CASS
Sentenza 27 aprile 2026
Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/04/2026, n. 15046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15046 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXXXXXXX nato a [...] il XXXXXXXXXX avverso l'ordinanza del 17/09/2025 del Tribunale di Sorveglianza di Messina Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco;
lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. Laura Condemi per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Sorveglianza di Messina, con ordinanza in data 17 settembre 2025, ha rigettato l’opposizione proposta da XXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso l’ordinanza del medesimo Tribunale del 25 giugno 2025 con la quale è stata dichiarata non estinta la pena in esito al periodo di affidamento in prova al servizio sociale ed è stata disposta l’esecuzione della pena per il periodo decorrente dal 1° giugno 2022 alla fine dell’affidamento. 2. Il giudice della sorveglianza ha ritenuto di confermare il proprio precedente provvedimento ritenendo che l’andamento dell’affidamento non sia positivamente valutabile in quanto il condannato, in data immediatamente successiva alla fine dello stesso, è stato denunciato per la detenzione di sostanza stupefacente e che ciò, seppure il procedimento penale è stato archiviato e gli atti trasmessi all’autorità amministrativa, configurerebbe una violazione delle prescrizioni imposte e dimostrerebbe il mancato conseguimento degli Penale Sent. Sez. 1 Num. 15046 Anno 2026 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: MONACO MARCO MARIA Data Udienza: 05/02/2026 obiettivi previsti per l’applicazione della misura alternativa che si era appena conclusa. Sotto altro profilo, poi, assumerebbe rilievo il fatto che lo stesso condannato è sottoposto a indagini per il reato di cui all’art. 74 D.P.R. 309 del 1990. 3. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l’interessato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.
3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 47 ord. pen. Nel primo motivo la difesa rileva che la conclusione errata in quanto il Tribunale non avrebbe proceduto a una valutazione complessiva e globale degli elementi in atti e non avrebbe tenuto nel debito conto che la presunta violazione non può essere considerata tale in quanto il fatto, la detenzione per uso personale, è avvenuta in un periodo successivo alla cessazione della misura e configura un fatto penalmente irrilevante, tanto che il procedimento è stato archiviato. Sotto altro profilo poi, nel provvedimento non si sarebbe debitamente considerato che gli altri due procedimenti penali valorizzati si riferiscono, uno, a fatti antecedenti l’applicazione della misura alternativa e che l’altro è allo stato pendente in primo grado e quindi sul punto non c’è stato alcun accertamento definitivo. Ragioni queste per cui, pure considerata la differenza di valutazione che deve sottendere la revoca della misura dalla dichiarazione di non estinzione della pena, tali elementi risultavano ininfluenti.
3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione: a. alla rideterminazione della pena complessiva da espiare in quanto il Tribunale non avrebbe tenuto conto dei periodi in cui la misura è stata comunque correttamente eseguita;
b. alla decisione di considerare l’esito negativo dell’affidamento con efficacia ex tunc;
3.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine: a. alla totale assenza di motivazione quanto alla possibilità di espiare la pena in regime di detenzione domiciliare;
b. alla mancata considerazione circa l’opportunità di disporre l’applicazione dell’affidamento in prova c.d. terapeutico in considerazione del fatto che il condannato è tossicodipendente e che ciò risulta dalla certificazione in atti. 4. In data 20 dicembre 2025 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali il Sost. Proc. Gen. Laura Condemi ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono. 2. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 47 ord. pen. rilevando che la conclusione cui è pervenuto il Tribunale sarebbe errata in quanto la presunta violazione non potrebbe essere considerata perché la detenzione per uso personale è avvenuta in un periodo successivo alla cessazione della misura e, poi, non si sarebbe debitamente considerato che gli altri due procedimenti penali valorizzati si riferiscono, uno, a fatti antecedenti l’applicazione della misura alternativa e che l’altro è allo stato pendente in primo grado. La doglianza è fondata.
2.1. La valutazione dell'esito negativo dell'affidamento in prova al servizio sociale si differenzia da quella che, nel corso della prova, può portare alla revoca della misura alternativa, in quanto, per la revoca, il tribunale è chiamato a valutare la gravità di specifici episodi per verificare se essi siano incompatibili con la prosecuzione della prova, quando, invece, al fine di stabilirne l'esito occorre procedere a una valutazione globale dell'intero periodo, per verificare se sia avvenuto il recupero sociale del condannato (così anche da ultimo Sez. 1, n. 32567 del 08/07/2025, Sanchez, Rv. 288761 - 01). In tale prospettiva, d’altro canto, come pure evidenziato dal Tribunale, è possibile prendere in considerazione anche comportamenti posti in essere dal condannato dopo che sia cessata l'esecuzione della misura alternativa, ma prima che sia formulato il giudizio sul relativo esito, giacché essi, quantunque di per sè inidonei a giustificarne la revoca, possono, tuttavia, costituire indici sintomatici, per qualità e gravità, del mancato conseguimento di quell'obiettivo di recupero sociale del condannato, cui la misura stessa è preordinata. In questo caso e a maggio ragione, però, la valutazione deve essere particolarmente attenta in quanto la valutazione complessiva che il giudice è chiamato a compiere deve essere effettuata tenendo conto, da un lato, della condotta serbata dal condannato durante l'esecuzione della prova e, dall'altro, dell'effettiva entità del fatto successivo, della distanza cronologica dalla scadenza dell'affidamento e, soprattutto, nel caso di mancata definitiva condanna per fatti costituenti reato, operando una autonoma delibazione della rilevanza della presunta violazione commessa (così già in Sez. 1, n. 26332 del 18/06/2008, Carbone, Rv. 240875 - 01). Sotto tale profilo e in generale, pertanto, si deve ribadire che ai fini della valutazione dell’esito della prova e per la dichiarazione di mancata estinzione della pena il Tribunale non possa limitarsi a ratificare il provvedimento emesso de plano ma è tenuto a effettuare un'ampia ed effettiva verifica in ordine al sopravvenuto venir meno delle condizioni originarie e alle determinazioni da assumere circa il buon esito o meno della misura alternativa che si è comunque conclusa. Ragione questa per cui la verifica deve svilupparsi procedendo a una valutazione complessiva in cui si deve fare specifico riferimento alle violazioni contestate, da accertare incidentalmente, anche tenendo conto di tutte le conoscenze acquisite in merito ai comportamenti precedenti e successivi tenuti dal condannato. Di tale valutazione, cui il Tribunale deve procedere in termini effettivi e con riferimenti concreti, deve darsi adeguato e coerente conto con motivazione puntuale (cfr. Sez. 1, n. 3768 del 26/11/2019, dep. 2020, Americo, Rv. 278183 – 01). 3 2.2. Nel caso di specie il Tribunale non si è conformato ai principi indicati e la motivazione resa risulta carente. Infatti. Il fatto accertato di detenzione di sostanza stupefacente non è qualificabile in sé come “violazione” delle prescrizioni in quanto è avvenuto in data successiva alla cessazione della misura per cui lo stesso, seppure possa e debba essere considerato, avrebbe dovuto essere oggetto di una più approfondita valutazione, ciò anche considerato che è comunque sopravvenuta l’archiviazione della notizia di reato. La pendenza del procedimento per fatti del 2021, proprio perché relativo a reati eventualmente commessi prima dell’applicazione della misura, inoltre, avrebbe dovuto essere oggetto di una più attenta analisi di cui il giudice della sorveglianza avrebbe dovuto dare puntuale conto in motivazione. La circostanza che sia pendente un processo relativo a fatti che sarebbero stati commessi anche durante l’applicazione della misura, infine, può assumere e assume un effettivo rilievo ma in ordine a questo, in assenza di un accertamento definitivo, il Tribunale sarebbe stato tenuto a procedere a un’attenta valutazione incidentale di cui non vi è traccia nella motivazione. Ciò soprattutto considerato quanto recentemente indicato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 24 del 2025 in ordine all’operatività della presunzione di innocenza in materia di benefici penitenziari nel senso che non vigono, e sono costituzionalmente illegittimi, automatismi e conclusioni rigide per cui il giudice della sorveglianza, che pure può e deve tenere conto anche delle notitie criminis che risultano in atti, è comunque tenuto a motivare sul punto dandone conto in modo specifico, evidenziando cioè non solo che esiste una generica segnalazione quanto, piuttosto, verificando a cosa questa si riferisca e come e in che modo e in concreto incida (o abbia inciso) sul giudizio di idoneità e adeguatezza della misura alternativa richiesta, nel nostro caso quanto al mancato raggiungimento degli obiettivi (da ultimo Sez. 1, n. 104 del 21/11/2025, dep. 2026, R., Rv. 289064 – 01 nel senso che «la revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale può conseguire anche alla commissione di un fatto costituente reato rispetto al quale non è intervenuta sentenza irrevocabile, sempre che lo stesso sia ritenuto, sulla base di adeguata motivazione, in concreto incompatibile con la prosecuzione della prova, in quanto al Tribunale di sorveglianza spetta un potere di valutazione incidentale di tale accadimento nel contesto del doveroso controllo continuativo in ordine alla insussistenza del pericolo di recidiva per tutta la durata della misura»).
2.3. Le carenze rilevate impongono l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio affinché il Tribunale di Sorveglianza di Messina, conformandosi ai principi indicati e libero nell’esito, proceda a un nuovo giudizio sul punto. 3. Le ulteriori censure, logicamente subordinate al punto oggetto di annullamento, sono 4 assorbite.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Messina. Così è deciso, 05/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 5
udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco;
lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. Laura Condemi per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Sorveglianza di Messina, con ordinanza in data 17 settembre 2025, ha rigettato l’opposizione proposta da XXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso l’ordinanza del medesimo Tribunale del 25 giugno 2025 con la quale è stata dichiarata non estinta la pena in esito al periodo di affidamento in prova al servizio sociale ed è stata disposta l’esecuzione della pena per il periodo decorrente dal 1° giugno 2022 alla fine dell’affidamento. 2. Il giudice della sorveglianza ha ritenuto di confermare il proprio precedente provvedimento ritenendo che l’andamento dell’affidamento non sia positivamente valutabile in quanto il condannato, in data immediatamente successiva alla fine dello stesso, è stato denunciato per la detenzione di sostanza stupefacente e che ciò, seppure il procedimento penale è stato archiviato e gli atti trasmessi all’autorità amministrativa, configurerebbe una violazione delle prescrizioni imposte e dimostrerebbe il mancato conseguimento degli Penale Sent. Sez. 1 Num. 15046 Anno 2026 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: MONACO MARCO MARIA Data Udienza: 05/02/2026 obiettivi previsti per l’applicazione della misura alternativa che si era appena conclusa. Sotto altro profilo, poi, assumerebbe rilievo il fatto che lo stesso condannato è sottoposto a indagini per il reato di cui all’art. 74 D.P.R. 309 del 1990. 3. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l’interessato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.
3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 47 ord. pen. Nel primo motivo la difesa rileva che la conclusione errata in quanto il Tribunale non avrebbe proceduto a una valutazione complessiva e globale degli elementi in atti e non avrebbe tenuto nel debito conto che la presunta violazione non può essere considerata tale in quanto il fatto, la detenzione per uso personale, è avvenuta in un periodo successivo alla cessazione della misura e configura un fatto penalmente irrilevante, tanto che il procedimento è stato archiviato. Sotto altro profilo poi, nel provvedimento non si sarebbe debitamente considerato che gli altri due procedimenti penali valorizzati si riferiscono, uno, a fatti antecedenti l’applicazione della misura alternativa e che l’altro è allo stato pendente in primo grado e quindi sul punto non c’è stato alcun accertamento definitivo. Ragioni queste per cui, pure considerata la differenza di valutazione che deve sottendere la revoca della misura dalla dichiarazione di non estinzione della pena, tali elementi risultavano ininfluenti.
3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione: a. alla rideterminazione della pena complessiva da espiare in quanto il Tribunale non avrebbe tenuto conto dei periodi in cui la misura è stata comunque correttamente eseguita;
b. alla decisione di considerare l’esito negativo dell’affidamento con efficacia ex tunc;
3.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine: a. alla totale assenza di motivazione quanto alla possibilità di espiare la pena in regime di detenzione domiciliare;
b. alla mancata considerazione circa l’opportunità di disporre l’applicazione dell’affidamento in prova c.d. terapeutico in considerazione del fatto che il condannato è tossicodipendente e che ciò risulta dalla certificazione in atti. 4. In data 20 dicembre 2025 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali il Sost. Proc. Gen. Laura Condemi ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono. 2. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 47 ord. pen. rilevando che la conclusione cui è pervenuto il Tribunale sarebbe errata in quanto la presunta violazione non potrebbe essere considerata perché la detenzione per uso personale è avvenuta in un periodo successivo alla cessazione della misura e, poi, non si sarebbe debitamente considerato che gli altri due procedimenti penali valorizzati si riferiscono, uno, a fatti antecedenti l’applicazione della misura alternativa e che l’altro è allo stato pendente in primo grado. La doglianza è fondata.
2.1. La valutazione dell'esito negativo dell'affidamento in prova al servizio sociale si differenzia da quella che, nel corso della prova, può portare alla revoca della misura alternativa, in quanto, per la revoca, il tribunale è chiamato a valutare la gravità di specifici episodi per verificare se essi siano incompatibili con la prosecuzione della prova, quando, invece, al fine di stabilirne l'esito occorre procedere a una valutazione globale dell'intero periodo, per verificare se sia avvenuto il recupero sociale del condannato (così anche da ultimo Sez. 1, n. 32567 del 08/07/2025, Sanchez, Rv. 288761 - 01). In tale prospettiva, d’altro canto, come pure evidenziato dal Tribunale, è possibile prendere in considerazione anche comportamenti posti in essere dal condannato dopo che sia cessata l'esecuzione della misura alternativa, ma prima che sia formulato il giudizio sul relativo esito, giacché essi, quantunque di per sè inidonei a giustificarne la revoca, possono, tuttavia, costituire indici sintomatici, per qualità e gravità, del mancato conseguimento di quell'obiettivo di recupero sociale del condannato, cui la misura stessa è preordinata. In questo caso e a maggio ragione, però, la valutazione deve essere particolarmente attenta in quanto la valutazione complessiva che il giudice è chiamato a compiere deve essere effettuata tenendo conto, da un lato, della condotta serbata dal condannato durante l'esecuzione della prova e, dall'altro, dell'effettiva entità del fatto successivo, della distanza cronologica dalla scadenza dell'affidamento e, soprattutto, nel caso di mancata definitiva condanna per fatti costituenti reato, operando una autonoma delibazione della rilevanza della presunta violazione commessa (così già in Sez. 1, n. 26332 del 18/06/2008, Carbone, Rv. 240875 - 01). Sotto tale profilo e in generale, pertanto, si deve ribadire che ai fini della valutazione dell’esito della prova e per la dichiarazione di mancata estinzione della pena il Tribunale non possa limitarsi a ratificare il provvedimento emesso de plano ma è tenuto a effettuare un'ampia ed effettiva verifica in ordine al sopravvenuto venir meno delle condizioni originarie e alle determinazioni da assumere circa il buon esito o meno della misura alternativa che si è comunque conclusa. Ragione questa per cui la verifica deve svilupparsi procedendo a una valutazione complessiva in cui si deve fare specifico riferimento alle violazioni contestate, da accertare incidentalmente, anche tenendo conto di tutte le conoscenze acquisite in merito ai comportamenti precedenti e successivi tenuti dal condannato. Di tale valutazione, cui il Tribunale deve procedere in termini effettivi e con riferimenti concreti, deve darsi adeguato e coerente conto con motivazione puntuale (cfr. Sez. 1, n. 3768 del 26/11/2019, dep. 2020, Americo, Rv. 278183 – 01). 3 2.2. Nel caso di specie il Tribunale non si è conformato ai principi indicati e la motivazione resa risulta carente. Infatti. Il fatto accertato di detenzione di sostanza stupefacente non è qualificabile in sé come “violazione” delle prescrizioni in quanto è avvenuto in data successiva alla cessazione della misura per cui lo stesso, seppure possa e debba essere considerato, avrebbe dovuto essere oggetto di una più approfondita valutazione, ciò anche considerato che è comunque sopravvenuta l’archiviazione della notizia di reato. La pendenza del procedimento per fatti del 2021, proprio perché relativo a reati eventualmente commessi prima dell’applicazione della misura, inoltre, avrebbe dovuto essere oggetto di una più attenta analisi di cui il giudice della sorveglianza avrebbe dovuto dare puntuale conto in motivazione. La circostanza che sia pendente un processo relativo a fatti che sarebbero stati commessi anche durante l’applicazione della misura, infine, può assumere e assume un effettivo rilievo ma in ordine a questo, in assenza di un accertamento definitivo, il Tribunale sarebbe stato tenuto a procedere a un’attenta valutazione incidentale di cui non vi è traccia nella motivazione. Ciò soprattutto considerato quanto recentemente indicato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 24 del 2025 in ordine all’operatività della presunzione di innocenza in materia di benefici penitenziari nel senso che non vigono, e sono costituzionalmente illegittimi, automatismi e conclusioni rigide per cui il giudice della sorveglianza, che pure può e deve tenere conto anche delle notitie criminis che risultano in atti, è comunque tenuto a motivare sul punto dandone conto in modo specifico, evidenziando cioè non solo che esiste una generica segnalazione quanto, piuttosto, verificando a cosa questa si riferisca e come e in che modo e in concreto incida (o abbia inciso) sul giudizio di idoneità e adeguatezza della misura alternativa richiesta, nel nostro caso quanto al mancato raggiungimento degli obiettivi (da ultimo Sez. 1, n. 104 del 21/11/2025, dep. 2026, R., Rv. 289064 – 01 nel senso che «la revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale può conseguire anche alla commissione di un fatto costituente reato rispetto al quale non è intervenuta sentenza irrevocabile, sempre che lo stesso sia ritenuto, sulla base di adeguata motivazione, in concreto incompatibile con la prosecuzione della prova, in quanto al Tribunale di sorveglianza spetta un potere di valutazione incidentale di tale accadimento nel contesto del doveroso controllo continuativo in ordine alla insussistenza del pericolo di recidiva per tutta la durata della misura»).
2.3. Le carenze rilevate impongono l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio affinché il Tribunale di Sorveglianza di Messina, conformandosi ai principi indicati e libero nell’esito, proceda a un nuovo giudizio sul punto. 3. Le ulteriori censure, logicamente subordinate al punto oggetto di annullamento, sono 4 assorbite.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Messina. Così è deciso, 05/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 5