CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IX, sentenza 23/01/2026, n. 1001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1001 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1001/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PANARIELLO CIRO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16921/2025 depositato il 08/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Lazio - Via Rosa Raimondi Garibaldi 7 00145 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Regione Campania - Via S. Lucia 81 80132 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259020664576000 TRIBUTI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120110244769166000 BOLLO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120130045515420000 BOLLO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120140083404108000 BOLLO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120170001914217000 BOLLO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120170044732730000 BOLLO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120170092502782000 BOLLO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120170104537285000 BOLLO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 334/2026 depositato il
15/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di intimazione di pagamento n. 07120259020664576000, notificato nel giugno 2025, con il quale l'Agenzia delle Entrate – OS ha richiesto il pagamento dell'importo di euro 5.353,50, riferito a cartelle di pagamento emesse negli anni dal 2011 al 2017 per tributi diversi, e, nello specifico, le seguenti cartelle:
1) n. 07120110244769166000 tassa auto Regione Campania anno 2007;
2) n. 07120130045515420000 tassa auto Regione Campania anno 2008;
3) n. 07120140083404108000 tassa auto Regione Campania anno 2009;
4) n. 07120170001914217000 tassa auto Regione Campania anno 2011;
5) n. 07120170044732730000 tassa auto Regione Lazio anno 2014;
6) n. 07120170092502782000 tassa auto Regione Lazio anno 2015;
7) n. 07120170104537285000 tassa auto Regione Lazio anno 2015.
La ricorrente ha dedotto l'intervenuta prescrizione dei crediti e vizi delle notifiche.
Si sono costituiti l'Agenzia delle Entrate – OS e la Regione Lazio.
La Regione Lazio ha eccepito l'incompetenza territoriale di questa Corte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, la Corte rileva la propria incompetenza territoriale in merito all'atto impugnato relativamente alle cartelle di pagamento seguenti:
– n. 07120170044732730000 (tassa automobilistica anno 2014);
– n. 07120170092502782000 (tassa automobilistica anno 2015);
– n. 07120170104537285000 (tassa automobilistica anno 2015).
Trattasi di tributi propri della Regione Lazio quale ente impositore.
Ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 546/1992, come modificato dal D.lgs. 156/2015 a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 44/2016, per le controversie aventi ad oggetto tributi propri delle Regioni, la competenza territoriale spetta al giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ente impositore.
Poiché la Regione Lazio ha sede in Roma, la controversia doveva essere proposta innanzi alla Corte di
Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma.
In ogni caso, e comunque, il ricorso è infondato per le altre quattro cartelle richiamate nell'intimazione di pagamento impugnata emesse dalla Regione Campania.
La tassa automobilistica regionale è soggetta a prescrizione triennale ai sensi dell'art. 5, comma 51, del
D.L. 953/1982, convertito in L. 53/1983.
Dagli atti risulta che, successivamente alla notifica delle cartelle di pagamento, l'Agenzia delle Entrate –
OS ha notificato alla contribuente una serie continua di atti di intimazione e atti di riscossione, tra cui:
– procedura di compensazione ex art. 28-ter DPR 602/1973;
– preavviso di fermo amministrativo;
– avvisi di intimazione notificati negli anni 2016, 2019, 2022 e 2025.
Secondo l'orientamento seguito da questo Giudice, tali atti, costituendo esercizio formale della pretesa creditoria e messa in mora del debitore, sono idonei ad interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2943 cod. civ.
Tra ciascun atto e il successivo non è decorso un periodo superiore a tre anni.
Pertanto, la prescrizione non è mai maturata. Risultano, inoltre, provate le regolari notifiche delle cartelle e degli atti successivi.
In conclusione, il ricorso è inammissibile per incompetenza territoriale per le cartelle relative a tassa regionale auto emesse dalla Regione Lazio e, comunque, infondato nel merito per le altre. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara la propria incompetenza territoriale in relazione ai tributi propri della Regione Lazio e, per l'effetto, dichiara inammissibile il ricorso nella parte concernente tali tributi disponendo la riassunzione del giudizio dinanzi alla CGT di Primo Grado di Roma nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza. Rigetta per il resto e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di Agenzia Entrate OS e Regione
Lazio che si liquidano in euro 500,00 per ciascun ente oltre oneri ed accessori se dovuti.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PANARIELLO CIRO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16921/2025 depositato il 08/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Lazio - Via Rosa Raimondi Garibaldi 7 00145 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Regione Campania - Via S. Lucia 81 80132 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259020664576000 TRIBUTI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120110244769166000 BOLLO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120130045515420000 BOLLO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120140083404108000 BOLLO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120170001914217000 BOLLO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120170044732730000 BOLLO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120170092502782000 BOLLO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120170104537285000 BOLLO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 334/2026 depositato il
15/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di intimazione di pagamento n. 07120259020664576000, notificato nel giugno 2025, con il quale l'Agenzia delle Entrate – OS ha richiesto il pagamento dell'importo di euro 5.353,50, riferito a cartelle di pagamento emesse negli anni dal 2011 al 2017 per tributi diversi, e, nello specifico, le seguenti cartelle:
1) n. 07120110244769166000 tassa auto Regione Campania anno 2007;
2) n. 07120130045515420000 tassa auto Regione Campania anno 2008;
3) n. 07120140083404108000 tassa auto Regione Campania anno 2009;
4) n. 07120170001914217000 tassa auto Regione Campania anno 2011;
5) n. 07120170044732730000 tassa auto Regione Lazio anno 2014;
6) n. 07120170092502782000 tassa auto Regione Lazio anno 2015;
7) n. 07120170104537285000 tassa auto Regione Lazio anno 2015.
La ricorrente ha dedotto l'intervenuta prescrizione dei crediti e vizi delle notifiche.
Si sono costituiti l'Agenzia delle Entrate – OS e la Regione Lazio.
La Regione Lazio ha eccepito l'incompetenza territoriale di questa Corte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, la Corte rileva la propria incompetenza territoriale in merito all'atto impugnato relativamente alle cartelle di pagamento seguenti:
– n. 07120170044732730000 (tassa automobilistica anno 2014);
– n. 07120170092502782000 (tassa automobilistica anno 2015);
– n. 07120170104537285000 (tassa automobilistica anno 2015).
Trattasi di tributi propri della Regione Lazio quale ente impositore.
Ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 546/1992, come modificato dal D.lgs. 156/2015 a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 44/2016, per le controversie aventi ad oggetto tributi propri delle Regioni, la competenza territoriale spetta al giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ente impositore.
Poiché la Regione Lazio ha sede in Roma, la controversia doveva essere proposta innanzi alla Corte di
Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma.
In ogni caso, e comunque, il ricorso è infondato per le altre quattro cartelle richiamate nell'intimazione di pagamento impugnata emesse dalla Regione Campania.
La tassa automobilistica regionale è soggetta a prescrizione triennale ai sensi dell'art. 5, comma 51, del
D.L. 953/1982, convertito in L. 53/1983.
Dagli atti risulta che, successivamente alla notifica delle cartelle di pagamento, l'Agenzia delle Entrate –
OS ha notificato alla contribuente una serie continua di atti di intimazione e atti di riscossione, tra cui:
– procedura di compensazione ex art. 28-ter DPR 602/1973;
– preavviso di fermo amministrativo;
– avvisi di intimazione notificati negli anni 2016, 2019, 2022 e 2025.
Secondo l'orientamento seguito da questo Giudice, tali atti, costituendo esercizio formale della pretesa creditoria e messa in mora del debitore, sono idonei ad interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2943 cod. civ.
Tra ciascun atto e il successivo non è decorso un periodo superiore a tre anni.
Pertanto, la prescrizione non è mai maturata. Risultano, inoltre, provate le regolari notifiche delle cartelle e degli atti successivi.
In conclusione, il ricorso è inammissibile per incompetenza territoriale per le cartelle relative a tassa regionale auto emesse dalla Regione Lazio e, comunque, infondato nel merito per le altre. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara la propria incompetenza territoriale in relazione ai tributi propri della Regione Lazio e, per l'effetto, dichiara inammissibile il ricorso nella parte concernente tali tributi disponendo la riassunzione del giudizio dinanzi alla CGT di Primo Grado di Roma nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza. Rigetta per il resto e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di Agenzia Entrate OS e Regione
Lazio che si liquidano in euro 500,00 per ciascun ente oltre oneri ed accessori se dovuti.