Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/06/2025, n. 3654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3654 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
R. G. N. 5057/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE
composta da
Giovanna Gianì Presidente rel Elena Gelato Consigliere Enrico Colognesi Consigliere
ha emesso la seguente all'udienza del 11/06/2025, all'esito della discussione orale, riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, mediante deposito del dispositivo e della motivazione, la seguente SENTENZA (ex artt. 429 – 437 c.p.c) nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5057 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2020, vertente TRA
(C.F. AR
), rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, P.IVA_1 presso i cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12 è domiciliata ex lege.
APPELLANTE E
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._1 [...]
rappresentati e difesi Controparte_2 dall'Avv. Raffaele Spicciariello, presso il cui studio, in Sessa Aurunca al Corso Lucilio 161, hanno eletto domicilio APPELLATI
avente ad OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Cassino n. 143/2020 pubblicata in data 5.02.2020, non notificata.
CONCLUSIONI (come da atti introduttivi): per l'appellante:
“all'Ecc.ma Corte d'Appello affinché, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetti il
per gli appellati:
“Voglia la Corte Ecc.ma, contrariis reiectis, respingere, siccome infondato, l'appello proposto dallo , confermando la sentenza AR di primo grado impugnata in ogni sua parte;
con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre IVA e CPA come per legge e con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO L' ha impugnato la sentenza in epigrafe che AR così ha statuito:
“- in accoglimento della domanda di parte opponente, annulla l'ordinanza ingiunzione n. 37/2017 del 21/2/2017, emessa dall' nei AR confronti di e della Controparte_1 [...]
; Controparte_4
- secondo soccombenza, condanna la parte opposta al pagamento in favore di
e della Parte_2 Controparte_4 in liquidazione degli oneri processuali, stimabili in
[...] base ai valori medi del D.M. n. 55/2014 in complessivi € 5.072,00 (€ 237,00 per esborsi, € 875,00 per la fase di studio, € 740,00 per la fase introduttiva, € 1.600,00 per la fase di trattazione;
€ 1.620,00 per la fase di decisione), oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali in misura di legge.” Nel giudizio di primo grado - in proprio e quale legale Controparte_1 rappresentante della Controparte_4
-aveva chiesto l'annullamento dell'ordinanza
[...] ingiunzione emessa il 21/2/2017 dall' sul AR presupposto della mancata regolarizzazione, ad opera dell'agenzia facente capo alla società, della posizione lavorativa di In dettaglio, nel Persona_1 provvedimento, protocollato al n. 37/2017, era stata posta a carico solidale di
[...]
e della società, una sanzione pecuniaria di € 19.275,00 in conseguenza CP_4 dell'asserito svolgimento, da parte della di prestazioni di lavoro subordinato Per_1 in un arco temporale protrattosi dal 13/2/2012 al 20/6/2012, anteriore all'attivazione tra le parti di un rapporto di tirocinio formativo. Veniva contestata, pertanto, la violazione dell'art.3, c. 3, del D.L. 12/2010, convertito in legge n.183/2010, per omessa comunicazione della lavoratrice al Centro territoriale per l'impiego dell'assunzione; dell'art. 4 bis, c. 2, del d.lgs. n.181/00 per omessa consegna alla lavoratrice, all'atto dell'assunzione, di una dichiarazione sottoscritta contenente i dati del contratto di assunzione;
dell'art.39, co.1 e 2, del D.L. n.112/08, convertito in legge n. 133/2008, per omessa registrazione della lavoratrice sul libro unico del lavoro. Nell'atto di opposizione era stata eccepita la insussistenza delle violazioni dato che la lavoratrice non aveva mai svolto attività di lavoro subordinato alle dipendenze della CP_4 Controparte_4
Nell'accogliere l'opposizione, il Tribunale di Cassino riteneva che l' AR
, su cui gravava il relativo onere, non aveva dimostrato AR AR
i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria né e, nello specifico, l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato ipotizzato nell'ambito del provvedimento di irrogazione della sanzione;
non era a tal fine sufficiente il richiamo alle dichiarazioni rese in sede di accertamento ispettivo dalla lavoratrice, essendo peraltro l' decaduto AR dalla prova testimoniale relativa alla audizione della lavoratrice inoltre i Per_1 testi escussi ( e ), avevano confermato il mancato Testimone_1 Testimone_2 inserimento della signora nell'organizzazione aziendale della Per_1 [...]
con carattere di continuità. CP_4
L' ha impugnato la suddetta sentenza AR articolando due motivi di gravame. Con il primo motivo l'appellante assume il malgoverno da parte del Tribunale dell'onere probatorio, avendo omesso di valutare gli elementi probatori acquisiti, in particolare avendo il Tribunale omesso di valutare le dichiarazioni acquisite rese in sede ispettiva, illegittimamente degradate a meri indizi in assenza di un'escussione testimoniale. Infatti, opina la parte, sebbene le dichiarazioni contenute nel verbale ispettivo non siano assistite da fede privilegiata, avrebbero comunque, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, “valore di prova (sufficiente alla decisione della causa), che può essere infirmata solo da una prova contraria (che sia ovviamente attendibile, credibile e logica)”, . Nel caso di specie, l'opponente non aveva allegato e provato nulla che potesse vincere la sopra richiamata attendibilità intrinseca delle spontanee dichiarazioni rese nell'immediatezza dell'accesso. Unico elemento a supporto delle tesi del ricorrente era rinvenibile nelle dichiarazioni, parzialmente differenti da quelle raccolte dagli ispettori, rese dai testimoni in udienza. Tutti gli elementi raccolti nel corso dell'accesso ispettivo e contenuti nel verbale di accertamento, confermano l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato dei lavoratori in questione alle dipendenze della odierna resistente. CP_4
Con il secondo motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza per avere il Tribunale fondato la propria decisione su una meccanica applicazione della regola formale dell'onere della prova, mentre, attesa la valenza non meramente indiziaria delle dichiarazioni ricevute dagli ispettori, sussistevano i presupposti per l'attivazione del potere-dovere di cui all'art. 421, co. 2 c.p.c.. L'appello è fondato. Ai fini di una corretta ripartizione dell'onere probatorio nel presente giudizio, va fatto richiamo al principio per cui
“I verbali redatti dall'ispettorato del lavoro, o dai funzionari degli enti previdenziali in tema di comunicazioni dell'instaurazione di rapporti di lavoro e di omesso versamento di contributi, fanno fede fino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta essere avvenuti in sua presenza, o essere stati da lui compiuti, con la conseguenza che incombe sulla controparte l'onere di fornire la prova contraria;
invece per le altre circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese "de relato" o in seguito ad ispezione di documenti, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, ma il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento addossando alla controparte l'onere di fornire la prova dell'insussistenza dei fatti contestatigli” ( v. ex pluribus , Cass del 28/08/2024 n. 23252 E di tale regola il Tribunale non ha tenuto conto, concludendo erroneamente per il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'Amministrazione.
Nel caso di specie, osserva il Collegio, il quadro emergente dal verbale di accertamento e dai relativi allegati, non può dirsi minato dalle deposizioni testimoniali indotte in giudizio dalla parte ricorrente. Posto infatti, che i verbali ispettivi fanno prova piena solo dei fatti avvenuti alla presenza dei funzionari, mentre per il resto sono liberamente valutabili dal giudice, deve ritenersi come dagli stessi verbali sia emersa la prova dei fatti costitutivi del credito riferibili alla sussistenza dei connotati salienti della subordinazione, quali il vincolo gerarchico, l'esistenza di un orario di lavoro da rispettare, la corresponsione periodica e costante della retribuzione. In dettaglio:
- la lavoratrice aveva dichiarato, in sede di denuncia di aver cominciato a frequentare l'agenzia immobiliare dal mese di febbraio 2012 e che la stessa si era occupata, fin dall'inizio, dello svolgimento di compiti di segreteria sotto le direttive sia di che della , divenuta, dal mese di giugno 2012, tutor aziendale; CP_4 Tes_1
- , sentita in sede di acquisizione di dichiarazioni, aveva confermato Testimone_1
che la aveva iniziato a lavorare nel mese di febbraio 2012, con mansioni Per_1 di segreteria, dal martedi al sabato, per una media di 6 ore al giorno precisando che la lavoratrice “quando viene solo la mattina recupera negli altri giorni”; inoltre ,la stessa “veniva pagata dall'inizio mediante assegni bancari dal Titolare
che provvedeva a consegnarlo direttamente alla lavoratrice. L'importo, per quello
che posso ricordare, si aggirava intorno ai 700,00 euro”; inoltre, la Per_1 doveva prendere le direttive direttamente dalla;
Tes_1
- la anche lei sentita in sede ispettiva, aveva riferito Testimone_3
“personalmente ho conosciuto la quale lavorava qui come Persona_1 segretaria. Quando venivo qua per riportare le notizie la trovavo in postazione di lavoro”. Ora, rileva la Corte come, dal compendio istruttorio introdotto nel giudizio di primo grado dal ricorrente nella duplice qualità azionata, va rilevata in premessa la sostanziale irrilevanza, ai fini che qui interessano, dei capitoli indicati dall'opponente nel ricorso introduttivo.
Partitamente: La circostanza capitolata sub a), pur confermata in giudizio dalla teste e della Tes_1 teste ( così formulata: “vero che la signora richiese di poter Tes_2 Parte_3 collaborare come segnalatrice autonoma occasionale”) non è di per sé incompatibile con il fatto - pienamente riscontrato dalle risultanze dei verbali sopra riportate - del successivo reclutamento della stessa nell'ambito di un rapporto concretamente munito dei requisiti della subordinazione, come accertato in sede di accesso ispettivo;
inoltre, la stessa circostanza, anche ad ammetterne la rilevanza, presupporrebbe la percezione diretta del fatto da parte dei dichiaranti, viceversa dichiaratesi all'epoca mere impiegate ( la ) o mere collaboratrici (la ) presso l'agenzia Tes_1 Tes_2 [...]
; CP_4 il capitolo b) ( “ vero che, per lo svolgimento di tale attività, la signora Per_1 richiese ed ottenne il pagamento della somma di € 700, comprensiva di rimborso spese e riconoscimento per le compravendite effettuate”) contiene la implicita ammissione della corresponsione costante della retribuzione nella misura fissa indicata, e non commisurata, dunque, al solo buon fine delle vendite;
in tale prospettiva, la conferma della circostanza non vale a demolire, quanto piuttosto suffraga, la prospettazione dell' ; AR il capitolo c) (Vero che la iniziò a frequentare l'Agenzia Persona_1
Immobiliare gestita dalla ricorrente solo dal mese di marzo 2012); il periodo coincide approssimativamente con il periodo oggetto di contestazione e non mina il corpus accusatorio. Altrettanto non dirimenti il capitolo d) ed e) relativi, rispettivamente, al possesso ( solo dichiarato dalla della partita Iva e all'esercizio, da parte della stessa “in Per_1 autonomia… senza direttive” della propria attività, attesa la genericità della relativa capitolazione. L'esito della prova acquisita in primo grado non è apprezzabile in termini del conseguimento di un fatto positivo antitetico con i dati dei verbali Inps, da cui risultava univocamente la ricorrenza del requisito della subordinazione, nè ha fornito persuasivi elementi presuntivi in contrasto. Irrilevante, in tale prospettiva, la mancata audizione in giudizio, per decadenza dalla prova della diretta interessata, la cui escussione era stata richiesta dalla Amministrazione quale prova contraria. I rilievi svolti assorbono la disamina del secondo motivo di appello, suffragando una conclusione di sicura riforma della sentenza impugnata.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza della parte appellata e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto avverso la sentenza n. 143/2020 del Tribunale di Cassino, pubblicata il 5.02.2020, in accoglimento dello stesso così provvede:
- riformata integralmente la sentenza impugnata, rigetta l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 37/2017 emessa dall' , e AR proposta da e dalla Controparte_4 [...]
; Controparte_4
- condanna la parte appellata alla rifusione, in favore dell'appellante delle spese del doppio grado che liquida in complessivi € 9.500 (di cui € 5.500 per il primo grado) per compensi , oltre accessori se dovuti e spese generali.
Così deciso in Roma, alla pubblica udienza del 11.06.2025 Il Presidente est. Giovanna Gianì