Articolo 6 della Legge 26 aprile 1985, n. 162
Articolo 5Articolo 7
Versione
19 maggio 1985
Art. 6.
L'immissione in servizio dei vincitori dei concorsi indicati nel precedente articolo 5 avverra' nei modi e nei termini di cui agli articoli 3 , 4 , 5 e 7 del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111 , convertito, con modificazioni, nella legge 10 giugno 1978, n. 271 .
Nota all'art. 6:
- Il testo degli articoli 3 , 4 , 5 e 7 del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111 (Provvedimenti urgenti per l'amministrazione della giustizia) e' il seguente:
"Art. 3. - Gli idonei devono assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito, formulato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
I medesimi devono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, tutti i documenti indicati nel bando di concorso.
Eventuali irregolarita' sanabili della documentazione di cui al precedente comma, accertate dal competente ufficio del Ministero di grazia e giustizia, possono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione di apposito avviso.
Art. 4. - Gli idonei che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perche' non rilasciati in tempo utile dalla competente autorita' nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera d'invito di cui al precedente art. 3, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.
In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della lettera d'invito.
Art. 5. - La mancata assunzione di servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 3, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, comportano la decadenza dal diritto alla nomina in prova.
Art. 7. - Gli impiegati assunti in servizio ai sensi dell'art. 3 del presente decreto sono nominati in prova, secondo l'ordine della graduatoria, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina, con decorrenza giuridica dalla data del provvedimento ministeriale di assegnazione provvisoria ed economica dalla data di assunzione in servizio.
Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la nomina, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia".
Entrata in vigore il 19 maggio 1985