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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/04/2025, n. 622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 622 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N.13160/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.13160/2024 V.G. promossa da:
, (C.F. con il patrocinio dell'avv. LUTTATI Parte_1 C.F._1
CLAUDIA, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
e
, (C.F. con il patrocinio dell'avv. GATTUSO SALVINA, CP_1 C.F._2 presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I SInori e contraevano matrimonio in Torino il Parte_1 CP_1
22/04/2004.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n. 222 parte I Uff. 1, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004). Per_ Dal matrimonio è nata una figlia: il 23/01/2013.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di
Torino in data 19/04/2021.
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato il 27/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970
n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai SInori e Parte_1
i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione. CP_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA la figlia minore ad entrambi i genitori, con residenza e dimora abituale presso la madre in
Collegno (TO), Via Piave n. 36, con esercizio separato della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione. Per_ DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia , fatto salvo ogni diverso accordo con la madre collocataria, secondo il seguente regime:
a fine settimana alternati, dal sabato alle ore 10,30 alla domenica sera alle 22,00 con pernottamento presso l'abitazione paterna, oltre a: nella settimana con weekend di spettanza materna: dal martedì pomeriggio all'uscita di scuola fino al giovedì mattina con riaccompagnamento a scuola a cura del padre;
nella settimana con weekend di spettanza paterna: un pomeriggio infrasettimanale individuato nelle giornate di martedì oppure mercoledì oppure giovedì, dall'uscita di scuola fino alla mattina successiva con riaccompagnamento a scuola a cura del papà. Tale ultimo giorno settimanale dovrà essere individuato e comunicato alla madre entro il giorno 20 del mese precedente il soggiorno, in base ai turni di lavoro del padre e gli impegni scolastici della minore. La comunicazione dei giorni prescelti dovrà essere effettuata per iscritto a mezzo dei canali e-mail, whatsapp o sms in uso e ben noti alle parti.
pagina 2 di 4 Vacanze natalizie: la minore trascorrerà ad anni alterni: il 24.12 ed il 25.12 con la madre, il 26.12 con il padre, il 31.12 e il 01.01 con il padre e le restanti vacanze natalizie con le medesime modalità di visita, Per_ salvo diverso accordo tra le parti ed eSIenze di;
Vacanze pasquali: la minore trascorrerà metà delle vacanze pasquali ad anni alterni con ciascun genitore
(per l'anno 2025, il primo periodo di quattro giorni delle vacanze pasquali con la madre compreso il giorno di Pasqua e Lunedì dell'Angelo e il secondo fino alla ripresa scolastica con il padre, per l'anno
2026 con il padre il primo periodo seguendo gli stessi criteri di cui sopra, e così di seguito alternati negli anni successivi);
Vacanze estive: la minore trascorrerà con il padre e con la madre, salvo diverso accordo tra le parti, tre settimane anche non consecutive, in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31/05 di ciascun anno, mediante comunicazione scritta da effettuarsi utilizzando i seguenti recapiti anche tramite sms/whatsapp: CP_ per la SI.ra : cell. 3515221679, per il SI. cell. 3206660977; Pt_1 le successive settimane di vacanza estiva e di pausa scolastica saranno gestite con le consuete modalità previste nelle settimane feriali, salvo le tre settimane anche non consecutive spettanti ai genitori;
le festività nazionali (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre, ecc.), compresi i ponti, con ciascun genitore seguendo il principio dell'alternanza delle suddette date, salva diversa eSIenza Per_ lavorativa e accordo tra le parti;
il compleanno di con i genitori ad anni alternati, salvo diversa eSIenza e richiesta della minore.
Qualora il padre contravvenisse all'impegno preso entro il giorno 20 del mese precedente il soggiorno o ai giorni di sua spettanza individuati sulla base del presente accordo, questi si obbliga ad individuare e a sostenerne gli oneri di retribuzione di una baby-sitter che si prenderà cura della minore in sua assenza.
In ogni caso le spese per la baby-sitter non potranno mai essere imputate alla SInora quando la Pt_1 CP_ necessità del suo incarico dipenda dall'impossibilità del SI. ad osservare il calendario concordato ed, in ogni caso, non potranno mai essere decurtate dall'assegno di mantenimento corrisposto per la figlia Il padre provvederà a prelevare e a riaccompagnare la figlia minore presso il domicilio materno, tuttavia la madre, compatibilmente ai propri turni di lavoro, si obbliga a prelevare la minore presso il domicilio paterno nel week end di spettanza di quest'ultimo.
DISPONE che il SI. contribuisca al mantenimento della figlia mediante la CP_1 Per_2 corresponsione entro il cinque di ogni mese, con bonifico bancario su conto corrente intestato alla madre, della somma di € 400,00 con rivalutazione annuale secondo indici ISTAT a decorrere dal mese di maggio 2026, oltre al 50% delle spese mediche non coperte da S.S.N., al 50% delle spese scolastiche ed al 50% delle spese extrascolastiche, sportive, ludiche e ricreative, tutte concordate o necessitate e documentate facendo esplicito riferimento per l'individuazione dei singoli capitoli di spesa al Protocollo del Tribunale di Torino del 15/03/2016.
CP_ DA' ATTO che il SI. rinuncia alla richiesta della sua quota parte dell'Assegno Unico Universale che verrà percepito per intero dalla SI.ra , come avvenuto sinora. Pt_1
DA' ATTO che le parti si impegnano a collaborare, al fine di tutelare appieno le specifiche eSIenze e richieste della minore, nel mantenere rapporti continuativi con entrambi i genitori ed entrambi i rami parentali.
DA' ATTO che le parti si impegnano a fornire reciprocamente l'un l'altra un resoconto mensile, entro il giorno 5 del mese successivo, degli eventuali esborsi sostenuti per le spese straordinarie in relazione alla figlia, rendicontando con idonea e leggibile documentazione di spesa le suddette all'altra parte;
ciascuna parte si impegna a corrispondere alla parte che ha sostenuto la spesa straordinaria concordata e/o necessitata e urgente, ancorché documentata, la quota del 50% entro la fine del mese successivo a quello in cui ha ricevuto la comunicazione sopra indicata unitamente al contributo al mantenimento con specificazione delle voci di pagina 3 di 4 spesa nella causale con unico bonifico alle coordinate bancarie note e qui di seguito riportate: IBAN: IT 55
Q 02008 30689 000420152431 per la SI.ra ;– IBAN che verrà indicato entro giorni quindici dal Pt_1 CP_ deposito del presente atto per il SI.
DA' ATTO che le comunicazioni inerenti alle spese come sopra indicate dovranno effettuarsi tra le parti per iscritto utilizzando i seguenti recapiti anche tramite sms/whatsapp: per la SI.ra : cell 3515221679 per Pt_1 CP_ il SI. cell. 3206660977.
DISPONE che tutte le spese straordinarie, indipendentemente dall'importo, salvo quelle necessitate ed urgenti, siano previamente concordate fra i genitori con i modi e termini previsti dal Protocollo sulle spese straordinarie del Tribunale di Torino, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare.
DISPONE che le somme relative al mantenimento vengano versate dal padre, in via anticipata entro il giorno
5 del mese sul conto corrente in essere presso l'istituto di credito Unicredit Banca, coordinate IBAN: IT 55 Q
02008 30689 000420152431 intestato alla SI.ra . Pt_1
DA' ATTO che la SInora si impegna a comunicarne eventuali variazioni del suddetto conto corrente. Pt_1
DA' ATTO che entrambi i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente – con anticipo di 15 giorni rispetto al trasferimento – eventuali variazioni di indirizzo e dimora nonché di utenza telefonica al fine di consentire all'altro genitore di conoscere il luogo di residenza e dimora anche della figlia quando l'avrà ha con sé.
CP_ Per_ DA' ATTO che il SI. acconsente sin d'ora a che la SI.ra possa portare con sé la figlia in Pt_1 vacanza in Romania al fine di incontrare i parenti del ramo parentale materno e mantenere anche con essi rapporti SInificativi in ottemperanza a quanto previsto dalla legge con comunicazione al padre del luogo ed indirizzo preciso almeno 15 giorni prima della partenza;
il padre si impegna a fare altrettanto in occasione dei periodi di vacanza di sua spettanza con la minore.
DA' ATTO che ciascun genitore, nei giorni di visita esercitati dall'altro, potrà contattare telefonicamente la minore nella fascia oraria compresa fra le 18 e le 20 di ogni giorno, salvo emergenze.
DA' ATTO che avendo redditi propri, i coniugi rinunciano ad ogni reciproco mantenimento.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di ConSIlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 2/04/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.13160/2024 V.G. promossa da:
, (C.F. con il patrocinio dell'avv. LUTTATI Parte_1 C.F._1
CLAUDIA, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
e
, (C.F. con il patrocinio dell'avv. GATTUSO SALVINA, CP_1 C.F._2 presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I SInori e contraevano matrimonio in Torino il Parte_1 CP_1
22/04/2004.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n. 222 parte I Uff. 1, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004). Per_ Dal matrimonio è nata una figlia: il 23/01/2013.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di
Torino in data 19/04/2021.
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato il 27/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970
n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai SInori e Parte_1
i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione. CP_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA la figlia minore ad entrambi i genitori, con residenza e dimora abituale presso la madre in
Collegno (TO), Via Piave n. 36, con esercizio separato della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione. Per_ DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia , fatto salvo ogni diverso accordo con la madre collocataria, secondo il seguente regime:
a fine settimana alternati, dal sabato alle ore 10,30 alla domenica sera alle 22,00 con pernottamento presso l'abitazione paterna, oltre a: nella settimana con weekend di spettanza materna: dal martedì pomeriggio all'uscita di scuola fino al giovedì mattina con riaccompagnamento a scuola a cura del padre;
nella settimana con weekend di spettanza paterna: un pomeriggio infrasettimanale individuato nelle giornate di martedì oppure mercoledì oppure giovedì, dall'uscita di scuola fino alla mattina successiva con riaccompagnamento a scuola a cura del papà. Tale ultimo giorno settimanale dovrà essere individuato e comunicato alla madre entro il giorno 20 del mese precedente il soggiorno, in base ai turni di lavoro del padre e gli impegni scolastici della minore. La comunicazione dei giorni prescelti dovrà essere effettuata per iscritto a mezzo dei canali e-mail, whatsapp o sms in uso e ben noti alle parti.
pagina 2 di 4 Vacanze natalizie: la minore trascorrerà ad anni alterni: il 24.12 ed il 25.12 con la madre, il 26.12 con il padre, il 31.12 e il 01.01 con il padre e le restanti vacanze natalizie con le medesime modalità di visita, Per_ salvo diverso accordo tra le parti ed eSIenze di;
Vacanze pasquali: la minore trascorrerà metà delle vacanze pasquali ad anni alterni con ciascun genitore
(per l'anno 2025, il primo periodo di quattro giorni delle vacanze pasquali con la madre compreso il giorno di Pasqua e Lunedì dell'Angelo e il secondo fino alla ripresa scolastica con il padre, per l'anno
2026 con il padre il primo periodo seguendo gli stessi criteri di cui sopra, e così di seguito alternati negli anni successivi);
Vacanze estive: la minore trascorrerà con il padre e con la madre, salvo diverso accordo tra le parti, tre settimane anche non consecutive, in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31/05 di ciascun anno, mediante comunicazione scritta da effettuarsi utilizzando i seguenti recapiti anche tramite sms/whatsapp: CP_ per la SI.ra : cell. 3515221679, per il SI. cell. 3206660977; Pt_1 le successive settimane di vacanza estiva e di pausa scolastica saranno gestite con le consuete modalità previste nelle settimane feriali, salvo le tre settimane anche non consecutive spettanti ai genitori;
le festività nazionali (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre, ecc.), compresi i ponti, con ciascun genitore seguendo il principio dell'alternanza delle suddette date, salva diversa eSIenza Per_ lavorativa e accordo tra le parti;
il compleanno di con i genitori ad anni alternati, salvo diversa eSIenza e richiesta della minore.
Qualora il padre contravvenisse all'impegno preso entro il giorno 20 del mese precedente il soggiorno o ai giorni di sua spettanza individuati sulla base del presente accordo, questi si obbliga ad individuare e a sostenerne gli oneri di retribuzione di una baby-sitter che si prenderà cura della minore in sua assenza.
In ogni caso le spese per la baby-sitter non potranno mai essere imputate alla SInora quando la Pt_1 CP_ necessità del suo incarico dipenda dall'impossibilità del SI. ad osservare il calendario concordato ed, in ogni caso, non potranno mai essere decurtate dall'assegno di mantenimento corrisposto per la figlia Il padre provvederà a prelevare e a riaccompagnare la figlia minore presso il domicilio materno, tuttavia la madre, compatibilmente ai propri turni di lavoro, si obbliga a prelevare la minore presso il domicilio paterno nel week end di spettanza di quest'ultimo.
DISPONE che il SI. contribuisca al mantenimento della figlia mediante la CP_1 Per_2 corresponsione entro il cinque di ogni mese, con bonifico bancario su conto corrente intestato alla madre, della somma di € 400,00 con rivalutazione annuale secondo indici ISTAT a decorrere dal mese di maggio 2026, oltre al 50% delle spese mediche non coperte da S.S.N., al 50% delle spese scolastiche ed al 50% delle spese extrascolastiche, sportive, ludiche e ricreative, tutte concordate o necessitate e documentate facendo esplicito riferimento per l'individuazione dei singoli capitoli di spesa al Protocollo del Tribunale di Torino del 15/03/2016.
CP_ DA' ATTO che il SI. rinuncia alla richiesta della sua quota parte dell'Assegno Unico Universale che verrà percepito per intero dalla SI.ra , come avvenuto sinora. Pt_1
DA' ATTO che le parti si impegnano a collaborare, al fine di tutelare appieno le specifiche eSIenze e richieste della minore, nel mantenere rapporti continuativi con entrambi i genitori ed entrambi i rami parentali.
DA' ATTO che le parti si impegnano a fornire reciprocamente l'un l'altra un resoconto mensile, entro il giorno 5 del mese successivo, degli eventuali esborsi sostenuti per le spese straordinarie in relazione alla figlia, rendicontando con idonea e leggibile documentazione di spesa le suddette all'altra parte;
ciascuna parte si impegna a corrispondere alla parte che ha sostenuto la spesa straordinaria concordata e/o necessitata e urgente, ancorché documentata, la quota del 50% entro la fine del mese successivo a quello in cui ha ricevuto la comunicazione sopra indicata unitamente al contributo al mantenimento con specificazione delle voci di pagina 3 di 4 spesa nella causale con unico bonifico alle coordinate bancarie note e qui di seguito riportate: IBAN: IT 55
Q 02008 30689 000420152431 per la SI.ra ;– IBAN che verrà indicato entro giorni quindici dal Pt_1 CP_ deposito del presente atto per il SI.
DA' ATTO che le comunicazioni inerenti alle spese come sopra indicate dovranno effettuarsi tra le parti per iscritto utilizzando i seguenti recapiti anche tramite sms/whatsapp: per la SI.ra : cell 3515221679 per Pt_1 CP_ il SI. cell. 3206660977.
DISPONE che tutte le spese straordinarie, indipendentemente dall'importo, salvo quelle necessitate ed urgenti, siano previamente concordate fra i genitori con i modi e termini previsti dal Protocollo sulle spese straordinarie del Tribunale di Torino, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare.
DISPONE che le somme relative al mantenimento vengano versate dal padre, in via anticipata entro il giorno
5 del mese sul conto corrente in essere presso l'istituto di credito Unicredit Banca, coordinate IBAN: IT 55 Q
02008 30689 000420152431 intestato alla SI.ra . Pt_1
DA' ATTO che la SInora si impegna a comunicarne eventuali variazioni del suddetto conto corrente. Pt_1
DA' ATTO che entrambi i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente – con anticipo di 15 giorni rispetto al trasferimento – eventuali variazioni di indirizzo e dimora nonché di utenza telefonica al fine di consentire all'altro genitore di conoscere il luogo di residenza e dimora anche della figlia quando l'avrà ha con sé.
CP_ Per_ DA' ATTO che il SI. acconsente sin d'ora a che la SI.ra possa portare con sé la figlia in Pt_1 vacanza in Romania al fine di incontrare i parenti del ramo parentale materno e mantenere anche con essi rapporti SInificativi in ottemperanza a quanto previsto dalla legge con comunicazione al padre del luogo ed indirizzo preciso almeno 15 giorni prima della partenza;
il padre si impegna a fare altrettanto in occasione dei periodi di vacanza di sua spettanza con la minore.
DA' ATTO che ciascun genitore, nei giorni di visita esercitati dall'altro, potrà contattare telefonicamente la minore nella fascia oraria compresa fra le 18 e le 20 di ogni giorno, salvo emergenze.
DA' ATTO che avendo redditi propri, i coniugi rinunciano ad ogni reciproco mantenimento.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di ConSIlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 2/04/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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