2. Salvo che il ((porto di armi o di strumenti atti ad offendere)) sia previsto come elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso, la pena prevista dal comma 1 e' aumentata da un terzo alla meta' quando il fatto e' commesso:
a) da persone travisate o da piu' persone riunite;
b) nei luoghi di cui all'articolo 61, numero 11-ter), del codice penale ;
c) nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto ((nonche' all'interno dei convogli adibiti al trasporto di passeggeri o dei mezzi di pubblico trasporto)) ;
d) in un luogo in cui vi sia concorso o adunanza di persone ovvero una riunione pubblica.
2-bis. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, nono e decimo comma, in materia di sanzioni amministrative accessorie.
2-ter. Con la condanna deve essere disposta la confisca degli strumenti di cui al comma 1.