Sentenza 20 febbraio 2001
Massime • 1
In tema di interpretazione di contratti, l'art. 1362 cod. civ., ancorché prescriva all'interprete di non limitarsi al significato letterale delle parole, non svaluta tale criterio, che costituisce mezzo prioritario e fondamentale per la ricerca della comune intenzione delle parti, attribuendo ad ogni frase o parola il significato che loro è proprio; pertanto, il giudice di merito può utilizzare sussidiari criteri di interpretazione solo quando le espressioni letterali del contratto non sono chiare, precise ed univoche (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto applicabile ad un contratto di locazione la disciplina dell'equo canone in un caso in cui, pur essendo esclusa da una clausola tale applicazione non era stato poi indicato il motivo, scegliendolo tra le varie ipotesi elencate dal contratto a stampa, di modo che non poteva desumersi la natura di locazione ad uso transitorio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/02/2001, n. 2468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2468 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri magistrati:
Dott. GIOVANNI SILVIO COCO - Presidente -
Dott. ROBERTO PREDEN - Consigliere -
Dott. FRANCESCO TRIFONE - Consigliere -
Dott. ANTONIO SEGRETO - rel. Consigliere -
Dott. ALFONSO AMATUCCI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
GL RO, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZALE CLODIO 1, presso lo studio dell'avvocato SEBASTIANO RIBAUDO, difesa dall'avvocato RUBENS CARZERI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AL NA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA S CROCE IN GERUSALEMME 104, presso lo studio dell'avvocato ANDREA LIJOI, difeso dall'avvocato ILARIO GUARAGNI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 783/98 del Tribunale di BRESCIA, emessa il 26/03/98 e depositata il 30/04/98 (R.G. 2806/95);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/10/00 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito l'Avvocato Sebastiano RIBAUDO (per delega Avv. Rubens CARZERI);
udito l'Avvocato Ilario GUARAGNI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del Processo
DI RO NA conveniva in giudizio davanti al PR di Brescia Vaglia RO, deducendo di essere stata conduttrice di un appartamento in Brescia, via Monte Cimone 1, di proprietà della convenuta, con decorrenza 30. 11. 1990 e fino al 20.7. 1993; di aver corrisposto a titolo di canone locatizio per il predetto periodo la somma di L. 23.200.000, in luogo di quella di L. 7.085.396, dovuta secondo legge, e di avere perciò diritto alla restituzione, della somma di L. 16.114.604, oltre accessori, che richiedeva. La convenuta si costituiva e contestava la domanda, osservando che trattavasi di locazione per esigenze transitorie abitative, di cui all'art. 26, lett. a) l. n. 392/1978. Con sentenza n. 937/1995, il PR rigettava la domanda. La DI proponeva appello ed il Tribunale di Brescia, con sentenza depositata il 30.4.1998, accoglieva la domanda e condannava la convenuta al pagamento nei confronti dell'attrice della somma di L. 14.339.830, oltre interessi legali.
Riteneva il Tribunale che, nonostante che la clausola n. 2 del contratto prevedesse che lo stesso era escluso dalla disciplina della legge n. 392/1978, era rimasto vuoto lo spazio nel modulo a stampa. su cui era redatto il contratto, relativo all'indicazione del motivo, nonostante che la nota n. 4 a stampa, indicasse quali potevano essere i possibili motivi, uno dei quali appunto costituito dalla natura transitoria dell'esigenza abitativa. Riteneva il tribunale che l'omesso riempimento dello spazio suddetto sul modulo rendesse oggettivamente incerta la manifestazione da parte della conduttrice dell'esistenza di un'esigenza abitativa temporanea, idonea a giustificare la sottrazione della locazione alla disciplina di cui alla legge n. 392/1978; che gli elementi estrinseci non permettevano di integrare la prova manifestamente insufficiente derivante dal documento negoziale.
Riteneva il Tribunale che nessun elemento poteva trarsi dalla durata del contratto, ne' dal prezzo, ne' dal fatto che lo stesso era ammobiliato, e che i testi escussi, IE e NT erano inattendibili.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Vaglia, che ha presentato anche memoria.
Resiste con controricorso la DI.
Motivi della decisione l. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 26 lett. a) della l. 392/1978. la falsa applicazione dell'art. 79 l. 392/1978; la violazione delle norme da art. 1362 ad art. 1371 C.c. nonché degli artt. 246, 416 e 437 c.p.c., ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c.. Assume la ricorrente che erroneamente il tribunale ha ritenuto che la sola omissione nella clausola n. 2 del contratto della natura transitoria dell'esigenza abitativa non comportava che ciò non emergesse dal contratto, come ritenuto dal tribunale, che in violazione delle norme richiamate aveva interpretato il contratto. Ciò emergeva anche dal fatto che il contratto era stato stipulato su un modulo prestampato predisposto per le locazioni di uso transitorio;
dal fatto che l'immobile era locato per sei mesi ed infine dal fatto che la conduttrice fosse residente in altro Comune. Inoltre alla nota 4 del contratto si faceva riferimento ad esigenze abitative di natura transitoria.
Infine il non assoggettamento della locazione alla l. n. 392/1978 non poteva che riferirsi alla natura transitoria dell'esigenza abitativa.
2. Il motivo è infondato e va rigettato.
Osserva preliminarmente questa Corte che, quanto all'interpretazione delle clausole contrattuali, va, anzitutto, rilevato che l'art. 1362 c.c., allorché nel primo comma prescrive all'interprete di indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole, non svaluta l'elemento letterale del contratto, anzi intende ribadire che, qualora la lettera della convenzione, per le espressioni usate, rilevi con chiarezza ed univocità la volontà dei contraenti e non vi è divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione, una diversa interpretazione non è ammissibile;
soltanto quando le espressioni letterali del contratto non sono chiare, precise ed univoche, è consentito al giudice ricorrere agli altri elementi interpretativi indicati dagli artt. 1362 es. c.c., che hanno carattere sussidiario (Cass. 1.4.1993, n. 3936). Nella fattispecie la sentenza impugnata ha rilevato come nella clausola n. 2 del contratto, per quanto si escluda l'applicabilità al contratto della disciplina dell'equo canone di cui alla l. n. 392/1978, poi non si indichi per quale motivo e, quindi, che non emerge da detta clausola, che trattasi di locazione ad uso transitorio.
Infatti, rileva la sentenza che, per quanto nella nota n. 4 del contratto a stampa si elenchino anche le varie ipotesi astratte di esclusione della disciplina, tra cui la natura transitoria dell'esigenza abitativa, tuttavia nel testo del contratto non recepita alcuna delle ipotesi dette in relazione al caso concreto. Ne consegue che non sussiste l'assunta violazione dell'art. 1362 c.c.. 2. Neppure sussiste l'assunta violazione dell'art. 1363 c.c., lamentata dal ricorrente con riferimento alla nota 4), in quanto detta norma fa riferimento all'interpretazione complessiva delle clausole contrattuale, mentre, come risulta dalla sentenza impugnata (p. 12), la nota n. 4, espressamente presa in esame, dal Tribunale, non costituisce una clausola contrattuale, ma solo "un'istruzione" per il completamento delle parti a stampa del contratto, in relazione all'indicazione dei vari motivi possibili in astratto, per cui la locazione non era soggetta alla l. n. 392/1978, mentre nelle clausole contrattuali non era indicato alcuno di detti motivi.
3. Quanto alla censura di errata interpretazione del contratto, sulla base di altri rilievi, va osservato che in tema di interpretazione del contratto, la parte che .denunzi in cassazione l'erronea determinazione, in sede di merito, della volontà negoziale, è tenuta ad indicare quali canoni o criteri interpretativi siano stati violati, in mancanza l'individuazione della volontà contrattuale che, avendo ad oggetto una realtà fenomenica ed obiettiva, si risolve in un acclaramento di fatto, istituzionalmente riservato al giudice di merito - è censurabile non già quando le ragioni addotte a sostegno della decisione sono diverse da quelle della parte, bensì allorché esse sono insufficienti o inficiate da contraddittorietà logica o giuridica (Cass. 12.3.1994,n. 2415; Cass. 2.2.1996,n. 914). Nella fattispecie, a parte la violazione del canone ermeneutico del tenore letterale del contratto e quello dell'interpretazione complessiva delle clausole, risultati infondati come sopra detto, non risultano indicate quali altre regole interpretative siano state violate, con la conseguenza che le censure di violazione di norme di diritto è infondata.
3. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta l'omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c.. In particolare lamenta che il teste IE sia stato ritenuto inattendibile in quanto coniuge della locatrice, mentre lo stesso non aveva alcun interesse alla causa.
Egualmente la ricorrente censura la ritenuta inattendibilità della teste RA, dipendente dell'agenzia di mediazione davanti alla quale fu stipulato il contratto.
4.1. Il motivo è infondato e va rigettato. osserva preliminarmente questa Corte che la valutazione delle risultanze della prova testimoniale e il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri - come la scelta, fra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione - involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito;
il quale, nel porre a fondamento della decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere peraltro tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive (Cass. 12 marzo 1996, n. 2008). Quanto alle deposizioni dei parenti e del coniuge di una delle parti non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità connessa al vincolo di parentela o coniugale, essendo un principio siffatto privo di riscontri nell'attuale ordinamento, tenuto conto che venuto meno il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte cost. n. 248 del 1974, l'attendibilità del teste non può essere esclusa aprioristicamente, in difetto di ulteriori elementi che il giudice del merito reputi inficiarne la credibilità, per il solo fatto della esistenza di vincoli familiari con le parti (Cass. 21 novembre 1997, n. 11635). Diversa questione è, invece, che l'attendibilità di tali testi vada valutata dal giudice di merito con maggior rigore, per cui, in presenza di altri elementi il vincolo di coniugio o di parentela può essere considerato dal giudice di merito ai fini della valutazione della maggiore o minore attendibilità della deposizione resa dal teste (Cass. 28 novembre 1998, n. 12127).
4.2. Nella fattispecie la sentenza impugnata, con motivazione immune da censure nei ristretti limiti del sindacato di legittimità sul vizio motivazionale, ha ritenuto che la deposizione del teste IE, coniuge dell'attrice, fosse inattendibile, in quanto i fatti dallo stesso riferiti non solo non trovavano riscontro nella deposizione della teste RA, ma neppure nella realtà storica successiva alla stipula del contratto, posto che la DI, cessato il rapporto con la Vaglia, ha abitato in altro luogo, sempre quale affittuaria.
Quanto alla teste RA, la scarsa attendibilità della stessa è stata adeguatamentè motivata dalla corte di merito, rilevando che questa ha contraddittoriamente affermato di aver redatto un unico documento e nello stesso tempo di aver completato due contratti successivi e che la stessa era dipendente dell'agenzia che aveva intermediato il contratto, per cui aveva interesse alla sua validità.
Peraltro la corte di merito è giunta alla sua decisione di inattendibilità dei testi sulla base di diversi argomenti logici: la mancata indicazione dell'esigenza abitativa transitoria, sia nella proposta irrevocabile che nel contratto, pur essendo questa, secondo l'assunto attoreo, una caratteristica essenziale della locazione in questione;
che, entrambi i testi, pur presenti a questo contratto, non avvertirono la necessità di suggerirne l'inserimento in forma scritta.
6. Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Esistono giusti motivi per compensare per intero tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Compensa per intero tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2001