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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 27/03/2025, n. 630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 630 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Cristina Giusti, quale giudice del lavoro, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 559/2024 del ruolo generale del lavoro vertente
TRA
, e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 nella qualità di eredi di , rappresentati e difesi dall'avv. IORIO Persona_1
ALESSIA presso la quale elettivamente domiciliano in Napoli alla via Carriera Grande n. 32
RICORRENTI
E
in persona del l.r.p.t. domiciliato, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Azzano con il CP_1 quale elettivamente domicilia in Napoli (NA) alla Via de Gasperi n. 55
RESISTENTE
OGG: quota di TFS/TFR spettante agli eredi del lavoratore
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLE PARTI E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26/01/2024 i ricorrenti in epigrafe indicati, nella qualità di eredi del sig. , convenivano in giudizio l' evidenziando che il loro congiunto Persona_1 CP_1 aveva lavorato alle dipendenze del Consorzio Unico di bacino delle province di Napoli e
Caserta dal 27/03/2000 al 27/11/2017 e che non aveva mai percepito il TFR/TFS. Pertanto, chiedevano la condanna dell' al pagamento del TFR/TFS pari ad euro 24.535,99. Il tutto CP_2 con vittoria di spese. CP_ Regolarmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l' che chiedeva congruo rinvio dell'udienza al fine di poter provvedere al pagamento di quanto richiesto. All'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c le parti concludevano affinché venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere, stante l'avvenuto pagamento del
TFR/TFS.
Alla luce di quanto esposto, si impone la pronuncia della cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene
1 meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Nella vicenda all'odierno esame, sussistono le condizioni per la pronuncia in commento, come da documentazione prodotta.
Deve, tuttavia, provvedersi in ordine alle spese.
Sotto tale profilo si deve rilevare che il mandato di pagamento è datato 26/06/2024 e quindi è successivo alla presentazione del ricorso giudiziario, e soprattutto è stato emesso oltre 5 anni dopo la domanda amministrativa dell'erede. Pertanto, anche considerando le difficoltà a cui CP_ è andato incontro per i problemi tecnici e burocratici evidenziati nella memoria difensiva, le spese devono seguire il principio della soccombenza virtuale, tenendo conto della semplicità della causa, dell'assenza di questioni di fatto e di diritto e della assenza di fase decisionale.
P. Q. M.
Il giudice
1.Dichiara la cessazione della materia del contendere. CP_
2. Condanna l' alla refusione delle spese di lite, oltre spese e accessori, che liquida in € 1.600 con attribuzione.
Torre Annunziata data del deposito
Il Giudice del Lavoro
Dr.ssa Cristina Giusti
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