Sentenza 28 giugno 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 28/06/2022, n. 1068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1068 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/06/2022
N. 01068/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00368/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 368 del 2017, proposto da
Comune di Cavallino, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio De Giorgi ed Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso lo studio Ernesto Sticchi Damiani in Lecce, via 95° Reggimento Fanteria, 9;
contro
Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Felice Eugenio Lorusso, con domicilio eletto presso lo studio Claudia Minerva in Lecce, via Zanardelli N 7;
nei confronti
Progetto Ambiente Provincia di Lecce S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Quinto e Pietro Quinto, con domicilio eletto presso lo studio Pietro Quinto in Lecce, via Giuseppe Garibaldi 43;
per l'annullamento
della sentenza n. 1602/2011 pubblicata in data 14/9/2011, della sentenza n. 2069/2012 pubblicata in data 14/12/2012, della sentenza n.1375/2012 pubblicata in data 25/7/2012 e della sentenza n. 1525/2014 pubblicata in data 19/6/2014, tutte pronunciate dal T.A.R. Puglia Lecce nel giudizio n. 79/2011 RG; nonché della sentenza n.958/2016 pubblicata in data 15/6/2016 pronunciata dallo stesso T.A.R. nel giudizio n. 205/2016.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Progetto Ambiente Provincia di Lecce S.r.l. e Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 19 maggio 2022 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 7.03.2017 il Comune di Cavallino ha chiesto la riforma, mediante opposizione di terzo, delle sentenze di questo T.A.R., Prima Sezione n. 1602/2011, n. 2069/2012, n. 1375/2012, n. 1525/2014 (pronunciate nel giudizio RG 79/2011) e n. 958/2016 (pronunciata nel giudizio RG 205/2016), con le quali sono stati stabiliti gli adeguamenti tariffari per il periodo dal 2010 sino a giugno 2013 dovuti dai Comuni aderenti all’ex A.T.O. Lecce per il conferimento della FSC nell’impianto di produzione di CDR sito in Cavallino e gestito dalla società Progetto Ambiente Provincia di Lecce S.r.l., giusta contratto di affidamento del 28.04.2006 stipulato tra il soggetto gestore e il Commissario delegato per l’emergenza ambientale in Puglia.
A sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito rubricate.
Violazione del contraddittorio necessario.
Difetto di giurisdizione del giudice adito.
Nullità della clausola di adeguamento tariffario.
Infondatezza della pretesa.
Il 6 aprile 2017 si è costituita in giudizio la Progetto Ambiente Provincia di Lecce S.r.l. eccependo l’improponibilità, inammissibilità ed infondatezza del ricorso ex art. 108 c.p.a spiegato dal Comune ricorrente.
Anche l’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti si è costituita in giudizio il 6.4.2017, in qualità di successore dell’A.T.O. Lecce ex art. 9 L.R. Puglia n. 24/2012 e s.m.i., nell’esecuzione delle sentenze impugnate, assumendo la posizione, ove occorra, di interventore ad adiuvandum.
All’udienza del 12 aprile 2017, fissata per l’esame dell’istanza cautelare, su richiesta di parte, la causa è stata cancellata dal ruolo delle cautelari.
Successivamente le parti hanno ulteriormente illustrato e ribadito le rispettive posizioni.
All’udienza pubblica del 19 maggio – tenutasi con modalità di collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato; può, pertanto, per ragioni di economia processuale prescindersi dall’esaminare le eccezioni di inammissibilità del ricorso formulate dalla difesa della Progetto Ambiente Provincia di Lecce S.r.l.
Con un primo motivo di ricorso, il Comune ricorrente sostiene che la domanda tesa all’accertamento della tariffa spettante al soggetto gestore dell’impianto per lo svolgimento del servizio del trattamento dei rifiuti per la produzione di CDR, con conseguente pagamento in proprio favore delle somme così come rideterminato in esecuzione dell’art. 5 non poteva essere pronunciata se non nel contraddittorio pieno e necessario con tutti i Comuni della Provincia di Lecce e quindi anche con il Comune di Cavallino, rivestendo quest’ultimo, pacificamente la qualità di soggetto controinteressato necessario pretermesso, legittimato a proporre impugnazione avverso le sentenze in epigrafe indicate.
L’assunto è infondato.
In proposito è sufficiente richiamare i quieti principi giurisprudenziali, espressi anche da questo Tribunale, con i quali si è più volte ritenuto - in sintesi – che, quanto all’evocazione in giudizio dei comuni rientranti nell’A.T.O. Provincia di Lecce, la partecipazione degli stessi all’Assemblea dei Sindaci A.T.O. LE riconduce a quest’ultima la loro attività, esprimendo tale organismo compiti istituzionalmente di competenza degli enti locali rappresentati (T.A.R. Puglia -Lecce n. 684 del 21/4/2016).
Anche il Consiglio di Stato (Sezione Quinta, sentenza 26 giugno 2015, n. 3236), decidendo un appello proposto da un Comune contro l’ATO di appartenenza, ha precisato che l’ATO è una struttura organizzativa dotata di una distinta soggettività giuridica (cfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 5243 del 2009; Sez. VI, n. 2948 del 2007).
Nella specie, l’ATO-OGA Provincia di Lecce è pacificamente una associazione ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 costituita tra i Comuni rientranti nell’Ambito territoriale Ottimale (ATO) della Provincia di Lecce.
In particolare, nella relativa convenzione istitutiva sottoscritta da tutti i Comuni, si conviene che:
- “ le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all’utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriale ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo (comma 1 bis, dell’art. 3 bis del D.L. 138/2011, aggiunto dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012 di conversione del D.L. 179/2012); la Legge Regionale della Regione Puglia n. 24 del 20 agosto 2012 ha confermato nelle ATO (Ambiti Territoriali Ottimali) l’unità minima di organizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica per la realizzazione di obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sostenibilità ambientale relativamente ai servizi di gestione degli impianti di recupero, riciclaggio e smaltimento di tutti i rifiuti urbani e assimilati;… la L.R. 24/2012 ed il Regolamento approvato con DGR n. 212 del 2013 individuano l’Organo di governo quale struttura preposta all’esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione ed erogazione dei servizi di gestione degli impianti di recupero, riciclaggio e smaltimento di tutti i rifiuti urbani e assimilati dell’ATO. … che i Comuni qui costituiti, adempiendo ai principi di semplificazione amministrativa e di razionalizzazione delle risorse indicati dalla Legge Regionale n. 24/2012, attivano una gestione associata ex art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, delle funzioni assegnate per lo svolgimento dei servizi di gestione degli impianti di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento di tutti i rifiuti urbani e assimilati … senza duplicazione e sovrapposizione di ruoli . .”.
Secondo il Consiglio di Stato (Sez.V Sent., 01/10/2010, n. 7274) “la fattispecie convenzionale disciplinata dall'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 rappresenta una forma associativa tra enti locali finalizzata allo svolgimento coordinato di funzioni e servizi determinati, tant'è che il secondo comma di tale norma prevede che dette convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di partecipazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie ”.
Da tanto deriva che la notifica del ricorso e la conseguente partecipazione nel relativo giudizio dell’Associazione cui i singoli Comuni hanno delegato in via esclusiva l’esercizio delle funzioni per cui è causa, consente di ritenere rispettato il requisito del contraddittorio, sia in considerazione della delega conferita dai Comuni all’Associazione costituita ai sensi dell’art.30 del citato D.lgs.n.267/2000, sia in considerazione della partecipazione degli stessi attraverso l’assemblea dell’A.T.O.
In definitiva, i Comuni della Provincia di Lecce, fra cui il Comune di Cavallino, laddove il ricorso (come è avvenuto nei giudizi de quibus) sia stato notificato all’A.T.O. LE/1 non possono essere qualificati come controinteressati pretermessi.
Invero, la giurisprudenza stessa ha costantemente individuato due presupposti per essere legittimati a proporre l'opposizione in esame, presupposti che sono la mancata partecipazione al giudizio che si è concluso con la sentenza opposta e il pregiudizio che reca la sentenza stessa ad una posizione giuridica di cui l'opponente risulti titolare (in tal senso, per tutte, C.d.S. sez. V 23 agosto 2019, n. 5817, e sez. VI, 12 aprile 2017, n. 1712).
A sua volta, il pregiudizio che legittima l'opponente sussiste se questi ha la qualità di litisconsorte necessario pretermesso, ovvero nei casi individuati a partire dalla sentenza C.d.S. A.P. 11 gennaio 2007, n. 2.
Litisconsorte necessario pretermesso è quindi anzitutto il controinteressato in senso stretto, al quale il ricorso di primo grado non sia stato notificato.
Pregiudicati nei loro diritti o interessi legittimi da una sentenza pronunciata inter alios, e per questo legittimati a proporre l'opposizione di terzo, sono: a) i controinteressati pretermessi; b) i controinteressati sopravvenuti; c) i controinteressati non facilmente identificabili (c.d. controinteressato occulti); d) in generale, i terzi titolari di una situazione giuridica autonoma e incompatibile rispetto a quella riferibile alla parte risultata vittoriosa per effetto della sentenza oggetto di opposizione, esclusi, di conseguenza, i titolari di un diritto dipendente, ovvero di soggetti interessati di riflesso (cfr. Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giuris., 13 gennaio 2021, n. 27; Cons. Stato, sez. IV, 12 aprile 2021, n. 2985; III, 4 febbraio 2019, n. 861; III, 11 marzo 2019, n. 1619; IV, 18 novembre 2013, n. 5451; Adunanza plenaria, 11 gennaio 2007, n. 2).
Non sono invece legittimati all'opposizione, per quanto qui interessa, i terzi cointeressati, ovvero oggettivamente titolari di un interesse dello stesso tipo di quello fatto valere dal ricorrente, per l'evidente ragione che lo avrebbero dovuto tutelare così come questi ha fatto, ovvero proponendo in proprio ricorso entro i termini di decadenza (così la giurisprudenza costante, per tutte C.d.S., sez. III, 10 ottobre 2017, n. 4691, e sez. IV, 22 gennaio 1999, n. 55).
Neppure sono legittimati a proporre opposizione coloro che siano titolari di posizioni giuridiche soggettive derivate, rispetto alle parti necessarie del giudizio (si pensi ai locatari di un bene che sia risultato oggetto del giudizio, intentato dal locatore), ovvero che siano succeduti nel corso del giudizio nella posizione giuridica controversa: per queste situazioni, tradizionalmente la giurisprudenza amministrativa ha ammesso la possibilità di intervenire nel corso del giudizio di cui è parte il proprio contraente o il proprio dante causa, ma non anche la possibilità di contestare la sentenza resa tra le altre parti.
Applicando i principi appena esposti al caso concreto, la legittimazione del Comune di Cavallino a proporre l'opposizione in oggetto non sussiste.
Per completezza deve solo rilevarsi che, quanto al dedotto difetto di giurisdizione, in base all’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2), c.p.a., appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative, fra l’altro, alla clausola di revisione del prezzo e del relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione periodica e, in ogni caso, come condivisibilmente eccepito dalla difesa della Progetto Ambiente Provincia di Lecce, la giurisdizione amministrativa sussiste in considerazione della natura dell’atto di determinazione tariffaria che è a tutti gli effetti un atto amministrativo a contenuto generale, la cui cognizione appartiene pacificamente alla giurisdizione del G.A.
Tali considerazioni sono sufficienti a ritenere (oltre che l’inammissibilità) l’infondatezza del ricorso.
Sussistono nondimeno giustificati motivi (fra cui la particolare complessità e peculiarità della controversia) per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Ettore Manca, Presidente FF
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Ettore Manca |
IL SEGRETARIO