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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 06/06/2025, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Terza Civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
Dr.ssa Rossana Zappasodi PRESIDENTE rel.
Dr.ssa Anna Bonfilio CONSIGLIERE
Dr.ssa Paola Ferrari Bravo CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 153/2024 R.G. promossa da
(già , Parte_1 Parte_2
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Musumeci Maurizio e Castelli Vito, per procura in atti, elettivamente domiciliati in Torino, presso lo studio dell'Avv. Bichiri Stefano.
- PARTE APPELLANTE - contro
elettivamente domiciliata in Alessandria, presso lo studio Controparte_1 dell'Avv. Enrico Merli, rappresentata e difesa dall'Avv. Nanni Alberto unitamente all'Avv. Migliaccio Marcello per procura in atti.
- PARTE APPELLATA –
Rimessione in decisione del 18.4.2025.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE
Contrariis reiectis, voglia la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza impugnata, - previe le declaratorie del caso;
- previo esperimento di ogni eventuale mezzo di prova ritenuto necessario, utile e/o opportuno ai fini della decisione - confermata la riunione delle due cause (R.G. n. 1852/2021 e R.G. n.
1909/2021) - ritenere fondati i motivi enunciati ed esposti con il presente gravame e, in accoglimento dell'appello proposto da (già Parte_1 Parte_1 [...]
, avverso la sentenza impugnata e in parziale Parte_2
1 riforma di essa, nel senso richiesto nei motivi di cui alla narrativa dell'atto di appello, ferme le istanze istruttorie riferite ad entrambe le cause riunite, relativamente alla causa iscritta al n. 1852/2021 R.G., nella quale riveste la Pt_2
qualità di attrice: nel merito, in via principale:
- dato atto che i contratti inter partes verranno a scadere il 31/12/2029, come già accertato nella sentenza n. 728/2020 del Tribunale di Alessandria: * accertare e dichiarare che la consegna dell' Area di Servizio da parte di a Controparte_1
non comporta l'anticipata risoluzione e/o cessazione di efficacia del Controparte_2 contratto di comodato e degli altri contratti inter partes e, per l' effetto, dichiarare
, in persona del legale rappresentante pro tempore, tenuta a Controparte_1 restituire a parte attrice l'impianto di erogazione carburanti sito nell' Area di Servizio di Castelnuovo Scrivia Est ivi compresi i distributori, i serbatoi e quant'altro così come individuati nel contratto di comodato 21/12/2011 e relativi allegati, nonché il complesso dei beni costituenti l'azienda oggetto del contratto di affitto di ramo d'azienda ' n data 20/26 marzo 2012, il tutto come meglio descritto nel verbale Pt_3
di consegna in data 3/5/2021 (doc. n. 37 3T), da 3T riconsegnato in via bonaria, al solo fine di ottemperare all'ordinanza cautelare emessa dal Tribunale di Alessandria in data 10/4/2021; in via subordinata:
- in accoglimento del motivo XIII, nel caso in cui avesse ceduto Controparte_1
l'impianto e non ne fosse possibile la restituzione da parte della convenuta, dichiarare che è inadempiente ai contratti in essere fra le parti e, per Controparte_1
l'effetto, dichiarare tenuta e condannare , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, in conseguenza del suo inadempimento, a risarcire il danno subito da nella misura di euro 563.000,00 Parte_1
o, in subordine, in quella di euro 205.000,00, così come dedotto e argomentato nella narrativa dell'atto di citazione in data 7/6/2021 al paragrafo V, lett. A2, o nella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa e/o meglio vista e ritenuta dalla Corte d'Appello, anche in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
in via di ulteriore subordine:
- in accoglimento del motivo XV, dichiarare tenuta e, per l'effetto, condannare
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del CP_1
2 danno a favore di ex art. 1381 c.c., per mancato Parte_1 compimento del fatto promesso, come meglio illustrato nella narrativa dell' atto di citazione in data 7/6/2021 al paragrafo V lett. B), nella misura di euro 563.000,00 o nella somma maggiore o minore accertata in corso di causa e/o meglio vista e ritenuta dalla Corte d'Appello, anche in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
in via ulteriormente subordinata:
- in accoglimento dei motivi XVI e XVII, in forza di quanto disposto dal Documento
Procedurale (doc. n. 49 3T), dichiarare tenuta e, per l'effetto, condannare
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere a CP_1 [...]
a titolo di risarcimento del danno, per le ragioni Parte_1 illustrate nella narrativa dell'atto di citazione in data 7/6/2021, in particolare al paragrafo V lett. C1), la somma di euro 563.000,00 ovvero, in subordine, a titolo di indennizzo, per le ragioni illustrate nel medesimo atto di citazione, in particolare al paragrafo V lett. C2), la somma di euro 200.000,00 o quella maggiore o minore accertata in corso di causa e/o meglio vista e ritenuta dalla Corte d'Appello, anche in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, per quanto possa occorrere anche in caso di appello incidentale:
- in accoglimento dei motivi XVIII e XIX, rigettare, perché infondate in fatto e in diritto, le domande formulate in via riconvenzionale da ovvero, in Controparte_1
subordine, in caso di appello incidentale, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande di accertare e dichiarare la CP_1
compensazione, in tutto o in parte, tra qualsiasi credito fatto valere da CP_1
e i maggiori crediti vantati da in relazione alle domande che precedono;
[...] Pt_2
relativamente alla causa iscritta al n. 1909/2021 R.G., nella quale riveste la Pt_2
qualità di convenuta:
- previo, per quanto possa occorrere, accertamento e declaratoria che il venire meno al 31/12/2020 della convenzione/subconcessione autostradale non comporta la cessazione e/o la risoluzione dei contratti inter partes, e previa, ove occorra, declaratoria di nullità e/o inefficacia dell' art. 3 del contratto di comodato e di tutte le clausole comunque prevedenti la risoluzione dei contratti inter partes in dipendenza della predetta circostanza, rigettare tutte le domande ex adverso proposte perché del tutto infondate in fatto e in diritto per le ragioni illustrate e in considerazione di tutte le
3 difese svolte, nessuna esclusa, sia nel corso del giudizio di primo grado sia in accoglimento dei motivi enunciati ed esposti nel presente giudizio di appello, in via subordinata:
- in accoglimento dei motivi XIV e XVI, previo accertamento che Controparte_1 non ha adempiuto all'obbligo di agevolare l'uscita del gestore dall'impianto, secondo l'ordine e i criteri previsti dal punto 1.2 ultima parte del Documento Procedurale (doc.
n. 42 3T all. alla comparsa), dichiarare le domande ex adverso formulate, allo stato, inammissibili e/o comunque accertare e dichiarare che, per i motivi esposti in comparsa di risposta e, per l'effetto, anche ai sensi dell'art. 1460 c.c., 3T si è legittimamente opposta alla riconsegna dell'impianto di distribuzione carburanti e del complesso dei beni costituenti attività complementari (market); in via di ulteriore subordine:
- in accoglimento dei motivi XVIII e XIX, nella denegata e non creduta ipotesi di conferma dell'ordinanza cautelare, dichiarare e accertare che il rilascio dell'impianto Pa e attività correlate da parte di è avvenuto il 3/5/2021, in ottemperanza alla stessa ordinanza e agli accordi intercorsi fra le parti, e previa, ove occorra, declaratoria di nullità dell' art. 15 del contratto di comodato e clausole connesse e/o comunque anche in applicazione dell' art. 1384 c.c. e per le altre ragioni esposte, dichiarare che
Pa nulla è dovuto da a e, per l'effetto, respingere le domande avanzate da CP_1
Pa nei confronti di di condanna al pagamento di somme di denaro a CP_1
qualsivoglia titolo;
in via di ulteriore strettissimo subordine:
- in accoglimento del motivo XIII, nella denegata e non creduta ipotesi di conferma dell'ordinanza cautelare, accertare e dichiarare la data in cui avrebbe dovuto Pt_2
e/o dovrebbe rilasciare l'impianto e attività correlate e previa, ove occorra, declaratoria di nullità dell' art. 15 del contratto di comodato e clausole connesse e/o comunque anche in applicazione dell' art. 1384 c.c., e per le altre ragioni esposte in
Pa comparsa di risposta, dichiarare che nulla è dovuto da a e, per l'effetto, CP_1
Pa respingere le domande avanzate da nei confronti di di condanna al CP_1
pagamento di somme di denaro a qualsivoglia titolo per quanto possa occorrere anche in caso di appello incidentale:
- in accoglimento dei motivi XVIII e XIX, rigettare, perché infondate in fatto e in diritto, le domande formulate in via riconvenzionale da ovvero, in Controparte_1
subordine, in caso di appello incidentale, nella denegata e non creduta ipotesi di
4 accoglimento, anche parziale, delle domande di accertare e dichiarare la CP_1
compensazione, in tutto o in parte, tra qualsiasi credito fatto valere da CP_1
e i maggiori crediti vantati da in relazione alle domande avanzate dalla
[...] Pt_2
Pa stessa nella causa recante R.G. n. 1852/2021, cui la presente è riunita
Ancora relativamente ad entrambe le cause riunite:
- in accoglimento del motivo XX riformare la sentenza di primo grado in punto liquidazione delle spese di causa - con il rimborso delle spese e la liquidazione del compenso professionale, oltre accessori di legge del presente grado di giudizio.
PER PARTE APPELLATA
Piaccia a codesta Ecc.ma Corte di Appello, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, emessa ogni più opportuna pronuncia, declaratoria e condanna, se del caso anche in via incidentale, per tutte le allegazioni, domande, eccezioni ed istanze anche istruttorie svolte in primo grado e qui espressamente riproposte ex art. 346 c.p.c., così giudicare, nel merito: rigettare le conclusioni rassegnate dall'appellante in quanto infondate per i motivi tutti esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata n.
748/2023 emessa dal Tribunale di Alessandria, G. Dott. Diego Gandini, in data 23 giugno 2023 e pubblicata in data 28 agosto 2023, mai notificata;
nel merito, in via subordinata: accogliere le conclusioni rassegnate da CP_1
nel primo grado dei giudizi riuniti R.G. 1852/2021 e R.G. 1909/2021 del
[...]
Tribunale di Alessandria, come da foglio di precisazione conclusioni depositato in data 24 maggio 2023; in ogni caso: con emissione di ogni altro provvedimento, declaratoria e statuizione del caso e con condanna dell'appellante alla integrale rifusione degli onorari, dei diritti e delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 5.2.2024, Parte_1
Pa d'ora in avanti ), impugna la sentenza n. 748/2023 con la quale il Tribunale di
[...]
Alessandria, in sede di due giudizi riuniti, ha così deciso:
- ha dichiarato l'intervenuta cessazione degli effetti del contratto di comodato sottoscritto tra 3T e in data 21 dicembre 2011; Controparte_1
- ha dichiarato l'intervenuta cessazione degli effetti del contratto di affitto di ramo d'azienda concluso tra le parti in data 20-26 marzo 2012;
5 - ha condannato 3T a rilasciare immediatamente, liberi da persone e/o cose di propria appartenenza, in favore di i beni oggetto di cui al contratto di CP_1
comodato, tra le parti sottoscritto in data 21 dicembre 2011, e suoi allegati;
Pa
- ha condannato a rilasciare immediatamente, liberi da persone e/o cose di propria appartenenza, in favore di il complesso dei beni costituenti l'azienda CP_1 di cui al contratto di affitto ramo d'azienda concluso tra le parti in data 20/26 marzo
2012 ed altresì individuati nelle schede di riepilogo di cui al verbale di presa in consegna 3 maggio 2021;
- nell'esaminare le contrapposte domande di pagamento somme proposte a vario Pa titolo, operata la compensazione richiesta, ha condannato a versare a la CP_1 somma di € 49.475,00 oltre interessi in misura legale e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo, nonché a titolo di rimborso cali carburanti negli anni 2015,
2018, 2019 e 2020, l'ulteriore somma di € 41.211,10 oltre accessori;
- ha dichiarato l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
2. Il giudizio, in estrema sintesi, riguarda la sorte di tre contratti stipulati inter partes concernenti l'area di servizio Castelnuovo Scrivia est lungo l'Autostrada A7 (di comodato delle attrezzature fisse e mobili per la distribuzione carburanti del
21.12.2011, di affitto di ramo di azienda concernente lo shop ivi presente del
20/26.3.2012 e di fornitura di carburanti e oggetti del punto vendita del 21.12.2011) in seguito alla decadenza dichiarata dalla Parte_4 nell'ambito di una ristrutturazione generale delle aree di servizio sulla rete nazionale, nei confronti di dalla concessione/convenzione concernente l'area di servizio CP_1 de qua, con ordine di restituzione della disponibilità dell'area al nuovo aggiudicatario
– –, dopo alcuni rinvii, al 31.12.2020 e poi definitivamente fissata per il Parte_5
rilascio al 31.1.2021.
2.1 Il procedimento appellato era costituito dalla riunione di due distinti procedimenti di merito instaurati a seguito di due ordinanze ex art. 700 c.p.c. (entrambe confermate in sede di reclamo), con le quali, rispettivamente, il 9.2.2021 il Tribunale di Milano aveva respinto la domanda di 3T di ordinare a di continuare la CP_1
fornitura carburanti e beni del punto vendita e il 10.4.2021 il Tribunale di Alessandria aveva condannato 3T a rilasciare immediatamente l'area di servizio de qua a CP_1
L'esecuzione del rilascio è stata poi effettuata in data 3.5.2021.
2.2 La complessa vicenda è stata in passato oggetto di altri procedimenti:
6 - amministrativo instaurato da 3T avverso la decisione di
[...]
di indire una procedura concorsuale per Parte_4
l'aggiudicazione, tra il resto, del lotto 32 per l'affidamento unitario con prevalenza del servizio ristoro (cd. Food Driven) dell'area di servizio de qua, ritenendo la stessa illegittima “per violazione del principio di continuità gestionale di cui all'art. 16 DL n. 745/70 e per difetto di istruttoria e carenza di motivazione”, procedimento concluso con il rigetto sia del CP_3
(sentenza n. 18/2019) che del Consiglio di Stato (sentenza n. 3934/2019);
- ordinario instaurato con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. da er ottenere la CP_1
dichiarazione di avvenuta cessazione dei contratti stipulati inter partes a seguito della cessazione della concessione/convenzione autostradale, con conseguente condanna di 3T alla riconsegna di tutti i beni oggetto del contratto di comodato e del rapporto di affitto del ramo di azienda e condanna al pagamento delle penali previste per ritardata consegna e di tutti i danni, nonché delle conseguenze della mancata accettazione dell'indennizzo offerto in ragione della cessazione del comodato (domande cui aveva resistito 3T con proprie domande riconvenzionali di danni, nonché di indennizzo previsto dal
Documento Procedurale allegato al Decreto Ministeriale 7.8.2015), il procedimento si era concluso con sentenza del Tribunale di Alessandria n.
728/2020 (divenuta irrevocabile a seguito della sentenza n. 537/2022 di inammissibilità dell'impugnazione emessa da questa Corte d'Appello), la quale, avendo dato atto che i contratti di fornitura e di affitto di ramo di azienda erano intrinsecamente collegati a quello di comodato, con scadenza ultima rinnovata al 31.12.2029, a causa della connessione per derivazione dalla
Convenzione in essere tra e Parte_4
l'effettivo e non ancora attuale insorgere in capo a ell'obbligo CP_1 CP_1 di rilascio dell'area di servizio de qua, avrebbe comportato (solo in futuro) in Pa capo a l'obbligo di rilascio a favore di dei beni stessi, aveva CP_1 dichiarato l'inammissibilità delle domande formulate in via principale da CP_1
e rigettando le altre, previa dichiarazione di cessazione della materia del contendere limitatamente al pagamento della somma di € 20.278 (pagamento effettuato nelle more).
3. Parte appellante in via preliminare segnala un errore materiale di calcolo (per residuo credito di indennizzo pari ai corretti € 39.475 e non € 49.475), che afferma
7 essere pacifico con la controparte e in tal senso già recepito nei pagamenti effettuati inter partes in data 13.10.2023.
Articola poi venti motivi di appello insistendo nelle difese proposte fin dal primo grado, con la riproposizione delle relative domande principali e subordinate come indicate in epigrafe.
Non risulta siano stati oggetto di censura (e pertanto devono essere ritenute irrevocabili) le decisioni concernenti il “rimborso per i cali carburanti verificatisi negli esercizi 2015, 2018, 2019 e 2020”, nonché quelle “a titolo di contributo forfettario
“COVID” concordato fra le Associazioni di Categoria e Unione Petrolifera”. si è ritualmente costituita chiedendo il rigetto dell'appello e in subordine CP_1
richiamando le domande formulate in primo grado (con ciò limitandosi a riproporle ex art. 346 c.p.c., che impedisce che si intendano implicitamente rinunciate).
Sulle conclusioni precisate e le memorie conclusive ritualmente depositate, la causa
è stata trattenuta in decisione collegiale con provvedimento del 18.4.2025.
4. Al fine di ricondurre a chiarezza e sinteticità i molteplici profili di merito dell'impugnazione proposta, che in gran parte sottendono e vengono via via riproposti nell'affronto di una pluralità di censure, si ritiene necessario e utile, invece di riaffrontare sempre daccapo le medesime questioni per ogni singolo motivo di impugnazione, affrontare e risolvere tali “macro-questioni” per poi esaminare analiticamente i singoli motivi d'appello e gli eventuali ulteriori profili e argomentazioni a supporto, utilizzando laddove sia rilevante, il mero rinvio alle precedenti motivazioni alle questioni già affrontate.
4.1 Il primo gruppo di questioni attiene, come già sopra indicato, alla verifica se vi siano (e quali) conseguenze per il gestore 3T del fatto che ha dovuto CP_1 riconsegnare a l'area di servizio Parte_4
Castelnuovo Est dell'A7 a seguito della sua riaggiudicazione ad altra società a seguito di bando cd. Food Driven. In particolare, se, come ritenuto nella sentenza impugnata, il contratto di comodato (e quindi anche quelli ad esso connessi di fornitura e market) si è risolto automaticamente a prescindere dalla effettiva durata contrattuale (che pacificamente ormai le parti riconoscono che sarebbe stata nel
2029).
In tale valutazione è centrale la disamina del contratto di comodato nel suo complesso, in particolare al fine di valutare se, come ha ritenuto il Tribunale di
Alessandria, sia valido e rilevante nell'ipotesi in esame l'art. 3, che a suo giudizio
8 prevede una valida espressa “condizione risolutiva” applicabile, tra gli altri, anche all'ipotesi che venga meno in capo al comodatario (per ragione non a lui imputabile) il rapporto “a monte” con la società concessionaria dell'area di servizio, ove sono installati gli impianti oggetto del comodato.
L'art. 3 - “Autorizzazioni” prevede: “La validità e la durata dell'accordo sono subordinate al permanere di tutte le autorizzazioni, concessioni, subconcessioni, licenze e permessi richiesti da Leggi e regolamenti per l'esercizio di complessi di distribuzione carburanti e lubrificanti, nonché alla disponibilità dei relativi beni mobili ed immobili in capo a Il venire meno, per qualsiasi motivo ivi inclusa CP_1
l'eventuale rinuncia da parte di delle autorizzazioni, concessioni, CP_1
presupposti e requisiti come sopra descritti, costituirà condizione risolutiva del presente contratto”.
L'appellante ritiene per svariati profili invalida o comunque estranea al caso in esame tale pattuizione.
Questa Corte ritiene infondati gli assunti dell'appellante e, ferme le ulteriori considerazioni, evidenzia che:
- la “concessione autostradale” in forza della quale aveva ottenuto CP_1
l'affidamento dell'area di servizio Castelnuovo est sulla A7 (ove aveva quindi potuto installare i propri impianti di distribuzione carburanti) è espressamente indicata (con tale locuzione) nelle premesse del contratto di comodato stipulato con 3T (pag.2), ove viene indicata anche la sua scadenza prevista per il 31.12.2018, con la precisazione che ad essa concessione “il presente contratto è connesso inscindibilmente”; un estratto della suddetta concessione
(rectius convenzione) risulta poi allegato all'Appendice al contratto di comodato medesimo, non foss'altro che perché contiene gli standard qualitativi al cui rispetto è tenuto il gestore;
- nell'art. 3 non vi è alcuna limitazione della risoluzione al solo venir meno dell'autorizzazione di alla distribuzione di prodotti petroliferi su cui CP_1 tanto insiste l'appellante ed anzi la sua formulazione è ampia, generica e in modo inequivoco intende riferirsi a tutti i titoli abilitativi la cui permanenza è necessaria per rendere effettivamente possibile l'esecuzione del comodato;
- il Consiglio di Stato stesso fornisce una identica interpretazione della clausola in esame al punto 12 della sentenza sopra citata (n. 3934/2019);
9 - del resto, è un dato pacificamente acquisito da svariati decenni che
“l'installazione e l'esercizio degli impianti per la distribuzione carburanti per uso di autotrazione situati lungo la viabilità autostradale, è considerata pubblico servizio, assoggettato a concessione” (cfr. Verbale di intesa sottoscritto tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero delle
Attività Produttive, ANAS, AISCAT, Autogril S.p.A., Unione Petrolifera,
FE.GI.CA. CISL, ANISA Confcommercio, AISA Confesercenti ed Autostrade
S.p.A. in data 4.12.2002 - doc. 39);
- la condizione risolutiva de qua è, ad avviso di questo Collegio, la semplice esplicitazione della necessità che permangano tutte le precondizioni previste, in fatto e in diritto, perché possa adempiere al comodato accordato a CP_1
favore di 3T (e cui sono espressamente connessi gli altri due contratti stipulati inter partes);
- il fatto che la norma possa determinare conseguenze negative per il comodatario in tema di durata del contratto e continuità di gestione non la rende per ciò solo invalida (nessuna norma vieta un simile meccanismo risolutivo), dovendosi di contro verificare che il contratto nel suo complesso e in relazione al rapporto privatistico de quo, contenga clausole conformi alle prescrizioni previste sia nella normativa di settore che negli accordi di categoria, trovando al più in essi gli eventuali rimedi e contrappesi a tutela dei legittimi interessi dei gestori (su cui infra);
- in particolare, si evidenzia che il contratto in esame contiene clausole del tutto conformi a quanto prescritto dall'art. 19 DPR n. 1269/1971 (il cui contenuto è stato fatto salvo dall'accordo interprofessionale del 29.7.1997) o dall'art. 16 DL
n. 745/1970 conv. In L. n. 1034/1970 e segnatamente, per quello che rileva in questa sede, in tema di durata (cfr. art. 2) e di continuità di gestione nel – solo
– caso di trasferimento della concessione per vendita dell'impianto (cfr. art. 5);
- parimenti non si rinviene alcun contrasto tra la regolamentazione del comodato prevista nel contratto in esame e quanto previsto dal D.Lgs. n.
32/1998 e gli accordi professionali di settore: la durata prevista nel contratto era di nove anni rinnovabili e tale circostanza non viene elusa per l'intervento Pa di un factum principis che sia che subiscono, senza potervi CP_1
interloquire;
10 - risulta poi di tutta evidenza che la condizione risolutiva di cui al citato art. 3 del contratto di comodato, non prevede né una clausola risolutiva espressa, né tanto meno un “diritto assoluto di recesso” da parte del comodante che, piuttosto, subisce l'eventuale revoca o mancato rinnovo della concessione autostradale (così che appare del tutto estranea al caso in esame la giurisprudenza citata dall'appellante sul punto).
4.2 Nel secondo gruppo di questioni l'appellante reclama la presenza di obbligazioni contrattuali e imperative che imporrebbero a di garantire a 3T la continuità CP_1
di gestione o comunque condotte doverose rimaste inadempiute e che determinerebbero danni risarcibili a suo favore.
Anche tali assunti sono tutti infondati in quanto:
- la nuova aggiudicazione dell'area di servizio è avvenuta con un bando di gara cd. Food Driven (ovvero con una procedura concorsuale unitaria, ove non è prevalente l'attività di distribuzione carburanti, bensì quella di ristorazione) e il
Documento Procedurale allegato al DM 7.8.2015 (la cui ratio è quella di farsi carico di almeno alcune delle ricadute economiche e contrattuali sui gestori della decisione assunta a livello nazionale della riorganizzazione delle concessioni su tutta la rete stradale e autostradale italiana), non prevede in tal caso il diritto alla continuità gestionale (come invece è previsto per gli affidamenti relativi agli impianti di distribuzione carburanti soli o prevalenti rispetto alla ristorazione), ma altre tutele che si esamineranno qui di seguito;
- il Consiglio di Stato con la citata sentenza n. 3934/2019 ha definitivamente escluso che una simile decisione della concessionaria autostradale per l'area di servizio Castelnuovo S. est abbia violato il “piano di ristrutturazione della rete delle aree di servizio presenti nei sedimi autostradali” ovvero sia stata carente di istruttoria e motivazione a supporto della scelta di unificare i servizi cd. oil e di cd. food, con prevalenza di quest'ultimo, confermando che nel caso Pa in esame non vanta alcun diritto di continuità gestionale nei confronti della società affidataria subentrante nell'area di servizio Castelnuovo Est ( Parte_5
;
[...]
- il Consiglio di Stato, in particolare, ha evidenziato che le prescrizioni dell'art. Pa 16 DL n. 745/1970 invocato da sono inopponibili all'autorità concedente, riferendosi al solo rapporto privatistico tra compagnia petrolifera e gestore dell'impianto e, con riferimento al comma 9, precisa che la “continuità della
11 gestione nel caso di cessione” ivi prevista, da un lato, “presuppongono e lasciano impregiudicate le determinazioni discrezionali dell'autorità concedente relative alle modalità di affidamento dell'area di servizio” e dall'altro lato, circoscrivono la norma al caso di “una vicenda circolatoria caratterizzata dal solo mutamento soggettivo della concessione originaria nei confronti dell'autorità concedente e dunque in presenza di un rapporto concessorio perdurante” (punto 13);
- analogamente, il Consiglio di Stato ha escluso la violazione dell'assetto normativo come modificato dal D. Lgs. n. 32/1998, precisando che “il concetto di trasferimento impiegato dal legislatore - all'art. 1 comma 7 - implica che a monte del rapporto di gestione dell'impianto permanga quello di concessione con autorità amministrativa e pertanto che quest'ultima non si determini in modo diverso” (punto 14);
- l'appellante sostiene che, nonostante tutto ciò, si sarebbe comunque CP_1
obbligata in via contrattuale con 3T di garantirle una continuità di gestione anche nel caso in esame di revoca della convenzione autostradale e riassegnazione ad altri della disponibilità dell'area di servizio, con l'art. 5 del comodato;
tale clausola, dopo aver disciplinato i diritti e obblighi delle parti di apportare o no modifiche all'impianto, al suo ultimo comma prevede testualmente: “Il presente contratto continuerà invece ad avere piena efficacia con il cessionario nel caso di trasferimento di titolarità dell'impianto”;
- una simile interpretazione è del tutto fallace, in quanto in tutta evidenza tale clausola riguarda solo il caso di trasferimento a titolo particolare della titolarità dell'impianto decisa dal comodante in via del tutto autonoma e libera in sede di permanente vigenza del comodato stesso;
- essa infatti corrisponde ed è attuazione in sede pattizia della prescrizione prevista dall'art. 19 DPR n. 1269/1971 lett. g) e dal D.Lgs. n. 32/1998 che anche il Consiglio di Stato nella sentenza appena citata ha interpretato nel senso delimitato al trasferimento degli impianti comodati ad altro soggetto privato, ovverosia con nozione “circoscritta al rapporto derivato relativo alla gestione dell'impianto”;
- un simile trasferimento non è peraltro rinvenibile le caso in esame per il solo fatto che, come sostenuto da 3T, in data 11.5.2021 ha ceduto i suoi CP_1 impianti presenti nell'area di servizio Castelnuovo est a favore del subentrante
12 in quanto ciò è avvenuto successivamente al rilascio effettuato Parte_5
Pa da in data 3.5.2021 in esecuzione dell'ordinanza ex art. 700 c.p.c. emessa nei suoi confronti;
- tale cessione è infatti avvenuta solo in seguito a tale rilascio a favore del nuovo affidatario del servizio, in adempimento delle prescrizioni della
Convenzione a suo tempo stipulata e che prevedono che il precedente affidatario ( ha l'obbligo di agevolare il subentro del nuovo affidatario CP_1
o cedendo i propri impianti/attrezzature al subentrante o rimuovendoli e smaltendoli a sua cura e spese (cfr. doc. n. 108 3T);
- tale vendita avvenuta in corso di causa non è quindi in alcun modo assimilabile all'ipotesi disciplinata dall'art. 5 che presuppone che la cessione avvenga nel corso del rapporto contrattuale, mentre nella fattispecie in esame il comodato si era già risolto automaticamente in forza della condizione risolutiva ex art. 3 sopra esaminato il 31.12.2020;
- pur non rinvenendosi alcuna prescrizione (normativa o contrattuale) che consenta di rinvenire in capo al gestore 3T un diritto alla continuità di gestione, ciononostante la disciplina prevista nel citato Documento Procedurale allegato al DM 7.8.2015 al punto 1.2 ha previsto che nei casi di affidamenti cd. Food
Driven, l'affidatario uscente (e quindi, nel caso in esame, “dovrà CP_1 procedere ad agevolare l'uscita del gestore mediante o il reimpiego presso altro impianto di distribuzione dei carburanti, anche della rete ordinaria, del medesimo affidatario uscente o l'impiego presso lo stesso impianto da parte dell'affidatario subentrante ovvero mediante la corresponsione di un corrispettivo determinato in analogia all'indennizzo per la chiusura di impianti di distribuzione carburanti di cui al Decreto del Ministro delle attività produttive del 7 agosto 2003”;
- un profilo di censura mosso dall'appellante attiene al fatto che il Tribunale abbia ritenuto che le tre ipotesi indicate a carico dell'affidatario uscente non fossero gradate, meramente alternative, così che, essendo pacifico che non aveva offerto a 3T alcun reimpiego in altri impianti tra quelli in CP_1 sua dotazione, né che si fosse diligentemente spesa con l'affidatario Pa subentrante perché questi accettasse di stipulare con un contratto per la gestione del medesimo impianto, a tale inadempienza era conseguente l'obbligo risarcitorio richiesto;
13 - tale ricostruzione non è per nulla condivisibile in quanto, non solo il rapporto di mera e pari alternatività tra le tre ipotesi previste è confermato dall'utilizzo della disgiuntiva (“o” e “ovvero”), ma non si rinviene alcun elemento che consenta di ritenere prioritario l'uno rispetto all'altro, specie considerando che il presupposto di tale previsione è il diniego di qualsiasi diritto alla continuità di gestione che, viceversa nella lettura offerta da 3T verrebbe surrettiziamente reinserito dopo essere stato negato per gli affidamenti cd. Food Driven;
- fermo ciò, peraltro, non vi è stata alcuna prova che dei numerosi impianti attivi presenti sulla rete stradale italiana, ve ne fosse almeno uno CP_1
senza alcun gestore;
- del tutto vago ed inesigibile, poi, sarebbe la seconda ipotesi, posto che non è previsto alcun obbligo di procurare l'accordo del terzo neo-subentrante (così che, tra gli altri, è del tutto inapplicabile l'ipotesi invocata ex art. 1381 c.c.);
- ferma pertanto la stretta e totale alternatività tra le ipotesi indicate, Pa diversamente da quanto sostenuto da , è del tutto condivisibile la decisione impugnata laddove ha ritenuto sussistente la terza ipotesi del riconoscimento di un indennizzo, di cui aveva fatto valida e formale offerta fin dal CP_1
procedimento ex art. 447 bis c.p.c. (concluso con la sentenza del Tribunale di
Alessandria n. 728/2020), a nulla rilevando che l'importo indicato in quella sede fosse o meno corretto in base ai criteri indicati nella disciplina sopra citata (e quindi riquantificandolo come infra esaminato);
- del resto, il punto 1.2 del Documento Procedurale citato non prevede che a fronte dell'inadempimento dell'affidatario uscente all'una o all'altra delle ipotesi previste, il gestore uscente abbia diritto ad un risarcimento diverso e maggiore del corrispettivo ivi indicato e che, in analogia alle ipotesi di chiusura degli impianti (disciplinate appunto con il Decreto ministeriale 7.8.2003 all'uopo richiamato), viene in tal modo compensato della obiettiva (ed inevitabile) perdita economica conseguente al riaffidamento dell'impianto con una procedura autoritativa, che non prevede il diritto alla continuità di gestione;
- in ogni caso va ricordato che il pagamento dell'indennizzo indicato era funzionale all'effettivo e tempestivo rilascio dell'area di servizio per consentire Pa il subentro del nuovo affidatario ed è documentale e pacifico che aveva sempre opposto un secco rifiuto al rilascio, invocando (inesistenti) diritti a continuare la gestione.
14 5. Così affrontati e risolti i principali e ricorrenti profili di controversia (posti a base delle svariate doglianze articolate dall'appellante in modo assai prolisso) si possono affrontare i singoli specifici motivi di appello.
Pa
5.1 Con il primo motivo d'appello, sostiene l'erroneità, da un lato, dell'affermazione del Tribunale circa l'indicazione di una lunga serie di circostanze come provate ed incontroverse e, dall'altro, appunta la propria attenzione su profili anche solo terminologici o che poi si ritrovano riproposti in alcune delle successive censure.
Come correttamente osservato da parte appellata, la doglianza è sostanzialmente priva della trattazione inerente ad evidenziare la rilevanza decisoria e/o l'interesse ad agire di quanto evidenziato (fermi i profili trattati con gli altri motivi di impugnazione ed ivi quindi riconfluiti), così che il motivo va dichiarato inammissibile.
In via del tutto esemplificativa di ciò si evidenzia che è infatti irrilevante ai fini decisori
(né in sé è in grado di inficiare il ragionamento effettuato dal primo giudice) l'erronea definizione di concessione/convenzione (utilizzando le locuzioni presenti nel contratto ed essendo ben chiaro di che cosa si sta parlando!), così come è un falso problema quello di voler stigmatizzare l'utilizzo della attribuzione a della “disponibilità CP_1 degli impianti” piuttosto che esplicitare che essi sono di sua proprietà (circostanza documentale e pacifica), posto che, se l'area di servizio su cui sono installati gli impianti passa ad un altro affidatario, essa in tutta evidenza non può più disporne e le alternative previste nella originaria convenzione, come visto, sono di vendita al nuovo concessionario (cosa che è accaduta dopo il rilascio forzato di 3T) o di smantellamento a cura e spese del proprietario.
Parimenti irrilevante ai fini decisori è l'affermazione che la proposta contrattuale fosse pervenuta da 3T o che l'impianto dovesse essere consegnato alla società
, così come le altre puntualizzazioni di aspetti di dettaglio, impliciti o Controparte_2
conseguenti la trattazione poi svolta nei motivi di appello successivi. Del resto, su questi e gli altri profili contenuti nel primo motivo di doglianza, 3T nulla ha congruamente replicato nei propri atti conclusivi alle difese avversarie.
5.2 Con il secondo motivo d'appello, si duole che il Tribunale avrebbe erroneamente ravvisato un collegamento negoziale tra i tre contratti conclusi tra le parti in termini in un modo solo parzialmente condivisibile, perché ciò varrebbe solo per i contratti dipendenti dal comodato e non viceversa.
15 Anche in questo caso sfugge l'effettiva rilevanza ai fini decisori visto che nella sentenza impugnata si afferma che, in conseguenza della ravvisata (esplicita e non contestata) connessione e dipendenza dei contratti stipulati inter partes, è il venir meno del contratto di comodato che incide sugli altri (di fornitura e market) e non viceversa.
Ciò determina l'inammissibilità anche di questo motivo di appello.
5.3 È lo stesso appellante che articola e tratta congiuntamente il terzo, quarto e quinto motivo di impugnazione (cfr. pag. 18-25), censurando la sentenza impugnata in ordine al “collegamento negoziale tra i contratti conclusi tra le parti e la concessione autostradale in essere tra e CP_1 Pt_4 Parte_4
.
[...]
Tale profilo è già stato trattato sub 4.1 e 4.2 che si richiamano. Vale qui appena il caso di evidenziare che il contratto fa espresso riferimento alla Convenzione autostradale da cui dipende la legittima presenza ed utilizzo degli impianti CP_1 nell'area di servizio Castelnuovo est e la sua stessa possibilità di concederli in Pa comodato a .
Non ha quindi rilevanza ai fini di causa che l'art. 16 commi 8 e 9 DL n. 745/1970 si riferiscano solo alle concessioni petrolifere, posto che al di là del fatto che l'interpretazione offerta da 3T non è stata condivisa neppure dal Consiglio di Stato
(cfr. punto 11-13 sentenza n. 3934/2019), nessuna normativa vieta ciò che è stato del tutto ragionevolmente previsto nell'art. 3 del contratto di comodato, ovverosia la previsione di una condizione risolutiva al venire meno di uno qualsiasi dei titoli abilitanti a poter svolgere (o far svolgere in comodato) l'attività di CP_1 distribuzione carburanti nell'area di servizio autostradale e tra questi quella fondamentale ed imprescindibile della Convenzione di affidamento del servizio.
Ogni diversa interpretazione appare del tutto capziosa ed irragionevole.
Parimenti infondata e fantasiosa è poi la persistente pretesa di 3T di vedersi riconoscere il diritto alla continuità gestionale (e per di più nei confronti della società affidataria subentrante) sulla base di una normativa che si occupa solo di disciplinare i contenuti contrattuali, laddove la nuova aggiudicazione è stata effettuata con la formula cd. Food Driven in relazione alla quale, come visto, tale continuità viene espressamente negata nel Documento Procedurale allegato al DM 7.8.2015.
5.4 Analoghe doglianze vengono trattate con il sesto e settimo motivo di appello ove viene valorizzato il preteso effetto che scaturirebbe in favore della tesi dell'appellante
16 in tema di durata del contratto di comodato dai Verbali di Intesa 8.7.2002 e 4.12.2002 sottoscritti anche dalle rappresentanze delle concessionarie autostradali.
I motivi sono manifestamente infondati, atteso che, come già sopra evidenziato sub
4.1 e 4.2, tali intese disciplinano contenuti contrattuali (previsti in gran parte già nella normativa vigente) che sono stati tutti recepiti nel contratto di comodato in esame.
Il Consiglio di Stato, peraltro, ritenendo valida ed immune da vizi l'aggiudicazione dell'area con la modalità cd. Food Driven, ha confermato la piena osservanza dei
“principi fondamentali” ribaditi con tali Intese ed in particolare per quanto in questa sede rileva, del punto 1 dell'Intesa 8.7.2002 (doc. 38) e n. 1, 2, 3, 4, 5 dell'Intesa
4.12.2002 (doc. 39). Il Consiglio di Stato, inoltre, come già sopra evidenziato, ha anche implicitamente escluso che la regolamentazione dei rapporti tra affidatario e gestore possa incidere quelle previsioni “a monte”, né tanto meno vincolare l'autorità preposta all'affidamento del servizio pubblico. A fronte, quindi, dell'affermata legittimità della procedura di affidamento ex novo dell'area di servizio, non si vede come che tale situazione ha subìto, avesse alcuna possibilità e tanto meno CP_1
Pa l'obbligo di incidere in qualche modo a favore della posizione del gestore .
5.5 Parte appellante svolge unitariamente le doglianze relative all'ottavo, nono, decimo e undicesimo motivo di impugnazione concernenti ulteriori aspetti dell'asserita erronea interpretazione della disciplina contrattuale intercorsa fra le parti e la sua contrarietà alla normativa imperativa.
Anche questi motivi sono infondati.
Oltre a richiamare le motivazioni già indicate sub 4.1 e 4.2 si osserva che:
- le clausole contrattuali n. 3 e 5 hanno un contenuto e significato chiaro che è pienamente conforme anche alla normativa di settore citata, la quale però non contiene alcuna norma imperativa che obblighi la società concessionaria autostradale alla predisposizione di determinati bandi piuttosto che altri (cfr.
Consiglio di Stato) e quindi non rende invalida la condizione risolutiva nel caso del venir meno dei necessari titoli abilitativi (quali che essi siano) posti a monte del rapporto privatistico tra affidatario e gestore dell'impianto;
- il fatto che i beni costituenti l'impianto e quanto connesso anche all'esercizio del market e ristorazione, rimangano di proprietà del “sub-concessionario”
(rectius affidatario come sopra visto, è del tutto pacifico ed irrilevante CP_1
ai fini di causa, posto che di essi non può servirsi allorché debba rilasciare l'area di servizio (ed anzi si deve attivare a vendere o smantellare i suoi
17 impianti, nel caso del subentro nell'area di servizio di un nuovo affidatario, come sopra visto) e quindi ciò rende il nono motivo di appello inammissibile;
- quanto sopra evidenziato in tema di rapporto subordinato e dipendente del contratto di comodato dalla convenzione autostradale, così come la citata disciplina prevista in caso di procedura concorsuale cd. Food Driven, rendono del tutto infondato l'assunto ribadito dall'appellante alle pag. da 31 a 46, ove peraltro, viene improvvidamente citata Cass. n.24532/2018 che attiene a fattispecie del tutto estranea a quella qui in esame (scioglimento del contratto di comodato per recesso unilaterale ovverosia in forza di una clausola che ricolleghi la risoluzione del comodato all'insindacabile facoltà del comodante);
- vale poi appena il caso di evidenziare che non è per nulla illogico (cfr. appello pag.45) avere stipulato un contratto che aveva durata prevista di nove anni rinnovabili, nonostante in allora (2011) si sapesse che la concessione autostradale in vigore aveva scadenza al 31.12.2018, posto che tale era comunque il presupposto oggettivo previsto per consentire l'adempimento e non escludeva di certo la possibilità del suo rinnovo o proroga (come di fatto avvenuto fino al 31.12.2020 – 31.1.2021).
5.6 Con il dodicesimo motivo di appello l'appellante lamenta il fatto che, a suo avviso, il Tribunale avesse erroneamente ritenuto il rapporto fra concessionario petrolifero e gestore dell'impianto di distribuzione carburante posto su area autostradale, come derivato dal punto di vista genetico dal rapporto di concessione autostradale in forza di un sotteso giudicato esterno derivante dalla sentenza n. 3934/2019 emessa dal
Consiglio di Stato.
L'assunto è infondato.
La inevitabile connessione tra la concessione autostradale e la concreta possibilità di impiantare ed avvalersi di impianti di distribuzione carburanti in un'area di servizio è evidente ed emerge dalla mera osservazione delle cose e non ha di certo bisogno di
“appoggiarsi” ad una sentenza del Consiglio di Stato anche se in essa, come è avvenuto, tale nesso di dipendenza viene riaffermato. Ciò che invece rileva nel presente procedimento di tale sentenza è, come sopra evidenziato, il fatto che in tale sede è stata affermata – con sentenza irrevocabile - la legittimità del bando e del procedimento di riaffidamento dell'area di servizio in esame per lo svolgimento del servizio pubblico di distribuzione carburanti e di ristorazione.
18 In conseguenza di ciò, quindi, 3T non può più contestare che tale riaffidamento sia pienamente valido (così che dispiega le sue conseguenze di risoluzione del contratto di comodato ex art. 3 e dei contratti a questo connessi) ed in particolare che esso sia avvenuto con la predisposizione di un bando cd. Food Driven e che pertanto non gli riconosce il diritto di continuità di gestione.
5.7 Con il tredicesimo motivo di impugnazione, l'appellante si duole che il Tribunale
l'abbia condannata a rilasciare l'impianto e gli altri beni oggetto dei contratti stipulati inter partes entro il termine del 31.1.2021 quale conseguenza della cessazione della
Convenzione e della richiesta di rilascio da parte di Parte_4
così negando qualsiasi diritto di risarcimento o indennizzo per il
[...]
rilascio anticipato (diverso da quello riconosciuto nel capo XV della sentenza impugnata) rispetto alla scadenza contrattuale rinnovata fino al 2029.
La censura è infondata in forza dei medesimi motivi che già hanno condotto a ritenere legittima e valida la condizione risolutiva posta all'art. 3 del contratto e su cui si è già ampiamente detto.
La data di riferimento per il rilascio di quanto oggetto del contratto di comodato ormai risolto è stata correttamente individuata in quella della richiesta avanzata dalla concessionaria autostradale, posto che essa riguarda il sedime dell'area di servizio e quindi con ciò è evidente che impedisce la continuazione dell'utilizzo degli impianti/attrezzature su di essa installati per svolgere il servizio di distribuzione carburanti e che erano stati comodati al gestore 3T obbligato al rilascio per consentire il subentro del nuovo affidatario (con il quale, appunto, ha poi CP_1 dovuto raggiungere “accordi specifici”, in assenza dei quali avrebbe dovuto procedere alla loro “rimozione e smantellamento” – cfr. doc. 39), ma solo dopo il rilascio effettivo da parte di 3T.
Parimenti, si è già ritenuta infondata l'interpretazione fornita dall'appellante circa la sostenuta gradazione delle modalità previste dal Documento Procedurale per agevolare l'uscita del gestore nel caso di procedure concorsuali cd. Food Driven e a tali argomentazioni sub.
4.2 si fa rinvio.
Pa Ciò comporta l'esclusione di qualsiasi giustificazione in capo a per non avere spontaneamente e tempestivamente rilasciato i beni oggetto del comodato, attendendo l'emissione dell'ordinanza ex art. 700 c.p.c. e le successive iniziative della comodante per riottenere tali beni, prima di eseguire (solo in data CP_1
3.5.2021) quanto dovuto.
19 5.8 Con il quattordicesimo motivo di appello, la difesa 3T si duole della erronea applicazione dei criteri previsti dall'art. 12 delle preleggi in relazione all'interpretazione del punto 1.2 del Documento Procedurale nella medesima parte già invocata con il precedente motivo di impugnazione, così dimostrando la sua ripetitività e superfluità, che consente di fare rinvio alle motivazioni già illustrate in merito a tale profilo.
Inoltre, come già sopra rilevato, a fronte della alternatività delle ipotesi previste dal
Documento Procedurale e dell'assenza di previsioni temporali stabilite a pena di decadenza, l'offerta di pagamento di indennizzo formulata da per il tramite CP_1 dei suoi procuratori all'udienza del 13.2.2020 del procedimento n. 2782/2019 RG instaurato dalla stessa avanti al Tribunale di Alessandria, era stata pienamente valida, anche se poi ritenuta incongrua e riquantificata nella sentenza qui impugnata.
In tale sede, peraltro, il contratto era ancora in corso, a fronte dei rinvii della revoca della Convenzione che la società autostradale aveva definitivamente reso efficace a partire dal 31.12.2020, intimando poi il rilascio dell'area al 31.1.2021 (così che pure infondata è la doglianza che l'offerta dell'indennizzo sarebbe rimessa alla “mera discrezione dell'affidatario”, posto che sia che 3T in punto tempi di rilascio CP_1
per il subentro del nuovo affidatario, dipendevano entrambi dalla società autostradale).
Pa A fronte dell'offerta comunque formulata da inoltre, non risulta che CP_1
avesse accettato il rilascio dei beni oggetto del comodato a fronte della corresponsione dell'indennità prevista dal Documento Procedurale, né che ne avesse contestato l'adeguatezza riquantificandola.
5.9 Con il quindicesimo motivo di impugnazione, l'appellante lamenta la violazione o erronea applicazione dell'art. 1381 c.c. in relazione all'art. 5 del contratto, nuovamente dolendosi della violazione delle norme interpretative anche con riferimento alla individuazione di un terzo obbligato.
La doglianza presuppone una interpretazione dell'art. 5 del contratto di comodato che è già stata affrontata e disattesa (cfr. punto 4.2), posto che, come visto, nella disciplina applicabile al caso di specie non è configurabile alcuna “promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo” e neppure la pretesa continuità gestionale, non rinvenibile nel caso in esame per i molteplici motivi già detti.
Vale appena il caso di ribadire in sintesi che l'interpretazione dell'art. 5 del comodato propugnata dall'appellante è fallace in quanto, sganciandolo dal complessivo
20 contesto contrattuale e dal tenore dell'art. 3 e della normativa di settore sopra esaminata, essa tende a porre rimedio in sede contrattuale all'assenza di un diritto di continuità gestionale direttamente opponibile ex lege al terzo nuovo affidatario (ma solo nei casi ivi previsti), mentre tale norma non prevede la promessa dell'obbligo del terzo nel caso in esame, ma solo laddove, ferma la concessione autostradale (e quindi la possibilità dell'adempimento da parte del comodante), venga ceduta la proprietà degli impianti e vi sia una successione nella medesima concessione e utilizzo dell'area di servizio.
Inoltre, gli accordi raggiunti in sede ministeriale tra le associazioni dei gestori e quelle degli imprenditori “ad adoperarsi” perché i nuovi assegnatari preservino la continuità gestionale, non sono in grado di fondare un obbligo di attivazione dell'affidatario uscente (senza sua colpa) per tentare di far ottenere “de facto” una continuità gestionale non prevista nel caso in cui le procedure concorsuali unitarie cd. Food
Driven.
5.10 Con il sedicesimo motivo di impugnazione l'appellante si duole, innanzitutto del mancato accoglimento della domanda risarcitoria formulata in relazione all'asserita inadempienza di all'obbligo di reimpiego presso altro impianto di sua CP_1
proprietà tra i molteplici documentati sub doc. 112-119.
La doglianza muove dall'erroneo presupposto che le tre ipotesi previste dal
Documento Procedurale integrino soluzioni gradate e non, come invece si è già sopra ritenuto con motivazioni che si richiamano (cfr. sub 4.2), meramente alternative tra loro. Posto ciò, quindi, i documenti richiamati sono del tutto irrilevanti.
5.11 Con il diciassettesimo motivo di impugnazione l'appellante contesta l'ammontare dell'indennizzo dovuto ai sensi del già citato Documento Procedurale nel caso di riaffidamento dell'area di servizio con una procedura concorsuale denominata Food Driven e che il Tribunale ha quantificato in € 61.975 così determinato in analogia a quanto previsto per la chiusura degli impianti di distribuzione carburanti, di cui al Decreto del Ministero per le Attività Produttive
7.8.2003.
Sostiene l'appellante che il primo giudice nell'operare la quantificazione dell'indennizzo avrebbe omesso di esaminare e tener conto dei doc. 58 e 59 in relazione alla quantificazione richiesta di tale indennizzo nella misura di € 200.000 e di cui aveva riconosciuto l'integrale applicazione a pag. 32 della sua prima CP_1
21 memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. depositata nella causa n. 2782/2019 R.G.
Trib. Alessandria, così vincolandosi a corrisponderla in tale misura.
Va innanzitutto sottolineato che con tale doglianza non viene esaminato né sottoposto a critica il procedimento di calcolo utilizzato dal primo giudice per la quantificazione dell'indennizzo in applicazione ai criteri previsti dal Documento
Procedurale e che si rinviene alle pagine 83-85 della sentenza impugnata.
Sotto tale profilo, quindi, la doglianza è inammissibile.
Risulta invece infondato l'assunto che la quantificazione di € 200.000 formulata da
3T in sede di deduzione subordinata fosse mai stata accettata da CP_1
Come infatti è ben chiaro dalla lettura della citata memoria ex art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c. depositata nel diverso procedimento instaurato avanti al Tribunale di
Alessandria n. 2782/2019 (doc. 59), al citato punto 6.3 di pag. 32 si era CP_1 limitata a ribadire la propria disponibilità a corrispondere l'indennizzo previsto ex lege, ma subordinando l'eventuale transazione sul punto all'effettivo rilascio dell'area Pa da parte di , alla rinuncia delle altre pretese ed alla rifusione delle spese di lite.
In ordine alla quantificazione di tale indennizzo, comunque, ha svolto una CP_1
specifica trattazione al punto 7 a pag. 21 della seconda memoria ex art. 183 c.p.c. di questo giudizio (e ciò esclude l'asserita non contestazione dell'importo indicato da
3T).
5.12 Con il diciottesimo e il diciannovesimo motivo di impugnazione (da trattare unitariamente) l'appellante contesta il capo di sentenza che l'ha ritenuta tenuta al pagamento delle penali per ritardato rilascio ai sensi dell'art. 15 del contratto di comodato, sia a fronte della ritenuta invalidità della clausola, sia per non averne operato una maggiore riduzione ex art. 1384 c.c..
Anche tali doglianze sono infondate, in quanto:
- l'art. 15 del comodato non è nullo per genericità, in quanto prevede che in caso di omessa tempestiva riconsegna “dell'impianto in oggetto” il gestore sia tenuto a corrispondere a a titolo di penale e salvo il risarcimento del CP_1 danno ulteriore “la somma prevista nelle modalità tecnico-commerciali di cui ai disciplinari sub B”, ovverosia dall'Appendice al contratto di comodato che all'art. 5.1.1 (Penali per l'inadempimento delle obbligazioni) alla lett. 9) prevede: “Mancato rispetto dell'obbligo di riconsegna delle attrezzature costituenti l'area di servizio alla scadenza o cessazione del contratto: Euro
25.000 (venticinquemila) per ogni mese di ritardo”;
22 - il precetto e la sanzione sono validamente e chiaramente formulati e si ritiene speciosa la contestata distinzione tra impianti e attrezzatura (utilizzate in via alternativa o cumulativa anche in altre parti del documento contrattuale), dovendosi ritenere invece chiaro il significato di prevedere l'applicazione della penale di € 25.000 al mese per il mancato tempestivo rilascio/restituzione di quanto oggetto del comodato (così come risulta evidente anche dalla lettura del verbale di quando tale rilascio è stato effettivamente eseguito in data
3.5.2021, solo dopo l'emissione dell'ordinanza ex art. 700 c.p.c. – cfr. doc.
37);
- del tutto irrilevante, poi, appare la doglianza che il contratto non avrebbe previsto la medesima penale nel caso reciproco di inadempienza del comodante, posto che tale ipotesi non si è verificata, così che non vi è necessità alcuna di applicare il meccanismo di sostituzione di clausole prevista dall'Accordo interprofessionale 29.7.1997 (non essendo invece configurabile l'asserita nullità della clausola prevista a carico del gestore);
- parimenti risultano chiari i parametri temporali per il calcolo della penale, posto che la clausola prevede che essa sia dovuta “qualora alla scadenza…per qualsiasi ragione, titolo o motivo…l'impianto in oggetto non venisse riconsegnato”, così che il dies a quo è dal giorno della scadenza, che il giudice di prime cure ha correttamente individuato nell'1.2.2021, giorno successivo alla data del 31.1.2021 intimata dalla società a per Parte_6 CP_1
l'esecuzione del subentro nel nuovo affidatario dell'area di servizio;
- parimenti infondato è poi l'assunto che il ritardo sia stato erroneamente calcolato in 90 giorni (dall'1.2.2021 al 3.5.2021), invece che in n.71 giorni posto che si sarebbero dovuti sottrarre i giorni dal 12.4.2021 al 3.5.2021 in seguito ad un accordo intercorso nelle more con come infatti CP_1
dimostra la piana lettura della corrispondenza intercorsa tra le parti in data
14.4.2021, dopo l'emissione dell'ordinanza ex art. 700 c.p.c. che imponeva a
3T di eseguire il rilascio dei beni in comodato, le parti avevano concordato solo che, se tale rilascio fosse avvenuto il 3.5.2021, non sarebbero state richieste le somme altrimenti dovute ai sensi della sanzione prevista in detta ordinanza ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. (cfr. doc. 49 e 50), senza nulla dire circa le penali contrattuali comunque applicabili;
23 - in ordine alla riduzione ad equità della penale, il primo giudice ha correttamente valutato i reciproci interessi alle pag. 90-91 (cfr. Cass.
n.15947/2002) e quindi operando il suo dimezzamento: nessuna specifica critica è stata mossa a tali valutazioni, essendosi l'appellante limitata a proporre un diverso parametro unilateralmente focalizzato sull'asserita effettiva redditività giornaliera, come da esso calcolata.
5.13 Con il ventesimo motivo di impugnazione, l'appellante censura l'integrale compensazione delle spese di lite, proponendo di compensarle nella misura di un terzo, e ponendo le residue in capo a CP_1
Anche tale censura è infondata, atteso che in primo grado si è verificata una soccombenza reciproche fra contrapposte domande ed in cui anche tenuto conto del reciproco interesse e peso delle stesse (specie in relazione all'accoglimento della domanda di rilascio ed al rigetto delle domande risarcitorie formulate da 3T) risulta senz'altro corretta la decisione di integrale compensazione.
5.14 In conclusione, pertanto, va dichiarata l'inammissibilità del primo, secondo e nono motivo, mentre i restanti sono infondati e determinano il rigetto dell'appello, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
6. Parte appellante ha segnalato che il Tribunale avrebbe commesso un errore materiale di calcolo (residuo credito di indennizzo pari ai corretti € 39.475 e non €
49.475), che afferma essere pacifico con la controparte e in tal senso già recepito nei pagamenti effettuati inter partes in data 13.10.2023.
Preso atto della natura di mero errore di calcolo – [(61.975 + 15.000) – 37.500] =
39.475 – e della implicita adesione di sul punto (che nulla ha obiettato o CP_1
contestato sul punto), va pertanto disposta la correzione richiesta.
7. Alla soccombenza totale segue l'obbligo di parte appellante al rimborso delle spese del presente grado del giudizio, spese che si liquidano come da dispositivo tenuto conto del D.M. 13.8.2022 n. 147, applicato lo scaglione corrispondente al valore della causa (€ 563.000, come dichiarato in sede di iscrizione a ruolo), in considerazione delle sole fasi di studio, introduttiva e di decisione, applicati gli importi medi, esclusi gli esposti non documentati.
In applicazione dell'art. 13 comma 1 quater TUSG, allorché l'impugnazione sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte "è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione".
24
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 748/2023 emessa inter partes dal Tribunale di
[...]
Alessandria in data 23.6.2023, così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello con riferimento primo, secondo e nono motivo;
- rigetta l'appello proposto in ordine ai restanti motivi e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
- ordina la correzione dell'errore materiale commesso nel dispositivo della sentenza n. 748/2023 emessa inter partes dal Tribunale di Alessandria, disponendo che al posto di “somma di € 49.475 (quarantanovemilaquattrocentosettantacinque/00)” sia scritto “somma di € 39.475 (trentanovemilaquattrocentosettantacinque/00)”, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito;
- condanna a rimborsare a Parte_1 CP_1 le spese del presente grado del giudizio che liquida in € 18.511,00 per
[...]
compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
Si dà atto che per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TUSG, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR n. 115/2002 da parte dell'appellante.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 20.5.2025 dalla Terza Sezione Civile della
Corte d'Appello di Torino.
Il Presidente est. dr.ssa Rossana Zappasodi
25
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Terza Civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
Dr.ssa Rossana Zappasodi PRESIDENTE rel.
Dr.ssa Anna Bonfilio CONSIGLIERE
Dr.ssa Paola Ferrari Bravo CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 153/2024 R.G. promossa da
(già , Parte_1 Parte_2
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Musumeci Maurizio e Castelli Vito, per procura in atti, elettivamente domiciliati in Torino, presso lo studio dell'Avv. Bichiri Stefano.
- PARTE APPELLANTE - contro
elettivamente domiciliata in Alessandria, presso lo studio Controparte_1 dell'Avv. Enrico Merli, rappresentata e difesa dall'Avv. Nanni Alberto unitamente all'Avv. Migliaccio Marcello per procura in atti.
- PARTE APPELLATA –
Rimessione in decisione del 18.4.2025.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE
Contrariis reiectis, voglia la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza impugnata, - previe le declaratorie del caso;
- previo esperimento di ogni eventuale mezzo di prova ritenuto necessario, utile e/o opportuno ai fini della decisione - confermata la riunione delle due cause (R.G. n. 1852/2021 e R.G. n.
1909/2021) - ritenere fondati i motivi enunciati ed esposti con il presente gravame e, in accoglimento dell'appello proposto da (già Parte_1 Parte_1 [...]
, avverso la sentenza impugnata e in parziale Parte_2
1 riforma di essa, nel senso richiesto nei motivi di cui alla narrativa dell'atto di appello, ferme le istanze istruttorie riferite ad entrambe le cause riunite, relativamente alla causa iscritta al n. 1852/2021 R.G., nella quale riveste la Pt_2
qualità di attrice: nel merito, in via principale:
- dato atto che i contratti inter partes verranno a scadere il 31/12/2029, come già accertato nella sentenza n. 728/2020 del Tribunale di Alessandria: * accertare e dichiarare che la consegna dell' Area di Servizio da parte di a Controparte_1
non comporta l'anticipata risoluzione e/o cessazione di efficacia del Controparte_2 contratto di comodato e degli altri contratti inter partes e, per l' effetto, dichiarare
, in persona del legale rappresentante pro tempore, tenuta a Controparte_1 restituire a parte attrice l'impianto di erogazione carburanti sito nell' Area di Servizio di Castelnuovo Scrivia Est ivi compresi i distributori, i serbatoi e quant'altro così come individuati nel contratto di comodato 21/12/2011 e relativi allegati, nonché il complesso dei beni costituenti l'azienda oggetto del contratto di affitto di ramo d'azienda ' n data 20/26 marzo 2012, il tutto come meglio descritto nel verbale Pt_3
di consegna in data 3/5/2021 (doc. n. 37 3T), da 3T riconsegnato in via bonaria, al solo fine di ottemperare all'ordinanza cautelare emessa dal Tribunale di Alessandria in data 10/4/2021; in via subordinata:
- in accoglimento del motivo XIII, nel caso in cui avesse ceduto Controparte_1
l'impianto e non ne fosse possibile la restituzione da parte della convenuta, dichiarare che è inadempiente ai contratti in essere fra le parti e, per Controparte_1
l'effetto, dichiarare tenuta e condannare , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, in conseguenza del suo inadempimento, a risarcire il danno subito da nella misura di euro 563.000,00 Parte_1
o, in subordine, in quella di euro 205.000,00, così come dedotto e argomentato nella narrativa dell'atto di citazione in data 7/6/2021 al paragrafo V, lett. A2, o nella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa e/o meglio vista e ritenuta dalla Corte d'Appello, anche in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
in via di ulteriore subordine:
- in accoglimento del motivo XV, dichiarare tenuta e, per l'effetto, condannare
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del CP_1
2 danno a favore di ex art. 1381 c.c., per mancato Parte_1 compimento del fatto promesso, come meglio illustrato nella narrativa dell' atto di citazione in data 7/6/2021 al paragrafo V lett. B), nella misura di euro 563.000,00 o nella somma maggiore o minore accertata in corso di causa e/o meglio vista e ritenuta dalla Corte d'Appello, anche in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
in via ulteriormente subordinata:
- in accoglimento dei motivi XVI e XVII, in forza di quanto disposto dal Documento
Procedurale (doc. n. 49 3T), dichiarare tenuta e, per l'effetto, condannare
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere a CP_1 [...]
a titolo di risarcimento del danno, per le ragioni Parte_1 illustrate nella narrativa dell'atto di citazione in data 7/6/2021, in particolare al paragrafo V lett. C1), la somma di euro 563.000,00 ovvero, in subordine, a titolo di indennizzo, per le ragioni illustrate nel medesimo atto di citazione, in particolare al paragrafo V lett. C2), la somma di euro 200.000,00 o quella maggiore o minore accertata in corso di causa e/o meglio vista e ritenuta dalla Corte d'Appello, anche in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, per quanto possa occorrere anche in caso di appello incidentale:
- in accoglimento dei motivi XVIII e XIX, rigettare, perché infondate in fatto e in diritto, le domande formulate in via riconvenzionale da ovvero, in Controparte_1
subordine, in caso di appello incidentale, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande di accertare e dichiarare la CP_1
compensazione, in tutto o in parte, tra qualsiasi credito fatto valere da CP_1
e i maggiori crediti vantati da in relazione alle domande che precedono;
[...] Pt_2
relativamente alla causa iscritta al n. 1909/2021 R.G., nella quale riveste la Pt_2
qualità di convenuta:
- previo, per quanto possa occorrere, accertamento e declaratoria che il venire meno al 31/12/2020 della convenzione/subconcessione autostradale non comporta la cessazione e/o la risoluzione dei contratti inter partes, e previa, ove occorra, declaratoria di nullità e/o inefficacia dell' art. 3 del contratto di comodato e di tutte le clausole comunque prevedenti la risoluzione dei contratti inter partes in dipendenza della predetta circostanza, rigettare tutte le domande ex adverso proposte perché del tutto infondate in fatto e in diritto per le ragioni illustrate e in considerazione di tutte le
3 difese svolte, nessuna esclusa, sia nel corso del giudizio di primo grado sia in accoglimento dei motivi enunciati ed esposti nel presente giudizio di appello, in via subordinata:
- in accoglimento dei motivi XIV e XVI, previo accertamento che Controparte_1 non ha adempiuto all'obbligo di agevolare l'uscita del gestore dall'impianto, secondo l'ordine e i criteri previsti dal punto 1.2 ultima parte del Documento Procedurale (doc.
n. 42 3T all. alla comparsa), dichiarare le domande ex adverso formulate, allo stato, inammissibili e/o comunque accertare e dichiarare che, per i motivi esposti in comparsa di risposta e, per l'effetto, anche ai sensi dell'art. 1460 c.c., 3T si è legittimamente opposta alla riconsegna dell'impianto di distribuzione carburanti e del complesso dei beni costituenti attività complementari (market); in via di ulteriore subordine:
- in accoglimento dei motivi XVIII e XIX, nella denegata e non creduta ipotesi di conferma dell'ordinanza cautelare, dichiarare e accertare che il rilascio dell'impianto Pa e attività correlate da parte di è avvenuto il 3/5/2021, in ottemperanza alla stessa ordinanza e agli accordi intercorsi fra le parti, e previa, ove occorra, declaratoria di nullità dell' art. 15 del contratto di comodato e clausole connesse e/o comunque anche in applicazione dell' art. 1384 c.c. e per le altre ragioni esposte, dichiarare che
Pa nulla è dovuto da a e, per l'effetto, respingere le domande avanzate da CP_1
Pa nei confronti di di condanna al pagamento di somme di denaro a CP_1
qualsivoglia titolo;
in via di ulteriore strettissimo subordine:
- in accoglimento del motivo XIII, nella denegata e non creduta ipotesi di conferma dell'ordinanza cautelare, accertare e dichiarare la data in cui avrebbe dovuto Pt_2
e/o dovrebbe rilasciare l'impianto e attività correlate e previa, ove occorra, declaratoria di nullità dell' art. 15 del contratto di comodato e clausole connesse e/o comunque anche in applicazione dell' art. 1384 c.c., e per le altre ragioni esposte in
Pa comparsa di risposta, dichiarare che nulla è dovuto da a e, per l'effetto, CP_1
Pa respingere le domande avanzate da nei confronti di di condanna al CP_1
pagamento di somme di denaro a qualsivoglia titolo per quanto possa occorrere anche in caso di appello incidentale:
- in accoglimento dei motivi XVIII e XIX, rigettare, perché infondate in fatto e in diritto, le domande formulate in via riconvenzionale da ovvero, in Controparte_1
subordine, in caso di appello incidentale, nella denegata e non creduta ipotesi di
4 accoglimento, anche parziale, delle domande di accertare e dichiarare la CP_1
compensazione, in tutto o in parte, tra qualsiasi credito fatto valere da CP_1
e i maggiori crediti vantati da in relazione alle domande avanzate dalla
[...] Pt_2
Pa stessa nella causa recante R.G. n. 1852/2021, cui la presente è riunita
Ancora relativamente ad entrambe le cause riunite:
- in accoglimento del motivo XX riformare la sentenza di primo grado in punto liquidazione delle spese di causa - con il rimborso delle spese e la liquidazione del compenso professionale, oltre accessori di legge del presente grado di giudizio.
PER PARTE APPELLATA
Piaccia a codesta Ecc.ma Corte di Appello, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, emessa ogni più opportuna pronuncia, declaratoria e condanna, se del caso anche in via incidentale, per tutte le allegazioni, domande, eccezioni ed istanze anche istruttorie svolte in primo grado e qui espressamente riproposte ex art. 346 c.p.c., così giudicare, nel merito: rigettare le conclusioni rassegnate dall'appellante in quanto infondate per i motivi tutti esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata n.
748/2023 emessa dal Tribunale di Alessandria, G. Dott. Diego Gandini, in data 23 giugno 2023 e pubblicata in data 28 agosto 2023, mai notificata;
nel merito, in via subordinata: accogliere le conclusioni rassegnate da CP_1
nel primo grado dei giudizi riuniti R.G. 1852/2021 e R.G. 1909/2021 del
[...]
Tribunale di Alessandria, come da foglio di precisazione conclusioni depositato in data 24 maggio 2023; in ogni caso: con emissione di ogni altro provvedimento, declaratoria e statuizione del caso e con condanna dell'appellante alla integrale rifusione degli onorari, dei diritti e delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 5.2.2024, Parte_1
Pa d'ora in avanti ), impugna la sentenza n. 748/2023 con la quale il Tribunale di
[...]
Alessandria, in sede di due giudizi riuniti, ha così deciso:
- ha dichiarato l'intervenuta cessazione degli effetti del contratto di comodato sottoscritto tra 3T e in data 21 dicembre 2011; Controparte_1
- ha dichiarato l'intervenuta cessazione degli effetti del contratto di affitto di ramo d'azienda concluso tra le parti in data 20-26 marzo 2012;
5 - ha condannato 3T a rilasciare immediatamente, liberi da persone e/o cose di propria appartenenza, in favore di i beni oggetto di cui al contratto di CP_1
comodato, tra le parti sottoscritto in data 21 dicembre 2011, e suoi allegati;
Pa
- ha condannato a rilasciare immediatamente, liberi da persone e/o cose di propria appartenenza, in favore di il complesso dei beni costituenti l'azienda CP_1 di cui al contratto di affitto ramo d'azienda concluso tra le parti in data 20/26 marzo
2012 ed altresì individuati nelle schede di riepilogo di cui al verbale di presa in consegna 3 maggio 2021;
- nell'esaminare le contrapposte domande di pagamento somme proposte a vario Pa titolo, operata la compensazione richiesta, ha condannato a versare a la CP_1 somma di € 49.475,00 oltre interessi in misura legale e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo, nonché a titolo di rimborso cali carburanti negli anni 2015,
2018, 2019 e 2020, l'ulteriore somma di € 41.211,10 oltre accessori;
- ha dichiarato l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
2. Il giudizio, in estrema sintesi, riguarda la sorte di tre contratti stipulati inter partes concernenti l'area di servizio Castelnuovo Scrivia est lungo l'Autostrada A7 (di comodato delle attrezzature fisse e mobili per la distribuzione carburanti del
21.12.2011, di affitto di ramo di azienda concernente lo shop ivi presente del
20/26.3.2012 e di fornitura di carburanti e oggetti del punto vendita del 21.12.2011) in seguito alla decadenza dichiarata dalla Parte_4 nell'ambito di una ristrutturazione generale delle aree di servizio sulla rete nazionale, nei confronti di dalla concessione/convenzione concernente l'area di servizio CP_1 de qua, con ordine di restituzione della disponibilità dell'area al nuovo aggiudicatario
– –, dopo alcuni rinvii, al 31.12.2020 e poi definitivamente fissata per il Parte_5
rilascio al 31.1.2021.
2.1 Il procedimento appellato era costituito dalla riunione di due distinti procedimenti di merito instaurati a seguito di due ordinanze ex art. 700 c.p.c. (entrambe confermate in sede di reclamo), con le quali, rispettivamente, il 9.2.2021 il Tribunale di Milano aveva respinto la domanda di 3T di ordinare a di continuare la CP_1
fornitura carburanti e beni del punto vendita e il 10.4.2021 il Tribunale di Alessandria aveva condannato 3T a rilasciare immediatamente l'area di servizio de qua a CP_1
L'esecuzione del rilascio è stata poi effettuata in data 3.5.2021.
2.2 La complessa vicenda è stata in passato oggetto di altri procedimenti:
6 - amministrativo instaurato da 3T avverso la decisione di
[...]
di indire una procedura concorsuale per Parte_4
l'aggiudicazione, tra il resto, del lotto 32 per l'affidamento unitario con prevalenza del servizio ristoro (cd. Food Driven) dell'area di servizio de qua, ritenendo la stessa illegittima “per violazione del principio di continuità gestionale di cui all'art. 16 DL n. 745/70 e per difetto di istruttoria e carenza di motivazione”, procedimento concluso con il rigetto sia del CP_3
(sentenza n. 18/2019) che del Consiglio di Stato (sentenza n. 3934/2019);
- ordinario instaurato con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. da er ottenere la CP_1
dichiarazione di avvenuta cessazione dei contratti stipulati inter partes a seguito della cessazione della concessione/convenzione autostradale, con conseguente condanna di 3T alla riconsegna di tutti i beni oggetto del contratto di comodato e del rapporto di affitto del ramo di azienda e condanna al pagamento delle penali previste per ritardata consegna e di tutti i danni, nonché delle conseguenze della mancata accettazione dell'indennizzo offerto in ragione della cessazione del comodato (domande cui aveva resistito 3T con proprie domande riconvenzionali di danni, nonché di indennizzo previsto dal
Documento Procedurale allegato al Decreto Ministeriale 7.8.2015), il procedimento si era concluso con sentenza del Tribunale di Alessandria n.
728/2020 (divenuta irrevocabile a seguito della sentenza n. 537/2022 di inammissibilità dell'impugnazione emessa da questa Corte d'Appello), la quale, avendo dato atto che i contratti di fornitura e di affitto di ramo di azienda erano intrinsecamente collegati a quello di comodato, con scadenza ultima rinnovata al 31.12.2029, a causa della connessione per derivazione dalla
Convenzione in essere tra e Parte_4
l'effettivo e non ancora attuale insorgere in capo a ell'obbligo CP_1 CP_1 di rilascio dell'area di servizio de qua, avrebbe comportato (solo in futuro) in Pa capo a l'obbligo di rilascio a favore di dei beni stessi, aveva CP_1 dichiarato l'inammissibilità delle domande formulate in via principale da CP_1
e rigettando le altre, previa dichiarazione di cessazione della materia del contendere limitatamente al pagamento della somma di € 20.278 (pagamento effettuato nelle more).
3. Parte appellante in via preliminare segnala un errore materiale di calcolo (per residuo credito di indennizzo pari ai corretti € 39.475 e non € 49.475), che afferma
7 essere pacifico con la controparte e in tal senso già recepito nei pagamenti effettuati inter partes in data 13.10.2023.
Articola poi venti motivi di appello insistendo nelle difese proposte fin dal primo grado, con la riproposizione delle relative domande principali e subordinate come indicate in epigrafe.
Non risulta siano stati oggetto di censura (e pertanto devono essere ritenute irrevocabili) le decisioni concernenti il “rimborso per i cali carburanti verificatisi negli esercizi 2015, 2018, 2019 e 2020”, nonché quelle “a titolo di contributo forfettario
“COVID” concordato fra le Associazioni di Categoria e Unione Petrolifera”. si è ritualmente costituita chiedendo il rigetto dell'appello e in subordine CP_1
richiamando le domande formulate in primo grado (con ciò limitandosi a riproporle ex art. 346 c.p.c., che impedisce che si intendano implicitamente rinunciate).
Sulle conclusioni precisate e le memorie conclusive ritualmente depositate, la causa
è stata trattenuta in decisione collegiale con provvedimento del 18.4.2025.
4. Al fine di ricondurre a chiarezza e sinteticità i molteplici profili di merito dell'impugnazione proposta, che in gran parte sottendono e vengono via via riproposti nell'affronto di una pluralità di censure, si ritiene necessario e utile, invece di riaffrontare sempre daccapo le medesime questioni per ogni singolo motivo di impugnazione, affrontare e risolvere tali “macro-questioni” per poi esaminare analiticamente i singoli motivi d'appello e gli eventuali ulteriori profili e argomentazioni a supporto, utilizzando laddove sia rilevante, il mero rinvio alle precedenti motivazioni alle questioni già affrontate.
4.1 Il primo gruppo di questioni attiene, come già sopra indicato, alla verifica se vi siano (e quali) conseguenze per il gestore 3T del fatto che ha dovuto CP_1 riconsegnare a l'area di servizio Parte_4
Castelnuovo Est dell'A7 a seguito della sua riaggiudicazione ad altra società a seguito di bando cd. Food Driven. In particolare, se, come ritenuto nella sentenza impugnata, il contratto di comodato (e quindi anche quelli ad esso connessi di fornitura e market) si è risolto automaticamente a prescindere dalla effettiva durata contrattuale (che pacificamente ormai le parti riconoscono che sarebbe stata nel
2029).
In tale valutazione è centrale la disamina del contratto di comodato nel suo complesso, in particolare al fine di valutare se, come ha ritenuto il Tribunale di
Alessandria, sia valido e rilevante nell'ipotesi in esame l'art. 3, che a suo giudizio
8 prevede una valida espressa “condizione risolutiva” applicabile, tra gli altri, anche all'ipotesi che venga meno in capo al comodatario (per ragione non a lui imputabile) il rapporto “a monte” con la società concessionaria dell'area di servizio, ove sono installati gli impianti oggetto del comodato.
L'art. 3 - “Autorizzazioni” prevede: “La validità e la durata dell'accordo sono subordinate al permanere di tutte le autorizzazioni, concessioni, subconcessioni, licenze e permessi richiesti da Leggi e regolamenti per l'esercizio di complessi di distribuzione carburanti e lubrificanti, nonché alla disponibilità dei relativi beni mobili ed immobili in capo a Il venire meno, per qualsiasi motivo ivi inclusa CP_1
l'eventuale rinuncia da parte di delle autorizzazioni, concessioni, CP_1
presupposti e requisiti come sopra descritti, costituirà condizione risolutiva del presente contratto”.
L'appellante ritiene per svariati profili invalida o comunque estranea al caso in esame tale pattuizione.
Questa Corte ritiene infondati gli assunti dell'appellante e, ferme le ulteriori considerazioni, evidenzia che:
- la “concessione autostradale” in forza della quale aveva ottenuto CP_1
l'affidamento dell'area di servizio Castelnuovo est sulla A7 (ove aveva quindi potuto installare i propri impianti di distribuzione carburanti) è espressamente indicata (con tale locuzione) nelle premesse del contratto di comodato stipulato con 3T (pag.2), ove viene indicata anche la sua scadenza prevista per il 31.12.2018, con la precisazione che ad essa concessione “il presente contratto è connesso inscindibilmente”; un estratto della suddetta concessione
(rectius convenzione) risulta poi allegato all'Appendice al contratto di comodato medesimo, non foss'altro che perché contiene gli standard qualitativi al cui rispetto è tenuto il gestore;
- nell'art. 3 non vi è alcuna limitazione della risoluzione al solo venir meno dell'autorizzazione di alla distribuzione di prodotti petroliferi su cui CP_1 tanto insiste l'appellante ed anzi la sua formulazione è ampia, generica e in modo inequivoco intende riferirsi a tutti i titoli abilitativi la cui permanenza è necessaria per rendere effettivamente possibile l'esecuzione del comodato;
- il Consiglio di Stato stesso fornisce una identica interpretazione della clausola in esame al punto 12 della sentenza sopra citata (n. 3934/2019);
9 - del resto, è un dato pacificamente acquisito da svariati decenni che
“l'installazione e l'esercizio degli impianti per la distribuzione carburanti per uso di autotrazione situati lungo la viabilità autostradale, è considerata pubblico servizio, assoggettato a concessione” (cfr. Verbale di intesa sottoscritto tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero delle
Attività Produttive, ANAS, AISCAT, Autogril S.p.A., Unione Petrolifera,
FE.GI.CA. CISL, ANISA Confcommercio, AISA Confesercenti ed Autostrade
S.p.A. in data 4.12.2002 - doc. 39);
- la condizione risolutiva de qua è, ad avviso di questo Collegio, la semplice esplicitazione della necessità che permangano tutte le precondizioni previste, in fatto e in diritto, perché possa adempiere al comodato accordato a CP_1
favore di 3T (e cui sono espressamente connessi gli altri due contratti stipulati inter partes);
- il fatto che la norma possa determinare conseguenze negative per il comodatario in tema di durata del contratto e continuità di gestione non la rende per ciò solo invalida (nessuna norma vieta un simile meccanismo risolutivo), dovendosi di contro verificare che il contratto nel suo complesso e in relazione al rapporto privatistico de quo, contenga clausole conformi alle prescrizioni previste sia nella normativa di settore che negli accordi di categoria, trovando al più in essi gli eventuali rimedi e contrappesi a tutela dei legittimi interessi dei gestori (su cui infra);
- in particolare, si evidenzia che il contratto in esame contiene clausole del tutto conformi a quanto prescritto dall'art. 19 DPR n. 1269/1971 (il cui contenuto è stato fatto salvo dall'accordo interprofessionale del 29.7.1997) o dall'art. 16 DL
n. 745/1970 conv. In L. n. 1034/1970 e segnatamente, per quello che rileva in questa sede, in tema di durata (cfr. art. 2) e di continuità di gestione nel – solo
– caso di trasferimento della concessione per vendita dell'impianto (cfr. art. 5);
- parimenti non si rinviene alcun contrasto tra la regolamentazione del comodato prevista nel contratto in esame e quanto previsto dal D.Lgs. n.
32/1998 e gli accordi professionali di settore: la durata prevista nel contratto era di nove anni rinnovabili e tale circostanza non viene elusa per l'intervento Pa di un factum principis che sia che subiscono, senza potervi CP_1
interloquire;
10 - risulta poi di tutta evidenza che la condizione risolutiva di cui al citato art. 3 del contratto di comodato, non prevede né una clausola risolutiva espressa, né tanto meno un “diritto assoluto di recesso” da parte del comodante che, piuttosto, subisce l'eventuale revoca o mancato rinnovo della concessione autostradale (così che appare del tutto estranea al caso in esame la giurisprudenza citata dall'appellante sul punto).
4.2 Nel secondo gruppo di questioni l'appellante reclama la presenza di obbligazioni contrattuali e imperative che imporrebbero a di garantire a 3T la continuità CP_1
di gestione o comunque condotte doverose rimaste inadempiute e che determinerebbero danni risarcibili a suo favore.
Anche tali assunti sono tutti infondati in quanto:
- la nuova aggiudicazione dell'area di servizio è avvenuta con un bando di gara cd. Food Driven (ovvero con una procedura concorsuale unitaria, ove non è prevalente l'attività di distribuzione carburanti, bensì quella di ristorazione) e il
Documento Procedurale allegato al DM 7.8.2015 (la cui ratio è quella di farsi carico di almeno alcune delle ricadute economiche e contrattuali sui gestori della decisione assunta a livello nazionale della riorganizzazione delle concessioni su tutta la rete stradale e autostradale italiana), non prevede in tal caso il diritto alla continuità gestionale (come invece è previsto per gli affidamenti relativi agli impianti di distribuzione carburanti soli o prevalenti rispetto alla ristorazione), ma altre tutele che si esamineranno qui di seguito;
- il Consiglio di Stato con la citata sentenza n. 3934/2019 ha definitivamente escluso che una simile decisione della concessionaria autostradale per l'area di servizio Castelnuovo S. est abbia violato il “piano di ristrutturazione della rete delle aree di servizio presenti nei sedimi autostradali” ovvero sia stata carente di istruttoria e motivazione a supporto della scelta di unificare i servizi cd. oil e di cd. food, con prevalenza di quest'ultimo, confermando che nel caso Pa in esame non vanta alcun diritto di continuità gestionale nei confronti della società affidataria subentrante nell'area di servizio Castelnuovo Est ( Parte_5
;
[...]
- il Consiglio di Stato, in particolare, ha evidenziato che le prescrizioni dell'art. Pa 16 DL n. 745/1970 invocato da sono inopponibili all'autorità concedente, riferendosi al solo rapporto privatistico tra compagnia petrolifera e gestore dell'impianto e, con riferimento al comma 9, precisa che la “continuità della
11 gestione nel caso di cessione” ivi prevista, da un lato, “presuppongono e lasciano impregiudicate le determinazioni discrezionali dell'autorità concedente relative alle modalità di affidamento dell'area di servizio” e dall'altro lato, circoscrivono la norma al caso di “una vicenda circolatoria caratterizzata dal solo mutamento soggettivo della concessione originaria nei confronti dell'autorità concedente e dunque in presenza di un rapporto concessorio perdurante” (punto 13);
- analogamente, il Consiglio di Stato ha escluso la violazione dell'assetto normativo come modificato dal D. Lgs. n. 32/1998, precisando che “il concetto di trasferimento impiegato dal legislatore - all'art. 1 comma 7 - implica che a monte del rapporto di gestione dell'impianto permanga quello di concessione con autorità amministrativa e pertanto che quest'ultima non si determini in modo diverso” (punto 14);
- l'appellante sostiene che, nonostante tutto ciò, si sarebbe comunque CP_1
obbligata in via contrattuale con 3T di garantirle una continuità di gestione anche nel caso in esame di revoca della convenzione autostradale e riassegnazione ad altri della disponibilità dell'area di servizio, con l'art. 5 del comodato;
tale clausola, dopo aver disciplinato i diritti e obblighi delle parti di apportare o no modifiche all'impianto, al suo ultimo comma prevede testualmente: “Il presente contratto continuerà invece ad avere piena efficacia con il cessionario nel caso di trasferimento di titolarità dell'impianto”;
- una simile interpretazione è del tutto fallace, in quanto in tutta evidenza tale clausola riguarda solo il caso di trasferimento a titolo particolare della titolarità dell'impianto decisa dal comodante in via del tutto autonoma e libera in sede di permanente vigenza del comodato stesso;
- essa infatti corrisponde ed è attuazione in sede pattizia della prescrizione prevista dall'art. 19 DPR n. 1269/1971 lett. g) e dal D.Lgs. n. 32/1998 che anche il Consiglio di Stato nella sentenza appena citata ha interpretato nel senso delimitato al trasferimento degli impianti comodati ad altro soggetto privato, ovverosia con nozione “circoscritta al rapporto derivato relativo alla gestione dell'impianto”;
- un simile trasferimento non è peraltro rinvenibile le caso in esame per il solo fatto che, come sostenuto da 3T, in data 11.5.2021 ha ceduto i suoi CP_1 impianti presenti nell'area di servizio Castelnuovo est a favore del subentrante
12 in quanto ciò è avvenuto successivamente al rilascio effettuato Parte_5
Pa da in data 3.5.2021 in esecuzione dell'ordinanza ex art. 700 c.p.c. emessa nei suoi confronti;
- tale cessione è infatti avvenuta solo in seguito a tale rilascio a favore del nuovo affidatario del servizio, in adempimento delle prescrizioni della
Convenzione a suo tempo stipulata e che prevedono che il precedente affidatario ( ha l'obbligo di agevolare il subentro del nuovo affidatario CP_1
o cedendo i propri impianti/attrezzature al subentrante o rimuovendoli e smaltendoli a sua cura e spese (cfr. doc. n. 108 3T);
- tale vendita avvenuta in corso di causa non è quindi in alcun modo assimilabile all'ipotesi disciplinata dall'art. 5 che presuppone che la cessione avvenga nel corso del rapporto contrattuale, mentre nella fattispecie in esame il comodato si era già risolto automaticamente in forza della condizione risolutiva ex art. 3 sopra esaminato il 31.12.2020;
- pur non rinvenendosi alcuna prescrizione (normativa o contrattuale) che consenta di rinvenire in capo al gestore 3T un diritto alla continuità di gestione, ciononostante la disciplina prevista nel citato Documento Procedurale allegato al DM 7.8.2015 al punto 1.2 ha previsto che nei casi di affidamenti cd. Food
Driven, l'affidatario uscente (e quindi, nel caso in esame, “dovrà CP_1 procedere ad agevolare l'uscita del gestore mediante o il reimpiego presso altro impianto di distribuzione dei carburanti, anche della rete ordinaria, del medesimo affidatario uscente o l'impiego presso lo stesso impianto da parte dell'affidatario subentrante ovvero mediante la corresponsione di un corrispettivo determinato in analogia all'indennizzo per la chiusura di impianti di distribuzione carburanti di cui al Decreto del Ministro delle attività produttive del 7 agosto 2003”;
- un profilo di censura mosso dall'appellante attiene al fatto che il Tribunale abbia ritenuto che le tre ipotesi indicate a carico dell'affidatario uscente non fossero gradate, meramente alternative, così che, essendo pacifico che non aveva offerto a 3T alcun reimpiego in altri impianti tra quelli in CP_1 sua dotazione, né che si fosse diligentemente spesa con l'affidatario Pa subentrante perché questi accettasse di stipulare con un contratto per la gestione del medesimo impianto, a tale inadempienza era conseguente l'obbligo risarcitorio richiesto;
13 - tale ricostruzione non è per nulla condivisibile in quanto, non solo il rapporto di mera e pari alternatività tra le tre ipotesi previste è confermato dall'utilizzo della disgiuntiva (“o” e “ovvero”), ma non si rinviene alcun elemento che consenta di ritenere prioritario l'uno rispetto all'altro, specie considerando che il presupposto di tale previsione è il diniego di qualsiasi diritto alla continuità di gestione che, viceversa nella lettura offerta da 3T verrebbe surrettiziamente reinserito dopo essere stato negato per gli affidamenti cd. Food Driven;
- fermo ciò, peraltro, non vi è stata alcuna prova che dei numerosi impianti attivi presenti sulla rete stradale italiana, ve ne fosse almeno uno CP_1
senza alcun gestore;
- del tutto vago ed inesigibile, poi, sarebbe la seconda ipotesi, posto che non è previsto alcun obbligo di procurare l'accordo del terzo neo-subentrante (così che, tra gli altri, è del tutto inapplicabile l'ipotesi invocata ex art. 1381 c.c.);
- ferma pertanto la stretta e totale alternatività tra le ipotesi indicate, Pa diversamente da quanto sostenuto da , è del tutto condivisibile la decisione impugnata laddove ha ritenuto sussistente la terza ipotesi del riconoscimento di un indennizzo, di cui aveva fatto valida e formale offerta fin dal CP_1
procedimento ex art. 447 bis c.p.c. (concluso con la sentenza del Tribunale di
Alessandria n. 728/2020), a nulla rilevando che l'importo indicato in quella sede fosse o meno corretto in base ai criteri indicati nella disciplina sopra citata (e quindi riquantificandolo come infra esaminato);
- del resto, il punto 1.2 del Documento Procedurale citato non prevede che a fronte dell'inadempimento dell'affidatario uscente all'una o all'altra delle ipotesi previste, il gestore uscente abbia diritto ad un risarcimento diverso e maggiore del corrispettivo ivi indicato e che, in analogia alle ipotesi di chiusura degli impianti (disciplinate appunto con il Decreto ministeriale 7.8.2003 all'uopo richiamato), viene in tal modo compensato della obiettiva (ed inevitabile) perdita economica conseguente al riaffidamento dell'impianto con una procedura autoritativa, che non prevede il diritto alla continuità di gestione;
- in ogni caso va ricordato che il pagamento dell'indennizzo indicato era funzionale all'effettivo e tempestivo rilascio dell'area di servizio per consentire Pa il subentro del nuovo affidatario ed è documentale e pacifico che aveva sempre opposto un secco rifiuto al rilascio, invocando (inesistenti) diritti a continuare la gestione.
14 5. Così affrontati e risolti i principali e ricorrenti profili di controversia (posti a base delle svariate doglianze articolate dall'appellante in modo assai prolisso) si possono affrontare i singoli specifici motivi di appello.
Pa
5.1 Con il primo motivo d'appello, sostiene l'erroneità, da un lato, dell'affermazione del Tribunale circa l'indicazione di una lunga serie di circostanze come provate ed incontroverse e, dall'altro, appunta la propria attenzione su profili anche solo terminologici o che poi si ritrovano riproposti in alcune delle successive censure.
Come correttamente osservato da parte appellata, la doglianza è sostanzialmente priva della trattazione inerente ad evidenziare la rilevanza decisoria e/o l'interesse ad agire di quanto evidenziato (fermi i profili trattati con gli altri motivi di impugnazione ed ivi quindi riconfluiti), così che il motivo va dichiarato inammissibile.
In via del tutto esemplificativa di ciò si evidenzia che è infatti irrilevante ai fini decisori
(né in sé è in grado di inficiare il ragionamento effettuato dal primo giudice) l'erronea definizione di concessione/convenzione (utilizzando le locuzioni presenti nel contratto ed essendo ben chiaro di che cosa si sta parlando!), così come è un falso problema quello di voler stigmatizzare l'utilizzo della attribuzione a della “disponibilità CP_1 degli impianti” piuttosto che esplicitare che essi sono di sua proprietà (circostanza documentale e pacifica), posto che, se l'area di servizio su cui sono installati gli impianti passa ad un altro affidatario, essa in tutta evidenza non può più disporne e le alternative previste nella originaria convenzione, come visto, sono di vendita al nuovo concessionario (cosa che è accaduta dopo il rilascio forzato di 3T) o di smantellamento a cura e spese del proprietario.
Parimenti irrilevante ai fini decisori è l'affermazione che la proposta contrattuale fosse pervenuta da 3T o che l'impianto dovesse essere consegnato alla società
, così come le altre puntualizzazioni di aspetti di dettaglio, impliciti o Controparte_2
conseguenti la trattazione poi svolta nei motivi di appello successivi. Del resto, su questi e gli altri profili contenuti nel primo motivo di doglianza, 3T nulla ha congruamente replicato nei propri atti conclusivi alle difese avversarie.
5.2 Con il secondo motivo d'appello, si duole che il Tribunale avrebbe erroneamente ravvisato un collegamento negoziale tra i tre contratti conclusi tra le parti in termini in un modo solo parzialmente condivisibile, perché ciò varrebbe solo per i contratti dipendenti dal comodato e non viceversa.
15 Anche in questo caso sfugge l'effettiva rilevanza ai fini decisori visto che nella sentenza impugnata si afferma che, in conseguenza della ravvisata (esplicita e non contestata) connessione e dipendenza dei contratti stipulati inter partes, è il venir meno del contratto di comodato che incide sugli altri (di fornitura e market) e non viceversa.
Ciò determina l'inammissibilità anche di questo motivo di appello.
5.3 È lo stesso appellante che articola e tratta congiuntamente il terzo, quarto e quinto motivo di impugnazione (cfr. pag. 18-25), censurando la sentenza impugnata in ordine al “collegamento negoziale tra i contratti conclusi tra le parti e la concessione autostradale in essere tra e CP_1 Pt_4 Parte_4
.
[...]
Tale profilo è già stato trattato sub 4.1 e 4.2 che si richiamano. Vale qui appena il caso di evidenziare che il contratto fa espresso riferimento alla Convenzione autostradale da cui dipende la legittima presenza ed utilizzo degli impianti CP_1 nell'area di servizio Castelnuovo est e la sua stessa possibilità di concederli in Pa comodato a .
Non ha quindi rilevanza ai fini di causa che l'art. 16 commi 8 e 9 DL n. 745/1970 si riferiscano solo alle concessioni petrolifere, posto che al di là del fatto che l'interpretazione offerta da 3T non è stata condivisa neppure dal Consiglio di Stato
(cfr. punto 11-13 sentenza n. 3934/2019), nessuna normativa vieta ciò che è stato del tutto ragionevolmente previsto nell'art. 3 del contratto di comodato, ovverosia la previsione di una condizione risolutiva al venire meno di uno qualsiasi dei titoli abilitanti a poter svolgere (o far svolgere in comodato) l'attività di CP_1 distribuzione carburanti nell'area di servizio autostradale e tra questi quella fondamentale ed imprescindibile della Convenzione di affidamento del servizio.
Ogni diversa interpretazione appare del tutto capziosa ed irragionevole.
Parimenti infondata e fantasiosa è poi la persistente pretesa di 3T di vedersi riconoscere il diritto alla continuità gestionale (e per di più nei confronti della società affidataria subentrante) sulla base di una normativa che si occupa solo di disciplinare i contenuti contrattuali, laddove la nuova aggiudicazione è stata effettuata con la formula cd. Food Driven in relazione alla quale, come visto, tale continuità viene espressamente negata nel Documento Procedurale allegato al DM 7.8.2015.
5.4 Analoghe doglianze vengono trattate con il sesto e settimo motivo di appello ove viene valorizzato il preteso effetto che scaturirebbe in favore della tesi dell'appellante
16 in tema di durata del contratto di comodato dai Verbali di Intesa 8.7.2002 e 4.12.2002 sottoscritti anche dalle rappresentanze delle concessionarie autostradali.
I motivi sono manifestamente infondati, atteso che, come già sopra evidenziato sub
4.1 e 4.2, tali intese disciplinano contenuti contrattuali (previsti in gran parte già nella normativa vigente) che sono stati tutti recepiti nel contratto di comodato in esame.
Il Consiglio di Stato, peraltro, ritenendo valida ed immune da vizi l'aggiudicazione dell'area con la modalità cd. Food Driven, ha confermato la piena osservanza dei
“principi fondamentali” ribaditi con tali Intese ed in particolare per quanto in questa sede rileva, del punto 1 dell'Intesa 8.7.2002 (doc. 38) e n. 1, 2, 3, 4, 5 dell'Intesa
4.12.2002 (doc. 39). Il Consiglio di Stato, inoltre, come già sopra evidenziato, ha anche implicitamente escluso che la regolamentazione dei rapporti tra affidatario e gestore possa incidere quelle previsioni “a monte”, né tanto meno vincolare l'autorità preposta all'affidamento del servizio pubblico. A fronte, quindi, dell'affermata legittimità della procedura di affidamento ex novo dell'area di servizio, non si vede come che tale situazione ha subìto, avesse alcuna possibilità e tanto meno CP_1
Pa l'obbligo di incidere in qualche modo a favore della posizione del gestore .
5.5 Parte appellante svolge unitariamente le doglianze relative all'ottavo, nono, decimo e undicesimo motivo di impugnazione concernenti ulteriori aspetti dell'asserita erronea interpretazione della disciplina contrattuale intercorsa fra le parti e la sua contrarietà alla normativa imperativa.
Anche questi motivi sono infondati.
Oltre a richiamare le motivazioni già indicate sub 4.1 e 4.2 si osserva che:
- le clausole contrattuali n. 3 e 5 hanno un contenuto e significato chiaro che è pienamente conforme anche alla normativa di settore citata, la quale però non contiene alcuna norma imperativa che obblighi la società concessionaria autostradale alla predisposizione di determinati bandi piuttosto che altri (cfr.
Consiglio di Stato) e quindi non rende invalida la condizione risolutiva nel caso del venir meno dei necessari titoli abilitativi (quali che essi siano) posti a monte del rapporto privatistico tra affidatario e gestore dell'impianto;
- il fatto che i beni costituenti l'impianto e quanto connesso anche all'esercizio del market e ristorazione, rimangano di proprietà del “sub-concessionario”
(rectius affidatario come sopra visto, è del tutto pacifico ed irrilevante CP_1
ai fini di causa, posto che di essi non può servirsi allorché debba rilasciare l'area di servizio (ed anzi si deve attivare a vendere o smantellare i suoi
17 impianti, nel caso del subentro nell'area di servizio di un nuovo affidatario, come sopra visto) e quindi ciò rende il nono motivo di appello inammissibile;
- quanto sopra evidenziato in tema di rapporto subordinato e dipendente del contratto di comodato dalla convenzione autostradale, così come la citata disciplina prevista in caso di procedura concorsuale cd. Food Driven, rendono del tutto infondato l'assunto ribadito dall'appellante alle pag. da 31 a 46, ove peraltro, viene improvvidamente citata Cass. n.24532/2018 che attiene a fattispecie del tutto estranea a quella qui in esame (scioglimento del contratto di comodato per recesso unilaterale ovverosia in forza di una clausola che ricolleghi la risoluzione del comodato all'insindacabile facoltà del comodante);
- vale poi appena il caso di evidenziare che non è per nulla illogico (cfr. appello pag.45) avere stipulato un contratto che aveva durata prevista di nove anni rinnovabili, nonostante in allora (2011) si sapesse che la concessione autostradale in vigore aveva scadenza al 31.12.2018, posto che tale era comunque il presupposto oggettivo previsto per consentire l'adempimento e non escludeva di certo la possibilità del suo rinnovo o proroga (come di fatto avvenuto fino al 31.12.2020 – 31.1.2021).
5.6 Con il dodicesimo motivo di appello l'appellante lamenta il fatto che, a suo avviso, il Tribunale avesse erroneamente ritenuto il rapporto fra concessionario petrolifero e gestore dell'impianto di distribuzione carburante posto su area autostradale, come derivato dal punto di vista genetico dal rapporto di concessione autostradale in forza di un sotteso giudicato esterno derivante dalla sentenza n. 3934/2019 emessa dal
Consiglio di Stato.
L'assunto è infondato.
La inevitabile connessione tra la concessione autostradale e la concreta possibilità di impiantare ed avvalersi di impianti di distribuzione carburanti in un'area di servizio è evidente ed emerge dalla mera osservazione delle cose e non ha di certo bisogno di
“appoggiarsi” ad una sentenza del Consiglio di Stato anche se in essa, come è avvenuto, tale nesso di dipendenza viene riaffermato. Ciò che invece rileva nel presente procedimento di tale sentenza è, come sopra evidenziato, il fatto che in tale sede è stata affermata – con sentenza irrevocabile - la legittimità del bando e del procedimento di riaffidamento dell'area di servizio in esame per lo svolgimento del servizio pubblico di distribuzione carburanti e di ristorazione.
18 In conseguenza di ciò, quindi, 3T non può più contestare che tale riaffidamento sia pienamente valido (così che dispiega le sue conseguenze di risoluzione del contratto di comodato ex art. 3 e dei contratti a questo connessi) ed in particolare che esso sia avvenuto con la predisposizione di un bando cd. Food Driven e che pertanto non gli riconosce il diritto di continuità di gestione.
5.7 Con il tredicesimo motivo di impugnazione, l'appellante si duole che il Tribunale
l'abbia condannata a rilasciare l'impianto e gli altri beni oggetto dei contratti stipulati inter partes entro il termine del 31.1.2021 quale conseguenza della cessazione della
Convenzione e della richiesta di rilascio da parte di Parte_4
così negando qualsiasi diritto di risarcimento o indennizzo per il
[...]
rilascio anticipato (diverso da quello riconosciuto nel capo XV della sentenza impugnata) rispetto alla scadenza contrattuale rinnovata fino al 2029.
La censura è infondata in forza dei medesimi motivi che già hanno condotto a ritenere legittima e valida la condizione risolutiva posta all'art. 3 del contratto e su cui si è già ampiamente detto.
La data di riferimento per il rilascio di quanto oggetto del contratto di comodato ormai risolto è stata correttamente individuata in quella della richiesta avanzata dalla concessionaria autostradale, posto che essa riguarda il sedime dell'area di servizio e quindi con ciò è evidente che impedisce la continuazione dell'utilizzo degli impianti/attrezzature su di essa installati per svolgere il servizio di distribuzione carburanti e che erano stati comodati al gestore 3T obbligato al rilascio per consentire il subentro del nuovo affidatario (con il quale, appunto, ha poi CP_1 dovuto raggiungere “accordi specifici”, in assenza dei quali avrebbe dovuto procedere alla loro “rimozione e smantellamento” – cfr. doc. 39), ma solo dopo il rilascio effettivo da parte di 3T.
Parimenti, si è già ritenuta infondata l'interpretazione fornita dall'appellante circa la sostenuta gradazione delle modalità previste dal Documento Procedurale per agevolare l'uscita del gestore nel caso di procedure concorsuali cd. Food Driven e a tali argomentazioni sub.
4.2 si fa rinvio.
Pa Ciò comporta l'esclusione di qualsiasi giustificazione in capo a per non avere spontaneamente e tempestivamente rilasciato i beni oggetto del comodato, attendendo l'emissione dell'ordinanza ex art. 700 c.p.c. e le successive iniziative della comodante per riottenere tali beni, prima di eseguire (solo in data CP_1
3.5.2021) quanto dovuto.
19 5.8 Con il quattordicesimo motivo di appello, la difesa 3T si duole della erronea applicazione dei criteri previsti dall'art. 12 delle preleggi in relazione all'interpretazione del punto 1.2 del Documento Procedurale nella medesima parte già invocata con il precedente motivo di impugnazione, così dimostrando la sua ripetitività e superfluità, che consente di fare rinvio alle motivazioni già illustrate in merito a tale profilo.
Inoltre, come già sopra rilevato, a fronte della alternatività delle ipotesi previste dal
Documento Procedurale e dell'assenza di previsioni temporali stabilite a pena di decadenza, l'offerta di pagamento di indennizzo formulata da per il tramite CP_1 dei suoi procuratori all'udienza del 13.2.2020 del procedimento n. 2782/2019 RG instaurato dalla stessa avanti al Tribunale di Alessandria, era stata pienamente valida, anche se poi ritenuta incongrua e riquantificata nella sentenza qui impugnata.
In tale sede, peraltro, il contratto era ancora in corso, a fronte dei rinvii della revoca della Convenzione che la società autostradale aveva definitivamente reso efficace a partire dal 31.12.2020, intimando poi il rilascio dell'area al 31.1.2021 (così che pure infondata è la doglianza che l'offerta dell'indennizzo sarebbe rimessa alla “mera discrezione dell'affidatario”, posto che sia che 3T in punto tempi di rilascio CP_1
per il subentro del nuovo affidatario, dipendevano entrambi dalla società autostradale).
Pa A fronte dell'offerta comunque formulata da inoltre, non risulta che CP_1
avesse accettato il rilascio dei beni oggetto del comodato a fronte della corresponsione dell'indennità prevista dal Documento Procedurale, né che ne avesse contestato l'adeguatezza riquantificandola.
5.9 Con il quindicesimo motivo di impugnazione, l'appellante lamenta la violazione o erronea applicazione dell'art. 1381 c.c. in relazione all'art. 5 del contratto, nuovamente dolendosi della violazione delle norme interpretative anche con riferimento alla individuazione di un terzo obbligato.
La doglianza presuppone una interpretazione dell'art. 5 del contratto di comodato che è già stata affrontata e disattesa (cfr. punto 4.2), posto che, come visto, nella disciplina applicabile al caso di specie non è configurabile alcuna “promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo” e neppure la pretesa continuità gestionale, non rinvenibile nel caso in esame per i molteplici motivi già detti.
Vale appena il caso di ribadire in sintesi che l'interpretazione dell'art. 5 del comodato propugnata dall'appellante è fallace in quanto, sganciandolo dal complessivo
20 contesto contrattuale e dal tenore dell'art. 3 e della normativa di settore sopra esaminata, essa tende a porre rimedio in sede contrattuale all'assenza di un diritto di continuità gestionale direttamente opponibile ex lege al terzo nuovo affidatario (ma solo nei casi ivi previsti), mentre tale norma non prevede la promessa dell'obbligo del terzo nel caso in esame, ma solo laddove, ferma la concessione autostradale (e quindi la possibilità dell'adempimento da parte del comodante), venga ceduta la proprietà degli impianti e vi sia una successione nella medesima concessione e utilizzo dell'area di servizio.
Inoltre, gli accordi raggiunti in sede ministeriale tra le associazioni dei gestori e quelle degli imprenditori “ad adoperarsi” perché i nuovi assegnatari preservino la continuità gestionale, non sono in grado di fondare un obbligo di attivazione dell'affidatario uscente (senza sua colpa) per tentare di far ottenere “de facto” una continuità gestionale non prevista nel caso in cui le procedure concorsuali unitarie cd. Food
Driven.
5.10 Con il sedicesimo motivo di impugnazione l'appellante si duole, innanzitutto del mancato accoglimento della domanda risarcitoria formulata in relazione all'asserita inadempienza di all'obbligo di reimpiego presso altro impianto di sua CP_1
proprietà tra i molteplici documentati sub doc. 112-119.
La doglianza muove dall'erroneo presupposto che le tre ipotesi previste dal
Documento Procedurale integrino soluzioni gradate e non, come invece si è già sopra ritenuto con motivazioni che si richiamano (cfr. sub 4.2), meramente alternative tra loro. Posto ciò, quindi, i documenti richiamati sono del tutto irrilevanti.
5.11 Con il diciassettesimo motivo di impugnazione l'appellante contesta l'ammontare dell'indennizzo dovuto ai sensi del già citato Documento Procedurale nel caso di riaffidamento dell'area di servizio con una procedura concorsuale denominata Food Driven e che il Tribunale ha quantificato in € 61.975 così determinato in analogia a quanto previsto per la chiusura degli impianti di distribuzione carburanti, di cui al Decreto del Ministero per le Attività Produttive
7.8.2003.
Sostiene l'appellante che il primo giudice nell'operare la quantificazione dell'indennizzo avrebbe omesso di esaminare e tener conto dei doc. 58 e 59 in relazione alla quantificazione richiesta di tale indennizzo nella misura di € 200.000 e di cui aveva riconosciuto l'integrale applicazione a pag. 32 della sua prima CP_1
21 memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. depositata nella causa n. 2782/2019 R.G.
Trib. Alessandria, così vincolandosi a corrisponderla in tale misura.
Va innanzitutto sottolineato che con tale doglianza non viene esaminato né sottoposto a critica il procedimento di calcolo utilizzato dal primo giudice per la quantificazione dell'indennizzo in applicazione ai criteri previsti dal Documento
Procedurale e che si rinviene alle pagine 83-85 della sentenza impugnata.
Sotto tale profilo, quindi, la doglianza è inammissibile.
Risulta invece infondato l'assunto che la quantificazione di € 200.000 formulata da
3T in sede di deduzione subordinata fosse mai stata accettata da CP_1
Come infatti è ben chiaro dalla lettura della citata memoria ex art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c. depositata nel diverso procedimento instaurato avanti al Tribunale di
Alessandria n. 2782/2019 (doc. 59), al citato punto 6.3 di pag. 32 si era CP_1 limitata a ribadire la propria disponibilità a corrispondere l'indennizzo previsto ex lege, ma subordinando l'eventuale transazione sul punto all'effettivo rilascio dell'area Pa da parte di , alla rinuncia delle altre pretese ed alla rifusione delle spese di lite.
In ordine alla quantificazione di tale indennizzo, comunque, ha svolto una CP_1
specifica trattazione al punto 7 a pag. 21 della seconda memoria ex art. 183 c.p.c. di questo giudizio (e ciò esclude l'asserita non contestazione dell'importo indicato da
3T).
5.12 Con il diciottesimo e il diciannovesimo motivo di impugnazione (da trattare unitariamente) l'appellante contesta il capo di sentenza che l'ha ritenuta tenuta al pagamento delle penali per ritardato rilascio ai sensi dell'art. 15 del contratto di comodato, sia a fronte della ritenuta invalidità della clausola, sia per non averne operato una maggiore riduzione ex art. 1384 c.c..
Anche tali doglianze sono infondate, in quanto:
- l'art. 15 del comodato non è nullo per genericità, in quanto prevede che in caso di omessa tempestiva riconsegna “dell'impianto in oggetto” il gestore sia tenuto a corrispondere a a titolo di penale e salvo il risarcimento del CP_1 danno ulteriore “la somma prevista nelle modalità tecnico-commerciali di cui ai disciplinari sub B”, ovverosia dall'Appendice al contratto di comodato che all'art. 5.1.1 (Penali per l'inadempimento delle obbligazioni) alla lett. 9) prevede: “Mancato rispetto dell'obbligo di riconsegna delle attrezzature costituenti l'area di servizio alla scadenza o cessazione del contratto: Euro
25.000 (venticinquemila) per ogni mese di ritardo”;
22 - il precetto e la sanzione sono validamente e chiaramente formulati e si ritiene speciosa la contestata distinzione tra impianti e attrezzatura (utilizzate in via alternativa o cumulativa anche in altre parti del documento contrattuale), dovendosi ritenere invece chiaro il significato di prevedere l'applicazione della penale di € 25.000 al mese per il mancato tempestivo rilascio/restituzione di quanto oggetto del comodato (così come risulta evidente anche dalla lettura del verbale di quando tale rilascio è stato effettivamente eseguito in data
3.5.2021, solo dopo l'emissione dell'ordinanza ex art. 700 c.p.c. – cfr. doc.
37);
- del tutto irrilevante, poi, appare la doglianza che il contratto non avrebbe previsto la medesima penale nel caso reciproco di inadempienza del comodante, posto che tale ipotesi non si è verificata, così che non vi è necessità alcuna di applicare il meccanismo di sostituzione di clausole prevista dall'Accordo interprofessionale 29.7.1997 (non essendo invece configurabile l'asserita nullità della clausola prevista a carico del gestore);
- parimenti risultano chiari i parametri temporali per il calcolo della penale, posto che la clausola prevede che essa sia dovuta “qualora alla scadenza…per qualsiasi ragione, titolo o motivo…l'impianto in oggetto non venisse riconsegnato”, così che il dies a quo è dal giorno della scadenza, che il giudice di prime cure ha correttamente individuato nell'1.2.2021, giorno successivo alla data del 31.1.2021 intimata dalla società a per Parte_6 CP_1
l'esecuzione del subentro nel nuovo affidatario dell'area di servizio;
- parimenti infondato è poi l'assunto che il ritardo sia stato erroneamente calcolato in 90 giorni (dall'1.2.2021 al 3.5.2021), invece che in n.71 giorni posto che si sarebbero dovuti sottrarre i giorni dal 12.4.2021 al 3.5.2021 in seguito ad un accordo intercorso nelle more con come infatti CP_1
dimostra la piana lettura della corrispondenza intercorsa tra le parti in data
14.4.2021, dopo l'emissione dell'ordinanza ex art. 700 c.p.c. che imponeva a
3T di eseguire il rilascio dei beni in comodato, le parti avevano concordato solo che, se tale rilascio fosse avvenuto il 3.5.2021, non sarebbero state richieste le somme altrimenti dovute ai sensi della sanzione prevista in detta ordinanza ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. (cfr. doc. 49 e 50), senza nulla dire circa le penali contrattuali comunque applicabili;
23 - in ordine alla riduzione ad equità della penale, il primo giudice ha correttamente valutato i reciproci interessi alle pag. 90-91 (cfr. Cass.
n.15947/2002) e quindi operando il suo dimezzamento: nessuna specifica critica è stata mossa a tali valutazioni, essendosi l'appellante limitata a proporre un diverso parametro unilateralmente focalizzato sull'asserita effettiva redditività giornaliera, come da esso calcolata.
5.13 Con il ventesimo motivo di impugnazione, l'appellante censura l'integrale compensazione delle spese di lite, proponendo di compensarle nella misura di un terzo, e ponendo le residue in capo a CP_1
Anche tale censura è infondata, atteso che in primo grado si è verificata una soccombenza reciproche fra contrapposte domande ed in cui anche tenuto conto del reciproco interesse e peso delle stesse (specie in relazione all'accoglimento della domanda di rilascio ed al rigetto delle domande risarcitorie formulate da 3T) risulta senz'altro corretta la decisione di integrale compensazione.
5.14 In conclusione, pertanto, va dichiarata l'inammissibilità del primo, secondo e nono motivo, mentre i restanti sono infondati e determinano il rigetto dell'appello, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
6. Parte appellante ha segnalato che il Tribunale avrebbe commesso un errore materiale di calcolo (residuo credito di indennizzo pari ai corretti € 39.475 e non €
49.475), che afferma essere pacifico con la controparte e in tal senso già recepito nei pagamenti effettuati inter partes in data 13.10.2023.
Preso atto della natura di mero errore di calcolo – [(61.975 + 15.000) – 37.500] =
39.475 – e della implicita adesione di sul punto (che nulla ha obiettato o CP_1
contestato sul punto), va pertanto disposta la correzione richiesta.
7. Alla soccombenza totale segue l'obbligo di parte appellante al rimborso delle spese del presente grado del giudizio, spese che si liquidano come da dispositivo tenuto conto del D.M. 13.8.2022 n. 147, applicato lo scaglione corrispondente al valore della causa (€ 563.000, come dichiarato in sede di iscrizione a ruolo), in considerazione delle sole fasi di studio, introduttiva e di decisione, applicati gli importi medi, esclusi gli esposti non documentati.
In applicazione dell'art. 13 comma 1 quater TUSG, allorché l'impugnazione sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte "è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione".
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P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 748/2023 emessa inter partes dal Tribunale di
[...]
Alessandria in data 23.6.2023, così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello con riferimento primo, secondo e nono motivo;
- rigetta l'appello proposto in ordine ai restanti motivi e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
- ordina la correzione dell'errore materiale commesso nel dispositivo della sentenza n. 748/2023 emessa inter partes dal Tribunale di Alessandria, disponendo che al posto di “somma di € 49.475 (quarantanovemilaquattrocentosettantacinque/00)” sia scritto “somma di € 39.475 (trentanovemilaquattrocentosettantacinque/00)”, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito;
- condanna a rimborsare a Parte_1 CP_1 le spese del presente grado del giudizio che liquida in € 18.511,00 per
[...]
compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
Si dà atto che per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TUSG, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR n. 115/2002 da parte dell'appellante.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 20.5.2025 dalla Terza Sezione Civile della
Corte d'Appello di Torino.
Il Presidente est. dr.ssa Rossana Zappasodi
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