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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/12/2025, n. 11814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11814 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, Dott.ssa Elisa Asprone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7527 del R.G.A.C.C. dell'anno 2022 avente ad oggetto:
appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 25892/2021,
pronunciata il 20.09.2021 e depositata il 24.09.2021, e vertente
TRA
(C.F.: ), difeso e rappresentato, Parte_1 C.F._1
giusta procura in calce all'atto di appello, dall'Avv. Danilo D'Andrea, (C.F.:
, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, C.F._2
sito in Napoli, alla Via Generale Giordano Orsini n. 42;
appellante
CONTRO
(C.F. , con sede in Roma Controparte_1 P.IVA_1
alla Via Giuseppe Grezar, n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di costituzione e risposta, dall'Avv. Pierangelo Della Morte, (C.F.: , ed elettivamente C.F._3
domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Napoli, alla Via Arangio Ruiz n.
83;
appellata
NONCHE'
(C.F.: , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 CP_3
rappresentante pro tempore, con sede legale sita in Napoli, presso la CP_4
sita in Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo, difeso e rappresentato, giusta procura agli atti, dall'Avv. Raffaele Squeglia, (C.F.: ); C.F._4
appellato
NONCHE'
(C.F.: , in persona del Prefetto legale Controparte_5 P.IVA_3
rappresentante pro tempore;
appellata contumace
CONCLUSIONI
Come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Mediante atto di citazione ex art. 615 c.p.c., notificato il 16.09.2019, Parte_1
citò in giudizio, dinnanzi l' Pace di Napoli,
[...] Controparte_6
l' e il formulando Controparte_7 Controparte_2
opposizione avverso la cartella di pagamento n. 07120180048256807000, notificata il
04.12.2018, relativa a violazione al C.d.S. del 2014, della somma di € 307,75. A sostegno delle proprie ragioni, l'attore eccepì l'intervenuta estinzione della pretesa debitoria, per non aver il Prefetto di Napoli, a seguito di ricorso avverso il verbale, emesso nei termini di legge l'ordinanza ex art. 204 C.d.S. Previa
sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella, domandò l'intervenuta estinzione del credito ivi riportato, con vittoria di spese.
L'agente della riscossione, resistendo alla spiegata domanda, ne eccepì, in via preliminare, l'inammissibilità in quanto tardiva, nel merito, l'infondatezza in fatto e in diritto, nonché la carenza della propria legittimazione passiva.
Il benché ritualmente citato, rimase contumace. Controparte_2
A seguito di ordinanza di integrazione del contraddittorio dell'11.06.2021, l'attore citò, altresì, in giudizio la la quale, a seguito della stessa, Controparte_5
rimase contumace.
Il Giudice di prime cure, mediante sentenza n. 25892/21, pronunciata il 20.09.2021 e depositata il 24.09.2021, ha dichiarato inammissibile la domanda, in considerazione della tardività della stessa, esperibile, ex art. 23 L. 689/81, entro trenta giorni dalla notifica della cartella opposta, qualora si deduca l'omessa o invalida notificazione del verbale ad essa sotteso.
Avverso tale pronuncia, in data 24.03.2022, propone appello Parte_1
contestandone l'erroneità e l'illogicità. A sostegno delle proprie ragioni,
l'impugnante evidenzia che il primo Giudice abbia erroneamente qualificato la domanda ai sensi degli artt. 22 L. 689/81 e 7 D. Lgs. 150/2011, in quanto ciò che veniva eccepito non era il difetto di notifica del verbale di accertamento, ma bensì
l'estinzione della pretesa creditoria per mancata adozione, nei termini di legge,
dell'ordinanza del Prefetto a seguito di ricorso ex artt. 203 e 204 C.d.S.
Con il secondo motivo d'impugnazione, si duole dell'illegittimità della compensazione delle spese del primo grado di giudizio. Pertanto, domanda, in riforma integrale della pronuncia gravata, l'accoglimento dell'opposizione, attesa l'estinzione della pretesa creditoria oggetto della contestata cartella e la dichiarazione di nullità della stessa, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si costituisce l' , dolendosi in via preliminare Controparte_7
dell'inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 113 e 339 c.p.c, nonché la mancata citazione dell'ente creditore nel primo grado di giudizio.
Domanda la conferma integrale della gravata pronuncia, attesa la fondatezza della stessa, con vittoria di spese di giudizio.
Mediante comparsa di costituzione e risposta, il domanda il Controparte_2
rigetto del gravame e, in subordine, in caso di accoglimento, la condanna della sola al pagamento delle spese di giudizio. Controparte_5
La benché ritualmente citata, è parte contumace. Controparte_5
All'esito dell'udienza tenuta il 27.11.2025, il Giudice riserva la causa in decisione senza termini.
Preliminarmente, l'agente della riscossione di duole dell'inammissibilità
dell'appello per violazione degli artt. 113 e 339 c.p.c.
Tale eccezione è infondata.
Com'è noto, le norme richiamate limitano l'appellabilità delle sentenze del Giudice
di Pace pronunciate secondo equità, alle sole ipotesi di “violazione delle norme sul
procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero di principi
regolatori della materia”.
Al riguardo, giova comunque precisare che la S.C. ha affermato che, "in tema di
opposizione all'esecuzione, pur dopo l'abrogazione, ad opera della legge 18 giugno 2009, n.
69, del divieto di appellabilità (introdotto, modificando l'art. 616, ultimo comma, cod. proc.
civ., dalla legge 24 febbraio 2006, n. 52), le sentenze del giudice di pace pronunciate, in
ragione del valore della lite, secondo equità necessaria, sono appellabili solo per le ragioni indicate dall'art. 339, terzo comma, cod. proc. civ., ossia con motivi limitati" (v. Cass., Sez.
VI, n. 7585/22; Cass., Sez. III, n. 23623/19).
Orbene, nel caso di specie, l'opponente si duole sostanzialmente dell'errata applicazione degli artt. 22 L. 689/81 e 7 D. Lgs. 150/2011, per aver il primo Giudice
qualificato erroneamente la domanda.
Tale doglianza concerne l'applicazione di una norma sul procedimento, e, di conseguenza, rientra nel novero dei motivi ammissibili ai sensi del citato art. 339
c.p.c.
Il concessionario si duole, altresì, della mancata citazione, nel procedimento di primo grado, della quale litisconsorte necessario. Controparte_5
Tale doglianza è infondata.
Invero, dall'analisi della documentazione prodotta, emerge che l'opponente abbia provveduto in tal senso in data 11.06.2021, a seguito di ordine di rinnovazione reso dal primo giudicante.
Con il primo motivo di appello, si duole dell'erronea Parte_1
qualificazione della domanda disposta dal primo Giudice. Al riguardo, sostiene che, contrariamente da quanto da quest'ultimo argomentato, oggetto dell'opposizione non concerneva la richiesta di estinzione del credito per mancata notifica del verbale sotteso, ma bensì l'estinzione dello stesso per mancato provvedimento da parte del Prefetto, a seguito di ricorso presentato a norma degli artt. 203 e 204 del C.d.S.
Rileva, altresì, che la pretesa debitoria sia estinta ai sensi delle norme richiamate.
Occorre, anzitutto, rilevare che il giudicante di primo grado abbia errato nel qualificare la domanda quale azione recuperatoria. Invero, come emerge dalla documentazione agli atti, risulta indubbio che nel corso del primo giudizio l'opponente non abbia mai eccepito l'omessa o invalida notifica del verbale, ma bensì l'estinzione del credito per sopravvenuto fatto estintivo successivo alla formazione del titolo.
Al riguardo, giova rammentare quanto chiarito dai Giudici di legittimità
“L'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione
amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai
sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 e non nelle forme della
opposizione alla esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., qualora la parte deduca che essa
costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in
ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento
della violazione del codice della strada. Il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di
inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella
di pagamento. (…) Restano ovviamente esperibili anche dal destinatario della cartella di
pagamento basata su verbali di accertamento di violazione del codice della strada o soggetto
passivo della riscossione coattiva i rimedi oppositivi ordinari degli artt. 615 e 617 cod. proc.
civ. Così, col primo, come detto, potranno essere dedotti tutti i fatti estintivi sopravvenuti
alla definitività del verbale di accertamento (…). (Cass., S.U., Sent. 22080/2017).
Ancor più nello specifico, la Corte di Cassazione ha altresì chiarito che, in ipotesi di opposizione proposta a seguito di ricorso presentato ai sensi degli artt. 203 e 204
C.d.S., la domanda vada qualificata ai sensi dell'art. 615 c.p.c. (Cass., Sent.
4561/2021).
Pertanto, la domanda è considerata ammissibile.
L'appellante, deduce, l'estinzione della pretesa creditoria per mancata ordinanza del Prefetto a seguito di ricorso.
La norma di riferimento è, come detto, l'art. 204 C.d.S., il quale, al comma 1 bis,
prevede che decorso il termine perentorio di centoventi giorni “senza che sia stata
adottata l'ordinanza del prefetto, il ricorso si intende accolto”. Tuttavia, la documentazione prodotta risulta insufficiente a comprovare l'avvenuta notifica del ricorso e la fondatezza delle avanzate doglianze.
Invero, è stata depositata agli atti una raccomandata dalla quale non è possibile rilevare alcuna corrispondenza con l'atto di ricorso. Pertanto, non risulta possibile valutare la ritualità e tempestività di tale rimedio.
In definitiva, per le esposte motivazioni, l'appello va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando come Giudice d'appello, sulla domanda proposta da Parte_1
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli 25892/2021,
[...]
pronunciata il 20.09.2021, depositata il 24.09.2021, così provvede:
1. dichiara la contumacia della Controparte_5
2. rigetta l'appello;
3. condanna al pagamento, in favore dell' Parte_1 [...]
e del delle spese di giudizio, che liquida, ex Controparte_1 Controparte_2
D.M. 147/22, in un totale di € 232,00, oltre IVA e CPA, come per legge.
Sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 30
maggio 2002
Così deciso in Napoli, il 15.12.2025
Il giudice
Dott.ssa Elisa Asprone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, Dott.ssa Elisa Asprone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7527 del R.G.A.C.C. dell'anno 2022 avente ad oggetto:
appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 25892/2021,
pronunciata il 20.09.2021 e depositata il 24.09.2021, e vertente
TRA
(C.F.: ), difeso e rappresentato, Parte_1 C.F._1
giusta procura in calce all'atto di appello, dall'Avv. Danilo D'Andrea, (C.F.:
, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, C.F._2
sito in Napoli, alla Via Generale Giordano Orsini n. 42;
appellante
CONTRO
(C.F. , con sede in Roma Controparte_1 P.IVA_1
alla Via Giuseppe Grezar, n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di costituzione e risposta, dall'Avv. Pierangelo Della Morte, (C.F.: , ed elettivamente C.F._3
domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Napoli, alla Via Arangio Ruiz n.
83;
appellata
NONCHE'
(C.F.: , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 CP_3
rappresentante pro tempore, con sede legale sita in Napoli, presso la CP_4
sita in Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo, difeso e rappresentato, giusta procura agli atti, dall'Avv. Raffaele Squeglia, (C.F.: ); C.F._4
appellato
NONCHE'
(C.F.: , in persona del Prefetto legale Controparte_5 P.IVA_3
rappresentante pro tempore;
appellata contumace
CONCLUSIONI
Come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Mediante atto di citazione ex art. 615 c.p.c., notificato il 16.09.2019, Parte_1
citò in giudizio, dinnanzi l' Pace di Napoli,
[...] Controparte_6
l' e il formulando Controparte_7 Controparte_2
opposizione avverso la cartella di pagamento n. 07120180048256807000, notificata il
04.12.2018, relativa a violazione al C.d.S. del 2014, della somma di € 307,75. A sostegno delle proprie ragioni, l'attore eccepì l'intervenuta estinzione della pretesa debitoria, per non aver il Prefetto di Napoli, a seguito di ricorso avverso il verbale, emesso nei termini di legge l'ordinanza ex art. 204 C.d.S. Previa
sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella, domandò l'intervenuta estinzione del credito ivi riportato, con vittoria di spese.
L'agente della riscossione, resistendo alla spiegata domanda, ne eccepì, in via preliminare, l'inammissibilità in quanto tardiva, nel merito, l'infondatezza in fatto e in diritto, nonché la carenza della propria legittimazione passiva.
Il benché ritualmente citato, rimase contumace. Controparte_2
A seguito di ordinanza di integrazione del contraddittorio dell'11.06.2021, l'attore citò, altresì, in giudizio la la quale, a seguito della stessa, Controparte_5
rimase contumace.
Il Giudice di prime cure, mediante sentenza n. 25892/21, pronunciata il 20.09.2021 e depositata il 24.09.2021, ha dichiarato inammissibile la domanda, in considerazione della tardività della stessa, esperibile, ex art. 23 L. 689/81, entro trenta giorni dalla notifica della cartella opposta, qualora si deduca l'omessa o invalida notificazione del verbale ad essa sotteso.
Avverso tale pronuncia, in data 24.03.2022, propone appello Parte_1
contestandone l'erroneità e l'illogicità. A sostegno delle proprie ragioni,
l'impugnante evidenzia che il primo Giudice abbia erroneamente qualificato la domanda ai sensi degli artt. 22 L. 689/81 e 7 D. Lgs. 150/2011, in quanto ciò che veniva eccepito non era il difetto di notifica del verbale di accertamento, ma bensì
l'estinzione della pretesa creditoria per mancata adozione, nei termini di legge,
dell'ordinanza del Prefetto a seguito di ricorso ex artt. 203 e 204 C.d.S.
Con il secondo motivo d'impugnazione, si duole dell'illegittimità della compensazione delle spese del primo grado di giudizio. Pertanto, domanda, in riforma integrale della pronuncia gravata, l'accoglimento dell'opposizione, attesa l'estinzione della pretesa creditoria oggetto della contestata cartella e la dichiarazione di nullità della stessa, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si costituisce l' , dolendosi in via preliminare Controparte_7
dell'inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 113 e 339 c.p.c, nonché la mancata citazione dell'ente creditore nel primo grado di giudizio.
Domanda la conferma integrale della gravata pronuncia, attesa la fondatezza della stessa, con vittoria di spese di giudizio.
Mediante comparsa di costituzione e risposta, il domanda il Controparte_2
rigetto del gravame e, in subordine, in caso di accoglimento, la condanna della sola al pagamento delle spese di giudizio. Controparte_5
La benché ritualmente citata, è parte contumace. Controparte_5
All'esito dell'udienza tenuta il 27.11.2025, il Giudice riserva la causa in decisione senza termini.
Preliminarmente, l'agente della riscossione di duole dell'inammissibilità
dell'appello per violazione degli artt. 113 e 339 c.p.c.
Tale eccezione è infondata.
Com'è noto, le norme richiamate limitano l'appellabilità delle sentenze del Giudice
di Pace pronunciate secondo equità, alle sole ipotesi di “violazione delle norme sul
procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero di principi
regolatori della materia”.
Al riguardo, giova comunque precisare che la S.C. ha affermato che, "in tema di
opposizione all'esecuzione, pur dopo l'abrogazione, ad opera della legge 18 giugno 2009, n.
69, del divieto di appellabilità (introdotto, modificando l'art. 616, ultimo comma, cod. proc.
civ., dalla legge 24 febbraio 2006, n. 52), le sentenze del giudice di pace pronunciate, in
ragione del valore della lite, secondo equità necessaria, sono appellabili solo per le ragioni indicate dall'art. 339, terzo comma, cod. proc. civ., ossia con motivi limitati" (v. Cass., Sez.
VI, n. 7585/22; Cass., Sez. III, n. 23623/19).
Orbene, nel caso di specie, l'opponente si duole sostanzialmente dell'errata applicazione degli artt. 22 L. 689/81 e 7 D. Lgs. 150/2011, per aver il primo Giudice
qualificato erroneamente la domanda.
Tale doglianza concerne l'applicazione di una norma sul procedimento, e, di conseguenza, rientra nel novero dei motivi ammissibili ai sensi del citato art. 339
c.p.c.
Il concessionario si duole, altresì, della mancata citazione, nel procedimento di primo grado, della quale litisconsorte necessario. Controparte_5
Tale doglianza è infondata.
Invero, dall'analisi della documentazione prodotta, emerge che l'opponente abbia provveduto in tal senso in data 11.06.2021, a seguito di ordine di rinnovazione reso dal primo giudicante.
Con il primo motivo di appello, si duole dell'erronea Parte_1
qualificazione della domanda disposta dal primo Giudice. Al riguardo, sostiene che, contrariamente da quanto da quest'ultimo argomentato, oggetto dell'opposizione non concerneva la richiesta di estinzione del credito per mancata notifica del verbale sotteso, ma bensì l'estinzione dello stesso per mancato provvedimento da parte del Prefetto, a seguito di ricorso presentato a norma degli artt. 203 e 204 del C.d.S.
Rileva, altresì, che la pretesa debitoria sia estinta ai sensi delle norme richiamate.
Occorre, anzitutto, rilevare che il giudicante di primo grado abbia errato nel qualificare la domanda quale azione recuperatoria. Invero, come emerge dalla documentazione agli atti, risulta indubbio che nel corso del primo giudizio l'opponente non abbia mai eccepito l'omessa o invalida notifica del verbale, ma bensì l'estinzione del credito per sopravvenuto fatto estintivo successivo alla formazione del titolo.
Al riguardo, giova rammentare quanto chiarito dai Giudici di legittimità
“L'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione
amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai
sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 e non nelle forme della
opposizione alla esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., qualora la parte deduca che essa
costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in
ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento
della violazione del codice della strada. Il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di
inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella
di pagamento. (…) Restano ovviamente esperibili anche dal destinatario della cartella di
pagamento basata su verbali di accertamento di violazione del codice della strada o soggetto
passivo della riscossione coattiva i rimedi oppositivi ordinari degli artt. 615 e 617 cod. proc.
civ. Così, col primo, come detto, potranno essere dedotti tutti i fatti estintivi sopravvenuti
alla definitività del verbale di accertamento (…). (Cass., S.U., Sent. 22080/2017).
Ancor più nello specifico, la Corte di Cassazione ha altresì chiarito che, in ipotesi di opposizione proposta a seguito di ricorso presentato ai sensi degli artt. 203 e 204
C.d.S., la domanda vada qualificata ai sensi dell'art. 615 c.p.c. (Cass., Sent.
4561/2021).
Pertanto, la domanda è considerata ammissibile.
L'appellante, deduce, l'estinzione della pretesa creditoria per mancata ordinanza del Prefetto a seguito di ricorso.
La norma di riferimento è, come detto, l'art. 204 C.d.S., il quale, al comma 1 bis,
prevede che decorso il termine perentorio di centoventi giorni “senza che sia stata
adottata l'ordinanza del prefetto, il ricorso si intende accolto”. Tuttavia, la documentazione prodotta risulta insufficiente a comprovare l'avvenuta notifica del ricorso e la fondatezza delle avanzate doglianze.
Invero, è stata depositata agli atti una raccomandata dalla quale non è possibile rilevare alcuna corrispondenza con l'atto di ricorso. Pertanto, non risulta possibile valutare la ritualità e tempestività di tale rimedio.
In definitiva, per le esposte motivazioni, l'appello va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando come Giudice d'appello, sulla domanda proposta da Parte_1
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli 25892/2021,
[...]
pronunciata il 20.09.2021, depositata il 24.09.2021, così provvede:
1. dichiara la contumacia della Controparte_5
2. rigetta l'appello;
3. condanna al pagamento, in favore dell' Parte_1 [...]
e del delle spese di giudizio, che liquida, ex Controparte_1 Controparte_2
D.M. 147/22, in un totale di € 232,00, oltre IVA e CPA, come per legge.
Sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 30
maggio 2002
Così deciso in Napoli, il 15.12.2025
Il giudice
Dott.ssa Elisa Asprone