Cass. civ., sez. III, sentenza 20/02/2001, n. 2468
CASS
Sentenza 20 febbraio 2001

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di interpretazione di contratti, l'art. 1362 cod. civ., ancorché prescriva all'interprete di non limitarsi al significato letterale delle parole, non svaluta tale criterio, che costituisce mezzo prioritario e fondamentale per la ricerca della comune intenzione delle parti, attribuendo ad ogni frase o parola il significato che loro è proprio; pertanto, il giudice di merito può utilizzare sussidiari criteri di interpretazione solo quando le espressioni letterali del contratto non sono chiare, precise ed univoche (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto applicabile ad un contratto di locazione la disciplina dell'equo canone in un caso in cui, pur essendo esclusa da una clausola tale applicazione non era stato poi indicato il motivo, scegliendolo tra le varie ipotesi elencate dal contratto a stampa, di modo che non poteva desumersi la natura di locazione ad uso transitorio).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 20/02/2001, n. 2468
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2468
    Data del deposito : 20 febbraio 2001

    Testo completo