Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 27/03/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
2103/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di ROVIGO riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -giudice- dott. Nicola Del Vecchio -giudice- ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa n. 2103/2023 R.G. promossa da
( , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Alberto Casalini ed elettivamente domiciliato in indirizzo telematico, giusta procura allegata al ricorso;
- ricorrente-
contro
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Matteo Mardegan ed elettivamente domiciliata in indirizzo telematico, giusta procura allegata alla comparsa di risposta;
- resistente -
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio - cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI Parte ricorrente e Parte resistente 1) Pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1 e a ER (PD) in data 31 maggio 2008, con atto
[...] Controparte_1
tti di matrimonio di quel Comune al n. 2, Parte II, Serie A, anno 2008;
2) le figlie e sono affidate ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 Per_2 presso la madre e con facoltà del padre di vederle e tenerle con sé una sera alla settimana (in caso di mancato accordo con le figlie, il venerdì dalle ore 19.00 alle ore 21.00), salvi migliori accordi tra i genitori;
3) il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra entro il giorno 15 Pt_1 CP_1 di ogni itolo di contributo al mantenimento e , la Per_2 Per_1 somma di 450,00 euro (225,00 euro per ogni figlia), da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre all'intero importo dell'assegno unico e universale erogato dall' , in relazione al quale la sig.ra provvederà in via CP_2 CP_1 esclusiva a proporre la relativa domanda;
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spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche e ortodontiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) mensa;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) vacanze e campi estivi;
5) la casa coniugale sita in ER via Alessandro Manzoni 28/5 è assegnata alla sig.ra , che in essa vivrà con le figlie;
CP_1
6) i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti;
7) spese di lite compensate.
Ragioni della decisione In fatto – Con ricorso depositato il 26-10-2023 ai sensi dell'art. 473bis.47 c.p.c., Pt_1 chiedeva la separazione giudiziale e la successiva pronuncia di cessazione
[...] degli effetti civili del matrimonio contratto con in data 31-5-2008 Controparte_1
a ER (PD), trascritto al n. 2, Parte II, Serie A, anno 2008, ed esponeva che:
- dal matrimonio erano nate le figlie e , rispettivamente il 4-2-2012 e il Per_2 Per_1
30-5-2009;
- a seguito di contrasti acuiti dal periodo di convivenza forzata durante l'emergenza pandemica del 2020, il d'accordo con la moglie, aveva deciso di lasciare Pt_1 la casa coniugale trasferendosi a vivere presso l'abitazione dei genitori;
- i coniugi avevano tentato di ripristinare la comunione materiale e spirituale, ma tale progetto, a causa di incomprensioni e litigi, era definitivamente naufragato;
- dal definitivo allontanamento dalla casa familiare egli versava regolarmente alla moglie l'importo mensile di 700,00 euro a titolo di contributo al mantenimento delle figlie e quale concorso nel pagamento del canone di locazione dell'immobile adibito a casa coniugale.
In conclusione, il ricorrente chiedeva l'affidamento condiviso delle figlie e Per_2
, la loro collocazione prevalente presso la madre, con conseguente Per_1 assegnazione alla stessa della casa coniugale, e la regolamentazione del proprio diritto di visita, dichiarandosi disposto a corrispondere, quale contributo al mantenimento delle minori, l'importo mensile di 400,00 euro e, a titolo di assegno
Pagina | 2 ex art. 156 c.c., la somma di 150,00 euro mensili, oltre al pagamento di metà delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse delle minori.
Con decreto del 31-10-2023 il giudice relatore fissava ai sensi dell'art. 473bis.14 c.p.c. l'udienza di prima comparizione delle parti innanzi a sé per il giorno 27-2- 2024, dava alla parte convenuta le informazioni previste dal quarto comma della citata disposizione, assegnava al ricorrente il termine per la notifica e disponeva la comunicazione degli atti al pubblico ministero.
Radicato il contradditorio, si costituiva con comparsa di risposta Controparte_1 depositata il 26-1-2024 non opponendosi alla pronuncia di separazione personale e alla successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, né all'affidamento condiviso delle figlie con collocazione presso di sé e alla conseguente assegnazione in proprio favore della casa coniugale, ma chiedeva una diversa quantificazione del contributo paterno al mantenimento in favore delle stesse. Segnatamente, rappresentava che l'erosione dell'affectio fra i coniugi era riconducibile alla dipendenza dall'alcol e dal gioco sviluppata dal marito, che nel marzo del 2023 era stato costretto a far ricorso alle cure del Pronto Soccorso a causa di ferite al collo provocatesi con un rasoio da barba. La lamentava, CP_1 altresì, che il marito non aveva mai partecipato attivamente alla vita delle figlie e che tale atteggiamento era peggiorato dopo gli ultimi episodi occorsi, per cui proponeva una regolamentazione del diritto di visita paterno che tenesse conto della volontà delle minori, anche previo ascolto delle stesse, e un contributo al mantenimento di 350,00 euro ciascuna, oltre all'assegnazione dell'intero importo dell'assegno unico e universale erogato dall' . CP_2
Il ricorrente depositava le memorie ai sensi dell'art. 473bis.17 co. 1 e 3 c.p.c., nelle quali precisava di non aver mai sviluppato una vera e propria dipendenza dall'alcol e dal gioco d'azzardo, bensì di aver vissuto un periodo di forte stress, dovuto in parte alle fatiche lavorative e in parte alla conflittualità della situazione familiare. Precisava, infatti, di aver svolto per alcuni anni (sino al 2022) due lavori: come operaio dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 16 e come pizzaiolo dalle ore 17 alle ore 24 per sei giorni a settimana. Ciononostante, egli aveva acconsentito a intraprendere un percorso di sostegno presso il CSM dell'ULSS 6 Euganea, poi conclusosi per il completo affrancamento dello stesso dalla condizione di dipendenza. Reiterava pertanto quanto già richiesto nell'atto introduttivo dichiarandosi disposto a corrispondere in favore delle figlie l'importo complessivo mensile di 500,00 euro.
Con la memoria ex art. 473bis.17 co. 2 c.p.c. parte resistente chiedeva l'intervento dei Servizi Sociali territorialmente competenti al fine di effettuare un monitoraggio sulle capacità genitoriali del e sulle sue condizioni psico-fisiche Pt_1 specialmente alla luce dell'episodio autolesionistico verificatosi nel marzo del 2023.
Pagina | 3 All'udienza di prima comparizione del 27-2-2024, dopo l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione, le parti accettavano la proposta conciliativa formulata dal giudice relatore, sicché, sulle conclusioni dalle stesse precisate in forma congiunta e trascritte in epigrafe, la causa veniva rimessa al collegio senza l'assegnazione di ulteriori termini, avendovi le parti espressamente rinunciato.
Con la sentenza n. 214/2024, depositata il 29-2-2024, il Tribunale di Rovigo pronunciava la separazione giudiziale dei coniugi alle condizioni rassegnate congiuntamente dagli stessi all'udienza presidenziale del 27-2-2024.
Con separata ordinanza le parti erano rimesse innanzi al giudice relatore per la prosecuzione del procedimento in ordine alla domanda di divorzio proposta dal ricorrente.
Le parti comparivano personalmente all'udienza del 26-3-2025 all'esito della quale concordavano un lieve aumento dell'importo del contributo paterno al mantenimento delle figli e, ferme gli altri accordi, rinunciavano all'assegnazione dei termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c., cosicché il giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
In diritto – Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti e delle dichiarazioni rese dalle stesse all'udienza presidenziale, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. 898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che nel procedimento di separazione personale, pronunciata dal Tribunale di Rovigo con la sentenza n. 214/2024, i coniugi sono comparsi all'udienza presidenziale del 27-2-2024, sicché, non essendo la convivenza mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Gli accordi raggiunti dalle parti sono conformi alla legge e rispondono all'interesse morale e materiale delle figlie, entrambi minori di età.
Spese di lite compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 2103/2023 R.G. promossa da Pt_1
nei confronti di , con l'intervento del Pubblico
[...] Controparte_1
Ministero,
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e il 31-5-2008 a ER (PD), trascritto nei registri dello
[...] Controparte_1 stato civile di quel Comune al n. 2, Parte II, Serie A, Anno 2008, Ufficio 1;
Pagina | 4 - manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti;
- prende atto degli accordi raggiunti dalle parti, come riportati nelle conclusioni in epigrafe da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso a Rovigo, il 27 marzo 2025
il Presidente estensore
Paola Di Francesco
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