Sentenza 18 febbraio 2002
Massime • 1
L'intervento del Servizio sanitario nazionale per l'applicazione di protesi dentarie è disciplinato in via generale dall'art. 26, secondo comma, legge n. 833 del 1978, che assicura le prestazioni protesiche secondo forme e modalità precisate con il piano sanitario nazionale di cui all'art. 3, secondo comma, della stessa legge, mentre i limiti dell'intervento sono specificamente definiti da un "nomenclatore - tariffario", approvato con D.M. 30 luglio 1991 e rettificato con D.M. 28 dicembre 1992, che assicura l'intervento del Servizio sanitario nazionale nelle ipotesi in cui le protesi siano necessarie per ovviare a stati di invalidità superiori ad un terzo ovvero determinati da lavoro, guerra, servizio. Tale limitazione, essendo fondata su parametri oggettivi, che assicurano una disciplina differenziata per situazioni diverse, è in armonia con il principio di uguaglianza, sancito dall'art. 3 Costituzione, ed è anche compatibile con gli art. 32 e 38 della stessa Costituzione, che garantiscono la gratuità delle cure solo nei confronti degli indigenti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/02/2002, n. 2317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2317 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO TREZZA - Presidente -
Dott. PIETRO CUOCO - rel. Consigliere -
Dott. FRANCESCO ANTONIO MAIORANO - Consigliere -
Dott. CAMILLO FILADORO - Consigliere -
Dott. ALDO DE MATTEIS - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NO SA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA S. TOMMASO D'AQUINO 90, presso lo studio dell'avvocato BATTEZZATI ALESSANDRO, rappresentata e difesa dall'avvocato LAUDISA LEONARDO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AZIENDA USL/1 LECCE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA L. MANTEGAZZA 24 presso il CAV. GARDIN, rappresentato e difeso dall'avvocato BARSI RODOLFO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 176/99 del Tribunale di LECCE, depositata il 25/01/99 R.G.N. 4685/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/11/01 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NI MARTONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 15 gennaio 1996 NI D'IL chiese che il Pretore di Lecce in funzione di giudice del Lavoro condannasse l'Azienda USL LE/1 al rimborso della somma di lire 1.852.000 sostenuta per l'applicazione di protesi dentaria.
Il Pretore respinse il ricorso. Con sentenza del 25 gennaio 1999 il Tribunale di Lecce respinse l'appello proposta da RO IN, avente causa dal D'IL.
Il Tribunale esamina preliminarmente alcune disposizioni: l'art. 26 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 (per cui con decreto del
Ministro della Sanità sono approvati un nomenclatore-tariffario delle protesi ed i criteri per la sua revisione periodica) l'art. 3, secondo comma (per cui la legge fissa i livelli delle prestazioni sanitarie che devono essere garantite a tutti i cittadini), l'art. 5, comma 1, della legge n. 407 del 1990 per cui il Ministro procede con proprio decreto alla revisione del decreto di approvazione del nomenclatore-tariffario delle protesi. rideterminando la tipologia di quelle ammissibili come prestazioni in assistenza, le condizioni ed il tempo minimo di rinnovo), ed i decreti ministeriali di esecuzione (in base ai quali le protesi sono erogate agli invalidi civili, del lavoro, di guerra e per servizio, nonché ai privi della vista, ai sordomuti ed ai minori di anni 18 che necessitano d'intervento di prevenzione, cura e riabilitazione).
Secondo l'appellante, questa disposizione limitativa è in contrasto con l'art. 116 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, norma che non attribuisce al Ministro il potere di riconoscere il diritto alle prestazioni protesiche soltanto ad alcuni soggetti, escludendone altri.
Il Tribunale ritiene che la norma sia stata emanata nell'ambito del potere, attribuito al Ministro, di determinare le particolari protesi ammissibili, come prestazione;
e, nell'ambito di questo potere, la norma stabilisce non una categoria di cittadini ai quali le protesi possono essere erogate, bensì le condizioni oggettive previste per l'erogazione; precisa che sono erogate le protesi necessarie al recupero di particolari menomazioni (per invalidità civile, da lavoro, di guerra, di servizio, della vista, dell'udito e della parola).
Limitando il beneficio a particolari situazioni di invalidità la disposizione non è poi irrazionale (anche per questa ragione non e in contrasto con l'art. 3 Cost.). Poiché l'art. 32 Cost. riconosce cure gratuite solo agli indigenti, con questa disposizione non e in contrasto la norma in esame. E la mancata allegazione della situazione di indigenza rende irrilevante anche l'invocato contrasto con l'art. 38, primo comma, Cost. che questa situazione presuppone.
Per la cassazione di questa sentenza ricorre RO IN, moglie del D'IL, percorrendo le linee d'un unico motivo;
l'Azienda U.S.L. LE/1 resiste con controricorso, coltivato con memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente, denunciando "violazione della normativa in materia", sostiene che il nomenclatore-tariffario delle protesi approvato con decreto ministeriale del 28 dicembre 1992, non prevedendo alcuna protesi odontoiatrica, è in contrasto con l'art. 26 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, che non ha previsto alcuna discriminazione fra portatori di handicap.
Ed invero, ad avviso del ricorrente sarebbe arbitraria la discriminazione fra effetti da minorazione fisica osteo-articolare o respiratoria od auditiva, che sono assistiti con totale spesa a carico dello Stato, ed effetti da minorazione nell'organo della masticazione. Nè, aggiunge la ricorrente, la legge ha conferito al Ministro della Sanità il potere di fissare criteri distintivi fra soggetti beneficiari di prestazioni riabilitative. Non considerando le condizioni economiche del cittadino, la disposizione che limita a prestazioni protesiche solo agli invalidi si porrebbe anche in contrasto con l'art. 38, primo comma, Cost., in quanto non garantisce il diritto ivi previsto.
Nè possono assumere rilievo, ad avviso della ricorrente, i limiti di spesa del Servizio Sanitario: le esigenze di bilancio devono valere per tutti, indistintamente.
Con il controricorso, in via pregiudiziale, "si eccepisce che la sentenza di cui si chiede la cassazione deve essere depositata in copia autentica rilasciata a tal fine e non genericamente per gli usi di legge e di notifica (Cass. 22 luglio 1998 n. 7189)". L'eccezione proposta dalla controricorrente, e di cui è pregiudiziale l'esame, è infondata. Ciò che, a pena d'improcedibilità è necessario depositare con il ricorso per cassazione, a norma dell'art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., è la copia autentica della decisione impugnata. La
disposizione è diretta a conferire all'atto una formale inoppugnabile certezza (nei limiti dell'art. 2700 cod. civ.). nell'ambito di questa finalità, non è necessario che la copia sia formalmente richiesta (e formalmente rilasciata) allo specifico scopo di essere allegata al ricorso per cassazione;
la natura generica dello scopo per cui la copia è richiesta (quali gli "usi di legge") è irrilevante (per mera esigenza di completezza è da aggiungere che la sentenza citata dalla controricorrente afferma solo la necessità che la copia sia autenticata).
Il ricorso è infondato. L'intervento del Servizio sanitario nazionale per l'applicazione di protesi dentaria è disciplinato in via generale dall'art. 26, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978 n. 833, e specificamente da un nomenclatore-tariffario approvato con D.M. 30 luglio 1991 e rettificato con D.M. 28 dicembre 1992 (ai quali la legge stessa rinviava). Questo atto assicura l'intervento del Servizio sanitario nazionale nell'ipotesi in cui le protesi siano necessarie per ovviare a stati di invalidità superiori ad un terzo, oppure determinati da lavoro, guerra, servizio (Cass. 25 agosto 2000 n. 11098). La specificazione di questo limite di intervento non è fatta con un parametro soggettivo (ammettendo alcuni soggetti ed escludendo altri, come lamenta il ricorrente), bensì con un parametro oggettivo: la particolare funzione della protesi, in quanto necessaria a compensare particolari stati si invalidità. Ed il parametro, essendo applicazione del principio di eguaglianza, secondo il quale situazioni diverse esigono differenziata disciplina, è in armonia con l'art. 3 Cost. (che questo principio afferma). Poiché la tutela prevista dagli artt. 32 e 38 Cost. presuppone l'indigenza, la predetta limitazione non è costituzionalmente illegittima. E nel caso in esame, non essendo stata allegata una situazione di indigenza, le norme stesse non assumono rilievo. Il ricorso deve essere respinto. E, in applicazione dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nulla è da disporsi in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e nulla dispone in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2002