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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XI, sentenza 05/01/2026, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 49/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 11, riunita in udienza il 16/07/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
PERLA PIETRO, Presidente e Relatore
CHIAPPINIELLO AGOSTINO, Giudice
SCARZELLA FABRIZIO, Giudice
in data 16/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2792/2022 depositato il 20/05/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ricorrente_1 2 - Via Canton, 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 Ferri - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13440/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 29 e pubblicata il 06/12/2021
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. 00157547 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L'Agenzia delle entrate Roma II, assistita e difesa nel presente giudizio ex lege ed elettivamente domiciliata come in atti, agisce in appello per la riforma della sentenza della Corte di Giustizia di 1° grado di Roma, indicata in epigrafe, con la quale è stato accolto il ricorso.
2. Il primo giudice ha sommariamente riassunto i fatti di causa e le contestazioni riguardanti l'emissione dell'atto impugnato avendo per oggetto l'istanza di rimborso, riguardante l'irpef dovuta per gli anni 2013-2015 non avendo l'inps applicato la ritenuta fiscale dei 9% prevista dall'art. 11, comma 6, del d. lgs n. 252/2005.
3. Ha poi succintamente descritto i motivi di ricorso, le controdeduzioni svolte dalla controparte in ordine ai motivi dell'impugnativa, le eccezioni e
contro
-eccezioni sollevate delle parti in causa nel corso del processo.
Ha precisato le norme applicabili in diritto a supporto della decisione.
4. Ha, altresì, compensato le spese del giudizio.
5. Affida ai seguenti motivi di appello la censura di tali statuizioni deducendone l'erroneità e domandandone la riforma nella parte in cui è stata respinta l'eccezione di inammissibilità per indeterminatezza dell'istanza di rimborso laddove la parte non indica gli elementi costitutivi a supporto della pretesa al fine di consentire all'Ufficio adito di valutare la fondatezza o meno della richiesta.
Inoltre, censura la sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art.23, commi 5 e 7 del D.lgs n. 252 del 2005, sul regime fiscale applicabile ai trattamenti di previdenza complementare e del comma 6 del medesimo articolo circa l'applicabilità dell'aliquota agevolata ivi prevista in favore dei pensionati del settore pubblico.
6. In ragione di tali motivi conclude nel chiedere, in via principale e nel merito, la riforma integrale della sentenza impugnata e, per l'effetto, confermare la legittimità dell'operato dell'Ente creditore, con vittoria delle spese e onorari di lite del doppio grado del giudizio.
7. Siccome intimato dall'appellante, si costituisce in giudizio per resistere al gravame con controdeduzioni la parte privata, la quale, si oppone integralmente alle censure svolte dall'appellante in relazione alla sentenza impugnata con richiesta della sua conferma in presenza di motivi e dei requisiti oggettivi e soggettivi dell'atto impugnato e fondatezza delle ragioni addotte.
Ribadisce la legittimità del proprio operato ed eccepisce, altresì, l'infondatezza e l'inefficacia dei motivi dedotti, con i quali si sollevano in appello i medesimi vizi già sollevati in primo grado.
8. Propone altresì appello incidentale nella parte in cui la sentenza di primo grado accoglie il rimborso degli anni di imposta dal 2013 al 2016, ma non riconosce il rimborso delle somme maturate successivamente alla richiesta di rimborso iniziale, cioè gli anni di imposta 2017, 2018, 2019 e 2020 riproponendo la richiesta già svolta in primo grado ovvero “Piaccia alla Ecc.ma Commissione accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla restituzione dell'IRPEF versata in più alla Agenzia delle Entrate Roma 6 sulla pensione in godimento PI n. P.IVA_1, non avendo l'INPS applicato, quale sostituto di imposta, su detta pensione la ritenuta fiscale del 9%, prevista dal citato art.11, comma 6, del DLGS
n.252/2005, con condanna della detta Agenzia delle Entrate, oltre all'aggiornamento mensile della pensione in esame, al pagamento in favore della ricorrente degli arretrati, risultanti dalle maggiori somme trattenute, a titolo di IRPEF, che decorreranno, ai sensi dell'art.38 del DPR 602/73 non più dal 1° maggio
2012, ma dal 3 aprile 2013, fino al 31dicembre 2020, con l'aggiunta degli interessi sino al soddisfo.
9. In ragione di tali motivi conclude nel chiedere in via preliminare la inammissibilità dell'appello proposto da Agenzia e, in via principale e nel merito, il rigetto dell'appello siccome infondato e conferma della sentenza appellata con vittoria delle spese e onorari di lite del presente giudizio.
10. All'odierna pubblica udienza, sentita l'esposizione del relatore sui fatti e sulle questioni oggetto della controversia, ammesse le parti costituite alla discussione, in presenza o da remoto, queste si riportano alle rispettive conclusioni in atti e ne chiedono l'accoglimento.
Il Collegio assume la controversia in decisione e delibera come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è infondato e va respinto.
Vanno ,preliminarmente, ricondotte nell'alveo delle richieste le questioni sottese alla varia giurisprudenza che le parti hanno sottoposto al collegio sulla questione.
La ricorrente è stata collocata in pensione in data 1.5.2012; con istanza del 28.3.2017, chiede all'erario il rimborso delle maggiori somme versate a titolo Irpef sulla pensione PI n. P.IVA_1 per violazione dell'art. 11, comma 6, del d.lgs n. 252/2005 per un importo annuo pari ad euro 509,99 moltiplicato per le annualità alla stessa spettanti a titolo di arretrati decorrenti dall'inizio del periodo pensionistico sino al 31/12/2016 unitamente all'aggiornamento mensile della pensione della quale è titolare. La richiesta è stata effettuata sulla base della normativa vigente che attesta che “Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari comunque erogate è operata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15% ridotta di una quota pari allo 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di sei punti percentuali”. Detta norma è entrata in vigore il 1° gennaio 2007.
Va, inoltre, respinta la questione preliminare di merito in ordine alla inammissibilità dell'istanza per indeterminatezza essendovi in essa precisate le ragioni del rimborso, le normative applicabili e l'importo richiesto a rimborso.
Va invece precisato il termine decadenziale entro il quale chiedere il rimborso decorrente non già dalla data di collocazione in pensione ma da quanto sono state operate le ritenute (così le s.u.) sino allo spirare del termine di 48 mesi;
gli effetti dell'istanza di rimborso saranno conteggiati al partire 03.04.2013 sino al
31.12.2016. Conseguentemente, l'appello incidentale deve essere respinto.
Riguardo alla questione di merito consistente nella richiesta di rimborso va sul punto riportato quanto già statuito dalla Corte costituzionale con la sent. n. 218/2019 ove “Il regime impositivo introdotto dal d.lgs. n.
252 del 2005 prevede che la prestazione erogata dal fondo pensione venga tassata con una ritenuta a titolo d'imposta e, quindi, in maniera distinta rispetto agli altri redditi del percipiente e senza concorrere a determinarne il reddito complessivo. Tuttavia, tale regime, come rilevato dal giudice rimettente, non si applica a tutti gli aderenti a forme pensionistiche complementari. Infatti, se per un verso l'art. 21, comma
8, del d.lgs. n. 252 del 2005 ha, in via generale, abrogato il d.lgs. n. 124 del 1993, per altro verso, il censurato successivo art. 23, comma 6, ha disposto che «[f]ino all'emanazione del decreto legislativo di attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettera p), della legge 23 agosto 2004, n. 243, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applica esclusivamente ed integralmente la previgente normativa». Con quest'ultima disposizione il legislatore delegato – prendendo atto della ormai sopraggiunta scadenza del termine di attuazione della delega contenuta nella menzionata lettera p) dell'art. 1, comma 2, della legge n. 243 del 2004 – ha quindi esplicitato che ai dipendenti pubblici dovesse applicarsi esclusivamente e integralmente la previgente normativa. La individuazione della specifica disciplina applicabile avviene, quindi, in ragione della natura del rapporto di lavoro dell'aderente a una forma di previdenza complementare e, precisamente, a seconda che egli dipenda da un'amministrazione pubblica o da un datore di lavoro privato. Dal 1° gennaio
2007, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 252 del 2005, per effetto della mancata attuazione dei principi e criteri direttivi di cui all'art. 1, comma 2, lettera p), della legge n. 243 del 2004, si è dunque originata una distinzione di disciplina con riferimento a vari istituti della previdenza complementare, tra cui il riscatto di una posizione individuale e il connesso regime tributario. Qui non è in questione l'esercizio incompleto della delega, che non comporterebbe di per sé violazione degli articoli 76 e 77 Cost., ove non determinasse «uno stravolgimento della legge di delegazione» (sentenza n. 149 del 2005 e ordinanza n.
283 del 2013).
La fattispecie in esame, infatti, è esclusivamente l'effetto riflesso della parziale attuazione della delega, che ha condotto al risultato normativo di discriminare due fattispecie caratterizzate da una sostanziale omogeneità, con violazione del principio dell'eguaglianza tributaria e una conseguente incidenza sul contesto sociale”.
Il rimborso, pertanto, e dovuto nella misura e per i tempi stabiliti in motivazione e l'ufficio erariale provvederà alla rideterminazione delle somme dovute.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione integrale delle spese del giudizio.
P.Q.M.
la Corte rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 16 luglio 2025.
Il Presidente estensore
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 11, riunita in udienza il 16/07/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
PERLA PIETRO, Presidente e Relatore
CHIAPPINIELLO AGOSTINO, Giudice
SCARZELLA FABRIZIO, Giudice
in data 16/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2792/2022 depositato il 20/05/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ricorrente_1 2 - Via Canton, 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 Ferri - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13440/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 29 e pubblicata il 06/12/2021
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. 00157547 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L'Agenzia delle entrate Roma II, assistita e difesa nel presente giudizio ex lege ed elettivamente domiciliata come in atti, agisce in appello per la riforma della sentenza della Corte di Giustizia di 1° grado di Roma, indicata in epigrafe, con la quale è stato accolto il ricorso.
2. Il primo giudice ha sommariamente riassunto i fatti di causa e le contestazioni riguardanti l'emissione dell'atto impugnato avendo per oggetto l'istanza di rimborso, riguardante l'irpef dovuta per gli anni 2013-2015 non avendo l'inps applicato la ritenuta fiscale dei 9% prevista dall'art. 11, comma 6, del d. lgs n. 252/2005.
3. Ha poi succintamente descritto i motivi di ricorso, le controdeduzioni svolte dalla controparte in ordine ai motivi dell'impugnativa, le eccezioni e
contro
-eccezioni sollevate delle parti in causa nel corso del processo.
Ha precisato le norme applicabili in diritto a supporto della decisione.
4. Ha, altresì, compensato le spese del giudizio.
5. Affida ai seguenti motivi di appello la censura di tali statuizioni deducendone l'erroneità e domandandone la riforma nella parte in cui è stata respinta l'eccezione di inammissibilità per indeterminatezza dell'istanza di rimborso laddove la parte non indica gli elementi costitutivi a supporto della pretesa al fine di consentire all'Ufficio adito di valutare la fondatezza o meno della richiesta.
Inoltre, censura la sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art.23, commi 5 e 7 del D.lgs n. 252 del 2005, sul regime fiscale applicabile ai trattamenti di previdenza complementare e del comma 6 del medesimo articolo circa l'applicabilità dell'aliquota agevolata ivi prevista in favore dei pensionati del settore pubblico.
6. In ragione di tali motivi conclude nel chiedere, in via principale e nel merito, la riforma integrale della sentenza impugnata e, per l'effetto, confermare la legittimità dell'operato dell'Ente creditore, con vittoria delle spese e onorari di lite del doppio grado del giudizio.
7. Siccome intimato dall'appellante, si costituisce in giudizio per resistere al gravame con controdeduzioni la parte privata, la quale, si oppone integralmente alle censure svolte dall'appellante in relazione alla sentenza impugnata con richiesta della sua conferma in presenza di motivi e dei requisiti oggettivi e soggettivi dell'atto impugnato e fondatezza delle ragioni addotte.
Ribadisce la legittimità del proprio operato ed eccepisce, altresì, l'infondatezza e l'inefficacia dei motivi dedotti, con i quali si sollevano in appello i medesimi vizi già sollevati in primo grado.
8. Propone altresì appello incidentale nella parte in cui la sentenza di primo grado accoglie il rimborso degli anni di imposta dal 2013 al 2016, ma non riconosce il rimborso delle somme maturate successivamente alla richiesta di rimborso iniziale, cioè gli anni di imposta 2017, 2018, 2019 e 2020 riproponendo la richiesta già svolta in primo grado ovvero “Piaccia alla Ecc.ma Commissione accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla restituzione dell'IRPEF versata in più alla Agenzia delle Entrate Roma 6 sulla pensione in godimento PI n. P.IVA_1, non avendo l'INPS applicato, quale sostituto di imposta, su detta pensione la ritenuta fiscale del 9%, prevista dal citato art.11, comma 6, del DLGS
n.252/2005, con condanna della detta Agenzia delle Entrate, oltre all'aggiornamento mensile della pensione in esame, al pagamento in favore della ricorrente degli arretrati, risultanti dalle maggiori somme trattenute, a titolo di IRPEF, che decorreranno, ai sensi dell'art.38 del DPR 602/73 non più dal 1° maggio
2012, ma dal 3 aprile 2013, fino al 31dicembre 2020, con l'aggiunta degli interessi sino al soddisfo.
9. In ragione di tali motivi conclude nel chiedere in via preliminare la inammissibilità dell'appello proposto da Agenzia e, in via principale e nel merito, il rigetto dell'appello siccome infondato e conferma della sentenza appellata con vittoria delle spese e onorari di lite del presente giudizio.
10. All'odierna pubblica udienza, sentita l'esposizione del relatore sui fatti e sulle questioni oggetto della controversia, ammesse le parti costituite alla discussione, in presenza o da remoto, queste si riportano alle rispettive conclusioni in atti e ne chiedono l'accoglimento.
Il Collegio assume la controversia in decisione e delibera come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è infondato e va respinto.
Vanno ,preliminarmente, ricondotte nell'alveo delle richieste le questioni sottese alla varia giurisprudenza che le parti hanno sottoposto al collegio sulla questione.
La ricorrente è stata collocata in pensione in data 1.5.2012; con istanza del 28.3.2017, chiede all'erario il rimborso delle maggiori somme versate a titolo Irpef sulla pensione PI n. P.IVA_1 per violazione dell'art. 11, comma 6, del d.lgs n. 252/2005 per un importo annuo pari ad euro 509,99 moltiplicato per le annualità alla stessa spettanti a titolo di arretrati decorrenti dall'inizio del periodo pensionistico sino al 31/12/2016 unitamente all'aggiornamento mensile della pensione della quale è titolare. La richiesta è stata effettuata sulla base della normativa vigente che attesta che “Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari comunque erogate è operata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15% ridotta di una quota pari allo 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di sei punti percentuali”. Detta norma è entrata in vigore il 1° gennaio 2007.
Va, inoltre, respinta la questione preliminare di merito in ordine alla inammissibilità dell'istanza per indeterminatezza essendovi in essa precisate le ragioni del rimborso, le normative applicabili e l'importo richiesto a rimborso.
Va invece precisato il termine decadenziale entro il quale chiedere il rimborso decorrente non già dalla data di collocazione in pensione ma da quanto sono state operate le ritenute (così le s.u.) sino allo spirare del termine di 48 mesi;
gli effetti dell'istanza di rimborso saranno conteggiati al partire 03.04.2013 sino al
31.12.2016. Conseguentemente, l'appello incidentale deve essere respinto.
Riguardo alla questione di merito consistente nella richiesta di rimborso va sul punto riportato quanto già statuito dalla Corte costituzionale con la sent. n. 218/2019 ove “Il regime impositivo introdotto dal d.lgs. n.
252 del 2005 prevede che la prestazione erogata dal fondo pensione venga tassata con una ritenuta a titolo d'imposta e, quindi, in maniera distinta rispetto agli altri redditi del percipiente e senza concorrere a determinarne il reddito complessivo. Tuttavia, tale regime, come rilevato dal giudice rimettente, non si applica a tutti gli aderenti a forme pensionistiche complementari. Infatti, se per un verso l'art. 21, comma
8, del d.lgs. n. 252 del 2005 ha, in via generale, abrogato il d.lgs. n. 124 del 1993, per altro verso, il censurato successivo art. 23, comma 6, ha disposto che «[f]ino all'emanazione del decreto legislativo di attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettera p), della legge 23 agosto 2004, n. 243, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applica esclusivamente ed integralmente la previgente normativa». Con quest'ultima disposizione il legislatore delegato – prendendo atto della ormai sopraggiunta scadenza del termine di attuazione della delega contenuta nella menzionata lettera p) dell'art. 1, comma 2, della legge n. 243 del 2004 – ha quindi esplicitato che ai dipendenti pubblici dovesse applicarsi esclusivamente e integralmente la previgente normativa. La individuazione della specifica disciplina applicabile avviene, quindi, in ragione della natura del rapporto di lavoro dell'aderente a una forma di previdenza complementare e, precisamente, a seconda che egli dipenda da un'amministrazione pubblica o da un datore di lavoro privato. Dal 1° gennaio
2007, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 252 del 2005, per effetto della mancata attuazione dei principi e criteri direttivi di cui all'art. 1, comma 2, lettera p), della legge n. 243 del 2004, si è dunque originata una distinzione di disciplina con riferimento a vari istituti della previdenza complementare, tra cui il riscatto di una posizione individuale e il connesso regime tributario. Qui non è in questione l'esercizio incompleto della delega, che non comporterebbe di per sé violazione degli articoli 76 e 77 Cost., ove non determinasse «uno stravolgimento della legge di delegazione» (sentenza n. 149 del 2005 e ordinanza n.
283 del 2013).
La fattispecie in esame, infatti, è esclusivamente l'effetto riflesso della parziale attuazione della delega, che ha condotto al risultato normativo di discriminare due fattispecie caratterizzate da una sostanziale omogeneità, con violazione del principio dell'eguaglianza tributaria e una conseguente incidenza sul contesto sociale”.
Il rimborso, pertanto, e dovuto nella misura e per i tempi stabiliti in motivazione e l'ufficio erariale provvederà alla rideterminazione delle somme dovute.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione integrale delle spese del giudizio.
P.Q.M.
la Corte rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 16 luglio 2025.
Il Presidente estensore