Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 07/05/2025, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 4156/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice Rel.
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...], il Parte_1 C.F._1
08/06/1973, residente in [...]16/2 16016 COGOLETO ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. LAZZARINI MARIA
LUISA (C.F. , che la rappresenta e la difende, come da C.F._2
procura in atti e
, C.F. , nato a [...] Parte_2 C.F._3
(MB), il 09/09/1968, residente in [...]16/2 16016 COGOLETO [GE]
ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. CURTI
MASSIMO (C.F. , che lo rappresenta e lo difende, C.F._4
come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate in sede di ricorso introduttivo ed hanno rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in SANTA MARGHERITA LIGURE il
07/06/2008 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da sentenza n. 349/2024 emessa dal
Tribunale di Genova, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della
Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in SANTA MARGHERITA
LIGURE il 07/06/2008 dai Signori
e Parte_1 Parte_3
[...]
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto
2 delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
“1) i coniugi continueranno a vivere separati in due case distinte, portandosi reciproco rispetto;
2) la figlia frequenta la classe terza dell'Istituto ITIS Ferraris Persona_1
Pancaldo in Savona, sarà collocata in maniera prevalente presso la casa individuata e condotta in locazione dalla madre ove vivrà con la medesima in
Arenzano, Via Raffaello Sanzio 7/3. All'uopo si precisa che il trasloco è già avvenuto e la sig.ra ha già ritirato ogni suo bene e mobile personale. Pt_1
3) il padre continuerà a vivere nella ex casa coniugale – divenuta nelle Pt_2
more in esecuzione agli accordi separativi di sua esclusiva proprietà - sopportandone tutte le spese di amministrazione ordinaria e straordinaria ed il relativo mutuo ipotecario;
4) la figlia vedrà il padre con libertà (stante anche l'età della Persona_1
ragazza) e compatibilmente con gli impegni di entrambi, rispettivamente scolastici e di lavoro, a fine settimana alternati, oltre a trascorrere con il padre un periodo di vacanza nel periodo estivo di 15 gg anche non consecutivi. All'uopo i genitori reciprocamente comunicheranno entro il 31 maggio di ogni anno i periodi scelti e le mete della vacanza onde organizzarsi per tempo;
6)il signor provvederà a versare ogni mese, entro il giorno 5, il Pt_2
contributo al mantenimento per la figlia nella misura di € 700,00 - OLTRE
ISTAT ANNUALE con decorrenza dallo scadere dell'anno dalla sottoscrizione del ricorso e quindi la prima rivalutazione sarà a maggio 2025, all'uopo i coniugi provvederanno in autonomia a calcolare l'adeguamento e l'una a chiederlo e l'altro a corrisponderlo senza ritardo con l'invio di una semplice comunicazione via email.
7)I coniugi si impegnano a comunicare reciprocamente i rispettivi avanzamenti o miglioramenti delle rispettive occupazioni lavorative nel momento in cui vi saranno miglioramenti significativi dei redditi o mutamenti degli stessi si obbligano a modificare l'ammontare dell'assegno mantenimento della figlia, senza necessità di attuare una vera e propria modifica con atto giudiziario.
8) le spese extra per la figlia, aderendo al verbale della sezione famiglia del
15.09.2016, già noto ai coniugi e loro consegnato, verranno ripartite nella misura del 50 % e il genitore, che anticipa detti importi, dovrà essere rifuso nella quota
3 del 50 % al massimo entro un mese dalla spesa stessa, attraverso bonifico bancario alle note coordinate, con espressa dicitura, dietro presentazione di regolare fattura e/o scontrino fiscale. La figlia eserciterà uno sport, attualmente la pallavolo;
9) I genitori sono d'accordo a collaborare tra loro per la gestione degli impegni della figlia ancor più nei periodi in cui i genitori per lavoro saranno costretti ad allontanarsi da casa e a dormire fuori casa. A tal fine il padre si impegna a collaborare con la madre tenendo con sé quei giorni la figlia compatibilmente con gli impegni di lavoro. Precisamente durante la settimana i genitori si impegnano ad accompagnare/ prendere a pallavolo, compatibilmente Per_1
con impegni di lavoro e previo accordo tra loro. La ragazza si allena a tre Per_2
volte a settimana più le partite. Laddove sia la sig.ra che il Sig. Pt_1 Pt_2
non potranno essere presenti per motivi lavorativi dovranno trovare una persona fidata, non avendo parenti disponibili, e pertanto il predetto costo andrà condiviso. Qualora la madre durante la settimana debba pernottare fuori casa il signor si impegna a supportare la mamma e i genitori si organizzeranno di Pt_2
volta in volta, altrimenti in caso di concomitante impossibilità paterna dovranno incaricare una persona fidata la cui spesa sarà suddivisa.
10) Le parti si danno atto che la quota della casa coniugale è stata regolarmente ceduta dalla sig.ra al sig. , con atto notarile Registrato a Genova il Pt_1 Pt_2
22/11/2024 n. 39251 Serie 1T Modello Unico e quindi le parti hanno definito ogni controversia inerente tale aspetto.
11) L'assegno unico verrà corrisposto per quanto di competenza per la rispettiva quota a ciascun coniuge;
12) I coniugi dichiarano che, con la sottoscrizione del ricorso e della presente nota, hanno risolto ogni questione economica tra loro, per cui null'altro avranno a pretendere l'uno nei confronti dell'altro per qualsiasi ragione o causa dipendente dall'unione matrimoniale;
13) I coniugi vivranno portandosi reciproco rispetto e acconsentono fin d'ora al rilascio dei passaporti e alle carte d'identità valide per l'espatrio;
14) le spese legali del presente procedimento, si devono intendere interamente compensate tra le parti rispetto alle quali gli Avvocati rinunciano alla solidarietà”
4 Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2008, Numero 67, Parte II, Serie C, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, lì 06/05/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
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