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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 22/05/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. 565/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 565/2025 V.G., promossa da:
, nato ad [...] il [...], Parte_1 assistito e difeso dall'avv. CELSO TOMMASO
e
, nata a [...] il [...], Controparte_1
assistita e difesa dall'avv. D'ETTORRE CRISTINA ANGELA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17/03/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 05/09/2010 avevano contratto matrimonio con rito
[...]
concordatario, in RAPINO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
13/01/2023, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di ConIGlio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in RAPINO il
05/09/2010, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del
Comune di RAPINO, nell'anno 2010 atto numero 6 parte II, serie A, Ufficio 1, alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
pagina 2 di 6 A) I coniugi vivranno separati, con libertà di condurre vite autonome, salvo l'impegno di comunicarsi per tempo cambiamenti di domicilio e/o di utenze telefoniche, garantendo sempre la reperibilità, e con l'obbligo di concordare mutamenti di residenza che comportino trasferimenti in comuni non rientranti nel territorio della provincia di Pescara;
B) La casa coniugale sita in Pescara (PE) alla Via Misticoni è assegnata al Sig. Pt_1
quale proprietario;
la Sig.ra si è trasferita già dalla separazione in altra CP_1
abitazione in Pescara (PE), alla Strada Cetrullo 7/10, da ella condotta in locazione;
i genitori concordano che la figlia minore trasferirà la propria residenza presso l'abitazione della madre sita in Pescara (PE) alla Strada Cetrullo 7/10;
C) La figlia minore è affidata ad entrambi i genitori, con Persona_1
collocamento paritario presso ciascun genitore, in considerazione della attuale situazione lavorativa ed economica di entrambi. In particolare, la minore sarà collocata a settimane alterne tra il padre e la madre, anche nel periodo estivo, e quindi paritariamente.
In caso di malattia della bambina che la costringa per più giorni presso un genitore,
l'altro avrà diritto di visita quotidiano per un periodo minimo di due ore ed avrà diritto, all'esito della guarigione della minore, a tenerla presso di sé per un periodo equivalente a quello della malattia. Entrambi i genitori eserciteranno responsabilità genitoriale separatamente sulla minore per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggiore interesse, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e le aspirazioni della figlia. I coniugi si dovranno impegnare a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi, e di conservare rapporti IGnificativi con gli ascendenti e con pagina 3 di 6 i parenti di ciascun ramo genitoriale. I coniugi potranno concordemente variare i periodi come sopra indicati;
D) I coniugi avranno diritto a tenere con sé la figlia per la metà dei giorni di vacanza durante le festività natalizie, comprendenti alternativamente di anno in anno il giorno di Natale o il giorno di Capodanno, nonché tre giorni durante le festività Pasquali, comprendenti alternativamente di anno in anno il giorno di Pasqua o il Lunedì, mentre le restanti festività e/o ponti verranno concordati di volta in volta, rispettando comunque il criterio di alternanza della presenza della figlia presso l'uno e l'altro dei genitori;
E) Il giorno del compleanno della minore verrà trascorso dalla famiglia assieme, ovvero, in mancanza di accordo, alternando di anno in anno la presenza della bambina con i genitori tra mattina/pomeriggio e tardo pomeriggio/pernotto.
F) I coniugi, di comune accordo e tenendo presenti in via prioritaria i bisogni e i desideri della figlia, avranno facoltà di mutare i periodi di permanenza della stessa presso ciascuno di essi e di incontrare la figlia ogniqualvolta lo desiderino, previo accordo e comunicazione telefonica all'altro coniuge;
G) I coniugi danno atto, per quanto di loro pertinenza, che:
- la IG.ra corrisponde mensilmente la somma di € 465,00 per canone di CP_1
locazione e spese condominiali;
- il Sig. è proprietario di un immobile sito in Pescara alla Via Mazzarino, Pt_1 attualmente locato a terzi al canone mensile di € 650 con risoluzione ad Agosto 2025 nonché è proprietario anche di un immobile sito in Pescara (PE) alla Via Cola della
Matrice n. 5, attualmente da egli affittato alla somma di € 500,00 con scadenza
Novembre 2025 salvo proroga. I detti canoni vengono utilizzati dal Sig. per il Pt_1 pagamento della rata mensile, pari a € 659,90, del finanziamento contratto per il ripianamento di debiti connessi alla precedente attività lavorativa svolta, come da documentazione allegata (cfr contratto di finanziamento e estratto finanziamento)
pagina 4 di 6 H) Nonostante il paritario termine di permanenza della figlia presso i genitori, il Sig.
verserà entro il 10 di ogni mese in favore della IG.ra un assegno Pt_1 CP_1 mensile a titolo di contributo al mantenimento per la figlia di € 150,00 mensili, somma da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT. Le parti si danno reciprocamente atto che ciò è stato concordato tenendo conto della circostanza che la IG.ra , mentre in costanza di separazione era assunta con contratto di lavoro CP_1
a tempo indeterminato full-time, ora è impiegata con contratto di lavoro a tempo determinato part-time e il IG. , mentre prima era disoccupato con indennità Pt_1
NASPI, oggi è occupato come precisato innanzi;
I) Le spese mediche straordinarie saranno espressamente concordate tra i coniugi e sostenute in parti uguali, previa esibizione di idonea documentazione fiscale;
L) Le spese ricreative riguardanti la figlia dovranno essere concordate e sostenute in parti uguali;
ciascun coniuge potrà decidere di far svolgere alla figlia un'attiva ricreativa e/o sportiva, ma se non vi è l'accordo dell'altro coniuge, le spese relative saranno sostenute interamente dal genitore che ha assunto la decisione, con esclusione di ogni possibilità di ripetere la metà dei costi;
si dà atto che attualmente la minore svolge attività di tennis;
M) Le spese per eventuali coadiutori familiari saranno a carico di chi se ne avvarrà;
N) Il IG. rinuncia alla quota di propria pertinenza dell'assegno unico familiare, Pt_1
impegnandosi a concedere le necessarie autorizzazioni presso i relativi uffici, in favore della IG.ra ; CP_1
O) I coniugi si danno fin da ora reciproco permesso per il rilascio del passaporto e/o di qualsiasi documento valido per l'espatrio, assicurando altresì la reciproca disponibilità in caso di necessaria compresenza per il rilascio di identico documento per la minore;
P) I genitori, richiamato l'art. 473 bis 5 ultimo comma, non ritengono necessario l'ascolto del minore;
pagina 5 di 6 Q) Per quanto non espressamente previsto si farà riferimento all'attuale protocollo di intesa in uso presso il Tribunale di Pescara del 17.11.2020 che è stato consegnato in copia alle parti.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RAPINO per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 20/05/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 565/2025 V.G., promossa da:
, nato ad [...] il [...], Parte_1 assistito e difeso dall'avv. CELSO TOMMASO
e
, nata a [...] il [...], Controparte_1
assistita e difesa dall'avv. D'ETTORRE CRISTINA ANGELA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17/03/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 05/09/2010 avevano contratto matrimonio con rito
[...]
concordatario, in RAPINO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
13/01/2023, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di ConIGlio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in RAPINO il
05/09/2010, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del
Comune di RAPINO, nell'anno 2010 atto numero 6 parte II, serie A, Ufficio 1, alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
pagina 2 di 6 A) I coniugi vivranno separati, con libertà di condurre vite autonome, salvo l'impegno di comunicarsi per tempo cambiamenti di domicilio e/o di utenze telefoniche, garantendo sempre la reperibilità, e con l'obbligo di concordare mutamenti di residenza che comportino trasferimenti in comuni non rientranti nel territorio della provincia di Pescara;
B) La casa coniugale sita in Pescara (PE) alla Via Misticoni è assegnata al Sig. Pt_1
quale proprietario;
la Sig.ra si è trasferita già dalla separazione in altra CP_1
abitazione in Pescara (PE), alla Strada Cetrullo 7/10, da ella condotta in locazione;
i genitori concordano che la figlia minore trasferirà la propria residenza presso l'abitazione della madre sita in Pescara (PE) alla Strada Cetrullo 7/10;
C) La figlia minore è affidata ad entrambi i genitori, con Persona_1
collocamento paritario presso ciascun genitore, in considerazione della attuale situazione lavorativa ed economica di entrambi. In particolare, la minore sarà collocata a settimane alterne tra il padre e la madre, anche nel periodo estivo, e quindi paritariamente.
In caso di malattia della bambina che la costringa per più giorni presso un genitore,
l'altro avrà diritto di visita quotidiano per un periodo minimo di due ore ed avrà diritto, all'esito della guarigione della minore, a tenerla presso di sé per un periodo equivalente a quello della malattia. Entrambi i genitori eserciteranno responsabilità genitoriale separatamente sulla minore per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggiore interesse, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e le aspirazioni della figlia. I coniugi si dovranno impegnare a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi, e di conservare rapporti IGnificativi con gli ascendenti e con pagina 3 di 6 i parenti di ciascun ramo genitoriale. I coniugi potranno concordemente variare i periodi come sopra indicati;
D) I coniugi avranno diritto a tenere con sé la figlia per la metà dei giorni di vacanza durante le festività natalizie, comprendenti alternativamente di anno in anno il giorno di Natale o il giorno di Capodanno, nonché tre giorni durante le festività Pasquali, comprendenti alternativamente di anno in anno il giorno di Pasqua o il Lunedì, mentre le restanti festività e/o ponti verranno concordati di volta in volta, rispettando comunque il criterio di alternanza della presenza della figlia presso l'uno e l'altro dei genitori;
E) Il giorno del compleanno della minore verrà trascorso dalla famiglia assieme, ovvero, in mancanza di accordo, alternando di anno in anno la presenza della bambina con i genitori tra mattina/pomeriggio e tardo pomeriggio/pernotto.
F) I coniugi, di comune accordo e tenendo presenti in via prioritaria i bisogni e i desideri della figlia, avranno facoltà di mutare i periodi di permanenza della stessa presso ciascuno di essi e di incontrare la figlia ogniqualvolta lo desiderino, previo accordo e comunicazione telefonica all'altro coniuge;
G) I coniugi danno atto, per quanto di loro pertinenza, che:
- la IG.ra corrisponde mensilmente la somma di € 465,00 per canone di CP_1
locazione e spese condominiali;
- il Sig. è proprietario di un immobile sito in Pescara alla Via Mazzarino, Pt_1 attualmente locato a terzi al canone mensile di € 650 con risoluzione ad Agosto 2025 nonché è proprietario anche di un immobile sito in Pescara (PE) alla Via Cola della
Matrice n. 5, attualmente da egli affittato alla somma di € 500,00 con scadenza
Novembre 2025 salvo proroga. I detti canoni vengono utilizzati dal Sig. per il Pt_1 pagamento della rata mensile, pari a € 659,90, del finanziamento contratto per il ripianamento di debiti connessi alla precedente attività lavorativa svolta, come da documentazione allegata (cfr contratto di finanziamento e estratto finanziamento)
pagina 4 di 6 H) Nonostante il paritario termine di permanenza della figlia presso i genitori, il Sig.
verserà entro il 10 di ogni mese in favore della IG.ra un assegno Pt_1 CP_1 mensile a titolo di contributo al mantenimento per la figlia di € 150,00 mensili, somma da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT. Le parti si danno reciprocamente atto che ciò è stato concordato tenendo conto della circostanza che la IG.ra , mentre in costanza di separazione era assunta con contratto di lavoro CP_1
a tempo indeterminato full-time, ora è impiegata con contratto di lavoro a tempo determinato part-time e il IG. , mentre prima era disoccupato con indennità Pt_1
NASPI, oggi è occupato come precisato innanzi;
I) Le spese mediche straordinarie saranno espressamente concordate tra i coniugi e sostenute in parti uguali, previa esibizione di idonea documentazione fiscale;
L) Le spese ricreative riguardanti la figlia dovranno essere concordate e sostenute in parti uguali;
ciascun coniuge potrà decidere di far svolgere alla figlia un'attiva ricreativa e/o sportiva, ma se non vi è l'accordo dell'altro coniuge, le spese relative saranno sostenute interamente dal genitore che ha assunto la decisione, con esclusione di ogni possibilità di ripetere la metà dei costi;
si dà atto che attualmente la minore svolge attività di tennis;
M) Le spese per eventuali coadiutori familiari saranno a carico di chi se ne avvarrà;
N) Il IG. rinuncia alla quota di propria pertinenza dell'assegno unico familiare, Pt_1
impegnandosi a concedere le necessarie autorizzazioni presso i relativi uffici, in favore della IG.ra ; CP_1
O) I coniugi si danno fin da ora reciproco permesso per il rilascio del passaporto e/o di qualsiasi documento valido per l'espatrio, assicurando altresì la reciproca disponibilità in caso di necessaria compresenza per il rilascio di identico documento per la minore;
P) I genitori, richiamato l'art. 473 bis 5 ultimo comma, non ritengono necessario l'ascolto del minore;
pagina 5 di 6 Q) Per quanto non espressamente previsto si farà riferimento all'attuale protocollo di intesa in uso presso il Tribunale di Pescara del 17.11.2020 che è stato consegnato in copia alle parti.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RAPINO per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 20/05/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
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