TRIB
Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 10/07/2025, n. 823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 823 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Giorgia Marcatajo, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c, lette le note sostitutive d'udienza depositate da entrambe le parti nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nei giudizi riuniti iscritti ai nn. 2189/2019 e 150/2025 controversie in materia di lavoro rispettivamente promossi nel procedimento n. 2189/2019 R.G.
[...]
[...]
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Benedetto Spezio ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Misilmeri, Corso Vittorio
Emanuele n. 498, giusta procura in atti;
-ricorrente-
CONTRO
in persona dei Controparte_1
legali rappresentanti pro- tempore, rappresentati e difesi dall'Avv. Angelina La Monica ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Casteldaccia via Messina n. 42.
, in persona del suo Parte_2
legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Laura Furcas e
Marina Olla ed elettivamente domiciliato in Palermo, via Laurana 59.
- resistenti-
1 e nel procedimento n. 150/2025 R.G.
DA in persona dei Controparte_1
legali rappresentanti pro- tempore, rappresentati e difesi dall'Avv. Angelina La Monica ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Casteldaccia via Messina n. 42;
-opponente-
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Benedetto Spezio ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Misilmeri in Corso Vittorio
Emanuele n. 498, giusta procura in atti;
-opposto-
OGGETTO: retribuzione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.07.2019 (r.g. 2189/2019), Parte_1
conveniva in giudizio la Controparte_1
e, premesso di avere lavorato alle sue dipendenze dal 22 marzo 1994 al 07 marzo
[...]
2019, con la qualifica di meccanico ed inquadramento professionale di 4° livello, dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:30, lamentava di aver ricevuto una retribuzione inferiore a quelle indicata nelle buste paga e di non aver avuto corrisposto il TFR.
Chiedeva, pertanto, la condanna della società datrice al pagamento, per i predetti titoli, della somma complessiva di € 70.000,00, oltre accessori come per legge.
Si costituiva in giudizio la Controparte_1
eccependo, in via preliminare, la violazione del ne bis in idem del presente
[...]
procedimento con quello n. 3747/2019 R.G. a seguito del quale è stato emesso il
16.12.2019 il D.I. n. 382/2019, divenuto esecutivo per mancata opposizione in data
04.03.2020.
2 Si costituiva in giudizio anche l' , che chiedeva il rigetto di eventuali domande CP_2
formulate nei confronti dell' . Pt_2
Con successivo ricorso depositato in data 17.07.2020 - R.G. n. 1779/2020 - la proponeva opposizione Controparte_1
avverso l'atto di precetto di cui al decreto ingiuntivo n. 382/2019 emesso dal Tribunale di Termini Imerese in data 16.12.2019, non opposto e divenuto esecutivo in data
04.03.2020, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di €. 60.869,18
a titolo di TFR e di retribuzioni non percepite relativamente agli anni 2011, 2015, 2016,
2017.
A sostegno dell'opposizione eccepiva l'inefficacia del decreto ingiuntivo per l'inosservanza del termine di cui all'art. 644 c.p.c. e per essere stato notificato l'atto di precetto a persona diversa da quella incaricata alla ricezione atti, nonché la prescrizione quinquennale dei crediti vantati;
nel merito, deduceva l'insussistenza del credito ingiunto.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione. Parte_1
Con ordinanza del 03.01.2025, il G.I. dott.ssa Incandela, ritenuta la sussistenza di ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva tra il procedimento R.G. n. 1779/20 e il presente giudizio, R.G. Lav. n. 2189/2019, vertente tra le stesse parti ed avente ad oggetto l'accertamento del credito dovuto per il medesimo rapporto di lavoro e limitato alle sole differenze retributive per gli anni 2011, 2015, 2016, 2017 e al trattamento di fine rapporto, rimetteva gli atti al Presidente del Tribunale per la riunione.
Con successiva ordinanza del 13.01.2025, Codesto Organo Giudicante, vista la riassegnazione del procedimento R.G. n. 1779/2020, mutato il rito nelle forme di cui all'art. 409 c.p.c., ravvisata la litispendenza tra le due predette cause (atteso il rapporto di continenza tra le stesse) fissava per la riunione l'udienza al 12.03.2025.
Disposto il mutamento di rito, con verbale di udienza del 12.03.2025, i due giudizi
R.G. lav. N. 2189/2019 e R.G. lav. N. 150/2025 (ex r.g. 1779/2020) sono stati riuniti per ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva.
3 La causa, nel procedimento R.G. n. 2189/2019, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, espletata tramite l'escussione dei testi ammessi, nonchè con l'espletamento della consulenza tecnica di ufficio, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 19.03.2025 per il deposito di note.
*** ** ***
Preliminarmente, con riguardo al procedimento R.G. N. 2189/2019, in merito all'eccezione di giudicato sollevata da parte resistente sul presupposto dell'inammissibilità del procedimento in oggetto per la violazione del principio del ne bis in idem, va rilevato che il D.I. n. 382/2019 - R.G. n. 3747/2019 - emesso in data
16.12.2019, divenuto esecutivo per mancata opposizione in data 06.03.2020, è stato notificato unitamente all'atto di precetto alla società resistente in data 23.06.2020, avverso il quale la ha proposto rituale opposizione ex art. 615 c.p.c. – R.G. CP_1
1779/2020 (divenuto, a seguito di mutamento di rito, R.g. n. 150/2025) oggetto del presente giudizio e, pertanto, non ancora definito alla data ( 14.07.2019) di instaurazione del procedimento R.G. n. 2189/2019.
*** ** ***
Sempre in via preliminare, quanto alle eccezioni sollevate da parte resistente in seno all'atto di citazione in opposizione al precetto - R.G. n. 150/2025 - , va rilevato che l'opposizione è tempestiva, atteso che i vizi inerenti la notifica del titolo esecutivo, la regolarità formale del titolo esecutivo, ovvero la mancata notifica dello stesso, devono essere qualificati quali motivi da sollevare mediante opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod.proc.civ., entro il termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o dell'atto di precetto.
Nella specie, l'opposizione è stata depositata in data 17.07.2020, entro venti giorni dalla notifica dell'atto di precetto opposto, avvenuta pacificamente il 05.07.2020.
Dalla documentazione in atti, inoltre, emerge la prova della rituale notifica del titolo esecutivo - costituito dal D.I n. 382/2019, in atti, emesso dal Tribunale di Termini
Imerese, sezione lavoro, in data 16.12.2019 notificato ex lege n. 53/94 in data
4 19.12.2019 entro il termine perentorio di 60 giorni di cui all'art. 644 c.p.c. (e successivamente dichiarato esecutivo per mancata opposizione in data 04.03.2020 - e dell'atto di precetto.
Deve parimenti respingersi l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente, in considerazione sia della notifica del titolo esecutivo e dell'atto di precetto, idonea certamente ad interrompere la prescrizione, sia della circostanza secondo cui, in mancanza della prova dell'applicabilità del regime della tutela reale al rapporto di dedotto in giudizio, che era onere della Controparte_1
fornire, la prescrizione non può che decorrere dalla
[...]
cessazione del rapporto di lavoro, nella specie avvenuta in data 07.03.2019.
*** ** ***
Passando al merito della controversia, la domanda azionata dal ricorrente trae fondamento dall'asserita sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, secondo la nozione generale contenuta nell'art. 2094 c.c., per tutto l'arco temporale oggetto di controversia dal 22.03.1994 al 07,03.2019; rapporto di lavoro che risulta documentato dalla produzione del contratto di assunzione, dalle buste paga e dalla lettera di licenziamento, da cui emerge la durata del rapporto e l'ammontare della retribuzione dichiarata a fini contributivi.
I fatti costitutivi della domanda trovano poi conferma decisiva nella mancata presentazione del legale rappresentante della convenuta a rendere il disposto interrogatorio formale, nonostante gli sia stato regolarmente notificato il verbale ammissivo;
di tal che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 116, comma 2, e 232
c.p.c., il fatto storico, alla luce della prova documentale (buste paga ed estratto conto) della conferma che deriva dal mancato espletamento dell'interrogatorio per comportamento imputabile alla parte datoriale e dal comportamento processuale da questa complessivamente tenuto, può considerarsi definitivamente provato.
Una volta accertato lo svolgimento dell'attività lavorativa e la correlativa insorgenza di obbligazioni retributive, sul datore di lavoro grava, in generale, l'onere di provarne il pagamento, secondo il disposto generale dell'art. 2697 c.c..
5 Sicché, alla stregua del condivisibile indirizzo interpretativo della Suprema Corte, rinunziando a costituirsi, la società convenuta non ha minimamente assolto al proprio onere probatorio.
Quanto poi alla quantificazione di dette spettanze, la società non ha dimostrato di aver provveduto al pagamento delle differenze retributive pretese dal per Parte_1
complessivi €. 60.869,18, di cui all'atto di precetto ritualmente notificato relativamente alle annualità 2011, 2015, 2016, 2017 e TFR.
Inoltre, esteso al CTU il quesito anche sulle ulteriori differenze retributive rivendicate nel giudizio (r.g. n. 2189/2019) per cui è causa (più precisamemte chiedendogli
“accertare quanto dovuto al ricorrente a titolo di retribuzione per le mensilità relative all'anno 2013 (aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre), all'anno 2014 (gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno) all'anno
2018 (aprile, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre), all'anno 2019 (gennaio, febbraio e marzo), tenuto conto dell'inquadramento del ricorrente (qualifica Meccanico, IV livello, CCNL IMPRESE ARTGIANE
METALMECCANICHE ED INSTALLAZIONE IMPIANTI) e di quanto già percepito durante l'intercorso rapporto di lavoro e risultante dalle buste paga in atti, alla stregua degli analitici conteggi effettuati dal C.T.U. nella relazione - che si reputano corretti e ai quali si rinvia - la Controparte_1
deve essere condannata, a titolo di retribuzione per le annualità 2013, 2014, 2018 e
2019 al pagamento in favore di dell'ulteriore somma complessiva di Parte_1
€. 38.532,10, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal momento del sorgere del credito e fino al soddisfo.
Non meritano accoglimento, invece, le doglianze di parte ricorrente circa la presenza nelle busta paga a partire dal mese di settembre 2012 della voce “assenza” e ciò avuto riguardo agli esiti delle prove testimoniali escusse.
Ed, infatti, sul punto, la TE , consulente del lavoro per la Testimone_1
resistente fino al mese di marzo 2019, dichiara “non posso ricordare se il sig.
[...]
si sia assentato dal lavoro nel periodo in cui ha lavorato alle dipendenze della Pt_1
6 . Posso limitarmi a riferire che, per quanto mi competeva, in busta paga CP_1
tenevo conto delle presenze e delle assenze dei lavoratori, secondo quanto riferitomi dal loro datore di lavoro. come da me poc'anzi riferito, le indicazioni circa le presenze/assenze dei lavoratori mi venivano date dal datore di lavoro;
ciò nondimeno, non posso escludere che qualche volta sia capitato che fossero gli stessi dipendenti a riferirmi le loro presenze a fine mese. posso riferire che la predisposizione delle buste paga le facevo in perenne contatto con il datore di lavoro, quindi, anche quando abbia interloquito con i dipendenti sulle loro presenze, deduco di avere in quelle occasioni riscontrato le predette informazioni con il datore di lavoro” (cfr. verbale udienza del
10.01.2024).
Analogamente il TE , dipendente della società resistente dal 1994 Testimone_2
fino al mese di aprile/maggio 2017, dichiara “che il nell'arco del tempo in Parte_1
cui io lavorai per l'azienda non si assentava dal luogo di lavoro, se non per necessità. era il datore di lavoro a registrare le presenze e riferirle al consulente, non eravamo noi dipendenti a farlo direttamente” (cfr. verbale di udienza del 10.01.2024).
Ed infine, il TE , titolare di un'officina nella stessa via/piazzale della Testimone_3
, nella frazione di Misilmeri Portella di Mare, nel periodo compreso tra il 2015 CP_1
ed il 2018, riferisce “solitamente il sig. non si assentava dal posto di Parte_1
lavoro, ma è chiaro che non posso ricordare se si fosse assentato uno o due giorni, solitamente era sempre lì e prendevamo anche il caffè insieme la mattina” (cfr. verbale di udienza del 03.04.2024).
Come è evidente dal tenore delle superiori dichiarazioni, nessuno dei testi ha fornito alcuna indicazione contraria all'asserita assenza del ricorrente dal luogo di lavoro nei giorni risultanti in busta paga, sichhè deve ritenersi infondata l'eccezione dell'errata formulazione delle buste paga da parte del datore di lavoro.
Sotto tale profilo, dunque, la domanda di parte ricorrente deve ritenersi infondata.
Da quanto sopra, ne deriva che, sebbene la risultante della somma accertata dal CTU per le mensilità 2013, 2014, 2018 e 2019 (pari ad euro 38. 38.532,10) e di quella di cui all'atto di precetto opposto (pari ad euro 60.869,18) risulti essere superiore alla
7 domanda articolata in ricorso (70.000,00), in ossequio al principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato (sul punto si veda Cass. sez. 3^ civ. n. 27727/05 secondo cui
“Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, previsto dall'art. 112 cod. proc. civ., implica il divieto di attribuire alla parte un bene non richiesto, o comunque di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda, e deve ritenersi violato ogni qualvolta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi identificativi dell'azione ("petitum" e "causa petendi"), attribuendo o negando ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nella domanda. In particolare, dal divieto di pronunciare su un'azione diversa da quella espressamente proposta consegue che è inibito al giudice, con riferimento alla "causa petendi", basare la decisione su fatti costitutivi diversi da quelli dedotti, ponendo a fondamento della domanda un titolo nuovo e difforme da quello indicato dalla parte” ) e tenuto conto del quantum articolato da parte ricorrente in ricorso, la
[...]
eve essere condannata, per i titoli Controparte_1
di cui sopra, al pagamento in favore di della somma complessiva di Parte_1
€ 70.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal sorgere del credito e fino al soddisfo.
Quanto alle spese di lite, stante il comportamento processuale tenuto dalla parte ricorrente e tenuto conto della circostanza, rimasta sfornita di prova, delle mancate
“assenze” del ricorrente dal luogo di lavoro (a dire del erroneamente indicate Parte_1
in busta paga), si ritiene equo compensarle per 1/3 e per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Mentre tra le altre parti ) vanno CP_2
integralmente compensate.
Si liquidano con separato decreto le spese di CTU che si pongono a carico della
Controparte_1
P.Q.M.
8 Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa articolata nei giudizi riuniti r.g. n. 2189/2019 e r.g. n. 150/2025 (ex r.g.
1779/2020), così provvede:
- rigetta l'opposizione a precetto (di cui al giudizio r.g. n. 150/2025), revoca il decreto ingiuntivo n. 382/2019 e, per l'effetto, condanna la
[...]
al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
, per i titoli di cui in parte motiva, della somma complessiva Parte_1
di € 70.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal sorgere del credito e fino al soddisfo;
- compensa fra le predette parti in ragione di 1/3 le spese di lite e pone a carico della il Controparte_1
pagamento dei restanti due terzi che liquida in favore di in Parte_1
complessivi € 4.700,00, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge;
- compensa tra le altre parti le spese di lite;
- liquida con separato decreto le spese di CTU.
Così deciso, il 10.07.2025
IL GIUDICE
Giorgia Marcatajo
9
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Giorgia Marcatajo, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c, lette le note sostitutive d'udienza depositate da entrambe le parti nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nei giudizi riuniti iscritti ai nn. 2189/2019 e 150/2025 controversie in materia di lavoro rispettivamente promossi nel procedimento n. 2189/2019 R.G.
[...]
[...]
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Benedetto Spezio ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Misilmeri, Corso Vittorio
Emanuele n. 498, giusta procura in atti;
-ricorrente-
CONTRO
in persona dei Controparte_1
legali rappresentanti pro- tempore, rappresentati e difesi dall'Avv. Angelina La Monica ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Casteldaccia via Messina n. 42.
, in persona del suo Parte_2
legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Laura Furcas e
Marina Olla ed elettivamente domiciliato in Palermo, via Laurana 59.
- resistenti-
1 e nel procedimento n. 150/2025 R.G.
DA in persona dei Controparte_1
legali rappresentanti pro- tempore, rappresentati e difesi dall'Avv. Angelina La Monica ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Casteldaccia via Messina n. 42;
-opponente-
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Benedetto Spezio ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Misilmeri in Corso Vittorio
Emanuele n. 498, giusta procura in atti;
-opposto-
OGGETTO: retribuzione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.07.2019 (r.g. 2189/2019), Parte_1
conveniva in giudizio la Controparte_1
e, premesso di avere lavorato alle sue dipendenze dal 22 marzo 1994 al 07 marzo
[...]
2019, con la qualifica di meccanico ed inquadramento professionale di 4° livello, dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:30, lamentava di aver ricevuto una retribuzione inferiore a quelle indicata nelle buste paga e di non aver avuto corrisposto il TFR.
Chiedeva, pertanto, la condanna della società datrice al pagamento, per i predetti titoli, della somma complessiva di € 70.000,00, oltre accessori come per legge.
Si costituiva in giudizio la Controparte_1
eccependo, in via preliminare, la violazione del ne bis in idem del presente
[...]
procedimento con quello n. 3747/2019 R.G. a seguito del quale è stato emesso il
16.12.2019 il D.I. n. 382/2019, divenuto esecutivo per mancata opposizione in data
04.03.2020.
2 Si costituiva in giudizio anche l' , che chiedeva il rigetto di eventuali domande CP_2
formulate nei confronti dell' . Pt_2
Con successivo ricorso depositato in data 17.07.2020 - R.G. n. 1779/2020 - la proponeva opposizione Controparte_1
avverso l'atto di precetto di cui al decreto ingiuntivo n. 382/2019 emesso dal Tribunale di Termini Imerese in data 16.12.2019, non opposto e divenuto esecutivo in data
04.03.2020, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di €. 60.869,18
a titolo di TFR e di retribuzioni non percepite relativamente agli anni 2011, 2015, 2016,
2017.
A sostegno dell'opposizione eccepiva l'inefficacia del decreto ingiuntivo per l'inosservanza del termine di cui all'art. 644 c.p.c. e per essere stato notificato l'atto di precetto a persona diversa da quella incaricata alla ricezione atti, nonché la prescrizione quinquennale dei crediti vantati;
nel merito, deduceva l'insussistenza del credito ingiunto.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione. Parte_1
Con ordinanza del 03.01.2025, il G.I. dott.ssa Incandela, ritenuta la sussistenza di ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva tra il procedimento R.G. n. 1779/20 e il presente giudizio, R.G. Lav. n. 2189/2019, vertente tra le stesse parti ed avente ad oggetto l'accertamento del credito dovuto per il medesimo rapporto di lavoro e limitato alle sole differenze retributive per gli anni 2011, 2015, 2016, 2017 e al trattamento di fine rapporto, rimetteva gli atti al Presidente del Tribunale per la riunione.
Con successiva ordinanza del 13.01.2025, Codesto Organo Giudicante, vista la riassegnazione del procedimento R.G. n. 1779/2020, mutato il rito nelle forme di cui all'art. 409 c.p.c., ravvisata la litispendenza tra le due predette cause (atteso il rapporto di continenza tra le stesse) fissava per la riunione l'udienza al 12.03.2025.
Disposto il mutamento di rito, con verbale di udienza del 12.03.2025, i due giudizi
R.G. lav. N. 2189/2019 e R.G. lav. N. 150/2025 (ex r.g. 1779/2020) sono stati riuniti per ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva.
3 La causa, nel procedimento R.G. n. 2189/2019, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, espletata tramite l'escussione dei testi ammessi, nonchè con l'espletamento della consulenza tecnica di ufficio, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 19.03.2025 per il deposito di note.
*** ** ***
Preliminarmente, con riguardo al procedimento R.G. N. 2189/2019, in merito all'eccezione di giudicato sollevata da parte resistente sul presupposto dell'inammissibilità del procedimento in oggetto per la violazione del principio del ne bis in idem, va rilevato che il D.I. n. 382/2019 - R.G. n. 3747/2019 - emesso in data
16.12.2019, divenuto esecutivo per mancata opposizione in data 06.03.2020, è stato notificato unitamente all'atto di precetto alla società resistente in data 23.06.2020, avverso il quale la ha proposto rituale opposizione ex art. 615 c.p.c. – R.G. CP_1
1779/2020 (divenuto, a seguito di mutamento di rito, R.g. n. 150/2025) oggetto del presente giudizio e, pertanto, non ancora definito alla data ( 14.07.2019) di instaurazione del procedimento R.G. n. 2189/2019.
*** ** ***
Sempre in via preliminare, quanto alle eccezioni sollevate da parte resistente in seno all'atto di citazione in opposizione al precetto - R.G. n. 150/2025 - , va rilevato che l'opposizione è tempestiva, atteso che i vizi inerenti la notifica del titolo esecutivo, la regolarità formale del titolo esecutivo, ovvero la mancata notifica dello stesso, devono essere qualificati quali motivi da sollevare mediante opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod.proc.civ., entro il termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o dell'atto di precetto.
Nella specie, l'opposizione è stata depositata in data 17.07.2020, entro venti giorni dalla notifica dell'atto di precetto opposto, avvenuta pacificamente il 05.07.2020.
Dalla documentazione in atti, inoltre, emerge la prova della rituale notifica del titolo esecutivo - costituito dal D.I n. 382/2019, in atti, emesso dal Tribunale di Termini
Imerese, sezione lavoro, in data 16.12.2019 notificato ex lege n. 53/94 in data
4 19.12.2019 entro il termine perentorio di 60 giorni di cui all'art. 644 c.p.c. (e successivamente dichiarato esecutivo per mancata opposizione in data 04.03.2020 - e dell'atto di precetto.
Deve parimenti respingersi l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente, in considerazione sia della notifica del titolo esecutivo e dell'atto di precetto, idonea certamente ad interrompere la prescrizione, sia della circostanza secondo cui, in mancanza della prova dell'applicabilità del regime della tutela reale al rapporto di dedotto in giudizio, che era onere della Controparte_1
fornire, la prescrizione non può che decorrere dalla
[...]
cessazione del rapporto di lavoro, nella specie avvenuta in data 07.03.2019.
*** ** ***
Passando al merito della controversia, la domanda azionata dal ricorrente trae fondamento dall'asserita sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, secondo la nozione generale contenuta nell'art. 2094 c.c., per tutto l'arco temporale oggetto di controversia dal 22.03.1994 al 07,03.2019; rapporto di lavoro che risulta documentato dalla produzione del contratto di assunzione, dalle buste paga e dalla lettera di licenziamento, da cui emerge la durata del rapporto e l'ammontare della retribuzione dichiarata a fini contributivi.
I fatti costitutivi della domanda trovano poi conferma decisiva nella mancata presentazione del legale rappresentante della convenuta a rendere il disposto interrogatorio formale, nonostante gli sia stato regolarmente notificato il verbale ammissivo;
di tal che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 116, comma 2, e 232
c.p.c., il fatto storico, alla luce della prova documentale (buste paga ed estratto conto) della conferma che deriva dal mancato espletamento dell'interrogatorio per comportamento imputabile alla parte datoriale e dal comportamento processuale da questa complessivamente tenuto, può considerarsi definitivamente provato.
Una volta accertato lo svolgimento dell'attività lavorativa e la correlativa insorgenza di obbligazioni retributive, sul datore di lavoro grava, in generale, l'onere di provarne il pagamento, secondo il disposto generale dell'art. 2697 c.c..
5 Sicché, alla stregua del condivisibile indirizzo interpretativo della Suprema Corte, rinunziando a costituirsi, la società convenuta non ha minimamente assolto al proprio onere probatorio.
Quanto poi alla quantificazione di dette spettanze, la società non ha dimostrato di aver provveduto al pagamento delle differenze retributive pretese dal per Parte_1
complessivi €. 60.869,18, di cui all'atto di precetto ritualmente notificato relativamente alle annualità 2011, 2015, 2016, 2017 e TFR.
Inoltre, esteso al CTU il quesito anche sulle ulteriori differenze retributive rivendicate nel giudizio (r.g. n. 2189/2019) per cui è causa (più precisamemte chiedendogli
“accertare quanto dovuto al ricorrente a titolo di retribuzione per le mensilità relative all'anno 2013 (aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre), all'anno 2014 (gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno) all'anno
2018 (aprile, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre), all'anno 2019 (gennaio, febbraio e marzo), tenuto conto dell'inquadramento del ricorrente (qualifica Meccanico, IV livello, CCNL IMPRESE ARTGIANE
METALMECCANICHE ED INSTALLAZIONE IMPIANTI) e di quanto già percepito durante l'intercorso rapporto di lavoro e risultante dalle buste paga in atti, alla stregua degli analitici conteggi effettuati dal C.T.U. nella relazione - che si reputano corretti e ai quali si rinvia - la Controparte_1
deve essere condannata, a titolo di retribuzione per le annualità 2013, 2014, 2018 e
2019 al pagamento in favore di dell'ulteriore somma complessiva di Parte_1
€. 38.532,10, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal momento del sorgere del credito e fino al soddisfo.
Non meritano accoglimento, invece, le doglianze di parte ricorrente circa la presenza nelle busta paga a partire dal mese di settembre 2012 della voce “assenza” e ciò avuto riguardo agli esiti delle prove testimoniali escusse.
Ed, infatti, sul punto, la TE , consulente del lavoro per la Testimone_1
resistente fino al mese di marzo 2019, dichiara “non posso ricordare se il sig.
[...]
si sia assentato dal lavoro nel periodo in cui ha lavorato alle dipendenze della Pt_1
6 . Posso limitarmi a riferire che, per quanto mi competeva, in busta paga CP_1
tenevo conto delle presenze e delle assenze dei lavoratori, secondo quanto riferitomi dal loro datore di lavoro. come da me poc'anzi riferito, le indicazioni circa le presenze/assenze dei lavoratori mi venivano date dal datore di lavoro;
ciò nondimeno, non posso escludere che qualche volta sia capitato che fossero gli stessi dipendenti a riferirmi le loro presenze a fine mese. posso riferire che la predisposizione delle buste paga le facevo in perenne contatto con il datore di lavoro, quindi, anche quando abbia interloquito con i dipendenti sulle loro presenze, deduco di avere in quelle occasioni riscontrato le predette informazioni con il datore di lavoro” (cfr. verbale udienza del
10.01.2024).
Analogamente il TE , dipendente della società resistente dal 1994 Testimone_2
fino al mese di aprile/maggio 2017, dichiara “che il nell'arco del tempo in Parte_1
cui io lavorai per l'azienda non si assentava dal luogo di lavoro, se non per necessità. era il datore di lavoro a registrare le presenze e riferirle al consulente, non eravamo noi dipendenti a farlo direttamente” (cfr. verbale di udienza del 10.01.2024).
Ed infine, il TE , titolare di un'officina nella stessa via/piazzale della Testimone_3
, nella frazione di Misilmeri Portella di Mare, nel periodo compreso tra il 2015 CP_1
ed il 2018, riferisce “solitamente il sig. non si assentava dal posto di Parte_1
lavoro, ma è chiaro che non posso ricordare se si fosse assentato uno o due giorni, solitamente era sempre lì e prendevamo anche il caffè insieme la mattina” (cfr. verbale di udienza del 03.04.2024).
Come è evidente dal tenore delle superiori dichiarazioni, nessuno dei testi ha fornito alcuna indicazione contraria all'asserita assenza del ricorrente dal luogo di lavoro nei giorni risultanti in busta paga, sichhè deve ritenersi infondata l'eccezione dell'errata formulazione delle buste paga da parte del datore di lavoro.
Sotto tale profilo, dunque, la domanda di parte ricorrente deve ritenersi infondata.
Da quanto sopra, ne deriva che, sebbene la risultante della somma accertata dal CTU per le mensilità 2013, 2014, 2018 e 2019 (pari ad euro 38. 38.532,10) e di quella di cui all'atto di precetto opposto (pari ad euro 60.869,18) risulti essere superiore alla
7 domanda articolata in ricorso (70.000,00), in ossequio al principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato (sul punto si veda Cass. sez. 3^ civ. n. 27727/05 secondo cui
“Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, previsto dall'art. 112 cod. proc. civ., implica il divieto di attribuire alla parte un bene non richiesto, o comunque di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda, e deve ritenersi violato ogni qualvolta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi identificativi dell'azione ("petitum" e "causa petendi"), attribuendo o negando ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nella domanda. In particolare, dal divieto di pronunciare su un'azione diversa da quella espressamente proposta consegue che è inibito al giudice, con riferimento alla "causa petendi", basare la decisione su fatti costitutivi diversi da quelli dedotti, ponendo a fondamento della domanda un titolo nuovo e difforme da quello indicato dalla parte” ) e tenuto conto del quantum articolato da parte ricorrente in ricorso, la
[...]
eve essere condannata, per i titoli Controparte_1
di cui sopra, al pagamento in favore di della somma complessiva di Parte_1
€ 70.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal sorgere del credito e fino al soddisfo.
Quanto alle spese di lite, stante il comportamento processuale tenuto dalla parte ricorrente e tenuto conto della circostanza, rimasta sfornita di prova, delle mancate
“assenze” del ricorrente dal luogo di lavoro (a dire del erroneamente indicate Parte_1
in busta paga), si ritiene equo compensarle per 1/3 e per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Mentre tra le altre parti ) vanno CP_2
integralmente compensate.
Si liquidano con separato decreto le spese di CTU che si pongono a carico della
Controparte_1
P.Q.M.
8 Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa articolata nei giudizi riuniti r.g. n. 2189/2019 e r.g. n. 150/2025 (ex r.g.
1779/2020), così provvede:
- rigetta l'opposizione a precetto (di cui al giudizio r.g. n. 150/2025), revoca il decreto ingiuntivo n. 382/2019 e, per l'effetto, condanna la
[...]
al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
, per i titoli di cui in parte motiva, della somma complessiva Parte_1
di € 70.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal sorgere del credito e fino al soddisfo;
- compensa fra le predette parti in ragione di 1/3 le spese di lite e pone a carico della il Controparte_1
pagamento dei restanti due terzi che liquida in favore di in Parte_1
complessivi € 4.700,00, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge;
- compensa tra le altre parti le spese di lite;
- liquida con separato decreto le spese di CTU.
Così deciso, il 10.07.2025
IL GIUDICE
Giorgia Marcatajo
9