Art. 32.
Il concessionario deve corrispondere anticipatamente allo Stato, per ciascun anno di durata della concessione, un canone di lire quaranta per ogni ettaro dell'area compresa nella concessione.
In caso di decadenza o rinunzia totale o parziale e' comunque dovuto il canone per l'anno in corso.
Il concessionario deve corrispondere anticipatamente allo Stato, per ciascun anno di durata della concessione, un canone di lire quaranta per ogni ettaro dell'area compresa nella concessione.
In caso di decadenza o rinunzia totale o parziale e' comunque dovuto il canone per l'anno in corso.