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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 15/05/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1034/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nuoro
SEZIONE COLLEGIALE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Tiziana Longu Presidente rel. dott.ssa Francesca Lecis Giudice dott. Cosimo Gabbani Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1034/2022, promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. SINI Parte_1 C.F._1
PIETRO MARIA, elettivamente domiciliato in VIA ROMA N. 71 SASSARI presso lo studio del difensore
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. SERRA GIOVANNA, elettivamente domiciliata in CORSO GARIBALDI
N. 63 NUORO presso lo studio del difensore
CONVENUTA
con l'intervento del Pubblico Ministero
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 07.10.2022 ha esposto di aver contratto Parte_1 matrimonio con in data 07.09.1986 in ON;
che dall'unione è nato Controparte_1 il figlio ormai maggiorenne;
che con sentenza n. 439/2016 il Tribunale di Persona_1
Nuoro ha disposto la separazione personale dei coniugi, assegnando a la casa Parte_1 familiare costituita dall'appartamento in ON, via Gioberti n. 7, piano primo e ponendo a carico del marito un assegno per il mantenimento della moglie di € 200,00 mensili, da corrispondere con decorrenza dalla data della domanda entro i primi cinque giorni di ogni mese e rivalutato annualmente sulla base degli indici ISTAT;
che il ricorrente versa in uno stato di invalidità pari all'80% che comporta un aumento delle spese sanitarie e l'impossibilità di attendere alle ordinarie occupazioni domestiche e, dunque, la necessità di rivolgersi a personale esterno retribuito;
che percepisce una pensione inferiore a € 1.200,00 mensili, laddove il suo stipendio durante l'attività lavorativa era pari a € 1.400,00 euro mensili, oltre alla tredicesima mensilità; che con la pensione deve far fronte al mantenimento del figlio Persona_1 disoccupato, e alle spese domestiche incrementate per il suo stato di invalidità e per il notorio aumento delle tariffe di fornitura di energia elettrica e delle spese di riscaldamento;
che la casa coniugale è costituita da un immobile sito in ON, nella via Gioberti, con un doppio ingresso, che si sviluppa in due piani;
che il primo piano è abitato dal ricorrente e da suo figlio, mentre il secondo è occupato, quanto ad un locale, da che nel corso del Controparte_1 giudizio di separazione il ha acconsentito a tale occupazione affinché la potesse Pt_1 CP_1 utilizzare uno dei locali ricompresi nella casa coniugale per poter svolgere la propria attività di parrucchiera;
che tuttavia la convenuta non ha mai esercitato alcuna attività commerciale, né ha mai attivato alcuna utenza idrica o elettrica a suo nome;
che la stessa si reca saltuariamente nel locale, ove usa l'energia elettrica del ricorrente;
che il locale sarebbe di grande utilità per il
, che lo potrebbe utilizzare come deposito per il legnatico necessario per riscaldare la casa, Pt_1 anziché depositarlo presso un terzo e trasportarlo giornalmente.
Ciò premesso, il ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con revocarsi l'assegno di mantenimento Controparte_1 disposto in sede di separazione con la sentenza n. 439/2016 del Tribunale Civile di Nuoro a favore della sig.ra revocarsi l'assegnazione del locale ricompreso Controparte_1 nella casa coniugale disposto con la sentenza n. 439/2016 e, per l'effetto, assegnarsi integralmente al ricorrente l'intera casa coniugale sita in ON nella via Gioberti n. 7.
Con memoria difensiva depositata l'11.01.2023 si è costituita Controparte_1
la quale ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto
[...] con il;
porsi a carico del l'obbligo di versare un assegno mensile dell'importo di € Pt_1 Pt_1
300,00 da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat;
disporsi a carico del Pt_1
l'obbligo del versamento della percentuale pari al 40% dell'indennità di fine rapporto riferibile agli anni dal 1986 al 2016, in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio;
assegnarsi il piano terra dell'immobile sito a ON in via Gioberti, già di proprietà di entrambi i coniugi, alla sig.ra CP_1
Pag. 2 di 8 La convenuta ha dedotto che il sig. gode di una certa stabilità economica dovuta al Pt_1 suo collocamento in pensione, che gli garantisce una somma mensile pari a € 1.200,00; che durante la sua attività lavorativa egli ha maturato il TFR che ha portato a un incremento del suo patrimonio;
che il TFR è maturato durante gli anni di matrimonio e la ha pertanto diritto CP_1 alla quota pari al 40% dell'indennità totale come previsto per legge;
che il è divenuto uno Pt_1 scrittore e può contare su un apporto economico derivato dai proventi della vendita del suo libro romanzo;
che il può altresì contare sul supporto economico del figlio con il quale Pt_1 Per_1 convive e dal quale viene sostenuto e agevolato negli spostamenti per le visite mediche e per quanto necessario nel quotidiano;
che il ricorrente non deve affrontare i costi del canone locatizio, posto che gli è stato assegnato in sede di separazione il primo piano dell'abitazione coniugale;
che la invece non dispone di un proprio reddito ed è supportata dalla sorella e CP_1 dal fratello, che provvedono alle sue primarie esigenze di vita;
che la convenuta non svolge alcuna attività lavorativa dal 2014, allorché le è stato diagnosticato un carcinoma mammario duttale infiltrante;
che nel gennaio 2020 la commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile di Sassari l'ha riconosciuta invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 75% e, pertanto, le è stato erogato dall' un assegno di invalidità CP_2 pari a € 290,00 al mese, poi revocato nel 2022, quando, considerato il follow up negativo per ripresa di malattia, è stata riconosciuta invalida nella percentuale del 45%; che attualmente la non percepisce alcun emolumento da parte dell' ; che la grave malattia ha CP_1 CP_2 fortemente compromesso la capacità di svolgere attività lavorativa, anche per il permanere di uno stato ansioso e depressivo;
che, tenuto conto della condizione personale della resistente, permane la necessità di porre in capo al sig. l'obbligo della corresponsione dell'assegno Pt_1 mensile non inferiore a € 300,00 mensili in favore della che quest'ultima non ha una CP_1 propria abitazione ma vive nella casa della madre, di cui è proprietaria unitamente alla sorella e al fratello per la quota di 1/3, e non ha un reddito che le consenta di pagare un canone di locazione;
che l'abitazione sita in ON alla via Gioberti è di proprietà dei coniugi – Pt_1 per averla acquistata con l'apporto economico di entrambi durante il matrimonio;
che il CP_1
non ha mai restituito alla moglie il mobilio e gli effetti personali che si trovano nella casa Pt_1 coniugale, e ha tenuto per sé l'autoveicolo di proprietà dei coniugi senza corrispondere alcunché alla resistente.
Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, adottati i provvedimenti presidenziali ed esperita la prova per testi, con le note scritte depositate in vista dell'udienza del
18.12.2024, entrambe le parti hanno confermato le conclusioni rassegnate.
Il Pubblico Ministero ha concluso esprimendo parere favorevole alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle stesse condizioni previste nella sentenza di separazione n. 439 del 2016, resa in data 24/6/2016.
Pag. 3 di 8 Il Giudice ha rimesso la causa al Collegio, concedendo alle parti i termini di legge per il deposito di comparse e repliche.
1) La domanda volta a dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Come risulta dai documenti depositati, con sentenza n. 439/2016 pubblicata in data
24.06.2016, il Tribunale di Nuoro ha dichiarato la separazione dei coniugi. Dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale è decorso il termine superiore a 12 mesi. Come hanno dichiarato le parti, da allora i coniugi hanno sempre vissuto separati.
Pertanto, devono ritenersi sussistenti i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) L.
898/1970.
2) La domanda avanzata dalla parte ricorrente volta ad ottenere l'assegnazione della casa coniugale non può essere accolta.
Il provvedimento di assegnazione della casa coniugale in sede di divorzio, come desumibile dall'art. 6, comma 6, della legge n. 898 del 1970 - analogamente a quanto previsto, in materia di separazione - è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori: tale “ratio” protettiva, che tutela l'interesse dei figli a permanere nell'ambito domestico in cui sono cresciuti, non è configurabile in presenza di figli economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso cui non sussiste alcuna esigenza di speciale protezione (Cass., n. 3015/2018).
Nel caso di specie, il ricorrente ha dichiarato che il figlio, nato il [...], lavora saltuariamente come operaio. Sentito all'udienza del 1° febbraio 2024 Parte_2 ha affermato di aver lavorato nel 2021 e nel 2023, di essere alla ricerca di un lavoro e che il padre provvede al suo mantenimento.
Sotto il profilo giuridico va evidenziato che ai fini del riconoscimento del diritto all'assegnazione della casa coniugale, è necessario valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere di tale diritto, fermo restando che lo stesso non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni (Cass., n. 17183/2020).
Nel caso di specie, non è stato allegato, né risulta che ormai Parte_2 trentaseienne, stia seguendo un percorso di studi, né che abbia seguito un percorso professionale e che sia trascorso un lasso di tempo breve dalla sua conclusione necessario per trovare un lavoro corrispondente al titolo conseguito. Lo stesso peraltro ha confermato di essere inserito
Pag. 4 di 8 nell'ambiente lavorativo avendo già svolto lavori saltuari. Non risulta, né è stato allegato, che la mancanza di autosufficienza economica derivi da condizioni di debolezza delle capacità personali del figlio o da altre difficoltà. Di conseguenza, considerata l'età di Parte_2
, le capacità lavorative dello stesso e lo svolgimento di lavori a tempo determinato, deve
[...] ritenersi che lo stesso sia autosufficiente sotto il profilo economico o comunque si trovi nelle condizioni per acquisire l'autosufficienza economica.
Pertanto, la domanda avanzata dal ricorrente volta ad ottenere l'assegnazione della casa coniugale non può essere accolta.
Per gli stessi motivi non può essere accolta la domanda di parte convenuta volta ad ottenere l'assegnazione del piano terra dell'immobile sito in ON.
3) La domanda avanzata dalla convenuta volta al riconoscimento a suo favore dell'assegno di mantenimento è fondata e va accolta.
Secondo l'orientamento più recente seguito dalla giurisprudenza, ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno divorzile si deve tenere conto della funzione assistenziale e, a determinate condizioni, anche compensativo-perequativa cui tale assegno assolve. Da ciò consegue che, nel valutare l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge che ne faccia richiesta, o l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, si deve tener conto, utilizzando i criteri di cui all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, sia della impossibilità di vivere autonomamente e dignitosamente da parte di quest'ultimo e sia della necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, senza che abbiano rilievo, da soli, lo squilibrio economico tra le parti e l'alto livello reddituale dell'altro ex coniuge, tenuto conto che la differenza reddituale è coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, ma è irrilevante ai fini della determinazione dell'assegno, e l'entità del reddito dell'altro ex coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze (Cass., n.
21234/2019). In particolare il contributo non è volto a conseguire l'autosufficienza economica del richiedente sulla base di un parametro astratto, bensì un livello reddituale adeguato al contributo fornito alla vita familiare in concreto, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate, fermo restando che la funzione equilibratrice non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio di famiglia e di quello personale degli ex coniugi (Cass., n. 5603/2020; Cass., n. 21234/2019; Cass., n.
28936/2022). In assenza di prova del nesso causale tra lo squilibrio della situazione reddituale e patrimoniale delle parti e il sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, l'assegno può giustificarsi solo per esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili
Pag. 5 di 8 laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive (Cass., n. 26520/2024).
Nel caso di specie, la sig.ra ha dichiarato di vivere nella casa di proprietà dei CP_1 genitori, di cui è comproprietaria nella misura di 1/3; di venire aiutata nelle spese dai suoi fratelli;
di non lavorare;
di aver percepito l'assegno di invalidità che le è stato revocato nel giugno 2022 e di non percepire il reddito di cittadinanza. Secondo ciò che risulta dalla documentazione allegata, la Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità, in seguito alla visita del 22.06.2022, ha riconosciuto la convenuta invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 46%.
Dall'attestazione ISEE della sig.ra del 2022 risulta un reddito complessivo di € CP_1
4.500,00.
La teste sorella della resistente, ha dichiarato che quest'ultima ha smesso di Tes_1 lavorare nel 2014, allorché le è stato diagnosticato un carcinoma mammario duttale infiltrante, che viene aiutata dal fratello e della sorella, da cui riceve tra i 300 e i 400 euro al mese, e che la di ON le fornisce mensilmente un pacco di generi alimentari. L'assistenza da parte CP_3 della dal 2014 è stata confermata in una dichiarazione sottoscritta del Presidente della CP_3 di ON (v. doc. 3 fasc. ricorrente). CP_3
ha dichiarato di vivere nella casa coniugale di sua proprietà insieme al Parte_1 figlio;
come risulta dalla documentazione prodotta, il ricorrente percepisce la Persona_1 pensione mensile di circa € 1.200,00-1.300,00 (v. cedolini depositati). CP_2
Sulla base di tali elementi, deve ritenersi dimostrato che la sig.ra sia disoccupata, CP_1 non percepisca alcun sussidio, tanto che la stessa ha bisogno dell'aiuto dei familiari e della e non sia in grado di reperire agevolmente un lavoro sia per le condizioni di salute, CP_3 essendo invalida nella misura del 45%, sia per l'età (64 anni). Deve ritenersi pertanto che la signora non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e non possa procurarseli CP_1 per ragioni oggettive.
Alla luce dei principi giuridici sopra richiamati, tenuto conto del significativo squilibrio delle condizioni patrimoniali delle parti, della necessità di consentire al coniuge più debole un'esistenza libera e dignitosa, della durata del matrimonio (30 anni) nel corso del quale la signora ha svolto attività lavorativa sino al 2014, contribuendo alla formazione del CP_1 patrimonio comune, si ritiene che debba essere riconosciuto ad il Controparte_1 diritto all'assegno di divorzio, da quantificarsi nella misura di € 200,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli Indici Istat, e da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese.
4) La domanda volta a ottenere il pagamento in favore della resistente della quota del
TFR spettante al ricorrente non può essere accolta.
Pag. 6 di 8 Secondo ciò che dispone l'art. 12 bis della L. 898/1970, il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze, e in quanto sia titolare di assegno divorzile, a una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza.
Come ha evidenziato la giurisprudenza, il diritto all'indennità deve ritenersi attribuibile ove il TFR sia maturato dopo la proposizione della domanda di divorzio;
infatti, poiché la ratio della norma è quella di correlare il diritto alla quota di indennità alla percezione dell'assegno divorzile che in astratto sorge, ove spettante, contestualmente alla domanda di divorzio, ne deriva che, ove l'indennità sia percepita dall'avente diritto dopo la domanda di divorzio,
l'attribuzione del diritto alla quota di TFR è riconnessa al definitivo riconoscimento giudiziario della concreta spettanza dell'assegno (Cass., n. 7239/2018; Cass. n. 14129/2014; Tribunale
Roma n. 94 del 01.10.2021). In ordine al momento in cui nasce il diritto all'ottenimento della quota del TFR è consolidata l'opinione della giurisprudenza, secondo cui tale diritto sorge e può essere azionato quanto cessa il rapporto di lavoro (v. Cass., n. 34050/2021).
Occorre tuttavia che la percezione del TFR da parte dell'ex coniuge intervenga dopo la proposizione della domanda: l'art. 12 bis che attribuisce al coniuge a cui sia riconosciuto l'assegno di divorzio e non sia passato a nuove nozze il diritto alla quota di indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge “anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza deve essere interpretato nel senso che il diritto alla quota sorge soltanto quando l'indennità è maturata al momento o dopo la proposizione della domanda (con conseguente insussistenza del diritto se l'indennità è maturata anteriormente a tale momento)” (Cass., n. 17154/2023).
Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta risulta che il diritto del sig. Pt_1 all'indennità di fine rapporto è maturata in data antecedente rispetto alla proposizione della domanda introduttiva del giudizio di divorzio (dai cedolini il ricorrente risulta in pensione CP_2 almeno dal mese di gennaio 2022, mentre il ricorso per divorzio è stato depositato in data
07.10.2022). Da ciò consegue l'inapplicabilità della disposizione di cui all'art. 12-bis L.
898/1970.
5) Considerata la soccombenza reciproca, le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 in data 07.09.1986, trascritto nel registro degli atti di matrimonio CP_1 Controparte_1
Pag. 7 di 8 dell'Ufficio di Stato Civile del comune di ON all'atto n. 17, parte 2, serie A, anno 1986, ufficio 1;
2) ordina all'Ufficio dello stato civile di procedere all'annotazione della sentenza;
3) pone a carico di il pagamento della somma mensile di euro 200,00, da Parte_1 rivalutarsi annualmente sulla base degli Indici Istat, a titolo di assegno divorzile da versarsi in favore della sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese;
CP_1
4) respinge le altre domande avanzate dalle parti;
5) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Nuoro il 15 maggio 2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Tiziana Longu
Pag. 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nuoro
SEZIONE COLLEGIALE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Tiziana Longu Presidente rel. dott.ssa Francesca Lecis Giudice dott. Cosimo Gabbani Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1034/2022, promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. SINI Parte_1 C.F._1
PIETRO MARIA, elettivamente domiciliato in VIA ROMA N. 71 SASSARI presso lo studio del difensore
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. SERRA GIOVANNA, elettivamente domiciliata in CORSO GARIBALDI
N. 63 NUORO presso lo studio del difensore
CONVENUTA
con l'intervento del Pubblico Ministero
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 07.10.2022 ha esposto di aver contratto Parte_1 matrimonio con in data 07.09.1986 in ON;
che dall'unione è nato Controparte_1 il figlio ormai maggiorenne;
che con sentenza n. 439/2016 il Tribunale di Persona_1
Nuoro ha disposto la separazione personale dei coniugi, assegnando a la casa Parte_1 familiare costituita dall'appartamento in ON, via Gioberti n. 7, piano primo e ponendo a carico del marito un assegno per il mantenimento della moglie di € 200,00 mensili, da corrispondere con decorrenza dalla data della domanda entro i primi cinque giorni di ogni mese e rivalutato annualmente sulla base degli indici ISTAT;
che il ricorrente versa in uno stato di invalidità pari all'80% che comporta un aumento delle spese sanitarie e l'impossibilità di attendere alle ordinarie occupazioni domestiche e, dunque, la necessità di rivolgersi a personale esterno retribuito;
che percepisce una pensione inferiore a € 1.200,00 mensili, laddove il suo stipendio durante l'attività lavorativa era pari a € 1.400,00 euro mensili, oltre alla tredicesima mensilità; che con la pensione deve far fronte al mantenimento del figlio Persona_1 disoccupato, e alle spese domestiche incrementate per il suo stato di invalidità e per il notorio aumento delle tariffe di fornitura di energia elettrica e delle spese di riscaldamento;
che la casa coniugale è costituita da un immobile sito in ON, nella via Gioberti, con un doppio ingresso, che si sviluppa in due piani;
che il primo piano è abitato dal ricorrente e da suo figlio, mentre il secondo è occupato, quanto ad un locale, da che nel corso del Controparte_1 giudizio di separazione il ha acconsentito a tale occupazione affinché la potesse Pt_1 CP_1 utilizzare uno dei locali ricompresi nella casa coniugale per poter svolgere la propria attività di parrucchiera;
che tuttavia la convenuta non ha mai esercitato alcuna attività commerciale, né ha mai attivato alcuna utenza idrica o elettrica a suo nome;
che la stessa si reca saltuariamente nel locale, ove usa l'energia elettrica del ricorrente;
che il locale sarebbe di grande utilità per il
, che lo potrebbe utilizzare come deposito per il legnatico necessario per riscaldare la casa, Pt_1 anziché depositarlo presso un terzo e trasportarlo giornalmente.
Ciò premesso, il ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con revocarsi l'assegno di mantenimento Controparte_1 disposto in sede di separazione con la sentenza n. 439/2016 del Tribunale Civile di Nuoro a favore della sig.ra revocarsi l'assegnazione del locale ricompreso Controparte_1 nella casa coniugale disposto con la sentenza n. 439/2016 e, per l'effetto, assegnarsi integralmente al ricorrente l'intera casa coniugale sita in ON nella via Gioberti n. 7.
Con memoria difensiva depositata l'11.01.2023 si è costituita Controparte_1
la quale ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto
[...] con il;
porsi a carico del l'obbligo di versare un assegno mensile dell'importo di € Pt_1 Pt_1
300,00 da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat;
disporsi a carico del Pt_1
l'obbligo del versamento della percentuale pari al 40% dell'indennità di fine rapporto riferibile agli anni dal 1986 al 2016, in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio;
assegnarsi il piano terra dell'immobile sito a ON in via Gioberti, già di proprietà di entrambi i coniugi, alla sig.ra CP_1
Pag. 2 di 8 La convenuta ha dedotto che il sig. gode di una certa stabilità economica dovuta al Pt_1 suo collocamento in pensione, che gli garantisce una somma mensile pari a € 1.200,00; che durante la sua attività lavorativa egli ha maturato il TFR che ha portato a un incremento del suo patrimonio;
che il TFR è maturato durante gli anni di matrimonio e la ha pertanto diritto CP_1 alla quota pari al 40% dell'indennità totale come previsto per legge;
che il è divenuto uno Pt_1 scrittore e può contare su un apporto economico derivato dai proventi della vendita del suo libro romanzo;
che il può altresì contare sul supporto economico del figlio con il quale Pt_1 Per_1 convive e dal quale viene sostenuto e agevolato negli spostamenti per le visite mediche e per quanto necessario nel quotidiano;
che il ricorrente non deve affrontare i costi del canone locatizio, posto che gli è stato assegnato in sede di separazione il primo piano dell'abitazione coniugale;
che la invece non dispone di un proprio reddito ed è supportata dalla sorella e CP_1 dal fratello, che provvedono alle sue primarie esigenze di vita;
che la convenuta non svolge alcuna attività lavorativa dal 2014, allorché le è stato diagnosticato un carcinoma mammario duttale infiltrante;
che nel gennaio 2020 la commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile di Sassari l'ha riconosciuta invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 75% e, pertanto, le è stato erogato dall' un assegno di invalidità CP_2 pari a € 290,00 al mese, poi revocato nel 2022, quando, considerato il follow up negativo per ripresa di malattia, è stata riconosciuta invalida nella percentuale del 45%; che attualmente la non percepisce alcun emolumento da parte dell' ; che la grave malattia ha CP_1 CP_2 fortemente compromesso la capacità di svolgere attività lavorativa, anche per il permanere di uno stato ansioso e depressivo;
che, tenuto conto della condizione personale della resistente, permane la necessità di porre in capo al sig. l'obbligo della corresponsione dell'assegno Pt_1 mensile non inferiore a € 300,00 mensili in favore della che quest'ultima non ha una CP_1 propria abitazione ma vive nella casa della madre, di cui è proprietaria unitamente alla sorella e al fratello per la quota di 1/3, e non ha un reddito che le consenta di pagare un canone di locazione;
che l'abitazione sita in ON alla via Gioberti è di proprietà dei coniugi – Pt_1 per averla acquistata con l'apporto economico di entrambi durante il matrimonio;
che il CP_1
non ha mai restituito alla moglie il mobilio e gli effetti personali che si trovano nella casa Pt_1 coniugale, e ha tenuto per sé l'autoveicolo di proprietà dei coniugi senza corrispondere alcunché alla resistente.
Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, adottati i provvedimenti presidenziali ed esperita la prova per testi, con le note scritte depositate in vista dell'udienza del
18.12.2024, entrambe le parti hanno confermato le conclusioni rassegnate.
Il Pubblico Ministero ha concluso esprimendo parere favorevole alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle stesse condizioni previste nella sentenza di separazione n. 439 del 2016, resa in data 24/6/2016.
Pag. 3 di 8 Il Giudice ha rimesso la causa al Collegio, concedendo alle parti i termini di legge per il deposito di comparse e repliche.
1) La domanda volta a dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Come risulta dai documenti depositati, con sentenza n. 439/2016 pubblicata in data
24.06.2016, il Tribunale di Nuoro ha dichiarato la separazione dei coniugi. Dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale è decorso il termine superiore a 12 mesi. Come hanno dichiarato le parti, da allora i coniugi hanno sempre vissuto separati.
Pertanto, devono ritenersi sussistenti i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) L.
898/1970.
2) La domanda avanzata dalla parte ricorrente volta ad ottenere l'assegnazione della casa coniugale non può essere accolta.
Il provvedimento di assegnazione della casa coniugale in sede di divorzio, come desumibile dall'art. 6, comma 6, della legge n. 898 del 1970 - analogamente a quanto previsto, in materia di separazione - è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori: tale “ratio” protettiva, che tutela l'interesse dei figli a permanere nell'ambito domestico in cui sono cresciuti, non è configurabile in presenza di figli economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso cui non sussiste alcuna esigenza di speciale protezione (Cass., n. 3015/2018).
Nel caso di specie, il ricorrente ha dichiarato che il figlio, nato il [...], lavora saltuariamente come operaio. Sentito all'udienza del 1° febbraio 2024 Parte_2 ha affermato di aver lavorato nel 2021 e nel 2023, di essere alla ricerca di un lavoro e che il padre provvede al suo mantenimento.
Sotto il profilo giuridico va evidenziato che ai fini del riconoscimento del diritto all'assegnazione della casa coniugale, è necessario valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere di tale diritto, fermo restando che lo stesso non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni (Cass., n. 17183/2020).
Nel caso di specie, non è stato allegato, né risulta che ormai Parte_2 trentaseienne, stia seguendo un percorso di studi, né che abbia seguito un percorso professionale e che sia trascorso un lasso di tempo breve dalla sua conclusione necessario per trovare un lavoro corrispondente al titolo conseguito. Lo stesso peraltro ha confermato di essere inserito
Pag. 4 di 8 nell'ambiente lavorativo avendo già svolto lavori saltuari. Non risulta, né è stato allegato, che la mancanza di autosufficienza economica derivi da condizioni di debolezza delle capacità personali del figlio o da altre difficoltà. Di conseguenza, considerata l'età di Parte_2
, le capacità lavorative dello stesso e lo svolgimento di lavori a tempo determinato, deve
[...] ritenersi che lo stesso sia autosufficiente sotto il profilo economico o comunque si trovi nelle condizioni per acquisire l'autosufficienza economica.
Pertanto, la domanda avanzata dal ricorrente volta ad ottenere l'assegnazione della casa coniugale non può essere accolta.
Per gli stessi motivi non può essere accolta la domanda di parte convenuta volta ad ottenere l'assegnazione del piano terra dell'immobile sito in ON.
3) La domanda avanzata dalla convenuta volta al riconoscimento a suo favore dell'assegno di mantenimento è fondata e va accolta.
Secondo l'orientamento più recente seguito dalla giurisprudenza, ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno divorzile si deve tenere conto della funzione assistenziale e, a determinate condizioni, anche compensativo-perequativa cui tale assegno assolve. Da ciò consegue che, nel valutare l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge che ne faccia richiesta, o l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, si deve tener conto, utilizzando i criteri di cui all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, sia della impossibilità di vivere autonomamente e dignitosamente da parte di quest'ultimo e sia della necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, senza che abbiano rilievo, da soli, lo squilibrio economico tra le parti e l'alto livello reddituale dell'altro ex coniuge, tenuto conto che la differenza reddituale è coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, ma è irrilevante ai fini della determinazione dell'assegno, e l'entità del reddito dell'altro ex coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze (Cass., n.
21234/2019). In particolare il contributo non è volto a conseguire l'autosufficienza economica del richiedente sulla base di un parametro astratto, bensì un livello reddituale adeguato al contributo fornito alla vita familiare in concreto, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate, fermo restando che la funzione equilibratrice non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio di famiglia e di quello personale degli ex coniugi (Cass., n. 5603/2020; Cass., n. 21234/2019; Cass., n.
28936/2022). In assenza di prova del nesso causale tra lo squilibrio della situazione reddituale e patrimoniale delle parti e il sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, l'assegno può giustificarsi solo per esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili
Pag. 5 di 8 laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive (Cass., n. 26520/2024).
Nel caso di specie, la sig.ra ha dichiarato di vivere nella casa di proprietà dei CP_1 genitori, di cui è comproprietaria nella misura di 1/3; di venire aiutata nelle spese dai suoi fratelli;
di non lavorare;
di aver percepito l'assegno di invalidità che le è stato revocato nel giugno 2022 e di non percepire il reddito di cittadinanza. Secondo ciò che risulta dalla documentazione allegata, la Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità, in seguito alla visita del 22.06.2022, ha riconosciuto la convenuta invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 46%.
Dall'attestazione ISEE della sig.ra del 2022 risulta un reddito complessivo di € CP_1
4.500,00.
La teste sorella della resistente, ha dichiarato che quest'ultima ha smesso di Tes_1 lavorare nel 2014, allorché le è stato diagnosticato un carcinoma mammario duttale infiltrante, che viene aiutata dal fratello e della sorella, da cui riceve tra i 300 e i 400 euro al mese, e che la di ON le fornisce mensilmente un pacco di generi alimentari. L'assistenza da parte CP_3 della dal 2014 è stata confermata in una dichiarazione sottoscritta del Presidente della CP_3 di ON (v. doc. 3 fasc. ricorrente). CP_3
ha dichiarato di vivere nella casa coniugale di sua proprietà insieme al Parte_1 figlio;
come risulta dalla documentazione prodotta, il ricorrente percepisce la Persona_1 pensione mensile di circa € 1.200,00-1.300,00 (v. cedolini depositati). CP_2
Sulla base di tali elementi, deve ritenersi dimostrato che la sig.ra sia disoccupata, CP_1 non percepisca alcun sussidio, tanto che la stessa ha bisogno dell'aiuto dei familiari e della e non sia in grado di reperire agevolmente un lavoro sia per le condizioni di salute, CP_3 essendo invalida nella misura del 45%, sia per l'età (64 anni). Deve ritenersi pertanto che la signora non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e non possa procurarseli CP_1 per ragioni oggettive.
Alla luce dei principi giuridici sopra richiamati, tenuto conto del significativo squilibrio delle condizioni patrimoniali delle parti, della necessità di consentire al coniuge più debole un'esistenza libera e dignitosa, della durata del matrimonio (30 anni) nel corso del quale la signora ha svolto attività lavorativa sino al 2014, contribuendo alla formazione del CP_1 patrimonio comune, si ritiene che debba essere riconosciuto ad il Controparte_1 diritto all'assegno di divorzio, da quantificarsi nella misura di € 200,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli Indici Istat, e da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese.
4) La domanda volta a ottenere il pagamento in favore della resistente della quota del
TFR spettante al ricorrente non può essere accolta.
Pag. 6 di 8 Secondo ciò che dispone l'art. 12 bis della L. 898/1970, il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze, e in quanto sia titolare di assegno divorzile, a una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza.
Come ha evidenziato la giurisprudenza, il diritto all'indennità deve ritenersi attribuibile ove il TFR sia maturato dopo la proposizione della domanda di divorzio;
infatti, poiché la ratio della norma è quella di correlare il diritto alla quota di indennità alla percezione dell'assegno divorzile che in astratto sorge, ove spettante, contestualmente alla domanda di divorzio, ne deriva che, ove l'indennità sia percepita dall'avente diritto dopo la domanda di divorzio,
l'attribuzione del diritto alla quota di TFR è riconnessa al definitivo riconoscimento giudiziario della concreta spettanza dell'assegno (Cass., n. 7239/2018; Cass. n. 14129/2014; Tribunale
Roma n. 94 del 01.10.2021). In ordine al momento in cui nasce il diritto all'ottenimento della quota del TFR è consolidata l'opinione della giurisprudenza, secondo cui tale diritto sorge e può essere azionato quanto cessa il rapporto di lavoro (v. Cass., n. 34050/2021).
Occorre tuttavia che la percezione del TFR da parte dell'ex coniuge intervenga dopo la proposizione della domanda: l'art. 12 bis che attribuisce al coniuge a cui sia riconosciuto l'assegno di divorzio e non sia passato a nuove nozze il diritto alla quota di indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge “anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza deve essere interpretato nel senso che il diritto alla quota sorge soltanto quando l'indennità è maturata al momento o dopo la proposizione della domanda (con conseguente insussistenza del diritto se l'indennità è maturata anteriormente a tale momento)” (Cass., n. 17154/2023).
Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta risulta che il diritto del sig. Pt_1 all'indennità di fine rapporto è maturata in data antecedente rispetto alla proposizione della domanda introduttiva del giudizio di divorzio (dai cedolini il ricorrente risulta in pensione CP_2 almeno dal mese di gennaio 2022, mentre il ricorso per divorzio è stato depositato in data
07.10.2022). Da ciò consegue l'inapplicabilità della disposizione di cui all'art. 12-bis L.
898/1970.
5) Considerata la soccombenza reciproca, le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 in data 07.09.1986, trascritto nel registro degli atti di matrimonio CP_1 Controparte_1
Pag. 7 di 8 dell'Ufficio di Stato Civile del comune di ON all'atto n. 17, parte 2, serie A, anno 1986, ufficio 1;
2) ordina all'Ufficio dello stato civile di procedere all'annotazione della sentenza;
3) pone a carico di il pagamento della somma mensile di euro 200,00, da Parte_1 rivalutarsi annualmente sulla base degli Indici Istat, a titolo di assegno divorzile da versarsi in favore della sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese;
CP_1
4) respinge le altre domande avanzate dalle parti;
5) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Nuoro il 15 maggio 2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Tiziana Longu
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