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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 13/01/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott. Massimo Escher Presidente
Dott. Ignazio Maria Ettore Cannata Baratta Giudice
Dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2122/2023 R.G., promossa
DA
, nato a [...] il [...] Parte_1
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. DI C.F._1
STEFANO CLAUDIA, giusta procura in atti
- ricorrente -
CONTRO
, nata a CATANIA il 22/02/1957 (C.F. CP_1
); C.F._2
- resistente contumace -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege -
Oggetto: Separazione giudiziale.
All'udienza del 03/12/2024, precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c..
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
ha adito questo Tribunale chiedendo di Parte_1
“Dichiarare la separazione personale dei coniugi”.
Il ricorrente ha esposto, a fondamento della domanda, che: - ha contratto matrimonio civile con in Catania il 01/12/1979 CP_1
(atto n. 285, parte 1, anno 1979) dal quale erano nati i figli Persona_1
(27/11/1974), (19/05/1977) e
[...] Persona_2 Persona_3
(21/06/1994), tutti maggiorenni ed economicamente
[...]
indipendenti; - i coniugi per incompatibilità di carattere e incomprensioni non hanno più una unione affettiva e sentimentale rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Ritualmente vocata in giudizio non si è costituita. CP_1
All'udienza presidenziale celebrata in data 08/05/2024, vano è rimasto il tentativo di conciliazione stante l'assenza della resistente.
Parte ricorrente, interrogato liberamente dal Presidente, ha confermato la volontà di separarsi dal coniuge.
Fissata l'udienza di comparizione, in assenza di richieste istruttorie, il ricorrente ha chiesto la decisione della causa con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c.; la causa, pertanto, è stata rimessa al
Collegio per la decisione e al P.M. per le sue conclusioni, il quale ha espresso parere favorevole
_______________
In via preliminare va dichiarata la contumacia di CP_1
che, pur vocata regolarmente in giudizio, non si è costituita.
La domanda di separazione merita accoglimento.
Le allegazioni in ordine agli elementi di fatto denotanti la intollerabilità della prosecuzione della convivenza suffragano sufficientemente la fondatezza della domanda.
Peraltro, per la pronuncia in tema di separazione dei coniugi non
è necessaria una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti (v. Cass.
N. 21099/2007 e Cass. N. 3356/2007). 2 Va, quindi, pronunciata la separazione personale dei coniugi e . Parte_1 CP_1
Le spese del giudizio vanno dichiarate irripetibili in assenza di opposizione alla domanda di separazione, stante la contumacia di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 2122/2023 R.G.;
Pronunzia la separazione personale dei coniugi Parte_1
e ;
[...] CP_1
Dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 06/12/2024.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott.ssa Sonia Di Gesu dott. Massimo Escher
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott. Massimo Escher Presidente
Dott. Ignazio Maria Ettore Cannata Baratta Giudice
Dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2122/2023 R.G., promossa
DA
, nato a [...] il [...] Parte_1
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. DI C.F._1
STEFANO CLAUDIA, giusta procura in atti
- ricorrente -
CONTRO
, nata a CATANIA il 22/02/1957 (C.F. CP_1
); C.F._2
- resistente contumace -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege -
Oggetto: Separazione giudiziale.
All'udienza del 03/12/2024, precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c..
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
ha adito questo Tribunale chiedendo di Parte_1
“Dichiarare la separazione personale dei coniugi”.
Il ricorrente ha esposto, a fondamento della domanda, che: - ha contratto matrimonio civile con in Catania il 01/12/1979 CP_1
(atto n. 285, parte 1, anno 1979) dal quale erano nati i figli Persona_1
(27/11/1974), (19/05/1977) e
[...] Persona_2 Persona_3
(21/06/1994), tutti maggiorenni ed economicamente
[...]
indipendenti; - i coniugi per incompatibilità di carattere e incomprensioni non hanno più una unione affettiva e sentimentale rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Ritualmente vocata in giudizio non si è costituita. CP_1
All'udienza presidenziale celebrata in data 08/05/2024, vano è rimasto il tentativo di conciliazione stante l'assenza della resistente.
Parte ricorrente, interrogato liberamente dal Presidente, ha confermato la volontà di separarsi dal coniuge.
Fissata l'udienza di comparizione, in assenza di richieste istruttorie, il ricorrente ha chiesto la decisione della causa con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c.; la causa, pertanto, è stata rimessa al
Collegio per la decisione e al P.M. per le sue conclusioni, il quale ha espresso parere favorevole
_______________
In via preliminare va dichiarata la contumacia di CP_1
che, pur vocata regolarmente in giudizio, non si è costituita.
La domanda di separazione merita accoglimento.
Le allegazioni in ordine agli elementi di fatto denotanti la intollerabilità della prosecuzione della convivenza suffragano sufficientemente la fondatezza della domanda.
Peraltro, per la pronuncia in tema di separazione dei coniugi non
è necessaria una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti (v. Cass.
N. 21099/2007 e Cass. N. 3356/2007). 2 Va, quindi, pronunciata la separazione personale dei coniugi e . Parte_1 CP_1
Le spese del giudizio vanno dichiarate irripetibili in assenza di opposizione alla domanda di separazione, stante la contumacia di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 2122/2023 R.G.;
Pronunzia la separazione personale dei coniugi Parte_1
e ;
[...] CP_1
Dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 06/12/2024.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott.ssa Sonia Di Gesu dott. Massimo Escher
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