CA
Sentenza 25 gennaio 2025
Sentenza 25 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 25/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione per le controversie di lavoro e previdenza riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Isabella Martin Presidente
dott.ssa Claudia Montagnoli Consigliere Oggetto:
dott. Thomas Weissteiner Consigliere estensore Indennità di bilinguismo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta sub n. 51/2023 RGL
promossa
da
C.F. nato il Parte_1 CodiceFiscale_1
07.02.1956, a 39100 Bolzano (BZ) ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Domenico
Laratta del foro di Bolzano, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in 39100 Bolzano (BZ), Via Orazio 6, giusta delega già versata in atti e comunque riproposta altresì per il presente grado di giudizio
- appellante -
contro
, c.f. , con Controparte_1 P.IVA_1
1 sede in 00195 Roma (RM), Viale Mazzini 14, in persona del
Procuratore Generale Avv. Francesco Spadafora, nella sua qualità di Direttore della Direzione Affari Legali e Societari della
Contr munito dei necessari poteri, giusto atto per notaio di Per_1
Roma del 3 dicembre 2018 rep. n. 8759 racc. n. 2993 (All. 1 –
copia procura notarile), rappresentata e difesa, in forza di delega in calce alla memoria difensiva di costituzione, dall'avv.
Roberto Testa del foro di Busto Arsizio ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Francesco Morandi del foro di Bolzano in 39100 Bolzano (BZ), Corso Italia 23
- appellato -
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice del Lavoro del
Tribunale di Bolzano n. 93/2023 di data 15.06.2023 -
Indennità di bilinguismo -
Causa decisa all'udienza del 15.01.2025 con lettura del dispositivo di sentenza sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore di parte appellante:
1) In via principale: Accertare e dichiarare il diritto del Dr.
Parte_1
a percepire l'indennità di bilinguismo alla luce di
[...]
quanto previsto dal Contratto Nazionale di Lavoro per i Dirigenti
di Aziende Produttrici di Beni e Servizi e dal accordo integrativo dd. 10.11.1988, ad ogni fine giuridico ed economico, a far data dal 01.05.2008 o comunque da quella ritenuta di giustizia;
2 2) Conseguentemente, sempre in via principale: Condannare
a corrispondere al Dr. Controparte_1
l'indennità di bilinguismo, nell'importo mensile Parte_1
pari ad euro 1.555,63, nonché la somma di euro 212.063,62 a titolo di arretrati a far data dal 01 maggio 2008, o le maggiori o minori somme ritenute di giustizia;
In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di causa.
In via istruttoria: Si chiede l'assunzione della prova per testi sulle
circostanze di cui in narrativa, depurate da ogni giudizio e/o valutazione, nonché sul seguente capitolo, preceduto dalla locuzione “Vero che”:
1) Il Dott. nel periodo tra il 01.05.2008 ed il 01.01.2009 Pt_1
ha continuato a svolgere le mansioni di Responsabile del
Servizio
Contr Produzione della sede i Bolzano.
Si indica quale teste il Dott. , direttore della Testimone_1
Contr sede i Bolzano fino al 2013.
dei procuratori di parte appellata:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, richiamato per l'effetto devolutivo dell'appello, ex art. 346 c.p.c., le difese, le domande e le eccezioni tutte già svolte e proposte nel giudizio di primo grado
• Nel merito
3 - rigettare integralmente l'appello proposto dal dott. Parte_1
avverso la sentenza n. 93 del 15.06.2023 emessa dal
[...]
Tribunale di Bolzano-sezione lavoro, e rigettare le domande tutte ex adverso proposte, per le ragioni dedotte nel presente atto e confermare la sentenza impugnata;
- in ogni caso, rigettare le domande tutte ex adverso svolte quanto infondate in fatto e in diritto.
In via subordinata, per le ragioni indicate al § 7 della memoria ex art. 416 c.p.c., nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, si eccepisce la prescrizione estintiva di ogni diritto di credito del ricorrente fino al 21 maggio 2016.
I conteggi sono integralmente contestati
Con vittoria di spese e competenze professionali.
• In via istruttoria
Solo nella denegata ipotesi in cui la Corte ritenesse di dare ingresso all'istruttoria orale e ritenesse ammissibili le prove richieste da controparte, e senza inversione dell'onere della prova, si chiede di essere ammessi alla prova testimoniale sui capitoli indicati al § 2 della memoria ex art. 416 c.p.c., che qui si intendono integralmente trascritti, preceduti dalla locuzione
“Vero che”, espunte eventuali espressioni contenenti giudizi e/o valutazioni inseriti per fluidità espositiva con i testi di seguito indicati.
Si chiede altresì di essere ammessi alla prova contraria rispetto
4 ai capitoli di prova della controparte che dovessero essere eventualmente ammessi, con gli stessi testimoni
Si indicano a testi i Signori:
- dott. ; Testimone_2
- dott. Testimone_3
Contr entrambi presso la sede i Roma Viale Mazzini n. 14
Con riserva di integrazione della lista testimoniale.
Quanto alle istanze istruttorie avversarie, il ricorrente, nella
“narrativa” non ha articolato neppure un capitolo di prova;
il cap. 1 a pag. 8 del ricorso in appello è del tutto generico e inconferente.
Con vittoria di competenze e spese del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data
23.03.2022, l'odierno appellante ha convenuto Parte_1
la datrice di lavoro Controparte_1
dinanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Bolzano
chiedendo l'accertamento del diritto di percepire l'indennità di bilinguismo alla luce di quanto previsto dal CCNL per i dirigenti di Aziende produttrici di beni e servizi e dall'accordo integrativo del 10.11.1988, ad ogni fine giuridico ed economico, a fare data dall'01.05.2008. Ha chiesto, conseguentemente, la condanna della resistente al pagamento di detta indennità, nella misura mensile di € 1.555,63 e nell'importo di € 212.063,62 per
5 arretrati a fare data dal primo maggio 2008, con il favore delle spese di lite.
Il ricorrente a sostegno delle pretese ha esposto al
Tribunale: - di essere stato assunto dall'odierna appellata in
Contr data 17.04.1979, come tecnico presso la sede di Bolzano,
previo accertamento della conoscenza adeguata delle lingue italiana e tedesca;
- di avere percepito, con decorrenza dal
1987, l' indennità di bilinguismo sulla base dell'accordo sindacale del 10.11.1988 con il quale era stato stabilito che
Contr tutti i dipendenti assegnati alla sede di Bolzano avrebbero percepito (a decorrere dal 1987) la ridetta indennità; - di essere stato nominato dirigente presso la Direzione Produzione TV –
unità organizzativa “Produzione News”, con l'incarico di responsabile dell'area “Produzione ” e trasferito a Parte_2
Roma, con decorrenza dall'1.5.2008; - di non avere mai più
percepito, a far data dal maggio 2008 - ovvero dalla suddetta nomina dirigenziale – l'indennità mensile di bilinguismo;
- di avere, tuttavia, diritto alla corresponsione di detta indennità
anche in seguito alla nomina a dirigente, da un lato per previsione normativa di cui alle norme di attuazione dello
Statuto d'Autonomia della Regione Trentino/Alto Adige –
Südtirol (essendo la una concessionaria di servizio di CP_1
pubblico interesse e come tale destinataria dell'obbligo di bilinguismo nei rapporti con il cittadino nella provincia di
Bolzano ai sensi degli artt. 1 e 2 del DPR n. 574/1988 e dell'art. 6 100 dello Statuto d'Autonomia), e dall'altro, comunque, in forza della previsione dell'accordo sindacale integrativo del
10.11.1988, secondo cui “… si conviene che a decorrere dal
novembre 1987 verrà corrisposta ai dipendenti della sede di
Bolzano un'indennità di bilinguismo valida ai soli effetti del TFR,
nella misura del 15% del minimo di stipendio della classe di
inquadramento …”.
Si è costituita la Controparte_1
chiedendo il rigetto delle pretese, con il carico delle spese di lite.
La parte datoriale ha contestato la spettanza per previsione delle norme statutarie e/o di norme di attuazione dello Statuto.
Con riferimento all'accordo sindacale del 10.11.1988 ne ha argomentato l'inapplicabilità al ricorrente per sostanzialmente due ragioni: a) l'accordo era afferente al CCL RAI per operai,
impiegati e quadri ed era stato firmato con le OOSS
rappresentative di dette categorie, per cui era inapplicabile alla categoria dei dirigenti, non rientrante nella platea dei destinatari delle previsioni collettive di quell'accordo, neppure per effetto dell'art. 27 del CCNL dirigenti;
b) l'accordo in questione non era, comunque, applicabile al ricorrente in seguito al suo trasferimento a Roma, avvenuto contestualmente alla nomina a dirigente, non rientrando più da quel momento
Contr tra i dipendenti della sede i Bolzano. Ha, infine, contestato la correttezza del conteggio proposto eccependo, in via
7 subordinata, la prescrizione degli asseriti crediti fino al 21
maggio 2016.
Il Tribunale, dopo avere sentito le parti e concesso un rinvio per consentire alle parti l'eventuale soluzione bonaria della vertenza, e preso atto del fallimento delle trattative all'udienza del 22.09.2022, con l'impugnata sentenza ha rigettato le domande proposte dal ricorrente, condannandolo a rifondere alla resistente le spese di lite, liquidate nell'importo complessivo di € 8.317,00 per compenso d'avvocato, oltre il
15% di rimborso spese forfetarie, oltre accessori di legge (Cap e
Iva sulle voci gravate).
In sintesi, il Tribunale – previa dettagliata esegesi delle norme dello Statuto d'Autonomia della Regione Parte_3
e di attuazione dello stesso in tema di uso delle
[...]
lingue italiana e tedesca nei rapporti tra PP.AA./concessionari di servizio pubblico e cittadini nella Provincia di Bolzano (art. 100 dello Statuto d'Autonomia, artt. 1 e 2 del DPR n.
574/1988, DPR n. 752/1976 contenente le norme di attuazione in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego;
art. 1 della legge n. 1165/1961) – ha ritenuto che l'indennità di bilinguismo prevista dalle norme citate non spetta ai dipendenti dei concessionari di servizi di interesse pubblico,
“sicché, quand'anche l'odierna convenuta dovesse essere
annoverata tra i concessionari di servizi di pubblico interesse
8 nella definizione di cui all'art. 2, comma 2, del D.P.R., la
conclusione sarebbe ineludibilmente che l'odierno ricorrente non
vanterebbe diritto alcuno alla percezione di suddetta indennità
(e, infatti, nemmeno veniva allegato che l'odierna convenuta, al
fine di procedere ad assunzioni, dovesse verificare la sussistenza
pregressa dei requisiti previsti per le assunzioni negli enti
pubblici, senza contare poi che alcuna disposizione di legge
prevede una apposita indennità di bilinguismo per il personale
RAI)”.
Il Tribunale, poi, ha disatteso anche la pretesa argomentata con riferimento al citato accordo integrativo del
10.11.1988, per tre ragioni: a) l'indennità era prevista solo per le categorie degli operai, impiegati e quadri, ma non anche per i dirigenti, afferendo l'accordo integrativo al CCL RAI per operai,
impiegati e quadri ed essendo stato stipulato con le OO.SS.
rappresentative di queste categorie di lavoratori (circostanza pacifica, perché dedotta espressamente nella memoria difensiva e non specificamente contestata dal ricorrente); b) al ricorrente di applicavano, dalla nomina a dirigente, il CCNL per i dirigenti di Aziende produttrici di beni e servizi (come da lettera di conferimento della carica dirigenziale) e gli accordi integrativi aziendali in materia, i quali non prevedono una “specifica
indennità di bilinguismo”; c) dal tenore della lettera di conferimento dell'incarico dirigenziale non poteva in alcun modo dedursi la volontà della datrice di lavoro di applicare al
9 nominato dirigente la disciplina contrattuale integrativa prevista per gli operai, impiegati e quadri, perché “la dicitura
accordi integrativi aziendali in materia è estremamente chiara nel
voler richiamare e limitarsi al settore della dirigenza, tant'è vero
che immediatamente prima veniva richiamato il Contratto
Nazionale di Lavoro per i Dirigenti di Aziende Produttrici di Beni e
Servizi”.
Il primo Giudice ha, infine, attribuito l'onere delle spese del giudizio al ricorrente in ossequio al principio di soccombenza.
Avverso questa decisione ha interposto Parte_1
appello affidato a un unico motivo in relazione alla spettanza dell'indennità per previsione contrattuale. Ha prestato acquiescenza, invece, alle statuizioni di rigetto della pretesa relative alla mancata previsione normativa dell'indennità di bilinguismo per il personale dipendente in Provincia di Bolzano
dei concessionari di servizi di pubblico interesse in generale e della in particolare. Ha Controparte_1
rassegnato, quindi, le conclusioni trascritte in epigrafe.
Si è costituita la per Controparte_1
resistere. Ha chiesto il rigetto dell'appello con il favore delle spese del grado, reiterando, comunque, tutte le difese già svolte in primo grado. Ha riproposto, anche, in via subordinata l'eccezione di prescrizione dei crediti vantati sino al 21 maggio
2016.
10 La controversia è stata, quindi, definita con il dispositivo di sentenza in calce di cui si è dato lettura all'udienza del
15.01.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Nel motivo d'appello, rubricato “Violazione o falsa
applicazione dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro –
Violazione o falsa applicazione dell'art. 27 del Contratto
Nazionale di Lavoro per i Dirigenti di Aziende Produttrici di Beni e
Servizi”, l'appellante deduce, in sintesi, che l'impugnata sentenza, nonostante un costante riferimento al CCNL per i
Dirigenti di Aziende Produttrici di beni e Servizi, non abbia di questo fatto corretta/integrale applicazione. In primo luogo,
“non si comprenderebbe” dal testo dell'accordo del 10.11.1988
“da dove si ricavi che per i dipendenti si intendano i soli operai,
impiegati e quadri”, riferendosi l'accordo “ai dipendenti” della
Contr sede di Bolzano ed essendo rimasto l'appellante fino al
Contr pensionamento un dipendente della sede di Bolzano. In
secondo luogo, in base proprio all'art. 27 del CCNL per i
Dirigenti, non si comprenderebbe perché il ricorrente non dovesse fruire anche dopo la sua nomina a dirigente dall'01.05.2008 dell'indennità di bilinguismo, compatibile con la figura del dirigente e prevista da un accordo territoriale più
favorevole in base al secondo comma di detto art. 27 (secondo cui “le condizioni stabilite eventualmente da accordi individuali,
aziendali e territoriali più favorevoli, si intendono mantenute ad
11 personam.”). L'appellante ha chiesto, quindi, l'accoglimento della domanda fondata sulle previsioni contrattuali rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe.
2. È opportuno premettere le vicissitudini del lungo rapporto di lavoro tra le parti, dettagliatamente ricostruite nella sentenza impugnata come segue:
Contr
“Il ricorrente è stato assunto dalla con contratto di Pt_1
lavoro subordinato nell'aprile del 1979 in qualità di “Tecnico”
presso la Sede di Bolzano nell'ambito della Sezione “Produzione”
e, dopo aver seguito l'iter di carriera previsto per quella figura
professionale dal “CCL Rai per quadri impiegati e operai”, nel
gennaio 1992 è stato assegnato alla classe di retribuzione n. 1,
vale a dire al livello apicale della figura professionale
impiegatizia di appartenenza.
Nel giugno 1997, dopo tre mesi di facente funzione, al ricorrente è
stata affidata la responsabilità della posizione “Produzione” con
contestuale attribuzione della qualifica di funzionario di livello F1
Classe A e, decorsi due anni, nell'agosto 1999, in relazione alle
specifiche competenze ed esperienze acquisite nello svolgimento
di tale incarico, ha ottenuto il riconoscimento del livello F/Super.
Con decorrenza rispettivamente dall'1.07.1999 e dall'1.06.2006
al ricorrente sono stati riconosciuti due incrementi retributivi.
Nell'ottobre 2004, a seguito del nuovo assetto organizzativo
aziendale intervenuto quell'anno che ha comportato anche la
ridenominazione di alcune strutture aziendali, il ricorrente è stato
12 inquadrato presso la Direzione Coordinamento Sedi Regionali –
Sede di Bolzano.
Nel periodo 1979-30.4.2008, il ricorrente è stato assegnato alla
sede di Bolzano ove ha svolto la sua attività e, conformemente
alla qualifica fino ad allora rivestita, in applicazione di quanto
previsto nell'accordo sindacale del 10.11.1988 ha percepito
regolarmente l'“indennità di bilinguismo”.
In data 30.4.2008 il è stato inquadrato nella categoria Pt_1
dirigenziale con effetto dall'1.5.2008, presso la Direzione
Produzione TV – unità organizzativa “Produzione News”, con
l'incarico di responsabile dell'area “Produzione Nazionale” e,
contestualmente, è stato trasferito da Bolzano a Roma con
riconoscimento dell'indennità una tantum di € 18.019,50 lordi,
pari a tre mensilità e mezzo di retribuzione, prevista dall'art.14
del CCNL Dirigenti.
Il rapporto, da quella data, è stato regolato dal “CCNL per i
dirigenti di Aziende produttrici di beni e servizi” e dall'“Accordo
Contr integrativo relativo al personale dirigente della di Rai
cinema, di Rainet, di Raisat, di Rai Trade e di Raiway”.
A decorrere dall'assegnazione alla categoria di Dirigente, al
ricorrente non è più stata riconosciuta l'indennità di bilinguismo
mentre ha iniziato a percepire la “Indennità di riqualificazione
professionale”.
Al ricorrente, inoltre, è stata riconosciuta, come previsto dall'art.
13 lordi pari a 3 mensilità e mezzo di retribuzione per il
trasferimento dalla sede di Bolzano a quella di Roma.
Dall'1.01.2009, fermo restando l'incarico a Roma presso la
Direzione Produzione TV, il ricorrente ha svolto anche l'incarico di
responsabile ad interim della “Produzione” della Sede di Bolzano
nell'ambito della Direzione Coordinamento Sedi Regionali.
In relazione ai percorsi previsti dagli accordi Rai-Adrai per il
posizionamento dei dirigenti nelle aree retributive, al ricorrente è
stato riconosciuto inoltre: - dall'1.8.2009 incremento retributivo di
€ 6.500,00 annui lordi;
- dall' 1.12.2010 un ulteriore incremento
di € 5.000,00 lordi annui giungendo, così, a percepire, a
decorrere dall'1.05.2011 la soglia retributiva garantita dell'area
“Management” pari a € 94.561,00 lordi annui.
Il ricorrente, in data 15.10.2012 è stato nominato responsabile
del settore “Pianificazione Operativa” nell'ambito della struttura
“Pianificazione e Monitoraggio Attività Produttive” della Direzione
Produzione TV con sede di lavoro sempre a Roma. A far data dal
mese di agosto 2013, a seguito della cessazione del rapporto di
lavoro del precedente dirigente responsabile della sede di
Bolzano, , al ricorrente è stato assegnato il ridetto Testimone_1
incarico e, in data 1.10.2013, è stato trasferito da Roma a
Bolzano.
In tale occasione, anche in applicazione delle previsioni dell'art.
14 del CCNL Dirigenti rubricato “Trasferimento del dirigente”, la
Contr d il sig. hanno concordato il riconoscimento in favore Pt_1
14 di quest'ultimo, dei seguenti incrementi retributivi, al posto
dell'una tantum prevista dall'art.14 per il trasferimento del 2008:
- dall' 1.08.2013 € 15.000,00 lordi annui;
- dall' 1.06.2014
ulteriori € 15.000 lordi annui;
- dall' 1.10.2013 il fringe benefit
del pagamento da parte dell'Azienda del canone di locazione
dell'abitazione in Bolzano per un massimo di tre anni ed entro il
limite massimo di € 1.000,00 mensili, strettamente connesso allo
svolgimento dell'incarico di Responsabile della Sede ed alla sua
permanenza a Bolzano.
Per effetto di questi due ultimi incrementi la RAL del ricorrente è
arrivata ad un importo di € 124.5621,00 vale a dire di un importo
superiore a quello previsto per la soglia del dirigente c.d. “Full
Management” (posizione riconosciutagli successivamente, nel
2019, anche in relazione al doppio incarico del 2015, di cui al
punto successivo).
In data 27.04.2015 il ricorrente è stato assegnato a svolgere la
sua attività presso la Direzione Produzione TV sempre
mantenendo ad interim la responsabilità della Sede Regionale di
Bolzano. Sebbene col provvedimento datato 22.04.2015 fosse
stata prevista la nomina a responsabile dell'unità organizzativa
“Innovazione Processi e News” della Direzione Produzione TV con
contestuale trasferimento da Bolzano a Roma, il ricorrente e la
Contr hanno successivamente concordato – con successivo
provvedimento datato 29.07.2015 - la sua nomina a responsabile
di tale unità organizzativa (ridenominata a seguito della
15 disposizione organizzativa del 16.07.2015 in “Produzione
News”), con la responsabilità ad interim della sede regionale di
Bolzano e, a seguito di richiesta del ricorrente, con la possibilità
di svolgere la sua attività presso la sede di Bolzano.
In tale occasione, al è stata riconosciuta: - dall'1.09.2016 Pt_1
un'indennità di funzione di € 15.000,00 lordi annui e nel limite
della durata del doppio incarico (poi revocata da maggio 2020); -
e dall'1.11.2016 un ulteriore fringe benefit relativo al contributo
spese alloggio legato alla sua permanenza a Bolzano pari a €
1.200,00 mensili, prorogato per un anno nel 2017 e, poi, nel
2018, fino al 31 ottobre 2019.
Infine, a decorrere dal 4.5.2020 al ricorrente è stato attribuito
l'incarico di Responsabile della Sede Regionale di Bolzano
nell'ambito della Direzione Coordinamento Sedi Regionali ed
Estere/Direzione Infrastrutture Immobiliari e Sedi Locali e gli è
stata revocata l'indennità di (doppia) funzione di € 15.000,00;
sempre in accordo col ricorrente, a novembre 2020 gli è stata
riconosciuta una gratifica straordinaria di € 10.000,00 per
contribuire alle spese relative agli ultimi mesi di svolgimento
dell'incarico a Roma.”
Emerge da questa cronistoria, quindi, che il ricorrente a decorrere dall'01.05.2008, cioè dalla nomina a dirigente con trasferimento a Roma e quantomeno fino all'01.10.2013 non era da annoverare tra i dipendenti della sede di Bolzano. Solo
dall'01.10.2013 risultava ritrasferito a Bolzano fino al
16 27.04.2015, per poi essere nuovamente trasferito a Roma, pure con l'accordo e l'autorizzazione di svolgere la sua attività presso la sede di Bolzano, anche per mantenimento “ad interim” della responsabilità della sede regionale di Bolzano.
Va aggiunto che nel corso del giudizio di primo grado e precisamente in data 07.02.2023 il rapporto di lavoro è cessato per raggiungimento dei limiti di età (cfr. doc. n. 4 di parte appellata, allegato alla memoria difensiva in appello).
3. L'appello è infondato per le ragioni che seguono e va di conseguenza rigettato.
3.1. La prima censura, secondo cui non “si comprenderebbe”
da dove il primo Giudice abbia ricavato che l'accordo territoriale del 10.11.1988 si riferiva ai soli dipendenti delle categorie operai, impiegati e quadri, nella misura in cui un “non
comprendere” possa soddisfare i presupposti di specificità di una impugnazione ai sensi dell'art. 434 cpc (in particolare di cui al comma 1 n. 2), non colpisce/demolisce la ricostruzione in fatto compiuto e la conclusione a cui è pervenuto il primo
Giudice.
3.1.1. A fronte della narrativa introduttiva nel ricorso circa il contenuto dell'accordo integrativo del 10.11.2008 (sub doc. n. 3 di parte ricorrente/appellante: “Si conviene che a
decorrere dal novembre 1987 verrà corrisposta ai dipendenti
della Sede di Bolzano una indennità di bilinguismo, valida ai soli
effetti del TFR, nella misura del 15% del minimo di stipendio
17 della classe di inquadramento.”) la resistente/appellata nella memoria difensiva aveva specificamente dedotto quanto segue:
Contr
“1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti della a seconda della
categoria di appartenenza, è regolamentato: - dal “Contratto
Collettivo di lavoro per i quadri impiegati e operai” (CCL Rai) e -
dal “CCNL per i dirigenti di Aziende produttrici di beni e servizi”
(si allega il CCNL 2004 in vigore al momento della nomina del
ricorrente a dirigente – doc. 1), unitamente all' “Accordo
Contr integrativo relativo al personale dirigente” stipulato tra e
Contr (doc. 8).
2. Nell'anno 1988 la nell'ambito di una CP_2
trattativa intervenuta con le OO.SS. rappresentative delle figure
professionali dei quadri, degli impiegati e degli operai, ha
riconosciuto con accordo del 10.11.1988 (doc. 3), con effetto da
mese di novembre 1987, la “indennità di bilinguismo” ai
dipendenti della sede di Bolzano – operai, impiegati e quadri –
che, nei rapporti interni ed esterni, utilizzano indifferentemente la
lingua italiana e quella tedesca con un livello di conoscenza
adeguato alla mansione svolta.
3. In particolare, veniva stabilito
che tale indennità sarebbe stata corrisposta nella misura del
“15% del mimino dello stipendio della classe di inquadramento”
misura che, con decorrenza dall'1.7.1989, sarebbe aumentata al
17,5% - sempre per 12 mensilità.
4. In data 17.01.1989, a
seguito di incontro sindacale, veniva sottoscritto l'accordo volto a
stabilire le modalità di applicazione ed i beneficiari di tale
indennità (cfr. doc. 3).
5. Gli accordi di cui sopra sono stati
18 sottoscritti con le OOSS rappresentative delle categorie indicate
(operai, impiegati e quadri); oltre al rappresentante aziendale
Contr sig. tra i firmatari vi sono: - Parte_4 Parte_5
– rappresentate di FIS-CISL; - – Persona_2
rappresentante ; - – rappresentanti Per_3 Persona_4
; - – segretario nazionale di . Si Per_5 Persona_6 CP_3
veda il raffronto tra le firme in calce agli accordi e quelle in calce
ad ulteriori accordi in cui si rinvengono le medesime firme con
l'indicazione in epigrafe dei nominativi e della sigla sindacale di
appartenenza (doc. 4).
6. Alla contrattazione e stesura di
quell'accordo non ha partecipato alcun rappresentante sindacale
Contr della categoria dei dirigenti.
7. La non ha mai stipulato
accordi sindacali che riguardassero contemporaneamente le
categorie sopra indicate e quella dei dirigenti.”
3.1.2. Su queste specificazioni della resistente il ricorrente nel corso del giudizio di primo grado nulla ha dedotto e/o contestato. E questa ricostruzione a bene vedere non è
confutata neppure nell'atto d'appello.
3.1.3. Il primo Giudice ha, quindi, “ricavato il fatto
pacifico” che l'accordo integrativo per la Sede di Bolzano del
10.11.1988 afferisse esclusivamente al CCL RAI per operai,
impiegati e quadri dalla condotta processuale del ricorrente osservando: “Il citato accordo prevede testualmente che “si
conviene che a decorrere dal novembre 1987 verrà corrisposta ai
dipendenti della sede di Bolzano un'indennità di bilinguismo
19 valida ai soli effetti del TFR, nella misura del 15% del minimo di
stipendio della classe di inquadramento. Le modalità di fruizione
ed i beneficiari saranno successivamente definiti in apposita
riunione da tenere entro il 30 novembre 1988 […]”.
Successivamente (si veda sempre doc. 3) si provvide a specificare
la prevista disciplina, non essendo controverso tra le parti che
Contr tale accordo è afferente al CCL per operai, impiegati e
quadri (la circostanza che - vedasi memoria difensiva, p.
4- gli
accordi di cui sopra sono stati sottoscritti con le OOSS
rappresentative delle categorie indicate (operai, impiegati e
Contr quadri); oltre al rappresentante aziendale sig. Parte_4
tra i firmatari vi sono: - – rappresentate di FIS- Parte_5
CISL; - – rappresentante;
- Persona_2 Per_3 Per_4
– rappresentanti;
- – segretario
[...] Per_5 Persona_6
nazionale di , non veniva specificamente contestata dal CP_3
ricorrente).”
3.1.4. L'appellante non censura la violazione delle regole probatorie, una falsa applicazione del principio di non contestazione (art. 115 cpc) e/o un erroneo apprezzamento delle prove (art. 116 cpc). Del resto, convince la difesa della resistente/appellata, basata su prova documentale (cfr. le firme apposte su accordi collettivi sub doc. n. 4, fasc. di primo grado dell'appellata), che i firmatari dell'accordo integrativo (il documento in atti è privo di intestazione, reca solo le firme dei rappresentanti delle OO.SS.) siano rappresentanti delle OO.SS.
20 rappresentative delle categorie operai, impiegati e quadri e che,
quindi, l'accordo sull'indennità di bilinguismo atteneva agli accordi collettivi applicabili esclusivamente a queste categorie di lavoratori.
3.1.5. L'accertamento compiuto dal primo Giudice resiste,
quindi, alla prima censura come formulata dall'appellante.
3.2. L'appellante argomenta in secondo luogo che, a prescindere delle categorie di lavoratori destinatarie dell'accordo integrativo del 10.11.1988, la sentenza non avrebbe applicato al suo caso correttamente l'art. 27 comma 2 del CCNL per i
Dirigenti di Aziende Produttrici di Beni e Servizi, che secondo la lettera di conferimento dell'incarico del 30.4.2008 (sub doc. n. 7
di parte resistente/appellata del fascicolo di primo grado e sub doc. n. 5 di parte ricorrente/appellante del fascicolo di primo grado) dall'01.05.2008 gli doveva essere applicato (nella lettera di nomina a dirigente si legge: “Per quanto non previsto dalla
presente lettera, verrà applicato nei Suoi confronti il Contratto
Nazionale di Lavoro per i Dirigenti di Aziende Produttrici di beni e
Servizi nonché gli Accordi integrativi aziendali in materia”).
3.2.1. L'art. 27 comma 2 del CCNL per Dirigenti
prevedeva: “… 2. Le condizioni stabilite eventualmente da accordi
individuali, aziendali e territoriali più favorevoli, si intendono
mantenute ad personam.”
3.2.2. Secondo l'appellante, quindi, non si comprenderebbe la mancata applicazione di tale norma
21 collettiva al suo caso, essendo “incontestata la circostanza che il
Dr. abbia percepito fino all'aprile 2008 l'indennità di Pt_1
bilinguismo in forza dell'accordo dd. 10.11.1988, in quanto
Contr dipendente della sede di Bolzano, e che questa risulta
evidentemente condizione più favorevole stabilita da un accordo
territoriale.”
3.2.3. La tesi non convince.
3.2.4. Innanzitutto la doglianza non colpisce l'interpretazione fornita dal primo Giudice, condivisa da questa
Corte sulla base del canone della letteralità e dell'intenzione ai sensi dell'art. 1362 cc, della volontà delle parti del rapporto individuale secondo cui il riferimento nella lettera di nomina a dirigente agli “accordi integrativi aziendali in materia” era chiaramente riferita e limitata solo al “settore della dirigenza”,
cioè ad eventuali accordi integrativi esistenti ed afferenti alla categoria dei dirigenti (“d) non si può alcun modo ritenere, in
base al perspicuo contenuto della sopra citata lettera sub doc. 5
di parte ricorrente che la datrice di lavoro intendesse richiamare
e, dunque, inglobare negli accordi contrattuali relativi al
ricorrente, la disciplina contrattuale prevista relativamente a
operai, impiegati e quadri (la dicitura accordi integrativi aziendali
in materia è estremamente chiara nel voler richiamare e limitarsi
al settore della dirigenza, tant'è vero che immediatamente prima
veniva richiamato il Contratto Nazionale di Lavoro per i Dirigenti
22 di Aziende Produttrici di Beni e Servizi” – cfr. a pagina n. 14
dell'impugnata sentenza).
3.2.5. L'accordo del 10.11.1988 non comprende e non considera la categoria dei dirigenti, perché è stato stipulato
Co esclusivamente dalle OO. rappresentative delle categorie degli operai, impiegati e quadri dipendenti della sede di Bolzano
Contr della Con la dicitura di cui alla citata lettera di nomina a dirigente del 30.04.2008 le parti non hanno voluto in alcun modo richiamare accordi diversi da quelli riferiti all'ambito della dirigenza, il che trova – per quanto sia significativo – conferma anche nel successivo comportamento delle stesse parti (il Dr.
fino a maggio 2021 non ha avanzato alcuna richiesta in Pt_1
relazione all'indennità di bilinguismo non corrispostagli sin dalla nomina a dirigente nel 2008; l'indennità in questione non
Contr è stata richiesta o corrisposta dalla ad alcuno dei dirigenti susseguitesi presso la sede di Bolzano sin dal 1988 – cfr. la documentazione dimostrativa sub doc. n. 9, 10, 11 del fascicolo di primo grado di parte resistente/appellata).
3.2.6. Non vi sono accordi integrativi relativi alla dirigenza
Contr della Sede di Bolzano che prevedano una specifica indennità di bilinguismo.
3.2.7. La pretesa non trova fondamento, quindi, neppure nel secondo comma dell'art. 27 del CCNL per i Dirigenti sopra riportato, perché l'accordo del 10.11.1988, che non è un accordo individuale, non si riferisce per l'appunto alla dirigenza
23 e non era pertanto più applicabile all'appellante dal momento della sua nomina a dirigente con decorrenza dall'01.05.2008.
Gli accordi aziendali e territoriali, a cui il comma 2 dell'art. 27
del CCNL per i Dirigenti si riferisce, sono all'evidenza quelli relativi alla categoria di appartenenza (categoria dei dirigenti) e non quelli, come nel caso di specie, esclusivamente riferiti ad altre categorie di lavoratori.
3.3. La sentenza impugnata si sottrae, quindi, dalle critiche che le sono mosse dall'appellante.
4. Le spese del grado:
4.1. Al principio di soccombenza segue la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del grado all'appellata
(art. 91 cpc).
4.2. Il valore di causa è indeterminabile, di complessità bassa
(l'appello censura un'unica ratio decidendi dell'impugnata sentenza). Si ritengono adeguati, in aderenza al D.M. n.
55/2014, novellato con D.M. n. 37/2018 e da ultimo con D.M.
n. 147/2022, i compensi medi (cause di appello, valore indeterminabile, complessità bassa) per le fasi di studio e quella introduttiva nonché i compensi minimi per la fase di trattazione/istruttoria e la fase decisionale (svoltesi senza dare sfogo ad incombenti istruttori e con note conclusive di carattere meramente riassuntive), e, pertanto, € 2.058,00 per studio, €
1.418,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed € 1.735,00 per la fase decisionale,
24 complessivamente, quindi, € 6.734,00 per compensi d'avvocato,
oltre il 15% di rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre IVA
e CAP nella misura e sulle poste soggette per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano,
ogni diversa domanda e difesa disattesa e reietta,
definitivamente pronunciando sulle domande promosse da nei confronti della Parte_1 Controparte_1
con ricorso in appello depositato il 29.11.2023
[...]
avverso la sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di
Bolzano n. 93/2023 di data 15.06.2023,
rigetta
l'appello;
condanna
l'appellante a rifondere all'appellata Parte_1 [...]
le spese del grado, che liquida Controparte_1
in € 6.734,00 per compensi, oltre il 15% di rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre IVA e CAP nella misura e sulle poste soggette per legge;
dà atto
che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante ai sensi del co. 1-quater Parte_1
dell'art. 13 d.P.R. 115/2002, inserito con l'art. 1 co. 17 l.
24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione in
25 oggetto.
La Corte dispone, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Bolzano, così deciso il 15.01.2025.
La Presidente Dott.ssa Isabella Martin
Il Consigliere estensore Dott. Thomas Weissteiner
Il Funzionario Giudiziario
26 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
14 del CCNL Dirigenti, l'indennità una tantum di € 18.019,50
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione per le controversie di lavoro e previdenza riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Isabella Martin Presidente
dott.ssa Claudia Montagnoli Consigliere Oggetto:
dott. Thomas Weissteiner Consigliere estensore Indennità di bilinguismo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta sub n. 51/2023 RGL
promossa
da
C.F. nato il Parte_1 CodiceFiscale_1
07.02.1956, a 39100 Bolzano (BZ) ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Domenico
Laratta del foro di Bolzano, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in 39100 Bolzano (BZ), Via Orazio 6, giusta delega già versata in atti e comunque riproposta altresì per il presente grado di giudizio
- appellante -
contro
, c.f. , con Controparte_1 P.IVA_1
1 sede in 00195 Roma (RM), Viale Mazzini 14, in persona del
Procuratore Generale Avv. Francesco Spadafora, nella sua qualità di Direttore della Direzione Affari Legali e Societari della
Contr munito dei necessari poteri, giusto atto per notaio di Per_1
Roma del 3 dicembre 2018 rep. n. 8759 racc. n. 2993 (All. 1 –
copia procura notarile), rappresentata e difesa, in forza di delega in calce alla memoria difensiva di costituzione, dall'avv.
Roberto Testa del foro di Busto Arsizio ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Francesco Morandi del foro di Bolzano in 39100 Bolzano (BZ), Corso Italia 23
- appellato -
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice del Lavoro del
Tribunale di Bolzano n. 93/2023 di data 15.06.2023 -
Indennità di bilinguismo -
Causa decisa all'udienza del 15.01.2025 con lettura del dispositivo di sentenza sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore di parte appellante:
1) In via principale: Accertare e dichiarare il diritto del Dr.
Parte_1
a percepire l'indennità di bilinguismo alla luce di
[...]
quanto previsto dal Contratto Nazionale di Lavoro per i Dirigenti
di Aziende Produttrici di Beni e Servizi e dal accordo integrativo dd. 10.11.1988, ad ogni fine giuridico ed economico, a far data dal 01.05.2008 o comunque da quella ritenuta di giustizia;
2 2) Conseguentemente, sempre in via principale: Condannare
a corrispondere al Dr. Controparte_1
l'indennità di bilinguismo, nell'importo mensile Parte_1
pari ad euro 1.555,63, nonché la somma di euro 212.063,62 a titolo di arretrati a far data dal 01 maggio 2008, o le maggiori o minori somme ritenute di giustizia;
In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di causa.
In via istruttoria: Si chiede l'assunzione della prova per testi sulle
circostanze di cui in narrativa, depurate da ogni giudizio e/o valutazione, nonché sul seguente capitolo, preceduto dalla locuzione “Vero che”:
1) Il Dott. nel periodo tra il 01.05.2008 ed il 01.01.2009 Pt_1
ha continuato a svolgere le mansioni di Responsabile del
Servizio
Contr Produzione della sede i Bolzano.
Si indica quale teste il Dott. , direttore della Testimone_1
Contr sede i Bolzano fino al 2013.
dei procuratori di parte appellata:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, richiamato per l'effetto devolutivo dell'appello, ex art. 346 c.p.c., le difese, le domande e le eccezioni tutte già svolte e proposte nel giudizio di primo grado
• Nel merito
3 - rigettare integralmente l'appello proposto dal dott. Parte_1
avverso la sentenza n. 93 del 15.06.2023 emessa dal
[...]
Tribunale di Bolzano-sezione lavoro, e rigettare le domande tutte ex adverso proposte, per le ragioni dedotte nel presente atto e confermare la sentenza impugnata;
- in ogni caso, rigettare le domande tutte ex adverso svolte quanto infondate in fatto e in diritto.
In via subordinata, per le ragioni indicate al § 7 della memoria ex art. 416 c.p.c., nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, si eccepisce la prescrizione estintiva di ogni diritto di credito del ricorrente fino al 21 maggio 2016.
I conteggi sono integralmente contestati
Con vittoria di spese e competenze professionali.
• In via istruttoria
Solo nella denegata ipotesi in cui la Corte ritenesse di dare ingresso all'istruttoria orale e ritenesse ammissibili le prove richieste da controparte, e senza inversione dell'onere della prova, si chiede di essere ammessi alla prova testimoniale sui capitoli indicati al § 2 della memoria ex art. 416 c.p.c., che qui si intendono integralmente trascritti, preceduti dalla locuzione
“Vero che”, espunte eventuali espressioni contenenti giudizi e/o valutazioni inseriti per fluidità espositiva con i testi di seguito indicati.
Si chiede altresì di essere ammessi alla prova contraria rispetto
4 ai capitoli di prova della controparte che dovessero essere eventualmente ammessi, con gli stessi testimoni
Si indicano a testi i Signori:
- dott. ; Testimone_2
- dott. Testimone_3
Contr entrambi presso la sede i Roma Viale Mazzini n. 14
Con riserva di integrazione della lista testimoniale.
Quanto alle istanze istruttorie avversarie, il ricorrente, nella
“narrativa” non ha articolato neppure un capitolo di prova;
il cap. 1 a pag. 8 del ricorso in appello è del tutto generico e inconferente.
Con vittoria di competenze e spese del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data
23.03.2022, l'odierno appellante ha convenuto Parte_1
la datrice di lavoro Controparte_1
dinanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Bolzano
chiedendo l'accertamento del diritto di percepire l'indennità di bilinguismo alla luce di quanto previsto dal CCNL per i dirigenti di Aziende produttrici di beni e servizi e dall'accordo integrativo del 10.11.1988, ad ogni fine giuridico ed economico, a fare data dall'01.05.2008. Ha chiesto, conseguentemente, la condanna della resistente al pagamento di detta indennità, nella misura mensile di € 1.555,63 e nell'importo di € 212.063,62 per
5 arretrati a fare data dal primo maggio 2008, con il favore delle spese di lite.
Il ricorrente a sostegno delle pretese ha esposto al
Tribunale: - di essere stato assunto dall'odierna appellata in
Contr data 17.04.1979, come tecnico presso la sede di Bolzano,
previo accertamento della conoscenza adeguata delle lingue italiana e tedesca;
- di avere percepito, con decorrenza dal
1987, l' indennità di bilinguismo sulla base dell'accordo sindacale del 10.11.1988 con il quale era stato stabilito che
Contr tutti i dipendenti assegnati alla sede di Bolzano avrebbero percepito (a decorrere dal 1987) la ridetta indennità; - di essere stato nominato dirigente presso la Direzione Produzione TV –
unità organizzativa “Produzione News”, con l'incarico di responsabile dell'area “Produzione ” e trasferito a Parte_2
Roma, con decorrenza dall'1.5.2008; - di non avere mai più
percepito, a far data dal maggio 2008 - ovvero dalla suddetta nomina dirigenziale – l'indennità mensile di bilinguismo;
- di avere, tuttavia, diritto alla corresponsione di detta indennità
anche in seguito alla nomina a dirigente, da un lato per previsione normativa di cui alle norme di attuazione dello
Statuto d'Autonomia della Regione Trentino/Alto Adige –
Südtirol (essendo la una concessionaria di servizio di CP_1
pubblico interesse e come tale destinataria dell'obbligo di bilinguismo nei rapporti con il cittadino nella provincia di
Bolzano ai sensi degli artt. 1 e 2 del DPR n. 574/1988 e dell'art. 6 100 dello Statuto d'Autonomia), e dall'altro, comunque, in forza della previsione dell'accordo sindacale integrativo del
10.11.1988, secondo cui “… si conviene che a decorrere dal
novembre 1987 verrà corrisposta ai dipendenti della sede di
Bolzano un'indennità di bilinguismo valida ai soli effetti del TFR,
nella misura del 15% del minimo di stipendio della classe di
inquadramento …”.
Si è costituita la Controparte_1
chiedendo il rigetto delle pretese, con il carico delle spese di lite.
La parte datoriale ha contestato la spettanza per previsione delle norme statutarie e/o di norme di attuazione dello Statuto.
Con riferimento all'accordo sindacale del 10.11.1988 ne ha argomentato l'inapplicabilità al ricorrente per sostanzialmente due ragioni: a) l'accordo era afferente al CCL RAI per operai,
impiegati e quadri ed era stato firmato con le OOSS
rappresentative di dette categorie, per cui era inapplicabile alla categoria dei dirigenti, non rientrante nella platea dei destinatari delle previsioni collettive di quell'accordo, neppure per effetto dell'art. 27 del CCNL dirigenti;
b) l'accordo in questione non era, comunque, applicabile al ricorrente in seguito al suo trasferimento a Roma, avvenuto contestualmente alla nomina a dirigente, non rientrando più da quel momento
Contr tra i dipendenti della sede i Bolzano. Ha, infine, contestato la correttezza del conteggio proposto eccependo, in via
7 subordinata, la prescrizione degli asseriti crediti fino al 21
maggio 2016.
Il Tribunale, dopo avere sentito le parti e concesso un rinvio per consentire alle parti l'eventuale soluzione bonaria della vertenza, e preso atto del fallimento delle trattative all'udienza del 22.09.2022, con l'impugnata sentenza ha rigettato le domande proposte dal ricorrente, condannandolo a rifondere alla resistente le spese di lite, liquidate nell'importo complessivo di € 8.317,00 per compenso d'avvocato, oltre il
15% di rimborso spese forfetarie, oltre accessori di legge (Cap e
Iva sulle voci gravate).
In sintesi, il Tribunale – previa dettagliata esegesi delle norme dello Statuto d'Autonomia della Regione Parte_3
e di attuazione dello stesso in tema di uso delle
[...]
lingue italiana e tedesca nei rapporti tra PP.AA./concessionari di servizio pubblico e cittadini nella Provincia di Bolzano (art. 100 dello Statuto d'Autonomia, artt. 1 e 2 del DPR n.
574/1988, DPR n. 752/1976 contenente le norme di attuazione in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego;
art. 1 della legge n. 1165/1961) – ha ritenuto che l'indennità di bilinguismo prevista dalle norme citate non spetta ai dipendenti dei concessionari di servizi di interesse pubblico,
“sicché, quand'anche l'odierna convenuta dovesse essere
annoverata tra i concessionari di servizi di pubblico interesse
8 nella definizione di cui all'art. 2, comma 2, del D.P.R., la
conclusione sarebbe ineludibilmente che l'odierno ricorrente non
vanterebbe diritto alcuno alla percezione di suddetta indennità
(e, infatti, nemmeno veniva allegato che l'odierna convenuta, al
fine di procedere ad assunzioni, dovesse verificare la sussistenza
pregressa dei requisiti previsti per le assunzioni negli enti
pubblici, senza contare poi che alcuna disposizione di legge
prevede una apposita indennità di bilinguismo per il personale
RAI)”.
Il Tribunale, poi, ha disatteso anche la pretesa argomentata con riferimento al citato accordo integrativo del
10.11.1988, per tre ragioni: a) l'indennità era prevista solo per le categorie degli operai, impiegati e quadri, ma non anche per i dirigenti, afferendo l'accordo integrativo al CCL RAI per operai,
impiegati e quadri ed essendo stato stipulato con le OO.SS.
rappresentative di queste categorie di lavoratori (circostanza pacifica, perché dedotta espressamente nella memoria difensiva e non specificamente contestata dal ricorrente); b) al ricorrente di applicavano, dalla nomina a dirigente, il CCNL per i dirigenti di Aziende produttrici di beni e servizi (come da lettera di conferimento della carica dirigenziale) e gli accordi integrativi aziendali in materia, i quali non prevedono una “specifica
indennità di bilinguismo”; c) dal tenore della lettera di conferimento dell'incarico dirigenziale non poteva in alcun modo dedursi la volontà della datrice di lavoro di applicare al
9 nominato dirigente la disciplina contrattuale integrativa prevista per gli operai, impiegati e quadri, perché “la dicitura
accordi integrativi aziendali in materia è estremamente chiara nel
voler richiamare e limitarsi al settore della dirigenza, tant'è vero
che immediatamente prima veniva richiamato il Contratto
Nazionale di Lavoro per i Dirigenti di Aziende Produttrici di Beni e
Servizi”.
Il primo Giudice ha, infine, attribuito l'onere delle spese del giudizio al ricorrente in ossequio al principio di soccombenza.
Avverso questa decisione ha interposto Parte_1
appello affidato a un unico motivo in relazione alla spettanza dell'indennità per previsione contrattuale. Ha prestato acquiescenza, invece, alle statuizioni di rigetto della pretesa relative alla mancata previsione normativa dell'indennità di bilinguismo per il personale dipendente in Provincia di Bolzano
dei concessionari di servizi di pubblico interesse in generale e della in particolare. Ha Controparte_1
rassegnato, quindi, le conclusioni trascritte in epigrafe.
Si è costituita la per Controparte_1
resistere. Ha chiesto il rigetto dell'appello con il favore delle spese del grado, reiterando, comunque, tutte le difese già svolte in primo grado. Ha riproposto, anche, in via subordinata l'eccezione di prescrizione dei crediti vantati sino al 21 maggio
2016.
10 La controversia è stata, quindi, definita con il dispositivo di sentenza in calce di cui si è dato lettura all'udienza del
15.01.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Nel motivo d'appello, rubricato “Violazione o falsa
applicazione dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro –
Violazione o falsa applicazione dell'art. 27 del Contratto
Nazionale di Lavoro per i Dirigenti di Aziende Produttrici di Beni e
Servizi”, l'appellante deduce, in sintesi, che l'impugnata sentenza, nonostante un costante riferimento al CCNL per i
Dirigenti di Aziende Produttrici di beni e Servizi, non abbia di questo fatto corretta/integrale applicazione. In primo luogo,
“non si comprenderebbe” dal testo dell'accordo del 10.11.1988
“da dove si ricavi che per i dipendenti si intendano i soli operai,
impiegati e quadri”, riferendosi l'accordo “ai dipendenti” della
Contr sede di Bolzano ed essendo rimasto l'appellante fino al
Contr pensionamento un dipendente della sede di Bolzano. In
secondo luogo, in base proprio all'art. 27 del CCNL per i
Dirigenti, non si comprenderebbe perché il ricorrente non dovesse fruire anche dopo la sua nomina a dirigente dall'01.05.2008 dell'indennità di bilinguismo, compatibile con la figura del dirigente e prevista da un accordo territoriale più
favorevole in base al secondo comma di detto art. 27 (secondo cui “le condizioni stabilite eventualmente da accordi individuali,
aziendali e territoriali più favorevoli, si intendono mantenute ad
11 personam.”). L'appellante ha chiesto, quindi, l'accoglimento della domanda fondata sulle previsioni contrattuali rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe.
2. È opportuno premettere le vicissitudini del lungo rapporto di lavoro tra le parti, dettagliatamente ricostruite nella sentenza impugnata come segue:
Contr
“Il ricorrente è stato assunto dalla con contratto di Pt_1
lavoro subordinato nell'aprile del 1979 in qualità di “Tecnico”
presso la Sede di Bolzano nell'ambito della Sezione “Produzione”
e, dopo aver seguito l'iter di carriera previsto per quella figura
professionale dal “CCL Rai per quadri impiegati e operai”, nel
gennaio 1992 è stato assegnato alla classe di retribuzione n. 1,
vale a dire al livello apicale della figura professionale
impiegatizia di appartenenza.
Nel giugno 1997, dopo tre mesi di facente funzione, al ricorrente è
stata affidata la responsabilità della posizione “Produzione” con
contestuale attribuzione della qualifica di funzionario di livello F1
Classe A e, decorsi due anni, nell'agosto 1999, in relazione alle
specifiche competenze ed esperienze acquisite nello svolgimento
di tale incarico, ha ottenuto il riconoscimento del livello F/Super.
Con decorrenza rispettivamente dall'1.07.1999 e dall'1.06.2006
al ricorrente sono stati riconosciuti due incrementi retributivi.
Nell'ottobre 2004, a seguito del nuovo assetto organizzativo
aziendale intervenuto quell'anno che ha comportato anche la
ridenominazione di alcune strutture aziendali, il ricorrente è stato
12 inquadrato presso la Direzione Coordinamento Sedi Regionali –
Sede di Bolzano.
Nel periodo 1979-30.4.2008, il ricorrente è stato assegnato alla
sede di Bolzano ove ha svolto la sua attività e, conformemente
alla qualifica fino ad allora rivestita, in applicazione di quanto
previsto nell'accordo sindacale del 10.11.1988 ha percepito
regolarmente l'“indennità di bilinguismo”.
In data 30.4.2008 il è stato inquadrato nella categoria Pt_1
dirigenziale con effetto dall'1.5.2008, presso la Direzione
Produzione TV – unità organizzativa “Produzione News”, con
l'incarico di responsabile dell'area “Produzione Nazionale” e,
contestualmente, è stato trasferito da Bolzano a Roma con
riconoscimento dell'indennità una tantum di € 18.019,50 lordi,
pari a tre mensilità e mezzo di retribuzione, prevista dall'art.14
del CCNL Dirigenti.
Il rapporto, da quella data, è stato regolato dal “CCNL per i
dirigenti di Aziende produttrici di beni e servizi” e dall'“Accordo
Contr integrativo relativo al personale dirigente della di Rai
cinema, di Rainet, di Raisat, di Rai Trade e di Raiway”.
A decorrere dall'assegnazione alla categoria di Dirigente, al
ricorrente non è più stata riconosciuta l'indennità di bilinguismo
mentre ha iniziato a percepire la “Indennità di riqualificazione
professionale”.
Al ricorrente, inoltre, è stata riconosciuta, come previsto dall'art.
13 lordi pari a 3 mensilità e mezzo di retribuzione per il
trasferimento dalla sede di Bolzano a quella di Roma.
Dall'1.01.2009, fermo restando l'incarico a Roma presso la
Direzione Produzione TV, il ricorrente ha svolto anche l'incarico di
responsabile ad interim della “Produzione” della Sede di Bolzano
nell'ambito della Direzione Coordinamento Sedi Regionali.
In relazione ai percorsi previsti dagli accordi Rai-Adrai per il
posizionamento dei dirigenti nelle aree retributive, al ricorrente è
stato riconosciuto inoltre: - dall'1.8.2009 incremento retributivo di
€ 6.500,00 annui lordi;
- dall' 1.12.2010 un ulteriore incremento
di € 5.000,00 lordi annui giungendo, così, a percepire, a
decorrere dall'1.05.2011 la soglia retributiva garantita dell'area
“Management” pari a € 94.561,00 lordi annui.
Il ricorrente, in data 15.10.2012 è stato nominato responsabile
del settore “Pianificazione Operativa” nell'ambito della struttura
“Pianificazione e Monitoraggio Attività Produttive” della Direzione
Produzione TV con sede di lavoro sempre a Roma. A far data dal
mese di agosto 2013, a seguito della cessazione del rapporto di
lavoro del precedente dirigente responsabile della sede di
Bolzano, , al ricorrente è stato assegnato il ridetto Testimone_1
incarico e, in data 1.10.2013, è stato trasferito da Roma a
Bolzano.
In tale occasione, anche in applicazione delle previsioni dell'art.
14 del CCNL Dirigenti rubricato “Trasferimento del dirigente”, la
Contr d il sig. hanno concordato il riconoscimento in favore Pt_1
14 di quest'ultimo, dei seguenti incrementi retributivi, al posto
dell'una tantum prevista dall'art.14 per il trasferimento del 2008:
- dall' 1.08.2013 € 15.000,00 lordi annui;
- dall' 1.06.2014
ulteriori € 15.000 lordi annui;
- dall' 1.10.2013 il fringe benefit
del pagamento da parte dell'Azienda del canone di locazione
dell'abitazione in Bolzano per un massimo di tre anni ed entro il
limite massimo di € 1.000,00 mensili, strettamente connesso allo
svolgimento dell'incarico di Responsabile della Sede ed alla sua
permanenza a Bolzano.
Per effetto di questi due ultimi incrementi la RAL del ricorrente è
arrivata ad un importo di € 124.5621,00 vale a dire di un importo
superiore a quello previsto per la soglia del dirigente c.d. “Full
Management” (posizione riconosciutagli successivamente, nel
2019, anche in relazione al doppio incarico del 2015, di cui al
punto successivo).
In data 27.04.2015 il ricorrente è stato assegnato a svolgere la
sua attività presso la Direzione Produzione TV sempre
mantenendo ad interim la responsabilità della Sede Regionale di
Bolzano. Sebbene col provvedimento datato 22.04.2015 fosse
stata prevista la nomina a responsabile dell'unità organizzativa
“Innovazione Processi e News” della Direzione Produzione TV con
contestuale trasferimento da Bolzano a Roma, il ricorrente e la
Contr hanno successivamente concordato – con successivo
provvedimento datato 29.07.2015 - la sua nomina a responsabile
di tale unità organizzativa (ridenominata a seguito della
15 disposizione organizzativa del 16.07.2015 in “Produzione
News”), con la responsabilità ad interim della sede regionale di
Bolzano e, a seguito di richiesta del ricorrente, con la possibilità
di svolgere la sua attività presso la sede di Bolzano.
In tale occasione, al è stata riconosciuta: - dall'1.09.2016 Pt_1
un'indennità di funzione di € 15.000,00 lordi annui e nel limite
della durata del doppio incarico (poi revocata da maggio 2020); -
e dall'1.11.2016 un ulteriore fringe benefit relativo al contributo
spese alloggio legato alla sua permanenza a Bolzano pari a €
1.200,00 mensili, prorogato per un anno nel 2017 e, poi, nel
2018, fino al 31 ottobre 2019.
Infine, a decorrere dal 4.5.2020 al ricorrente è stato attribuito
l'incarico di Responsabile della Sede Regionale di Bolzano
nell'ambito della Direzione Coordinamento Sedi Regionali ed
Estere/Direzione Infrastrutture Immobiliari e Sedi Locali e gli è
stata revocata l'indennità di (doppia) funzione di € 15.000,00;
sempre in accordo col ricorrente, a novembre 2020 gli è stata
riconosciuta una gratifica straordinaria di € 10.000,00 per
contribuire alle spese relative agli ultimi mesi di svolgimento
dell'incarico a Roma.”
Emerge da questa cronistoria, quindi, che il ricorrente a decorrere dall'01.05.2008, cioè dalla nomina a dirigente con trasferimento a Roma e quantomeno fino all'01.10.2013 non era da annoverare tra i dipendenti della sede di Bolzano. Solo
dall'01.10.2013 risultava ritrasferito a Bolzano fino al
16 27.04.2015, per poi essere nuovamente trasferito a Roma, pure con l'accordo e l'autorizzazione di svolgere la sua attività presso la sede di Bolzano, anche per mantenimento “ad interim” della responsabilità della sede regionale di Bolzano.
Va aggiunto che nel corso del giudizio di primo grado e precisamente in data 07.02.2023 il rapporto di lavoro è cessato per raggiungimento dei limiti di età (cfr. doc. n. 4 di parte appellata, allegato alla memoria difensiva in appello).
3. L'appello è infondato per le ragioni che seguono e va di conseguenza rigettato.
3.1. La prima censura, secondo cui non “si comprenderebbe”
da dove il primo Giudice abbia ricavato che l'accordo territoriale del 10.11.1988 si riferiva ai soli dipendenti delle categorie operai, impiegati e quadri, nella misura in cui un “non
comprendere” possa soddisfare i presupposti di specificità di una impugnazione ai sensi dell'art. 434 cpc (in particolare di cui al comma 1 n. 2), non colpisce/demolisce la ricostruzione in fatto compiuto e la conclusione a cui è pervenuto il primo
Giudice.
3.1.1. A fronte della narrativa introduttiva nel ricorso circa il contenuto dell'accordo integrativo del 10.11.2008 (sub doc. n. 3 di parte ricorrente/appellante: “Si conviene che a
decorrere dal novembre 1987 verrà corrisposta ai dipendenti
della Sede di Bolzano una indennità di bilinguismo, valida ai soli
effetti del TFR, nella misura del 15% del minimo di stipendio
17 della classe di inquadramento.”) la resistente/appellata nella memoria difensiva aveva specificamente dedotto quanto segue:
Contr
“1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti della a seconda della
categoria di appartenenza, è regolamentato: - dal “Contratto
Collettivo di lavoro per i quadri impiegati e operai” (CCL Rai) e -
dal “CCNL per i dirigenti di Aziende produttrici di beni e servizi”
(si allega il CCNL 2004 in vigore al momento della nomina del
ricorrente a dirigente – doc. 1), unitamente all' “Accordo
Contr integrativo relativo al personale dirigente” stipulato tra e
Contr (doc. 8).
2. Nell'anno 1988 la nell'ambito di una CP_2
trattativa intervenuta con le OO.SS. rappresentative delle figure
professionali dei quadri, degli impiegati e degli operai, ha
riconosciuto con accordo del 10.11.1988 (doc. 3), con effetto da
mese di novembre 1987, la “indennità di bilinguismo” ai
dipendenti della sede di Bolzano – operai, impiegati e quadri –
che, nei rapporti interni ed esterni, utilizzano indifferentemente la
lingua italiana e quella tedesca con un livello di conoscenza
adeguato alla mansione svolta.
3. In particolare, veniva stabilito
che tale indennità sarebbe stata corrisposta nella misura del
“15% del mimino dello stipendio della classe di inquadramento”
misura che, con decorrenza dall'1.7.1989, sarebbe aumentata al
17,5% - sempre per 12 mensilità.
4. In data 17.01.1989, a
seguito di incontro sindacale, veniva sottoscritto l'accordo volto a
stabilire le modalità di applicazione ed i beneficiari di tale
indennità (cfr. doc. 3).
5. Gli accordi di cui sopra sono stati
18 sottoscritti con le OOSS rappresentative delle categorie indicate
(operai, impiegati e quadri); oltre al rappresentante aziendale
Contr sig. tra i firmatari vi sono: - Parte_4 Parte_5
– rappresentate di FIS-CISL; - – Persona_2
rappresentante ; - – rappresentanti Per_3 Persona_4
; - – segretario nazionale di . Si Per_5 Persona_6 CP_3
veda il raffronto tra le firme in calce agli accordi e quelle in calce
ad ulteriori accordi in cui si rinvengono le medesime firme con
l'indicazione in epigrafe dei nominativi e della sigla sindacale di
appartenenza (doc. 4).
6. Alla contrattazione e stesura di
quell'accordo non ha partecipato alcun rappresentante sindacale
Contr della categoria dei dirigenti.
7. La non ha mai stipulato
accordi sindacali che riguardassero contemporaneamente le
categorie sopra indicate e quella dei dirigenti.”
3.1.2. Su queste specificazioni della resistente il ricorrente nel corso del giudizio di primo grado nulla ha dedotto e/o contestato. E questa ricostruzione a bene vedere non è
confutata neppure nell'atto d'appello.
3.1.3. Il primo Giudice ha, quindi, “ricavato il fatto
pacifico” che l'accordo integrativo per la Sede di Bolzano del
10.11.1988 afferisse esclusivamente al CCL RAI per operai,
impiegati e quadri dalla condotta processuale del ricorrente osservando: “Il citato accordo prevede testualmente che “si
conviene che a decorrere dal novembre 1987 verrà corrisposta ai
dipendenti della sede di Bolzano un'indennità di bilinguismo
19 valida ai soli effetti del TFR, nella misura del 15% del minimo di
stipendio della classe di inquadramento. Le modalità di fruizione
ed i beneficiari saranno successivamente definiti in apposita
riunione da tenere entro il 30 novembre 1988 […]”.
Successivamente (si veda sempre doc. 3) si provvide a specificare
la prevista disciplina, non essendo controverso tra le parti che
Contr tale accordo è afferente al CCL per operai, impiegati e
quadri (la circostanza che - vedasi memoria difensiva, p.
4- gli
accordi di cui sopra sono stati sottoscritti con le OOSS
rappresentative delle categorie indicate (operai, impiegati e
Contr quadri); oltre al rappresentante aziendale sig. Parte_4
tra i firmatari vi sono: - – rappresentate di FIS- Parte_5
CISL; - – rappresentante;
- Persona_2 Per_3 Per_4
– rappresentanti;
- – segretario
[...] Per_5 Persona_6
nazionale di , non veniva specificamente contestata dal CP_3
ricorrente).”
3.1.4. L'appellante non censura la violazione delle regole probatorie, una falsa applicazione del principio di non contestazione (art. 115 cpc) e/o un erroneo apprezzamento delle prove (art. 116 cpc). Del resto, convince la difesa della resistente/appellata, basata su prova documentale (cfr. le firme apposte su accordi collettivi sub doc. n. 4, fasc. di primo grado dell'appellata), che i firmatari dell'accordo integrativo (il documento in atti è privo di intestazione, reca solo le firme dei rappresentanti delle OO.SS.) siano rappresentanti delle OO.SS.
20 rappresentative delle categorie operai, impiegati e quadri e che,
quindi, l'accordo sull'indennità di bilinguismo atteneva agli accordi collettivi applicabili esclusivamente a queste categorie di lavoratori.
3.1.5. L'accertamento compiuto dal primo Giudice resiste,
quindi, alla prima censura come formulata dall'appellante.
3.2. L'appellante argomenta in secondo luogo che, a prescindere delle categorie di lavoratori destinatarie dell'accordo integrativo del 10.11.1988, la sentenza non avrebbe applicato al suo caso correttamente l'art. 27 comma 2 del CCNL per i
Dirigenti di Aziende Produttrici di Beni e Servizi, che secondo la lettera di conferimento dell'incarico del 30.4.2008 (sub doc. n. 7
di parte resistente/appellata del fascicolo di primo grado e sub doc. n. 5 di parte ricorrente/appellante del fascicolo di primo grado) dall'01.05.2008 gli doveva essere applicato (nella lettera di nomina a dirigente si legge: “Per quanto non previsto dalla
presente lettera, verrà applicato nei Suoi confronti il Contratto
Nazionale di Lavoro per i Dirigenti di Aziende Produttrici di beni e
Servizi nonché gli Accordi integrativi aziendali in materia”).
3.2.1. L'art. 27 comma 2 del CCNL per Dirigenti
prevedeva: “… 2. Le condizioni stabilite eventualmente da accordi
individuali, aziendali e territoriali più favorevoli, si intendono
mantenute ad personam.”
3.2.2. Secondo l'appellante, quindi, non si comprenderebbe la mancata applicazione di tale norma
21 collettiva al suo caso, essendo “incontestata la circostanza che il
Dr. abbia percepito fino all'aprile 2008 l'indennità di Pt_1
bilinguismo in forza dell'accordo dd. 10.11.1988, in quanto
Contr dipendente della sede di Bolzano, e che questa risulta
evidentemente condizione più favorevole stabilita da un accordo
territoriale.”
3.2.3. La tesi non convince.
3.2.4. Innanzitutto la doglianza non colpisce l'interpretazione fornita dal primo Giudice, condivisa da questa
Corte sulla base del canone della letteralità e dell'intenzione ai sensi dell'art. 1362 cc, della volontà delle parti del rapporto individuale secondo cui il riferimento nella lettera di nomina a dirigente agli “accordi integrativi aziendali in materia” era chiaramente riferita e limitata solo al “settore della dirigenza”,
cioè ad eventuali accordi integrativi esistenti ed afferenti alla categoria dei dirigenti (“d) non si può alcun modo ritenere, in
base al perspicuo contenuto della sopra citata lettera sub doc. 5
di parte ricorrente che la datrice di lavoro intendesse richiamare
e, dunque, inglobare negli accordi contrattuali relativi al
ricorrente, la disciplina contrattuale prevista relativamente a
operai, impiegati e quadri (la dicitura accordi integrativi aziendali
in materia è estremamente chiara nel voler richiamare e limitarsi
al settore della dirigenza, tant'è vero che immediatamente prima
veniva richiamato il Contratto Nazionale di Lavoro per i Dirigenti
22 di Aziende Produttrici di Beni e Servizi” – cfr. a pagina n. 14
dell'impugnata sentenza).
3.2.5. L'accordo del 10.11.1988 non comprende e non considera la categoria dei dirigenti, perché è stato stipulato
Co esclusivamente dalle OO. rappresentative delle categorie degli operai, impiegati e quadri dipendenti della sede di Bolzano
Contr della Con la dicitura di cui alla citata lettera di nomina a dirigente del 30.04.2008 le parti non hanno voluto in alcun modo richiamare accordi diversi da quelli riferiti all'ambito della dirigenza, il che trova – per quanto sia significativo – conferma anche nel successivo comportamento delle stesse parti (il Dr.
fino a maggio 2021 non ha avanzato alcuna richiesta in Pt_1
relazione all'indennità di bilinguismo non corrispostagli sin dalla nomina a dirigente nel 2008; l'indennità in questione non
Contr è stata richiesta o corrisposta dalla ad alcuno dei dirigenti susseguitesi presso la sede di Bolzano sin dal 1988 – cfr. la documentazione dimostrativa sub doc. n. 9, 10, 11 del fascicolo di primo grado di parte resistente/appellata).
3.2.6. Non vi sono accordi integrativi relativi alla dirigenza
Contr della Sede di Bolzano che prevedano una specifica indennità di bilinguismo.
3.2.7. La pretesa non trova fondamento, quindi, neppure nel secondo comma dell'art. 27 del CCNL per i Dirigenti sopra riportato, perché l'accordo del 10.11.1988, che non è un accordo individuale, non si riferisce per l'appunto alla dirigenza
23 e non era pertanto più applicabile all'appellante dal momento della sua nomina a dirigente con decorrenza dall'01.05.2008.
Gli accordi aziendali e territoriali, a cui il comma 2 dell'art. 27
del CCNL per i Dirigenti si riferisce, sono all'evidenza quelli relativi alla categoria di appartenenza (categoria dei dirigenti) e non quelli, come nel caso di specie, esclusivamente riferiti ad altre categorie di lavoratori.
3.3. La sentenza impugnata si sottrae, quindi, dalle critiche che le sono mosse dall'appellante.
4. Le spese del grado:
4.1. Al principio di soccombenza segue la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del grado all'appellata
(art. 91 cpc).
4.2. Il valore di causa è indeterminabile, di complessità bassa
(l'appello censura un'unica ratio decidendi dell'impugnata sentenza). Si ritengono adeguati, in aderenza al D.M. n.
55/2014, novellato con D.M. n. 37/2018 e da ultimo con D.M.
n. 147/2022, i compensi medi (cause di appello, valore indeterminabile, complessità bassa) per le fasi di studio e quella introduttiva nonché i compensi minimi per la fase di trattazione/istruttoria e la fase decisionale (svoltesi senza dare sfogo ad incombenti istruttori e con note conclusive di carattere meramente riassuntive), e, pertanto, € 2.058,00 per studio, €
1.418,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed € 1.735,00 per la fase decisionale,
24 complessivamente, quindi, € 6.734,00 per compensi d'avvocato,
oltre il 15% di rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre IVA
e CAP nella misura e sulle poste soggette per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano,
ogni diversa domanda e difesa disattesa e reietta,
definitivamente pronunciando sulle domande promosse da nei confronti della Parte_1 Controparte_1
con ricorso in appello depositato il 29.11.2023
[...]
avverso la sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di
Bolzano n. 93/2023 di data 15.06.2023,
rigetta
l'appello;
condanna
l'appellante a rifondere all'appellata Parte_1 [...]
le spese del grado, che liquida Controparte_1
in € 6.734,00 per compensi, oltre il 15% di rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre IVA e CAP nella misura e sulle poste soggette per legge;
dà atto
che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante ai sensi del co. 1-quater Parte_1
dell'art. 13 d.P.R. 115/2002, inserito con l'art. 1 co. 17 l.
24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione in
25 oggetto.
La Corte dispone, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Bolzano, così deciso il 15.01.2025.
La Presidente Dott.ssa Isabella Martin
Il Consigliere estensore Dott. Thomas Weissteiner
Il Funzionario Giudiziario
26 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
14 del CCNL Dirigenti, l'indennità una tantum di € 18.019,50