Sentenza 22 gennaio 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/01/2019, n. 2865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2865 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2019 |
Testo completo
guente SENTENZA sul ricorso proposto da AZ PE, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 20/07/2018 del Tribunale di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito per il ricorrente l'avv. Lucio De Palma, anche in sostituzione dell'avv. Mario Prato, che ha chiesto accogliersi le conclusioni del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 20 luglio 2018, il Tribunale di Bologna ha respinto l'appello cautelare proposto dall'odierno ricorrente avverso l'ordinanza con cui il G.i.p. del Tribunale di Parma aveva rigettato l'istanza di revoca - o, in subordine, sostituzione - della misura degli arresti domiciliari nei suoi confronti disposta in ordine al reato continuato di cui all'art. 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, deducendo con unico motivo violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione per aver la stessa affermato la sussistenza di un attuale e concreto pericolo di recidiva senza applicare i principi al proposito elaborati dalla giurisprudenza di legittimità ed omettendo di valutare le doglianze difensive rappresentate nel gravame cautelare. Le condotte addebitate al AZ risalirebbero al biennio 2014-2016, sicché la misura era stata applicata ad oltre due anni di distanza dai fatti benché l'indagato avesse da 'anni ceduto le sue attività. Inoltre, già nell'ordinanza applicativa di misura il g.i.p. aveva rilevato la carenza del quadro probatorio e nessun ulteriore approfondimento investigativo era stato effettuato. Sarebbe poi illogica l'affermazione secondo cui, nell'interrogatorio reso dopo la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, l'indagato non avrebbe dato prova di aver preso coscienza del disvalore delle sue condotte.
3. Il ricorso è inammissibile. Il Tribunale ha rilevato che tutte le doglianze dell'appellante quali sopra riassunte erano già state vagliate e disattese in occasione del riesame proposto avverso l'ordinanza genetica - il cui provvedimento viene non a caso ampiamente riprodotto nell'ordinanza qui impugnata - sicché sul punto si è formato il c.d. giudicato endoprocessuale con conseguente impossibilità di riproporre le medesime questioni, anche se fondate su argomenti diversi da quelli presi in esame (S.U., n. 14535 del 19/12/2006, Librato, Rv. 235908), ciò che vale per le questioni esplicitamente o anche solo implicitamente dedotte (Sez. 5, n. 27710 del 04/05/2018, Bertocchi e a., Rv. 273648; Sez. 6, n. 23295 del 17/03/2015, Volpin, Rv. 263627) e per quelle che si pongono in rapporto di stretta derivazione logica con le prime (Sez. 6, n. 8900 del 16/01/2018, Persano, Rv. 272338). Secondo l'ordinanza impugnata, rispetto al tempo in cui era stata adottata l'ordinanza genetica - emessa il 5 aprile 2018 (ed eseguita il successivo 17 aprile) - nulla era cambiato alla data del 13 giugno 2018, allorquando è stata avanzata l'istanza di revoca o sostituzione di misura che ha originato questo procedimento e il ricorso, sul punto, è assolutamente generico, limitandosi a rievocare questioni relative all'attualità e concretezza delle esigenze cautelari, e, addirittura, alla carenza del quadro probatorio circa il fumus commissi delicti, che, per quanto detto, sono inammissibili.
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativannente fissata in Euro 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di €. 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 12 dicembre 2018. / Il Consigliere estensore Il Presidente „ Gia