziale, persistente produzione di danni da infiltrazioni nel proprio appartamento, senza tuttavia formulare una correlata domanda di risarcimento dei predetti ulteriori danni, giacché, in tutti gli scritti difensivi, le domande attoree sono rimaste sempre quelle espresse con l'atto di citazione ed ivi circoscritte al dicembre
2020. L'affermazione della non conformità dei lavori appaltati, pertanto, non solo consiste nella tardiva deduzione ex art. 183, 6° comma, n. 1 c.p.c. di un fatto nuovo
10 non giustificata dalle difese dei convenuti, ma è irrilevante rispetto alla formulata domanda risarcitoria espressamente circoscritta ai danni prodotti fino al completamento dei lavori appaltati (dicembre 2020).
Ebbene, tale domanda è inammissibile nei confronti del in quanto CP_1
interamente coperta dal giudicato formato sulla sentenza n. 11/2021.
In questa decisione, si legge, infatti, che:
- […] ha proposto azione contro il condominio “ Parte_1 [...]
” per ottenerne la condanna a causa delle Controparte_7
infiltrazioni di acqua provenienti dal lastrico solare condominiale […]. La domanda ha ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno da cosa in custodia” (pag. 1 sentenza cit.);
- “la domanda proposta dall'attore è fondata e va accolta nei soli limiti che verranno di seguito indicati” (pag. 4 sentenza cit.);
- “per quanto attiene ai danni patrimoniali, l'attore muove dalla quantificazione operata dal CT [ndr. ] nell'ambito dell'accertamento tecnico CP_5 preventivo, che li indica in € 11.870,68. Deduce, inoltre, un ulteriore aggravamento dovuto dal protrarsi dell'inerzia del anche nelle CP_1 more dell'istaurazione del giudizio di merito. L'ammontare complessivo dei danni riportati dall'abitazione viene quantificato in € 23.038,50 (ctp Ing.
) – doc. 19 produzione di parte attrice), oltre € 181,50 per il Per_2
pagamento di una fattura emessa dalla società per Parte_3
l'esecuzione di un intervento urgente sul lastrico condominiale […]. Ritiene questo giudice che l'aggravamento del danno non sia sufficientemente provato”
(cfr. pag. 5 sentenza 11/2021); “all'attore deve essere accordato il risarcimento di € 11.572,31 per danno (emergente) subito”, come da CT (cfr. CP_5
pag. 7 sentenza cit.);
- per “la perduta possibilità di godere d'un bene immobile […], tenuto conto dei tre mesi di stagione estiva, si ritiene equo quantificare in Euro 460,80 (€
153,60/mese) il canone locativo (figurato) del bene e il corrispondente valore monetario dell'utilità perduta. Detto importo dovrà essere corrisposto per
11 ciascun anno a partire dal 2012 fino all'anno 2020”, sicché, per i predetti nove anni, è stato calcolato in € 4.147.20 (pagg. 6 e 7 sentenza cit.);
- “nulla, invece, è stato provato in ordine al pregiudizio non patrimoniale subito dall'attore, il quale si è limitato ad una generica allegazione circa il mutamento delle proprie “abitudini di vita, senza una descrizione dettagliata del pregiudizio subito e senza una prova rigorosa dello stesso, tenuto conto delle contestazioni sollevate da parte convenuta” (cfr. pag. 7 sentenza cit.).
È, quindi, incontestabile che la domanda in esame ha la medesima causa petendi di quella introdotta nel proc. n. 100409/2013 R.G.A.C. in quanto entrambi i giudizi hanno ad oggetto la richiesta risarcitoria formulata dal in relazione ai Pt_1
danni subiti al proprio appartamento, parte del Controparte_8
, in conseguenza di infiltrazioni provenienti dal lastrico solare condominiale,
[...]
secondo quanto accertato dalla CT del 25.3.2013. CP_5
Non ne dubita neppure l'attore che, per questo, ha circoscritto la presente causa ai danni prodotti dopo l'instaurazione del proc. n. 100409/2013 R.G. fino alla conclusione dei lavori condominiali (dicembre 2020).
Tuttavia, il giudicato formatosi sulla sentenza 11/2021 del Tribunale di Paola copre il dedotto ed il deducibile in relazione alla medesima azione, comprendendo le sopravvenienze fattuali intervenute entro l'udienza di precisazione delle conclusioni svolta, nel proc. 100409/2013 R.G., in data 8.1.2021 e, quindi, anche i danni prodotti tra l'introduzione e la definizione del predetto giudizio con le forme di cui all'art. 281 sexies cpc,
Peraltro, la trascrizione degli stralci della sentenza 11/2021 evidenzia che erano stati specificamente indicati dall'attore in quel procedimento e, correlativamente, sono stati già esaminanti dal Tribunale di Paola con la citata decisione:
- l'aggravamento del danno patrimoniale emergente relativo all'appartamento dell'attore (attraverso la produzione della CTP redatta dall'Ing. ); Per_2
- il danno patrimoniale da lucro cessante (mancato godimento del medesimo immobile) dal 2012 fino a tutto il 2020;
- il danno patrimoniale da mutamento delle abitudini di vita dal 2012 fino a tutto il
2020.
12 In definitiva, quindi, i danni (tra il 2013 ed il dicembre 2020) dedotti con il presente giudizio non erano soltanto “deducibili” nel corso del proc. 100409/2013 R.G., ma sono stati in esso specificamente “dedotti” dall'attore e, quindi, sono divenuti oggetto della richiamata decisione giudiziale.
2.2. – Il medesimo giudicato spiega effetti riflessi anche nei confronti dell'Ing. quale obbligato in solido ex art. 1306 c.c. in ragione della sua _2
espressa richiesta.
Questi, infatti, è il direttore dei lavori (c.d. esterni) con riferimento al contratto stipulato tra la ed il 31.3.2017 per la rimozione Controparte_4 CP_1
delle cause delle infiltrazioni e, quindi, per il periodo di durata dei lavori (da aprile
2017 a dicembre 2020), h assunto il ruolo di “custode” ex art. 2051 c.c. del lastrico solare di cui ha avuto l'effettiva disponibilità (senza per questo esonerare il committente proprietario o l'impresa appaltatrice).
È, quindi, astrattamente obbligato in solido ex art. 2055 cod. civ. con il dei danni ulteriori o dell'aggravamento di danni preesistenti patiti CP_1 dall'attore in conseguenza di infiltrazioni provenienti dal lastrico solare oggetto dei lavori appaltati.
Inoltre – a differenza di quanto sostenuto dalla difesa –, il fatto che l'attore non possa ricevere dai debitori in solido complessivamente più di quanto liquidato in suo favore con la sentenza 11/2021 del Tribunale di Paola non impedisce la formazione di un titolo esecutivo nei confronti di ciascuno dei medesimi debitori in solido.
Tuttavia, secondo la predetta sentenza 11/2021 del Tribunale di Paola – tra l'instaurazione del proc. 100409/2013 R.G. e l'udienza del 8.1.2021 di precisazione delle conclusioni, discussione e pronuncia della sentenza ex art. 281 sexies cpc – non si sono verificati, nell'appartamento dell'attore, danni ulteriori o aggravamenti di danni preesistenti in conseguenza delle infiltrazioni provenienti dal lastrico solare condominiale. Ne deriva che, sulla base del giudicato formatosi sulla predetta sentenza, deve essere escluso che l'immobile del abbia subito danni Pt_1 durante l'esecuzione dei lavori appaltati, tra aprile 2017 e dicembre 2020.
Con la medesima sentenza è stato negato anche il verificarsi di danni non patrimoniali da infiltrazioni provenienti dal lastrico CP_6
13 Infine, con la stessa decisione, il danno da mancato godimento dell'immobile, è stato riconosciuto (nella misura di € 460,18 l'anno, dal 2012 fino al dicembre 2020) come conseguenza delle infiltrazioni già verificate al tempo della istaurazione del giudizio piuttosto che di quelle asseritamente subite nel corso del procedimento, sicché non può essere ricondotto alla “custodia” dell'Ing. uale Direttore dei Lavori _2 eseguiti dall'aprile al dicembre 2020.
In conclusione – alla luce del giudicato formatosi sulla sentenza 11/2021 del Tribunale di Paola ed esteso ex art. 1306 c.c. nei confronti dell'Ing. su sua _2
richiesta – non possono essere affermate né la produzione di danni patrimoniali emergenti o di danni non patrimoniali da infiltrazioni nel periodo della custodia del predetto convenuto quale direttore dei lavori eseguiti tra l'aprile 2017 ed il dicembre
2020 né la sussistenza del nesso di causalità tra la medesima custodia (rectius, tra il lastrico solare in custodia nello stesso periodo) ed il danno patito dall'attore a titolo di mancato godimento dell'immobile.
Deve, quindi, essere rigettata la domanda proposta dall'attore nei confronti dell'Ing.
_2
Nessuna domanda è, invece, stata formulata dall'attore nei confronti della
[...]
CP_4
2.3. – L'inammissibilità ed il rigetto delle domande proposte rispettivamente nei confronti del e dell'Ing. omportano l'assorbimento CP_1 _2
delle domande proposte dai medesimi convenuti, a parte quanto si dirà nel paragrafo successivo.
2.4. – Restano da esaminare le domande – formulate dall'Ing. on la _2
memoria ex art. 183, 6° comma, n. 1 c.p.c. – di declaratoria di nullità della clausola n.
15 del contratto assicurativo (avente ad oggetto il rimborso delle sole spese legali sostenute per professionisti non incaricati dalla medesima compagnia) e di conseguenziale condanna della al rimborso “in ogni caso”, ai sensi CP_3
dell'art. 1917, 3° comma, c.c. delle spese di resistenza sostenute dal suo assicurato.
Al riguardo, la Suprema Corte (Sez. 3, Ordinanza n. 4275 del 16/2/2024) ha chiarito che “in materia di assicurazione della responsabilità civile vanno tenuti distinti e devono costituire oggetto di specifiche domande con indicazione della rispettiva causa
14 petendi: a) il diritto al rimborso delle spese di lite sostenute per la chiamata in causa, che scaturisce dalla sentenza ed ha per presupposto la soccombenza reale o virtuale dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato; b) il diritto alla refusione delle spese di resistenza ex art. 1917, comma 3, c.c., che deriva dal contratto di assicurazione e prescinde da una pronuncia di condanna dell'assicurato nei confronti del terzo;
c) il diritto alla rifusione delle spese di soccombenza ex art. 1917, comma 1, c.c. ossia quelle che l'assicurato è condannato a pagare al terzo vittorioso, che trova fondamento nel contratto di assicurazione ed incontra il limite del massimale”.
Nel presente procedimento, l'Ing. a formulato domanda aggiuntiva _2
e, quindi, “nuova” di refusione delle spese di resistenza ex art. 1917, comma 3, c.c.
(indicate sub b nella predetta Cass. n. 4275/2024), previa declaratoria di nullità della causa n. 15 del contratto di assicurazione, tardivamente, soltanto con la memoria ex art. 183, 6° comma, n. 1 c.p.c.
Peraltro, non può neppure sostenersi che tale ulteriore domanda sia conseguenza della difesa spiegata da giacché il suo richiamo alla clausola n. 15 non era CP_3
pertinente atteso che il convenuto con l'atto di costituzione in _2
giudizio e chiamata in causa della compagna assicuratrice, non aveva chiesto il rimborso delle spese di resistenza ex art. 1917, 3° comma, c.c..
In ogni caso, quest'ultima domanda, quand'anche dovesse essere considerata conseguenza della eccezione di operatività della clausola n. 15 formulata dalla avrebbe dovuto essere proposta all'udienza di trattazione ai sensi CP_3
dell'art. 83, 5° comma, cpc piuttosto che la memoria ex art. 183, 6° comma, n. 1 cpc
(cfr. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30745 del 26/11/2019: “la memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. consente all'attore di precisare e modificare le domande "già proposte", ma non di proporre le domande e le eccezioni che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni formulate dal convenuto, le quali vanno, invece, presentate, a pena di decadenza, entro la prima udienza di trattazione”).
Pertanto, occorre dichiarare l'inammissibilità, per tardività, delle domande di nullità parziale del contratto di assicurazione (clausola n. 15 delle condizioni generali di polizza) e di rimborso delle spese di resistenza ex art. 1917, 3° comma, c.c..
15 2.5 – La peculiare complessità della controversia, la natura formale della presente decisione (vincolata dal giudicato formatosi sulla sentenza 11/2021 del Tribunale di
Paola), la promessa di rimborso, da parte del in favore dell'attore, ai CP_1 sensi delle lettere a) e b) dell'art. 1 del contratto di appalto del 31.3.2017 ed il riconoscimento, da parte del Direttore dei Lavori, nella relazione post demolizioni del
21.4.2017, di ulteriori danni da infiltrazioni subiti dall'attore in concomitanza con le festività pasquali di quell'anno (promessa di rimborso e riconoscimento di danni che, in quanto verificatisi prima dell'udienza in cui sono state precisate le conclusioni nel procedimento definito con la sentenza 11/2021, non possono sovvertire quella decisione), l'inammissibilità delle domande proposte dal convenuto _2
nei confronti della generali e la palese infondatezza delle eccezioni della CP_3
limitative dell'indennizzo spettante all'assicurato in caso di responsabilità professionale, nel complesso, giustificano la compensazione delle spese di giudizio tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara l'inammissibilità della domanda proposta dall'attore nei confronti del Controparte_1
b) rigetta la domanda proposta dall'attore nei confronti di _2
;
[...]
c) dichiara l'inammissibilità delle domande, formulate da CP_9
nei confronti di di nullità parziale del
[...] Controparte_3
contratto assicurativo e di rimborso spese di resistenza ex art. 1917, 3° comma, c.c.;
d) compensa le spese di giudizio.
Si comunichi.
Paola, 3 marzo 2024 Il Giudice
Antonio SCORTECCI
16
17