Art. 4-bis. ((Porto di armi per cui non e' ammessa licenza e di particolari strumenti da punta e taglio)) 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un'arma per cui non e' ammessa licenza , compresi gli strumenti con lama a due tagli e a punta acuta, e' punito con la reclusione da uno a tre anni. La medesima pena si applica a chiunque porta, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, strumenti con lama pieghevole di lunghezza pari o superiore a centimetri cinque, a un taglio e a punta acuta, ((muniti di meccanismo a scatto, indipendentemente dalla presenza del blocco della lama)) , nonche' strumenti dotati di lama affilata o appuntita del tipo "a farfalla" oppure camuffati da altri strumenti od occultati in altri oggetti.
2. Salvo che il ((porto di armi o di strumenti atti ad offendere)) sia previsto come elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso, la pena prevista dal comma 1 e' aumentata da un terzo alla meta' quando il fatto e' commesso:
a) da persone travisate o da piu' persone riunite;
b) nei luoghi di cui all'articolo 61, numero 11-ter), del codice penale ;
c) nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto ((nonche' all'interno dei convogli adibiti al trasporto di passeggeri o dei mezzi di pubblico trasporto)) ;
d) in un luogo in cui vi sia concorso o adunanza di persone ovvero una riunione pubblica.
2-bis. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, nono e decimo comma, in materia di sanzioni amministrative accessorie.
2-ter. Con la condanna deve essere disposta la confisca degli strumenti di cui al comma 1.
2. Salvo che il ((porto di armi o di strumenti atti ad offendere)) sia previsto come elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso, la pena prevista dal comma 1 e' aumentata da un terzo alla meta' quando il fatto e' commesso:
a) da persone travisate o da piu' persone riunite;
b) nei luoghi di cui all'articolo 61, numero 11-ter), del codice penale ;
c) nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto ((nonche' all'interno dei convogli adibiti al trasporto di passeggeri o dei mezzi di pubblico trasporto)) ;
d) in un luogo in cui vi sia concorso o adunanza di persone ovvero una riunione pubblica.
2-bis. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, nono e decimo comma, in materia di sanzioni amministrative accessorie.
2-ter. Con la condanna deve essere disposta la confisca degli strumenti di cui al comma 1.