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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 20/02/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
Proc. nr. 2758/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Marco Valecchi Presidente Relatore ed Estensore
Dott. Sonia Piccinni Giudice Dott. Carlotta Bruno Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2758/2024 promossa da:
con l'Avv. DI MARCO ROSANNA;
Parte_1
attore contro
CP_1
Convenuto contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero;
avente ad oggetto: separazione giudiziale;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice e parte convenuta
Come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni.
Per il P.M.
Accogliersi la domanda proposta.
pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Considerato che parte ricorrente ha precisato le conclusioni aderendo ai provvedimenti temporanei ed urgenti emessi dal giudice delegato.
Ritenuto quindi che sussistano i presupposti di legge per accogliere la richiesta di parte ricorrente.
E' provato infatti che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile. In contributo di mantenimento per la prole è adeguato alle capacità economiche delle parti tenuto anche conto degli oneri gravanti sul resistente per il pagamento del mutuo acceso sulla casa coniugale.
Si provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa in istruttoria per la pronuncia di divorzio all'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente decidendo,
dichiara la separazione dei coniugi e (matrimonio contratto con rito Parte_2 CP_1
concordatario in Rocca Priora il 17/12/2011 ed iscritto nei registri di Stato Civile del Comune di Rocca
Priora al n. 17 parte I anno 2011);
ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Rocca Priora di provvedere alle incombenze di legge.
Dispone in conformità ai provvedimenti temporanei ed urgenti.
Provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa in istruttoria per l'ulteriore corso.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 19/02/2025.
pagina 2 di 3 Il Presidente Relatore
dott. Marco Valecchi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Marco Valecchi Presidente Relatore ed Estensore
Dott. Sonia Piccinni Giudice Dott. Carlotta Bruno Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2758/2024 promossa da:
con l'Avv. DI MARCO ROSANNA;
Parte_1
attore contro
CP_1
Convenuto contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero;
avente ad oggetto: separazione giudiziale;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice e parte convenuta
Come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni.
Per il P.M.
Accogliersi la domanda proposta.
pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Considerato che parte ricorrente ha precisato le conclusioni aderendo ai provvedimenti temporanei ed urgenti emessi dal giudice delegato.
Ritenuto quindi che sussistano i presupposti di legge per accogliere la richiesta di parte ricorrente.
E' provato infatti che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile. In contributo di mantenimento per la prole è adeguato alle capacità economiche delle parti tenuto anche conto degli oneri gravanti sul resistente per il pagamento del mutuo acceso sulla casa coniugale.
Si provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa in istruttoria per la pronuncia di divorzio all'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente decidendo,
dichiara la separazione dei coniugi e (matrimonio contratto con rito Parte_2 CP_1
concordatario in Rocca Priora il 17/12/2011 ed iscritto nei registri di Stato Civile del Comune di Rocca
Priora al n. 17 parte I anno 2011);
ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Rocca Priora di provvedere alle incombenze di legge.
Dispone in conformità ai provvedimenti temporanei ed urgenti.
Provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa in istruttoria per l'ulteriore corso.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 19/02/2025.
pagina 2 di 3 Il Presidente Relatore
dott. Marco Valecchi
pagina 3 di 3