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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 16/09/2025, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI TERNI SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TERNI
in persona del giudice del lavoro Dott.ssa Manuela Olivieri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero 715 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa DA in proprio e quale titolare e Legale rappresentante pro – tempore, Parte_1 della lettivamente domiciliato in Parte_2 Terni (TR), via Fratini n. 55 presso lo studio del procuratore Avv. Giovanni Ranalli che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
-OPPONENTE- CONTRO
, con sede legale in Roma, via Controparte_1 Giuseppe Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore e, per esso la Dott.ssa in qualità di Responsabile del Contenzioso Umbria, a ciò Controparte_2 autorizzato per procura speciale conferita dall'Agenzia e autenticata per atto Notaio di Roma (Rep. N. 180134, Racc. n. 12348), rappresentata e difesa Persona_1 giusta delega in atti dal procuratore Avv.to Fabrizio Casella ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, Via Susa n. 13 giusta procura in atti;
con sede legale in Roma, via Ciro il Grande n. 21, in persona del Presidente e CP_3 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giulia Renzetti e Manuela Varani in virtù di procura alle liti conferita con atto pubblico del Notaio Per_2 di Roma del 22 marzo 2024 rep. n. 37875 ed elettivamente domiciliato presso
[...] l'ufficio legale della Sede Provinciale dell'Istituto in Terni, Via Bramante 11-13;
OPPOSTI
, con sede legale in Roma, via IV Novembre n. 144, in persona del legale CP_4 rappresentante pro-tempore CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: opposizione a cartelle di pagamento ed avvisi di addebito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 12 luglio 2024 parte ricorrente ha proposto opposizione per intervenuta prescrizione quinquennale ex L. n. 335/1995 dei crediti (indicati nei punti da 1 a 27) vantati dall' e dall' per contributi previdenziali, assistenziali e relative CP_3 CP_4 somme aggiuntive, richiesti in pagamento con avvisi di addebito e cartelle di pagamento asseritamente mai notificati e comunque non conosciuti dal ricorrente per un totale di euro 819.968,65 e precisamente:
1. avviso di addebito n. 10920100010756380000 importo di euro 13.249,04 Ente impositore;
CP_3
2. avviso di addebito n. 1092010001144580000 importo di euro 5.327,53 Ente impositore;
CP_3
3. avviso di addebito n. 10920100013717525000 importo di euro 9.983,03 Ente impositore;
CP_3
4. avviso di addebito n. 40920112000093676000 importo di euro 16.837,43 Ente impositore;
CP_3
5. avviso di addebito n. 40920112000069117000 importo di euro 5.591,38 Ente impositore;
CP_3
6. avviso di addebito n. 40920112000157059000 importo di euro 23.410,95 Ente impositore;
CP_3
7. avviso di addebito n. 10920110001245905000 importo di euro 5.992,62 Ente impositore;
CP_3
8. avviso di addebito n. 10920110003780454000 importo di euro 4.806,96 Ente impositore;
CP_3
9. avviso di addebito n. 40920112000227419000, per l'importo di euro 4.658,48 Ente impositore è l' ; CP_3
10. avviso di addebito n. 40920112000006340000 importo di euro 8.318,22 Ente impositore;
CP_3
11. avviso di addebito n. 40920120000013120000, per l'importo di euro 6.464,57 Ente impositore è l' ; CP_3
12. avviso di addebito n. 10920120000186488000, per l'importo di euro 8.432,18 Ente impositore è l' ; CP_4
13. avviso di addebito n. 40920120000080846000, per l'importo di euro 5.083,18 Ente impositore è l' ; CP_3
14. avviso di addebito n. 40920140000851904000, per l'importo di euro 9.653,62 Ente impositore è l' ; CP_3
15. avviso di addebito n. 10920140006018362000, per l'importo di euro 2.603,58 Ente impositore è l' ; CP_4
16. avviso di addebito n. 10920150004780637000, per l'importo di euro 27.837,58 Ente impositore è l' ; CP_4
17. avviso di addebito n. 40920150000051473000, per l'importo di euro 66.122,03 Ente impositore è l' ; CP_3
18. avviso di addebito n. 40920150000157619000, per l'importo di euro 9.467,06 ed Ente impositore è l' ; CP_3
19. dell'avviso di addebito n. 40920160000743401000, per l'importo di euro 11.125,64 Ente impositore è l' ; CP_3
20. avviso di addebito n. 40920160001424523000, per l'importo di euro 1.032,19 Ente impositore è l' ; CP_3
21. avviso di addebito n. 40920160001424624000, per l'importo di euro 371,21 Ente impositore è l' ; CP_3
22. avviso di addebito n. 40920160001426947000, per l'importo di euro 10.270,86 Ente impositore è l' ; CP_3
23. avviso di addebito n. 40920160001440388000, per l'importo di euro 8.289,49 Ente impositore è l' ; CP_3
24. avviso di addebito n. 40920170000174157000, per l'importo di euro 4.381,84 Ente impositore è l' ; CP_3
2 25. avviso di addebito n. 10920170002230274000, per l'importo di euro 6.980,27 Ente impositore è l' ; CP_4
26. avviso di addebito n. 40920170000060436000, per l'importo di euro 17.258,12 Ente impositore è l' ; CP_3
27. avviso di addebito n. 40920190001459846000, per l'importo di euro 1.067,79 Ente impositore è l' ; CP_3
28. avviso di addebito n. 40920200000036020000, per l'importo di euro 173.589,75 Ente impositore è l' ; CP_3
29. avviso di addebito n. 40920210000112625000, per l'importo di euro 173.003,32 Ente impositore è l' ; CP_3
30. avviso di addebito n. 40920210000112726000, per l'importo di euro 25.308,87 Ente impositore è l' ; CP_3
31. avviso di addebito n. 40920210000767160000, per l'importo di euro 156.449,86 Ente impositore è l' . CP_3
A supporto del ricorso ha allegato che gli avvisi di addebito e le cartelle di pagamento indicati non sono stati mai preceduti da alcuna notifica e di essere venuto a conoscenza degli stessi solo a seguito di un accesso agli atti eseguito in data 08.07.2024 presso l' . Controparte_5
In particolare, ha eccepito: - la nullità e illegittimità degli avvisi per difetto di notifica;
la prescrizione della pretesa creditoria per essere decorso il termine di prescrizione quinquennale ex art. 3, commi 9 e 10, L.335/1995; - l'insussistenza del debito per carenza dei presupposti della richiesta e la contrarietà delle sanzioni ai principi della Corte Europea.
Ha avanzato, altresì, istanza di sospensione degli avvisi di addebito impugnati, ritenendo sussistenti i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, atteso la fondatezza dei motivi di opposizione e il danno derivante in considerazione dell'elevato ammontare della somma richiesta, ulteriormente evidenziando come la mancata sospensione avrebbe determinato il rilascio di un DURC (Documento Unico di regolarità Contributiva) negativo con notevole danno all'attività e alla situazione economico - finanziaria aziendale della stessa.
Tanto premesso, ha adito l'intestato Tribunale affinché, previa sospensione in via cautelare dell'efficacia esecutiva degli avvisi di pagamento: - dichiari la nullità e l'intervenuta prescrizione con conseguente declaratoria di illegittimità dell'iscrizione a ruolo degli stessi;
- dichiari l'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi e relativi accessori (interessi e sanzioni) di cui agli avvisi di addebito, con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si è costituito in giudizio l' che: - in via preliminare ha eccepito CP_3 l'inammissibilità del ricorso in quanto tardivo essendo stati gli avvisi di pagamento notificati regolarmente e non impugnati nel termine di giorni 40 giorni per quanto riguarda i vizi di merito ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n.46/1999 citato;
- nel merito, allegando la regolarità della notifica delle cartelle e/o gli avvisi di addebito ha dedotto l'infondatezza dell'opposizione insistendo per il rigetto. Ha chiesto, infine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda giudiziaria, di esonerare l' dalle conseguenze pregiudizievoli della lite e manlevato CP_3 da;
- di condannare parte opponente al diverso Controparte_5 importo che risulterà per dovuto, oltre alle sanzioni civili di legge maturate e maturande sino all'effettivo soddisfo.
3 Si è costituita l' eccependo: - in via Controparte_5 preliminare, il difetto di legittimazione passiva assumendo che gli avvisi di addebito sono atti che esulano dalla competenza dell'Agente della Riscossione trattandosi di titoli formati e notificati dall' in base al d.l. 31 maggio 2010 n, 78, convertito con CP_3 modificazioni in l. 30 luglio 2010 n. 122 e che, pertanto, legittimato a contraddire non è CP_ l' ma l' - nel merito, sostenendo, in ogni caso, Controparte_5 la correttezza e regolarità dell'azione esecutiva ha insistito per il rigetto della domanda, non essendo maturata la prescrizione in ragione della notifica di idonei atti interruttivi, con condanna di parte ricorrente al pagamento di spese, diritti e onorari di causa oltre oneri di legge. L' sebbene regolarmente citato, non si è costituito e ne è stata dichiarata la CP_4 contumacia. La causa è stata istruita con la sola produzione documentale. Quindi, sulle conclusioni indicate, nelle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE Legittimazione passiva Giova preliminarmente esaminare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' . Controparte_5 Quanto alla legittimazione passiva, si ricorda che: "In riferimento alle tipologie di opposizione al vaglio laddove il ricorrente contesti l'intervenuta causa estintiva del credito azionato (la prescrizione nel nostro caso), unico soggetto legittimato passivo è l'Ente impositore (nonchè, per quanto riguarda i crediti contributivi dell anche CP_3 la ai sensi della L. n. 448 del 1998, art. 13, comma 8, che indica quale Controparte_6 litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione il cessionario dei crediti dell , in quanto, mentre la formulazione originaria del citato D.Lgs. n. 46 del CP_3 1999, art. 24, comma 5, disponeva che il ricorso di opposizione alla iscrizione al ruolo dovesse essere notificato "anche al concessionario", tale specifica previsione è stata successivamente soppressa dal D.L. 24 settembre 2002, n. 209, art. 4, comma 2-ter, convertito con modificazioni in L. 22 novembre 2002, n. 265. Il concessionario del servizio di riscossione è invece legittimato passivamente in giudizio rispetto all'opposizione agli atti esecutivi, laddove appunto venga contestata, in generale, la regolarità degli atti esecutivi o del titolo ovvero del precetto (che, nel caso dell'esecuzione mediante ruolo, è costituito proprio dalla cartella di pagamento) (omissis...)" (così Cass. n. 12583/2013). CP_ Ne consegue che l' e l' sono legittimati, comunque, come enti impositori CP_4
- creditori e che la legittimazione passiva della Controparte_7 va comunque affermata trattandosi del soggetto che ha notificato una parte dei titoli e degli atti interruttivi della prescrizione, i quali, ex adverso, nella prospettazione attorea non sarebbero mai pervenuti nella sfera di cognizione dell'istante. Nel caso di specie giova evidenziare che il ricorrente ha impugnato sia cartelle di pagamento, sia avvisi di addebito, che costituiscono titolo esecutivo ai sensi del dell'art. 30, comma 1 del DL n. 78/2010 convertito con modificazioni in legge n. 122/2010, che possono essere formati direttamente dall'ente di previdenza sociale ed assistenza sociale, sostituendo dal 1° gennaio 2011 la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale - assistenziali di detti Istituti.
4 Tutte le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito suddetti che il ricorrente ha impugnato risultano essere interessati da riscossioni effettuate presso
[...]
Controparte_8 Pertanto, la regolarità della notificazione delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito viene in rilievo non soltanto in riferimento all'esistenza della pretesa creditoria ossia nel merito della stessa ma anche quale atto presupposto del procedimento di esecuzione di competenza esclusiva del concessionario su cui il medesimo è chiamato a rispondere della regolarità formale. Nello specifico, tale ente ha dedotto l'avvenuta notifica di diversi atti interruttivi della prescrizione, confermando anche con la propria posizione processuale, l'intento di coltivare le pretese portate dai titoli opposti ai fini della riscossione dei crediti oggetto di causa. Opposizione agli atti esecutivi ed opposizione all'esecuzione. Venendo al merito dell'opposizione e prima di esaminare i motivi formulati da parte opponente, giova in questa sede precisare, in linea generale, che l'art. 24 del d. lgs. n. 46/99 prevede che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro contro l'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali, a pena di inammissibilità, nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Inoltre, poiché la mancata o irregolare notifica della cartella non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l'opposizione, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. sez. I, 5.3.2002, n. 3127; Cass., sez. III, 1.3.2000, n. 2293). Ne deriva che l'opposizione avverso un atto successivo alla cartella (ad es. avviso di pagamento, estratto di ruolo, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc.), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo e se la stessa venga proposta entro 40 gg da tale conoscenza;
nell'ambito di tale giudizio la parte potrà poi avvantaggiarsi della sospensione dell'esecutività del ruolo ex art. 24 comma 6 d. lgs. 46/99. il 6° comma dell'art.24 del D.Lgs. 46/99 dispone che “il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile Si evidenzia che, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, la mancata opposizione della cartella nel termine posto dall'art. 24 d. lgs. 46/1999, determina l'effetto sostanziale di irretrattabilità e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla cartella (cfr Cass. 4506/2007; Cass. n. 12263/2007 e da ultimo Cass n. 8931 del 2011; n. 2835 del 05/02/2009; n. 8900 del 14/04/2010) Ad esempio in Cass. n. 17978 del 2008 si legge che, '….in ordine alla natura del termine di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, e alle conseguenze della sua inosservanza, questa Corte ha già avuto modo di osservare (in forza di ragioni che il Collegio condivide) che detto termine è stato accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente; esso deve pertanto ritenersi
5 perentorio, siccome diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo;
'….' La conseguenza è dunque che, in tema di contributi previdenziali, per contestare il ruolo è necessaria l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, poiché, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile'. L'art. 29, co. 2, del d. lgs. n. 46/99 salva, tuttavia, l'operatività delle opposizioni esecutive sancendo che le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie. Il debitore, dunque, può proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis c.p.c., quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata. Allorché si contesti la ritualità formale della cartella di pagamento ovvero si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notificazione e quelli riguardanti i singoli atti dell'esecuzione, l'opposizione è disciplinata dagli artt. 617 e 618 bis c.p.c.. Fatte queste premesse occorre inquadrare l'odierna domanda.
La parte opponente ha eccepito la prescrizione dei crediti iscritti a ruolo assumendo che in mancanza di notifica degli avvisi di addebito, il termine quinquennale del diritto di credito azionato, tenuto conto delle annualità richieste, risulta decorso, in assenza di atti interruttivi intermedi allegando di non aver ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito, la cui esistenza apprendeva da un accesso agli atti eseguito in data 08.07.2024 presso l' . Controparte_5 La giurisprudenza ha chiarito, riguardo agli effetti della mancata notificazione di un avviso di addebito, che: l'omessa notifica (così come gli altri vizi formali dedotti) non determinerebbe affatto l'illegittimità dell'avviso di addebito e dell'iscrizione a ruolo e tantomeno la cancellazione di crediti che esistono in ragione di una propria autonoma vicenda costitutiva e che non sono stati oggetto di alcuna specifica contestazione. La notifica della cartella/avviso di addebito serve solo a portare a conoscenza del contribuente l'esistenza del debito al fine di consentirgli di provvedere al pagamento oppure di sollevare nel termine prescritto le sue contestazioni di merito. L'"omessa notifica" non potrebbe mai determinare la "nullità" dell'avviso di addebito e la conseguente inesigibilità del credito azionato, bensì esclusivamente la non decorrenza (in pratica il termine decorre solo dal momento in cui il debitore è venuto a conoscenza dell'esistenza della cartella/avviso di addebito) del termine perentorio di cui all'art. 24 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 (Cass. n. 19366/2013; cfr. anche Cass. n. 26395/2013 in tema di ritardata consegna del ruolo al concessionario e di qualificazione dell'opposizione a cartella esattoriale;
v. anche Cass. n. 2373/2013 e Cass. Sez. Un. N. 11722/2010). In altre parole: l'omessa notifica sposta il termine di 40 giorni previsto dalla legge per fare opposizione che inizia a decorrere solo dal momento in cui il contribuente è venuto a conoscenza della cartella. In sintesi, in ambito previdenziale il fatto costitutivo del diritto è e resta il fatto sostanziale dal quale deriva l'obbligo di contribuire (Cass. 27824/2009) e non gli atti di accertamento, che possono anche mancare, come quelli del procedimento di riscossione, il cui annullamento non inficia la pretesa creditoria (Cass. 14149/2012; Cass. n. 26395/2013) (Tribunale Roma, sez. lav., 20/02/2018, n. 132).
6 La Corte con sentenza n. 31282 del 2019 ha precisato: “Nell'ipotesi in cui …il debitore affermi che la cartella esattoriale non gli è stata notificata, può agire sulla base delle risultanze dell'estratto di ruolo ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999 art 24, recuperando l'azione preclusa a causa della mancata o irrituale notifica;
può anche proporre ex art. 615 c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo. Solo nel secondo caso, venendo in questione tutto il merito contributivo e non solo le questioni anteriori alla notifica della cartella, potrà procedersi all'accertamento del decorso del termine di prescrizione eventualmente maturato anche successivamente alla notifica della cartella che dovesse risultare ritualmente effettuata”. Questa affermazione appare avvalorata dal fatto che il 6° comma dell'art.24 del D.Lgs. 46/99 dispone che “il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile il richiamo delle norme di cui agli artt.442 e ss. c.p.c. appare poi significativo, trattandosi delle norme che disciplinano il normale processo di
“cognizione” in materia di previdenza e assistenza obbligatorie. La domanda, pertanto, con la quale il ricorrente, sul presupposto dell'inesistenza del debito per intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti vantati dall' (DM CP_3 10 contributi anno 2010- e dall' Rate premio 2013, 2015, 2016, 2017) sulla base CP_4 di cartelle esattoriali e avvisi di pagamento mai notificati e comunque non conosciuti, chiede l'annullamento delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito, deve essere qualificata quale azione volta all'accertamento negativo del debito. Notifica avvisi di addebito e cartelle A fronte della prospettazione della parte ricorrente che ha assunto in primis l'omessa notifica delle cartelle di pagamento degli avvisi di addebito sopra descritti, le parti convenute hanno versato in atti documentazione comprovante le effettuate notifiche degli atti presupposti.
tempestivamente costituitasi in giudizio, Controparte_5 all'interno del proprio fascicolo ha depositato copia fotostatica degli estratti di ruolo e degli avvisi di ricevimento delle notifiche delle cartelle debitamente sottoscritti dal ricevente (circostanza non contestata dalla difesa attorea nella prima udienza di discussione del 05.02.2025 cfr. verbale in atti) attestante la consegna a mezzo posta con raccomandata dei titoli di seguito elencati (già nella premessa indicati con la seguente numerazione):
1. Cartella N. 10920100010756380000 notificata a mezzo raccomandata il 20/12/2010, a/r sottoscritto da persona di famiglia (figlio - Per_3
) avente ad oggetto Modello DM 10 Ente Inps contributi periodo
[...] 03/2010 04/2010 (cfr. doc.to all.to fascicolo non contestato); CP_9
2. Cartella N 10920100011445800000 notificata a mezzo raccomandata il
03/01/2011, a/r sottoscritto da persona di famiglia (figlia - ) Persona_4 avente ad oggetto Modello DM 10 Ente Inps contributi Periodo 05/2010 ANNO 2010 (cfr. doc.to all.to fascicolo non contestato); CP_9
3. Cartella N. 10920100013717525000 notificata il 15/02/2011 a mezzo raccomandata a/r sottoscritta da persona di famiglia (figlia - Per_4
avente ad oggetto Modello DM 10 Ente Inps contributi anno 2010
[...] (cfr. doc.to all.to fascicolo non contestato); CP_9
4. Cartella N 10920110001245905000 il 22/03/2011 a mezzo raccomandata a/r sottoscritto da persona di famiglia (figlio – ) avente ad Persona_3
7 CP_ oggetto Modello DM 10 Ente contributi periodo 07/20210 (cfr. doc.to all.to fascicolo non contestato); CP_9
5. Cartella N. 10920110003780454000 notificata a mezzo raccomandata a/r il 08/06/2011, a/r sottoscritto da persona di famiglia (figlia ) Persona_5 avente ad oggetto Modello DM 10 Ente Inps contributi periodo 08/2010 (cfr. doc.to all.to fascicolo non contestato); CP_9
6. Cartella N 10920120000186488000 notificata a mezzo raccomandata a/r il 12/03/2012, a/r sottoscritto da persona di famiglia (figlia ) Persona_4 avente ad oggetto rate premio 2010 Ente (cfr. doc.to all.to fascicolo CP_4 CP_9 non contestato);
7. Cartella N 10920140006018362000 il 30/03/2015 relata firmata da persona di famiglia (figlia - ) avente ad oggetto rate premio 2013 Ente Persona_4
(cfr. doc.to all.to fascicolo non contestato). CP_4 CP_9
Ha provveduto inoltre a notificare parte degli avvisi di addebito oggetto del presente giudizio anche a mezzo PEC che di seguito si indicano:
8. Cartella N. 10920150004780637000 (Premio I-IV rata) Ente notificata a CP_4 mezzo PEC il 30/07/2015 da " ed Email_1 indirizzato a " ricevuta in pari data (cfr. doc.to all.to Email_2 fascicolo non contestato); CP_9
9. Cartella N.10920170002230274000 (Premio IV rata 2015-2016-2017) Ente
notificata a mezzo PEC il 22/08/2017 da CP_4 " ed indirizzato a Email_1 " ricevuta in pari data (cfr. doc.to all.to fascicolo Email_2 non contestato). CP_9
In assenza, peraltro, di contestazione da parte della difesa attorea, la documentazione prodotta dall' è pienamente sufficiente a dare contezza della regolarità della CP_9 CP_ notifica delle cartelle di pagamento relative ai DM 10 annualità 2010 ed ai premi annualità 2013. CP_4 L' , tempestivamente costituitosi in giudizio, all'interno del proprio fascicolo CP_3 telematico ha depositato copia degli avvisi di addebito e degli avvisi di ricevimento debitamente sottoscritti da persona legittimata alla recezione atti ovvero a mezzo pec all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente (circostanze non contestate dalla difesa attorea nella prima udienza di discussione del 05.02.2025 cfr. verbale in atti) attestante la consegna a mezzo posta con raccomandata dei titoli di seguito elencati (già nella premessa indicati con la seguente numerazione) e precisamente:
1. Avviso di addebito n. 40920112000006340000 Notificato il 13/06/2011 a mezzo raccomandata a/r in via Amendola 40 Montegabbione (TR), a/r sottoscritto da persona addetta al ritiro (oggetto: contributi dovuti a titolo di Gestione aziende con lavoratori dipendenti per il periodo Da 10/2010 a 11/2010), (cfr. doc.to all.to fascicolo non contestato); CP_3
2. Avviso di addebito n 40920112000069117000 Notificato il 26/07/2011 a mezzo raccomandata a/r in via Amendola 40 Montegabbione (TR), a/r sottoscritto da
– figlia, oggetto: contributi dovuti a titolo di Gestione aziende Persona_4 con lavoratori dipendenti per il periodo 12/2010 (cfr. doc.to all.to fascicolo CP_3 non contestato);
8 3. Avviso di addebito n. 40920112000093676000 Notificato il 20/09/2011 a mezzo raccomandata a/r in via Amendola 40 Montegabbione (TR) a/r sottoscritto da (oggetto: contributi dovuti a titolo di Gestione aziende con Parte_1 lavoratori dipendenti per il periodo da 01/2011- 02/2011-03/2011 (cfr. doc.to all.to fascicolo non contestato); CP_3
4. Avviso di addebito n. 40920112000157059000 Notificato il 02/11/2011 a mezzo raccomandata a/r in via Amendola 40 Montegabbione (TR), a/r sottoscritto da (addetta alla recezione) (oggetto: contributi dovuti a titolo di Parte_3 Gestione aziende con lavoratori dipendenti per il periodo 04/2011-05/2011 - 06/2011, (cfr. doc.to all.to fascicolo non contestato); CP_3
5. Avviso di addebito n. 40920112000227419000 Notificato il 10/01/2012 a mezzo raccomandata a/r in via Amendola 40 Montegabbione (TR), a/r sottoscritto da addetto al ritiro (firma non contestata) (oggetto: contributi dovuti a titolo di Gestione aziende con lavoratori dipendenti per il periodo da luglio 2011 (cfr. doc.to all.to fascicolo non contestato); CP_3
6. Avviso di addebito n. 40920120000013120000 Notificato il 22/03/2012 a mezzo raccomandata a/r in via Amendola 40 Montegabbione (TR), a/r sottoscritto da (addetta al ritiro, firma non contestata) (oggetto: contributi dovuti a Parte_3 titolo di Gestione aziende con lavoratori dipendenti per il periodo da agosto 2011) (cfr. doc.to all.to fascicolo non contestato); CP_3
7. Avviso di addebito n. 40920120000080846000 Notificato il 22/03/2012 a mezzo raccomandata a/r in via Amendola 40 Montegabbione (TR), a/r sottoscritto da (addetta al ritiro firma non contestata) (oggetto: contributi dovuti a Parte_3 titolo di Gestione aziende con lavoratori dipendenti per il periodo da ottobre 2011), (cfr. doc.to all.to fascicolo non contestato); CP_3
8. Avviso di addebito n. 40920140000851904000 Notificato il 23/10/2014 a mezzo raccomandata a/r in via Amendola 40 Montegabbione (TR), a/r sottoscritto da
- figlia (firma non contestata) (oggetto: contributi dovuti a Persona_4 titolo di Gestione aziende con lavoratori dipendenti per il periodo da aprile 2014 (cfr. doc.to all.to fascicolo non contestato); CP_3
9. Avviso di addebito n. 40920150000051473000 Notificato il 03/04/2015 a mezzo raccomandata a/r in via Amendola 40 Montegabbione (TR), a/r sottoscritto da
(addetta al ritiro firma non contestata) (oggetto: contributi dovuti a Parte_3 titolo di Gestione aziende con lavoratori dipendenti per il periodo Da 07/2013 a 11/2013; 1.2 (cfr. doc.to all.to fascicolo non contestato); CP_10 CP_3
CP_ Con specifico riferimento agli avvisi di addebito emessi dall' si osserva che l'art. 30, quarto comma, del decreto legge citato prevede che: "L'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e dai messi CP_3 comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento". Tale norma, quindi, prevede la possibilità di effettuare la notifica dell'avviso di CP_ addebito a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento a cura dell' e, analogamente a quanto ritenuto dalla Suprema Corte nel caso previsto dalla seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973, deve ritenersi che la notifica possa CP_ essere effettuata direttamente dall' a mezzo raccomandata con suo perfezionamento a seguito della ricezione del destinatario, senza necessità di un'apposita relata, visto che
9 è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella (v. Cass. 21558/2015; Cass. 19/03/2014, n. 6395, Cass. 1091/2013; Cass. 2288/11; Cass. 11708/11; Cass. 15948/10; Cass. 14327/09). Pertanto, nel caso di specie la notifica effettuata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento è correttamente eseguita e la produzione documentale dell' non è CP_3 stata disconosciuta né contestata in quanto difforme all'originale, neppure genericamente, dalla difesa attorea all'udienza di discussione ex art.420 c.p.c. del 4.04.2018 né alle udienze successive. Osserva il Tribunale che l' ha dato prova della corretta notifica degli avvisi di CP_3 addebito sopra indicati, oggetto di azione di accertamento negativo, mediante deposito nel fascicolo telematico delle raccomandate con avviso di ricevimento (numero identificativo delle raccomandate riportato sia sull'avviso di addebito che sull'avviso di ricevimento), recapitati all'indirizzo di residenza del ricorrente, tutti sottoscritti da persone che l'agente postale ha ritenuto abilitate al ritiro della corrispondenza a lui indirizzata (v. art 39 D.M. 9.4.2001: “Sono abilitati a ricevere gli invii di posta presso il domicilio del destinatario, anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi e i collaboratori familiari e, se vi è sevizio di portierato, il portiere”); è provato, quindi, il pieno compimento della procedura di notificazione degli avvisi di addebito nelle forme previste dall'art. 30 4°comma del D.L. n. 78/2010 conv. In L.122/20210), dovendo richiamarsi l'univoco orientamento della suprema Corte la quale ha chiarito che l'art. 26, comma 1, del d.p.r. n. 602 del 1973 consente la notificazione anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento con l'effetto che la notifica si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal comma successivo.
In tale ipotesi la legge non prevede la redazione di alcuna relata di notifica come confermato dal penultimo comma dell'art. 26 citato, secondo cui l'esattore è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento in ragione della forma della notificazione prescelta al fine di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione (cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 14327 del 19/06/2009; Cassazione n. 15948/2010 e cfr. anche Cass. n. 14105/2000). In particolare nella pronuncia n. 6395/2014, richiamata da Cass. 3036/2016, si evidenzia come la relata non sia necessaria posto che "l'accertamento circa la coincidenza tra la persona cui la cartella è destinata e quella cui è consegnata è, difatti, di competenza esclusiva dell'ufficio postale, che vi provvede con un atto (l'avviso di ricevimento della raccomandata) assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., avendo natura di atto pubblico (Cass. 11708/11)" Non è richiesto, attesa la consegna a mezzo posta del plico al domicilio del destinatario, nessun altro adempimento ad opera dell'ufficio postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la propria firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltreché sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, essendo la notifica valida anche se manchi l'indicazione delle generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, trattandosi di adempimento non previsto da alcuna norma (Cass. Ord. n, 946/2020). Orbene per quanto concerne le notifiche dei titoli sopra indicati mette conto evidenziare che è fatta salva la possibilità, per il contribuente, di dimostrare di non avere avuto conoscenza effettiva dell'atto, che nel caso di specie come evidenziato non è
10 avvenuta, ovvero di proporre querela di falso, per contestare le annotazioni scritte di pugno dell'ufficiale postale. Conformemente al consolidato insegnamento della Suprema Corte, deve ritenersi che il disconoscimento della conformità della copia fotostatica all'originale deve avvenire in modo formale, benché non debba esprimersi in formule sacramentali, e quindi specifico e non equivoco ( cfr ex multis Cass. 4476/2009; Cass. 19680/2008; Cass. 23174/2006). In tal senso si è espressa la consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass Sez. 5, Ordinanza n. 10131 del 28/05/2020) che ha ritenuto: “In tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del 1973 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile)- e Cass Sez. 5, Sentenza n. 22348 del 15/10/2020:”In tema di notifiche a mezzo posta, in applicazione analogica dell'art. 8 del d.P.R. n. 655 del 1982, riguardante l'avviso di ricevimento, in caso di smarrimento o distruzione della comunicazione di avvenuto deposito in giacenza per il caso di mancato recapito del plico al destinatario (cd. CA.), l'interessato può richiedere all'Ufficio postale il rilascio di un duplicato, il quale, al pari del duplicato dell'avviso di ricevimento, ha natura di atto pubblico, alla stessa stregua dell'originale, e fa piena prova, ai sensi dell'art. 2700 c.c., in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l'agente postale attesta essere avvenuti in sua presenza, sicché il destinatario che intenda contestare l'avvenuta notificazione ha l'onere di proporre querela di falso nei confronti di detto atto”. (Cass Sez. 5, Ordinanza n. 10131 del 28/05/2020). CP_ L' ha provveduto inoltre a notificare parte degli avvisi di addebito oggetto del presente giudizio anche a mezzo PEC che di seguito si indicano: 10. Avviso di addebito n. 40920150000157619000 Notificato il 26/07/2015 con
PEC Da t a CP_11 Email_3 (oggetto: contributi dovuti a titolo di Gestione aziende Email_2 con lavoratori dipendenti DM 10 contributi periodo 2/2015- 02/2015) e ricevuta in pari data (cfr. doc.to all.to fascicolo non contestato); CP_3
11. Avviso di addebito n . Notificata 13/09/2016 PartitaIVA_1 con ARUBA PEC Da t a Email_3 (oggetto: contributi dovuti a titolo di Gestione aziende Email_2 con lavoratori dipendenti da 05/2016 a 05/2016) e ricevuta in pari data (cfr. doc.to all.to fascicolo non contestato); CP_3
12. Avviso di addebito n 40920160001424523000 Notificata 30/11/2016 con PEC Da t CP_11 Email_3
(oggetto: contributi dovuti a titolo di Gestione Email_4 aziende con lavoratori dipendenti contributi da 03/2012 a 06/2012) e ricevuta in pari data (cfr. doc.to all.to fascicolo non contestato); CP_3
11 13. Avviso di addebito n 1340920160001424624000 Notificata 30/11/2016 con PEC Da t CP_11 Email_3 (oggetto: contributi dovuti a titolo di Gestione Email_4 aziende con lavoratori dipendenti contributi da 06/2011 a 02/212) e ricevuta in pari data (cfr. doc.to all.to fascicolo non contestato); CP_3
14. Avviso di addebito n 40920160001426947000 Notificata 30/11/2016 con PEC Da t CP_11 Email_3 (oggetto: contributi dovuti a titolo di Gestione Email_4 aziende con lavoratori dipendenti, contributi periodo da 07/2016 a 07/2016) e ricevuta in pari data (cfr. doc.to all.to fascicolo non contestato); CP_3
15. Avviso di addebito n 40920160001440388000 Notificata 21/12/2016 con PEC Da t CP_11 Email_3 (oggetto: contributi dovuti a titolo di Gestione Email_4 aziende con lavoratori dipendenti, periodo da 11/2012 a 11/2012) e ricevuta in pari data (cfr. doc.to all.to fascicolo non contestato); CP_3
16. Avviso di addebito n 40920170000174157000 Notificata 25/07/2017 con PEC Da t CP_11 Email_3 (oggetto: contributi dovuti a titolo di Gestione Email_4 aziende con lavoratori dipendenti, periodo da 02/2017 a 02/2017) e ricevuta in pari data (cfr. doc.to all.to fascicolo non contestato); CP_3
17. Avviso di addebito n 4092017000060436000 Notificata 14/03/2017 con PEC Da t CP_11 Email_3 (oggetto: contributi dovuti a titolo di Gestione Email_4 aziende con lavoratori dipendenti, periodo da 02/2017 a 02/2017) e ricevuta in pari data (cfr. doc.to all.to fascicolo non contestato); CP_3
18. Avviso di addebito n 40920190001459846000 Notificata 15/01/2020 con PEC Da t CP_11 Email_3 (oggetto: contributi dovuti a titolo di Gestione Email_4 aziende con lavoratori dipendenti, periodo da 09/2017 a 09/2017) e ricevuta in pari data (cfr. doc.to all.to fascicolo non contestato); CP_3
19. Avviso di addebito n 40920200000036020000 Notificata 29/01/2020 con PEC Da t CP_11 Email_3 (oggetto: contributi dovuti a titolo di Gestione Email_4 aziende con lavoratori dipendenti, periodo da 02/2019 a 11/2019) e ricevuta in pari data (cfr. doc.to all.to fascicolo non contestato); CP_3
20. Avviso di addebito n 40920210000112625000 Notificata 17/10/2021 con PEC Da t CP_11 Email_3 (oggetto: contributi dovuti a titolo di Gestione Email_4 aziende con lavoratori dipendenti, periodo da 06/2020 a 01/2021) e ricevuta in pari data (cfr. doc.to all.to fascicolo non contestato); CP_3
21. Avviso di addebito n 40920210000112726000 Notificata 17/10/2021 con PEC Da t CP_11 Email_3 (oggetto: contributi dovuti a titolo di Gestione Email_4 aziende con lavoratori dipendenti, periodo da 02/2020 a 02/2020) e ricevuta in pari data (cfr. doc.to all.to fascicolo non contestato); CP_3
22. Avviso di addebito n 40920210000767160000 Notificata 10/12/2021 con PEC Da t CP_11 Email_3 (oggetto: contributi dovuti a titolo di Gestione Email_4
12 aziende con lavoratori dipendenti, periodo da 03/2021 a 08.2021) e ricevuta in pari data (cfr. doc.to all.to fascicolo non contestato). CP_3 Nel caso in esame, non è contestato che parte ricorrente abbia ricevuto notifica degli CP_ avvisi a mezzo pec nelle date indicate dall' né la stessa, assume che dall'ipotizzata violazione delle forme legali, sia derivata la mancata conoscenza degli atti notificati, né allega uno specifico pregiudizio in relazione al formato del file prescelto dal notificante, non avendo avanzato alcun concreto dubbio in relazione all'integrità o eventuale modificazione del file allegato al messaggio trasmesso per posta elettronica certificata. I requisiti di validità e probatori della notifica via pec degli avvisi di addebito, inoltre, devono seguire le regole poste in via generale per l'utilizzo della pec dal D.P.R. n. 68 del 2005 e s.m, che sono rette in via generale da un criterio di equiparazione alla posta ordinaria, nel quale la ricevuta, generata dal sistema informatico, di avvenuta consegna dell'atto all'indirizzo pec del destinatario svolge una funzione equipollente all'avviso di ricevimento postale, con la conseguenza che in sua presenza l'atto, ai sensi dell'art. 1335 c.c. si presume conosciuto dal destinatario (25819/2017).
Pertanto, in assenza di specifico disconoscimento nel senso già spiegato, si deve ritenere idonea la documentazione prodotta a fornire prova della rituale notifica via PEC.
3.Eccezione di prescrizione. Orbene per le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito regolarmente notificati, si tratta di verificare esclusivamente il decorso del termine quinquennale di prescrizione nel periodo successivo alle relative date di notifiche. Nella fattispecie in esame si tratta di verificare se possa o meno ritenersi maturato il termine di prescrizione quinquennale prima dell'08.07.2024, data in cui l'opponente, mediante l'accesso agli atti richiesto all' , ha avuto cognizione della sussistenza Controparte_5 delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito rimasti insoluti. La questione è stata rimessa alle Sezioni Unite che, con la sentenza n. 23397/2016, hanno affermato il principio per il quale anche in caso di cartella non opposta, e quindi divenuta definitiva, il termine di prescrizione resta quello quinquennale. Nella sentenza gli hanno ribadito che la scadenza del termine perentorio Parte_4 per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva " … produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito senza determinare anche l'effetto della c.d. 'conversione' del termine di prescrizione breve (nella specie quinquennale secondo la L. n. 3335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c (omissis...) Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali (omissis...) Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo". In sostanza applicato il termine di prescrizione quinquennale vanno verificati gli atti interruttivi della prescrizione. Rispetto alla notifica della cartella esattoriali e degli avvisi di addebito oggetto del presente giudizio a far data dal 20.12.2010 (cartella di pagamento n.1) fino al 10.12.2021 (avviso di addebito n.31), l' ha prodotto i seguenti atti interruttivi, i quali CP_9 ricomprendono tutti i titoli sopra riportati:
- Comunicazione preventiva di ipoteca n. 10976201500000227000 notificata all'opponente via pec all'indirizzo (quale risultante dalla visura Email_2
13 all.ta in atti) accettata da tale casella in data 13/11/2015 (come da ricevuta di avvenuta consegna con allegata la busta contenente la comunicazione preventiva di ipoteca all.to alla memoria e consegnata nella casella di destinazione CP_9
- Comunicazione preventiva di ipoteca n. 1 10976201900000149000 notificata all'opponente via pec all'indirizzo (quale risultante dalla visura Email_2 all.ta in atti) accettata da tale casella in data 07/05/2019 (come da ricevuta di avvenuta consegna con allegata la busta contenente la comunicazione preventiva di ipoteca all.to alla memoria CP_9
- Intimazione di pagamento n. 10920249002299079000 notificata all'opponente via pec all'indirizzo accettata da tale casella in data Email_2 14.03.2023(come da ricevuta di avvenuta consegna con allegata la busta contenente l'intimazione di pagamento all.to alla memoria CP_9
- Intimazione di pagamento n. 10920249002299079000 notificata all'opponente via pec all'indirizzo accettata da tale casella in data 18.06.2024 Email_2 (come da ricevuta di avvenuta consegna con allegata la busta contenente l'intimazione di pagamento all.to alla memoria . CP_9 Pertanto, tenendo conto dei predetti atti interruttivi si può procedere ad effettuare il computo dei termini:
1. Cartella N. 10920100010756380000 notificata il 20/12/2010: a) comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notifica del 13/11/2015; b) comunicazione preventiva ipoteca notifica del 07/05/2019; c) avviso di intimazione notifica del 18.06.2024; 2. Cartella N 10920100011445800000 notificata il 03/01/2011: a) comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notifica del 13/11/2015; b) comunicazione preventiva ipoteca notifica del 07/05/2019; c) avviso di intimazione notifica del 18.06.2024; 3. Cartella N. 10920100013717525000 notificata il 15/02/2011: a) comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notifica del 13/11/2015; b) comunicazione preventiva ipoteca notifica del 07/05/2019; c) avviso di intimazione notifica del 18.06.2024; 4. Cartella N 10920110001245905000 notificata il 22/03/2011: a) comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notifica del 13/11/2015; b) comunicazione preventiva ipoteca notifica del 07/05/2019; c) avviso di intimazione notifica del 18.06.2024; 5. Cartella N. 10920110003780454000 notificata il 08/06/2011: a) comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notifica del 13/11/2015; b) comunicazione preventiva ipoteca notifica del 07/05/2019; c) avviso di intimazione notifica del 18.06.2024;
6. Cartella N. 10920120000186488000 notificata il 12/03/2012: a) comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notifica del 13/11/2015; b) avviso di intimazione notifica del 18.06.2024;
7. Cartella N. 10920140006018362000 notificata il 30/03/2015: a) comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notifica del 13/11/2015; b) avviso di intimazione notifica del 18.06.2024;
8. Cartella N. 10920150004780637000 notificata a mezzo PEC il 30/07/2015: a) comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notifica del 13/11/2015; b) avviso di intimazione notifica del 18.06.2024;
14 9. Cartella N.10920170002230274000 notificata a mezzo PEC il 22/08/2017: a) Intimazione notificata il 14/03/2023; b) avviso di intimazione notifica del 18.06.2024;
10. Avviso di addebito n. 40920112000006340000 notificato il 13/06/2011: a) comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notifica del 13/11/2015; b) comunicazione preventiva ipoteca notifica del 07/05/2019; c) avviso di intimazione notifica del 18.06.2024;
11. Avviso di addebito n 40920112000069117000 notificato il 26/07/2011: a) comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notifica del 13/11/2015; b) comunicazione preventiva ipoteca notifica del 07/05/2019; c) avviso di intimazione notifica del 18.06.2024;
12. Avviso di addebito n. 40920112000093676000 Notificato il 20/09/2011: a) comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notifica del 13/11/2015; b) comunicazione preventiva ipoteca notifica del 07/05/2019; c) avviso di intimazione notifica del 18.06.2024;
13. Avviso di addebito n. 40920112000157059000 Notificato il 02/11/2011: a) comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notifica del 13/11/2015; b) comunicazione preventiva ipoteca notifica del 07/05/2019; c) avviso di intimazione notifica del 18.06.2024
14. Avviso di addebito n. 40920112000227419000 Notificata 10/01/2012: a) comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notifica del 13/11/2015; b) comunicazione preventiva ipoteca notifica del 07/05/2019; c) avviso di intimazione notifica del 18.06.2024;
15. Avviso di addebito n. 40920120000013120000 notificato il 22/03/2012: a) comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notifica del 13/11/2015; b) comunicazione preventiva ipoteca notifica del 07/05/2019; c) avviso di intimazione notifica del 18.06.2024;
16. Avviso di addebito n. 40920120000080846000 notificato il 22/03/2012: a) comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notifica del 13/11/2015; b) comunicazione preventiva ipoteca notifica del 07/05/2019; c) avviso di intimazione notifica del 18.06.2024;
17. Avviso di addebito n. 40920140000851904000 Notificato il 23/10/2014: c a) comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notifica del 13/11/2015; b) comunicazione preventiva ipoteca notifica del 07/05/2019; c) avviso di intimazione notifica del 18.06.2024
18. Avviso di addebito n.40920150000051473000 Notificato il 03/04/2015: a) comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notifica del 13/11/2015; b) comunicazione preventiva ipoteca notifica del 07/05/2019; c) avviso di intimazione notifica del 18.06.2024;
19. Avviso di addebito n.40920150000157619000 notificato il 26/07/2015: a) comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notifica del 13/11/2015; b) comunicazione preventiva ipoteca notifica del 07/05/2019; c) avviso di intimazione notifica del 18.06.2024
20. Avviso di addebito n. 40920160000743401000 notificato il 13/09/2016: a) comunicazione preventiva ipoteca notifica del 07/05/2019; b) avviso di intimazione notifica del 18.06.2024;
15 21. Avviso di addebito n 40920160001424523000 notificato il 30/11/2016: a) comunicazione preventiva ipoteca notifica del 07/05/2019; b) avviso di intimazione notifica del 18.06.2024
22. Avviso di addebito n 1340920160001424624000 Notificato il 30/11/2016: a) comunicazione preventiva ipoteca notifica del 07/05/2019; b) avviso di intimazione notifica del 18.06.2024
23. Avviso di addebito n 40920160001426947000 notificato il 30/11/2016: a) comunicazione preventiva ipoteca notifica del 07/05/2019; b) avviso di intimazione notifica del 18.06.2024
24. Avviso di addebito n. 40920160001440388000 Notificato il 21/12/2016: a) comunicazione preventiva ipoteca notifica del 07/05/2019; b) avviso di intimazione notifica del 18.06.2024
25. Avviso di addebito n. 40920170000174157000 Notificato il 25/07/2017: a) avviso di intimazione notifica del 14.03.2023; b) avviso di intimazione notifica del 18.06.2024;
26. Avviso di addebito n. 40920180000024734000 Notificato il 30/03/2018: a) avviso di intimazione notifica del 18.06.2024;
27. Avviso di addebito n. 40920170000060436000 Notificato il 14.03.2017: a) Avvisi di intimazione notifiche del 14.03/2023 e del 18.06.2024;
28. Avviso di addebito n. 40920200000036020000 notificato il 29/01/2020: a) Avvisi di intimazione notifiche del 14.03/2023 e del 18.06.2024
29. Avviso di addebito n 40920210000112625000 Notificata 17/10/2021: a) Avvisi di intimazione notifiche del 14.03/2023 e del 18.06.2024
30. Avviso di addebito n 40920210000112726000 Notificato il 17/10/2021: a) Avvisi di intimazione notifiche del 14.03/2023 e del 18.06.2024
31. Avviso di addebito n 40920210000767160000 Notificato il 10/12/2021: a) Avvisi di intimazione notifiche del 14.03/2023 e del 18.06.2024 Tale documentazione non è stata contestata dalla difesa attorea nella prima udienza utile e pertanto è pienamente idonea a dimostrare la regolarità della notifica degli atti interruttivi in questione. Ciò posto precisa che “le notifiche sono avvenute a mezzo pec all'indirizzo che CP_9 risulta da INIPEC e che corrisponde al codice fiscale del contribuente”. Quanto alla validità delle notifiche dei predetti atti mediante pec all'indirizzo risultante dalla visura depositata dall' nessuna eccezione Email_2 CP_9 è stata sollevata dalla difesa attorea nella prima difesa utile per cui se ne conferma la piena validità ed efficacia. L'art. 14 decreto legislativo n.159/2015, infatti, al fine di potenziare la diffusione dell'utilizzo della posta elettronica certificata nel contesto delle procedure di notifica, ha introdotto la possibilità (obbligatorietà per le imprese individuali o societarie e per i professionisti iscritti in albi o elenchi) che la notifica avvenga con le modalità di cui al D.P.R. 11.2.2005 n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge ed in concreto dall'indice nazionale IN.-PEC. La Corte di Cassazione, con ordinanza n.3805 del 16 febbraio 2018, ha stabilito il principio secondo il quale non solo la trasmissione del file in formato PDF è legittima, poiché rispetta la norma dell'art. 19 bis (Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati) della legge n.53 del 1994, che prevede al comma 1 e al comma 2 che l'atto sia notificato via pec formato PDF, ma è sufficiente che l'attestazione di conformità
16 all'originale informatico sia apposta nella documentazione che in tal caso sostituisce la mancanza di firma digitale. Pertanto, non può nutrirsi alcun dubbio di sorta in merito alla riconducibilità delle cartelle di pagamento, degli avvisi di addebito e degli atti interruttivi della prescrizione notificati alle PEC prodotte, atteso che la stessa è infatti provata dal codice identificativo del messaggio riportato nella ricevuta di avvenuta consegna, grazie al quale è possibile risalire al contenuto dell'avviso di addebito con lo stesso notificato dall' _5
.
[...] Si rileva come nel computo del termine prescrizionale, occorre, tra l'altro, considerare gli effetti della sospensione del corso della prescrizione introdotti dalla legislazione emergenziale durante la pandemia da COVID 19. Il punto di partenza per effettuare il computo dei termini è l'art. 68 del D.L. 18/2020 il quale, dopo aver previsto al comma 1 la sospensione dei termini dei versamenti (scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 derivanti da cartelle di pagamento nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi), richiama l'art. 12 del Dlgs 159/2015 il quale al comma 1 prevede la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per un periodo di tempo corrispondente alla sospensione dei termini di versamento (nel caso di specie pari a 542 giorni) e al secondo comma ai sensi del quale i termini di prescrizione e decadenza che scadono il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 1° dicembre del secondo anno successivo alla fine della sospensione: poiché la sospensione si è conclusa il 31 dicembre 2021, la proroga è al 31 dicembre 2023. L'art. 68 del D.L 18/2020, stabilisce, inoltre, al comma 4-bis che, per i carichi affidati agli Agenti della riscossione dall'8 marzo 2020 al 31 dicembre 2021, si applica una sospensione dei termini di decadenza e prescrizione di 24 mesi. Non da ultimo occorre evidenziare che l' ha ulteriormente _5 _5 allegato al fascicolo telematico, anche i documenti comprovanti la ricevuta di presentazione della Dichiarazione di Adesione alla definizione agevolata presentata dal ricorrente, i piani dettagliati di pagamento relativi a istanze di rateazione presentate a partire dal 2012 e i pagamenti effettuati negli anni indicati con riferimento alle cartelle e agli AVA impugnati in questa sede. Evidenzia, altresì, il Tribunale che tra la prima e la seconda notifica degli atti interruttivi inviati dall' al contribuente sopra indicati, il termine quinquennale è CP_9 stato ulteriormente interrotto dalle istanze di rateazione presentate a partire dal 2012 dal che hanno interessato tutti i titoli sopra riportati (dal n.1 al n.31) e nello Per_4 specifico:
- istanza del 29/10/2012 n. 62793 avente ad oggetto i seguenti titoli oggetto di causa: 1) cartella di pagamento n.10920100010756380; 2) cartella di pagamento n.10920100011445800; 3) cartella di pagamento n.1092010001371752500; 4) cartella di pagamento n. 10920110001245905; 5) cartella di pagamento n.10920110003780454; 6) avviso di addebito n.40920112000006340; 7) avviso di addebito n.40920112000069117; 8) avviso di addebito n.40920112000093676; 9) avviso di addebito n.40920112000157059; 10) avviso di addebito n.40920112000227419; 11) avviso di addebito n.40920120000013120; 12) avviso di addebito n.40920120000080846; 13) cartella di pagamento n.10920120000186488;
- istanza del 21/10/2014 n. 72402 avente ad oggetto i seguenti titoli oggetto di causa: 1) avviso di addebito n.40920140000851904;
17 - istanza del 18/11/2015 n. 79807 avente ad oggetto i seguenti titoli: 1) cartella di pagamento n.10920100010756380; 2) cartella di pagamento n.10920100011445800; 3) cartella di pagamento n.10920100013717525; 4) cartella di pagamento n.10920110001245905; 5) cartella di pagamento n.10920110003780454; 6) avviso di addebito n.40920112000006340; 7) avviso di pagamento n.40920112000069117; 8) avviso di pagamento n.40920112000093676; 9) avviso di pagamento n.40920112000157059; 10) avviso di pagamento n.40920112000227419; 11) avviso di pagamento n.40920120000013120; 12) avviso di pagamento n.40920120000080846; 13) avviso di pagamento n.40920140000851904; 14) cartella di pagamento n.10920120000186488;
- istanza del 27/11/2015 n. 80058 avente ad oggetto i seguenti titoli: 1) avviso di addebito n.40920150000051473; 2) avviso di addebito n.40920150000157619; 3) cartella di pagamento n.10920140006018362;
- istanza del 17/06/2016 n. 83342 avente ad oggetto i seguenti titoli: 1) cartella di pagamento n.10920100010756380; 2) cartella di pagamento n.10920100011445800; 3) cartella di pagamento n.10920100013717525; 4) cartella di pagamento n.10920110001245905; 5) cartella di pagamento n.10920110003780454; 6) avviso di pagamento n.40920112000006340; 7) avviso di pagamento n.40920112000069117; 8) avviso di pagamento n.40920112000093676; 9) avviso di pagamento n.40920112000157059; 10) avviso di pagamento n.40920112000227419; 11) avviso di pagamento n.40920120000013120; 12) avviso di pagamento n.40920120000080846; 13)avviso di pagamento n.40920140000851904; 14) cartella di pagamento n.10920120000186488;
- istanza del 02/02/2021 n. 102822 contenente le poste di seguito indicate: Cartella N. 10920100010756380000, cartella n.10920100011445800000, Cartella N.10920100013717525000, Cartella N.10920110001245905000, Cartella N.10920110003780454000, Cartella N.10920120000186488000, Cartella N.10920140006018362000, Cartella N.10920150004780637000, Cartella N.10920170002230274000, Avviso di addebito n.40920112000006340000,
Avviso di addebito n.40920112000093676000, Avviso di addebito n.40920112000157059000, Avviso di addebito n.40920112000227419000,
Avviso di addebito n.40920120000013120000, Avviso di addebito n.40920120000080846000, Avviso di addebito n.40920140000851904000,
Avviso di addebito n.40920150000051473000, Avviso di addebito n.40920150000157619000, Avviso di addebito n.40920160000743401000,
Avviso di addebito n.40920160001424523000, Avviso di addebito n.1340920160001424624000, Avviso di addebito n.40920160001426947000,
Avviso di addebito n.40920160001440388000, Avviso di addebito n.40920170000174157000, Avviso di addebito n.4092017000060436000,
Avviso di addebito n.40920190001459846000, Avviso di addebito n. 40920200000036020000;
- istanza del 01/02/2022 n.104732 contenente le poste: Avviso di addebito n.40920210000112625000, Avviso di addebito n.40920210000112726000, Avviso di addebito n.40920210000767160000;
18 - istanza del 05/05/2022 n. 106340 avente ad oggetto i seguenti titoli: 1) avviso di addebito n.40920210000112625; 2) avviso di addebito n.40920210000112726; 3) avviso di addebito n.40920210000767160. Orbene emerge che tutti gli avvisi di addebito e le cartelle di pagamento sono stati interessati dalla procedura di rateazione debitamente accolta dall'Ente designato e che l'odierno opponente ha provveduto al pagamento solo in parte delle rate stabilite dal piano di rateizzazione. Osserva il Tribunale che a mente del pacifico orientamento della Suprema Corte in merito agli effetti dell'istanza di rateizzazione ai fini della decorrenza del termine di prescrizione, se non può costituire acquiescenza da parte del contribuente l'avere chiesto ed ottenuto, senza riserva alcuna, la rateizzazione degli importi indicati nelle cartelle di pagamento e/o avvisi di addebito, nondimeno il riconoscimento del debito comporta in ogni caso l'interruzione del decorso del termine di prescrizione e si pone, altresì, in maniera incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notifica delle cartelle (cfr. Cass., ord., n. 16098/18). Nel caso di specie, non ha mai smentito di avere presentato le istanze Parte_1 di dilazione del debito contributivo ed assicurativo, né ha dimostrato l'erroneità delle risultanze dei prospetti riepilogativi versati in atti dall' sicché le richieste di CP_9 rateizzazione equivalgono a conoscenza del debito (come sopra già esposto) e sono idonee ad interrompere la prescrizione. Orbene considerando che sono state state proposte dal ricorrente a partire dall'anno 2012 istanze di dilazione di pagamento del debito in esame, senza riserve di rettifiche, risulta al limite del pretestuoso contestare in questa sede, la fondatezza del credito, tanto più che il ricorrente ha effettuato alcuni dei versamenti concordati nell'ambito della procedura così come risulta dai documenti allegati dall'Agenzie delle entrate. Ne consegue che, il quinquennio utile alla maturazione della prescrizione è stato quindi interrotto rispetto a tutte le cartelle di pagamento e a tutti gli avvisi di addebito in contestazione, non essendo chiaramente maturata alcuna prescrizione. Sulla scorta di tanto, le domande di rateizzazione, evincibili per tabulas, oltre a dimostrare che l'opponente aveva avuto conoscenza dell'esistenza dei crediti contributivi ed assicurativi in esame ancora prima del deposito del ricorso, assume indubbia efficacia interruttiva del termine di prescrizione. Pertanto, l'eccezione di prescrizione quinquennale maturata in data successiva alle rispettive date di notifica è infondata: il termine quinquennale di prescrizione, decorrente dalle date sopra indicate con riferimento a ciascun atto impositivo, infatti, è stato interrotto. Dall'estratto ruolo del 2022 (all. 1 fascicolo emerge che tutti gli avvisi e le CP_9 cartelle sono stati interessati dalla procedura rateazione, come sopra analiticamente riportato. Pertanto, ne discende l'inammissibilità dell'opposizione e l'intangibilità della pretesa creditoria sottesa ai titoli sopra riportati essendo decorsi i termini di giorni 40 dalla notifica del titolo ex art.24 del D.Lgs. n.46/1999, non potendo, peraltro, la parte opponente contestare alcunchè neppure in merito alla portata delle sanzioni applicate, contestazione comunque generica ed apodittica.
Risultano assorbite tutte le ulteriori questioni sollevate dalle parti in causa e non espressamente esaminate. Spese di lite
19 Parte ricorrente, soccombente, deve essere condannata al pagamento delle spese del giudizio nei confronti dell' e dell' come liquidate in dispositivo tenuto CP_3 CP_9 conto dell'assenza di attività istruttoria, della concentrazione dell'attività processuale e del pregio dell'attività defensionale effettivamente svolta.
Nulla nei confronti dell' stante la contumacia dell' . CP_4 CP_12
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, il Tribunale di Terni, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso in quanto infondato per le ragioni di cui alla parte motiva;
- rigetta la domanda di manleva proposta dall' nei confronti dell' CP_3 [...]
; Controparte_5
- Condanna in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Parte_1 ditta individuale al pagamento delle spese di lite in Parte_2 favore dell' e dell' che liquida, per CP_3 Controparte_5 ciascuno, in € 3.500,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge;
- Nulla nei confronti dell' stante la contumacia dell' . CP_4 CP_12 Lì, 16 settembre 2025
Il giudice
Manuela Olivieri
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TERNI
in persona del giudice del lavoro Dott.ssa Manuela Olivieri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero 715 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa DA in proprio e quale titolare e Legale rappresentante pro – tempore, Parte_1 della lettivamente domiciliato in Parte_2 Terni (TR), via Fratini n. 55 presso lo studio del procuratore Avv. Giovanni Ranalli che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
-OPPONENTE- CONTRO
, con sede legale in Roma, via Controparte_1 Giuseppe Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore e, per esso la Dott.ssa in qualità di Responsabile del Contenzioso Umbria, a ciò Controparte_2 autorizzato per procura speciale conferita dall'Agenzia e autenticata per atto Notaio di Roma (Rep. N. 180134, Racc. n. 12348), rappresentata e difesa Persona_1 giusta delega in atti dal procuratore Avv.to Fabrizio Casella ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, Via Susa n. 13 giusta procura in atti;
con sede legale in Roma, via Ciro il Grande n. 21, in persona del Presidente e CP_3 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giulia Renzetti e Manuela Varani in virtù di procura alle liti conferita con atto pubblico del Notaio Per_2 di Roma del 22 marzo 2024 rep. n. 37875 ed elettivamente domiciliato presso
[...] l'ufficio legale della Sede Provinciale dell'Istituto in Terni, Via Bramante 11-13;
OPPOSTI
, con sede legale in Roma, via IV Novembre n. 144, in persona del legale CP_4 rappresentante pro-tempore CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: opposizione a cartelle di pagamento ed avvisi di addebito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 12 luglio 2024 parte ricorrente ha proposto opposizione per intervenuta prescrizione quinquennale ex L. n. 335/1995 dei crediti (indicati nei punti da 1 a 27) vantati dall' e dall' per contributi previdenziali, assistenziali e relative CP_3 CP_4 somme aggiuntive, richiesti in pagamento con avvisi di addebito e cartelle di pagamento asseritamente mai notificati e comunque non conosciuti dal ricorrente per un totale di euro 819.968,65 e precisamente:
1. avviso di addebito n. 10920100010756380000 importo di euro 13.249,04 Ente impositore;
CP_3
2. avviso di addebito n. 1092010001144580000 importo di euro 5.327,53 Ente impositore;
CP_3
3. avviso di addebito n. 10920100013717525000 importo di euro 9.983,03 Ente impositore;
CP_3
4. avviso di addebito n. 40920112000093676000 importo di euro 16.837,43 Ente impositore;
CP_3
5. avviso di addebito n. 40920112000069117000 importo di euro 5.591,38 Ente impositore;
CP_3
6. avviso di addebito n. 40920112000157059000 importo di euro 23.410,95 Ente impositore;
CP_3
7. avviso di addebito n. 10920110001245905000 importo di euro 5.992,62 Ente impositore;
CP_3
8. avviso di addebito n. 10920110003780454000 importo di euro 4.806,96 Ente impositore;
CP_3
9. avviso di addebito n. 40920112000227419000, per l'importo di euro 4.658,48 Ente impositore è l' ; CP_3
10. avviso di addebito n. 40920112000006340000 importo di euro 8.318,22 Ente impositore;
CP_3
11. avviso di addebito n. 40920120000013120000, per l'importo di euro 6.464,57 Ente impositore è l' ; CP_3
12. avviso di addebito n. 10920120000186488000, per l'importo di euro 8.432,18 Ente impositore è l' ; CP_4
13. avviso di addebito n. 40920120000080846000, per l'importo di euro 5.083,18 Ente impositore è l' ; CP_3
14. avviso di addebito n. 40920140000851904000, per l'importo di euro 9.653,62 Ente impositore è l' ; CP_3
15. avviso di addebito n. 10920140006018362000, per l'importo di euro 2.603,58 Ente impositore è l' ; CP_4
16. avviso di addebito n. 10920150004780637000, per l'importo di euro 27.837,58 Ente impositore è l' ; CP_4
17. avviso di addebito n. 40920150000051473000, per l'importo di euro 66.122,03 Ente impositore è l' ; CP_3
18. avviso di addebito n. 40920150000157619000, per l'importo di euro 9.467,06 ed Ente impositore è l' ; CP_3
19. dell'avviso di addebito n. 40920160000743401000, per l'importo di euro 11.125,64 Ente impositore è l' ; CP_3
20. avviso di addebito n. 40920160001424523000, per l'importo di euro 1.032,19 Ente impositore è l' ; CP_3
21. avviso di addebito n. 40920160001424624000, per l'importo di euro 371,21 Ente impositore è l' ; CP_3
22. avviso di addebito n. 40920160001426947000, per l'importo di euro 10.270,86 Ente impositore è l' ; CP_3
23. avviso di addebito n. 40920160001440388000, per l'importo di euro 8.289,49 Ente impositore è l' ; CP_3
24. avviso di addebito n. 40920170000174157000, per l'importo di euro 4.381,84 Ente impositore è l' ; CP_3
2 25. avviso di addebito n. 10920170002230274000, per l'importo di euro 6.980,27 Ente impositore è l' ; CP_4
26. avviso di addebito n. 40920170000060436000, per l'importo di euro 17.258,12 Ente impositore è l' ; CP_3
27. avviso di addebito n. 40920190001459846000, per l'importo di euro 1.067,79 Ente impositore è l' ; CP_3
28. avviso di addebito n. 40920200000036020000, per l'importo di euro 173.589,75 Ente impositore è l' ; CP_3
29. avviso di addebito n. 40920210000112625000, per l'importo di euro 173.003,32 Ente impositore è l' ; CP_3
30. avviso di addebito n. 40920210000112726000, per l'importo di euro 25.308,87 Ente impositore è l' ; CP_3
31. avviso di addebito n. 40920210000767160000, per l'importo di euro 156.449,86 Ente impositore è l' . CP_3
A supporto del ricorso ha allegato che gli avvisi di addebito e le cartelle di pagamento indicati non sono stati mai preceduti da alcuna notifica e di essere venuto a conoscenza degli stessi solo a seguito di un accesso agli atti eseguito in data 08.07.2024 presso l' . Controparte_5
In particolare, ha eccepito: - la nullità e illegittimità degli avvisi per difetto di notifica;
la prescrizione della pretesa creditoria per essere decorso il termine di prescrizione quinquennale ex art. 3, commi 9 e 10, L.335/1995; - l'insussistenza del debito per carenza dei presupposti della richiesta e la contrarietà delle sanzioni ai principi della Corte Europea.
Ha avanzato, altresì, istanza di sospensione degli avvisi di addebito impugnati, ritenendo sussistenti i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, atteso la fondatezza dei motivi di opposizione e il danno derivante in considerazione dell'elevato ammontare della somma richiesta, ulteriormente evidenziando come la mancata sospensione avrebbe determinato il rilascio di un DURC (Documento Unico di regolarità Contributiva) negativo con notevole danno all'attività e alla situazione economico - finanziaria aziendale della stessa.
Tanto premesso, ha adito l'intestato Tribunale affinché, previa sospensione in via cautelare dell'efficacia esecutiva degli avvisi di pagamento: - dichiari la nullità e l'intervenuta prescrizione con conseguente declaratoria di illegittimità dell'iscrizione a ruolo degli stessi;
- dichiari l'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi e relativi accessori (interessi e sanzioni) di cui agli avvisi di addebito, con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si è costituito in giudizio l' che: - in via preliminare ha eccepito CP_3 l'inammissibilità del ricorso in quanto tardivo essendo stati gli avvisi di pagamento notificati regolarmente e non impugnati nel termine di giorni 40 giorni per quanto riguarda i vizi di merito ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n.46/1999 citato;
- nel merito, allegando la regolarità della notifica delle cartelle e/o gli avvisi di addebito ha dedotto l'infondatezza dell'opposizione insistendo per il rigetto. Ha chiesto, infine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda giudiziaria, di esonerare l' dalle conseguenze pregiudizievoli della lite e manlevato CP_3 da;
- di condannare parte opponente al diverso Controparte_5 importo che risulterà per dovuto, oltre alle sanzioni civili di legge maturate e maturande sino all'effettivo soddisfo.
3 Si è costituita l' eccependo: - in via Controparte_5 preliminare, il difetto di legittimazione passiva assumendo che gli avvisi di addebito sono atti che esulano dalla competenza dell'Agente della Riscossione trattandosi di titoli formati e notificati dall' in base al d.l. 31 maggio 2010 n, 78, convertito con CP_3 modificazioni in l. 30 luglio 2010 n. 122 e che, pertanto, legittimato a contraddire non è CP_ l' ma l' - nel merito, sostenendo, in ogni caso, Controparte_5 la correttezza e regolarità dell'azione esecutiva ha insistito per il rigetto della domanda, non essendo maturata la prescrizione in ragione della notifica di idonei atti interruttivi, con condanna di parte ricorrente al pagamento di spese, diritti e onorari di causa oltre oneri di legge. L' sebbene regolarmente citato, non si è costituito e ne è stata dichiarata la CP_4 contumacia. La causa è stata istruita con la sola produzione documentale. Quindi, sulle conclusioni indicate, nelle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE Legittimazione passiva Giova preliminarmente esaminare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' . Controparte_5 Quanto alla legittimazione passiva, si ricorda che: "In riferimento alle tipologie di opposizione al vaglio laddove il ricorrente contesti l'intervenuta causa estintiva del credito azionato (la prescrizione nel nostro caso), unico soggetto legittimato passivo è l'Ente impositore (nonchè, per quanto riguarda i crediti contributivi dell anche CP_3 la ai sensi della L. n. 448 del 1998, art. 13, comma 8, che indica quale Controparte_6 litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione il cessionario dei crediti dell , in quanto, mentre la formulazione originaria del citato D.Lgs. n. 46 del CP_3 1999, art. 24, comma 5, disponeva che il ricorso di opposizione alla iscrizione al ruolo dovesse essere notificato "anche al concessionario", tale specifica previsione è stata successivamente soppressa dal D.L. 24 settembre 2002, n. 209, art. 4, comma 2-ter, convertito con modificazioni in L. 22 novembre 2002, n. 265. Il concessionario del servizio di riscossione è invece legittimato passivamente in giudizio rispetto all'opposizione agli atti esecutivi, laddove appunto venga contestata, in generale, la regolarità degli atti esecutivi o del titolo ovvero del precetto (che, nel caso dell'esecuzione mediante ruolo, è costituito proprio dalla cartella di pagamento) (omissis...)" (così Cass. n. 12583/2013). CP_ Ne consegue che l' e l' sono legittimati, comunque, come enti impositori CP_4
- creditori e che la legittimazione passiva della Controparte_7 va comunque affermata trattandosi del soggetto che ha notificato una parte dei titoli e degli atti interruttivi della prescrizione, i quali, ex adverso, nella prospettazione attorea non sarebbero mai pervenuti nella sfera di cognizione dell'istante. Nel caso di specie giova evidenziare che il ricorrente ha impugnato sia cartelle di pagamento, sia avvisi di addebito, che costituiscono titolo esecutivo ai sensi del dell'art. 30, comma 1 del DL n. 78/2010 convertito con modificazioni in legge n. 122/2010, che possono essere formati direttamente dall'ente di previdenza sociale ed assistenza sociale, sostituendo dal 1° gennaio 2011 la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale - assistenziali di detti Istituti.
4 Tutte le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito suddetti che il ricorrente ha impugnato risultano essere interessati da riscossioni effettuate presso
[...]
Controparte_8 Pertanto, la regolarità della notificazione delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito viene in rilievo non soltanto in riferimento all'esistenza della pretesa creditoria ossia nel merito della stessa ma anche quale atto presupposto del procedimento di esecuzione di competenza esclusiva del concessionario su cui il medesimo è chiamato a rispondere della regolarità formale. Nello specifico, tale ente ha dedotto l'avvenuta notifica di diversi atti interruttivi della prescrizione, confermando anche con la propria posizione processuale, l'intento di coltivare le pretese portate dai titoli opposti ai fini della riscossione dei crediti oggetto di causa. Opposizione agli atti esecutivi ed opposizione all'esecuzione. Venendo al merito dell'opposizione e prima di esaminare i motivi formulati da parte opponente, giova in questa sede precisare, in linea generale, che l'art. 24 del d. lgs. n. 46/99 prevede che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro contro l'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali, a pena di inammissibilità, nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Inoltre, poiché la mancata o irregolare notifica della cartella non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l'opposizione, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. sez. I, 5.3.2002, n. 3127; Cass., sez. III, 1.3.2000, n. 2293). Ne deriva che l'opposizione avverso un atto successivo alla cartella (ad es. avviso di pagamento, estratto di ruolo, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc.), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo e se la stessa venga proposta entro 40 gg da tale conoscenza;
nell'ambito di tale giudizio la parte potrà poi avvantaggiarsi della sospensione dell'esecutività del ruolo ex art. 24 comma 6 d. lgs. 46/99. il 6° comma dell'art.24 del D.Lgs. 46/99 dispone che “il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile Si evidenzia che, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, la mancata opposizione della cartella nel termine posto dall'art. 24 d. lgs. 46/1999, determina l'effetto sostanziale di irretrattabilità e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla cartella (cfr Cass. 4506/2007; Cass. n. 12263/2007 e da ultimo Cass n. 8931 del 2011; n. 2835 del 05/02/2009; n. 8900 del 14/04/2010) Ad esempio in Cass. n. 17978 del 2008 si legge che, '….in ordine alla natura del termine di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, e alle conseguenze della sua inosservanza, questa Corte ha già avuto modo di osservare (in forza di ragioni che il Collegio condivide) che detto termine è stato accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente; esso deve pertanto ritenersi
5 perentorio, siccome diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo;
'….' La conseguenza è dunque che, in tema di contributi previdenziali, per contestare il ruolo è necessaria l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, poiché, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile'. L'art. 29, co. 2, del d. lgs. n. 46/99 salva, tuttavia, l'operatività delle opposizioni esecutive sancendo che le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie. Il debitore, dunque, può proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis c.p.c., quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata. Allorché si contesti la ritualità formale della cartella di pagamento ovvero si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notificazione e quelli riguardanti i singoli atti dell'esecuzione, l'opposizione è disciplinata dagli artt. 617 e 618 bis c.p.c.. Fatte queste premesse occorre inquadrare l'odierna domanda.
La parte opponente ha eccepito la prescrizione dei crediti iscritti a ruolo assumendo che in mancanza di notifica degli avvisi di addebito, il termine quinquennale del diritto di credito azionato, tenuto conto delle annualità richieste, risulta decorso, in assenza di atti interruttivi intermedi allegando di non aver ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito, la cui esistenza apprendeva da un accesso agli atti eseguito in data 08.07.2024 presso l' . Controparte_5 La giurisprudenza ha chiarito, riguardo agli effetti della mancata notificazione di un avviso di addebito, che: l'omessa notifica (così come gli altri vizi formali dedotti) non determinerebbe affatto l'illegittimità dell'avviso di addebito e dell'iscrizione a ruolo e tantomeno la cancellazione di crediti che esistono in ragione di una propria autonoma vicenda costitutiva e che non sono stati oggetto di alcuna specifica contestazione. La notifica della cartella/avviso di addebito serve solo a portare a conoscenza del contribuente l'esistenza del debito al fine di consentirgli di provvedere al pagamento oppure di sollevare nel termine prescritto le sue contestazioni di merito. L'"omessa notifica" non potrebbe mai determinare la "nullità" dell'avviso di addebito e la conseguente inesigibilità del credito azionato, bensì esclusivamente la non decorrenza (in pratica il termine decorre solo dal momento in cui il debitore è venuto a conoscenza dell'esistenza della cartella/avviso di addebito) del termine perentorio di cui all'art. 24 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 (Cass. n. 19366/2013; cfr. anche Cass. n. 26395/2013 in tema di ritardata consegna del ruolo al concessionario e di qualificazione dell'opposizione a cartella esattoriale;
v. anche Cass. n. 2373/2013 e Cass. Sez. Un. N. 11722/2010). In altre parole: l'omessa notifica sposta il termine di 40 giorni previsto dalla legge per fare opposizione che inizia a decorrere solo dal momento in cui il contribuente è venuto a conoscenza della cartella. In sintesi, in ambito previdenziale il fatto costitutivo del diritto è e resta il fatto sostanziale dal quale deriva l'obbligo di contribuire (Cass. 27824/2009) e non gli atti di accertamento, che possono anche mancare, come quelli del procedimento di riscossione, il cui annullamento non inficia la pretesa creditoria (Cass. 14149/2012; Cass. n. 26395/2013) (Tribunale Roma, sez. lav., 20/02/2018, n. 132).
6 La Corte con sentenza n. 31282 del 2019 ha precisato: “Nell'ipotesi in cui …il debitore affermi che la cartella esattoriale non gli è stata notificata, può agire sulla base delle risultanze dell'estratto di ruolo ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999 art 24, recuperando l'azione preclusa a causa della mancata o irrituale notifica;
può anche proporre ex art. 615 c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo. Solo nel secondo caso, venendo in questione tutto il merito contributivo e non solo le questioni anteriori alla notifica della cartella, potrà procedersi all'accertamento del decorso del termine di prescrizione eventualmente maturato anche successivamente alla notifica della cartella che dovesse risultare ritualmente effettuata”. Questa affermazione appare avvalorata dal fatto che il 6° comma dell'art.24 del D.Lgs. 46/99 dispone che “il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile il richiamo delle norme di cui agli artt.442 e ss. c.p.c. appare poi significativo, trattandosi delle norme che disciplinano il normale processo di
“cognizione” in materia di previdenza e assistenza obbligatorie. La domanda, pertanto, con la quale il ricorrente, sul presupposto dell'inesistenza del debito per intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti vantati dall' (DM CP_3 10 contributi anno 2010- e dall' Rate premio 2013, 2015, 2016, 2017) sulla base CP_4 di cartelle esattoriali e avvisi di pagamento mai notificati e comunque non conosciuti, chiede l'annullamento delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito, deve essere qualificata quale azione volta all'accertamento negativo del debito. Notifica avvisi di addebito e cartelle A fronte della prospettazione della parte ricorrente che ha assunto in primis l'omessa notifica delle cartelle di pagamento degli avvisi di addebito sopra descritti, le parti convenute hanno versato in atti documentazione comprovante le effettuate notifiche degli atti presupposti.
tempestivamente costituitasi in giudizio, Controparte_5 all'interno del proprio fascicolo ha depositato copia fotostatica degli estratti di ruolo e degli avvisi di ricevimento delle notifiche delle cartelle debitamente sottoscritti dal ricevente (circostanza non contestata dalla difesa attorea nella prima udienza di discussione del 05.02.2025 cfr. verbale in atti) attestante la consegna a mezzo posta con raccomandata dei titoli di seguito elencati (già nella premessa indicati con la seguente numerazione):
1. Cartella N. 10920100010756380000 notificata a mezzo raccomandata il 20/12/2010, a/r sottoscritto da persona di famiglia (figlio - Per_3
) avente ad oggetto Modello DM 10 Ente Inps contributi periodo
[...] 03/2010 04/2010 (cfr. doc.to all.to fascicolo non contestato); CP_9
2. Cartella N 10920100011445800000 notificata a mezzo raccomandata il
03/01/2011, a/r sottoscritto da persona di famiglia (figlia - ) Persona_4 avente ad oggetto Modello DM 10 Ente Inps contributi Periodo 05/2010 ANNO 2010 (cfr. doc.to all.to fascicolo non contestato); CP_9
3. Cartella N. 10920100013717525000 notificata il 15/02/2011 a mezzo raccomandata a/r sottoscritta da persona di famiglia (figlia - Per_4
avente ad oggetto Modello DM 10 Ente Inps contributi anno 2010
[...] (cfr. doc.to all.to fascicolo non contestato); CP_9
4. Cartella N 10920110001245905000 il 22/03/2011 a mezzo raccomandata a/r sottoscritto da persona di famiglia (figlio – ) avente ad Persona_3
7 CP_ oggetto Modello DM 10 Ente contributi periodo 07/20210 (cfr. doc.to all.to fascicolo non contestato); CP_9
5. Cartella N. 10920110003780454000 notificata a mezzo raccomandata a/r il 08/06/2011, a/r sottoscritto da persona di famiglia (figlia ) Persona_5 avente ad oggetto Modello DM 10 Ente Inps contributi periodo 08/2010 (cfr. doc.to all.to fascicolo non contestato); CP_9
6. Cartella N 10920120000186488000 notificata a mezzo raccomandata a/r il 12/03/2012, a/r sottoscritto da persona di famiglia (figlia ) Persona_4 avente ad oggetto rate premio 2010 Ente (cfr. doc.to all.to fascicolo CP_4 CP_9 non contestato);
7. Cartella N 10920140006018362000 il 30/03/2015 relata firmata da persona di famiglia (figlia - ) avente ad oggetto rate premio 2013 Ente Persona_4
(cfr. doc.to all.to fascicolo non contestato). CP_4 CP_9
Ha provveduto inoltre a notificare parte degli avvisi di addebito oggetto del presente giudizio anche a mezzo PEC che di seguito si indicano:
8. Cartella N. 10920150004780637000 (Premio I-IV rata) Ente notificata a CP_4 mezzo PEC il 30/07/2015 da " ed Email_1 indirizzato a " ricevuta in pari data (cfr. doc.to all.to Email_2 fascicolo non contestato); CP_9
9. Cartella N.10920170002230274000 (Premio IV rata 2015-2016-2017) Ente
notificata a mezzo PEC il 22/08/2017 da CP_4 " ed indirizzato a Email_1 " ricevuta in pari data (cfr. doc.to all.to fascicolo Email_2 non contestato). CP_9
In assenza, peraltro, di contestazione da parte della difesa attorea, la documentazione prodotta dall' è pienamente sufficiente a dare contezza della regolarità della CP_9 CP_ notifica delle cartelle di pagamento relative ai DM 10 annualità 2010 ed ai premi annualità 2013. CP_4 L' , tempestivamente costituitosi in giudizio, all'interno del proprio fascicolo CP_3 telematico ha depositato copia degli avvisi di addebito e degli avvisi di ricevimento debitamente sottoscritti da persona legittimata alla recezione atti ovvero a mezzo pec all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente (circostanze non contestate dalla difesa attorea nella prima udienza di discussione del 05.02.2025 cfr. verbale in atti) attestante la consegna a mezzo posta con raccomandata dei titoli di seguito elencati (già nella premessa indicati con la seguente numerazione) e precisamente:
1. Avviso di addebito n. 40920112000006340000 Notificato il 13/06/2011 a mezzo raccomandata a/r in via Amendola 40 Montegabbione (TR), a/r sottoscritto da persona addetta al ritiro (oggetto: contributi dovuti a titolo di Gestione aziende con lavoratori dipendenti per il periodo Da 10/2010 a 11/2010), (cfr. doc.to all.to fascicolo non contestato); CP_3
2. Avviso di addebito n 40920112000069117000 Notificato il 26/07/2011 a mezzo raccomandata a/r in via Amendola 40 Montegabbione (TR), a/r sottoscritto da
– figlia, oggetto: contributi dovuti a titolo di Gestione aziende Persona_4 con lavoratori dipendenti per il periodo 12/2010 (cfr. doc.to all.to fascicolo CP_3 non contestato);
8 3. Avviso di addebito n. 40920112000093676000 Notificato il 20/09/2011 a mezzo raccomandata a/r in via Amendola 40 Montegabbione (TR) a/r sottoscritto da (oggetto: contributi dovuti a titolo di Gestione aziende con Parte_1 lavoratori dipendenti per il periodo da 01/2011- 02/2011-03/2011 (cfr. doc.to all.to fascicolo non contestato); CP_3
4. Avviso di addebito n. 40920112000157059000 Notificato il 02/11/2011 a mezzo raccomandata a/r in via Amendola 40 Montegabbione (TR), a/r sottoscritto da (addetta alla recezione) (oggetto: contributi dovuti a titolo di Parte_3 Gestione aziende con lavoratori dipendenti per il periodo 04/2011-05/2011 - 06/2011, (cfr. doc.to all.to fascicolo non contestato); CP_3
5. Avviso di addebito n. 40920112000227419000 Notificato il 10/01/2012 a mezzo raccomandata a/r in via Amendola 40 Montegabbione (TR), a/r sottoscritto da addetto al ritiro (firma non contestata) (oggetto: contributi dovuti a titolo di Gestione aziende con lavoratori dipendenti per il periodo da luglio 2011 (cfr. doc.to all.to fascicolo non contestato); CP_3
6. Avviso di addebito n. 40920120000013120000 Notificato il 22/03/2012 a mezzo raccomandata a/r in via Amendola 40 Montegabbione (TR), a/r sottoscritto da (addetta al ritiro, firma non contestata) (oggetto: contributi dovuti a Parte_3 titolo di Gestione aziende con lavoratori dipendenti per il periodo da agosto 2011) (cfr. doc.to all.to fascicolo non contestato); CP_3
7. Avviso di addebito n. 40920120000080846000 Notificato il 22/03/2012 a mezzo raccomandata a/r in via Amendola 40 Montegabbione (TR), a/r sottoscritto da (addetta al ritiro firma non contestata) (oggetto: contributi dovuti a Parte_3 titolo di Gestione aziende con lavoratori dipendenti per il periodo da ottobre 2011), (cfr. doc.to all.to fascicolo non contestato); CP_3
8. Avviso di addebito n. 40920140000851904000 Notificato il 23/10/2014 a mezzo raccomandata a/r in via Amendola 40 Montegabbione (TR), a/r sottoscritto da
- figlia (firma non contestata) (oggetto: contributi dovuti a Persona_4 titolo di Gestione aziende con lavoratori dipendenti per il periodo da aprile 2014 (cfr. doc.to all.to fascicolo non contestato); CP_3
9. Avviso di addebito n. 40920150000051473000 Notificato il 03/04/2015 a mezzo raccomandata a/r in via Amendola 40 Montegabbione (TR), a/r sottoscritto da
(addetta al ritiro firma non contestata) (oggetto: contributi dovuti a Parte_3 titolo di Gestione aziende con lavoratori dipendenti per il periodo Da 07/2013 a 11/2013; 1.2 (cfr. doc.to all.to fascicolo non contestato); CP_10 CP_3
CP_ Con specifico riferimento agli avvisi di addebito emessi dall' si osserva che l'art. 30, quarto comma, del decreto legge citato prevede che: "L'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e dai messi CP_3 comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento". Tale norma, quindi, prevede la possibilità di effettuare la notifica dell'avviso di CP_ addebito a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento a cura dell' e, analogamente a quanto ritenuto dalla Suprema Corte nel caso previsto dalla seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973, deve ritenersi che la notifica possa CP_ essere effettuata direttamente dall' a mezzo raccomandata con suo perfezionamento a seguito della ricezione del destinatario, senza necessità di un'apposita relata, visto che
9 è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella (v. Cass. 21558/2015; Cass. 19/03/2014, n. 6395, Cass. 1091/2013; Cass. 2288/11; Cass. 11708/11; Cass. 15948/10; Cass. 14327/09). Pertanto, nel caso di specie la notifica effettuata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento è correttamente eseguita e la produzione documentale dell' non è CP_3 stata disconosciuta né contestata in quanto difforme all'originale, neppure genericamente, dalla difesa attorea all'udienza di discussione ex art.420 c.p.c. del 4.04.2018 né alle udienze successive. Osserva il Tribunale che l' ha dato prova della corretta notifica degli avvisi di CP_3 addebito sopra indicati, oggetto di azione di accertamento negativo, mediante deposito nel fascicolo telematico delle raccomandate con avviso di ricevimento (numero identificativo delle raccomandate riportato sia sull'avviso di addebito che sull'avviso di ricevimento), recapitati all'indirizzo di residenza del ricorrente, tutti sottoscritti da persone che l'agente postale ha ritenuto abilitate al ritiro della corrispondenza a lui indirizzata (v. art 39 D.M. 9.4.2001: “Sono abilitati a ricevere gli invii di posta presso il domicilio del destinatario, anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi e i collaboratori familiari e, se vi è sevizio di portierato, il portiere”); è provato, quindi, il pieno compimento della procedura di notificazione degli avvisi di addebito nelle forme previste dall'art. 30 4°comma del D.L. n. 78/2010 conv. In L.122/20210), dovendo richiamarsi l'univoco orientamento della suprema Corte la quale ha chiarito che l'art. 26, comma 1, del d.p.r. n. 602 del 1973 consente la notificazione anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento con l'effetto che la notifica si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal comma successivo.
In tale ipotesi la legge non prevede la redazione di alcuna relata di notifica come confermato dal penultimo comma dell'art. 26 citato, secondo cui l'esattore è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento in ragione della forma della notificazione prescelta al fine di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione (cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 14327 del 19/06/2009; Cassazione n. 15948/2010 e cfr. anche Cass. n. 14105/2000). In particolare nella pronuncia n. 6395/2014, richiamata da Cass. 3036/2016, si evidenzia come la relata non sia necessaria posto che "l'accertamento circa la coincidenza tra la persona cui la cartella è destinata e quella cui è consegnata è, difatti, di competenza esclusiva dell'ufficio postale, che vi provvede con un atto (l'avviso di ricevimento della raccomandata) assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., avendo natura di atto pubblico (Cass. 11708/11)" Non è richiesto, attesa la consegna a mezzo posta del plico al domicilio del destinatario, nessun altro adempimento ad opera dell'ufficio postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la propria firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltreché sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, essendo la notifica valida anche se manchi l'indicazione delle generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, trattandosi di adempimento non previsto da alcuna norma (Cass. Ord. n, 946/2020). Orbene per quanto concerne le notifiche dei titoli sopra indicati mette conto evidenziare che è fatta salva la possibilità, per il contribuente, di dimostrare di non avere avuto conoscenza effettiva dell'atto, che nel caso di specie come evidenziato non è
10 avvenuta, ovvero di proporre querela di falso, per contestare le annotazioni scritte di pugno dell'ufficiale postale. Conformemente al consolidato insegnamento della Suprema Corte, deve ritenersi che il disconoscimento della conformità della copia fotostatica all'originale deve avvenire in modo formale, benché non debba esprimersi in formule sacramentali, e quindi specifico e non equivoco ( cfr ex multis Cass. 4476/2009; Cass. 19680/2008; Cass. 23174/2006). In tal senso si è espressa la consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass Sez. 5, Ordinanza n. 10131 del 28/05/2020) che ha ritenuto: “In tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del 1973 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile)- e Cass Sez. 5, Sentenza n. 22348 del 15/10/2020:”In tema di notifiche a mezzo posta, in applicazione analogica dell'art. 8 del d.P.R. n. 655 del 1982, riguardante l'avviso di ricevimento, in caso di smarrimento o distruzione della comunicazione di avvenuto deposito in giacenza per il caso di mancato recapito del plico al destinatario (cd. CA.), l'interessato può richiedere all'Ufficio postale il rilascio di un duplicato, il quale, al pari del duplicato dell'avviso di ricevimento, ha natura di atto pubblico, alla stessa stregua dell'originale, e fa piena prova, ai sensi dell'art. 2700 c.c., in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l'agente postale attesta essere avvenuti in sua presenza, sicché il destinatario che intenda contestare l'avvenuta notificazione ha l'onere di proporre querela di falso nei confronti di detto atto”. (Cass Sez. 5, Ordinanza n. 10131 del 28/05/2020). CP_ L' ha provveduto inoltre a notificare parte degli avvisi di addebito oggetto del presente giudizio anche a mezzo PEC che di seguito si indicano: 10. Avviso di addebito n. 40920150000157619000 Notificato il 26/07/2015 con
PEC Da t a CP_11 Email_3 (oggetto: contributi dovuti a titolo di Gestione aziende Email_2 con lavoratori dipendenti DM 10 contributi periodo 2/2015- 02/2015) e ricevuta in pari data (cfr. doc.to all.to fascicolo non contestato); CP_3
11. Avviso di addebito n . Notificata 13/09/2016 PartitaIVA_1 con ARUBA PEC Da t a Email_3 (oggetto: contributi dovuti a titolo di Gestione aziende Email_2 con lavoratori dipendenti da 05/2016 a 05/2016) e ricevuta in pari data (cfr. doc.to all.to fascicolo non contestato); CP_3
12. Avviso di addebito n 40920160001424523000 Notificata 30/11/2016 con PEC Da t CP_11 Email_3
(oggetto: contributi dovuti a titolo di Gestione Email_4 aziende con lavoratori dipendenti contributi da 03/2012 a 06/2012) e ricevuta in pari data (cfr. doc.to all.to fascicolo non contestato); CP_3
11 13. Avviso di addebito n 1340920160001424624000 Notificata 30/11/2016 con PEC Da t CP_11 Email_3 (oggetto: contributi dovuti a titolo di Gestione Email_4 aziende con lavoratori dipendenti contributi da 06/2011 a 02/212) e ricevuta in pari data (cfr. doc.to all.to fascicolo non contestato); CP_3
14. Avviso di addebito n 40920160001426947000 Notificata 30/11/2016 con PEC Da t CP_11 Email_3 (oggetto: contributi dovuti a titolo di Gestione Email_4 aziende con lavoratori dipendenti, contributi periodo da 07/2016 a 07/2016) e ricevuta in pari data (cfr. doc.to all.to fascicolo non contestato); CP_3
15. Avviso di addebito n 40920160001440388000 Notificata 21/12/2016 con PEC Da t CP_11 Email_3 (oggetto: contributi dovuti a titolo di Gestione Email_4 aziende con lavoratori dipendenti, periodo da 11/2012 a 11/2012) e ricevuta in pari data (cfr. doc.to all.to fascicolo non contestato); CP_3
16. Avviso di addebito n 40920170000174157000 Notificata 25/07/2017 con PEC Da t CP_11 Email_3 (oggetto: contributi dovuti a titolo di Gestione Email_4 aziende con lavoratori dipendenti, periodo da 02/2017 a 02/2017) e ricevuta in pari data (cfr. doc.to all.to fascicolo non contestato); CP_3
17. Avviso di addebito n 4092017000060436000 Notificata 14/03/2017 con PEC Da t CP_11 Email_3 (oggetto: contributi dovuti a titolo di Gestione Email_4 aziende con lavoratori dipendenti, periodo da 02/2017 a 02/2017) e ricevuta in pari data (cfr. doc.to all.to fascicolo non contestato); CP_3
18. Avviso di addebito n 40920190001459846000 Notificata 15/01/2020 con PEC Da t CP_11 Email_3 (oggetto: contributi dovuti a titolo di Gestione Email_4 aziende con lavoratori dipendenti, periodo da 09/2017 a 09/2017) e ricevuta in pari data (cfr. doc.to all.to fascicolo non contestato); CP_3
19. Avviso di addebito n 40920200000036020000 Notificata 29/01/2020 con PEC Da t CP_11 Email_3 (oggetto: contributi dovuti a titolo di Gestione Email_4 aziende con lavoratori dipendenti, periodo da 02/2019 a 11/2019) e ricevuta in pari data (cfr. doc.to all.to fascicolo non contestato); CP_3
20. Avviso di addebito n 40920210000112625000 Notificata 17/10/2021 con PEC Da t CP_11 Email_3 (oggetto: contributi dovuti a titolo di Gestione Email_4 aziende con lavoratori dipendenti, periodo da 06/2020 a 01/2021) e ricevuta in pari data (cfr. doc.to all.to fascicolo non contestato); CP_3
21. Avviso di addebito n 40920210000112726000 Notificata 17/10/2021 con PEC Da t CP_11 Email_3 (oggetto: contributi dovuti a titolo di Gestione Email_4 aziende con lavoratori dipendenti, periodo da 02/2020 a 02/2020) e ricevuta in pari data (cfr. doc.to all.to fascicolo non contestato); CP_3
22. Avviso di addebito n 40920210000767160000 Notificata 10/12/2021 con PEC Da t CP_11 Email_3 (oggetto: contributi dovuti a titolo di Gestione Email_4
12 aziende con lavoratori dipendenti, periodo da 03/2021 a 08.2021) e ricevuta in pari data (cfr. doc.to all.to fascicolo non contestato). CP_3 Nel caso in esame, non è contestato che parte ricorrente abbia ricevuto notifica degli CP_ avvisi a mezzo pec nelle date indicate dall' né la stessa, assume che dall'ipotizzata violazione delle forme legali, sia derivata la mancata conoscenza degli atti notificati, né allega uno specifico pregiudizio in relazione al formato del file prescelto dal notificante, non avendo avanzato alcun concreto dubbio in relazione all'integrità o eventuale modificazione del file allegato al messaggio trasmesso per posta elettronica certificata. I requisiti di validità e probatori della notifica via pec degli avvisi di addebito, inoltre, devono seguire le regole poste in via generale per l'utilizzo della pec dal D.P.R. n. 68 del 2005 e s.m, che sono rette in via generale da un criterio di equiparazione alla posta ordinaria, nel quale la ricevuta, generata dal sistema informatico, di avvenuta consegna dell'atto all'indirizzo pec del destinatario svolge una funzione equipollente all'avviso di ricevimento postale, con la conseguenza che in sua presenza l'atto, ai sensi dell'art. 1335 c.c. si presume conosciuto dal destinatario (25819/2017).
Pertanto, in assenza di specifico disconoscimento nel senso già spiegato, si deve ritenere idonea la documentazione prodotta a fornire prova della rituale notifica via PEC.
3.Eccezione di prescrizione. Orbene per le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito regolarmente notificati, si tratta di verificare esclusivamente il decorso del termine quinquennale di prescrizione nel periodo successivo alle relative date di notifiche. Nella fattispecie in esame si tratta di verificare se possa o meno ritenersi maturato il termine di prescrizione quinquennale prima dell'08.07.2024, data in cui l'opponente, mediante l'accesso agli atti richiesto all' , ha avuto cognizione della sussistenza Controparte_5 delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito rimasti insoluti. La questione è stata rimessa alle Sezioni Unite che, con la sentenza n. 23397/2016, hanno affermato il principio per il quale anche in caso di cartella non opposta, e quindi divenuta definitiva, il termine di prescrizione resta quello quinquennale. Nella sentenza gli hanno ribadito che la scadenza del termine perentorio Parte_4 per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva " … produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito senza determinare anche l'effetto della c.d. 'conversione' del termine di prescrizione breve (nella specie quinquennale secondo la L. n. 3335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c (omissis...) Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali (omissis...) Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo". In sostanza applicato il termine di prescrizione quinquennale vanno verificati gli atti interruttivi della prescrizione. Rispetto alla notifica della cartella esattoriali e degli avvisi di addebito oggetto del presente giudizio a far data dal 20.12.2010 (cartella di pagamento n.1) fino al 10.12.2021 (avviso di addebito n.31), l' ha prodotto i seguenti atti interruttivi, i quali CP_9 ricomprendono tutti i titoli sopra riportati:
- Comunicazione preventiva di ipoteca n. 10976201500000227000 notificata all'opponente via pec all'indirizzo (quale risultante dalla visura Email_2
13 all.ta in atti) accettata da tale casella in data 13/11/2015 (come da ricevuta di avvenuta consegna con allegata la busta contenente la comunicazione preventiva di ipoteca all.to alla memoria e consegnata nella casella di destinazione CP_9
- Comunicazione preventiva di ipoteca n. 1 10976201900000149000 notificata all'opponente via pec all'indirizzo (quale risultante dalla visura Email_2 all.ta in atti) accettata da tale casella in data 07/05/2019 (come da ricevuta di avvenuta consegna con allegata la busta contenente la comunicazione preventiva di ipoteca all.to alla memoria CP_9
- Intimazione di pagamento n. 10920249002299079000 notificata all'opponente via pec all'indirizzo accettata da tale casella in data Email_2 14.03.2023(come da ricevuta di avvenuta consegna con allegata la busta contenente l'intimazione di pagamento all.to alla memoria CP_9
- Intimazione di pagamento n. 10920249002299079000 notificata all'opponente via pec all'indirizzo accettata da tale casella in data 18.06.2024 Email_2 (come da ricevuta di avvenuta consegna con allegata la busta contenente l'intimazione di pagamento all.to alla memoria . CP_9 Pertanto, tenendo conto dei predetti atti interruttivi si può procedere ad effettuare il computo dei termini:
1. Cartella N. 10920100010756380000 notificata il 20/12/2010: a) comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notifica del 13/11/2015; b) comunicazione preventiva ipoteca notifica del 07/05/2019; c) avviso di intimazione notifica del 18.06.2024; 2. Cartella N 10920100011445800000 notificata il 03/01/2011: a) comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notifica del 13/11/2015; b) comunicazione preventiva ipoteca notifica del 07/05/2019; c) avviso di intimazione notifica del 18.06.2024; 3. Cartella N. 10920100013717525000 notificata il 15/02/2011: a) comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notifica del 13/11/2015; b) comunicazione preventiva ipoteca notifica del 07/05/2019; c) avviso di intimazione notifica del 18.06.2024; 4. Cartella N 10920110001245905000 notificata il 22/03/2011: a) comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notifica del 13/11/2015; b) comunicazione preventiva ipoteca notifica del 07/05/2019; c) avviso di intimazione notifica del 18.06.2024; 5. Cartella N. 10920110003780454000 notificata il 08/06/2011: a) comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notifica del 13/11/2015; b) comunicazione preventiva ipoteca notifica del 07/05/2019; c) avviso di intimazione notifica del 18.06.2024;
6. Cartella N. 10920120000186488000 notificata il 12/03/2012: a) comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notifica del 13/11/2015; b) avviso di intimazione notifica del 18.06.2024;
7. Cartella N. 10920140006018362000 notificata il 30/03/2015: a) comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notifica del 13/11/2015; b) avviso di intimazione notifica del 18.06.2024;
8. Cartella N. 10920150004780637000 notificata a mezzo PEC il 30/07/2015: a) comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notifica del 13/11/2015; b) avviso di intimazione notifica del 18.06.2024;
14 9. Cartella N.10920170002230274000 notificata a mezzo PEC il 22/08/2017: a) Intimazione notificata il 14/03/2023; b) avviso di intimazione notifica del 18.06.2024;
10. Avviso di addebito n. 40920112000006340000 notificato il 13/06/2011: a) comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notifica del 13/11/2015; b) comunicazione preventiva ipoteca notifica del 07/05/2019; c) avviso di intimazione notifica del 18.06.2024;
11. Avviso di addebito n 40920112000069117000 notificato il 26/07/2011: a) comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notifica del 13/11/2015; b) comunicazione preventiva ipoteca notifica del 07/05/2019; c) avviso di intimazione notifica del 18.06.2024;
12. Avviso di addebito n. 40920112000093676000 Notificato il 20/09/2011: a) comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notifica del 13/11/2015; b) comunicazione preventiva ipoteca notifica del 07/05/2019; c) avviso di intimazione notifica del 18.06.2024;
13. Avviso di addebito n. 40920112000157059000 Notificato il 02/11/2011: a) comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notifica del 13/11/2015; b) comunicazione preventiva ipoteca notifica del 07/05/2019; c) avviso di intimazione notifica del 18.06.2024
14. Avviso di addebito n. 40920112000227419000 Notificata 10/01/2012: a) comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notifica del 13/11/2015; b) comunicazione preventiva ipoteca notifica del 07/05/2019; c) avviso di intimazione notifica del 18.06.2024;
15. Avviso di addebito n. 40920120000013120000 notificato il 22/03/2012: a) comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notifica del 13/11/2015; b) comunicazione preventiva ipoteca notifica del 07/05/2019; c) avviso di intimazione notifica del 18.06.2024;
16. Avviso di addebito n. 40920120000080846000 notificato il 22/03/2012: a) comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notifica del 13/11/2015; b) comunicazione preventiva ipoteca notifica del 07/05/2019; c) avviso di intimazione notifica del 18.06.2024;
17. Avviso di addebito n. 40920140000851904000 Notificato il 23/10/2014: c a) comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notifica del 13/11/2015; b) comunicazione preventiva ipoteca notifica del 07/05/2019; c) avviso di intimazione notifica del 18.06.2024
18. Avviso di addebito n.40920150000051473000 Notificato il 03/04/2015: a) comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notifica del 13/11/2015; b) comunicazione preventiva ipoteca notifica del 07/05/2019; c) avviso di intimazione notifica del 18.06.2024;
19. Avviso di addebito n.40920150000157619000 notificato il 26/07/2015: a) comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notifica del 13/11/2015; b) comunicazione preventiva ipoteca notifica del 07/05/2019; c) avviso di intimazione notifica del 18.06.2024
20. Avviso di addebito n. 40920160000743401000 notificato il 13/09/2016: a) comunicazione preventiva ipoteca notifica del 07/05/2019; b) avviso di intimazione notifica del 18.06.2024;
15 21. Avviso di addebito n 40920160001424523000 notificato il 30/11/2016: a) comunicazione preventiva ipoteca notifica del 07/05/2019; b) avviso di intimazione notifica del 18.06.2024
22. Avviso di addebito n 1340920160001424624000 Notificato il 30/11/2016: a) comunicazione preventiva ipoteca notifica del 07/05/2019; b) avviso di intimazione notifica del 18.06.2024
23. Avviso di addebito n 40920160001426947000 notificato il 30/11/2016: a) comunicazione preventiva ipoteca notifica del 07/05/2019; b) avviso di intimazione notifica del 18.06.2024
24. Avviso di addebito n. 40920160001440388000 Notificato il 21/12/2016: a) comunicazione preventiva ipoteca notifica del 07/05/2019; b) avviso di intimazione notifica del 18.06.2024
25. Avviso di addebito n. 40920170000174157000 Notificato il 25/07/2017: a) avviso di intimazione notifica del 14.03.2023; b) avviso di intimazione notifica del 18.06.2024;
26. Avviso di addebito n. 40920180000024734000 Notificato il 30/03/2018: a) avviso di intimazione notifica del 18.06.2024;
27. Avviso di addebito n. 40920170000060436000 Notificato il 14.03.2017: a) Avvisi di intimazione notifiche del 14.03/2023 e del 18.06.2024;
28. Avviso di addebito n. 40920200000036020000 notificato il 29/01/2020: a) Avvisi di intimazione notifiche del 14.03/2023 e del 18.06.2024
29. Avviso di addebito n 40920210000112625000 Notificata 17/10/2021: a) Avvisi di intimazione notifiche del 14.03/2023 e del 18.06.2024
30. Avviso di addebito n 40920210000112726000 Notificato il 17/10/2021: a) Avvisi di intimazione notifiche del 14.03/2023 e del 18.06.2024
31. Avviso di addebito n 40920210000767160000 Notificato il 10/12/2021: a) Avvisi di intimazione notifiche del 14.03/2023 e del 18.06.2024 Tale documentazione non è stata contestata dalla difesa attorea nella prima udienza utile e pertanto è pienamente idonea a dimostrare la regolarità della notifica degli atti interruttivi in questione. Ciò posto precisa che “le notifiche sono avvenute a mezzo pec all'indirizzo che CP_9 risulta da INIPEC e che corrisponde al codice fiscale del contribuente”. Quanto alla validità delle notifiche dei predetti atti mediante pec all'indirizzo risultante dalla visura depositata dall' nessuna eccezione Email_2 CP_9 è stata sollevata dalla difesa attorea nella prima difesa utile per cui se ne conferma la piena validità ed efficacia. L'art. 14 decreto legislativo n.159/2015, infatti, al fine di potenziare la diffusione dell'utilizzo della posta elettronica certificata nel contesto delle procedure di notifica, ha introdotto la possibilità (obbligatorietà per le imprese individuali o societarie e per i professionisti iscritti in albi o elenchi) che la notifica avvenga con le modalità di cui al D.P.R. 11.2.2005 n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge ed in concreto dall'indice nazionale IN.-PEC. La Corte di Cassazione, con ordinanza n.3805 del 16 febbraio 2018, ha stabilito il principio secondo il quale non solo la trasmissione del file in formato PDF è legittima, poiché rispetta la norma dell'art. 19 bis (Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati) della legge n.53 del 1994, che prevede al comma 1 e al comma 2 che l'atto sia notificato via pec formato PDF, ma è sufficiente che l'attestazione di conformità
16 all'originale informatico sia apposta nella documentazione che in tal caso sostituisce la mancanza di firma digitale. Pertanto, non può nutrirsi alcun dubbio di sorta in merito alla riconducibilità delle cartelle di pagamento, degli avvisi di addebito e degli atti interruttivi della prescrizione notificati alle PEC prodotte, atteso che la stessa è infatti provata dal codice identificativo del messaggio riportato nella ricevuta di avvenuta consegna, grazie al quale è possibile risalire al contenuto dell'avviso di addebito con lo stesso notificato dall' _5
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[...] Si rileva come nel computo del termine prescrizionale, occorre, tra l'altro, considerare gli effetti della sospensione del corso della prescrizione introdotti dalla legislazione emergenziale durante la pandemia da COVID 19. Il punto di partenza per effettuare il computo dei termini è l'art. 68 del D.L. 18/2020 il quale, dopo aver previsto al comma 1 la sospensione dei termini dei versamenti (scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 derivanti da cartelle di pagamento nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi), richiama l'art. 12 del Dlgs 159/2015 il quale al comma 1 prevede la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per un periodo di tempo corrispondente alla sospensione dei termini di versamento (nel caso di specie pari a 542 giorni) e al secondo comma ai sensi del quale i termini di prescrizione e decadenza che scadono il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 1° dicembre del secondo anno successivo alla fine della sospensione: poiché la sospensione si è conclusa il 31 dicembre 2021, la proroga è al 31 dicembre 2023. L'art. 68 del D.L 18/2020, stabilisce, inoltre, al comma 4-bis che, per i carichi affidati agli Agenti della riscossione dall'8 marzo 2020 al 31 dicembre 2021, si applica una sospensione dei termini di decadenza e prescrizione di 24 mesi. Non da ultimo occorre evidenziare che l' ha ulteriormente _5 _5 allegato al fascicolo telematico, anche i documenti comprovanti la ricevuta di presentazione della Dichiarazione di Adesione alla definizione agevolata presentata dal ricorrente, i piani dettagliati di pagamento relativi a istanze di rateazione presentate a partire dal 2012 e i pagamenti effettuati negli anni indicati con riferimento alle cartelle e agli AVA impugnati in questa sede. Evidenzia, altresì, il Tribunale che tra la prima e la seconda notifica degli atti interruttivi inviati dall' al contribuente sopra indicati, il termine quinquennale è CP_9 stato ulteriormente interrotto dalle istanze di rateazione presentate a partire dal 2012 dal che hanno interessato tutti i titoli sopra riportati (dal n.1 al n.31) e nello Per_4 specifico:
- istanza del 29/10/2012 n. 62793 avente ad oggetto i seguenti titoli oggetto di causa: 1) cartella di pagamento n.10920100010756380; 2) cartella di pagamento n.10920100011445800; 3) cartella di pagamento n.1092010001371752500; 4) cartella di pagamento n. 10920110001245905; 5) cartella di pagamento n.10920110003780454; 6) avviso di addebito n.40920112000006340; 7) avviso di addebito n.40920112000069117; 8) avviso di addebito n.40920112000093676; 9) avviso di addebito n.40920112000157059; 10) avviso di addebito n.40920112000227419; 11) avviso di addebito n.40920120000013120; 12) avviso di addebito n.40920120000080846; 13) cartella di pagamento n.10920120000186488;
- istanza del 21/10/2014 n. 72402 avente ad oggetto i seguenti titoli oggetto di causa: 1) avviso di addebito n.40920140000851904;
17 - istanza del 18/11/2015 n. 79807 avente ad oggetto i seguenti titoli: 1) cartella di pagamento n.10920100010756380; 2) cartella di pagamento n.10920100011445800; 3) cartella di pagamento n.10920100013717525; 4) cartella di pagamento n.10920110001245905; 5) cartella di pagamento n.10920110003780454; 6) avviso di addebito n.40920112000006340; 7) avviso di pagamento n.40920112000069117; 8) avviso di pagamento n.40920112000093676; 9) avviso di pagamento n.40920112000157059; 10) avviso di pagamento n.40920112000227419; 11) avviso di pagamento n.40920120000013120; 12) avviso di pagamento n.40920120000080846; 13) avviso di pagamento n.40920140000851904; 14) cartella di pagamento n.10920120000186488;
- istanza del 27/11/2015 n. 80058 avente ad oggetto i seguenti titoli: 1) avviso di addebito n.40920150000051473; 2) avviso di addebito n.40920150000157619; 3) cartella di pagamento n.10920140006018362;
- istanza del 17/06/2016 n. 83342 avente ad oggetto i seguenti titoli: 1) cartella di pagamento n.10920100010756380; 2) cartella di pagamento n.10920100011445800; 3) cartella di pagamento n.10920100013717525; 4) cartella di pagamento n.10920110001245905; 5) cartella di pagamento n.10920110003780454; 6) avviso di pagamento n.40920112000006340; 7) avviso di pagamento n.40920112000069117; 8) avviso di pagamento n.40920112000093676; 9) avviso di pagamento n.40920112000157059; 10) avviso di pagamento n.40920112000227419; 11) avviso di pagamento n.40920120000013120; 12) avviso di pagamento n.40920120000080846; 13)avviso di pagamento n.40920140000851904; 14) cartella di pagamento n.10920120000186488;
- istanza del 02/02/2021 n. 102822 contenente le poste di seguito indicate: Cartella N. 10920100010756380000, cartella n.10920100011445800000, Cartella N.10920100013717525000, Cartella N.10920110001245905000, Cartella N.10920110003780454000, Cartella N.10920120000186488000, Cartella N.10920140006018362000, Cartella N.10920150004780637000, Cartella N.10920170002230274000, Avviso di addebito n.40920112000006340000,
Avviso di addebito n.40920112000093676000, Avviso di addebito n.40920112000157059000, Avviso di addebito n.40920112000227419000,
Avviso di addebito n.40920120000013120000, Avviso di addebito n.40920120000080846000, Avviso di addebito n.40920140000851904000,
Avviso di addebito n.40920150000051473000, Avviso di addebito n.40920150000157619000, Avviso di addebito n.40920160000743401000,
Avviso di addebito n.40920160001424523000, Avviso di addebito n.1340920160001424624000, Avviso di addebito n.40920160001426947000,
Avviso di addebito n.40920160001440388000, Avviso di addebito n.40920170000174157000, Avviso di addebito n.4092017000060436000,
Avviso di addebito n.40920190001459846000, Avviso di addebito n. 40920200000036020000;
- istanza del 01/02/2022 n.104732 contenente le poste: Avviso di addebito n.40920210000112625000, Avviso di addebito n.40920210000112726000, Avviso di addebito n.40920210000767160000;
18 - istanza del 05/05/2022 n. 106340 avente ad oggetto i seguenti titoli: 1) avviso di addebito n.40920210000112625; 2) avviso di addebito n.40920210000112726; 3) avviso di addebito n.40920210000767160. Orbene emerge che tutti gli avvisi di addebito e le cartelle di pagamento sono stati interessati dalla procedura di rateazione debitamente accolta dall'Ente designato e che l'odierno opponente ha provveduto al pagamento solo in parte delle rate stabilite dal piano di rateizzazione. Osserva il Tribunale che a mente del pacifico orientamento della Suprema Corte in merito agli effetti dell'istanza di rateizzazione ai fini della decorrenza del termine di prescrizione, se non può costituire acquiescenza da parte del contribuente l'avere chiesto ed ottenuto, senza riserva alcuna, la rateizzazione degli importi indicati nelle cartelle di pagamento e/o avvisi di addebito, nondimeno il riconoscimento del debito comporta in ogni caso l'interruzione del decorso del termine di prescrizione e si pone, altresì, in maniera incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notifica delle cartelle (cfr. Cass., ord., n. 16098/18). Nel caso di specie, non ha mai smentito di avere presentato le istanze Parte_1 di dilazione del debito contributivo ed assicurativo, né ha dimostrato l'erroneità delle risultanze dei prospetti riepilogativi versati in atti dall' sicché le richieste di CP_9 rateizzazione equivalgono a conoscenza del debito (come sopra già esposto) e sono idonee ad interrompere la prescrizione. Orbene considerando che sono state state proposte dal ricorrente a partire dall'anno 2012 istanze di dilazione di pagamento del debito in esame, senza riserve di rettifiche, risulta al limite del pretestuoso contestare in questa sede, la fondatezza del credito, tanto più che il ricorrente ha effettuato alcuni dei versamenti concordati nell'ambito della procedura così come risulta dai documenti allegati dall'Agenzie delle entrate. Ne consegue che, il quinquennio utile alla maturazione della prescrizione è stato quindi interrotto rispetto a tutte le cartelle di pagamento e a tutti gli avvisi di addebito in contestazione, non essendo chiaramente maturata alcuna prescrizione. Sulla scorta di tanto, le domande di rateizzazione, evincibili per tabulas, oltre a dimostrare che l'opponente aveva avuto conoscenza dell'esistenza dei crediti contributivi ed assicurativi in esame ancora prima del deposito del ricorso, assume indubbia efficacia interruttiva del termine di prescrizione. Pertanto, l'eccezione di prescrizione quinquennale maturata in data successiva alle rispettive date di notifica è infondata: il termine quinquennale di prescrizione, decorrente dalle date sopra indicate con riferimento a ciascun atto impositivo, infatti, è stato interrotto. Dall'estratto ruolo del 2022 (all. 1 fascicolo emerge che tutti gli avvisi e le CP_9 cartelle sono stati interessati dalla procedura rateazione, come sopra analiticamente riportato. Pertanto, ne discende l'inammissibilità dell'opposizione e l'intangibilità della pretesa creditoria sottesa ai titoli sopra riportati essendo decorsi i termini di giorni 40 dalla notifica del titolo ex art.24 del D.Lgs. n.46/1999, non potendo, peraltro, la parte opponente contestare alcunchè neppure in merito alla portata delle sanzioni applicate, contestazione comunque generica ed apodittica.
Risultano assorbite tutte le ulteriori questioni sollevate dalle parti in causa e non espressamente esaminate. Spese di lite
19 Parte ricorrente, soccombente, deve essere condannata al pagamento delle spese del giudizio nei confronti dell' e dell' come liquidate in dispositivo tenuto CP_3 CP_9 conto dell'assenza di attività istruttoria, della concentrazione dell'attività processuale e del pregio dell'attività defensionale effettivamente svolta.
Nulla nei confronti dell' stante la contumacia dell' . CP_4 CP_12
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, il Tribunale di Terni, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso in quanto infondato per le ragioni di cui alla parte motiva;
- rigetta la domanda di manleva proposta dall' nei confronti dell' CP_3 [...]
; Controparte_5
- Condanna in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Parte_1 ditta individuale al pagamento delle spese di lite in Parte_2 favore dell' e dell' che liquida, per CP_3 Controparte_5 ciascuno, in € 3.500,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge;
- Nulla nei confronti dell' stante la contumacia dell' . CP_4 CP_12 Lì, 16 settembre 2025
Il giudice
Manuela Olivieri
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