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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVI, sentenza 07/01/2026, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 150/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
D'EMMANUELE UC, Presidente
TETI GIUSEPPE, Relatore
PERONE ERNESTO, Giudice
in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10502/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via G.oberdan N.3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RECUPERO DEI CO n. TF3CR1M00050 CONTRIBUTO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19770/2025 depositato il
15/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1) La società Ricorrente_1 S.r.l. - Codice Fiscale n. P.IVA_1 - con sede in Casoria
(Na), alla Indirizzo_1, persona del legale rappresentante sig.ra Rappresentante_1 nata a [...] c.f. CF_Rappresentante_1, rappresentata e difesa, nel presente giudizio dall'Avv. Difensore_1, c.f. CF_Difensore_1, presso il cui studio sito in Napoli alla Via
Nominativo_1 n. 30, è anche elettivamente domiciliata, con ricorso notificato il 9.5.2025 all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Napoli - Ufficio Controlli, depositato il 4.6.2025, ha impugnato l'atto di recupero dei contributi a fondo perduto n. TF3CR1M000502025, notificato a mezzo Pec in data
18/03/2025, relativamente alla richiesta del contributo ex art. 25 DL n. 34/2020, per l'anno 2020, pari all'importo di € 28.500,00, oltre sanzioni ed interessi per il complessivo importo di € 62.250,25, affinchè ne sia dichiarata l'illegittimità e, per l'effetto, l'annullamento integrale, con vittoria di spese, diritti e onorari con distrazione al difensore anticipatario.
1.2) Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 1° luglio 2025 si costituita in giudizio la resistente Agenzia che resiste al ricorso e controdeduce chiedendone il rigetto in quanto infondato, con vittoria di spese come da nota allegata.
1.3) Regione Campania per controdedurre eccependo l'inammissibilità del ricorso e il difetto di legittimazione passiva di esso ente territoriale, conformemente al provvedimento di diniego della mediazione reclamo, del 22 maggio 2018, e per chiedere il rigetto dell'avversato ricorso in quanto infondato e, prima ancora, inammissibile, per i seguenti motivi.
1.4) Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 26.1.2024 si è costituito in giudizio il
Comune di Napoli per controdedurre, depositare documentazione e per chiedere – conformemente al diniego della mediazione respinta con comunicazione notificata a mezzo pec il 17.3.2023 - il rigetto del ricorso in quanto infondato, con vittoria di spese.
1.5) Alla odierna udienza il ricorso è stato discusso passando in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2.) A preliminare scrutinio va verificata la giurisdizione di questo giudice tributario in ordine alla materia che ad esso si è inteso devolvere con il ricorso in esame.
Lo scrutinio dà esito negativo, alla luce della decisione della Corte Costituzionale n. 124/2025, che ha dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 10, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
(Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 25, comma 12, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
(Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, nella parte in cui prevedono che le controversie relative all'atto di recupero del contributo a fondo perduto, previsto dal comma 1 del citato art. 1, sono devolute alla giurisdizione tributaria.
Ne consegue che va affermata la giurisdizione del Giudice Ordinario presso il quale il ricorrente potrà riassumere il giudizio nei termini di cui al dispositivo.
Nulla è dovuto per le spese per la presenta fase di giudizio.
P.Q.M.
Dichiara il proprio difetto di giurisdizione a favore del giudice ordinario. Assegna mesi 3 per la riassunzione del giudizio. Nulla per le spese.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
D'EMMANUELE UC, Presidente
TETI GIUSEPPE, Relatore
PERONE ERNESTO, Giudice
in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10502/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via G.oberdan N.3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RECUPERO DEI CO n. TF3CR1M00050 CONTRIBUTO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19770/2025 depositato il
15/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1) La società Ricorrente_1 S.r.l. - Codice Fiscale n. P.IVA_1 - con sede in Casoria
(Na), alla Indirizzo_1, persona del legale rappresentante sig.ra Rappresentante_1 nata a [...] c.f. CF_Rappresentante_1, rappresentata e difesa, nel presente giudizio dall'Avv. Difensore_1, c.f. CF_Difensore_1, presso il cui studio sito in Napoli alla Via
Nominativo_1 n. 30, è anche elettivamente domiciliata, con ricorso notificato il 9.5.2025 all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Napoli - Ufficio Controlli, depositato il 4.6.2025, ha impugnato l'atto di recupero dei contributi a fondo perduto n. TF3CR1M000502025, notificato a mezzo Pec in data
18/03/2025, relativamente alla richiesta del contributo ex art. 25 DL n. 34/2020, per l'anno 2020, pari all'importo di € 28.500,00, oltre sanzioni ed interessi per il complessivo importo di € 62.250,25, affinchè ne sia dichiarata l'illegittimità e, per l'effetto, l'annullamento integrale, con vittoria di spese, diritti e onorari con distrazione al difensore anticipatario.
1.2) Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 1° luglio 2025 si costituita in giudizio la resistente Agenzia che resiste al ricorso e controdeduce chiedendone il rigetto in quanto infondato, con vittoria di spese come da nota allegata.
1.3) Regione Campania per controdedurre eccependo l'inammissibilità del ricorso e il difetto di legittimazione passiva di esso ente territoriale, conformemente al provvedimento di diniego della mediazione reclamo, del 22 maggio 2018, e per chiedere il rigetto dell'avversato ricorso in quanto infondato e, prima ancora, inammissibile, per i seguenti motivi.
1.4) Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 26.1.2024 si è costituito in giudizio il
Comune di Napoli per controdedurre, depositare documentazione e per chiedere – conformemente al diniego della mediazione respinta con comunicazione notificata a mezzo pec il 17.3.2023 - il rigetto del ricorso in quanto infondato, con vittoria di spese.
1.5) Alla odierna udienza il ricorso è stato discusso passando in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2.) A preliminare scrutinio va verificata la giurisdizione di questo giudice tributario in ordine alla materia che ad esso si è inteso devolvere con il ricorso in esame.
Lo scrutinio dà esito negativo, alla luce della decisione della Corte Costituzionale n. 124/2025, che ha dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 10, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
(Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 25, comma 12, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
(Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, nella parte in cui prevedono che le controversie relative all'atto di recupero del contributo a fondo perduto, previsto dal comma 1 del citato art. 1, sono devolute alla giurisdizione tributaria.
Ne consegue che va affermata la giurisdizione del Giudice Ordinario presso il quale il ricorrente potrà riassumere il giudizio nei termini di cui al dispositivo.
Nulla è dovuto per le spese per la presenta fase di giudizio.
P.Q.M.
Dichiara il proprio difetto di giurisdizione a favore del giudice ordinario. Assegna mesi 3 per la riassunzione del giudizio. Nulla per le spese.