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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 29/03/2025, n. 651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 651 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1104/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Cea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1104/2020 promossa da:
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Parte_1 difeso dall'Avv. SERGIO CUSMAI, giusta procura in atti;
opponente contro in persona del Curatore Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. VALERIA MANZO, giusta procura in atti;
opposto
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta rassegnate all'udienza del
9.12.2024, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 6 Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Si controverte del credito di € 67.077,66, oltre accessori e spese, vantato dal nei confronti del a Controparte_2 Parte_1
titolo di corrispettivo per l'esecuzione dei lavori realizzati fino alla risoluzione di due contratti di appalto, stipulati con quest'ultimo negli anni 2001/2003 e 2004 e aventi a oggetto l'adeguamento e il completamento della rete fognaria comunale.
Richiesta e ottenuta dal creditore ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva (decr. ing. n. 1602/2019 del 24.12.2019), il debitore Parte_1
ingiunto, ha proposto opposizione ex art. 645 c.p.c. eccependo: 1) la risoluzione dei contratti di appalto per grave inadempimento dell'appaltatrice; 2) l'insussistenza della prova scritta del credito, 3) l'inesatto ammontare della somma ingiunta;
4) la mancata conclusione delle procedure di cui all'art. 138 D. Lgs. 163/2006. Ha dunque concluso chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo;
vinte le spese.
Si è costituito l'opposto, che ha contestato ogni avversa difesa siccome infondata in fatto e in diritto concludendo per il rigetto dell'opposizione, con condanna dell'opponente al risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c. e al pagamento delle spese di lite.
Rigettata dal G.O.T. l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione (ord.
8.3.2021) e successivamente accolta limitatamente alla somma di 16.286,28 (ord.
23.7.2021), la causa, nelle more riassegnata alla scrivente, è stata istruita in via esclusivamente documentale;
quindi è pervenuta all'udienza del 9.12.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale, sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe, è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
L'opposizione è fondata e pertanto deve essere accolta.
In premessa, va rammentato che per principio giurisprudenziale consolidato l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione, nel pagina 2 di 6 quale il giudice deve accertare la fondatezza delle pretese fatte valere dall'ingiungente opposto e delle eccezioni e difese dell'opponente, e non già stabilire se l'ingiunzione sia stata o no legittimamente emessa, salvo che ai fini esecutivi o per le spese della fase monitoria;
pertanto, la eventuale insussistenza delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo (tranne che per ragioni di competenza) non può essere d'ostacolo al giudizio di merito che s'instaura con l'opposizione (cfr. ex multis
Cass. n. 3649/2012).
È poi opportuno richiamare la nota regola distributiva dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, nel quale è il creditore opposto ad assumere le vesti di attore in senso sostanziale e, in quanto tale, a essere principalmente onerato della prova degli elementi costitutivi del credito vantato, mentre spetta al debitore opponente, convenuto in senso sostanziale, fornire la prova del fatto estintivo, impeditivo o modificativo della pretesa altrui.
A tale regola va associata quella, altrettanto pacifica in giurisprudenza, secondo cui
“in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. SS. UU. n. 13533/2001, e con esse la successiva giurisprudenza di legittimità: cfr. da ultimo Cass. n. 13685/2019).
Tanto chiarito in generale, nel caso di specie deve anzitutto osservarsi che a essere oggetto di contestazione non è la risoluzione dei contratti di appalto, avvenuta nel
2008 per inadempimento dell'appaltatrice in bonis, di cui infatti parte opposta ha dato atto sin dal ricorso monitorio, quanto piuttosto il diritto di quest'ultima alla liquidazione finale dei lavori dei contratti di appalto risolti.
Come noto, la risoluzione del contratto di appalto di opere pubbliche ha efficacia ex tunc, analogamente a quanto previsto per l'appalto privato. pagina 3 di 6 L'art. 138 D. Lgs. 163/2006 ratione temporis vigente disciplina le conseguenze derivanti dalla risoluzione del contratto di appalto per inadempimento o per grave ritardo dell'appaltatore, prevedendo una procedura, concretizzantesi in una serie di accertamenti e di atti, volta alla liquidazione finale dei lavori del contratto di appalto risolto, attraverso, da un lato, la stima, sulla base dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, del credito residuo dell'appaltatore e, dall'altro, la determinazione dell'onere a carico di quest'ultimo per la sua inadempienza contrattuale.
In particolare, la procedura in parola si snoda lungo tre momenti principali: anzitutto, viene rimessa al Direttore dei Lavori la redazione del cd. “stato di consistenza dei lavori già eseguiti” (art. 138, comma 1), alla cui acquisizione consegue successivamente la redazione, da parte dell'organo di collaudo, di apposito verbale di accertamento tecnico e contabile (art. 138, comma 2) nel quale viene verificata, inter alia, la corrispondenza fra quanto realizzato fino al momento della risoluzione contrattuale e quanto previsto nel progetto approvato;
segue, infine, la fase della liquidazione dei lavori dell'appalto risolto (art. 138, comma 3) attraverso il computo definitivo del residuo credito dell'appaltatore, da cui decurtare gli oneri conseguenti al suo inadempimento nel caso in cui la stazione appaltante, non essendosi avvalsa della facoltà prevista dall'art. 140, comma 1 (i.e. l'affidamento dei lavori all'impresa che nella originaria procedura di gara aveva formulato la migliore offerta), abbia sostenuto delle spese per affidare i lavori ad altra impresa.
Tale disposizione induce, quindi, a ritenere che, malgrado la risoluzione del contratto di appalto produca effetti ex tunc, spetti all'appaltatore il corrispettivo per le opere eseguite sino alla risoluzione.
Mette conto poi evidenziare che la giurisprudenza ha ritenuto sussistente il diritto dell'appaltatore al pagamento del corrispettivo anche dopo la risoluzione del contratto pubblico, peraltro senza necessità di ricorrere a un preventivo collaudo (cfr. CdS n.
2815/2006; Cass. n. 2574/2025).
Ciò posto, va debitamente rimarcato che l'accertamento tecnico e contabile richiesto dall'art. 138 è strumentale a una corretta quantificazione del corrispettivo spettante pagina 4 di 6 all'appaltatore per i lavori correttamente eseguiti, al fine di ricostruire i reciproci rapporti di dare ed avere tra le parti.
Dunque, per poter affermare il diritto al pagamento del corrispettivo per le opere e lavorazioni eseguite dall'appaltatore fino alla data di risoluzione del contratto occorre la prova della regolare esecuzione e conformità a contratto delle medesime opere e lavorazioni eseguite.
Ciò posto, deve ritenersi che parte opposta non abbia fornito la prova – su di essa gravante – delle opere realizzate sino alla data di risoluzione del contratto e della loro regolare esecuzione.
Nel caso di specie, infatti, l'odierna opposta ha fondato la sua pretesa esclusivamente su due relazioni del direttore dei lavori sul conto finale, redatte ai sensi degli artt. 173
e 208 d.P.R. n. 554/1999 da cui risulterebbe un credito netto in suo favore di complessivi € 67.077,66.
Senonché detta documentazione è inidonea a provare il credito, atteso che essa si sostanzia in relazioni aventi natura meramente contabile – la cui redazione, peraltro, neppure è prevista dalla normativa innanzi richiamata – senza alcuna indicazione di quali lavori l'impresa in bonis, odierna opposta, ha eseguito fino al momento della risoluzione del contratto e della loro conformità al progetto.
Non va peraltro trascurato che, nelle predette relazioni, è persino del tutto omesso qualsivoglia riferimento alla pacifica intervenuta risoluzione dei contratti per fatto e colpa dell'appaltatrice.
Sicché deve escludersi che dette relazioni dimostrino il credito azionato nell'an e nel quantum, atteso che esse – anche in difetto di qualsiasi ulteriore documentazione (tra cui il verbale di consistenza ed il verbale di accertamento tecnico e contabile) – non provano in alcun modo quali lavori siano stati eseguiti e la loro regolare esecuzione.
Deve poi osservarsi che, a prescindere dalle prescrizioni di cui all'art. 138 D. Lgs.
163/2006, parte opposta nel presente giudizio non ha neppure provato – né prima ancora richiesto di provare – le opere da essa svolte sino alla risoluzione del contratto e la loro regolare esecuzione, omettendo finanche di allegare alcunché al riguardo. pagina 5 di 6 Di contro, è rimasto del tutto incontestato – oltre che documentalmente provato (cfr.
12 fasc. opponente) e in alcun modo smentito da elementi di prova di segno contrario
– che i lavori sono stati ingiustificatamente sospesi dall'impresa appaltatrice e che questa non ha osservato gli ordini impartiti dalla D.L., abbandonando il cantiere.
Ne discende che il difetto della prova delle opere eseguite sino al momento della risoluzione del contratto e della loro regolare esecuzione non può che ridondare a svantaggio dell'opposta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
L'accoglimento dell'opposizione comporta ex se il rigetto della domanda di condanna al risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c. avanzata dall'opposta.
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, applicati sul valore della domanda i parametri minimi, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni esaminate, ed esclusa la fase istruttoria siccome non tenutasi.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 1602/2019 del 24.12.2019;
b) CONDANNA l'opposta al pagamento in favore dell'opponente delle spese di lite, che si liquidano in € 406,50 per esborsi e € 4.217,00 per compensi, oltre rimb. forf. al 15%, IVA e CPA come per legge.
Foggia, 29.3.2025
Il Giudice
Antonella Cea
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Cea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1104/2020 promossa da:
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Parte_1 difeso dall'Avv. SERGIO CUSMAI, giusta procura in atti;
opponente contro in persona del Curatore Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. VALERIA MANZO, giusta procura in atti;
opposto
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta rassegnate all'udienza del
9.12.2024, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 6 Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Si controverte del credito di € 67.077,66, oltre accessori e spese, vantato dal nei confronti del a Controparte_2 Parte_1
titolo di corrispettivo per l'esecuzione dei lavori realizzati fino alla risoluzione di due contratti di appalto, stipulati con quest'ultimo negli anni 2001/2003 e 2004 e aventi a oggetto l'adeguamento e il completamento della rete fognaria comunale.
Richiesta e ottenuta dal creditore ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva (decr. ing. n. 1602/2019 del 24.12.2019), il debitore Parte_1
ingiunto, ha proposto opposizione ex art. 645 c.p.c. eccependo: 1) la risoluzione dei contratti di appalto per grave inadempimento dell'appaltatrice; 2) l'insussistenza della prova scritta del credito, 3) l'inesatto ammontare della somma ingiunta;
4) la mancata conclusione delle procedure di cui all'art. 138 D. Lgs. 163/2006. Ha dunque concluso chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo;
vinte le spese.
Si è costituito l'opposto, che ha contestato ogni avversa difesa siccome infondata in fatto e in diritto concludendo per il rigetto dell'opposizione, con condanna dell'opponente al risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c. e al pagamento delle spese di lite.
Rigettata dal G.O.T. l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione (ord.
8.3.2021) e successivamente accolta limitatamente alla somma di 16.286,28 (ord.
23.7.2021), la causa, nelle more riassegnata alla scrivente, è stata istruita in via esclusivamente documentale;
quindi è pervenuta all'udienza del 9.12.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale, sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe, è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
L'opposizione è fondata e pertanto deve essere accolta.
In premessa, va rammentato che per principio giurisprudenziale consolidato l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione, nel pagina 2 di 6 quale il giudice deve accertare la fondatezza delle pretese fatte valere dall'ingiungente opposto e delle eccezioni e difese dell'opponente, e non già stabilire se l'ingiunzione sia stata o no legittimamente emessa, salvo che ai fini esecutivi o per le spese della fase monitoria;
pertanto, la eventuale insussistenza delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo (tranne che per ragioni di competenza) non può essere d'ostacolo al giudizio di merito che s'instaura con l'opposizione (cfr. ex multis
Cass. n. 3649/2012).
È poi opportuno richiamare la nota regola distributiva dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, nel quale è il creditore opposto ad assumere le vesti di attore in senso sostanziale e, in quanto tale, a essere principalmente onerato della prova degli elementi costitutivi del credito vantato, mentre spetta al debitore opponente, convenuto in senso sostanziale, fornire la prova del fatto estintivo, impeditivo o modificativo della pretesa altrui.
A tale regola va associata quella, altrettanto pacifica in giurisprudenza, secondo cui
“in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. SS. UU. n. 13533/2001, e con esse la successiva giurisprudenza di legittimità: cfr. da ultimo Cass. n. 13685/2019).
Tanto chiarito in generale, nel caso di specie deve anzitutto osservarsi che a essere oggetto di contestazione non è la risoluzione dei contratti di appalto, avvenuta nel
2008 per inadempimento dell'appaltatrice in bonis, di cui infatti parte opposta ha dato atto sin dal ricorso monitorio, quanto piuttosto il diritto di quest'ultima alla liquidazione finale dei lavori dei contratti di appalto risolti.
Come noto, la risoluzione del contratto di appalto di opere pubbliche ha efficacia ex tunc, analogamente a quanto previsto per l'appalto privato. pagina 3 di 6 L'art. 138 D. Lgs. 163/2006 ratione temporis vigente disciplina le conseguenze derivanti dalla risoluzione del contratto di appalto per inadempimento o per grave ritardo dell'appaltatore, prevedendo una procedura, concretizzantesi in una serie di accertamenti e di atti, volta alla liquidazione finale dei lavori del contratto di appalto risolto, attraverso, da un lato, la stima, sulla base dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, del credito residuo dell'appaltatore e, dall'altro, la determinazione dell'onere a carico di quest'ultimo per la sua inadempienza contrattuale.
In particolare, la procedura in parola si snoda lungo tre momenti principali: anzitutto, viene rimessa al Direttore dei Lavori la redazione del cd. “stato di consistenza dei lavori già eseguiti” (art. 138, comma 1), alla cui acquisizione consegue successivamente la redazione, da parte dell'organo di collaudo, di apposito verbale di accertamento tecnico e contabile (art. 138, comma 2) nel quale viene verificata, inter alia, la corrispondenza fra quanto realizzato fino al momento della risoluzione contrattuale e quanto previsto nel progetto approvato;
segue, infine, la fase della liquidazione dei lavori dell'appalto risolto (art. 138, comma 3) attraverso il computo definitivo del residuo credito dell'appaltatore, da cui decurtare gli oneri conseguenti al suo inadempimento nel caso in cui la stazione appaltante, non essendosi avvalsa della facoltà prevista dall'art. 140, comma 1 (i.e. l'affidamento dei lavori all'impresa che nella originaria procedura di gara aveva formulato la migliore offerta), abbia sostenuto delle spese per affidare i lavori ad altra impresa.
Tale disposizione induce, quindi, a ritenere che, malgrado la risoluzione del contratto di appalto produca effetti ex tunc, spetti all'appaltatore il corrispettivo per le opere eseguite sino alla risoluzione.
Mette conto poi evidenziare che la giurisprudenza ha ritenuto sussistente il diritto dell'appaltatore al pagamento del corrispettivo anche dopo la risoluzione del contratto pubblico, peraltro senza necessità di ricorrere a un preventivo collaudo (cfr. CdS n.
2815/2006; Cass. n. 2574/2025).
Ciò posto, va debitamente rimarcato che l'accertamento tecnico e contabile richiesto dall'art. 138 è strumentale a una corretta quantificazione del corrispettivo spettante pagina 4 di 6 all'appaltatore per i lavori correttamente eseguiti, al fine di ricostruire i reciproci rapporti di dare ed avere tra le parti.
Dunque, per poter affermare il diritto al pagamento del corrispettivo per le opere e lavorazioni eseguite dall'appaltatore fino alla data di risoluzione del contratto occorre la prova della regolare esecuzione e conformità a contratto delle medesime opere e lavorazioni eseguite.
Ciò posto, deve ritenersi che parte opposta non abbia fornito la prova – su di essa gravante – delle opere realizzate sino alla data di risoluzione del contratto e della loro regolare esecuzione.
Nel caso di specie, infatti, l'odierna opposta ha fondato la sua pretesa esclusivamente su due relazioni del direttore dei lavori sul conto finale, redatte ai sensi degli artt. 173
e 208 d.P.R. n. 554/1999 da cui risulterebbe un credito netto in suo favore di complessivi € 67.077,66.
Senonché detta documentazione è inidonea a provare il credito, atteso che essa si sostanzia in relazioni aventi natura meramente contabile – la cui redazione, peraltro, neppure è prevista dalla normativa innanzi richiamata – senza alcuna indicazione di quali lavori l'impresa in bonis, odierna opposta, ha eseguito fino al momento della risoluzione del contratto e della loro conformità al progetto.
Non va peraltro trascurato che, nelle predette relazioni, è persino del tutto omesso qualsivoglia riferimento alla pacifica intervenuta risoluzione dei contratti per fatto e colpa dell'appaltatrice.
Sicché deve escludersi che dette relazioni dimostrino il credito azionato nell'an e nel quantum, atteso che esse – anche in difetto di qualsiasi ulteriore documentazione (tra cui il verbale di consistenza ed il verbale di accertamento tecnico e contabile) – non provano in alcun modo quali lavori siano stati eseguiti e la loro regolare esecuzione.
Deve poi osservarsi che, a prescindere dalle prescrizioni di cui all'art. 138 D. Lgs.
163/2006, parte opposta nel presente giudizio non ha neppure provato – né prima ancora richiesto di provare – le opere da essa svolte sino alla risoluzione del contratto e la loro regolare esecuzione, omettendo finanche di allegare alcunché al riguardo. pagina 5 di 6 Di contro, è rimasto del tutto incontestato – oltre che documentalmente provato (cfr.
12 fasc. opponente) e in alcun modo smentito da elementi di prova di segno contrario
– che i lavori sono stati ingiustificatamente sospesi dall'impresa appaltatrice e che questa non ha osservato gli ordini impartiti dalla D.L., abbandonando il cantiere.
Ne discende che il difetto della prova delle opere eseguite sino al momento della risoluzione del contratto e della loro regolare esecuzione non può che ridondare a svantaggio dell'opposta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
L'accoglimento dell'opposizione comporta ex se il rigetto della domanda di condanna al risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c. avanzata dall'opposta.
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, applicati sul valore della domanda i parametri minimi, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni esaminate, ed esclusa la fase istruttoria siccome non tenutasi.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 1602/2019 del 24.12.2019;
b) CONDANNA l'opposta al pagamento in favore dell'opponente delle spese di lite, che si liquidano in € 406,50 per esborsi e € 4.217,00 per compensi, oltre rimb. forf. al 15%, IVA e CPA come per legge.
Foggia, 29.3.2025
Il Giudice
Antonella Cea
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