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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 30/07/2025, n. 3045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3045 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 1728/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, dott.ssa Benedetta Magliulo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 1728 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Caiazzo (C.F. ) e dall'Avv. Nicola Di C.F._2
Palma (C.F. ), in virtù di procura in calce all'atto di citazione notificato, ed C.F._3 elettivamente domiciliato presso il loro studio in Sant'Anastasia (NA) alla via Pomigliano n. 2;
OPPONENTE
E
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., e per Controparte_1 P.IVA_1 essa la mandataria P. IVA ), rappresentata e difesa, giusta procura in CP_2 P.IVA_2 atti, dall'Avv. Antonio Morciano (C.F. ), in virtù di procura speciale in atti, C.F._4 nonché dall'Avv. Salvatore di Foggia (C.F. ), come da procura rilasciata C.F._5 dall'Avv. Antonio Morciano in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in
Aversa (CE) Via Galileo Galilei n. 5;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 28 maggio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo, esponeva di essere creditrice nei Controparte_1 confronti di per il mancato pagamento di contratti di finanziamento sottoscritti con Parte_1 precisando di avere acquistato la titolarità del credito da Crio SPV II s.r.l., a sua volta Parte_2 cessionaria del credito da Parte_2
Chiedeva quindi in via monitoria la condanna del debitore al pagamento del complessivo importo di
€ 16.640,69, oltre interessi di mora al tasso legale e spese di lite.
L'intestato Tribunale accoglieva la domanda monitoria con decreto ingiuntivo del 19/1/2024 n.
157/2024 e, per l'effetto, ingiungeva al debitore il pagamento di quanto richiesto, oltre interessi come da domanda e spese processuali.
Il decreto ingiuntivo veniva consegnato per la notifica all'ufficiale giudiziario in data 22/1/2024, quindi l'ingiunto si determinava a proporre formale opposizione, con atto di citazione tempestivamente notificato il 28/2/2024, nel quale contestava essenzialmente a) la prescrizione del diritto, dalla data di sottoscrizione del contratto alla data di notifica del titolo monitorio, in mancanza della prova della data di decadenza dal beneficio del termine, b) nullità del ricorso per indeterminatezza, c) disconoscimento della firma ex art. 214 c.p.c. ed ex art. 2719 c.c., d) carenza di legittimazione attiva, per effetto delle operazioni di cessione, e) carenza di prova scritta.
Chiedeva quindi la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna della società alla rifusione delle spese di giudizio.
Si costituiva con comparsa di risposta nella quale respingeva le opposte difese Controparte_1 nel merito, negando la prescrizione del diritto di credito per effetto delle intervenute diffide e insistendo per la propria legittimazione. Concludeva quindi per il rigetto della opposizione, previa concessione della sua provvisoria esecuzione, con vittoria delle spese di lite.
2. Denegata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e visto il verbale di mediazione con esito negativo, ritenuta la causa matura per la decisione senza assunzione di mezzi istruttori, il
Giudice la rinviava per l'udienza di discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale la causa veniva assunta in decisione nei termini ordinari.
3. In via preliminare va affermata la procedibilità della domanda per effetto del preliminare esperimento del tentativo di mediazione, imposto dall'art. 5 d.lgs. 28/2010 a pena di improcedibilità della domanda.
L'incontro di mediazione è stato regolarmente promosso dalla parte opposta, tuttavia questa ha avuto esito negativo per l'assenza della parte invitata.
Naturalmente l'esito negativo della mediazione per assenza della parte invitata non pregiudica la procedibilità della domanda, ma comporta l'applicabilità delle diverse conseguenze sanzionatorie di natura pecuniaria stabilite dall'art. 12 bis d.lgs. 28/2010, nella formulazione ratione temporis vigente, che ha sostanzialmente riprodotto il vecchio art. 8 co. 4 bis d.lgs. 28/2010.
È diffusa nella giurisprudenza di merito l'affermazione che “la condotta della parte che non si reca al primo incontro di mediazione e si limita a rappresentare per iscritto all'organismo di mediazione la decisione di non partecipare allo stesso, eventualmente anche illustrandone le ragioni, va interpretata alla stregua di una assenza ingiustificata della parte invitata, che la espone al rischio di subire le conseguenze sanzionatorie, sia sul piano processuale che su quello pecuniario, previste dall'art. 8, comma 4 bis, del d.lgs. n. 28/2010; questo perché, nello spirito della norma che disciplina lo svolgimento del procedimento di mediazione (art. 8), la partecipazione delle parti, sia al primo incontro che agli incontri successivi, rappresenta una condotta assolutamente doverosa, che le stesse non possono omettere, se non in presenza di un giustificato motivo impeditivo che abbia i caratteri della assolutezza e della non temporaneità” (cfr.
Tribunale Torino, 27/02/2019 n. 940; cfr. anche Tribunale Vasto 06/12/2016).
Il mediatore ha attestato nel verbale che l'opponente è stato regolarmente invitato all'incontro, con comunicazione inoltrata a mezzo raccomandata alla parte, nonché con pec trasmessa ai suoi difensori, tuttavia questi ha omesso di parteciparvi, senza addurre alcuna oggettiva giustificazione.
L'assenza della parte invitata non appare sorretta da alcuna valida giustificazione, che non è stata fornita né al mediatore, né in giudizio nelle successive udienze. Di conseguenza, la stessa va condannata al pagamento in favore dello Stato di una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 12 bis d.lgs. 28/2010, ratione temporis applicabile, pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio: la norma non rimette alcun margine di discrezionalità al giudicante, che è tenuto ad applicarla in presenza dei relativi presupposti ed in assenza di valide ragioni giustificative.
4. Nel merito, nello stabilire l'ordine logico di esame delle questioni, occorre procedere con priorità al vaglio dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata anche da parte opponente, in quanto potenzialmente assorbente di tutte le altre (sulla motivazione basata sulla ragione più liquida cfr. Cassazione civile, 29/09/2020, n.20555; da ultimo, nella giurisprudenza di merito, Tribunale Milano, 21/05/2020, n.2895; Tribunale Roma, 02/11/2020, n.7091).
La titolarità del diritto attiene ad un elemento costitutivo della domanda che è onere dell'attore dimostrare e qualora questi alleghi di essere titolare della situazione sostanziale che lo abilita all'azione, ma senza fornirne la prova, la questione attiene al merito della causa ed è idonea a pregiudicare l'accoglimento della domanda.
La giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che “la titolarità della posizione soggettiva
è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare”. Tale prova può essere ricavata anche dalla specifica ammissione di controparte o dall'articolazione di difese incompatibili con la contestazione della altrui titolarità, ma non dal contegno omissivo di mancata contestazione (così Cass., Sez. Un., 16/2/2016, n. 2951; cfr. recentemente anche Cassazione civile, 20/05/2020, n. 9253). Secondo le Sezioni Unite, la contestazione della legittimazione attiva costituisce una mera difesa del convenuto e non un'eccezione in senso stretto, con la conseguenza che il convenuto può limitarsi a negare l'altrui titolarità del diritto in ogni stato del processo, senza incorrere in decadenza, e che il Giudice può rilevarla d'ufficio anche in assenza di esplicite contestazioni in tal senso (cfr. capi 64-65 della sentenza Cass. Sez. Un. 16/2/2016 cit.).
Nel caso di specie, l'opponente non ha adottato difese incompatibili con la contestazione della titolarità del diritto altrui, ma anzi ha sottoposto ad espressa critica la prova del trasferimento del credito sin dall'atto di citazione. Questo contegno processuale, teso ad evidenziare l'assenza di prova della cessione del credito azionato, è incompatibile con il riconoscimento dell'altrui titolarità del diritto e ben consente di scrutinare la questione nel merito.
La prova del trasferimento del credito per effetto di cessioni attiene certamente ad un problema di legittimazione della cui prova è onerato il cessionario.
La questione, tra l'altro, è amplificata in tema di cartolarizzazioni del settore bancario, per le dimensioni e per la diffusione del fenomeno. Invalse sono nella pratica degli istituti di credito le operazioni di cartolarizzazione con cessione in blocco di crediti, regolate dall'art. 58 t.u.b., che prescrive speciali forme di pubblicità, onerando espressamente la banca cessionaria di dare avviso della cessione in blocco mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e nel Registro delle Imprese.
La conclusione del contratto è in ogni caso una circostanza eterogenea rispetto alla sua successiva comunicazione ed alla sua pubblicità. È chiaro allora come, in applicazione dei principi generali, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale costituisca adempimento meramente pubblicitario, estraneo e logicamente successivo all'atto dispositivo, che non prova il perfezionamento della fattispecie traslativa né produce il relativo effetto, non ha valenza costitutiva e non sana eventuali vizi dell'atto
(cfr. Tribunale Lecce, 19/2/2021). La pubblicazione ai sensi dell'art. 58 t.u.b svolge così la più limitata funzione di notiziare il pubblico della già avvenuta cessione e, al tempo stesso, di agevolarne la comunicazione nei confronti della molteplicità di debitori ceduti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1264 c.c., in considerazione delle dimensioni della operazione economica (art. 58 comma 4 t.u.b.). Come osservato in proposito dalla giurisprudenza di legittimità, “la previsione dell'art. 58, comma 4, si applica al caso in cui una cessione rilevante esista, non dimostra che la stessa esiste” (Cassazione civile, 28/02/2020, n. 5617). Emerge allora con ogni evidenza la necessità di produrre il contratto di cessione al fine di fornire la prova della validità dell'acquisto in capo alla cessionaria e, dunque, della legittimazione della stessa ad esercitare il diritto di credito in giudizio.
Sul punto un condivisibile orientamento della giurisprudenza più recente, al quale la scrivente intende prestare adesione, ha evidenziato l'inattitudine dell'avviso in Gazzetta Ufficiale a fornire la prova negoziale del credito e l'inclusione dello stesso all'interno della cessione, gravando in ogni caso sul creditore che agisce l'onere di dimostrare l'attuale titolarità del credito per cui è causa. A tal proposito la Suprema Corte ha affermato che “la suddetta pubblicazione costituisce presupposto di efficacia della cessione 'in blocco' dei rapporti giuridici nei confronti dei debitori ceduti che dispensa la banca dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti, ma tale adempimento è estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa e non incide sulla circolazione del credito, il quale, fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata, è nella titolarità del cessionario che è, quindi, legittimato a ricevere la prestazione dovuta anche se gli adempimenti richiesti non sono stati ancora eseguiti” (cfr. Cass. civ.,
29/09/2020, n.20495; cfr. anche Cass. civ. 28/2/2020; Cass. Civ. 16/06/2006 n.13954).
Analogamente è stato affermato che “la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma che se non individua il contenuto del contratto di cessione non prova l'esistenza di quest'ultima” e ciò perché “una cosa è
l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra è la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto” pertanto la questione si pone su un piano squisitamente probatorio, che è riservato al prudente apprezzamento del giudice di merito, sulla base di un ragionamento indiziario da sottoporre ad adeguata motivazione (così Cass. civ., 31/01/2019, n. 2780; Cass. Civ. 13/9/2018, n. 22268; più di recente Cassazione civile,
22/06/2023 n. 17944).
Tra l'altro, anche a voler accedere alla ricostruzione che l'avviso in Gazzetta Ufficiale sia sostanzialmente riproduttivo del contenuto del contratto, l'individuazione dell'oggetto della cessione sarebbe esposta ad un inevitabile deficit di determinatezza, per l'indicazione di criteri dal contenuto vago e generico, che sfuggono al concetto di determinabilità di cui all'art. 1346 c.c.
(recentemente, sul punto, Cassazione civile, 22/06/2023 n. 17944: “va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 t.u.b.”). Grava, comunque, sul creditore che intende farne proprio il contenuto l'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui si agisce nelle categorie individuate dall'avviso di cessione (cfr.
Cass. civ. 23/02/2018, n. 4453).
Grava, infatti, sulla società che intenda affermandosi successore del contraente originario, anche in virtù di cessione di crediti bancari in blocco di altra società, l'onere di produrre tutti i documenti idonei a dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco
(così recentemente Cass. civ., 05/11/2020, n. 24798; cfr. anche Cass. 10518/2016 e analogamente
Tribunale di Benevento 7/8/2018 n. 1384). Occorre naturalmente che il testo contrattuale sia completo e che l'oggetto del contratto di cessione sia determinato o quanto meno determinabile: ne consegue che l'onere della prova non sia assolto quando il contratto di cessione abbia un oggetto del tutto indeterminato e non consenta di ricostruire quali sono i crediti oggetto della cessione, in violazione dell'art. 1346 cod. civ. (così recentemente Cass. civ., 05/11/2020, n.24798; cfr. anche
Cass. 10518/2016 e analogamente Tribunale di Benevento 7/8/2018 n. 1384).
5. Tanto premesso in diritto, l'eccezione va accolta.
L'opponente lamenta la carenza di prova della fattispecie traslativa che avrebbe conferito alla opposta l'attuale titolarità del credito. Tale si fonda su una duplice cessione del credito: quella che si assume intervenuta tra e Crio SPV II s.r.l. e quella tra Crio SPV II s.r.l. e Parte_2 [...]
CP_1
Queste cessioni sono prive di adeguato riscontro documentale.
Anzitutto, il duplice trasferimento si fonda sulla premessa primaria che e Controparte_3
che in origine avrebbero erogato il credito, siano state incorporate attraverso fusione CP_3 in ma questo presupposto non è stato dimostrato, in assenza della visura camerale di Parte_2
Parte_2
Inoltre, a supporto della prima cessione, l'opposta si è limitata a produrre l'estratto di Gazzetta
Ufficiale n. 14 del 2/2/2013. Nel descrivere i criteri di inclusione del pacchetto di crediti ceduti, veniva specificato dalla cessionaria che i crediti dovevano derivare da “contratti di credito al consumo… sottoscritti da (anche sotto la precedente denominazione sociale di Controparte_4
oppure da (antecedentemente alla fusione per incorporazione in Parte_2 CP_3 [...]
nel periodo compreso tra il 17 marzo 1988 (incluso) ed il 12 giugno 2012 (incluso) per i Pt_2 quali sia stata dichiarata la decadenza del debitore dal beneficio del termine da parte di
[...]
in proprio o quale mandataria di entro il 31 dicembre 2009 oppure in CP_4 CP_5 data successiva…”. Orbene, in disparte la tecnica di redazione dell'annuncio, affetto da una eccessiva indeterminatezza nella ricostruzione del compendio ceduto, non si può trascurare che l'unico criterio realmente discretivo non sia supportato da adeguata documentazione. La società opposta, infatti, non ha documentato la comunicazione della decadenza dal beneficio del termine da parte della originaria titolare del credito, con la conseguenza che l'inclusione del credito nel pacchetto ceduto resta affidata a un inevitabile margine di incertezza.
Anche in questo caso, va ribadito che l'avviso in Gazzetta Ufficiale costituisce un mero adempimento pubblicitario, distinto e posteriore rispetto al contratto di cessione, che dunque possiede un rilievo probatorio del tutto limitato: esso potrebbe tutt'al più fornire un indizio dell'avvenuta cessione, qualora rechi criteri a tal punto precisi da consentire di ricostruirne il contenuto, ma tale circostanza non ricorre nel caso di specie.
Nessun supporto possono offrire le dichiarazioni di Link Finanziaria s.r.l., che si è qualificata mandataria di Crio SPV II s.r.l. Nel tentativo di colmare il deficit probatorio, questa società ha dichiarato che i crediti verso il sarebbero stati ricompresi all'interno della cessione Parte_1 disposta da in favore di Crio SPV II s.r.l. Tuttavia, la dichiarazione della mandataria non Parte_2 assume alcun rilievo probatorio, nemmeno di carattere indiziario, perché soggetto terzo del tutto estraneo alla fattispecie traslativa e privo della titolarità del credito di cui si discute.
L'oggetto della prima cessione si presenta dunque del tutto indeterminato e inidoneo a fondare la pretesa della cessionaria, né l'ulteriore documentazione offerta dalla opposta sulla successiva cessione vale a colmare questo deficit probatorio.
La prova della legittimazione, infatti, deve necessariamente investire tutta la catena di cessioni intercorse. La titolarità attuale del credito è condizionata inevitabilmente dalla validità delle singole cessioni intercorse nel tempo e non può prescindere dalla prova di ogni anello della catena di trasferimenti, a partire da quello disposto dal contraente originario, secondo il principio nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet, né la complessità della vicenda traslativa può esonerare l'attore dal fornire la relativa prova.
In ogni caso, anche a volere superare queste assorbenti considerazioni, vale la pena aggiungere che la prova della seconda cessione si presenta parimenti incompleta.
A supporto della seconda cessione in favore di la società ha prodotto un estratto Controparte_1 dell'annuncio in Gazzetta Ufficiale n. 38 del 2/4/2022. L'annuncio presenta un oggetto del pari indeterminato, perché non reca alcun indice concreto che consenta di ricondurre con certezza il credito azionato alla pretesa cessione, in presenza di criteri di individuazione potenzialmente illimitati. In particolare, non è dimostrata l'inclusione del credito nel criterio g), perché a sua volta non è stato dimostrato l'acquisto del credito a monte da Parte_2
6. Tali rilievi conducono ad escludere che sia stata raggiunta la prova dell'acquisto del credito che si pretende ceduto e dunque della legittimazione in capo alla odierna opposta: l'opposizione pertanto va accolta e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo va revocato.
Gli ulteriori motivi di opposizione, che per ragioni di economia processuale non si ritiene utile esaminare, vanno dichiarati assorbiti.
7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in ragione del valore dichiarato della lite, sulla scorta dei parametri minimi previsti nel D.M. 147/2022, in assenza di attività istruttoria e in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto di particolare complessità.
L'opponente va comunque condannato al pagamento di un ulteriore importo in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 12 bis d.lgs. 28/2010.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 157/2024 emesso dal Tribunale di Napoli nord il 19/1/2024;
2. Condanna al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in € Controparte_1
2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, cpa ed iva;
3. Condanna al pagamento di un ulteriore importo in favore dell'Erario pari Parte_1 al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
Aversa, 26/7/2025
Il Giudice
Dott.ssa Benedetta Magliulo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, dott.ssa Benedetta Magliulo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 1728 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Caiazzo (C.F. ) e dall'Avv. Nicola Di C.F._2
Palma (C.F. ), in virtù di procura in calce all'atto di citazione notificato, ed C.F._3 elettivamente domiciliato presso il loro studio in Sant'Anastasia (NA) alla via Pomigliano n. 2;
OPPONENTE
E
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., e per Controparte_1 P.IVA_1 essa la mandataria P. IVA ), rappresentata e difesa, giusta procura in CP_2 P.IVA_2 atti, dall'Avv. Antonio Morciano (C.F. ), in virtù di procura speciale in atti, C.F._4 nonché dall'Avv. Salvatore di Foggia (C.F. ), come da procura rilasciata C.F._5 dall'Avv. Antonio Morciano in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in
Aversa (CE) Via Galileo Galilei n. 5;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 28 maggio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo, esponeva di essere creditrice nei Controparte_1 confronti di per il mancato pagamento di contratti di finanziamento sottoscritti con Parte_1 precisando di avere acquistato la titolarità del credito da Crio SPV II s.r.l., a sua volta Parte_2 cessionaria del credito da Parte_2
Chiedeva quindi in via monitoria la condanna del debitore al pagamento del complessivo importo di
€ 16.640,69, oltre interessi di mora al tasso legale e spese di lite.
L'intestato Tribunale accoglieva la domanda monitoria con decreto ingiuntivo del 19/1/2024 n.
157/2024 e, per l'effetto, ingiungeva al debitore il pagamento di quanto richiesto, oltre interessi come da domanda e spese processuali.
Il decreto ingiuntivo veniva consegnato per la notifica all'ufficiale giudiziario in data 22/1/2024, quindi l'ingiunto si determinava a proporre formale opposizione, con atto di citazione tempestivamente notificato il 28/2/2024, nel quale contestava essenzialmente a) la prescrizione del diritto, dalla data di sottoscrizione del contratto alla data di notifica del titolo monitorio, in mancanza della prova della data di decadenza dal beneficio del termine, b) nullità del ricorso per indeterminatezza, c) disconoscimento della firma ex art. 214 c.p.c. ed ex art. 2719 c.c., d) carenza di legittimazione attiva, per effetto delle operazioni di cessione, e) carenza di prova scritta.
Chiedeva quindi la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna della società alla rifusione delle spese di giudizio.
Si costituiva con comparsa di risposta nella quale respingeva le opposte difese Controparte_1 nel merito, negando la prescrizione del diritto di credito per effetto delle intervenute diffide e insistendo per la propria legittimazione. Concludeva quindi per il rigetto della opposizione, previa concessione della sua provvisoria esecuzione, con vittoria delle spese di lite.
2. Denegata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e visto il verbale di mediazione con esito negativo, ritenuta la causa matura per la decisione senza assunzione di mezzi istruttori, il
Giudice la rinviava per l'udienza di discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale la causa veniva assunta in decisione nei termini ordinari.
3. In via preliminare va affermata la procedibilità della domanda per effetto del preliminare esperimento del tentativo di mediazione, imposto dall'art. 5 d.lgs. 28/2010 a pena di improcedibilità della domanda.
L'incontro di mediazione è stato regolarmente promosso dalla parte opposta, tuttavia questa ha avuto esito negativo per l'assenza della parte invitata.
Naturalmente l'esito negativo della mediazione per assenza della parte invitata non pregiudica la procedibilità della domanda, ma comporta l'applicabilità delle diverse conseguenze sanzionatorie di natura pecuniaria stabilite dall'art. 12 bis d.lgs. 28/2010, nella formulazione ratione temporis vigente, che ha sostanzialmente riprodotto il vecchio art. 8 co. 4 bis d.lgs. 28/2010.
È diffusa nella giurisprudenza di merito l'affermazione che “la condotta della parte che non si reca al primo incontro di mediazione e si limita a rappresentare per iscritto all'organismo di mediazione la decisione di non partecipare allo stesso, eventualmente anche illustrandone le ragioni, va interpretata alla stregua di una assenza ingiustificata della parte invitata, che la espone al rischio di subire le conseguenze sanzionatorie, sia sul piano processuale che su quello pecuniario, previste dall'art. 8, comma 4 bis, del d.lgs. n. 28/2010; questo perché, nello spirito della norma che disciplina lo svolgimento del procedimento di mediazione (art. 8), la partecipazione delle parti, sia al primo incontro che agli incontri successivi, rappresenta una condotta assolutamente doverosa, che le stesse non possono omettere, se non in presenza di un giustificato motivo impeditivo che abbia i caratteri della assolutezza e della non temporaneità” (cfr.
Tribunale Torino, 27/02/2019 n. 940; cfr. anche Tribunale Vasto 06/12/2016).
Il mediatore ha attestato nel verbale che l'opponente è stato regolarmente invitato all'incontro, con comunicazione inoltrata a mezzo raccomandata alla parte, nonché con pec trasmessa ai suoi difensori, tuttavia questi ha omesso di parteciparvi, senza addurre alcuna oggettiva giustificazione.
L'assenza della parte invitata non appare sorretta da alcuna valida giustificazione, che non è stata fornita né al mediatore, né in giudizio nelle successive udienze. Di conseguenza, la stessa va condannata al pagamento in favore dello Stato di una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 12 bis d.lgs. 28/2010, ratione temporis applicabile, pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio: la norma non rimette alcun margine di discrezionalità al giudicante, che è tenuto ad applicarla in presenza dei relativi presupposti ed in assenza di valide ragioni giustificative.
4. Nel merito, nello stabilire l'ordine logico di esame delle questioni, occorre procedere con priorità al vaglio dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata anche da parte opponente, in quanto potenzialmente assorbente di tutte le altre (sulla motivazione basata sulla ragione più liquida cfr. Cassazione civile, 29/09/2020, n.20555; da ultimo, nella giurisprudenza di merito, Tribunale Milano, 21/05/2020, n.2895; Tribunale Roma, 02/11/2020, n.7091).
La titolarità del diritto attiene ad un elemento costitutivo della domanda che è onere dell'attore dimostrare e qualora questi alleghi di essere titolare della situazione sostanziale che lo abilita all'azione, ma senza fornirne la prova, la questione attiene al merito della causa ed è idonea a pregiudicare l'accoglimento della domanda.
La giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che “la titolarità della posizione soggettiva
è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare”. Tale prova può essere ricavata anche dalla specifica ammissione di controparte o dall'articolazione di difese incompatibili con la contestazione della altrui titolarità, ma non dal contegno omissivo di mancata contestazione (così Cass., Sez. Un., 16/2/2016, n. 2951; cfr. recentemente anche Cassazione civile, 20/05/2020, n. 9253). Secondo le Sezioni Unite, la contestazione della legittimazione attiva costituisce una mera difesa del convenuto e non un'eccezione in senso stretto, con la conseguenza che il convenuto può limitarsi a negare l'altrui titolarità del diritto in ogni stato del processo, senza incorrere in decadenza, e che il Giudice può rilevarla d'ufficio anche in assenza di esplicite contestazioni in tal senso (cfr. capi 64-65 della sentenza Cass. Sez. Un. 16/2/2016 cit.).
Nel caso di specie, l'opponente non ha adottato difese incompatibili con la contestazione della titolarità del diritto altrui, ma anzi ha sottoposto ad espressa critica la prova del trasferimento del credito sin dall'atto di citazione. Questo contegno processuale, teso ad evidenziare l'assenza di prova della cessione del credito azionato, è incompatibile con il riconoscimento dell'altrui titolarità del diritto e ben consente di scrutinare la questione nel merito.
La prova del trasferimento del credito per effetto di cessioni attiene certamente ad un problema di legittimazione della cui prova è onerato il cessionario.
La questione, tra l'altro, è amplificata in tema di cartolarizzazioni del settore bancario, per le dimensioni e per la diffusione del fenomeno. Invalse sono nella pratica degli istituti di credito le operazioni di cartolarizzazione con cessione in blocco di crediti, regolate dall'art. 58 t.u.b., che prescrive speciali forme di pubblicità, onerando espressamente la banca cessionaria di dare avviso della cessione in blocco mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e nel Registro delle Imprese.
La conclusione del contratto è in ogni caso una circostanza eterogenea rispetto alla sua successiva comunicazione ed alla sua pubblicità. È chiaro allora come, in applicazione dei principi generali, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale costituisca adempimento meramente pubblicitario, estraneo e logicamente successivo all'atto dispositivo, che non prova il perfezionamento della fattispecie traslativa né produce il relativo effetto, non ha valenza costitutiva e non sana eventuali vizi dell'atto
(cfr. Tribunale Lecce, 19/2/2021). La pubblicazione ai sensi dell'art. 58 t.u.b svolge così la più limitata funzione di notiziare il pubblico della già avvenuta cessione e, al tempo stesso, di agevolarne la comunicazione nei confronti della molteplicità di debitori ceduti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1264 c.c., in considerazione delle dimensioni della operazione economica (art. 58 comma 4 t.u.b.). Come osservato in proposito dalla giurisprudenza di legittimità, “la previsione dell'art. 58, comma 4, si applica al caso in cui una cessione rilevante esista, non dimostra che la stessa esiste” (Cassazione civile, 28/02/2020, n. 5617). Emerge allora con ogni evidenza la necessità di produrre il contratto di cessione al fine di fornire la prova della validità dell'acquisto in capo alla cessionaria e, dunque, della legittimazione della stessa ad esercitare il diritto di credito in giudizio.
Sul punto un condivisibile orientamento della giurisprudenza più recente, al quale la scrivente intende prestare adesione, ha evidenziato l'inattitudine dell'avviso in Gazzetta Ufficiale a fornire la prova negoziale del credito e l'inclusione dello stesso all'interno della cessione, gravando in ogni caso sul creditore che agisce l'onere di dimostrare l'attuale titolarità del credito per cui è causa. A tal proposito la Suprema Corte ha affermato che “la suddetta pubblicazione costituisce presupposto di efficacia della cessione 'in blocco' dei rapporti giuridici nei confronti dei debitori ceduti che dispensa la banca dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti, ma tale adempimento è estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa e non incide sulla circolazione del credito, il quale, fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata, è nella titolarità del cessionario che è, quindi, legittimato a ricevere la prestazione dovuta anche se gli adempimenti richiesti non sono stati ancora eseguiti” (cfr. Cass. civ.,
29/09/2020, n.20495; cfr. anche Cass. civ. 28/2/2020; Cass. Civ. 16/06/2006 n.13954).
Analogamente è stato affermato che “la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma che se non individua il contenuto del contratto di cessione non prova l'esistenza di quest'ultima” e ciò perché “una cosa è
l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra è la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto” pertanto la questione si pone su un piano squisitamente probatorio, che è riservato al prudente apprezzamento del giudice di merito, sulla base di un ragionamento indiziario da sottoporre ad adeguata motivazione (così Cass. civ., 31/01/2019, n. 2780; Cass. Civ. 13/9/2018, n. 22268; più di recente Cassazione civile,
22/06/2023 n. 17944).
Tra l'altro, anche a voler accedere alla ricostruzione che l'avviso in Gazzetta Ufficiale sia sostanzialmente riproduttivo del contenuto del contratto, l'individuazione dell'oggetto della cessione sarebbe esposta ad un inevitabile deficit di determinatezza, per l'indicazione di criteri dal contenuto vago e generico, che sfuggono al concetto di determinabilità di cui all'art. 1346 c.c.
(recentemente, sul punto, Cassazione civile, 22/06/2023 n. 17944: “va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 t.u.b.”). Grava, comunque, sul creditore che intende farne proprio il contenuto l'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui si agisce nelle categorie individuate dall'avviso di cessione (cfr.
Cass. civ. 23/02/2018, n. 4453).
Grava, infatti, sulla società che intenda affermandosi successore del contraente originario, anche in virtù di cessione di crediti bancari in blocco di altra società, l'onere di produrre tutti i documenti idonei a dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco
(così recentemente Cass. civ., 05/11/2020, n. 24798; cfr. anche Cass. 10518/2016 e analogamente
Tribunale di Benevento 7/8/2018 n. 1384). Occorre naturalmente che il testo contrattuale sia completo e che l'oggetto del contratto di cessione sia determinato o quanto meno determinabile: ne consegue che l'onere della prova non sia assolto quando il contratto di cessione abbia un oggetto del tutto indeterminato e non consenta di ricostruire quali sono i crediti oggetto della cessione, in violazione dell'art. 1346 cod. civ. (così recentemente Cass. civ., 05/11/2020, n.24798; cfr. anche
Cass. 10518/2016 e analogamente Tribunale di Benevento 7/8/2018 n. 1384).
5. Tanto premesso in diritto, l'eccezione va accolta.
L'opponente lamenta la carenza di prova della fattispecie traslativa che avrebbe conferito alla opposta l'attuale titolarità del credito. Tale si fonda su una duplice cessione del credito: quella che si assume intervenuta tra e Crio SPV II s.r.l. e quella tra Crio SPV II s.r.l. e Parte_2 [...]
CP_1
Queste cessioni sono prive di adeguato riscontro documentale.
Anzitutto, il duplice trasferimento si fonda sulla premessa primaria che e Controparte_3
che in origine avrebbero erogato il credito, siano state incorporate attraverso fusione CP_3 in ma questo presupposto non è stato dimostrato, in assenza della visura camerale di Parte_2
Parte_2
Inoltre, a supporto della prima cessione, l'opposta si è limitata a produrre l'estratto di Gazzetta
Ufficiale n. 14 del 2/2/2013. Nel descrivere i criteri di inclusione del pacchetto di crediti ceduti, veniva specificato dalla cessionaria che i crediti dovevano derivare da “contratti di credito al consumo… sottoscritti da (anche sotto la precedente denominazione sociale di Controparte_4
oppure da (antecedentemente alla fusione per incorporazione in Parte_2 CP_3 [...]
nel periodo compreso tra il 17 marzo 1988 (incluso) ed il 12 giugno 2012 (incluso) per i Pt_2 quali sia stata dichiarata la decadenza del debitore dal beneficio del termine da parte di
[...]
in proprio o quale mandataria di entro il 31 dicembre 2009 oppure in CP_4 CP_5 data successiva…”. Orbene, in disparte la tecnica di redazione dell'annuncio, affetto da una eccessiva indeterminatezza nella ricostruzione del compendio ceduto, non si può trascurare che l'unico criterio realmente discretivo non sia supportato da adeguata documentazione. La società opposta, infatti, non ha documentato la comunicazione della decadenza dal beneficio del termine da parte della originaria titolare del credito, con la conseguenza che l'inclusione del credito nel pacchetto ceduto resta affidata a un inevitabile margine di incertezza.
Anche in questo caso, va ribadito che l'avviso in Gazzetta Ufficiale costituisce un mero adempimento pubblicitario, distinto e posteriore rispetto al contratto di cessione, che dunque possiede un rilievo probatorio del tutto limitato: esso potrebbe tutt'al più fornire un indizio dell'avvenuta cessione, qualora rechi criteri a tal punto precisi da consentire di ricostruirne il contenuto, ma tale circostanza non ricorre nel caso di specie.
Nessun supporto possono offrire le dichiarazioni di Link Finanziaria s.r.l., che si è qualificata mandataria di Crio SPV II s.r.l. Nel tentativo di colmare il deficit probatorio, questa società ha dichiarato che i crediti verso il sarebbero stati ricompresi all'interno della cessione Parte_1 disposta da in favore di Crio SPV II s.r.l. Tuttavia, la dichiarazione della mandataria non Parte_2 assume alcun rilievo probatorio, nemmeno di carattere indiziario, perché soggetto terzo del tutto estraneo alla fattispecie traslativa e privo della titolarità del credito di cui si discute.
L'oggetto della prima cessione si presenta dunque del tutto indeterminato e inidoneo a fondare la pretesa della cessionaria, né l'ulteriore documentazione offerta dalla opposta sulla successiva cessione vale a colmare questo deficit probatorio.
La prova della legittimazione, infatti, deve necessariamente investire tutta la catena di cessioni intercorse. La titolarità attuale del credito è condizionata inevitabilmente dalla validità delle singole cessioni intercorse nel tempo e non può prescindere dalla prova di ogni anello della catena di trasferimenti, a partire da quello disposto dal contraente originario, secondo il principio nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet, né la complessità della vicenda traslativa può esonerare l'attore dal fornire la relativa prova.
In ogni caso, anche a volere superare queste assorbenti considerazioni, vale la pena aggiungere che la prova della seconda cessione si presenta parimenti incompleta.
A supporto della seconda cessione in favore di la società ha prodotto un estratto Controparte_1 dell'annuncio in Gazzetta Ufficiale n. 38 del 2/4/2022. L'annuncio presenta un oggetto del pari indeterminato, perché non reca alcun indice concreto che consenta di ricondurre con certezza il credito azionato alla pretesa cessione, in presenza di criteri di individuazione potenzialmente illimitati. In particolare, non è dimostrata l'inclusione del credito nel criterio g), perché a sua volta non è stato dimostrato l'acquisto del credito a monte da Parte_2
6. Tali rilievi conducono ad escludere che sia stata raggiunta la prova dell'acquisto del credito che si pretende ceduto e dunque della legittimazione in capo alla odierna opposta: l'opposizione pertanto va accolta e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo va revocato.
Gli ulteriori motivi di opposizione, che per ragioni di economia processuale non si ritiene utile esaminare, vanno dichiarati assorbiti.
7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in ragione del valore dichiarato della lite, sulla scorta dei parametri minimi previsti nel D.M. 147/2022, in assenza di attività istruttoria e in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto di particolare complessità.
L'opponente va comunque condannato al pagamento di un ulteriore importo in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 12 bis d.lgs. 28/2010.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 157/2024 emesso dal Tribunale di Napoli nord il 19/1/2024;
2. Condanna al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in € Controparte_1
2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, cpa ed iva;
3. Condanna al pagamento di un ulteriore importo in favore dell'Erario pari Parte_1 al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
Aversa, 26/7/2025
Il Giudice
Dott.ssa Benedetta Magliulo