CASS
Sentenza 25 maggio 2026
Sentenza 25 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/05/2026, n. 18659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18659 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da NI CA s.r.l. avverso l'ordinanza del 23/12/2025 del Tribunale del riesame di Cosenza;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale SC NI, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 23/12/2025, il Tribunale del riesame di Cosenza rigettava la richiesta presentata ex art. 324 cod. proc. pen. da NI CA s.r.I., in persona del suo amministratore VA LE, avverso il decreto di sequestro preventivo emesso il 28/11/2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Castrovillari con riguardo al delitto di cui all'art. 2, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, contestato al LE, e all'illecito amministrativo di cui all'art. 25- quinquiesdecies, comma 1, lett. a), d. Igs. 8 giugno 2001, n. 231, contestato all'ente. Penale Sent. Sez. 3 Num. 18659 Anno 2026 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: MENGONI ENRICO Data Udienza: 21/04/2026 2. Propone ricorso per cassazione la ionica CA s.r.I., deducendo i seguenti motivi: - violazione degli artt. 192, 324 cod. proc. pen;
travisamento della prova;
violazione delle regole di valutazione probatoria. Il Tribunale del riesame avrebbe disposto il congelamento dell'intero patrimonio della società e dei beni personali dell'indagato LE all'esito di un percorso argomentativo unidirezionale e privo del necessario vaglio critico delle giustificazioni difensive, con le quali sarebbe stata ampiamente provata e documentata l'effettiva operatività della "B.L.M. s.r.l.", emittente delle fatture, e dei relativi rapporti commerciali, comprese le prestazioni riportate negli stessi documenti. Il Collegio della cautela non avrebbe esaminato tutta questa documentazione, escludendo la valenza probatoria dei contratti, dei 77 progetti tecnici, di numerosi preventivi e delle centinaia di schede tecniche prodotta la motivazione dell'ordinanza, peraltro, si fonderebbe su elementi meramente formali, oltre a manifestare evidenti profili di contraddittorietà, per aver lo stesso Collegio affermato che la "B.L.M. s.r.l." non fosse del tutto sprovvista di capacità operativa e di dipendenti. Ancora, il Tribunale non avrebbe considerato le sommarie informazioni rese da numerosi soggetti (pagg. 5-7), dalle quali risulterebbe ulteriormente l'operatività dell'emittente, al pari di atti contenuti nell'incarto processuale (varie comunicazioni notizia di reato), nel medesimo senso. Nel corso delle indagini, peraltro, la polizia giudiziaria non avrebbe escusso tutti i clienti della ricorrente, così facendo mancare elementi probatori importanti in ottica difensiva. Nel corso dell'indagine, in ogni caso, sarebbe stata accertata l'effettività delle fatture emesse da "B.L.M s.r.l." nel 2019 e nel 2020, oltre a quelle del 2021 per 55.450 euro e a quelle del 2022 per 186.408 euro, a ribadire il carattere effettivo dei rapporti commerciali tra le due società. Conclusivamente sul punto, mentre la difesa avrebbe fornito una prova positiva, l'accusa si sarebbe mossa su mere presunzioni;
- violazione degli artt. 63, comma 2, cod. proc. pen., 220 disp. att. cod. proc. pen. L'ordinanza si fonderebbe sulle dichiarazioni di VA LE del 18/9/2024, ritenendole pienamente utilizzabili. Per contro, le stesse sarebbero state rese in un momento in cui questi doveva esser considerato di certo un "indagato sostanziale", in presenza di indizi di reato;
in tal senso, deporrebbero le comunicazioni di notizia di reato del 20/6/2024 e del 31/7/2024, così come la maggior parte delle sommarie informazioni, raccolte prima del 18/9/2024. Le dichiarazioni dell'indagato, dunque, sarebbero state rese in violazione degli artt. 63 e 64 cod. proc. pen., e la motivazione resa dal Tribunale al riguardo sarebbe apparente o contraddittoria;
- violazione dell'art. 321 cod. proc. pen. in ordine al periculum in mora. L'ordinanza avrebbe omesso totalmente di misurarsi con il profilo temporale, 2 confermando un sequestro preventivo eseguito nel 2025 per fatti del 2022. Risulterebbe evidente, dunque, la violazione dei precetti di cui alla sentenza delle Sezioni Unite Ellade (n. 36959 del 2021), in quanto il Tribunale non spiegherebbe le ragioni dell'apprensione anticipata dei beni, prima dell'eventuale confisca. La motivazione dell'ordinanza, peraltro, richiamerebbe soltanto le condotte di DR LE (non VA) con riguardo alla "B.L.M. s.r.l." ed alla "Miendula s.r.l.", senza alcun riferimento all'indagato o alla società ricorrente. Quest'ultima, inoltre, sarebbe solida e dotata di un ingente patrimonio che potrebbe garantire pienamente l'Erario, e nessun elemento indicherebbe pericolo di modifica, dispersione o deterioramento dei beni appresi. L'ordinanza, in sintesi, sarebbe del tutto carente di motivazione sul punto;
- violazione dell'art. 321 cod. proc. pen, quanto alla sussistenza del cd. tempo silente. Sono ribaditi gli stessi argomenti del motivo precedente;
- violazione di legge con riguardo all'omessa valutazione dei principi di proporzionalità, di adeguatezza, di gradualità e di sussidiarietà del sequestro per equivalente. Il vincolo avrebbe colpito beni tanto della società quanto del LE, senza alcuna previa verifica circa l'eventuale incapienza della "NI CA s.r.l.", che sola avrebbe giustificato l'aggressione del patrimonio personale dell'indagato. Inoltre, il valore dei beni sequestrati risulterebbe sproporzionato rispetto al presunto profitto, di fatto impedendo la libertà di iniziativa economica della società e bloccandone l'operatività. Il sequestro, dunque, risulterebbe abnorme, per un ammontare complessivo di 692.360,16 euro. La polizia giudiziaria, inoltre, avrebbe quantificato il valore dei beni solo attraverso i criteri OMI, che, tuttavia, avrebbero rilievo puramente statistico;
sarebbe stata del tutto ignorata, infine, una perizia giurata disposta dall'indagato su un immobile industriale, così come il valore attribuito ai vari beni della società risulterebbe certamente inferiore al reale. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso risulta fondato nei termini che seguono. 4. In primo luogo, il Collegio ritiene di dover affrontare il secondo motivo di impugnazione, concernente l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese da VA LE. 4.1. Ebbene, pronunciandosi sulla medesima eccezione, il Tribunale del riesame ha reso una motivazione congrua, solida e priva di vizi logici, che dunque sfugge alla censura proposta in questa sede. 4.2. In particolare, l'ordinanza ha evidenziato la piena utilizzabilità delle dichiarazioni in questione, sul presupposto che, alla data indicata, non 3 sussistevano ancora concreti indizi di reità a carico del LE, in quanto erano ancora in corso accertamenti sulle complessive attività di fatturazione della "B.L.M. s.r.l.". In piena aderenza, dunque, al costante e condiviso indirizzo in forza del quale l'inutilizzabilità assoluta, ex art. 63, comma 2, cod. proc. pen., delle dichiarazioni rese da soggetti che avrebbero dovuto essere sentiti, fin dall'inizio, in qualità di imputati o di persone sottoposte ad indagini richiede che a carico dei medesimi risulti l'originaria esistenza di precisi, anche se non gravi, indizi di reità e tale condizione non può automaticamente farsi derivare dal solo fatto che il dichiarante risulti essere stato coinvolto in vicende potenzialmente suscettibili di dar luogo alla formulazione di addebiti penali a suo carico (tra le molte, Sez. 2, n. 9473 del 21/1/2025, Marinosci, Rv. 287773; Sez. 1, n. 48861 dell'11/7/2018, Mero, Rv. 280666). Come più volte affermato da questa Corte, infatti, pur dovendosi fare ricorso ad un criterio di accertamento non formale, ossia basato sul solo dato della già avvenuta iscrizione del nominativo nel registro degli indagati, ma più analitico e volto a verificare il reale stato delle conoscenze raggiunte al momento della redazione del verbale sul fatto di reato e sulla sua riferibilità alla persona escussa, la condizione rilevante non è integrata dal fatto che qualcuno sia stato coinvolto in vicende potenzialmente suscettibili di dar luogo alla formulazione di addebiti penali a suo carico, né da semplici sospetti suggeriti dall'intuizione personale degli investigatori, occorrendo piuttosto l'acquisizione di indizi, anche non connotati da gravità, che ne avessero reso probabile la responsabilità (Sez. U., n. 15208 del 25/02/2010, [...], rv. 246584; nonché, tra le molte, Sez. 2, n. 8402 del 17/2/2016, [...], Rv. 267729; Sez. 2, n. 51732 del 19/11/2013, Carta e altri, Rv. 258109). 4.3. La motivazione resa dal Tribunale del riesame, che ha escluso la sussistenza di tali caratteri, al momento in cui le dichiarazioni erano state rese, risulta pertanto rispettosa di questi canoni interpretativi e non merita censura. 4.4. La stessa motivazione, peraltro, non può essere contestata in sede di legittimità attraverso le numerose considerazioni contenute nel secondo motivo in esame (come il rinvio alla comunicazione di notizia di reato del 20/6/2024 o all'annotazione di polizia giudiziaria del 31/7/2024, oppure ancora alla "maggior parte delle SIT acquisite nel corso delle indagini (che) recano date antecedenti il 18.09.2024"), in quanto argomenti concernenti dati di fatto, evidentemente di puro merito ed il cui esame non è consentito alla Corte di cassazione. 4.5. Il secondo motivo di ricorso, pertanto, risulta infondato. 5. A conclusioni diverse, invece, il Collegio giunge quanto alla prima censura, con la quale si contesta al Tribunale la mancata valutazione di un ampio corpo documentale allegato all'istanza di riesame. Si tratta, in particolare, "dei contratti, dei 77 progetti tecnici, dei numerosi preventivi e delle centinaia di schede tecniche 4 prodotti dalla difesa" ad attestare l'effettività delle prestazioni fatturate alla ricorrente;
analogamente, i numerosi verbali di sommarie informazioni richiamati alle pagg.
5-7 del ricorso, così come le comunicazioni di notizia di reato menzionate alle pagg. 8-9, oltre alla documentazione indicata alle pagg. 10-11 della stessa impugnazione, non risultano neppure citati nell'ordinanza qui in esame, che, pertanto, si è sottratta al doveroso confronto con quanto prodotto dalla difesa in sede di riesame reale. In sintesi, il provvedimento impugnato non ha esaminato moltissimi dei documenti prodotti e delle dichiarazioni acquisite nel corso delle indagini, e specificamente indicate dalla difesa, sulla cui base si argomenta l'effettiva operatività della società "B.L.M. s.r.l.", emittente le fatture contestate, né si è confrontata con l'ulteriore argomento relativo alla mancata contestazione di irregolarità di numerose altre fatture rilasciate dalla "B.L.M. s.r.l." alla "ionica CA s.r.l.", di cui ben dieci proprio nell'anno di interesse, e a fronte di un totale di sedici. 5.1. Si tratta, in effetti, di elementi ed argomenti astrattamente rilevanti ai fini dell'esclusione del fumus commissi delicti, anche solo in parte, e che possono essere ritenuti infondati, indifferenti o superflui soltanto all'esito di un esame di merito. Si deve aggiungere, peraltro, che l'esclusione di tale fumus, anche solo per alcune delle fatture contestate, o solo per parte delle operazioni oggetto delle singole fatture, assume specifico rilievo ai fini del procedimento in corso. Invero, l'esatto accertamento dell'entità del profitto realizzato costituisce presupposto indispensabile per la definizione dei limiti in cui può essere legittimamente disposto il sequestro ex art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, in via diretta o per equivalente: l'art. 12-bis d.lgs. cit., infatti, prevede «la confisca dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo» del delitto per il quale è pronunciata condanna o disposta applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen., ovvero «la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto». 5.2. La motivazione sul punto, pertanto, risulta del tutto assente, così da riscontrarsi un vizio effettivamente proponibile in questa sede in materia di misure cautelari reali, quale violazione di legge, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen. (per tutte, Sez. 3, n. 385 del 6/10/2022, [...], Rv. 283916). 6. Lo stesso provvedimento, dunque, deve essere annullato con rinvio, per nuovo giudizio, con evidente assorbimento di ogni ulteriore doglianza sollevata in questa sede. 5
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Cosenza competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 21 aprile 2026
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale SC NI, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 23/12/2025, il Tribunale del riesame di Cosenza rigettava la richiesta presentata ex art. 324 cod. proc. pen. da NI CA s.r.I., in persona del suo amministratore VA LE, avverso il decreto di sequestro preventivo emesso il 28/11/2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Castrovillari con riguardo al delitto di cui all'art. 2, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, contestato al LE, e all'illecito amministrativo di cui all'art. 25- quinquiesdecies, comma 1, lett. a), d. Igs. 8 giugno 2001, n. 231, contestato all'ente. Penale Sent. Sez. 3 Num. 18659 Anno 2026 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: MENGONI ENRICO Data Udienza: 21/04/2026 2. Propone ricorso per cassazione la ionica CA s.r.I., deducendo i seguenti motivi: - violazione degli artt. 192, 324 cod. proc. pen;
travisamento della prova;
violazione delle regole di valutazione probatoria. Il Tribunale del riesame avrebbe disposto il congelamento dell'intero patrimonio della società e dei beni personali dell'indagato LE all'esito di un percorso argomentativo unidirezionale e privo del necessario vaglio critico delle giustificazioni difensive, con le quali sarebbe stata ampiamente provata e documentata l'effettiva operatività della "B.L.M. s.r.l.", emittente delle fatture, e dei relativi rapporti commerciali, comprese le prestazioni riportate negli stessi documenti. Il Collegio della cautela non avrebbe esaminato tutta questa documentazione, escludendo la valenza probatoria dei contratti, dei 77 progetti tecnici, di numerosi preventivi e delle centinaia di schede tecniche prodotta la motivazione dell'ordinanza, peraltro, si fonderebbe su elementi meramente formali, oltre a manifestare evidenti profili di contraddittorietà, per aver lo stesso Collegio affermato che la "B.L.M. s.r.l." non fosse del tutto sprovvista di capacità operativa e di dipendenti. Ancora, il Tribunale non avrebbe considerato le sommarie informazioni rese da numerosi soggetti (pagg. 5-7), dalle quali risulterebbe ulteriormente l'operatività dell'emittente, al pari di atti contenuti nell'incarto processuale (varie comunicazioni notizia di reato), nel medesimo senso. Nel corso delle indagini, peraltro, la polizia giudiziaria non avrebbe escusso tutti i clienti della ricorrente, così facendo mancare elementi probatori importanti in ottica difensiva. Nel corso dell'indagine, in ogni caso, sarebbe stata accertata l'effettività delle fatture emesse da "B.L.M s.r.l." nel 2019 e nel 2020, oltre a quelle del 2021 per 55.450 euro e a quelle del 2022 per 186.408 euro, a ribadire il carattere effettivo dei rapporti commerciali tra le due società. Conclusivamente sul punto, mentre la difesa avrebbe fornito una prova positiva, l'accusa si sarebbe mossa su mere presunzioni;
- violazione degli artt. 63, comma 2, cod. proc. pen., 220 disp. att. cod. proc. pen. L'ordinanza si fonderebbe sulle dichiarazioni di VA LE del 18/9/2024, ritenendole pienamente utilizzabili. Per contro, le stesse sarebbero state rese in un momento in cui questi doveva esser considerato di certo un "indagato sostanziale", in presenza di indizi di reato;
in tal senso, deporrebbero le comunicazioni di notizia di reato del 20/6/2024 e del 31/7/2024, così come la maggior parte delle sommarie informazioni, raccolte prima del 18/9/2024. Le dichiarazioni dell'indagato, dunque, sarebbero state rese in violazione degli artt. 63 e 64 cod. proc. pen., e la motivazione resa dal Tribunale al riguardo sarebbe apparente o contraddittoria;
- violazione dell'art. 321 cod. proc. pen. in ordine al periculum in mora. L'ordinanza avrebbe omesso totalmente di misurarsi con il profilo temporale, 2 confermando un sequestro preventivo eseguito nel 2025 per fatti del 2022. Risulterebbe evidente, dunque, la violazione dei precetti di cui alla sentenza delle Sezioni Unite Ellade (n. 36959 del 2021), in quanto il Tribunale non spiegherebbe le ragioni dell'apprensione anticipata dei beni, prima dell'eventuale confisca. La motivazione dell'ordinanza, peraltro, richiamerebbe soltanto le condotte di DR LE (non VA) con riguardo alla "B.L.M. s.r.l." ed alla "Miendula s.r.l.", senza alcun riferimento all'indagato o alla società ricorrente. Quest'ultima, inoltre, sarebbe solida e dotata di un ingente patrimonio che potrebbe garantire pienamente l'Erario, e nessun elemento indicherebbe pericolo di modifica, dispersione o deterioramento dei beni appresi. L'ordinanza, in sintesi, sarebbe del tutto carente di motivazione sul punto;
- violazione dell'art. 321 cod. proc. pen, quanto alla sussistenza del cd. tempo silente. Sono ribaditi gli stessi argomenti del motivo precedente;
- violazione di legge con riguardo all'omessa valutazione dei principi di proporzionalità, di adeguatezza, di gradualità e di sussidiarietà del sequestro per equivalente. Il vincolo avrebbe colpito beni tanto della società quanto del LE, senza alcuna previa verifica circa l'eventuale incapienza della "NI CA s.r.l.", che sola avrebbe giustificato l'aggressione del patrimonio personale dell'indagato. Inoltre, il valore dei beni sequestrati risulterebbe sproporzionato rispetto al presunto profitto, di fatto impedendo la libertà di iniziativa economica della società e bloccandone l'operatività. Il sequestro, dunque, risulterebbe abnorme, per un ammontare complessivo di 692.360,16 euro. La polizia giudiziaria, inoltre, avrebbe quantificato il valore dei beni solo attraverso i criteri OMI, che, tuttavia, avrebbero rilievo puramente statistico;
sarebbe stata del tutto ignorata, infine, una perizia giurata disposta dall'indagato su un immobile industriale, così come il valore attribuito ai vari beni della società risulterebbe certamente inferiore al reale. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso risulta fondato nei termini che seguono. 4. In primo luogo, il Collegio ritiene di dover affrontare il secondo motivo di impugnazione, concernente l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese da VA LE. 4.1. Ebbene, pronunciandosi sulla medesima eccezione, il Tribunale del riesame ha reso una motivazione congrua, solida e priva di vizi logici, che dunque sfugge alla censura proposta in questa sede. 4.2. In particolare, l'ordinanza ha evidenziato la piena utilizzabilità delle dichiarazioni in questione, sul presupposto che, alla data indicata, non 3 sussistevano ancora concreti indizi di reità a carico del LE, in quanto erano ancora in corso accertamenti sulle complessive attività di fatturazione della "B.L.M. s.r.l.". In piena aderenza, dunque, al costante e condiviso indirizzo in forza del quale l'inutilizzabilità assoluta, ex art. 63, comma 2, cod. proc. pen., delle dichiarazioni rese da soggetti che avrebbero dovuto essere sentiti, fin dall'inizio, in qualità di imputati o di persone sottoposte ad indagini richiede che a carico dei medesimi risulti l'originaria esistenza di precisi, anche se non gravi, indizi di reità e tale condizione non può automaticamente farsi derivare dal solo fatto che il dichiarante risulti essere stato coinvolto in vicende potenzialmente suscettibili di dar luogo alla formulazione di addebiti penali a suo carico (tra le molte, Sez. 2, n. 9473 del 21/1/2025, Marinosci, Rv. 287773; Sez. 1, n. 48861 dell'11/7/2018, Mero, Rv. 280666). Come più volte affermato da questa Corte, infatti, pur dovendosi fare ricorso ad un criterio di accertamento non formale, ossia basato sul solo dato della già avvenuta iscrizione del nominativo nel registro degli indagati, ma più analitico e volto a verificare il reale stato delle conoscenze raggiunte al momento della redazione del verbale sul fatto di reato e sulla sua riferibilità alla persona escussa, la condizione rilevante non è integrata dal fatto che qualcuno sia stato coinvolto in vicende potenzialmente suscettibili di dar luogo alla formulazione di addebiti penali a suo carico, né da semplici sospetti suggeriti dall'intuizione personale degli investigatori, occorrendo piuttosto l'acquisizione di indizi, anche non connotati da gravità, che ne avessero reso probabile la responsabilità (Sez. U., n. 15208 del 25/02/2010, [...], rv. 246584; nonché, tra le molte, Sez. 2, n. 8402 del 17/2/2016, [...], Rv. 267729; Sez. 2, n. 51732 del 19/11/2013, Carta e altri, Rv. 258109). 4.3. La motivazione resa dal Tribunale del riesame, che ha escluso la sussistenza di tali caratteri, al momento in cui le dichiarazioni erano state rese, risulta pertanto rispettosa di questi canoni interpretativi e non merita censura. 4.4. La stessa motivazione, peraltro, non può essere contestata in sede di legittimità attraverso le numerose considerazioni contenute nel secondo motivo in esame (come il rinvio alla comunicazione di notizia di reato del 20/6/2024 o all'annotazione di polizia giudiziaria del 31/7/2024, oppure ancora alla "maggior parte delle SIT acquisite nel corso delle indagini (che) recano date antecedenti il 18.09.2024"), in quanto argomenti concernenti dati di fatto, evidentemente di puro merito ed il cui esame non è consentito alla Corte di cassazione. 4.5. Il secondo motivo di ricorso, pertanto, risulta infondato. 5. A conclusioni diverse, invece, il Collegio giunge quanto alla prima censura, con la quale si contesta al Tribunale la mancata valutazione di un ampio corpo documentale allegato all'istanza di riesame. Si tratta, in particolare, "dei contratti, dei 77 progetti tecnici, dei numerosi preventivi e delle centinaia di schede tecniche 4 prodotti dalla difesa" ad attestare l'effettività delle prestazioni fatturate alla ricorrente;
analogamente, i numerosi verbali di sommarie informazioni richiamati alle pagg.
5-7 del ricorso, così come le comunicazioni di notizia di reato menzionate alle pagg. 8-9, oltre alla documentazione indicata alle pagg. 10-11 della stessa impugnazione, non risultano neppure citati nell'ordinanza qui in esame, che, pertanto, si è sottratta al doveroso confronto con quanto prodotto dalla difesa in sede di riesame reale. In sintesi, il provvedimento impugnato non ha esaminato moltissimi dei documenti prodotti e delle dichiarazioni acquisite nel corso delle indagini, e specificamente indicate dalla difesa, sulla cui base si argomenta l'effettiva operatività della società "B.L.M. s.r.l.", emittente le fatture contestate, né si è confrontata con l'ulteriore argomento relativo alla mancata contestazione di irregolarità di numerose altre fatture rilasciate dalla "B.L.M. s.r.l." alla "ionica CA s.r.l.", di cui ben dieci proprio nell'anno di interesse, e a fronte di un totale di sedici. 5.1. Si tratta, in effetti, di elementi ed argomenti astrattamente rilevanti ai fini dell'esclusione del fumus commissi delicti, anche solo in parte, e che possono essere ritenuti infondati, indifferenti o superflui soltanto all'esito di un esame di merito. Si deve aggiungere, peraltro, che l'esclusione di tale fumus, anche solo per alcune delle fatture contestate, o solo per parte delle operazioni oggetto delle singole fatture, assume specifico rilievo ai fini del procedimento in corso. Invero, l'esatto accertamento dell'entità del profitto realizzato costituisce presupposto indispensabile per la definizione dei limiti in cui può essere legittimamente disposto il sequestro ex art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, in via diretta o per equivalente: l'art. 12-bis d.lgs. cit., infatti, prevede «la confisca dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo» del delitto per il quale è pronunciata condanna o disposta applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen., ovvero «la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto». 5.2. La motivazione sul punto, pertanto, risulta del tutto assente, così da riscontrarsi un vizio effettivamente proponibile in questa sede in materia di misure cautelari reali, quale violazione di legge, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen. (per tutte, Sez. 3, n. 385 del 6/10/2022, [...], Rv. 283916). 6. Lo stesso provvedimento, dunque, deve essere annullato con rinvio, per nuovo giudizio, con evidente assorbimento di ogni ulteriore doglianza sollevata in questa sede. 5
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Cosenza competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 21 aprile 2026