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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 16/09/2025, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 942/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n. 942/2022 R.G., promossa da:
, rappresentata e difesa, Parte_1
giusta procura apposta in calce al ricorso, dall'Avv.to Marcello Ziveri del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale, sito in Parma, Viale Mariotti n. 1;
RICORRENTE contro
Controparte_1
– in persona del legale
[...]
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Salvatore
Catamo del Foro di Parma, giusta procura generale ad lites, ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Regionale per l'Emilia-Romagna dell in Parma, Via Abbeveratoia 71/a; CP_1
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso ex art. 442 c.p.c., depositato in data 20.12.2022 e ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio deducendo l'origine professionale della patologia CP_1
denunciata (Covid - 2019), in quanto contratta nell'espletamento delle mansioni lavorative, e chiedendo, dunque, la condanna dell convenuto alla CP_1
corresponsione, in proprio favore, dell'indennizzo previsto in forma di rendita.
A fondamento della domanda, rappresentava: a) di avere sottoscritto un contratto di lavoro a tempo determinato, con decorrenza dal 23.09.2020 e cessazione al 05.06.2021, presso l'Istituto Comprensivo “Loris Malaguzzi” di
Felino (PR) in qualità di personale A.T.A. per il profilo di “Collaboratore
Scolastico” (doc. 1 fasc. parte ricorrente); b) di avere altresì svolto, in ragione dell'insorgenza della pandemia da virus SARS-CoV-2, attività di assistenza agli alunni che manifestavano i sintomi della predetta patologia e di consegna degli stessi ai rispettivi genitori;
c) che tale attività era stata saltuaria per il periodo da settembre 2020 a febbraio 2021, ma era diventata quotidiana da marzo 2021 in poi, dato che, a fine febbraio 2021, ben 9 classi su 12 erano state poste in quarantena (doc.ti 14 e 15 fasc. parte ricorrente); d) di avere altresì svolto, in assenza di alcuna formazione specifica, attività di sanificazione degli ambienti scolastici a mezzo disinfettanti irrorati con uno spruzzatore elettrico;
e) di essere risultata positiva al virus SARS-CoV-2 in data 01.03.2021 (doc. 5 fasc. parte ricorrente); f) che il medico curante della ricorrente, con certificato medico datato 13.05.2021, presentava presso l domanda per il riconoscimento CP_1
dell'infortunio riconducibile all'infezione da coronavirus (doc. 2 fasc. parte ricorrente); g) che l , con nota del 22.05.2021, comunicava alla ricorrente CP_1
il rigetto della domanda per mancanza di valida documentazione, precisando che la pratica sarebbe stata riesaminata successivamente all'inoltro, da parte dell'Istituto scolastico, della denuncia d'infortunio e dei referti di positività al coronavirus (doc. 3 fasc. parte ricorrente); h) che l'Istituto scolastico, nonostante i ripetuti solleciti della ricorrente, non inoltrava all la CP_1
documentazione richiesta (doc. 6 fasc. parte ricorrente); i) di essersi sottoposta, in data 24.05.2022, a vista medico-legale presso il dott. il Persona_1
quale dichiarava la sussistenza di un danno biologico permanente, in misura non inferiore al 18%, derivante da sindrome c.d. “long covid” (doc. 11 fasc. parte ricorrente).
Posti tali premesse fattuali, chiedeva, dunque, accertarsi l'origine professionale dell'infezione da coronavirus contratta dalla ricorrente – la quale aveva causato, in virtù della sindrome c.d. “long covid”, un danno biologico nella misura non inferiore al 18% – evidenziando la riconducibilità dell'infezione da coronavirus alla nozione di infortunio sul lavoro ai sensi dell'art. 42, comma 2 del D.L. n.
42/2020 ed instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'adito Giudice così giudicare: accertata e dichiarata la natura professionale della patologia da Covid 19 contratta dalla ricorrente;
accertato e dichiarato che dall'infortunio sul lavoro occorsole è reliquato un danno permanente all'integrità psico-fisica dell'assicurata nella misura non inferiore al 18% ovvero nella maggiore o minore misura che risulterà accertata all'esito della CTU medico-legale per la cui ammissione fin da ora si insiste, dichiarare tenuto e condannare l'Istituto assicuratore al pagamento, in favore della sig.ra , Parte_1
dei trattamenti di cui al DPR 1124/65. Compensi professionali liquidati ex DM
55/2014, come modificato dal DM 13/08/2022 n. 147 oltre al rimborso 15% spese generali IVA e CPA, rifusi e distratti in favore del procuratore antistatario.
Nella deprecata eventualità di soccombenza della ricorrente, si chiede che l'adito Giudice, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., ricorrendone i presupposti reddituali, Voglia comunque tenere indenne la sig.ra dal pagamento Pt_1
delle spese, competenze ed onorari di causa.”.
1.2. Ritualmente costituitosi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 29.03.2023, l contestava la fondatezza delle pretese attoree, CP_1
delle quali chiedeva la reiezione, ritenendo non provato il nesso tra ambiente di lavoro e contagio da Covid - 19.
1.3. La causa veniva istruita sulla scorta della documentazione versata in atti dalle parti e delle risultanze dell'istruttoria orale;
istruttoria all'esito della quale veniva disposta una C.T.U. medico-legale sulla persona della ricorrente.
1.4. All'udienza del 16.09.2025, il Giudice il Giudice invitava i procuratori delle parti alla discussione e – sulle conclusioni da queste rassegnate come in atti – dava lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c..
2. I motivi della decisione
2.1. Nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti e per le ragioni di cui alla seguente motivazione.
2.2. È bene precisare che l'oggetto del presente giudizio concerne l'accertamento dell'origine professionale della patologia contratta dalla ricorrente, (infezione da SARS-COV2) in quanto non riconosciuta dall , CP_1
e, in particolare, l'accertamento relativo: a) alla nocività dell'ambiente di lavoro;
b) ai livelli di esposizione della lavoratrice all'agente patogeno;
c) all'esistenza di nesso causale tra la suddetta patologia e le menomazioni riportate.
2.3. Per accertare le condizioni e le modalità di lavoro della sig.ra
[...]
è stata acquisita la documentazione Parte_1
versata in atti dalle parti ed espletata la prova testimoniale dedotta dalla ricorrente. Orbene, già alla stregua del documento prodotto sub 1 dalla ricorrente, risulta provato che la Sig.ra assunta con contratto a termine dall'Istituto Pt_1
Comprensivo I.C. di Felino in qualità di “Collaboratore scolastico”, in costanza di rapporto ha svolto mansioni suscettibili di esporla al rischio di contrarre l'infezione da SARS-COV2.
Nel contratto di assunzione stipulato dalle parti, infatti, si fa espresso riferimento all'espletamento di mansioni proprie di tale profilo professionale come delineate dal CCNL di categoria, laddove l'allegato A di detto CCNL, avente ad oggetto la declaratoria delle aree del sistema di classificazione del personale ATA-Settore Scuola, espressamente prevede, peraltro a mero titolo esemplificativo, tra i compiti propri di tale profilo, le seguenti attività:
- accoglienza e sorveglianza nei confronti degli alunni – nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche, nel cambio dell'ora o nell'uscita dalla classe per l'utilizzo dei servizi e durante la ricreazione – e del pubblico;
- pulizia dei locali, degli spazi scolastici, degli arredi e delle pertinenze;
- vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinanza vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto delle mense scolastiche e, nelle scuole dell'infanzia e primaria, nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale;
- custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici;
- collaborazione con i docenti.
Peraltro, anche l'istruttoria orale condotta in seno al giudizio ha fatto emergere come, con l'insorgenza della pandemia da Covid 19, tra le mansioni della Sig.ra vi fosse anche quella di assistere gli alunni che manifestavano i sintomi Pt_1
dell'infezione da SARS-COV2 durante lo svolgimento delle lezioni, in attesa dell'arrivo dei genitori, nonché quella, ulteriore, di provvedere a consegnare loro l'alunno malato dopo averlo accompagnato di persona all'ingresso della scuola;
incombenza che la esponeva, dunque, ad un elevato rischio di contagio. Sul punto, invero, la teste , collega della ricorrente nell'anno Tes_1
scolastico 2020/2021 presso l'Istituto Comprensivo di Felino ed escussa all'udienza dell'8.04.2025 - ha confermato il cap. 4 del ricorso1, così precisando: “Ricordo che, all'epoca, vi erano classi in quarantena…Confermo che esisteva un'aula all'interno dell'Istituto – denominata aula COVID – in cui i collaboratori o i docenti dovevano accompagnare gli alunni con sintomi (che ad esempio avevano la febbre). C'era una finestra all'interno della classe.
Quando accertavamo che l'alunno presentava dei sintomi, noi chiamavamo i genitori affinché venissero a prenderlo con celerità. In tale caso, in attesa dell'arrivo dei genitori, rimanevano con gli alunni i collaboratori”.
2.4. Dopo l'acquisizione della prova testimoniale, con ordinanza dell'8.04.2025, il Giudice ha, dunque, disposto la c.t.u. medica al fine di accertare se le menomazioni riportate dalla Sig.ra fossero causalmente riconducibili Pt_1
alle mansioni lavorative svolte dalla stessa.
Il c.t.u. incaricato, all'esito dell'analisi degli atti processuali, dell'esposizione delle notizie cliniche ed esperite le indagini relative al caso in esame, è passato a considerare la probabilità che il contagio da COVID-19 sia avvenuto nello svolgimento dell'attività lavorativa, muovendo dal presupposto che la via principale e preponderante di diffusione del SARS-CoV2 risulta essere quella dell'aspirazione mediante le vie respiratorie di particelle virali o di microgocce di acquose contaminate da particelle virali disperse nell'aria, e, dunque, evidenziando che mansioni caratterizzate dal contatto diretto con gli alunni a una distanza ravvicinata in un ambiente chiuso, peraltro prolungato anche nell'arco di ore, costituiscono una situazione lavorativa pacificamente idonea alla trasmissione del SARS-CoV2, soprattutto nel momento in cui il lavoratore non indossi un idoneo dispositivo di protezione respiratoria individuale. Riportando tali considerazioni al caso di specie il consulente – pur evidenziando come l'infezione da COVID-19, in un'epidemia caratterizzata da elevatissima diffusione e contagiosità del virus, potesse essere contratta anche in ambito familiare – ha concluso, alla luce del criterio probabilistico che pertiene la forza del nesso causale nelle vertenze di tipo civilistico-previdenziale, come sia maggiormente probabile la contrazione del virus da parte della sig.ra in Pt_1
ambito lavorativo.
Il perito dell'Ufficio, in particolare, ha così evidenziato: “L'Istituto Malaguzzi di Felino conta (almeno all'epoca del fatto) circa 15 classi, composte da almeno 25 alunni/classe, con un totale di circa 375 alunni.
Il 1/3/2021, data di esordio dei sintomi per la sig.ra si è nella fase di Pt_1
piena espansione della pandemia. Nei giorni precedenti, come sempre, si è occupata di pulizie e disinfezione dei piani di appoggio e ha preso in carico/custodia gli alunni che mostrano sintomi sospetti, isolandoli e sorvegliandoli fino all'arrivo dei genitori.
In altri termini, fino a quella data la ricorrente viene a contatto diretto con una popolazione studentesca assai numerosa e verosimilmente composta – almeno in parte – da soggetti portatori del virus (molto spesso asintomatici).
Indipendentemente dall'attività di custodia/assistenza, in cui essa non ha alcuna possibilità di distanziamento (anzi, deve rilevare la temperatura corporea), la sua normale attività si svolge per buona parte del turno di lavoro in ambienti affollati o nel quale si muovono, respirano e parlano molte persone.
Viene così a configurarsi una situazione assai simile (benché formalmente non sovrapponibile) al front office.
Per quanto attiene a possibili fonti di contagio extra-lavoro, ci si può riferire esclusivamente a quanto riportato dalla ricorrente: all'epoca la sig.ra Pt_1
viveva sola (i genitori – almeno in quel periodo – si trovavano in Sardegna);
l'unico figlio – oggi ventiduenne - non è più convivente con lei dal 2020 (da tale anno si è trasferito presso il padre). Infine, per raggiungere la scuola ha sempre utilizzato la propria auto (e non mezzi pubblici). Tenuto conto che risiedeva in prossimità del centro storico di
Parma e che doveva raggiungere Felino, con orari di lavoro non sempre compatibili con quelli dell'autobus extra-urbano, quanto affermato può essere giudicato attendibile.
Infine: le categorie interessate dalla presunzione semplice di origine lavorativa
(fino a prova contraria) dell'infezione da COVID-19 sono state definite dalla circolare 13/2020 del 3/4/2020, di cui riporto uno stralcio di interesse CP_1
per la presente consulenza:
“Nell'attuale situazione pandemica, l'ambito della tutela riguarda innanzitutto gli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare specifico. Per tali operatori vige, quindi, la presunzione semplice di origine professionale, considerata appunto la elevatissima probabilità che gli operatori sanitari vengano a contatto con il nuovo coronavirus.
A una condizione di elevato rischio di contagio possono essere ricondotte anche altre attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/l'utenza. In via esemplificativa, ma non esaustiva, si indicano: lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all'interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, etc. Anche per tali figure vige il principio della presunzione semplice valido per gli operatori sanitari. Le predette situazioni non esauriscono, però, come sopra precisato, l'ambito di intervento in quanto residuano quei casi, anch'essi meritevoli di tutela, nei quali manca l'indicazione o la prova di specifici episodi contagianti o comunque di indizi “gravi precisi e concordanti” tali da far scattare ai fini dell'accertamento medico-legale la presunzione semplice.
[…]
In base alle istruzioni per la trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie, la tutela assicurativa si estende, infatti, anche alle ipotesi in cui l'identificazione delle precise cause e modalità lavorative del contagio si presenti problematica. Ne discende che, ove l'episodio che ha determinato il contagio non sia noto o non possa essere provato dal lavoratore, né si può comunque presumere che il contagio si sia verificato in considerazione delle mansioni/lavorazioni e di ogni altro elemento che in tal senso deponga,
l'accertamento medico-legale seguirà l'ordinaria procedura privilegiando essenzialmente i seguenti elementi: epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale”.
Ora, anche nell'ipotesi più restrittiva – di cui al precedente capoverso – si possono ritenere soddisfatti i criteri base sopra enumerati:
a) il dato epidemiologico è già stato discusso e non può essere oggetto di dubbi;
b) il criterio clinico viene confermato dallo sviluppo dell'infezione in periodo di piena attività lavorativa;
c) quanto al criterio anamnestico, si è dato conto degli elementi anamnestici che consentono di escludere ragionevolmente – o rendere meno probabili - sorgenti di contagio extralavorativo;
d) sulle circostanze, valgono le argomentazioni sulle mansioni svolte dalla ricorrente.
In conclusione: sussistono i presupposti per la presunzione di origine lavorativa dell'infezione da SARS-COV2 contratta dalla ricorrente”.
Dopo essere pervenuto a tale conclusione – peraltro avvalorata dalla coincidenza temporale tra il dato epidemiologico e l'insorgenza della patologia
– il perito dell'Ufficio è passato ad esaminare il problema dei postumi dell'infortunio; postumi che il consulente ha qualificato “di non facile inquadramento e definizione”2. Il perito, in particolare, dopo aver richiamato la definizione di long-COVID sviluppata dalla WHO2 ha così concluso: “Se ora analizziamo il quadro sintomatologico riferito dalla sig.ra e documentato da numerose Pt_1
consulenze specialistiche, notiamo che esso coincide con quanto indicato nella tabella sopra riportata: disturbi dell'olfatto e del gusto, astenia, artralgie, sensazione di “nebbia mentale” e deficit di memoria (ad esempio, quest'ultimo sintomo è presente nel 65% dei casi).
Tuttavia, tale complesso di disturbi non può essere trasferito in blocco e acriticamente in una valutazione tabellare a causa di alcune – per così dire –
“interferenze”.
Prima di tutto i criteri definiti dal WHO prevedono che i sintomi non siano spiegabili da altre diagnosi alternative. Ora, se i disturbi dell'olfatto/gusto sono assolutamente tipici del COVID, così come la loro mancata risoluzione lo è del long-COVID, non è così per i deficit a carico delle performances cognitive che, almeno in parte, potrebbero rientrare nella patologia psichiatrica dettagliatamente descritta dalla relazione Bizzarri, esordita molti anni prima della pandemia. Tuttavia, bisogna anche osservare che dalla stessa relazione sembra potersi desumere un peggioramento della psicosi a partire dal 2023, il che sembra rendere plausibile l'ipotesi di un aggravamento del preesistente disturbo psichiatrico quale conseguenza dell'infezione virale (si vedano i sintomi ossessivo-compulsivi riportati nella tabella del WHO e li si confrontino con la compulsione ad ingerire acqua o ad effettuare acquisti inspiegabili da parte della ricorrente). Questa ipotesi non trova univoca conferma dalla letteratura scientifica sul post-COVID, tuttavia, una pubblicazione apparsa sulla prestigiosa rivista Lancet Psychiatry conferma l'esistenza di un rischio
Corre poi l'obbligo di puntualizzare che esiste una parziale sovrapposizione dei quadri clinici derivanti da malattia COVID-19 persistente (o da Sindrome post-COVID) e le sindromi indotte dalla vaccinazione. Sotto il profilo valutativo, ciò non escluderebbe il nesso causale con l'ambito lavorativo, considerate le disposizioni ministeriali, a carattere cogente, che riguardavano il rientro in servizio dei dipendenti pubblici subordinato alla vaccinazione anche dopo la malattia”. psichiatrico conseguente all'infezione3, differenziandolo da problematiche transitorie costituite dall'ansia e dai disturbi dell'umore.
Un'ulteriore difficoltà interpretativa del quadro clinico deriva dalla diagnosi di fibromialgia, formulata nell'ambito di una consulenza reumatologica e che sarebbe sufficiente a spiegare la profonda astenia e i dolori articolari descritti dalla Anche in questo caso sarebbe facile liquidare il problema come Pt_1
peggioramento – post-virale - di una preesistente e autonoma patologia. Resta, tuttavia, il dubbio di un'errata interpretazione diagnostica da parte dello specialista reumatologo;
errore facilmente spiegabile data la parziale sovrapposizione dei rispettivi quadri clinici (fibromialgia vs sindrome post-
COVID).
In sostanza, ci si trova di fronte a manifestazioni cliniche condivise da differenti patologie - senza possibilità di una distinzione netta – che potrebbero rientrare tanto nel Long-Covid quanto esserne del tutto estranee.
Pur ammettendo tale difficoltà nel valutare il nesso causale con l'infezione (che si deve considerare tutelata come infortunio sul lavoro), il sottoscritto ritiene prevalente l'ipotesi di una correlazione concausale (ovvero non esclusiva) con l'infezione virale che ha colpito la ricorrente;
quanto meno in termini di aggravamento”.
Il consulente ha, infine, esaminato – confutandole – le considerazioni medico- legali poste a fondamento del rigetto dell'istanza attorea e riproposte anche nella presente sede4, così argomentando: “La prima risposta è una constatazione: il collega non censura il riconoscimento dell'infezione come infortunio sul lavoro, ammettendo implicitamente che l'analisi relativa all'origine lavorativa della patologia non è più in discussione.
Vengo ora alle osservazioni.
La prima.
La sindrome post-covid (o long-COVID) non presenta un rapporto con la gravità dell'infezione e con la presenza di complicanze, potendo fare seguito a forme relativamente lievi e, all'opposto, non presentarsi affatto dopo forme complicate con quadri severi. In sintesi, non vi sono attualmente evidenze a supporto di questa correlazione.
[per una facile consultazione, Long COVID: che cos'è e quali sono i sintomi -
Humanitas]
La seconda.
La forma che ha colpito la ricorrente non rientra certo fra quelle banali.
Se è vero che la sig.ra non è stata ospedalizzata, risulta che durante la Pt_1
malattia è stata assistita a domicilio dalle USCA (Unità Speciali di Continuità
Assistenziale istituite durante l'emergenza COVID) per una sintomatologia tipica dell'infezione da COVID, fra cui fasi di iposaturazione, febbre, astenia,
unicamente una sindrome infettiva assimilabile a quella di un'affezione influenzale). In genere una Long Covid risulta secondaria ad una patologia flogistica con iniziali rilevanti manifestazioni cliniche, supportate da indagini strumentali riscontranti patologie dell'apparato cardio-respiratorio.
Non si comprende come si sostenga che vi sia stato un aggravamento di una preesistente patologie sia psichiche che reumatologiche;
si ritiene non ammissibile esprime un giudizio basato su semplici ipotesi soggettive, non validate scientificamente (il CTU attesta "il sottoscritto ritiene prevalente l'ipotesi di una correlazione causale"; non indica alcuna argomentazione sanitaria di merito)
Non risultano documentate da consulenti specialisti la sussistenza di anosmia e disgeusia.
Le condizioni attuali della sig.ra risultano del tutto compatibili con le malattie di cui Pt_1 risulta affetta (non di competenza e per cui risulta invalida civile) e quindi non CP_1 secondarie alla sovrapposizione di menomazioni post Covid 19.
Sulla base di tali elementi di giudizio medico-legale si ritiene non motivata e non validata scientificamente la valutazione di danno biologico espressa dal consulente tecnico d'Ufficio dott. . Persona_4 ecc. Oltre a quella del primo test, si deve considerare anche la perdurante
(benché debole) positività di ben due tamponi molecolari successivi (aprile e maggio 2021); il che indicava la presenza del virus nell'organismo, sia pure in forma attenuata.
Il collega pretenderebbe che, oltre alla positività del tampone, la severità della forma (presupposto, secondo la sua tesi, del long-Covid) fosse attestata da esami radiografici. In assenza di evidenze circa il rapporto gravità/sindrome post-covid, il fatto che la ricorrente non abbia sofferto di severe complicanze respiratorie o cardiache e non vi sia stata necessità (almeno in apparenza) di specifiche indagini strumentali non assume rilevanza per l'evoluzione verso la forma persistente.
Terza osservazione.
L'aggravamento della patologia psichica è sufficientemente dimostrato dalla messa in atto di comportamenti incongrui in epoca di poco successiva alla malattia (acquisto di un capo d'abbigliamento costosissimo;
assunzione di molti litri d'acqua al giorno). Associando tali indizi (supportati da una valutazione psichiatrica) con le ripercussioni psichiche presenti nel long-covid e ben conosciute, il sottoscritto ha parlato di aggravamento della preesistente psicopatologia, valutandolo di conseguenza (ovvero, attribuendogli un peso del tutto modesto nella valutazione complessiva). In accordo con questa prospettiva, tale aggravamento è stato definito semplicemente come possibile, anche se abbastanza probabile.
Quanto alla patologia reumatologica (fibromialgia), ipotesi diagnostica formulata da un unico specialista e non dotata di forza particolare, il sottoscritto ne ha tenuto conto come fattore concausale dell'astenia che anche attualmente domina il quadro clinico. Forse il collega non ha ben compreso la cautela valutativa applicata a quest'ultima componente di danno: la contemporanea presenza di fibromialgia non può rappresentare una sorta di
“scudo protettivo” nei confronti di una tipica astenia post-covid; senza contare che la stessa fibromialgia può essere scatenata sia da fattori psichici (stress) sia dalla stessa infezione virale. In ogni caso, la componente fibromialgica è stata scorporata dalla valutazione, nonostante le incertezze sulla sua diagnosi.
Quanto alle ultime affermazioni del collega, devo sottolineare che la ricorrente presenta un quadro clinico complesso, sicuramente dominato dal long-covid ma con alcune componenti estranee che, verosimilmente, hanno subito un aggravamento da parte dell'infezione virale: la letteratura al riguardo è abbondantissima e la CTU ne ha dato ampio riscontro. Certo, si tratta pur sempre di ipotesi, ma che, lungi dal costituire una mera posizione del sottoscritto, vengono corroborate dalle stesse caratteristiche della malattia virale descritte da un'imponente mole di lavori scientifici.
Quanto alla carenza di argomentazioni sanitarie e di validazione scientifica, ricordo al collega che un'ipotesi può essere verificata – come è stato brillantemente teorizzato dal genio di – anche sulla base di una Per_5
probabilità soggettiva, fondata sul grado di credenza razionale dell'osservatore.
E ciò è tanto più vero in quanto la diagnosi di Long-Covid è pressoché esclusivamente clinica, mentre la possibilità di obiettivarla strumentalmente resta una chimera.
Sulla mancanza di consulenze specialistiche che attestino oggettivamente/strumentalmente la presenza di ipoosmia e disgeusia: in primo luogo si tratta di sintomi, presenti sia nella fase acuta che in quella post- covid/long-covid, talmente noti che il loro riscontro rasenta la banalità. A parte il fatto che in epoca “non sospetta” (primo certificato di infortunio del medico di base, in data 13/5/2021) venivano segnalate anosmia persistente, disgeusia e astenia, il collega dovrebbe sapere che i test per valutare gusto e olfatto sono test del tutto soggettivi, fondati sulla collaborazione del paziente e la loro validità di prova strumentale è del tutto aleatoria. Ne deriva, oltre ad un valore probatorio molto scarso, un'assoluta inutilità nei casi di COVID, dove l'interessamento (reversibile ma in non pochi casi irreversibile) delle fibre olfattive è quasi la regola.
Infine, circa l'astenia basterà ricordare che la sig.ra ha lavorato Pt_1
regolarmente fino al 2021, mentre dopo l'infezione non è più stata in grado di svolgere mansioni impegnative né di tollerare carichi di lavoro rilevanti” (cfr. relazione in atti).
Il Giudice ritiene di condividere le conclusioni del c.t.u., attesa la completezza dell'esame svolto e tenuto conto degli approfondimenti scientifici che le supportano.
Si tratta, peraltro, di considerazioni fatte proprie anche dall in alcune sue CP_1
circolari, laddove, ad esempio, si afferma che la presunzione semplice di origine professionale del contagio da coronavirus vigente per gli operatori sanitari non esaurisce l'ambito di tutela da parte dell in quanto “A una condizione di CP_1
elevato rischio di contagio possono essere ricondotte anche altre attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/l'utenza. In via esemplificativa, ma non esaustiva, si indicano: lavoratori che operano in front- office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all'interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, etc. Anche per tali figure vige il principio della presunzione semplice valido per gli operatori sanitari” (Circolare
n. 13 del 3 Aprile 2020). CP_1
2.5. Tanto premesso in ordine alle risultanze peritali, sotto il profilo normativo, deve osservarsi che, in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, il
D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 prevede che le prestazioni dell'assicurazione consistono, o in una indennità giornaliera per l'inabilità temporanea, o in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66).
Per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000, la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal D.Lgs.
23 febbraio 2000, n. 38, il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico, purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%.
L'indennizzo in questione è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato: a) in capitale per le menomazioni inferiori al 16%; b) in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%. Qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16%, viene inoltre erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella.
2.6. La domanda va, dunque, accolta, con conseguente condanna dell CP_1
al pagamento dell'indennizzo in capitale, per i postumi della malattia professionale riconosciuta, nella misura complessiva accertata del 13%.
3. Sulle spese di lite
Le spese di lite - liquidate nella misura di cui in dispositivo - seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vanno, dunque, poste a carico dell CP_1
convenuto.
Anche le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, devono definitivamente essere poste a carico dell CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Dichiara la natura professionale della malattia contratta dalla ricorrente e che, dalla medesima, è derivata una menomazione della sua integrità psico-fisica in misura complessivamente pari al 13%.
2. Condanna l a corrispondere, in favore della parte ricorrente, un CP_1
indennizzo erogato in capitale ai sensi dell'art. 13, lettera a), comma secondo, D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 in ragione di una percentuale di danno biologico pari al 13%, oltre accessori, con decorrenza di legge.
3. Condanna l al pagamento delle spese processuali, che si liquidano CP_1
in complessivi Euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
4. Pone definitivamente in capo ad le spese di C.T.U. come CP_1
separatamente liquidate in corso di causa.
Così deciso in Parma, il 16 settembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Vero che alla ricorrente è stata altresì adibita alla sorveglianza degli alunni che manifestavano sintomi da Covid 19 durante lo svolgimento delle lezioni?”. 2 Sul punto, il perito ha così evidenziato:
“1) mancano studi che consentano di definire con precisione l'outcome della patologia post-COVID - comunemente definita come long-covid - nel lungo termine;
vi è tuttavia accordo che i quadri clinici, potenzialmente riferibili a danno d'organo, possano protrarsi a tempo indefinito;
2) nel caso di specie alcuni sintomi attualmente in evidenza nella ricorrente potrebbero essere ricondotti, oltre che al long-COVID, anche a patologie estranee all'infezione virale. 3 e altri: “Neurological and psychiatric risk trajectories after SARS-CoV-2 Tes_2 infection: an analysis of 2-year retrospective cohort studies including 1 284 437 patients”;
Lancet Psychiatry, 2022 oct;
9(10): 815-827 4 Nella presente sede, il dott. ha trasmesso, nell'interesse dell' , le seguenti Per_2 CP_1 osservazioni:
“Presa visione della bozza della relazione di consulenza tecnico d'ufficio inviata ai consulenti delle parti dal dott. si ritiene di dover porre all'attenzione del sig. Persona_3 giudice doverose osservazioni critiche-
L'infezione da virus SARS-CoV-2 contratta dalla sig.ra non ha comportato Parte_1 alcun ricorso a strutture ospedaliere e relativi ricoveri;
non risultano documentate nell'immediatezza alcuna complicanze infettivologiche (è verosimile quindi che vi stata
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n. 942/2022 R.G., promossa da:
, rappresentata e difesa, Parte_1
giusta procura apposta in calce al ricorso, dall'Avv.to Marcello Ziveri del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale, sito in Parma, Viale Mariotti n. 1;
RICORRENTE contro
Controparte_1
– in persona del legale
[...]
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Salvatore
Catamo del Foro di Parma, giusta procura generale ad lites, ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Regionale per l'Emilia-Romagna dell in Parma, Via Abbeveratoia 71/a; CP_1
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso ex art. 442 c.p.c., depositato in data 20.12.2022 e ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio deducendo l'origine professionale della patologia CP_1
denunciata (Covid - 2019), in quanto contratta nell'espletamento delle mansioni lavorative, e chiedendo, dunque, la condanna dell convenuto alla CP_1
corresponsione, in proprio favore, dell'indennizzo previsto in forma di rendita.
A fondamento della domanda, rappresentava: a) di avere sottoscritto un contratto di lavoro a tempo determinato, con decorrenza dal 23.09.2020 e cessazione al 05.06.2021, presso l'Istituto Comprensivo “Loris Malaguzzi” di
Felino (PR) in qualità di personale A.T.A. per il profilo di “Collaboratore
Scolastico” (doc. 1 fasc. parte ricorrente); b) di avere altresì svolto, in ragione dell'insorgenza della pandemia da virus SARS-CoV-2, attività di assistenza agli alunni che manifestavano i sintomi della predetta patologia e di consegna degli stessi ai rispettivi genitori;
c) che tale attività era stata saltuaria per il periodo da settembre 2020 a febbraio 2021, ma era diventata quotidiana da marzo 2021 in poi, dato che, a fine febbraio 2021, ben 9 classi su 12 erano state poste in quarantena (doc.ti 14 e 15 fasc. parte ricorrente); d) di avere altresì svolto, in assenza di alcuna formazione specifica, attività di sanificazione degli ambienti scolastici a mezzo disinfettanti irrorati con uno spruzzatore elettrico;
e) di essere risultata positiva al virus SARS-CoV-2 in data 01.03.2021 (doc. 5 fasc. parte ricorrente); f) che il medico curante della ricorrente, con certificato medico datato 13.05.2021, presentava presso l domanda per il riconoscimento CP_1
dell'infortunio riconducibile all'infezione da coronavirus (doc. 2 fasc. parte ricorrente); g) che l , con nota del 22.05.2021, comunicava alla ricorrente CP_1
il rigetto della domanda per mancanza di valida documentazione, precisando che la pratica sarebbe stata riesaminata successivamente all'inoltro, da parte dell'Istituto scolastico, della denuncia d'infortunio e dei referti di positività al coronavirus (doc. 3 fasc. parte ricorrente); h) che l'Istituto scolastico, nonostante i ripetuti solleciti della ricorrente, non inoltrava all la CP_1
documentazione richiesta (doc. 6 fasc. parte ricorrente); i) di essersi sottoposta, in data 24.05.2022, a vista medico-legale presso il dott. il Persona_1
quale dichiarava la sussistenza di un danno biologico permanente, in misura non inferiore al 18%, derivante da sindrome c.d. “long covid” (doc. 11 fasc. parte ricorrente).
Posti tali premesse fattuali, chiedeva, dunque, accertarsi l'origine professionale dell'infezione da coronavirus contratta dalla ricorrente – la quale aveva causato, in virtù della sindrome c.d. “long covid”, un danno biologico nella misura non inferiore al 18% – evidenziando la riconducibilità dell'infezione da coronavirus alla nozione di infortunio sul lavoro ai sensi dell'art. 42, comma 2 del D.L. n.
42/2020 ed instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'adito Giudice così giudicare: accertata e dichiarata la natura professionale della patologia da Covid 19 contratta dalla ricorrente;
accertato e dichiarato che dall'infortunio sul lavoro occorsole è reliquato un danno permanente all'integrità psico-fisica dell'assicurata nella misura non inferiore al 18% ovvero nella maggiore o minore misura che risulterà accertata all'esito della CTU medico-legale per la cui ammissione fin da ora si insiste, dichiarare tenuto e condannare l'Istituto assicuratore al pagamento, in favore della sig.ra , Parte_1
dei trattamenti di cui al DPR 1124/65. Compensi professionali liquidati ex DM
55/2014, come modificato dal DM 13/08/2022 n. 147 oltre al rimborso 15% spese generali IVA e CPA, rifusi e distratti in favore del procuratore antistatario.
Nella deprecata eventualità di soccombenza della ricorrente, si chiede che l'adito Giudice, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., ricorrendone i presupposti reddituali, Voglia comunque tenere indenne la sig.ra dal pagamento Pt_1
delle spese, competenze ed onorari di causa.”.
1.2. Ritualmente costituitosi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 29.03.2023, l contestava la fondatezza delle pretese attoree, CP_1
delle quali chiedeva la reiezione, ritenendo non provato il nesso tra ambiente di lavoro e contagio da Covid - 19.
1.3. La causa veniva istruita sulla scorta della documentazione versata in atti dalle parti e delle risultanze dell'istruttoria orale;
istruttoria all'esito della quale veniva disposta una C.T.U. medico-legale sulla persona della ricorrente.
1.4. All'udienza del 16.09.2025, il Giudice il Giudice invitava i procuratori delle parti alla discussione e – sulle conclusioni da queste rassegnate come in atti – dava lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c..
2. I motivi della decisione
2.1. Nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti e per le ragioni di cui alla seguente motivazione.
2.2. È bene precisare che l'oggetto del presente giudizio concerne l'accertamento dell'origine professionale della patologia contratta dalla ricorrente, (infezione da SARS-COV2) in quanto non riconosciuta dall , CP_1
e, in particolare, l'accertamento relativo: a) alla nocività dell'ambiente di lavoro;
b) ai livelli di esposizione della lavoratrice all'agente patogeno;
c) all'esistenza di nesso causale tra la suddetta patologia e le menomazioni riportate.
2.3. Per accertare le condizioni e le modalità di lavoro della sig.ra
[...]
è stata acquisita la documentazione Parte_1
versata in atti dalle parti ed espletata la prova testimoniale dedotta dalla ricorrente. Orbene, già alla stregua del documento prodotto sub 1 dalla ricorrente, risulta provato che la Sig.ra assunta con contratto a termine dall'Istituto Pt_1
Comprensivo I.C. di Felino in qualità di “Collaboratore scolastico”, in costanza di rapporto ha svolto mansioni suscettibili di esporla al rischio di contrarre l'infezione da SARS-COV2.
Nel contratto di assunzione stipulato dalle parti, infatti, si fa espresso riferimento all'espletamento di mansioni proprie di tale profilo professionale come delineate dal CCNL di categoria, laddove l'allegato A di detto CCNL, avente ad oggetto la declaratoria delle aree del sistema di classificazione del personale ATA-Settore Scuola, espressamente prevede, peraltro a mero titolo esemplificativo, tra i compiti propri di tale profilo, le seguenti attività:
- accoglienza e sorveglianza nei confronti degli alunni – nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche, nel cambio dell'ora o nell'uscita dalla classe per l'utilizzo dei servizi e durante la ricreazione – e del pubblico;
- pulizia dei locali, degli spazi scolastici, degli arredi e delle pertinenze;
- vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinanza vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto delle mense scolastiche e, nelle scuole dell'infanzia e primaria, nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale;
- custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici;
- collaborazione con i docenti.
Peraltro, anche l'istruttoria orale condotta in seno al giudizio ha fatto emergere come, con l'insorgenza della pandemia da Covid 19, tra le mansioni della Sig.ra vi fosse anche quella di assistere gli alunni che manifestavano i sintomi Pt_1
dell'infezione da SARS-COV2 durante lo svolgimento delle lezioni, in attesa dell'arrivo dei genitori, nonché quella, ulteriore, di provvedere a consegnare loro l'alunno malato dopo averlo accompagnato di persona all'ingresso della scuola;
incombenza che la esponeva, dunque, ad un elevato rischio di contagio. Sul punto, invero, la teste , collega della ricorrente nell'anno Tes_1
scolastico 2020/2021 presso l'Istituto Comprensivo di Felino ed escussa all'udienza dell'8.04.2025 - ha confermato il cap. 4 del ricorso1, così precisando: “Ricordo che, all'epoca, vi erano classi in quarantena…Confermo che esisteva un'aula all'interno dell'Istituto – denominata aula COVID – in cui i collaboratori o i docenti dovevano accompagnare gli alunni con sintomi (che ad esempio avevano la febbre). C'era una finestra all'interno della classe.
Quando accertavamo che l'alunno presentava dei sintomi, noi chiamavamo i genitori affinché venissero a prenderlo con celerità. In tale caso, in attesa dell'arrivo dei genitori, rimanevano con gli alunni i collaboratori”.
2.4. Dopo l'acquisizione della prova testimoniale, con ordinanza dell'8.04.2025, il Giudice ha, dunque, disposto la c.t.u. medica al fine di accertare se le menomazioni riportate dalla Sig.ra fossero causalmente riconducibili Pt_1
alle mansioni lavorative svolte dalla stessa.
Il c.t.u. incaricato, all'esito dell'analisi degli atti processuali, dell'esposizione delle notizie cliniche ed esperite le indagini relative al caso in esame, è passato a considerare la probabilità che il contagio da COVID-19 sia avvenuto nello svolgimento dell'attività lavorativa, muovendo dal presupposto che la via principale e preponderante di diffusione del SARS-CoV2 risulta essere quella dell'aspirazione mediante le vie respiratorie di particelle virali o di microgocce di acquose contaminate da particelle virali disperse nell'aria, e, dunque, evidenziando che mansioni caratterizzate dal contatto diretto con gli alunni a una distanza ravvicinata in un ambiente chiuso, peraltro prolungato anche nell'arco di ore, costituiscono una situazione lavorativa pacificamente idonea alla trasmissione del SARS-CoV2, soprattutto nel momento in cui il lavoratore non indossi un idoneo dispositivo di protezione respiratoria individuale. Riportando tali considerazioni al caso di specie il consulente – pur evidenziando come l'infezione da COVID-19, in un'epidemia caratterizzata da elevatissima diffusione e contagiosità del virus, potesse essere contratta anche in ambito familiare – ha concluso, alla luce del criterio probabilistico che pertiene la forza del nesso causale nelle vertenze di tipo civilistico-previdenziale, come sia maggiormente probabile la contrazione del virus da parte della sig.ra in Pt_1
ambito lavorativo.
Il perito dell'Ufficio, in particolare, ha così evidenziato: “L'Istituto Malaguzzi di Felino conta (almeno all'epoca del fatto) circa 15 classi, composte da almeno 25 alunni/classe, con un totale di circa 375 alunni.
Il 1/3/2021, data di esordio dei sintomi per la sig.ra si è nella fase di Pt_1
piena espansione della pandemia. Nei giorni precedenti, come sempre, si è occupata di pulizie e disinfezione dei piani di appoggio e ha preso in carico/custodia gli alunni che mostrano sintomi sospetti, isolandoli e sorvegliandoli fino all'arrivo dei genitori.
In altri termini, fino a quella data la ricorrente viene a contatto diretto con una popolazione studentesca assai numerosa e verosimilmente composta – almeno in parte – da soggetti portatori del virus (molto spesso asintomatici).
Indipendentemente dall'attività di custodia/assistenza, in cui essa non ha alcuna possibilità di distanziamento (anzi, deve rilevare la temperatura corporea), la sua normale attività si svolge per buona parte del turno di lavoro in ambienti affollati o nel quale si muovono, respirano e parlano molte persone.
Viene così a configurarsi una situazione assai simile (benché formalmente non sovrapponibile) al front office.
Per quanto attiene a possibili fonti di contagio extra-lavoro, ci si può riferire esclusivamente a quanto riportato dalla ricorrente: all'epoca la sig.ra Pt_1
viveva sola (i genitori – almeno in quel periodo – si trovavano in Sardegna);
l'unico figlio – oggi ventiduenne - non è più convivente con lei dal 2020 (da tale anno si è trasferito presso il padre). Infine, per raggiungere la scuola ha sempre utilizzato la propria auto (e non mezzi pubblici). Tenuto conto che risiedeva in prossimità del centro storico di
Parma e che doveva raggiungere Felino, con orari di lavoro non sempre compatibili con quelli dell'autobus extra-urbano, quanto affermato può essere giudicato attendibile.
Infine: le categorie interessate dalla presunzione semplice di origine lavorativa
(fino a prova contraria) dell'infezione da COVID-19 sono state definite dalla circolare 13/2020 del 3/4/2020, di cui riporto uno stralcio di interesse CP_1
per la presente consulenza:
“Nell'attuale situazione pandemica, l'ambito della tutela riguarda innanzitutto gli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare specifico. Per tali operatori vige, quindi, la presunzione semplice di origine professionale, considerata appunto la elevatissima probabilità che gli operatori sanitari vengano a contatto con il nuovo coronavirus.
A una condizione di elevato rischio di contagio possono essere ricondotte anche altre attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/l'utenza. In via esemplificativa, ma non esaustiva, si indicano: lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all'interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, etc. Anche per tali figure vige il principio della presunzione semplice valido per gli operatori sanitari. Le predette situazioni non esauriscono, però, come sopra precisato, l'ambito di intervento in quanto residuano quei casi, anch'essi meritevoli di tutela, nei quali manca l'indicazione o la prova di specifici episodi contagianti o comunque di indizi “gravi precisi e concordanti” tali da far scattare ai fini dell'accertamento medico-legale la presunzione semplice.
[…]
In base alle istruzioni per la trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie, la tutela assicurativa si estende, infatti, anche alle ipotesi in cui l'identificazione delle precise cause e modalità lavorative del contagio si presenti problematica. Ne discende che, ove l'episodio che ha determinato il contagio non sia noto o non possa essere provato dal lavoratore, né si può comunque presumere che il contagio si sia verificato in considerazione delle mansioni/lavorazioni e di ogni altro elemento che in tal senso deponga,
l'accertamento medico-legale seguirà l'ordinaria procedura privilegiando essenzialmente i seguenti elementi: epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale”.
Ora, anche nell'ipotesi più restrittiva – di cui al precedente capoverso – si possono ritenere soddisfatti i criteri base sopra enumerati:
a) il dato epidemiologico è già stato discusso e non può essere oggetto di dubbi;
b) il criterio clinico viene confermato dallo sviluppo dell'infezione in periodo di piena attività lavorativa;
c) quanto al criterio anamnestico, si è dato conto degli elementi anamnestici che consentono di escludere ragionevolmente – o rendere meno probabili - sorgenti di contagio extralavorativo;
d) sulle circostanze, valgono le argomentazioni sulle mansioni svolte dalla ricorrente.
In conclusione: sussistono i presupposti per la presunzione di origine lavorativa dell'infezione da SARS-COV2 contratta dalla ricorrente”.
Dopo essere pervenuto a tale conclusione – peraltro avvalorata dalla coincidenza temporale tra il dato epidemiologico e l'insorgenza della patologia
– il perito dell'Ufficio è passato ad esaminare il problema dei postumi dell'infortunio; postumi che il consulente ha qualificato “di non facile inquadramento e definizione”2. Il perito, in particolare, dopo aver richiamato la definizione di long-COVID sviluppata dalla WHO2 ha così concluso: “Se ora analizziamo il quadro sintomatologico riferito dalla sig.ra e documentato da numerose Pt_1
consulenze specialistiche, notiamo che esso coincide con quanto indicato nella tabella sopra riportata: disturbi dell'olfatto e del gusto, astenia, artralgie, sensazione di “nebbia mentale” e deficit di memoria (ad esempio, quest'ultimo sintomo è presente nel 65% dei casi).
Tuttavia, tale complesso di disturbi non può essere trasferito in blocco e acriticamente in una valutazione tabellare a causa di alcune – per così dire –
“interferenze”.
Prima di tutto i criteri definiti dal WHO prevedono che i sintomi non siano spiegabili da altre diagnosi alternative. Ora, se i disturbi dell'olfatto/gusto sono assolutamente tipici del COVID, così come la loro mancata risoluzione lo è del long-COVID, non è così per i deficit a carico delle performances cognitive che, almeno in parte, potrebbero rientrare nella patologia psichiatrica dettagliatamente descritta dalla relazione Bizzarri, esordita molti anni prima della pandemia. Tuttavia, bisogna anche osservare che dalla stessa relazione sembra potersi desumere un peggioramento della psicosi a partire dal 2023, il che sembra rendere plausibile l'ipotesi di un aggravamento del preesistente disturbo psichiatrico quale conseguenza dell'infezione virale (si vedano i sintomi ossessivo-compulsivi riportati nella tabella del WHO e li si confrontino con la compulsione ad ingerire acqua o ad effettuare acquisti inspiegabili da parte della ricorrente). Questa ipotesi non trova univoca conferma dalla letteratura scientifica sul post-COVID, tuttavia, una pubblicazione apparsa sulla prestigiosa rivista Lancet Psychiatry conferma l'esistenza di un rischio
Corre poi l'obbligo di puntualizzare che esiste una parziale sovrapposizione dei quadri clinici derivanti da malattia COVID-19 persistente (o da Sindrome post-COVID) e le sindromi indotte dalla vaccinazione. Sotto il profilo valutativo, ciò non escluderebbe il nesso causale con l'ambito lavorativo, considerate le disposizioni ministeriali, a carattere cogente, che riguardavano il rientro in servizio dei dipendenti pubblici subordinato alla vaccinazione anche dopo la malattia”. psichiatrico conseguente all'infezione3, differenziandolo da problematiche transitorie costituite dall'ansia e dai disturbi dell'umore.
Un'ulteriore difficoltà interpretativa del quadro clinico deriva dalla diagnosi di fibromialgia, formulata nell'ambito di una consulenza reumatologica e che sarebbe sufficiente a spiegare la profonda astenia e i dolori articolari descritti dalla Anche in questo caso sarebbe facile liquidare il problema come Pt_1
peggioramento – post-virale - di una preesistente e autonoma patologia. Resta, tuttavia, il dubbio di un'errata interpretazione diagnostica da parte dello specialista reumatologo;
errore facilmente spiegabile data la parziale sovrapposizione dei rispettivi quadri clinici (fibromialgia vs sindrome post-
COVID).
In sostanza, ci si trova di fronte a manifestazioni cliniche condivise da differenti patologie - senza possibilità di una distinzione netta – che potrebbero rientrare tanto nel Long-Covid quanto esserne del tutto estranee.
Pur ammettendo tale difficoltà nel valutare il nesso causale con l'infezione (che si deve considerare tutelata come infortunio sul lavoro), il sottoscritto ritiene prevalente l'ipotesi di una correlazione concausale (ovvero non esclusiva) con l'infezione virale che ha colpito la ricorrente;
quanto meno in termini di aggravamento”.
Il consulente ha, infine, esaminato – confutandole – le considerazioni medico- legali poste a fondamento del rigetto dell'istanza attorea e riproposte anche nella presente sede4, così argomentando: “La prima risposta è una constatazione: il collega non censura il riconoscimento dell'infezione come infortunio sul lavoro, ammettendo implicitamente che l'analisi relativa all'origine lavorativa della patologia non è più in discussione.
Vengo ora alle osservazioni.
La prima.
La sindrome post-covid (o long-COVID) non presenta un rapporto con la gravità dell'infezione e con la presenza di complicanze, potendo fare seguito a forme relativamente lievi e, all'opposto, non presentarsi affatto dopo forme complicate con quadri severi. In sintesi, non vi sono attualmente evidenze a supporto di questa correlazione.
[per una facile consultazione, Long COVID: che cos'è e quali sono i sintomi -
Humanitas]
La seconda.
La forma che ha colpito la ricorrente non rientra certo fra quelle banali.
Se è vero che la sig.ra non è stata ospedalizzata, risulta che durante la Pt_1
malattia è stata assistita a domicilio dalle USCA (Unità Speciali di Continuità
Assistenziale istituite durante l'emergenza COVID) per una sintomatologia tipica dell'infezione da COVID, fra cui fasi di iposaturazione, febbre, astenia,
unicamente una sindrome infettiva assimilabile a quella di un'affezione influenzale). In genere una Long Covid risulta secondaria ad una patologia flogistica con iniziali rilevanti manifestazioni cliniche, supportate da indagini strumentali riscontranti patologie dell'apparato cardio-respiratorio.
Non si comprende come si sostenga che vi sia stato un aggravamento di una preesistente patologie sia psichiche che reumatologiche;
si ritiene non ammissibile esprime un giudizio basato su semplici ipotesi soggettive, non validate scientificamente (il CTU attesta "il sottoscritto ritiene prevalente l'ipotesi di una correlazione causale"; non indica alcuna argomentazione sanitaria di merito)
Non risultano documentate da consulenti specialisti la sussistenza di anosmia e disgeusia.
Le condizioni attuali della sig.ra risultano del tutto compatibili con le malattie di cui Pt_1 risulta affetta (non di competenza e per cui risulta invalida civile) e quindi non CP_1 secondarie alla sovrapposizione di menomazioni post Covid 19.
Sulla base di tali elementi di giudizio medico-legale si ritiene non motivata e non validata scientificamente la valutazione di danno biologico espressa dal consulente tecnico d'Ufficio dott. . Persona_4 ecc. Oltre a quella del primo test, si deve considerare anche la perdurante
(benché debole) positività di ben due tamponi molecolari successivi (aprile e maggio 2021); il che indicava la presenza del virus nell'organismo, sia pure in forma attenuata.
Il collega pretenderebbe che, oltre alla positività del tampone, la severità della forma (presupposto, secondo la sua tesi, del long-Covid) fosse attestata da esami radiografici. In assenza di evidenze circa il rapporto gravità/sindrome post-covid, il fatto che la ricorrente non abbia sofferto di severe complicanze respiratorie o cardiache e non vi sia stata necessità (almeno in apparenza) di specifiche indagini strumentali non assume rilevanza per l'evoluzione verso la forma persistente.
Terza osservazione.
L'aggravamento della patologia psichica è sufficientemente dimostrato dalla messa in atto di comportamenti incongrui in epoca di poco successiva alla malattia (acquisto di un capo d'abbigliamento costosissimo;
assunzione di molti litri d'acqua al giorno). Associando tali indizi (supportati da una valutazione psichiatrica) con le ripercussioni psichiche presenti nel long-covid e ben conosciute, il sottoscritto ha parlato di aggravamento della preesistente psicopatologia, valutandolo di conseguenza (ovvero, attribuendogli un peso del tutto modesto nella valutazione complessiva). In accordo con questa prospettiva, tale aggravamento è stato definito semplicemente come possibile, anche se abbastanza probabile.
Quanto alla patologia reumatologica (fibromialgia), ipotesi diagnostica formulata da un unico specialista e non dotata di forza particolare, il sottoscritto ne ha tenuto conto come fattore concausale dell'astenia che anche attualmente domina il quadro clinico. Forse il collega non ha ben compreso la cautela valutativa applicata a quest'ultima componente di danno: la contemporanea presenza di fibromialgia non può rappresentare una sorta di
“scudo protettivo” nei confronti di una tipica astenia post-covid; senza contare che la stessa fibromialgia può essere scatenata sia da fattori psichici (stress) sia dalla stessa infezione virale. In ogni caso, la componente fibromialgica è stata scorporata dalla valutazione, nonostante le incertezze sulla sua diagnosi.
Quanto alle ultime affermazioni del collega, devo sottolineare che la ricorrente presenta un quadro clinico complesso, sicuramente dominato dal long-covid ma con alcune componenti estranee che, verosimilmente, hanno subito un aggravamento da parte dell'infezione virale: la letteratura al riguardo è abbondantissima e la CTU ne ha dato ampio riscontro. Certo, si tratta pur sempre di ipotesi, ma che, lungi dal costituire una mera posizione del sottoscritto, vengono corroborate dalle stesse caratteristiche della malattia virale descritte da un'imponente mole di lavori scientifici.
Quanto alla carenza di argomentazioni sanitarie e di validazione scientifica, ricordo al collega che un'ipotesi può essere verificata – come è stato brillantemente teorizzato dal genio di – anche sulla base di una Per_5
probabilità soggettiva, fondata sul grado di credenza razionale dell'osservatore.
E ciò è tanto più vero in quanto la diagnosi di Long-Covid è pressoché esclusivamente clinica, mentre la possibilità di obiettivarla strumentalmente resta una chimera.
Sulla mancanza di consulenze specialistiche che attestino oggettivamente/strumentalmente la presenza di ipoosmia e disgeusia: in primo luogo si tratta di sintomi, presenti sia nella fase acuta che in quella post- covid/long-covid, talmente noti che il loro riscontro rasenta la banalità. A parte il fatto che in epoca “non sospetta” (primo certificato di infortunio del medico di base, in data 13/5/2021) venivano segnalate anosmia persistente, disgeusia e astenia, il collega dovrebbe sapere che i test per valutare gusto e olfatto sono test del tutto soggettivi, fondati sulla collaborazione del paziente e la loro validità di prova strumentale è del tutto aleatoria. Ne deriva, oltre ad un valore probatorio molto scarso, un'assoluta inutilità nei casi di COVID, dove l'interessamento (reversibile ma in non pochi casi irreversibile) delle fibre olfattive è quasi la regola.
Infine, circa l'astenia basterà ricordare che la sig.ra ha lavorato Pt_1
regolarmente fino al 2021, mentre dopo l'infezione non è più stata in grado di svolgere mansioni impegnative né di tollerare carichi di lavoro rilevanti” (cfr. relazione in atti).
Il Giudice ritiene di condividere le conclusioni del c.t.u., attesa la completezza dell'esame svolto e tenuto conto degli approfondimenti scientifici che le supportano.
Si tratta, peraltro, di considerazioni fatte proprie anche dall in alcune sue CP_1
circolari, laddove, ad esempio, si afferma che la presunzione semplice di origine professionale del contagio da coronavirus vigente per gli operatori sanitari non esaurisce l'ambito di tutela da parte dell in quanto “A una condizione di CP_1
elevato rischio di contagio possono essere ricondotte anche altre attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/l'utenza. In via esemplificativa, ma non esaustiva, si indicano: lavoratori che operano in front- office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all'interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, etc. Anche per tali figure vige il principio della presunzione semplice valido per gli operatori sanitari” (Circolare
n. 13 del 3 Aprile 2020). CP_1
2.5. Tanto premesso in ordine alle risultanze peritali, sotto il profilo normativo, deve osservarsi che, in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, il
D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 prevede che le prestazioni dell'assicurazione consistono, o in una indennità giornaliera per l'inabilità temporanea, o in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66).
Per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000, la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal D.Lgs.
23 febbraio 2000, n. 38, il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico, purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%.
L'indennizzo in questione è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato: a) in capitale per le menomazioni inferiori al 16%; b) in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%. Qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16%, viene inoltre erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella.
2.6. La domanda va, dunque, accolta, con conseguente condanna dell CP_1
al pagamento dell'indennizzo in capitale, per i postumi della malattia professionale riconosciuta, nella misura complessiva accertata del 13%.
3. Sulle spese di lite
Le spese di lite - liquidate nella misura di cui in dispositivo - seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vanno, dunque, poste a carico dell CP_1
convenuto.
Anche le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, devono definitivamente essere poste a carico dell CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Dichiara la natura professionale della malattia contratta dalla ricorrente e che, dalla medesima, è derivata una menomazione della sua integrità psico-fisica in misura complessivamente pari al 13%.
2. Condanna l a corrispondere, in favore della parte ricorrente, un CP_1
indennizzo erogato in capitale ai sensi dell'art. 13, lettera a), comma secondo, D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 in ragione di una percentuale di danno biologico pari al 13%, oltre accessori, con decorrenza di legge.
3. Condanna l al pagamento delle spese processuali, che si liquidano CP_1
in complessivi Euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
4. Pone definitivamente in capo ad le spese di C.T.U. come CP_1
separatamente liquidate in corso di causa.
Così deciso in Parma, il 16 settembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Vero che alla ricorrente è stata altresì adibita alla sorveglianza degli alunni che manifestavano sintomi da Covid 19 durante lo svolgimento delle lezioni?”. 2 Sul punto, il perito ha così evidenziato:
“1) mancano studi che consentano di definire con precisione l'outcome della patologia post-COVID - comunemente definita come long-covid - nel lungo termine;
vi è tuttavia accordo che i quadri clinici, potenzialmente riferibili a danno d'organo, possano protrarsi a tempo indefinito;
2) nel caso di specie alcuni sintomi attualmente in evidenza nella ricorrente potrebbero essere ricondotti, oltre che al long-COVID, anche a patologie estranee all'infezione virale. 3 e altri: “Neurological and psychiatric risk trajectories after SARS-CoV-2 Tes_2 infection: an analysis of 2-year retrospective cohort studies including 1 284 437 patients”;
Lancet Psychiatry, 2022 oct;
9(10): 815-827 4 Nella presente sede, il dott. ha trasmesso, nell'interesse dell' , le seguenti Per_2 CP_1 osservazioni:
“Presa visione della bozza della relazione di consulenza tecnico d'ufficio inviata ai consulenti delle parti dal dott. si ritiene di dover porre all'attenzione del sig. Persona_3 giudice doverose osservazioni critiche-
L'infezione da virus SARS-CoV-2 contratta dalla sig.ra non ha comportato Parte_1 alcun ricorso a strutture ospedaliere e relativi ricoveri;
non risultano documentate nell'immediatezza alcuna complicanze infettivologiche (è verosimile quindi che vi stata